Raccomandata
Incarto n. 35.2015.134 cr
Lugano 4 maggio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Ivano Ranzanici, Flavia Verzasconi (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 novembre 2015 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 novembre 2014 RI 1, nato nel 1965, attivo in qualità di custode presso la __________ – e per questo assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è scivolato sulle scale (doc. Z-1), riportando, secondo quanto indicato sulla notifica di infortunio dell’11 novembre 2014, forti contusioni multiple (doc. Z-6).
Al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ gli è stato riscontrato un trauma contusivo del rachide lombare (cfr. doc. A4).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 gennaio 2015, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2015, ritenendo che, da quella data in poi, i disturbi risentiti dall’assicurato non si trovavano più in una relazione causale naturale con l’evento infortunistico del mese di novembre 2014 (doc. Z-26).
A seguito dell’opposizione interposta in data 19 febbraio 2015 dall’assicurato (cfr. doc. Z-31), in data 19 novembre 2015 la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z-35).
1.3. Con tempestivo ricorso del 18 dicembre 2015, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni anche dopo il 31 gennaio 2015, contestando il fatto che possa essere considerato sopraggiunto lo status quo sine.
Egli ha, in particolare, rilevato come i problemi lombari presentati in maniera cronica fin dal 1999 non gli abbiano, comunque, impedito di svolgere regolarmente l’attività di custode scolastico fino al momento dell’infortunio del novembre 2014.
Dopo tale data, tuttavia, i dolori lombari hanno subito un’esacerbazione tale, da rendere impossibile la ripresa dell’attività lavorativa (e questo ancora a distanza di quattordici mesi dall’infortunio) e da spingere i medici del servizio di Neurochirurgia dell’__________ a proporgli un intervento di stabilizzazione a livello lombare (doc. I).
1.4. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Con scritto del 17 febbraio 2016 l’assicurato ha ribadito che prima dell’infortunio del 5 novembre 2014 “non presentavo alcun problema lombare tale da causarmi impedimenti lavorativi ciò significa che il nesso causale della spondilolistesi (scivolamento della vertebra L5 su quella sottostante S1) è dovuto al trauma subito nell’infortunio ed è causa dello scivolamento di L5 su S1 (spondilolistesi)”, aggiungendo che la presenza di una calcificazione “non c’entra nulla con la spondilolistesi”.
Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente ha nuovamente contestato la decisione con la quale l’amministrazione ha considerato raggiunto lo status quo sine (doc. VII).
1.6. In data 25 febbraio 2016, l’assicuratore LAINF convenuto ha comunicato al TCA di non avere ulteriori ossservazioni da presentare, rinviando alla motivazione esposta nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (doc. IX).
Tale scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. X), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a sospendere a partire dal 1° febbraio 2015 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 5 novembre 2014.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare, dal 1° febbraio 2015, il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi risentiti dall’assicurato a livello lombare, sulla base della valutazione eseguita su incarico dello stesso assicuratore LAINF dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna e medico perito assicurativo certificato SIM.
Nel referto del 9 gennaio 2015, il dr. __________, dopo avere posto la diagnosi non infortunistica di “sindrome lombospondilogena recidivante da decenni con blocchi antalgici irregolari da anni con listesi di L5 su S1 di 11 mm con osteofitosi anteriore; stenosi foraminale sinistra con impingement radicolare L5 a sinistra ed a livello L3, L4 e L5 ernie discali”, ha rilevato che “l’evento infortunistico di minore entità del 5 novembre 2014 ha ulteriormente esacerbato l’evoluzione clinica della patologia degenerativa di base già da lungo tempo presente (vedi referti radiologici a disposizione)”, ritenendo che “a distanza di 8 settimane dall’evento infortunistico in causa si reputa raggiunto lo status quo sine ai sensi della LAINF con chiusura dell’inabilità lavorativa a partire dalla data attuale” (doc. ZM-10).
L’assicurato ha contestato questa valutazione del dr. __________, sottolineando come prima dell’infortunio egli non avesse dovuto assentarsi dal lavoro a causa di dolori lombari, i quali sono invece divenuti importanti e hanno causato un’inabilità al lavoro in misura completa immediatamente dopo la caduta del 5 novembre 2014.
A sostegno di quanto addotto, egli ha trasmesso le “Osservazioni al ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 12 gennaio 2015 del signor RI 1 contro la risoluzione del Consiglio di Stato del 26 novembre 2014”, con le quali, in data 12 febbraio 2015, la dr.ssa __________, medico del personale del datore di lavoro dell’assicurato, ha concluso che “solo dal momento dell’evento infortunistico con contusione lombare è stato oggettivato un peggioramento repentino con esacerbazione dei dolori lombari e peggioramento della funzionalità fisica che giustificano l’inabilità lavorativa completa in corso dal 5 novembre 2014. Per il periodo precedente rimangono valide le considerazioni espresse nella valutazione medico-fiduciaria dove è stata oggettivata una nota sindrome lombo-vertebrale cronica-recidivante presente da anni, in quel momento comunque oligosintomatica e senza evidente impatto sulla capacità lavorativa nell’abituale attività di custode” (doc. A3).
Egli ha pure prodotto diversi certificati del dr. __________, medico spec. FMH in chirurgia, i quali attestano la persistenza di un'inabilità lavorativa provocata dall'infortunio (cfr. doc. A14-A24, certificati allestiti nel periodo dal 27.1.2015 al 26.11.2015).
Ad ulteriore conferma del notevole peggioramento delle sue condizioni di salute dopo l’infortunio, l’assicurato ha pure trasmesso i referti redatti dagli specialisti del Servizio di Neurochirurgia del __________.
In particolare, con referto del 12 febbraio 2015, il Prof. __________, medico consulente e il dr. __________, Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia hanno ritenuto che “dato il quadro clinico e radiologico ormai cronico, riteniamo indicato che il paziente si astenga tuttora dall’attività lavorativa”, aggiungendo che “in base all’importante quadro di listesi di L5-S1 da lisi istimica, consigliamo nuovamente un intervento chirurgico di stabilizzazione di L5-S1 in fusione con cage allo stesso livello” (doc. A9).
Gli specialisti del Servizio di Neurochirurgia hanno ribadito la loro presa di posizione nei referti del 3 marzo 2015 (cfr. doc. A10) e 3 giugno 2015 (cfr. doc. A11).
Dagli atti emerge che, poi, con referto dell’8 gennaio 2016, il Prof. __________, Primario e il dr. __________, Capoclinica del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, posta la diagnosi di “olistesi L5-S1 in associazione a lisi istmica bilaterale di L5”, hanno osservato:
" (…)
Per i dati anamnestici salienti rimando alle valutazioni precedenti. Dal punto di vista clinico allo stato attuale sono presenti ancora i dolori al passaggio lombo-sacrale, che quasi costantemente si irradiano alla regione peritrocanterica e alla superficie laterale della coscia sinistra, quindi in un territorio che ricorda un dermatomero di tipo L5. Dal punto di vista prettamente iconografico (Rx e Tc della colonna lombare), il reperto di olistesi L5-S1 e lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di un’alterazione recente e ciò per la conformazione della lisi e per la parziale calcificazione del margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1.
Procedere
Ciò nonostante, va tenuto in considerazione il fatto che il paziente, prima del trauma di novembre 2014, presentava dei dolori lombari aspecifici che sono diventati più rilevanti, associandosi ad un interessamento dell’arto inferiore sinistro appunto dopo l’evento traumatico. Il dolore è globalmente più gestibile e, allo stato attuale pensiamo di rivalutare la nostra indicazione chirurgica nel senso che, qualora i sintomi diventassero ulteriormente gestibili, un intervento chirurgico non sarebbe più indicato.” (Doc. ZM-13)
2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva che, nel caso di specie, è indubbio che l’assicurato presenti una sindrome lombo-spondilogena da decenni.
Ora, secondo il dr. __________, consultato dall’assicuratore LAINF, l’aumento dei disturbi a livello lombare sarebbe avvenuto, senza trauma, a partire dal mese di luglio 2014 e sarebbe poi ulteriormente peggiorato dopo l’evento infortunistico di minore entità del 5 novembre 2014; lo status quo sine sarebbe stato raggiunto dopo 8 settimane dall’evento infortunistico (cfr. doc. ZM-10).
Secondo la dr.ssa __________, per contro, prima dell’evento infortunistico in questione la nota sindrome lombo-vertebrale cronica-recidivante presente da anni era silente e non aveva un evidente impatto sulla capacità lavorativa nell’abituale attività di custode (cfr. doc. A3).
Dopo l’infortunio del 5 novembre 2014, l’assicurato è invece stato ritenuto inabile al lavoro al 100% a causa dei disturbi insorti a livello lombare, come certificato nel periodo dal 27.1.2015 al 26.11.2015 dal dr. __________ (cfr. doc. A14-A24).
Inoltre, secondo quanto indicato dagli specialisti del __________, sebbene “il reperto di olistesi L5-S1 e lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di un’alterazione recente e ciò per la conformazione della lisi e per la parziale calcificazione del margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1”, “ciò nonostante, va tenuto in considerazione il fatto che il paziente, prima del trauma di novembre 2014, presentava dei dolori lombari aspecifici che sono diventati più rilevanti, associandosi ad un interessamento dell’arto inferiore sinistro appunto dopo l’evento traumatico” (Doc. ZM-13)
In questo contesto, va sottolineato che secondo la dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il Tribunale federale, infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U 193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).
In una sentenza 8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere, in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È inoltre utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid. n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
Nella presente fattispecie, il TCA rileva che nel referto del 5 novembre 2014 del Pronto Soccorso - Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ è stato indicato “Rx rachide lombare: spondilolistesi nota L5-S1, non esiti post-traumatici” (cfr. doc. A4).
Inoltre, nel referto del 12 dicembre 2014, gli specialisti del Servizio di Neurochirugia del __________ hanno messo in evidenza che “la RX dinamica odierna (5.12.2014) non evidenzia fratture ma mostra un quadro di listesi importante a livello di L5-S1 con un osteofita anteriore” (doc. A5).
Ancora, nel referto del 20 febbraio 2015, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha rilevato che “come ho detto chiaramente al paziente il problema della spondilolisi e spondilolistesi era già preesistente, probabilmente è leggermente scompensato con il trauma” (doc. ZM-12).
Questa valutazione è poi stata confermata dal Prof. __________ e dal dr. __________ del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, i quali, nel referto dell’8 gennaio 2016, hanno osservato che “dal punto di vista prettamente iconografico (Rx e Tc della colonna lombare), il reperto di olistesi L5-S1 e lisi istmica bilaterale in L5 non ha gli aspetti di un’alterazione recente e ciò per la conformazione della lisi e per la parziale calcificazione del margine anteriore dell’anulus discale in L5-S1” (cfr. doc. ZM-13).
Quanto precede permette al TCA di concludere che le alterazioni oggettivate grazie alle indagini radiologiche non possono essere state causate dall’evento traumatico assicurato.
D’altro canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza.
Ne consegue che l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente il preesistente stato (morboso) del rachide.
Secondo la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, dopo traumi quali contusioni o distorsioni, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi (di norma da sei a nove) a contare dall’evento traumatico, come se l’infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine).
Nella presente fattispecie, questo Tribunale constata che l'assicuratore infortuni convenuto ha posto termine al versamento delle proprie prestazioni meno di tre mesi dopo il sinistro.
Ora, è vero che la giurisprudenza non esclude che lo status quo sine venga raggiunto anche prima del termine di sei mesi. Occorre però che il medico ne illustri con precisione i motivi (cfr., sul tema, D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Ciò è quanto avvenuto in una sentenza 35.2004.69 del 3 dicembre 2004, nella quale il TCA ha confermato una decisione su opposizione con la quale il nesso di causalità naturale era stato dichiarato estinto dopo tre mesi, argomentando:
" Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:
" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
(STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)
Nella concreta evenienza, che i presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. ___ secondo il quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi di L5/S1 con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative sopradescritte" (doc. 18), che il dott. ___ a mente del quale, citiamo: "Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5 con antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da alterazioni degenerative), nonché di una protrusione discale a base larga. Tale configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento invece del canale vertebrale. Per contro, sono state escluse delle alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).
D'altra parte, nessuno dei medici privatamente consultati dal ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello lombo-sacrale siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).
Infine, è l'assicurato stesso a considerare più verosimile la tesi secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante (cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi (logica e sostenibile), …" - la sottolineatura è del redattore).
Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. C), è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor ___, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di ___, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:
" (…).
Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand überführt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."
(perizia 23.5.2001 del dott. ___, p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)
In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da ___ al rachide lombo-sacrale e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.
A proposito del momento a partire dal quale ritenere estinto il nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del 18 settembre 2002, riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status quo sine trascorsi, al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro in questione."
In un’altra pronunzia 35.2006.59 del 22 novembre 2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54, riguardante il caso di un assicurato vittima di una contusione alla colonna lombare, il cui assicuratore LAINF aveva posto fine alla corresponsione delle prestazioni meno di quattro mesi dopo l’infortunio, il TCA ha, per contro, rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, posto che il medico di fiducia aveva omesso di precisare i motivi per cui gli effetti del trauma si erano estinti prima del termine abituale.
Allo stesso modo, in una sentenza 35.2009.89 del 18 marzo 2010 - concernente il caso di un assicurato vittima di un infortunio che aveva comportato anche una contusione lombo-sacrale e al quale l'assicuratore infortuni aveva sospeso il versamento delle proprie prestazioni poco più di tre mesi dopo il sinistro - il TCA ha parimenti rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, visto che il medico di fiducia aveva omesso di precisare i motivi per i quali gli effetti della nota contusione lombo-sacrale si erano estinti ben prima del termine abituale.
Nella concreta evenienza, conformemente alle due ultime sentenze appena citate (cfr. STCA 35.2006.59 del 22 novembre 2006, pubblicata in RtiD I-2007 n. 54 e 35.2009.89 del 18 marzo 2010), vista l’assenza di una dettagliata motivazione da parte del dr. __________ che possa giustificare il raggiungimento dello status quo sine ben prima del termine abituale e alla luce delle prese di posizione dei medici curanti, si giustifica, a mente del TCA, l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché disponga un approfondimento specialistico. Lo specialista incaricato dovrà semmai indicare con precisione i motivi per cui, in casu, gli effetti dei disturbi a livello lombo-sacrale si sarebbero estinti ben prima del termine abituale ("di norma sei o nove" mesi).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 19 novembre 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.7. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2015.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti