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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2016 35.2015.120

9 maggio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,395 parole·~37 min·4

Riassunto

Corretta la decisione con la quale è stata assegnata all'assicurato un'IMI del 5%, mentre invece la rendita di invalidità del 13% riconosciuta dall'assicuratore LAINF va innalzata al 15%,come emerge dal raffronto dei redditi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.120   cr

Lugano 9 maggio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 novembre 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2015 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 28 gennaio 2013 RI 1, nato nel 1976, di professione metalcostruttore, è caduto durante il lavoro, riportando una frattura dislocata del radio prossimale sinistro, curata in data 1° febbraio 2013 mediante riduzione e osteosintesi con placca.

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con scritto del 24 luglio 2015, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata a partire dal 1° agosto 2015 (doc. 211).

                                         Con decisione formale del 14 agosto 2015, l’CO 1, per tenere conto dei postumi infortunistici, ha accordato all’assicurato, a partire dal 1° agosto 2015, una rendita di invalidità del 13% e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. 223).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal dott. iur. MLaw __________ dello studio legale __________ per conto dell’assicurato (doc. 228) – con la quale il rappresentante legale, dopo avere contestato sia la valutazione medica dell’esigibilità lavorativa, sia gli aspetti economici, ha chiesto il riconoscimento di una rendita di invalidità del 30% così come pure di un’IMI del 30% almeno – in data 6 ottobre 2015 l’assicuratore LAINF, dopo avere nuovamente interpellato il proprio medico fiduciario (cfr. doc. 231), ha confermato il contenuto della sua prima decisione, vale a dire l’attribuzione di una rendita di invalidità del 13% e di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 5% (doc. A1).

                                         L’assicuratore LAINF ha, in particolare, sottolineato la correttezza della valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dal medico di fiducia dell’amministrazione, nonché quella del calcolo del grado di invalidità, dell’entità del guadagno assicurato e dell’IMI corrisposta all’interessato (doc. A1).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 12 novembre 2015, l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 dello studio legale __________, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita di invalidità del 30% almeno, così come pure di un’indennità per menomazione dell’integrità per lo meno del 30% (doc. I).

                                         Sostanzialmente, la patrocinatrice del ricorrente ha contestato che, dal profilo medico, l’assicurato possa svolgere per tutto il giorno e con pieno rendimento le attività, seppur leggere, indicate dall’amministrazione.

                                         Ella ha, infatti, osservato che la sintomatologia al braccio sinistro che affligge l’interessato è grave e debilitante e comporta una notevole perdita funzionale dell’arto stesso, tant’è che l’attività di metalcostruttore non è più esigibile.

                                         Inoltre, come constatato anche dai consulenti AI nell’ambito dei provvedimenti IT, l’assicurato ha pure sviluppato un’ipoatrofia muscolare dell’arto superiore.

                                         La patrocinatrice del ricorrente ha poi escluso che l’assicurato possa svolgere le attività leggere indicate dall’amministrazione, anche tenuto conto dell’esistenza di oggettivi impedimenti al ginocchio sinistro, caviglia e schiena, tutti conseguenza di pregressi infortuni.

                                         Quanto agli aspetti economici, la rappresentante legale dell’assicurato ha contestato l’entità sia del reddito da valido considerato dall’amministrazione – a suo parere eccessivamente basso – sia di quello da invalido – eccessivamente alto e che non tiene conto né dell’esistenza di un gap salariale, né del ridotto rendimento dell’interessato causato dai suoi problemi di salute.

                                         Infine, la rappresentante del ricorrente ha contestato l’entità dell’IMI (del 5%) riconosciuta dall’amministrazione, chiedendo che venga portata al 30% almeno, tenendo conto del fatto che l’arto superiore sinistro non ha subito unicamente un danno al nervo ulnare, come riconosciuto dalla dr.ssa __________, ma anche al nervo radiale e considerando anche gli importanti disturbi ortopedici e neurologici presentati dall’assicurato (doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnata decisione venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

                               1.5.   In data 29 dicembre 2015, la patrocinatrice dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della decisione del 18 novembre 2015 con la quale l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1 una rendita intera di invalidità e copia della comunicazione del 21 dicembre 2015 dell’CO 1 a proposito del sovraindennizzo (doc. VII + B-C).

                                         Questo scritto della patrocinatrice del ricorrente è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VIII), per conoscenza.

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha interpellato l’ex datore di lavoro dell’assicurato al fine di ottenere delle precisazioni a proposito del reddito da valido (doc. IX).

                                         La ditta __________ ha risposto con scritto del 30 marzo 2016 (doc. X), immediatamente trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XI).

                               1.7.   Con scritto del 7 aprile 2016, il patrocinatore dell’Istituto assicuratore ha osservato che “come si evince dagli atti, i dati considerati dall’Istituto sono stati forniti a suo tempo dall’ex datore di lavoro e non è dato di sapere per quale recondita ragione oggi egli ne indichi altri. A mente dell’Istituto fanno stato quelli precedentemente comunicati perché non vi è alcuna ragione di prendere altra base di computo” (doc. XII).

                                         La patrocinatrice del ricorrente, dal canto suo, è rimasta silente.

                                         Le considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’assicurato.

                                         Non è oggetto, invece, di contestazione tra le parti ed esula pertanto dalla presente vertenza la questione relativa alla stabilizzazione dello stato di salute dell’interessato, presupposto indispensabile al fine di passare, come avvenuto nel caso di specie, dal regime delle prestazioni di corta durata a quello delle prestazioni di lunga durata.

                               2.2.   Entità della rendita d’invalidità.

                            2.2.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

                                         Nell'assi­cura­zione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

                            2.2.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.2.3.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto del 25 marzo 2015 stilato dal proprio medico __________ a margine della visita di chiusura dello stesso 25 marzo 2015 (cfr. doc. 197, p. 3).

                                         In effetti, in quell’occasione, la dr.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha concluso che l’assicurato è da considerare abile al lavoro nella misura massima possibile, descrivendo l’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:

" (…)

Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto come pure sollevare e portare pesi leggeri tra i5ei 10 kg fino all’altezza dei fianchi. Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi medi tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi. Mai più possibile sollevare e portare pesi pesanti oltre i 25 kg e molto pesanti oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi come pure sollevare oltre l’altezza del petto pesi oltre i 5 kg. Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi di precisione e per il maneggio di oggetti medi. Nessuna limitazione per la rotazione della mano destra. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per lavori sopra la testa con la destra, rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata e flessione delle ginocchia come pure la posizione seduta o in piedi di lunga durata, camminare fino e oltre i 50 m, camminare per lunghi tragitti, camminare su terreno accidentato. Mai più possibile salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, a condizione, vuol dire per la mano sinistra non più possibile effettuare lavori con mezzi vibranti e limitata la pro/supinazione e portare pesi. Nessuna limitazione per l’equilibrio e stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nella misura dell’esigibilità al 100% da subito.

L’assicurato è portatore di un danno permanente, che verrà verificato attraverso apprezzamento medico separato.” (Doc. 203, p. 3)

                                         A fronte delle critiche presentate in sede di opposizione dal rappresentante legale dell’assicurato, la dr.ssa __________, con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, ha ribadito la correttezza della propria precedente valutazione, fornendo la seguente argomentazione:

" Apprezzamento:

Confermo che:

1. Non siamo in presenza di una lesione del nervo ulnare prossimale post-traumatica, non è descritta tale lesione nella prima valutazione in Pronto Soccorso neppure effettuato un accesso chirurgico che potrebbe aver lesionato tale nervo.

2. Ciononostante il PD dott. med. __________ descrive nella sua valutazione del 04.02.2015, ossia a distanza di 2 anni dopo l'infortunio, un sospetto di un neuroma del nervo cutaneo dell'avambraccio radialmente ed inoltre una sindrome del solco ulnare di sinistra.

3. Nella mia valutazione clinica della visita medica ________ del 25.03.2015 non risultano lesioni motoriche del nervo ulnare neppure del nervo radiale; vi sono però dolori neuropatici che vengono valutati come permanenti, associati con un lieve deficit funzionale del gomito sinistro in ipotrofia muscolare del lato superiore non dominante di sinistra e quindi la mia valutazione concorda completamente con quella del PD dott. med. __________.

4. Queste limitazioni da me descritte, su base di un dolore neuropatico, senza affezione della parte motoria del nervo, non rappresenta - come affermato dall'avvocato __________ - una Iesione del plesso superiore, anzi neppure una lesione motorica del nervo radiale, né ulnare.

5. Nella mia valutazione della IMI ho ben descritto che un ulteriore peggioramento è possibile, motivo per cui viene assegnato già sin d'ora il massimo della percentuale, ossia il 5%, per una possibile futura paresi del nervo ulnare distalmente al gomito.

6. Confermo quindi che è assolutamente incomprensibile e non condivisibile la valutazione da parte dell'avvocato __________ e confermo ulteriormente la mia valutazione espressa durante la visita medico-____________.

Se in futuro però l'assicurato dovesse notare un notevole peggioramento della situazione attuale, sarà senz'altro, come sempre, prevista una visita medico-___________ con rivalutazione sia dell'articolazione radio-omerale sia della situazione nevrale.” (Doc. 231, p. 2)

                                         La rappresentante legale del ricorrente, in sede ricorsuale, ha nuovamente contestato la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte espressa dalla dr.ssa __________, ritenendo che l’assicurato non possa più svolgere attività neppure di tipo leggero, alla luce dei disturbi presenti all’arto superiore sinistro, come pure dei problemi causati da precedenti infortuni. Ella non ha prodotto alcun tipo di documentazione medica a dimostrazione di quanto sostenuto (doc. I).

                            2.2.4.   Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dell’esigibilità lavorativa espresso dal chirurgo ortopedico dr.ssa __________ (e fatta propria dall’amministrazione) secondo cui il ricorrente va ritenuto totalmente abile al lavoro in attività leggere adeguate.

                                         Del resto, va sottolineato che con il ricorso la patrocinatrice del ricorrente si è limitata a ripetere le critiche già avanzate in sede di opposizione - e sulle quali la dr.ssa __________ aveva già preso posizione con motivato apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando nel dettaglio le ragioni per le quali non potevano essere accolte le critiche presentate dal rappresentante legale dell’assicurato (cfr. doc. 231 riprodotto al considerando precedente) – senza apportare nuovi elementi e senza suffragare le proprie allegazioni attraverso della documentazione medico-specialistica in grado di mettere in dubbio quanto valutato dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

                                         Ciò vale anche per quanto riguarda i presunti disturbi che l’interessato presenterebbe, secondo quanto fatto valere dalla sua patrocinatrice, a livello del ginocchio sinistro, della caviglia e della schiena quale conseguenza di pregressi infortuni, non comprovati da adeguata refertazione medica e in merito ai quali l’amministrazione ha correttamente rilevato che “dato che l’assicurato al momento dell’infortunio era attivo quale metalcostruttore in misura regolare non appare verosimile che i pregressi e non meglio precisati infortuni chiusi da anni abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa” (doc. A1).

                                         Questa Corte non può, inoltre, scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

                                         Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.  

                                         Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza 8C_311/2015 del 22 gennaio 2016, concernente un assicurato, il quale, per evitare di cadere mentre era intento a scaricare un camion, si era attaccato con il braccio destro alla sponda dello stesso, avvertendo immediatamente forti dolori all’arto superiore in questione.

                                         In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono l’utilizzo di entrambi gli arti superiori.

Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante l’infortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in maniera praticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, ma in grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

                                         Va inoltre osservato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).

                                         Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza che possono essere svolte da personale non qualificato o semi qualificato (SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).

                                         In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:

" Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)."

                                         (il corsivo è della redattrice)

                                         Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato è totalmente inabile nella sua professione di metalcostruttore. Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, che egli sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo.

                                         È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

                            2.2.5.   Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2015 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasta vittima dell’infortunio assicurato - un importo annuo di fr. 56’334.45 (cfr. doc. 221).

                                         Tale ammontare è stato determinato tenendo conto di un salario orario di fr. 23.81 moltiplicato per 182 ore e per tredici mensilità (cfr. doc. 221).

                                         La patrocinatrice del ricorrente ha contestato questo dato, ritenendolo “alquanto basso sia rispetto al reddito da valido preso a riferimento in ambito AI per l’anno 2013 pari a CHF 56'537.00, sia riguardo al reddito medio svizzero percepito da un metalmeccanico – ramo costruzioni, ammontante nel 2012 a CHF 69'228.00” (doc. I).

                                         Questo Tribunale ha potuto verificare che effettivamente, come indicato dalla rappresentante del ricorrente, in ambito di assicurazione invalidità l’Ufficio AI ha tenuto conto di un reddito da valido, per il 2013, di fr. 56'537, conformemente a quanto espressamente indicato dalla ditta __________ nel questionario per il datore di lavoro compilato in data 26 agosto 2013 (cfr. doc. 156 incarto 32.2016.20).

                                         A fronte delle critiche espresse con il ricorso, in sede di risposta di causa, l’Istituto assicuratore ha confermato la correttezza del reddito da valido determinato nella decisione su opposizione impugnata “sulla base delle dichiarazioni del 13 febbraio 2015 dall’ex datore di lavoro” (doc. V).

                                         Al riguardo, il TCA osserva che dall’esame degli atti emerge che tramite messaggio di posta elettronica dell’11 febbraio 2015 l’assicuratore LAINF, dopo avere indicato che al momento dell’infortunio l’assicurato percepiva un salario annuale di fr. 54'996.24, ha chiesto al precedente datore di lavoro dell’interessato di comunicare l’evoluzione salariale prevista dal CCL per gli anni 2014 e 2015 (doc. 187).

                                         Con messaggio di posta elettronica del 13 febbraio 2015, la ditta __________ ha risposto che “l’evoluzione salariale prevista da CCL prevede un aumento annuo di + CHF 0.22/salario orario” (doc. 187).

                                         Visti i dati discordanti presenti agli atti e alla luce delle motivate critiche presentate dalla patrocinatrice dell’assicurato in sede ricorsuale, al fine di chiarire la questione, il TCA ha, in corso di causa, interpellato direttamente la ditta __________, chiedendo di precisare quale sarebbe stato il salario annuo che il signor RI 1 avrebbe percepito, qualora non fosse insorto il danno alla salute, negli anni 2013, 2014 e 2015 (cfr. doc. IX).

                                         Con risposta del 30 marzo 2016, la ditta interpellata ha indicato che senza l’insorgenza del danno alla salute l’assicurato avrebbe percepito nel 2013 fr. 56'536.70, nel 2014 fr. 57'068.93 e nel 2015 fr. 57'601.15 (cfr. doc. X).

Alla luce di questa chiara risposta fornita dalla ditta ex datrice di lavoro - con la quale, diversamente da quanto preteso dall’Istituto assicuratore nelle osservazioni del 7 aprile 2016 (cfr. doc. XII), è stato definitivamente appurato quale sarebbe stato l’esatto ammontare annuo (e non un salario orario, come invece comunicato a suo tempo all’assicuratore LAINF dalla __________, cfr. doc. 112 e doc. 187) che l’interessato avrebbe percepito senza l’insorgenza del danno alla salute - il TCA ritiene che nel calcolo del grado di invalidità occorra utilizzare, quale reddito da valido (anno 2015), l’importo di fr. 57'601.15.

                            2.2.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                            2.2.7.   Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 48'891.20 annui il reddito da invalido, facendo capo al metodo delle DPL (doc. A1).

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il cassiere di negozio do-it presso la ditta __________ di __________, l’operaio di magazzino presso la __________ di __________, l’assistente amministrativo (impiegato) presso la __________ di __________, l’estrusore per stampaggio ad iniezione presso la __________ di __________ e, infine, il raffilatore presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2015, un reddito annuo pari a fr. 50’315 (doc. 221).

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 221 si evince che sono 96 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 36’400 e a fr. 67’600 annui, e infine che quello medio è di fr. 50’315 annui.

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 48'891.20 annui) è inferiore rispetto alla media dei salari medi (fr. 50’315), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

                                         In conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute - il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 48'891.20.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472 consid. 4.2.3).

                                         Per inciso, a proposito delle contestazioni della patrocinatore del ricorrente, a mente della quale “il reddito da invalido è eccessivamente alto” (doc. I), questo Tribunale rileva che il reddito da invalido ottenuto dall’assicuratore LAINF sulla base alle DPL è ben inferiore a quello calcolato dall’Ufficio AI facendo capo ai dati statistici di cui alla tabella TA1 con riferimento ad attività semplici e ripetitive.

                                         Infatti, dalla decisione del 15 gennaio 2016 - con la quale l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità temporanea, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 3% - emerge che il reddito da invalido che  avrebbe potuto percepire l’assicurato, nonostante il danno alla salute, nello svolgimento di attività leggere adeguate, semplici e ripetitive, esigibili al 100% e tenuto conto di una riduzione dell’8% per attività leggere e del 5% per altri fattori sociali, ammonta a fr. 54’702 annui (cfr. doc. A incarto 32.2016.20).

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 48'891.20 annui al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute, e cioè fr. 57'601.15 annui (cfr. consid. 2.2.5.) - è del 15.12% arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

                                         La decisione su opposizione impugnata, relativamente alla parte con la quale l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 13%, deve pertanto essere modificata nel senso che l’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 15% dal 1° agosto 2015.

                               2.3.   Entità dell’indennità per menomazione all’integrità

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.3.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.3.5.   Nel caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - tenuto conto del parere della dr.ssa __________ (cfr. doc. 202) - ha assegnato all’assicurato il diritto ad un’IMI del 5%.

                                         Nell’apprezzamento fornito al momento della visita medica di chiusura del 25 marzo 2015, la dr.ssa __________ ha rilevato quanto segue:

" (…)

1.    Reperti

Leggera limitazione funzionale del gomito non dominante sinistro. Sospetto di neuroma del nervo cutaneo antebrachii posteriore del nervo radiale e leggero sindrome del solco ulnare sinistro.

2.    Valutazione del danno all’integrità

5%.

3.    Motivazione

Secondo la Tabella Suva 1.2 una paresi del nervo ulnare distale dà diritto ad una IMI del 10%. Siamo molto lontani da tale paresi e visto che un ulteriore peggioramento è possibile, assegno già il massimo della percentuale, ossia il 5%, per tale possibile sintomatologia futura."

(Doc. 202)

                                         La patrocinatrice del ricorrente ha contestato la percentuale dell’IMI riconosciuta dall’amministrazione, rilevando nuovamente, come già addotto in sede di opposizione, che l’assicurato ha subito un danno non solo al nervo ulnare, ma anche al nervo radiale, il quale giustifica un’IMI “di almeno 30% in conformità alla tabella 1.2 SUVA” (doc. I).

                                         Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, questo Tribunale - considerata anche l'assenza di pareri medici specialistici divergenti - ritiene che l’apprezzamento espresso dalla dr.ssa __________ possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire degli ulteriori accertamenti.

                                         Va, del resto, rilevato come in sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato si sia limitata a ripetere le contestazioni che erano già state presentate in sede di opposizione (cfr. doc. 228) e sulle quali la dr.ssa __________ - dopo essere stata interpellata a tale preciso riguardo dall’amministrazione - aveva già preso motivatamente posizione con apprezzamento medico del 30 settembre 2015, spiegando diffusamente le ragioni di natura medica per le quali non potevano essere accolte le critiche mossele dal legale dell’interessato (cfr. doc. 231 riprodotto per esteso al consid. 2.2.3.).

                                         Il TCA concorda con la dettagliata e convincente esposizione con la quale la dr.ssa __________, specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa, ha motivatamente illustrato le ragioni per le quali, nel caso concreto, non è possibile attribuire all’assicurato un’IMI superiore al 5%, come preteso invece in sede ricorsuale.

                                         La specialista ha, infatti, spiegato che l’assicurato non presenta, al contrario di quanto preteso dalla propria patrocinatrice, delle lesioni motoriche del nervo ulnare e radiale, motivo per il quale la percentuale del 5% - assegnata tenendo conto del possibile peggioramento futuro (paresi del nervo ulnare distalmente al gomito) – risulta corretta.

                                         Su questo punto la decisione su opposizione impugnata va, pertanto, confermata in questa sede.

                               2.4.   Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un legale, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 15% a decorrere dal 1° agosto 2015.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.120 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.05.2016 35.2015.120 — Swissrulings