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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2015 35.2015.52

28 settembre 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,023 parole·~25 min·3

Riassunto

Correttamente Istituto assicuratore ha sospeso il proprio obbligo a prestazioni per raggiungimento dello status quo ante/sine,come motivatamente indicato dal proprio medico fiduciario

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.52   cr/DC/sc

Lugano 28 settembre 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2015 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 aprile 2015 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 25 marzo 2014 RI 1, nato nel 1961, di professione meccanico montatore di cancelli - già vittima di un infortunio (incidente stradale) nel 1979 e già operato il 10 marzo 2011 al menisco e ai legamenti del ginocchio sinistro per delle affezioni di natura morbosa – scendendo dal vano carico del furgone è scivolato dal primo gradino di una scala a pioli, probabilmente a causa del cedimento della caviglia, avvertendo un gran dolore al ginocchio sinistro (doc. 7).

                                         Dagli esami radiologici eseguiti in data 28 marzo 2014 è emersa la presenza di manifestazioni gonartrosiche in sede femorale a livello del ginocchio sinistro ed un marcato assottigliamento della rima articolare femoro-rotulea (doc. 18).

                                         In data 22 aprile 2014, poste le diagnosi di “lesione meniscale mediale. Condropatia 4° mediale e laterale – rottura subtotale LCA – fibrosi articolare ginocchio sinistro”, l’assicurato è stato sottoposto ad artroscopia con meniscectomia mediale selettiva e débridement articolare presso l’Istituto __________ di __________ (doc. 19).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   L’assicurato è stato dichiarato abile al lavoro al 50% dal 18 maggio 2014 e al 100% dal 16 giugno 2014. A partire dal 20 giugno 2014 egli è nuovamente inabile al lavoro al 100%.

                               1.3.   Il 2 settembre 2014 l’assicurato, mentre stava scendendo dall’automobile, ha avvertito un cedimento al ginocchio sinistro.

                                         In data 4 novembre 2014 all’assicurato è stata applicata una emiprotesi mediale (doc. 74).

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 18 dicembre 2014, l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a contare dal 22 aprile 2014, in quanto “in base alla valutazione del medico di circondario i disturbi oggi presenti non sono più causati dall’infortunio occorsole il 25 marzo 2014 né sussiste un nesso causale certo o almeno probabile con l’infortunio del 10 agosto 1981” (doc. 83).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 85), in data 21 aprile 2015 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando come “a giusta ragione nessuno pretende che i disturbi al ginocchio sinistro oggetto dell’intervento del 22 aprile 2014 sono in relazione con l’infortunio del 1° ottobre 1982 (recte: 10 agosto 1981, n.d.r.). Su tale punto l’impugnata decisione è cresciuta in giudicato”, aggiungendo che “la presente procedura non concerne l’evento del 2 settembre 2014 che viene trattato in separata sede” (doc. 94).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 23 maggio 2015, RI 1 ha chiesto che gli vengano riconosciute le prestazioni assicurative anche dopo il 22 aprile 2014.

                                         Sostanzialmente il ricorrente ha ritenuto che l’assicuratore LAINF abbia proceduto in maniera troppo frettolosa alla chiusura del caso, fondandosi unicamente sul parere dei propri medici fiduciari anziché predisporre una perizia pluridisciplinare esterna, in Svizzera interna.

                                         Egli ha evidenziato che le patologie che lo affliggono sono la conseguenza dell’infortunio subito il 25 marzo 2014, aggiungendo che prima di allora egli non ha “mai sofferto di alcunché, ne consegue, come attestato dai medici consultati, che la causa di quello che soffro è solo conseguenza dell’infortunio”.

                                         Infine, il ricorrente ha osservato che il fatto che l’assicuratore malattia abbia assunto il caso non libera comunque l’Istituto assicuratore convenuto dalle sue responsabilità, aggiungendo che “il caso non è chiuso. Quello che ho chiesto alla CO 1 e che ora chiedo a codesto Lodevole Tribunale è di far tenere in sospeso la mia pratica fino a quando la __________ non ha chiuso il caso e soltanto dopo far esperire una o più visite pluridisciplinari da CO 1 o da __________, presso un centro specialistico esterno possibilmente in Svizzera interna, affinché si possa trarre delle concrete conclusioni circa l’origine, la causalità, gli eventuali danni residui e le responsabilità” (doc. I).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.7.   In corso di causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole alcune precisazioni in merito al momento a partire dal quale ella ha ritenuto raggiunto lo status quo sine (doc. V).

                                         La dr.ssa __________ ha risposto con scritto del 6 agosto 2015 (doc. VI), che è stato immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. VII).

                               1.8.   Con scritto del 14 agosto 2015, l’amministrazione ha rilevato come le precisazioni fornite dalla dr.ssa __________ “sono tali da confermare ulteriormente la posizione della convenuta circa l’estinzione del nesso causale” (doc. VIII).

                                         L’assicurato, dal canto suo, con scritto del 21 agosto 2015, ha ribadito le contestazioni già espresse in sede ricorsuale, chiedendo nuovamente di essere sottoposto ad una visita pluridisciplinare e sottolineando che “la decisione della CO 1 è fondata unicamente sui pareri dei loro medici interni e di parte, ne consegue che lo scritto risposta che mi avete allegato non poteva contraddire quanto sostenuto dalla CO 1 nella decisione” (doc. IX).

                                         Il doc. VIII e il doc. IX sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. X, doc. XI), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 22 aprile 2014 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 25 marzo 2014.

                                         Esula invece dalla presente vertenza e sarà oggetto di separata decisione, come indicato dall’assicuratore convenuto e del resto non contestato dall’assicurato, l’infortunio avvenuto in data 2 settembre 2014.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano

                                         un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare, dal 22 aprile 2014, il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno al ginocchio sinistro, sulla base delle valutazioni eseguite dalla dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica nonché medico __________ dell’amministrazione.

                                         In data 27 maggio 2014, la dr.ssa __________ ha escluso l’esistenza di un rapporto di causalità almeno probabile tra le lesioni riscontrate in occasione dell’artroscopia effettuata il 23 aprile 2014 e l’evento del 25 marzo 2014, ritenendo che “la lesione del menisco mediale è degenerativa, in stato da meniscectomia mediale parziale (non CO 1) resa sintomatica attraverso il trauma del 25 marzo 2014” (doc. 37).

                                         Nel rapporto del 9 dicembre 2014 concernente l’apprezzamento medico del 4 dicembre 2014, la dr.ssa __________, dopo avere riassunto il decorso secondo gli atti, ha escluso che l’evento del 25 marzo 2014 abbia potuto causare le lesioni degenerative presentate dall’assicurato, fornendo la seguente motivazione:

" 3. Apprezzamento

L’evento descritto nel referto dell’ispettore del 29.09.2014 non ha causato né l’artrosi del ginocchio, né la lesione meniscale. Gli interventi del 1979 e del 2011 non erano di competenza CO 1. A quest’ultimo intervento viene descritta una gonartrosi tricompartimentale di entità media come pure una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale. Inoltre si trova una fibrosi sia dell’Hoffa sia della sinovia. Tutta la documentazione radiologica tanto convenzionale quanto la risonanza magnetica, l’ecografia e nuovi interventi descrivono unicamente le lesioni degenerative artrosiche sia a livello cartilagineo sia a livello meniscale, sottocondrale e pure la lesione del legamento crociato anteriore.

Per tale motivo ribadisco che l’evento del 25.03.2014 descritto non ha causato la lesione/le lesioni degenerativa/e. Non vi è quindi nessun nesso causale tra la lesione e l’evento descritto né tra i successivi interventi chirurgici.

A mio modo di vedere non è indicata una emiprotesi mediale in gonartrosi tricompartimentale con instabilità anteriore, descritta da parte medica, perché è da aspettarsi un ulteriore peggioramento con persistenza dell’instabilità.

Per quanto riguarda la lieve distorsione del 02.09.2014 posso confermare ulteriormente che non siamo in presenza di una lesione post-traumatica oggettivabile agli accertamenti radiologici. La mia presa di posizione viene pure confermata con il fatto che la Cassa Malati __________ e il suo medico di fiducia hanno senz’altro accettato finora tutti gli interventi.”

(Doc. 82)

                                         L’assicurato ha contestato questa valutazione del medico __________, posta a fondamento della decisione del 18 dicembre 2014, trasmettendo nuova documentazione medica (doc. 85).

                                         A fronte della documentazione medica prodotta dall’assicurato, la dr.ssa __________, con apprezzamento medico del 23 marzo 2015, ha confermato la sua precedente valutazione, rilevando che:

" (…)

Apprezzamento

I nuovi rapporti medici sottoposti non portano nuovi elementi da modificare la mia presa di posizione. Confermo che l’evento descritto nel referto ispettivo del 24.04.2014 non ha causato le lesioni che necessitavano ulteriori interventi chirurgici fino alla posa di emiprotesi mediale. L’evento ha causato secondo la verosimiglianza con probabilità solo un peggioramento transitorio, visto che siamo in presenza di un minimo versamento fluido endo-articolare nella prima risonanza magnetica del 28.03.2014, ma in presenza di notevoli alterazioni artrosiche. Tale fatto viene soprattutto sottolineato dal decorso descritto dall’assicurato nel rapporto del servizio esterno del 24.04.2014 ossia che è riuscito a continuare il lavoro durante la mattinata ma poi i dolori sono andati aumentando e ha purtroppo interrotto il lavoro solo alle 17. Si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________ verso le 22 ma dopo un paio d’ore, visto che non era ancora stato visitato, è rientrato al domicilio. Il 2.04.2014 viene definito dal chirurgo ortopedico dr. med. __________, Istituto __________ di __________ una importante gonartrosi femoro-tibiale mediale per la quale si decide l’intervento chirurgico. Pure nella lettera di dimissione dell’unità organizzativa ortopedica e traumatologica della __________ del 23.04.2014 viene annotato il motivo del ricovero e la diagnosi di lesione meniscale mediale, condropatia di IV° mediale e laterale, rottura sub-totale del legamento crociato anteriore e fibrosi articolare del ginocchio sinistro. Viene descritto poi che è stata eseguita una meniscectomia mediale selettiva e un débridement articolare.

Nel reperto della lettera d’uscita __________ del 07.11.2014 viene descritta una gonartrosi mediale isolata a sinistra, motivo per il quale è stato effettuato l’impianto di protesi mono-compartimentale mediale. Nel referto della radiografia agli arti inferiori sotto carico dell’__________ del 18.11.2014 non si riscontra una dismetria degli arti inferiori.

Per tali motivi ribadisco che l’evento del 25.03.2014 non ha causato nessuna delle lesioni degenerative e quindi non vi è nessun nesso causale tra le lesioni e l’evento descritto né tra i successivi interventi chirurgici e l’evento. Una semplice contusione non aggrava – senza versamento importante – la situazione in modo che si debba procedere ad un impianto di una emiprotesi mediale.

Tale intervento, a mio modo di vedere, è pure non indicato se ci basiamo sul referto dell’intervento artroscopico dell’aprile 2014 dove viene ben descritta una gonartrosi tri- e non mono-compartimentale come pure l’instabilità anteriore in rottura sub-totale del legamento crociato anteriore. Da aspettarsi quindi un ulteriore peggioramento per persistenza dell’instabilità, la stessa viene ora confermata nel referto del dr. med. __________: siamo ora in presenza di una sciatalgia sinistra. Anche questa patologia non è da mettere in relazione causale probabile con l’evento del 25.03.2014.”

(Doc. 91)  

                                         In sede ricorsuale, il ricorrente ha ancora una volta contestato la valutazione dell’amministrazione, ribadendo le obiezioni già sollevate in sede di opposizione, senza tuttavia produrre nuova documentazione medico specialistica in grado di mettere in discussione il parere della dr.ssa __________.

                               2.6.   In corso di causa, il TCA ha interpellato la dr.ssa __________, chiedendole di precisare le ragioni per le quali ella ha ritenuto che lo status quo sine in relazione alle lesioni riscontrate in occasione dell’intervento artroscopico del 22 aprile 2014 fosse stato raggiunto trascorso un solo mese dall’infortunio del 25 marzo 2014 (doc. V).

                                         Con scritto del 6 agosto 2015, la dr.ssa __________ ha così risposto:

" In data odierna mi è stata sottoposta la vostra domanda alla quale rispondo volentieri.

Posso confermare che non vi è nessun nesso causale tra l'artroscopia effettuata il 22.04.2014 e l'evento del 25.03.2014 ossia tra la lesione meniscale mediale degenerativa in esiti di meniscectomia mediale parziale non di competenza CO 1 e in presenza di artrosi, tutte lesioni di entità degenerativa e non di origine traumatica.

L'evento in parola ha al massimo potuto peggiorare transitoriamente le alterazioni morbose, stato che sarebbe stato raggiunto prossimamente anche senza l'evento.

A distanza di un mese dall'evento viene effettuata la meniscectomia mediale selettiva e il débridement articolare ossia la pulizia del ginocchio artrosico in lesione meniscale mediale degenerativa, condropatia di IV grado mediale e laterale, rottura sub-totale del legamento crociato anteriore e fibrosi articolare del ginocchio sinistro.

Questi fatti mi hanno motivato a decidere l'estinzione del nesso causale a distanza di un mese dall'evento.” (Doc. VI)

                               2.7.   L’CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni, poiché, fondandosi sulle conclusioni della dr.ssa __________, ha ritenuto raggiunto lo status quo ante vel sine.

                                         Il ricorrente, dal canto suo, sostiene invece che tra i problemi al ginocchio sinistro e l’infortunio del 25 marzo 2014 continui a sussistere un nesso causale, visto che prima dell’evento infortunistico egli non ha mai “sofferto di alcunché”, mentre ne ha iniziato a soffrire dopo l’infortunio oggetto della presente vertenza (doc. I).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del 4 dicembre 2014 della dr.ssa __________ (cfr. doc. 82) - poi confermato con apprezzamento del 23 marzo 2015 (doc. 91) e tramite le precisazioni del 6 agosto 2015 fornite in risposta ad una esplicita richiesta di chiarimenti del TCA (doc. VI) - secondo cui, al più tardi a partire dal 22 aprile 2014, i disturbi denunciati dall’assicurato al ginocchio sinistro non costituivano più una conseguenza naturale dell’evento traumatico occorso il 25 marzo 2014.

                                         Nell'apprezzamento del 4 dicembre 2014, la specialista ha chiaramente indicato che l’evento del 25 marzo 2014 non ha causato né l’artrosi del ginocchio, né la lesione meniscale, rilevando come tutta la documentazione radiologica a disposizione (radiografie, risonanza magnetica, ecografia e nuovi interventi) mostri unicamente delle lesioni degenerative (doc. 82).

                                         Inoltre, nell’apprezzamento del 23 marzo 2015, ella ha ribadito la propria opinione, sottolineando come l’evento del 25 marzo 2014 abbia “causato secondo la verosimiglianza con probabilità solo un peggioramento transitorio, visto che siamo in presenza di un minimo versamento fluido endo-articolare nella prima risonanza magnetica del 28 marzo 2014, ma in presenza di notevoli alterazioni artrosiche”. La dr.ssa __________ ha aggiunto che tali conclusioni sono avvalorate dal decorso descritto dall’assicurato in occasione del rapporto di servizio esterno del 24 aprile 2014, allorquando egli ha spiegato che il 25 marzo 2014 ha comunque lavorato tutto il giorno, fino alle ore 17, concludendo quindi che “una semplice contusione non aggrava – senza versamento importante – la situazione in modo che si debba procedere ad un impianto di una emiprotesi mediale” (doc. 91).

                                         Infine, nelle precisazioni del 6 agosto 2015, la dr.ssa __________ ha ancora una volta evidenziato come non vi sia alcun nesso causale “tra l’artroscopia effettuata il 22 aprile 2014 e l’evento del 25 marzo 2014, ossia tra la lesione meniscale mediale degenerativa in esiti di meniscectomia mediale parziale non di competenza CO 1 e in presenza di artrosi, tutte lesioni di entità degenerativa e non di origine traumatica”, ribadendo come l’infortunio ha al massimo potuto peggiorare transitoriamente le alterazioni morbose preesistenti e sottolineando come un tale stato “sarebbe stato raggiunto prossimamente anche senza l’evento” (doc. VI).

                                         Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste motivate argomentazioni della dr.ssa __________, che, del resto, non sono state contestate tramite la presentazione, in sede ricorsuale e in corso di causa, di documentazione medico-specialistica di senso contrario.

                                         Le conclusioni della dr.ssa __________ a proposito del fatto che una semplice contusione quale quella subìta dall’assicurato non è tale da aggravare in maniera duratura la situazione dell’interessato e non può avere causato le lesioni degenerative ben visibili nella prima risonanza magnetica svolta dopo l’evento in questione, trovano, del resto, piena conferma in quanto già evidenziato da questo Tribunale in una precedente sentenza 35.2003.71 del 3 agosto 2004, confermata dal Tribunale federale con sentenza U 288/04 del 14 marzo 2006.

                                         In quel caso, riguardante un’assicurata che era caduta dalle scale picchiando la caviglia destra, il TCA aveva avuto modo di accertare che l'interessata aveva subìto una semplice contusione e non una distorsione della caviglia, aggiungendo come tale circostanza rivestisse “un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere se la preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente essere stata traumatizzata dall'infortunio”. Condividendo quanto spiegato in maniera dettagliata e motivata dallo specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica consultato dall’assicuratore LAINF - il quale aveva rilevato che “a differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine di lesioni dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture ossee), la contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali e reversibili delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute” - il TCA aveva quindi concluso che a ragione l’amministrazione aveva ritenuto che, al più tardi a decorrere dal 1° dicembre 2001, i disturbi alla caviglia destra della ricorrente non costituivano più una naturale conseguenza dell'infortunio del 28 gennaio 2001, ma che essi erano da attribuire allo status quo sine.

                                         In un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica.  

                                         Quanto alla pretesa ricorsuale di riconoscere, anche dopo il 22 aprile 2014, il nesso causale tra i disturbi al ginocchio sinistro e l’infortunio del 25 marzo 2014, visto che prima dell’infortunio citato l’interessato non ha mai presentato dei dolori a livello del ginocchio sinistro, disturbi che sono invece insorti successivamente all’evento traumatico citato, questo Tribunale ribadisce che, come correttamente indicato dall’assicuratore infortuni, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

                                         Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 25 marzo 2014 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da esso lamentati al ginocchio sinistro a far tempo dal 22 aprile 2014.

                                         La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.52 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2015 35.2015.52 — Swissrulings