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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2015 35.2015.73

19 novembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,388 parole·~22 min·2

Riassunto

Incidente stradale con commotio cerebri e danno ortopedico. Riconoscimento rendita dell'80% da 05/1995. Riduzione della rendita al 50% da 01/2014. Revisione fondata in ragione miglioramento stato di salute infortunistico

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.73   mm

Lugano 19 novembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 luglio 2015 di

RI 1 rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 12 giugno 2015 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 10 settembre 1992, RI 1, all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di cameriere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale avvenuto a __________.

                                         A causa di questo evento, egli ha riportato, secondo il rapporto 18 settembre 1992 dell’Ospedale __________ di __________, una commozione cerebrale e una contusione toracale a sinistra con la frattura di due costole (cfr. doc. 4).

                                         L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con decisione formale del 4 settembre 1996, l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità del 50% (cfr. doc. 82).

                               1.3.   Nell’ottobre 2013, RI 1 é stato sottoposto a una perizia psichiatrica e neuropsicologica per conto della CO 1 (cfr. doc. 101 e doc. 106).

                                         Con decisione formale del 17 dicembre 2013 (doc. 107), poi confermata in sede di opposizione (doc. 113), l’amministrazione ha soppresso a contare dal 1° gennaio 2014 la rendita d’invalidità in vigore.

                               1.4.   Con sentenza 35.2014.31 del 25 giugno 2014, questo Tribunale, annullata la decisione su opposizione impugnata, ha rinviato gli atti all’assicuratore LAINF affinché disponesse gli approfondimenti peritali indicati nella perizia psichiatrica e neuropsicologica del 25 ottobre 2013 (cfr. doc. 118).

                               1.5.   Dando seguito a quanto ordinato dal TCA, la CO 1 ha disposto una perizia neurologica (a cura del dott. __________) e una ortopedica (a cura del dott. __________).

                                         Sulla base delle relative risultanze, con decisione formale del 20 marzo 2015, l’istituto assicuratore ha ridotto al 50% la rendita d’invalidità in vigore (cfr. doc. 134).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1 (RA 1 – cfr. doc. 136), in data 12 giugno 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 137).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 6 luglio 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, che la CO 1 venga condannata a ripristinare la rendita d’invalidità in vigore e, in via sussidiaria, l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Il nostro assistito è inabile al lavoro in misura del 100% come risulta da tutta la documentazione in vostro possesso, pertanto la rendita d’invalidità da corrispondere al predetto da parte vostra deve essere in misura dell’80%.

Il medico di fiducia del signor RI 1, Dr. __________, nel certificato del 15.01.2015 (inviatovi in data 19.01.2015) evidenzia in maniera inequivocabile le patologie che affliggono il predetto a causa dell’evento infortunistico e da ciò è facilmente deducibile il grado d’inabilità del predetto.

L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha chiesto una perizia medica al Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

La perizia ha riscontrato un moderato peggioramento delle condizioni psichiche, rispetto alla perizia precedente, ancora oggi lo stato di salute è peggiorato.

Il tasso d’invalidità della rendita AI è rimasto al 100%.

(…).

Per quanto concerne il profilo neurologico esiste un’incapacità lavorativa del 50% (vd. anche il rapporto del Dr. __________), considerando le altre patologie, si raggiunge un’incapacità lavorativa del 100%, come anche stabilito dall’ufficio invalidità.

In riguardo al rapporto del Dr. __________, non desideriamo entrare in merito del contenuto. Si precisa che sono passati circa 6 mesi per stilare il rapporto medico in questione.

(…).

Inoltre, bisogna tener conto che il signor RI 1 è in pensione, oltre ad essere inabile nella misura del 100%, per cui è impensabile che possa svolgere un’attività lavorativa con le modalità prospettate.

(…).

È indispensabile che una perizia psichiatrica tenga conto dell’anamnesi, altrimenti come potrebbe esserci una valutazione attendibile se ci si basasse esclusivamente su quello che si vede in un, necessariamente, periodo limitato.

Ancora si può aggiungere che la CO 1 non ha portato la prova di un miglioramento della situazione valetudinaria del paziente dal 31.12.2013.

È determinante la perizia del Dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, esperto dell’AI, il quale ha riscontrato nel 1999 un moderato peggioramento delle condizioni psichiche, rispetto alla perizia precedente (il tasso d’invalidità della rendita AI è rimasto all’80%).

Anche il Dr. med. __________ certifica in data 10.02.2014 che “il Sig. RI 1 è affetto da esito di trauma incidentale stradale con colpo diretto e indiretto alla regione pareto-temporale e ai rami cervicali. A causa di questo traumatismo (accaduto nel 1992) il paziente non ha mostrato nessun miglioramento dello stato falangico residuo né dall’insonnia persistente, anzi negli ultimi 2 anni le crisi cefalgiche sono aumentate d’intensità e di frequenza, stesso discorso vale per lo stato di insonnia.

La cartella clinica del 25.06.2015 del Dr. __________ evidenzia il peggioramento dello stato di salute del nostro assistito.”

                                         (doc. I)

                               1.7.   La CO 1, in risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.8.   In data 2 settembre 2015, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (cfr. doc. V).

                               1.9.   Sempre nel mese di settembre 2015, il TCA ha richiamato dall’insorgente la perizia che sarebbe stata allestita in tempi recenti dal dott. __________ per conto dell’Ufficio AI (doc. VI).

                                         Il 9 ottobre 2015, a questa Corte è pervenuta copia della perizia 18 ottobre 1999 del dott. __________ (doc. IX + allegati).

                                         Il documento in questione è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (doc. X).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite é la questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a ridurre al 50% la rendita d’invalidità a far tempo dal 1° gennaio 2014, oppure no.

                               2.2.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

                                         L'art. 22 LAINF analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

                               2.3.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                               2.4.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

                               2.5.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                                         La questione di sapere se si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

                                         Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

                               2.6.   In una sentenza 8C_469/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2014 UV Nr. 13 p. 41ss., il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.

                               2.7.   Con riferimento all’assunto ricorsuale secondo il quale, nel caso di specie, una revisione della rendita d’invalidità sarebbe esclusa a priori, in quanto RI 1 ha già raggiunto i 65 anni (cfr. doc. I, p. 4), il TCA rileva, riguardo all’applicabilità dell’art. 22 LAINF, che se l’assicurato presenta una domanda di revisione poco prima del termine, l’assicuratore é tenuto a dare avvio alla procedura, anche se la decisione di revisione sarà resa soltanto dopo che l’assicurato avrà raggiunto l’età limite. Parimenti, l’assicuratore può introdurre una procedura di revisione della rendita prima dell’età limite, a condizione che ne abbia informato l’assicurato; l’assicuratore può allora rendere la sua decisione ulteriormente (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 393 e il riferimento giurisprudenziale ivi citato; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 116).

                                        Nella concreta evenienza, con scritto del 19 settembre 2013, l’amministrazione aveva comunicato all’assicurato l’avvio di una procedura di revisione della rendita e, in questo senso, egli era stato convocato a una visita peritale presso lo psichiatra dott. __________ (cfr. doc. 101).

                                         In esito a quanto precede, occorre dunque concludere che la CO 1 ha avviato la procedura di revisione prima del raggiungimento dei 65 anni (RI 1 è infatti nato il 23 maggio 1949), ciò di cui l’assicurato è stato debitamente informato, di modo che non può trovare applicazione l’art. 22 LAINF.

                                         Nei considerandi che seguono, questa Corte dovrà pertanto valutare l’adempimento delle condizioni poste dall’art. 17 cpv. 1 LPGA.

                               2.8.   Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali si evince che la CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità dell’80% a decorrere dal 1° maggio 1995, facendo capo alla perizia amministrativa 10 marzo 1995 del dott. __________ __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Nel referto appena citato, il dott. __________, diagnosticato uno stato dopo trauma cranio-cerebrale con sindrome postcommozionale e leggera sindrome psicoorganica post-traumatica nonché sviluppo di una sindrome depressiva post-traumatica a tinteggiatura ansioso-inibita, aveva dichiarato che “la somma dei danni cerebrali di natura neurologica e psichiatrica che si esprime attraverso il comportamento che rende impossibile l’esercizio della professione sinora svolta, a nostro modo di vedere inserisce questo caso nell’ambito di una invalidità piuttosto elevata. La rimanente capacità lavorativa potrebbe essere esercitata solamente nell’ambito di una professione diversa da quella precedentemente svolta. A causa di ciò, la valutazione globale che tiene conto dei presunti danni psicoorganici e psichici subiti mette la percentuale d’invalidità al 75%.” (doc. 43, p. 6).

                                         Quindi, con il complemento peritale del 5 maggio 1995, il perito aveva precisato che “per quanto concerne una presunta, rimanente capacità lavorativa di circa il 25%, essa si riferisce ai più semplici lavoretti o mansioni domestiche e non si pensa ad una vera e propria possibilità di reintegrazione lavorativa, che non esiste.” (doc. 49).

                                         Va pure segnalato che, nel quadro degli accertamenti disposti dall’amministrazione, nel mese di aprile 1994, lo stato di salute dell’assicurato era stato valutato anche dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale aveva refertato uno stato neurologico e neuropsicologico “… perfettamente normale, normalizzato l’EEG, nessuna anomalia vascolare nel territorio vertebro-basilare né del passaggio atlanto-occipitale. Il paziente presenta dei malesseri, da quanto descritti dal carattere piuttosto sincopale, sempre in posizione eretta, eventualmente d’origine ortostatica. La PA tuttavia é normale, escluse in modo categorico delle manifestazioni epilettiche. Presenza sicuramente di uno stato depressivo-ansioso, con spunti fobici, possibile una leggera nevrosi d’incidente. (…). Non ho messo in evidenza nessun deficit neuropsicologico, in particolare la memoria sia di fissazione che di evocazione é perfettamente normale. I disturbi della concentrazione sono da associarsi alle alterazioni psichiche depressivo-ansiose.” (doc. 19, p. 4s.).

                                         Il 1° ottobre 1999, RI 1 era stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, per conto dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

                                         Dal relativo referto, datato 18 ottobre 1999, risulta che, a quel momento, l’assicurato soffriva di una sindrome postconcussiva con disturbo neurocognitivo moderato e attacchi epilettiformi anamnestici, patologia che comportava una totale inabilità lavorativa in qualsiasi professione.

                                         Il dott. __________ aveva riscontrato una “… menomazione del funzionamento cognitivo. Questa appare acquisita e verosimilmente collegata con il trauma subito. Si sottolinea l’amnesia postraumatica, perdita di conoscenza ed insorgenza recente d’attacchi epilettiformi e cefalee. Esistono indubbiamente difficoltà d’attenzione, di concentrazione, di memoria e d’elaborazione delle informazioni. Rispetto all’esame precedente si nota un moderato peggioramento della menomazione nel funzionamento sociale. Questo declino si riferisce soprattutto all’ambiente microsociale, non avendo egli un’attività lavorativa in questo quadro si aggiunge facile affaticamento, alterazioni del sonno, cefalee, vertigini e mancamenti, irritabilità e talvolta aggressività sproporzionata alle cose di poco conto, con sintomi d’ansia e depressione, con una certa labilità affettiva che varia da apatia, con mancanza di spontaneità fino ad un’ideazione persecutoria e talvolta suicidale. Inoltre vi sono da aggiungere certi cambiamenti nella personalità, e qui mi riferisco al cambiamento della condotta sessuale e del ritiro sociale.” (doc. 93).

                               2.9.   Nell’ottobre 2013, il ricorrente é stato sottoposto ad accertamenti pluridisciplinari (psichiatrici e neuropsicologici) da parte del dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale si é avvalso della collaborazione della psicologa __________.

                                         Dalla perizia 25 ottobre 2013 si evince che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha negato la presenza di disturbi psichiatrici e/o neuropsicologici, precisando trattarsi di sincopi e di dolori diffusi, la cui eziologia va approfondita dal profilo neurologico e reumatologico (doc. 106, p. 30: “Actuellement aucune plainte significative psychiatrique ou neuropsychologique n’est retenue. Il s’agit de syncopes et de douleurs diffuses et la question de la causalité de ces symptômes devra être abordée uniquement d’un point de vue neurologique et rhumatologique. Au cas où les sincopes sont psychogènes, les critères de gravité jurisprudentiels ne sont pas remplis.”). Egli ha precisato che RI 1 ha sì sofferto di episodi depressivi ricorrenti, probabilmente di media gravità, che sono tuttavia evoluti positivamente nel corso degli anni con attualmente una totale remissione clinica (doc. 106, p. 31: “Nous retenons des épisodes dépressifs récurrents probablement moyens ayant évolué positivement au fils des décades qui ont suivi l’accident. Actuellement on objective une remission clinique totale.” e p. 32: “Le traitement médical a été adéquat dans le passé, car nous constatons une rémission totale des anciens épisodes dépressifs.”).

                                         L’esperto ha quindi dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro dal profilo psichiatrico e neuropsicologico nella sua originaria professione di cameriere, così come in qualsiasi altra attività, a decorrere dal giorno dell’esame peritale (doc. 106, p. 31: “La capacité de travail médico-théorique d’un point de vue psychiatrique et neuropsychologique est de 100% dès le jour de l’expertise.”).

                                         In esecuzione della sentenza di rinvio 35.2014.31 del 25 giugno 2014, l’assicuratore convenuto ha disposto due perizie: l’una a cura del dott. __________, spec. FMH in neurologia, l’altra a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Con il proprio referto datato 1° dicembre 2014, il dott. __________ ha innanzitutto rilevato di aver refertato uno stato neurologico e neuropsicologico normale, sovrapponibile a quanto egli aveva già riscontrato nel 1994. In particolare, egli ha osservato che anche le cefalee, dal carattere piuttosto tensivo, non si sono modificate rispetto al precedente esame, allorquando era stata attestata un’incapacità lavorativa non superiore al 50%, soprattutto in ragione della persistenza delle cefalee.

                                         In merito ai malesseri denunciati dall’assicurato, il neurologo ha ricordato che la RMN cerebrale eseguita a suo tempo era risultata normale, come normali erano risultati gli elettroencefalogrammi, motivo per cui è da escludere una loro eziologia epilettica.

                                         A suo avviso, quindi, “ammettendo la presenza di cefalee croniche post-traumatiche, associando i malesseri lipotimici, dal carattere sincopale, si può raggiungere, dal punto di vista neurologico e internistico, un’incapacità lavorativa, tuttavia non superiore al 50%.” (doc. 129, p. 5).

                                         Da parte sua, con rapporto 6 febbraio 2015, il dott. __________ ha diagnosticato uno stato dopo incidente stradale del 10 settembre 1992, una sindrome vertebrale/spondilogena lombare con anche già episodi di bloccaggio transitorio in presenza di un disturbo statico-posturale, così come alterazioni degenerative plurisegmentali, una sindrome vertebrale cervicale, attualmente con zona d’irritazione medio-cervicale, senza tensione/contrattura muscolare paravertebrale segmentale in presenza di un’artrosi cervicale, una condropatia patellare/sindrome algica a livello del compartimento anteriore bilateralmente con disturbi accentuati al carico in flessione, una periartropatia tendinotica più marcata alla spalla destra, nonché un disturbo statico dei piedi bilateralmente.

                                         Egli ha precisato che le patologie diagnosticate sono solo possibilmente in nesso causale naturale con l’evento infortunistico del 1992 e, peraltro, che esse sono ben compatibili con il decorso naturale di un normale processo involutivo.

                                         Infine, sempre secondo il dott. __________, tenuto conto delle considerazioni da lui espresse a proposito dell’eziologia dei disturbi lamentati, RI 1 é da considerare “…abile al lavoro in misura completa sia nello svolgimento dell’attività professionale di cameriere/capo-servizio svolta al momento dell’infortunio, sia nello svolgimento di altre attività adatte.” (cfr. doc. 132).

                                         Con la decisione formale del 20 marzo 2015, la CO 1 ha ritenuto accertato che, rispetto al momento della costituzione della rendita di invalidità in vigore, lo stato di salute psichico dell’assicurato è migliorato, a tal punto da non giustificare più alcuna incapacità lavorativa.

                                         D’altro canto, essa ha ammesso che, dal punto di vista neurologico-internistico, il ricorrente presenta un’inabilità del 50% in qualsiasi attività, imputabile a disturbi in nesso causale con l’infortunio del 10 settembre 1992.

                                         In sintesi, l’amministrazione ha quindi ridotto la rendita di invalidità dall’80 al 50% a contare dal 1° gennaio 2014 (cfr. doc. 134).

                             2.10.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                             2.11.   Nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene che le valutazioni agli atti dei dottori __________, __________ e __________ possano costituire da valida base per il presente giudizio che è chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio (perizia giudiziaria) auspicato dall’insorgente.

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato sì contesta che il proprio stato di salute infortunistico sia nel frattempo migliorato (a suo avviso, sarebbe anzi peggiorato), tale sua affermazione non risulta tuttavia supportata da documentazione medica specialistica sufficientemente affidabile.

                                         Da una parte, nella misura in cui il ricorrente fa valere che l’Ufficio AI per i residenti all’estero avrebbe nel frattempo ordinato una perizia allo psichiatra dott. __________, dalla quale sarebbe risultato “… un moderato peggioramento delle condizioni psichiche, rispetto alla perizia precedente, …” (doc. I, p. 3), il TCA si limita a osservare che, chiamato a produrre copia di questo (nuovo) referto (cfr. doc. VI), il patrocinatore di, dopo aver interpellato l’Ufficio, ha trasmesso la perizia del 18 ottobre 1999 (cfr. doc. IX + allegati).

                                         D’altro canto, a prescidere dal fatto che quale medico-chirurgo non può essere considerato come particolarmente qualificato a esprimersi nelle materie che qui interessano, nelle sue certificazioni agli atti (cfr. allegati ai doc. 114 e 131, nonché doc. D), il dott. __________, medico-chirurgo a __________, si é essenzialmente limitato a riportare un elenco delle lamentele espresse dal suo paziente, senza tuttavia spiegare i motivi per i quali, a suo avviso, le sue condizioni di salute infortunistiche non sarebbero migliorate rispetto al 1995.

                                         In esito a tutto quanto precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p. 225), questo Tribunale deve ritenere che, dal mese di gennaio 2014, é intervenuto un notevole miglioramento delle condizioni di salute dell’insorgente ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, e ciò nella misura in cui egli è nel frattempo guarito da quella patologia psichica che nel 1995 era stata posta a fondamento dell’assegnazione della rendita di invalidità.

                                         In conclusione, accertato che RI 1 non presenta più alcuna affezione psichica invalidante e che, per contro, egli continua a soffrire di disturbi neurologici che ne limitano la capacità (nella misura massima del 50%) in qualsiasi ambito lavorativo, l’istituto resistente era legittimato a ridurre al 50% la rendita d’invalidità in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.73 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2015 35.2015.73 — Swissrulings