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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2015 35.2015.25

25 giugno 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,603 parole·~23 min·3

Riassunto

Confermata negaz. diritto a prestaz. LAINF. No infrt. ex art. 4 LPGA e non ammissibile giurispr. movim. scombin. per ass. che ha subito distors. caviglia mentre correva su spiaggia poiché no presenza di circost. esterne manifest. impreviste insolite e fuori. progr. No les. parif. infort

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.25   MP

Lugano 25 giugno 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1, di professione gendarme della Polizia cantonale e assicurato contro gli infortuni presso la CO 1 (di seguito: CO 1), il 20 luglio 2014, durante le sue vacanze in __________, mentre stava correndo sulla spiaggia di __________ ha subìto una distorsione alla caviglia con conseguente acutizzarsi di un dolore al tendine d’Achille del piede destro (cfr. doc. I+E).

                                         L’assicurato, chiamato dalla CO 1 a descrivere in maniera dettagliata l’evento del 20 luglio 2014, ha dichiarato quanto segue:

" Come già descritto in precedenza l’infortunio è avvenuto nel seguente modo. Mentre stavo correndo sulla spiaggia di __________ (__________) subivo una pesante storta della caviglia destra. Subito sentivo una forte fitta dal tendine d’Achille e provando a proseguire la corsa il male era insopportabile. Per questo motivo dovevo interrompere la corsa e tenere il piede a riposo. Nei giorni seguenti il male al tendine era sempre più intenso e per questo al mio rientro in Svizzera mi sono presentato al pronto soccorso dell’__________ di __________. A seguito dell’infortunio subito e probabilmente camminando in malo modo è comparso anche un dolore al ginocchio sinistro.

Preciso che prima del presente infortunio non avevo alcun male al tendine d’Achille. Il forte dolore con tutti i problemi del caso è comparso a seguito dell’infortunio subito in __________ (distorsione caviglia)” (cfr. doc. ZM-2).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 settembre 2014 (cfr. doc. I+B), poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. I+C), la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ritenendo che l’evento del 20 luglio 2014 non configurerebbe né un infortunio, né una lesione parificata ai postumi di un infortunio.

                               1.3.   Con tempestivo ricorso dell’11 febbraio 2015, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione sia condannata ad assumere l’evento del 20 luglio 2014 (cfr. doc. I).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha argomentato quanto segue:

" (…)

2.

    Nel caso in esame si è verificato un danno fisico, somatico e meglio una distorsione alla caviglia destra, durante una corsa in spiaggia e riacutizzazione di dolore al tendine d’Achille e dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro.

    La caviglia e quindi il tendine hanno subito una lesione a seguito di un movimento brusco facendo Jogging sulla spiaggia di __________ (__________) e più precisamente, il signor RI 1 ha evitato un oggetto presente sulla spiaggia (probabilmente portato dal mare) e nel fare ciò il piede destro è finito in una buca provocando la brusca rotazione della caviglia (distorsione).

    Si precisa che per il ricorrente correre sulla sabbia è un evento totalmente inabituale. Non ha alcuna abitudine a tale attività e sollecitazione delle caviglie e tendini. Per evitare un oggetto che si è trovato sul percorso egli ha fatto un movimento scoordinato.

    Si è quindi verificata una lesione per uno sforzo eccessivo e un movimento scoordinato prodottosi in circostanze chiaramente insolite, disturbato da un fattore inabituale.

    (…)

3.

    In concreto con l’infortunio il ricorrente ha subito una distorsione della caviglia e infiammazione del tendine d’Achille e conseguente meniscopatia mediale del ginocchio sinistro insorta a “seguito del trauma distorsivo della caviglia”. Ciò ha causato una incapacità lavorativa e la necessità di cure mediche e fisioterapiche (doc. I: Certificato medico 29.7.2014 Dr. __________, FMH Ortopedia e Traumatologia, __________, __________).

    Alla luce dei certificati medici agli atti, il danno alla caviglia, al tendine d’Achille e al ginocchio è con tutta verosimiglianza traumatico, quindi non morboso degenerativo, essendo invece la conseguenza dell’infortunio.

    La decisione dell’assicuratore infortuni qui impugnata, oltre a basarsi su una valutazione da parte del proprio medico fiduciario senza alcuna visita, ma solo sugli atti, indica arbitrariamente che si tratta di malattia contro tutti i medici specialisti cha hanno visitato e valutato il caso.

    Le conclusioni degli specialisti, alla luce delle visite del paziente sono chiare e univoche.

    Essi riconoscono l’origine traumatica del danno alla salute del signor RI 1.

    La decisione su opposizione nega quindi a torto che si tratti di una conseguenza dell’infortunio e vorrebbe farlo oggetto dell’assicurazione malattia. Come risulta dagli atti medici è invece causato dall’infortunio” (cfr. doc. I).

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.5.   Il 30 aprile 2015, l’insorgente ha trasmesso al TCA uno scritto di osservazioni alla risposta di causa dell’assicuratore, in cui si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni. In particolare il ricorrente ha ribadito la dinamica dell’evento del 20 luglio 2014 così come descritta nell’atto ricorsuale. A conferma dello svolgimento dell’episodio in questione, egli ha chiesto a questo Tribunale di voler sentire sua moglie, la quale era presente sul luogo dell’evento (cfr. doc. IX).

Al riguardo la convenuta non ha presentato particolari osservazioni, ma ha rinviato a quanto già esposto nella decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 e nella risposta di causa del 18 marzo 2015 (cfr. doc. XIII).

                                         in diritto

                                         Nel merito

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno interessante l’estremità inferiore destra e il ginocchio sinistro, oppure no.

                               2.2.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.3.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.4.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.5.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 23 luglio 2014, è stato indicato che l’assicurato, “durante una normale corsa mattutina sulla spiaggia di __________, prendeva una distorsione della caviglia destra e durante la corsa si riacutizzava il dolore al tendine d’Achille destro, dolore già avuto circa un mese prima a seguito della stessa dinamica sopra descritta ed in seguito quasi totalmente guarito (senza cure mediche). A seguito della difficoltà a camminare sul piede destro è comparso anche un forte dolore al ginocchio sinistro.” (cfr. doc. I+E).

                                         Interpellato dall’amministrazione circa la dinamica del sinistro, nel formulario di risposta da lui compilato e sottoscritto il 10 settembre 2014, RI 1 ha ribadito che il 20 luglio 2014, mentre stava correndo sulla spiaggia di __________ (__________) ha subito una forte distorsione della caviglia destra. Subito dopo egli avrebbe sentito una fitta di dolore al tendine d’Achille che lo ha costretto ad interrompere la corsa poco dopo. A seguito del forte dolore nei giorni seguenti, al rientro dalle vacanze, l’assicurato si è recato al pronto soccorso dell’__________ di __________ (cfr. doc. ZM-2).

                                         In occasione della visita al pronto soccorso del 22 luglio 2014, il dott. __________ ha così descritto l’anamnesi dell’assicurato: “Circa un mese fa ha subito una distorsione alla caviglia dx. Da allora ha sempre avuto dolori al tendine d’Achille dx (al passaggio dalla zona tendinea al muscolo). Ha sempre camminato un po’ sbilanciato e poi sono comparsi i dolori al ginocchio sx. 2 giorni fa ha subito nuovamente un trauma alla caviglia dx e i dolori si sono accentuati. (…)” (cfr. doc. I+D).

                                         Il 29 luglio 2014, l’assicurato è stato visitato dal dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, diagnosticata una tendinite d’Achille destra e una sospetta meniscopatia mediale del ginocchio sinistro, ha indicato che i disturbi sono insorti da oltre un mese a seguito di un trauma distorsivo della caviglia destra avvenuto durante una corsa (cfr. doc. I+I).

                                         Con decisione formale del 24 settembre 2014, l’assicuratore contro gli infortuni ha negato che l’evento del 20 luglio 2014 potesse essere qualificato alla stregua d’infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, facendo difetto, nelle descrizioni del sinistro, l’intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. doc. I+B pag 3).

                                         RI 1 è stato visitato da un secondo medico specialista ortopedico. A margine della visita del 30 settembre 2014 il dott. __________, specialista FMH in chirurgia e in medicina sportiva, ha indicato che il suo paziente “(…) Ha subito un trauma distorsivo in due tempi alla caviglia destra il 22.06.2014 e ripetutasi poi circa un mese dopo il 20.07.2014 correndo sulla spiaggia in egitto. (…)” (cfr. doc. I+F pag. 2).

                                         L’assicurato, per il tramite del suo patrocinatore avv. __________, nell’opposizione del 22 ottobre 2014 ha così descritto la dinamica dell’evento del 20 luglio 2014: “Il sig. RI 1 ha subito un infortunio alla caviglia destra durante una corsa sulla spiaggia. Subito rientrato al domicilio è stato visitato al pronto soccorso dell’__________, che ha attestato una conseguente incapacità lavorativa al 100%. (…)” (cfr. doc. I+H pag. 1).

                                         Con decisione su opposizione del 12 gennaio 2015, la CO 1 ha stabilito che né dall’annuncio d’infortunio LAINF, né dal formulario di risposta del 10 settembre 2014 emergerebbe che nell’episodio del 20 luglio 2014 fosse intervenuto un fattore esterno straordinario, negando, quindi, il riconoscimento di tale evento quale infortunio ex art. 4 LPGA (cfr. doc. I+C pag.3).

                                         Nell’atto ricorsuale, l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha dichiarato - per la prima volta - che durante la corsa sulla spiaggia ha dovuto evitare un oggetto e nel fare ciò il piede destro è finito in una buca provocando la distorsione alla caviglia (cfr. doc. I pag. 5).

                               2.6.   Con la risposta di causa, la CO 1 ha sostenuto che, nel caso di specie, torna applicabile il principio cosiddetto della "dichiarazione della prima ora", motivo per cui andrebbe accordata la preferenza alla descrizione dell’evento contenuta nell’annuncio d’infortunio del 23 luglio 2014 (doc. I+E), nel formulario compilato dall’assicurato in data 10 settembre 2014 (doc. ZM-2) e nell’opposizione del 22 ottobre 2014 (doc. I+ H pag. 1) secondo cui l’assicurato avrebbe sentito un forte dolore alla caviglia e al tendine d’Achille a seguito di una distorsione subita mentre stava correndo sulla spiaggia, piuttosto che a quanto indicato soltanto in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 5: “(…) il signor RI 1 ha evitato un oggetto presente sulla spiaggia (probabilmente proveniente dal mare) e nel fare ciò il piede destro è finito in una buca provocando la brusca rotazione della caviglia (…)”).

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di potersi esimere dall’approfondire tale aspetto poiché, anche volendosi fondare sulla dinamica descritta nel ricorso, l’esito non potrebbe comunque essere quello che auspica l’assicurato, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.

                               2.7.   Nel caso concreto, non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         Alla luce della dinamica descritta dalla ricorrente, può essere scartata a priori l’ipotesi di uno sforzo straordinario.

                                         Deve invece essere esaminato se si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato del corpo ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3 del presente giudizio.

                                         Al proposito, occorre rilevare che, in una sentenza 8C_978/2010 del 3 marzo 2011 consid. 4.2, il Tribunale federale ha negato l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, trattandosi di un’assicurata che, mentre faceva del Nordic Walking nella natura, è inciampata in un sasso o in una radice, senza cadere a terra, avvertendo un dolore al ginocchio destro. L’Alta Corte ha precisato che il fatto di inciampare senza cadere mentre si pratica la camminata sportiva nella natura, non può essere considerato come straordinario.

                                         L’Alta Corte ha confermato la giurisprudenza appena citata in una successiva sentenza 8C_50/2012 del 1° marzo 2012 consid. 5.6 (al riguardo, si veda pure D. Cattaneo, Sport et assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sècuritè sociale N° 45-2010, pag. 115 e riferimenti citati).

                                         Al riguardo, va precisato che, in una sentenza 35.2008.2 del 30 giugno 2008, il TCA aveva ammesso l’intervento di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA in una fattispecie in cui il ginocchio sinistro di un’assicurata aveva ceduto a causa di un brusco movimento compiuto facendo jogging su un terreno accidentato, a causa di una buca e di un sasso ravvicinati.

                                         Ora, alla luce delle sentenze federali appena citate (posteriori alla sentenza 35.2008.2), questa giurisprudenza cantonale ha dovuto essere modificata.

                                         In effetti, questo Tribunale in una sentenza 35.2014.59 del 5 novembre 2014 al consid. 2.8, per analogia a quanto stabilito nella sentenza dell’Alta Corte nella sentenza 8C_978/2010, ha escluso che potesse essere qualificato come straordinario il fatto che correndo su una strada sterrata di campagna - caratterizzata da un fondo irregolare in ragione della presenza di buche e sassi -, un’assicurata abbia messo il piede destro in fallo, subendo in tal modo un movimento di iperflessione dorsale. In quel caso, quindi, il movimento in questione non si era prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

La medesima conclusione deve valere per quanto attiene al sinistro occorso a RI 1 il 20 luglio 2014. Anche ritenendo assodata la circostanza fattuale descritta nell’atto di ricorso, secondo cui l’interessato avrebbe subito una forte distorsione alla caviglia dopo aver messo il piede in una buca e dopo aver schivato un oggetto depositato sulla spiaggia durante la corsa, a norma della più recente giurisprudenza federale e cantonale, il movimento in questione non si sarebbe comunque prodotto in presenza di circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Nel caso concreto non vi è quindi stato un infortunio causato da un movimento scombinato.

In esito a quanto appena esposto, il TCA deve concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

In simili condizioni a nulla servirebbe sentire la moglie del ricorrente come da lui richiesto nelle osservazioni del 30 aprile 2015 (cfr. doc. IX pag. 1). Infatti, la sua testimonianza potrebbe unicamente confermare la dinamica di un evento che, come visto pocanzi, non potrebbe comunque essere considerato infortunio ai sensi della LAINF.

                                         Non può del resto giustificare una diversa conclusione nemmeno la circostanza che alcuni specialisti consultati dall’insorgente abbiano accertato l’esistenza di una lesione traumatica (cfr. doc. I pag. 6).

                                         Al riguardo, va segnalato che, secondo l'Alta Corte, non è lecito partire dal danno alla salute presentato, per sostenere che deve essersi trattato di un infortunio tale da provocarlo. Un simile metodo induttivo non è ammissibile. La carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica (cfr. RAMI 1990 U 86 p. 46 ss. consid. 2).

                               2.8.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l’Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA constata che dai referti medici agli atti non risulta, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’esistenza di una delle diagnosi facenti parte dell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ad infortunio (art. 9 cpv. 2 OAINF).

                                         In effetti, nel suo certificato medico del 22 luglio 2014 il dott. __________ del Pronto soccorso della __________ di __________, ha diagnosticato un’infiammazione al tendine d’Achille del piede destro e una sospetta lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. L’esame radiografico effettuato in quell’occasione mostrava una “(…) tumefazione del tendine senza alterazioni strutturali (in attesa di referto definitivo). (…)”(cfr. doc. I+D), mentre l’ecografia, che “ (…) Il tendine di Achille destro si presenta di decorso ed ecogenicità regolare, ma mostra il diametro massimo lievemente più grande che il contro-lato. L’esito può essere compatibile con le alterazioni infiammatorie. Non raccolte liquide accanto. Non sono evidenti segni di entesopatia calcifica per quanto valutabile. La cute e le strutture sottocutanee senza rilievi patologici. (…)” (cfr. doc. ZM-3).

Il dott. __________ ha visitato l’assicurato in data 29 luglio 2014 e ha diagnosticato una tendinite Achillea destra e una sospetta meniscopatia mediale del ginocchio sinistro. Il sanitario ha riscontrato un ingrossamento del tendine d’Achille poco sopra l’inserzione e un marcato dolore alla pressione locale (cfr. doc. I+I).

Il 17 settembre 2014, il dott. __________, medico fiduciario della CO 1, esaminato il referto ecografico (doc. ZM-3) e considerata l’assenza di lacerazioni tendinee, ha escluso che il danno alla salute potesse essere assunto dall’assicurazione quale lesione parificata ai postumi di infortunio, in quanto la tendinite diagnosticata non rientra nell’elenco esaustivo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr doc ZM-13).

                                         Il dott. __________, secondo specialista consultato dall’insorgente, in data 30 settembre 2014 ha, da una parte, escluso che il suo paziente soffrisse di tendinite, bensì di un piccolo stiramento a livello del passaggio muscolo-tendineo del tendine d’Achille, dall’altra ha disposto un esame RMN per meglio comprendere il genere di danno alla salute nonché la sua origine (cfr. doc. ZM-15).

                                         Le conclusioni del predetto esame effettuato il 10 ottobre 2014 hanno evidenziato che: “(…) 1. Il tendine d’Achille appare lievemente inspessito a circa 4 cm dall’inserzione calcaneare da fenomeni cronici. Non si rilevano alterazioni del segnale di carattere recente. 2. Si apprezza una regolare rappresentazione delle strutture tendino-legamentose. 3. Minima sofferenza inserzionale del tibiale posteriore. Edema osseo in corrispondenza dell’apice del malleolo laterale. (…)” (cfr. doc. ZM-18).

                                         Con scritto del 22 ottobre 2014, il dott. __________, riferendosi alle immagini della recente RMN, ha specificato che “ (…) Per quanto riguarda il tendine d’Achille si può escludere un atto traumatico, però c’è ancora un edema osseo a livello del malleolo laterale quale esito da trauma che va trattato con fisioterapia. Il mal appoggio del piede porta probabilmente al sovraccarico tendineo achilleo che ne soffre con segni di tendinosi (…).” (cfr. doc. ZM-17).

                                         Nello scritto del 5 febbraio 2015 del dott. __________ indirizzato alla CO 1 (con cui ha chiesto all’assicurazione di rivalutare la decisione su opposizione di diniego di responsabilità), il medico specialista ha ribadito che, in base alle immagini della RMN, RI 1 non ha subito una lesione a livello muscolo-tendineo, ma che soffre di una tendinosi Achillea dovuta all’appoggio viziato durante la fase post-traumatica, riferendosi alla distorsione avvenuta il 20 luglio 2014 correndo sulla spiaggia di __________ (cfr. doc. ZM-18).

                                         Da quanto precede risulta in maniera chiara che tutti i referti medici hanno escluso la presenza di una diagnosi rientrante nell’elenco esaustivo delle lesioni parificate ai postumi d’infortunio di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Per questa ragione non vi è alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione della CO 1, la quale ha fondato la decisione di rifiuto sul parere del proprio medico fiduciario, il quale, a sua volta, si è fondato sull’insieme dei referti medici oggettivi agli atti e sulle valutazioni dei medici curanti dell’assicurato. La convenuta non è quindi caduta nell’arbitrio come preteso dall’assicurato nel suo atto ricorsuale (cfr. doc. I pag. 6).

                                         In effetti, occorre precisare che sebbene il dott. __________, a margine del consulto del 30 settembre 2014, avesse avanzato l’ipotesi di una lesione parziale del tendine (cfr. doc. I+F pag. 2), tale ipotesi è stata da lui stesso accantonata, dopo aver valutato le immagini della risonanza magnetica del 10 ottobre 2014, posto che queste ultime avevano evidenziato unicamente la presenza di una tendinosi achillea (cfr. doc. ZM-17), ossia di una lesione degenerativa della parte centrale del tendine (cfr. www.tendinopathie.fr), che, come tale, non ricade sotto l’art. 9 cpv. 2 OAINF.

                                         Una conclusione analoga si impone anche per le patologie interessanti la caviglia destra e il ginocchio sinistro.

                                         Infatti, da una parte, l’edema osseo dell’apice del malleolo laterale, messo in evidenza dal succitato esame strumentale per immagini (doc. ZM-16), non rientra nell’elenco esaustivo di cui al capoverso 2 dell’art. 9 OAINF mentre, dall’altra, trattandosi del ginocchio sinistro, la diagnosi iniziale di sospetta lesione del menisco mediale, che era stata formulata dai dottori __________ e __________, non é stata confermata da esami radiologici (cfr. doc. I+D e doc. I+I).

                                         All’assicuratore LAINF resistente non può pertanto essere imposto un obbligo a prestazioni, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ex art. 9 cpv. 2 OAINF.

                                         Alla luce di quanto precede, la decisione su opposizione del 12 gennaio 2015 della CO 1 merita di essere confermata in questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.25 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2015 35.2015.25 — Swissrulings