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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2015 35.2015.58

21 ottobre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,983 parole·~20 min·2

Riassunto

Caduta con danno alla spalla sx. Annuncio di ricaduta. Negato diritto a rendita tenuto conto che, già prima della ricaduta, assicurato tot. inabile nella sua abituale prof. per patologia morbosa. I disturbi oggetto della ricaduta non hanno peggiorato la cap. lav. residua

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.58   mm

Lugano 21 ottobre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2015 di

RI 1 RA 1   

contro  

la decisione su opposizione dell’8 maggio 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 26 settembre 2008, RI 1, dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 2 ottobre 2008 dell’Ospedale __________ di __________, la frattura del terzo medio della clavicola sinistra (doc. 5).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ripreso il lavoro l’8 dicembre 2008 (cfr. doc. 12). In data 2 marzo 2009, egli ha dichiarato che la cura medica era nel frattempo terminata (doc. 15).

                               1.2.   Nel corso del mese di agosto 2009, il datore di lavoro dell’assicurato ha annunciato una ricaduta dell’evento del settembre 2008 (doc. 20), determinata da una recrudescenza dei disturbi alla spalla sinistra (cfr. doc. 21 e 27).

                                         In data 5 ottobre 2010, l’amministrazione ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni (cfr. doc. 55).

                               1.3.   Con decisione formale del 26 ottobre 2011 - poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 137) -, l’assicurato é stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10%, mentre gli è stato negato il diritto alla rendita di invalidità in quanto “… il peggioramento connesso alla ricaduta dell’infortunio non ha influito sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato e quindi sulla sua capacità di guadagno considerata già soltanto sulla base delle affezioni extrainfortunistiche. Di conseguenza, conformemente all’art. 28.3 OAINF, non sussiste il diritto ad una rendita d’invalidità.” (doc. 127).

                               1.4.   Con pronunzia 35.2012.5 del 4 ottobre 2012, questa Corte ha annullato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui all’assicurato era stato negato il diritto alla rendita di invalidità e rinviato gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

                                         All’assicuratore era stato ordinato d’interpellare, da una parte, “…, il sanitario che ha attestato la piena capacità lavorativa a decorrere dall’8 dicembre 2008, per accertare se ciò é stato fatto dopo aver sottoposto il ricorrente a una visita ortopedica e, (…), l’ex datore di lavoro per stabilire se, durante i giorni in cui é stato presente sul posto di lavoro, RI 1 aveva manifestato delle difficoltà nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro e se, per questa ragione, gli erano state assegnate delle mansioni più adeguate alle limitazioni, nell’attesa che arrivassero le vacanze di Natale” e, dall’altra, i dottori __________ e __________ per determinare se la problematica internistica (cardiologica) avrebbe di per sé consentito all’insorgente di continuare a svolgere l’abituale professione di muratore (cfr. doc. 157).

                               1.5.   Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione formale del 24 marzo 2015, l’CO 1 ha di nuovo negato il diritto alla rendita d’invalidità siccome “… per la sola affezione cardiologica dovuta a malattia pre-esistente la ricaduta, l’attività di muratore non era più esigibile, mentre lo era una leggera sul mercato equilibrato del lavoro al 100%. Tenendo conto sia dell’affezione pre-esistente sia dei postumi infortunistici alla spalla, un’attività idonea era ancora esigibile in maniera completa, pertanto i postumi infortunistici non hanno ulteriormente influito sulla capacità lavorativa e al guadagno residua.” (doc. 181, p. 2).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 183), in data 8 maggio 2015, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 185).

                               1.6.   Con tempestivo ricorso del 9 giugno 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 25% almeno a far tempo dal mese di gennaio 2009, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

L’artro-RMN del 7 giugno 2010 attesta, senza ombra di dubbio, che le affezioni originarie causate dall’infortunio assicurato del 26 settembre 2008 sono state riconosciute dalla CO 1 tardivamente. Ribadiamo nuovamente che non è assolutamente corretto, pertanto, parlare di ricaduta.

Alla luce di quanto sopra, l’8 dicembre 2008 lo stato di salute dell’attore non poteva in nessun modo considerarsi stabilizzato. È quanto mai evidente che le cure cui il signor RI 1 avrebbe avuto diritto in seguito all’evento assicurato sono state concesse soltanto due anni dopo.

Ne discende che l’attore è divenuto inidoneo per l’attività di muratore proprio in conseguenza dell’infortunio del 26 settembre 2008, e non a seguito delle problematiche internistiche extrainforttunistiche che, lo ricordiamo, si sono manifestate solo in un secondo momento successivo all’evento assicurato.

Gli accertamenti svolti dalla CO 1 in relazione alla sentenza del TCA nr. 35.2012.5 del 4 ottobre 2012, non hanno dimostrato e avvalorato la tesi secondo cui l’attività di muratore svolta dall’assicurato era da considerarsi non più esigibile in relazione alle presunte cause morbose extrainfortunistiche.

Pertanto, le condizioni previste dall’art. 28 cpv. 3 OAINF non sono assolutamente applicabili al caso in esame, in quanto, lo ribadiamo nuovamente, l’incapacità al guadagno del signor RI 1 è da mettersi principalmente e originariamente in relazione con l’infortunio del 26 settembre 2008.

Infatti, non è assolutamente possibile ritenere la capacità lavorativa del signor RI 1 già ridotta a causa delle problematiche di natura cardiaca, in quanto, senza ombra di dubbio, queste si sono manifestate successivamente all’evento infortunistico del 26 settembre 2008. Ricordiamo che i due episodi di scompenso cardiaco si sono verificati nei mesi di gennaio e febbraio 2009.”

                                         (doc. I, p. 10 s.).

                               1.7.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.8.   In data 14 luglio 2015, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni ricorsuali (cfr. doc. V).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto al diritto alla rendita d’invalidità a dipendenza dei postumi dell’evento infortunistico del settembre 2008

                               2.2.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                               2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.4.   Va inoltre aggiunto che, secondo l'art. 28 cpv. 3 OAINF, se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze dell'infortunio e la menomazione preesistente (sul tema, si veda P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 130-132).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).

                               2.6.   Nel caso concreto, con sentenza 35.2012.5 del 4 ottobre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché, in primo luogo, eseguisse ulteriori accertamenti – concretamente, l’audizione del sanitario del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ che aveva attestato una piena capacità lavorativa dall’8 dicembre 2008 e dell’ex datore di lavoro dell’assicurato – volti a stabilire se i disturbi alla spalla sinistra annunciati nel corso del mese di agosto 2009 costituivano una ricaduta ai sensi dell’art. 11 OAINF dell’evento traumatico del 26 settembre 2008.

                                         A questo proposito, va ricordato che, in occasione dell’udienza del 12 settembre 2012, RI 1 aveva segnatamente dichiarato di aver “… effettuato regolari visite mediche presso l’Ospedale __________ di __________. Sottolinea di venire visitato regolarmente da dei medici diversi e di non essere mai stato visitato da un ortopedico, ma soltanto da medici assistenti. L’ultima che l’ha visitato era una dottoressa, la quale gli disse: “lei per noi è a posto, basta”.” e, d’altra parte, che, già al momento della ripresa del lavoro, “… non riusciva ad alzare pienamente il braccio sopra la spalla. Interpellato su questo specifico aspetto, l’assicurato conferma, precisando che non si trattava di lavori pesanti e di averne parlato con il direttore (sig. __________), il quale gli disse che stavano per arrivare le vacanze natalizie.” (doc. 157, p. 10).

                                         Dando seguito a quanto stabilito dal TCA, in data 19 dicembre 2012, l’Istituto assicuratore ha interpellato la ditta __________, a cui sono state poste le seguenti domande:

" (…).

Per quanto concerne l’infortunio iniziale del 26.9.2008, il sig. RI 1 è stato dichiarato abile al 100% dal 8.12.2008 da un assistente medico dell’Ospedale di __________, riprendendo regolarmente il suo lavoro prima delle ferie invernali.

Vi preghiamo pertanto di indicarci se, durante il periodo che il signor RI 1 è stato presente sul posto di lavoro:

-   Aveva manifestato delle difficoltà nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro?

-   E se, per questa ragione, gli erano state assegnate eventualmente delle mansioni più adeguate alle limitazioni, nell’attesa che arrivassero le vacanze di Natale?

(…).”

                                         (doc. 162)

                                         Questo il tenore della risposta fornita dall’ex datore di lavoro dell’assicurato:

" (…).

Purtroppo non siamo in grado di stabilire a distanza di tutti questi anni se il signor RI 1 abbia manifestato delle difficoltà nell’utilizzo dell’arto superiore sinistro o se era stato assegnato ad eventuali mansioni più adeguate.

Si presume comunque visto che l’infortunio era terminato che abbia ripreso il lavoro normalmente.

(…).”

                                         (doc. 163)

                                         Per quanto riguarda l’attestazione di una piena capacità lavorativa dall’8 dicembre 2012, contenuta nel certificato d’infortunio LAINF (cfr. doc. 12), all’CO 1 è stata trasmessa copia della cartella relativa alla consultazione del 4 dicembre 2008. Da questo documento risulta che la dott.ssa __________, medico assistente di chirurgia, aveva refertato, all’esame clinico, una mobilizzazione del braccio sinistro “senza deficit, solo un po’ di dolore ma null’altro.” e, a quello radiologico, la formazione di un callo osseo. Il medico in questione non aveva prescritto ulteriori cure ed aveva dichiarato RI 1 totalmente abile dall’8 dicembre 2008 (cfr. doc. 175).

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di una ricaduta, il TCA osserva innanzitutto che se è vero che la consultazione del 4 dicembre 2008 non è stata eseguita da uno specialista in ortopedia, l’attestazione di una piena abilità lavorativa a far tempo dall’8 dicembre 2008 è comunque il risultato di una visita medica, nel corso della quale è stata valutata la funzionalità dell’arto superiore sinistro (cfr. doc. 175).

                                         D’altro canto, non può neppure essere ignorato che, in data 2 marzo 2009, è lo stesso ricorrente ad aver risposto positivamente alla domanda se la cura medica era nel frattempo terminata (cfr. doc. 15) e che, in occasione dell’udienza del 12 settembre 2012, egli ha confermato di aver effettivamente ripreso il lavoro alle dipendenze della ditta __________, precisando al riguardo che “… non aveva male alla spalla e di essere venuto a lavorare a __________, 2 settimane prima di Natale. Il presidente del TCA chiede all’assicurato quanto tempo ha lavorato. Egli risponde un paio di settimane, precisando che dopo il cantiere di __________ si sono spostati a __________. Avevamo un lavoro da finire. Il capo-cantiere mi ha fatto lavorare sotto la neve e mi sono preso una bronco-polmonite che mi ha costretto ad essere ospedalizzato due volte. Mentre ero malato per la bronco-polmonite mi ha ricominciato il male alla spalla. Ho annunciato questo aspetto all’CO 1 e mi dissero che visto che ero in malattia dovevo rimanerci.” (doc. 149, p. 2 s. – il corsivo è del redattore).

                                         A proposito dell’affermazione secondo la quale, già al momento della ripresa lavorativa, l’insorgente era impedito a elevare il braccio sinistro sopra l’orizzontale e, per tale motivo, gli erano state affidate delle mansioni adeguate nell’attesa delle vacanze di Natale (cfr. doc. 149, p. 3), va rilevato che l’ex datore di lavoro, appositamente interpellato dall’assicuratore resistente, non è stato in grado di confermare la circostanza (cfr. doc. 163).

                                         Quest’ultima appare del resto poco plausibile se si considera che, così come già indicato in precedenza, in data 4 dicembre 2008, la dott.ssa __________ aveva refertato una mobilizzazione dell’arto superiore sinistro “senza deficit” (doc. 175 – il corsivo è del redattore) e che la prima consultazione presso il medico curante, in occasione della quale era stato oggettivato una “algia alla digitopressione e ai movimenti attivi della spalla”, ha avuto luogo soltanto nel mese di luglio 2009 (cfr. doc. 27).

                                         In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che RI 1 non necessitava più di cure mediche (l’ultima prescrizione di fisioterapia è infatti datata 14 novembre 2008 [doc. 16] e, del resto, in occasione della visita di controllo del 4 dicembre 2008, all’assicurato non era stata prescritta alcuna ulteriore terapia [cfr. doc. 175]) e che aveva ritrovato una piena capacità lavorativa a dipendenza dell’infortunio del 26 settembre 2008, a far tempo dal mese di dicembre 2008.

                                         I disturbi alla spalla sinistra annunciati all’amministrazione il 28 agosto 2009 (cfr. doc. 20) devono pertanto essere trattati alla stregua di una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’evento traumatico assicurato.

                               2.7.   Con la nota sentenza di rinvio, questo Tribunale ha ordinato all’CO 1 di approfondire anche un secondo aspetto, concretamente la questione di sapere se la patologia internistica (cardiologica) - oggetto della degenza presso l’Ospedale __________ di __________ del febbraio 2009 e dei successivi accertamenti diagnostici presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. allegati al doc. 56) -, avrebbe di per sé permesso la prosecuzione dell’abituale professione di muratore, oppure no (cfr. doc. 157, p. 11 ss.).

                                         Il 4 febbraio 2015, l’assicuratore convenuto si è quindi rivolto al Prof. dott. __________, spec. FMH in medicina interna e cardiologia, autore del rapporto medico 28 ottobre 2009 su incarico dell’Ufficio AI, al quale è stato chiesto di precisare “… se la sola problematica internistica (cardiologia) avrebbe di per sé consentito all’interessato di continuare a svolgere l’abituale professione di muratore.” (doc. 178).

                                         Questa la risposta che lo specialista ha fornito in data 9 febbraio 2015:

" (…).

A questo scopo ho riletto la perizia che avevo stilato in data 28.10.2009 per l’Ufficio AI del Canton Ticino.

Al momento della visita l’assicurato presentava una insufficienza della valvola mitralica di grado moderato con stato da due episodi di scompenso cardiaco e una fibrillazione atriale con episodi di bradicardia.

Sulla base di questa descrizione ritengo che la sola patologia cardiaca non permetteva già allora all’assicurato di continuare a svolgere l’abituale professione di muratore.”

                                         (doc. 179 – il corsivo è del redattore)

                                         Al riguardo, il TCA osserva che la valutazione del Prof. __________ trova una sostanziale conferma nelle certificazioni agli atti del medico curante dott.ssa __________, la quale, terminati i relativi accertamenti, aveva formulato la diagnosi di valvulopatia mitralica, di fibrillazione atriale cronica e di labile compenso di circolo, attestando l’impossibilità per l’insorgente di riprendere a svolgere la professione di muratore a causa di una “incapacità fisica per cardiopatia” (cfr. suo referto 19 maggio 2009 allegato al doc. 56 – il corsivo è del redattore).

                                         Alla luce di quanto precede, il TCA giudica dunque accertato che, già prima della ricaduta dell’agosto 2009, RI 1 era divenuto totalmente inabile nella sua precedente professione di muratore, a causa della problematica cardiologica (morbosa).

                               2.8.   Viste le conclusioni a cui è giunta questa Corte nei precedenti considerandi, occorre ritenere che il peggioramento connesso alla nota ricaduta dell’infortunio, annunciata nell’agosto 2009, non ha influito sulla capacità lavorativa residua del ricorrente, e quindi sulla sua capacità di guadagno considerata già soltanto sulla base dell’affezione morbosa (al riguardo, si vedano le STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 6.3 e U 310/06 del 5 gennaio 2007).

                                         In effetti, malgrado il danno all’arto superiore sinistro, l’assicurato è stato giudicato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate (cfr. doc. 79, p. 3 s.), così come già lo era antecedentemente alla ricaduta, tenuto conto dell’affezione cardiologica.

                                         Ora, posto che l’esigibilità lavorativa non ha subito modifiche a seguito della manifestazione del danno alla spalla sinistra, non vi è alcuna ragione per dubitare che RI 1 era in grado di conseguire un reddito pari a quello che egli avrebbe realizzato nel caso in cui non fosse insorta la lesione della cuffia dei rotatori.

                                         In simili condizioni, risulta che l’insorgente, in ossequio all’art. 28 cpv. 3 OAINF, non ha diritto a una rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2015 35.2015.58 — Swissrulings