Raccomandata
Incarto n. 35.2015.129 cr
Lugano 18 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2015 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2015 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 30 aprile 2013 RI 1, nato nel 1963, di professione carpentiere ma a quel momento iscritto in disoccupazione, mentre era intento a tagliare l’erba, nell’ambito di un programma di occupazione temporanea (POT), avrebbe appoggiato il piede sinistro su di un sasso bagnato, riportando, come risulta dalla notifica di infortunio-bagatella dell’8 maggio 2013, una “storta gamba sinistra” (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con scritto del 24 settembre 2013 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’interessato la sospensione del versamento delle prestazioni a partire dal 1° ottobre 2013, ritenendo i disturbi ancora presentati dall’assicurato imputabili esclusivamente a malattia (doc. 69).
In data 27 settembre 2013, il medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha informato l’Istituto assicuratore che, a livello conservativo, rimaneva a disposizione un ciclo infiltrativo con acido ialuronico mentre, dal lato chirurgico, entrava in considerazione una plastica mosaico a livello trocleare o addirittura una protesi monocompartimentale verso totale al ginocchio sinistro) (doc. 70).
Con scritto del 20 novembre 2013 inviato al dr. __________, l’assicuratore infortuni, su parere del proprio medico di circondario, ha confermato l’estinzione del nesso causale tra i disturbi risentiti dall’assicurato e l’evento infortunistico, rifiutando di conseguenza il proprio benestare per le terapie proposte (doc. 72).
Dopo la trasmissione da parte dell’assicurato di un nuovo referto del dr. __________ datato 31 luglio 2014 (con il quale il curante chiedeva il benestare per un intervento atroscopico al ginocchio sinistro, cfr. doc. 74) e dopo avere nuovamente sentito il parere del proprio medico di circondario (cfr. doc. 76), con scritto del 14 agosto 2014 l’assicuratore LAINF ha ancora una volta confermato l’estinzione del nesso causale tra i disturbi accusati dall’interessato e l’infortunio del 30 aprile 2013 (doc. 77).
1.3. A seguito della presa di posizione del 20 febbraio 2015, con la quale l’assicuratore malattia dell’interessato ha chiesto l’emanazione di una decisione formale da parte dell’assicuratore LAINF, ritenendo che la relazione causale tra i disturbi dell’interessato e l’infortunio continui a sussistere (cfr. doc. 80), l’amministrazione, con decisione del 1° aprile 2015, ha ribadito che “gli attuali disturbi accusati al ginocchio sinistro, rispettivamente l’intervento chirurgico previsto dal dr. Bianchi, non possono più essere messi in relazione causale con l’infortunio del 30 aprile 2013” (doc. 81).
A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 82 e doc. 91), in data 29 ottobre 2015 l’assicuratore LAINF, sulla base delle considerazioni espresse dal proprio medico fiduciario (doc. 94 e doc. 101), ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 30 novembre 2015, RI 1, sempre rappresentato dal sindacato RA 1, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento delle prestazioni del caso anche dopo il 1° ottobre 2013 o, in via subordinata, che l’incarto venga retrocesso all’assicuratore LAINF “affinché proceda con un accertamento specialistico ed universitario a determinare la causalità e la competenza assicurativa” (doc. I).
Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente ha contestato che i disturbi accusati dall’assicurato, per i quali si è reso necessario un intervento chirurgico di posa di protesi totale al ginocchio sinistro, non siano in nesso causale con l’infortunio, sottolineando come l’interessato, dopo l’evento in questione, abbia immediatamente accusato forti dolori al ginocchio sinistro e gonfiore con edema, aggiungendo che “l’avvenimento infortunistico è avvenuto in due fasi: dapprima vi è stata la torsione-storta, come descritto negli atti, con l’avvertenza immediata del forte dolore, poi è avvenuta la caduta”.
Il rappresentante legale, alla luce della dinamica dell’infortunio, ha quindi criticato l’opinione espressa dall’assicuratore LAINF relativo alla preesistenza di alterazioni degenerative, rilevando come prima dell’infortunio l’interessato abbia sempre lavorato e praticato sport attivo, senza mai presentare problemi al ginocchio sinistro.
Infine, il rappresentante del ricorrente ha osservato che “occorre pure confrontarsi con la circostanza che possa essere avvenuto un peggioramento direzionale, ossia un peggioramento duraturo dell’arto leso, con una relazione di causa effetto, benché in un quadro di degenerazione già in atto, che però comporta i problemi e le conseguenze attuali”.
Per tali motivi, il rappresentante del ricorrente ha concluso che “lo status quo sine non è affatto raggiunto con effetto al 1° ottobre 2013” (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 22 gennaio 2016 il rappresentante del ricorrente ha comunicato al TCA di non disporre di nuovi mezzi di prova, rimettendosi al giudizio del Tribunale e riservandosi la facoltà di produrre, se del caso, altri atti (doc. V).
Questo scritto del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VI), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 1° ottobre 2013 il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi somatici al ginocchio sinistro ancora accusati dall’assicurato (negando, pertanto, anche la presa a carico dei costi generati dall’intervento artroscopico del 30 settembre 2014 e da quello di posa di una protesi totale in data 12 maggio 2015).
2.2. L’art. 6 cpv. 1 LAINF recita che, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b).
Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno (cpv. 2).
Giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di negare, a partire dal 1° ottobre 2013, il proprio obbligo a ulteriori prestazioni in relazione al danno al ginocchio sinistro subito dall’assicurato, sulla base delle valutazioni con le quali il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, nonché medico di circondario dell’amministrazione, ha attestato la natura degenerativa delle affezioni ancora presentate da RI 1.
In particolare lo specialista, nel rapporto del 29 agosto 2013 concernente la visita medica circondariale del 27 agosto 2013, poste le diagnosi di “infortunio del 30.04.2013 con trauma distorsivo ginocchio sinistro. Sull’esame di artroscopia diagnostica e débridement artroscopico (dott. __________, spec. FMH chirurgia ortopedica ortopedia) si descrivono lesioni osteocondrali di secondo grado in zona di carico condilo femorale mediale sinistro, stesso tipo di lesione a ore 9 piatto tibiale mediale sinistro, lassità legamento crociato anteriore sinistro e lesione osteocondrale di grado 1 della troclea femorale. Il menisco mediale viene descritto come lievemente malacico ma senza particolarità alla palpazione con uncinetto, al compartimento laterale cartilagine condilare presente ma sclerotica, idem cartilagine del piatto tibiale menisco laterale. Secondo il rapporto operatorio 28.05.2013 non è stata fatta una meniscectomia parziale in particolar modo al menisco mediale”, ha chiesto di potere disporre della copia della artro-RMI al ginocchio sinistro eseguita presso il servizio di radiologia dell’__________ di __________ in data 13.05.2013, aggiungendo che “vista la persistenza dei problemi e dei disturbi dovuti al ginocchio sinistro, ho previsto un nuovo esame di artro-RMI per questa articolazione sempre all’__________ di __________, appuntamento già fissato dalla nostra segretaria di ricezione, relativa richiesta consegnata all’assicurato. Al 29.08.2013 è previsto un controllo ortopedico dall’operatore dott. __________. L’assicurato riferirà che abbiamo previsto un nuovo esame artro-MRI del ginocchio sinistro. Ad esami avvenuti clinico e radiologico sarà da rivalutare la nostra responsabilità assicurativa” (doc. 58).
Dall’esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 13 maggio 2013 è risultato quanto segue:
" (…)
Conclusioni
Degenerazione del corno posteriore e corpo del menisco mediale.
Importante versamento intra-articolare.
Importante condropatia ed alterazioni degenerative della troclea, del condilo femorale mediale e meno marcate del piatto tibiale laterale.” (Doc. 61)
L’esame di artrorisonanza magnetica del ginocchio sinistro del 4 settembre 2013 riporta le seguenti conclusioni:
" (…)
Conclusioni
condropatia importante della cartilagine trocleare, meno marcata del condilo femorale mediale e del piatto tibiale laterale.
Gonartrosi tricompartimentale.”(Doc. 63)
Inoltre, dal referto del 30 aprile 2013 dell’Ospedale __________ di __________, risulta che “Rx ginocchio: non evidenti fratture, rapporti articolari nella norma” (doc. 64).
Preso atto di tali ulteriori esami, in data 20 settembre 2013 il dr. __________, medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, ha indicato che “la MRI non porta alcun elemento nuovo rispetto alla visita in AC. Presenza di fattori morbosi. Nulla di post-traumatico. Propongo di mantenere la decisione del dr. __________. In caso di contestazione nuova convocazione” (doc. 66).
A fronte delle contestazioni sollevate in sede di opposizione dal rappresentante dell’assicurato contro la decisione che dichiarava estinta la causalità a partire dal 1° ottobre 2013, l’amministrazione ha quindi predisposto una nuova visita medica in agenzia.
Nell’apprezzamento medico del 7 settembre 2015, il dr. __________, dopo aver riassunto tutti i numerosi referti presenti agli atti e le contestazioni sollevate dal rappresentante dell’interessato in sede di opposizione, ha ribadito, come già rilevato in occasione della visita del 27 agosto 2013 (doc. 58) e in data 20 settembre 2013 (doc. 66), che l’assicurato presenta unicamente delle lesioni degenerative, escludendo categoricamente la presenza di lesioni traumatiche o post-traumatiche, confermando quindi l’estinzione del nesso causale tra i disturbi ancora presenti al ginocchio sinistro e l’infortunio del 30 aprile 2013.
Il dr. __________ ha, infatti, osservato:
" (…)
Apprezzamento:
Valutando la documentazione entrata dopo la visita medico-circondariale del 27.08.2013 e l’esame RM che era stato da me richiesto alla fine di detta visita, vengono evidenziate lesioni degenerative con condropatia importante alla cartilagine trocleare, meno marcata al condilo-femorale mediale e al piatto tibiale laterale con gonartrosi tricompartimentale. Già il precedente esame RM del ginocchio sinistro del 13.05.2013 non aveva rilevato lesioni traumatiche o post-traumatiche, fatto confermato intervento chirurgico di artroscopia del 28.05.2013, lesioni osteocondrali di grado II di carico condilo-femorale mediale sinistro, stesso tipo di lesione ore 9 piatto tibiale mediale sinistro, lassità e non rottura del legamento crociato anteriore sinistro e lesione osteocondrale di grado I della troclea femorale. Descritta come lievemente malacica ma senza particolarità o rottura alla palpazione con uncinetto, al compartimento laterale cartilagine condilare presente ma sclerotica, idem la cartilagine del piatto tibiale a livello del menisco laterale. Nessuna lesione e resezione in particolar modo al menisco mediale.
Ribadisco ancora le mie conclusioni, la documentazione entrata non apporta nessun cambiamento alla nostra decisione di causalità estinta per il ginocchio sinistro in data 01.04.2015. Le motivazioni inviateci dalla spettabile RA 1 non apportano nuovi elementi di giudizio atti ad invalidare la nostra presa di posizione sopradescritta.”
(Doc. 94)
Con ulteriore apprezzamento medico del 16 ottobre 2015, poi, il dr. __________, dopo avere esaminato la documentazione radiologica (RM ginocchio sinistro del 13 maggio 2013) e i rapporti operatori relativi all’artroscopia del 28 maggio 2013 e del 30 settembre 2014, nonché il rapporto operatorio relativo alla posa di protesi totale al ginocchio sinistro effettuata dal dr. __________ in data 12 maggio 2015, ha ribadito che l’assicurato presenta unicamente lesioni degenerative e non post-infortunistiche, motivando come segue il proprio parere:
" (…)
Apprezzamento
Valutando la documentazione entrata dopo la mia visita medico-circondariale del 27.08.2013 e l’esame RM che era stato da me specificamente richiesto alla fine di detta visita, vengono evidenziate lesioni degenerative con condropatia importante alla cartilagine trocleare, meno marcata al condilo femorale mediale e al piatto tibiale laterale con gonartrosi tricompartimentale.
Già il precedente esame RM del ginocchio sinistro del 13 maggio 2013 non aveva rilevato lesioni traumatiche o post-traumatiche, fatto confermato dall’intervento chirurgico di artroscopia del 28.05.2013 dove il dr. __________ descrive lesioni osteocondrali di grado II di carico condilo femorale mediale sinistro, stesso tipo di lesione a ore 09.00 del piatto tibiale mediale sinistro, lassità e non rottura del legamento crociato anteriore sinistro e lesione osteocondrale di grado I della troclea femorale. Questa viene descritta come lievemente malacica ma senza particolarità o rottura alla palpazione con uncinetto, al compartimento laterale cartilagine condilare presente, ma sclerotica, idem alla cartilagine del piatto tibiale a livello del menisco laterale. Nessuna lesione quindi resezione in particolar modo del menisco mediale. A partire dal 27.09.2013 quindi lo status quo sine veniva raggiunto. La documentazione medica prodotta di seguito non apporta alcun nuovo elemento di giudizio atto ad invalidare la nostra presa di posizione.
Anche se fosse presente una caduta, ciò che ci viene segnalato, questa non ha alcuna incidenza ai fine della causalità, questo viene ulteriormente precisato, difatti i due esami RM al ginocchio sinistro sopradescritti non mostrano lesioni, fratture ossee, nel loro insieme anche all’interno del ginocchio nessuna lesione traumatica o post-traumatica.
Ho valutato attentamente anche l’ulteriore documentazione entrata, le mie decisioni non vengono modificate dopo la valutazione di quest’ultima.
Secondo i rapporti delle valutazioni radiologico-strumentali e dei tre rapporti operatori citati al ginocchio sinistro da parte del dr. __________, si rilevano nell’insieme, considerando questi due aspetti, soltanto lesioni degenerative, non vengono mai e poi mai segnalate lesioni traumatiche o post-traumatiche, ma una lesione osteocondrale rispettivamente condropatia nei vari stadi al ginocchio sinistro, questi aspetti sono di origine degenerativa e assolutamente non di causa traumatica o post-traumatica. Nessuna modificazione quindi da parte mia alla già avvenuta estinzione del nesso causale anche in considerazione degli ultimi aspetti citati sotto decorso secondo gli atti di questo apprezzamento.” (Doc. 101)
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.8. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso in piena conoscenza di causa dal chirurgo ortopedico dr. __________ possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il dr. __________ ha spiegato in maniera chiara, precisa e dettagliata le ragioni per le quali ha ritenuto che le lesioni ancora presentate al ginocchio sinistro dall’assicurato siano esclusivamente di natura degenerativa, con un’importante condropatia e non assolutamente di origine traumatica o post-traumatica.
Lo specialista ha illustrato in modo approfondito il proprio ragionamento, fondato anche sulle risultanze dei diversi esami strumentali eseguiti (in particolare, RM del ginocchio sinistro del 13 maggio 2013, cfr. doc. 61; rapporto operatorio dell’intervento di artroscopia diagnostica, débridement artroscopico del 28 maggio 2013, cfr. doc. 29; artrorisonanza magnetica del ginocchio sinistro del 4 settembre 2013, cfr. doc. 63).
Dagli esami RM al ginocchio sinistro è stato possibile escludere l’esistenza di fratture ossee, mettendo in luce la presenza di una lesione osteocondrale rispettivamente di condropatia nei vari stadi al ginocchio sinistro, aspetti questi che come più volte evidenziato dal dr. __________ sono di origine degenerativa e assolutamente non di causa traumatica o post-traumatica (cfr. doc. 94 e 101).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste motivate conclusioni del dr. __________, che, del resto, non sono state smentite in sede ricorsuale tramite la presentazione di documentazione medico specialistica di senso contrario.
Il rappresentante del ricorrente si è, infatti, limitato a ribadire quanto già fatto valere in sede di opposizione, considerando che i disturbi ancora accusati dall’assicurato al ginocchio sinistro siano di indubbia origine infortunistica, vista l’assenza di uno stato degenerativo preesistente importante e di altri traumi, ritenuto inoltre che la sintomatologia algica è stata avvertita immediatamente dall’assicurato dopo l’evento del 30 aprile 2013.
A tale propostito, il TCA rileva che, secondo una costante giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Quanto al fatto che l’infortunio sia avvenuto in due tappe, dapprima con una tosione-storta che rappresenta un movimento straordinario e inabituale, seguita poi da una caduta, come sottolineato dal rappresentante in sede ricorsuale, il TCA rileva che non è qui in discussione il fatto che quanto successo il 30 aprile 2013 costituisca un infortunio, circostanza riconosciuta dall’assicuratore LAINF il quale ha, infatti, regolarmente assunto il caso e corrisposto le relative prestazioni fino al 30 settembre 2013.
Questa argomentazione ricorsuale non influisce quindi minimamente sulla valutazione dell’estinzione del nesso causale, oggetto della presente vertenza.
A proposito, poi, del fatto - anch’esso addotto in sede ricorsuale - che l’altro ginocchio, quello destro, sia sano, questo Tribunale rileva che tale circostanza è del tutto ininfluente ai fini di causa, visto che l’infortunio ha riguardato unicamente la gamba e il ginocchio sinistro.
Infine, a proposito del peggioramento direzionale che, secondo il parere del rappresentante legale del ricorrente, sarebbe intervenuto sull’arto leso, questo Tribunale non può che constatare che si tratta di una mera allegazione di parte, non suffragata da adeguata documentazione medica a comprova di quanto asserito.
Non è quindi necessario dilungarsi oltre sull’argomento.
In queste condizioni, il TCA ritiene che non vi sia la necessità di dar seguito alla richiesta dell’insorgente di rinviare gli atti all’amministrazione per compiere ulteriori accertamenti medici.
In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtspre-chung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i disturbi ancora accusati dopo il 1° ottobre 2013 dall’assicurato al ginocchio sinistro e oggetto di intervento chirurgico di posa di una protesi da parte del dr. __________ e l’infortunio del 30 aprile 2013.
A ragione, pertanto, l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2013, non assumendo dopo tale data le ulteriori cure mediche e l’inabilità lavorativa derivante dai disturbi al ginocchio sinistro di RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti