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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2016 35.2015.110

6 luglio 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,503 parole·~38 min·3

Riassunto

Assicurata viene investita e riporta trauma commotivo. Sintomatologia non oggettivabile. Causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) dichiarata estinta a distanza di un anno e sei mesi circa dall'infortunio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2015.110   MM/sc

Lugano 6 luglio 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2015 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 17 settembre 2015 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 8 novembre 2011, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata investita da un’autovettura mentre attraversava le strisce pedonali in territorio del Comune di __________ (cfr. doc. 3).

                                         Secondo il rapporto 10 novembre 2011 dell’Ospedale ___________ di __________, l’assicurata ha riportato un “trauma cranico con commotio cerebri e ferita lacero-contusa del cuoio capelluto della regione parietale sinistra” e una “contusione dell’emibacino destro” (doc. 13).

                                         In un secondo tempo, è pure stata diagnosticata una frattura della testa della fibula con edema osseo al piatto tibiale esterno a destra (cfr. doc. 20).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 16 settembre 2012 l’assicurata è caduta nella vasca da bagno riportando una contusione al ginocchio destro (cfr. doc. 67 e certificato 28 settembre 2012 dell’Ospedale Regionale di __________).

                                         Il 26 settembre 2013 l’assicurata è quindi caduta dalle scale di casa, a seguito al cedimento del ginocchio destro, battendo la rotula contro lo spigolo di un gradino (doc. 147).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto anche questi casi.

                               1.3.   Successivamente alla visita medica di chiusura, in data 2 maggio 2013, l’CO 1 ha comunicato al rappresentante dell’assicurata che le prestazioni di corta durata (indennità giornaliera e spese di cura) sarebbero state interrotte con effetto dal 6 maggio 2013, in quanto i disturbi non erano più imputabili all’infortunio dell’8 novembre 2011 (cfr. doc. 124).

                                         Con la decisione formale del 22 novembre 2013, l’CO 1 ha ribadito l’estinzione del diritto alle prestazioni dal 6 maggio 2013, a dipendenza dell’infortunio dell’8 novembre 2011 (cfr. doc. 150).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 156 e 168), in data 17 settembre 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 196).

                                         Da notare che, per quanto concerne l’infortunio al ginocchio destro del 26 settembre 2013, in data 3 giugno 2015, l’CO 1 ha informato l’assicurata che, essendo la situazione ormai stabilizzata, avrebbe posto fine alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° luglio 2015. L’istituto ha quindi segnalato che avrebbe provveduto a esaminare le premesse per l’erogazione di ulteriori prestazioni, una volta evasa la procedura riguardante l’evento del novembre 2011 (cfr. doc. 196, p. 3).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 21 ottobre 2015, l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del nesso di causalità, naturale e adeguato, tra le affezioni di natura neurologica e l’evento dell’8 novembre 2011 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’CO 1 per ulteriori accertamenti medici (cfr. doc. I, p. 4).

                                         Con la propria impugnativa, il ricorrente contesta unicamente l’aspetto neurologico, di cui chiede che venga accertata la causalità con l’evento traumatico dell’8 novembre 2011. Al riguardo, l’avv. RA 1 fa valere che alla valutazione del dott. __________ - priva di anamnesi personale e svolta senza visitare l’assicurato – non può essere attribuito sufficiente valore probatorio. A suo avviso, il neurologo fiduciario dell’CO 1 avrebbe erroneamente interpretato il referto del dott. __________, per quanto attiene all’insorgenza dei dolori al capo e alle difficoltà di concentrazione, che sarebbero insorti, secondo il dott. __________, solo di recente (cfr. doc. I, p. 3).

                                         A sostegno delle proprie argomentazioni, il rappresentante della ricorrente si riferisce segnatamente al rapporto 3 novembre 2013 del dott. __________, il quale “… non solo ha esaminato gli atti all’incarto, ma ha visitato la paziente, contesto nel quale ha avuto modo di effettuare un’anamnesi personale approfondita, dalla quale emerge, in termini assolutamente credibili, che la paziente ha lamentato le sofferenze suindicate sin da subito dopo il sinistro” (cfr. doc. I, p. 3).

                               1.5.   In data 12 novembre 2015, l’avv. RA 1 ha prodotto la cartella clinica dell’assicurata, riferita al periodo intercorso tra l’infortunio e il mese di maggio 2015, e ha ribadito che l’insorgenza dei disturbi neurologici avrebbe avuto luogo “già in occasione di una visita occorsa il 28.11.2011” (doc. III + allegati).

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII + allegato).

                                         Il 4 gennaio 2016 l’CO 1 ha versato agli atti la traduzione in lingua italiana dell’apprezzamento 11 dicembre 2015 del dott. __________ (doc. IX + allegato), che è stata trasmessa all’avv. RA 1 (doc. XI).

                               1.7.   Il 22 febbraio 2016, il patrocinatore dell’assicurata si è pronunciato in merito al rapporto del dott. __________, chiedendo l’esecuzione di una perizia giudiziaria volta a chiarire la questione dell’insorgenza delle cefalee (doc. XII).

                                         Il doc. XII è stato trasmesso all’CO 1 per osservazioni (doc. XIII).

                                         In data 23 marzo 2016, l’amministrazione ha prodotto un ulteriore apprezzamento del dott. __________ (doc. XVI + allegato).

                                         L’avv. RA 1 ha formulato le proprie osservazioni in merito il 31 marzo 2016, riconfermandosi nelle proprie argomentazioni in base alle valutazioni agli atti dei dottori __________ e __________ (cfr. doc. XVIII).

                                         I doc. XVII e XVIII sono stati inviati all’CO 1 per conoscenza (doc. XIX).

                               1.8.   Nel corso del mese di aprile 2016, il TCA ha richiamato dal patrocinatore dell’assicurata il referto 2 novembre 2013 del dott. __________ (allegato al doc. XX) e lo ha trasmesso all’istituto convenuto per osservazioni.

                                         L’CO 1 si è espresso in proposito il 29 aprile 2016, producendo una valutazione neurologica, datata 27 aprile 2016, del dott. __________ (doc. XXIV + allegato).

                                         In data 15 giugno 2016, l’avv. RA 1 ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori osservazioni da presentare (doc. XXIX).

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se, a decorrere dal 6 maggio 2013, l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi neurologici (cefalee e difficoltà neuropsicologiche) lamentati dalla ricorrente, oppure no (si veda, del resto, il doc. I, p. 2: “Nel contesto del presente ricorso si tratta solo dell’aspetto neurologico di cui si chiede venga accertato il nesso di causalità adeguata con il sinistro.” – il corsivo è del redattore).

                                         Per quanto riguarda l’arto inferiore destro, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a dipendenza dell’infortunio del novembre 2011 – aspetto che l’assicurata non contesta -, mentre ha lasciato aperto quello relativo all’evento del 26 settembre 2013.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Il diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più importanti sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                                         Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.5.   In presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27, consid. 2ss.).

                               2.6.   Nella DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e, specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

                                         In quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).

                                         Per quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la          particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate;

-  la specifica cura medica protratta e gravosa;

-  i notevoli disturbi;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti             intervenute;

-  la rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione              degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.2.4. (DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

                               2.7.   La più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

                                         Ad esempio, questo principio é stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era data.

                                         In una sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

                                         Infine, nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di deficit organico.

                               2.8.   Nel caso di specie, questa Corte osserva che, in occasione della visita __________ del 29 aprile 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano, ha posto le seguenti diagnosi:

" (…).

infortunio 08.11.2011: assicurata investita da un’automobile quale pedone con:

trauma cranico con commotio cerebri e ferita lacero-contusa del cuoio capelluto nella regione parietale sinistra suturata il 08.11.2011.

Persistente emicrania.

Neuropsicologicamente leggero disturbo della memoria, emicrania senza aura e sospetta sindrome ansioso-depressiva con i problemi neuropsicologici sopradescritti.

Sullo stesso infortunio contusione emibacino sinistro.

Frattura in situ testa fibula destra e piatto tibiale laterale destro curate conservativamente.

All’esame RM del ginocchio destro del 21.09.2012 non si evidenziano lesioni dei legamenti collaterali laterali e mediale, non lesione dei menischi o dei legamenti crociati, nessun versamento articolare, non si evidenziano più contusioni ossee o fratture da stress.”

                                         (doc. 123).

                                         Il medico __________ ha quindi concluso che, alla luce della documentazione clinica e radiologica e degli esiti della visita stessa, si giustificava “… passare all’estinzione del nesso causale con l’evento infortunistico del 08.11.2011, sia dal punto di vista neurologico secondo apprezzamento del dott. __________, specialista in neurologia __________, sia dal punto di vista ortopedico in particolare per quanto riguarda la situazione all’anca sinistra, ginocchio destro.” (doc. 123).

                                         Con il suo apprezzamento dell’11 aprile 2013, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha sostenuto che “zeitnah zum Unfall wurden bei der Versicherten keine Kopfschmerzen thematisiert. Erst am 03.07.2012, also über ein halbes Jahr nach dem Unfall, wurden erstmals Kopfschmerzen okzipital in einem Gespräch mit dem Aussendienstmitarbeiter der CO 1 von der Versicherten angesprochen”. Quindi alla domanda se i disturbi neuropsicologici e le cefalee fossero di natura organica e in relazione causale almeno probabile con l’evento dell’8 novembre 2011, il fiduciario ha così risposto:

" Nein. Abgestützt auf die vorliegende Dokumentation können weder die kognitiven Funktionsstörungen noch die von der Versicherten beklagten Kopfschmerzen mit dem versicherungsmedizinisch notwendigen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit kausal auf den Unfall vom 08.11.2011 zurückgeführt werden. Eine überdauernde substantielle Hirnverletzung hat sich die Versicherte durch den Unfall vom 08.11.2011 nicht zugezogen. Zu einer allfälligen psychischen Ursache der Beschwerden kann nicht abschliessend Stellung genommen werden, da ein Bericht über eine fachärztlich psychiatrische Beurteilung nicht vorliegt. Aus den vorliegenden Berichten ergeben sich allerdings Hinweise auf eine nicht organische Ursache der Beschwerden.”

                                         (doc. 117) .

                                         Da notare che dall’esame di risonanza magnetica cerebrale del 20 luglio 2012 non sono emerse alterazioni focali né reperti di particolare rilievo a livello parenchimale encefalico sia prima che dopo la somministrazione del mezzo di contrasto in vena (cfr. doc. 72).

                                         A margine della valutazione neuropsicologica del 5 settembre 2012, il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, e la lic. psych. __________ hanno refertato un “intenso rallentamento psicomotorio e riduzione dell’efficienza cognitiva, con marcate fluttuazioni attentive e di concentrazione”, sottolineando al riguardo l’evidente influenza di aspetti psicogeni sulle prestazioni dell’assicurata. Quest’ultima è peraltro stata ritenuta abile al lavoro dal punto di vista neuropsicologico (cfr. doc. 78).

                                         Nel suo referto del 30 novembre 2012, lo stesso dott. __________ ha poi precisato che “la paziente non ha presentato dei chiari deficit neuropsicologici organici. I test sono risultati patologici, ma sono stati interpretati in prima battuta nell’ambito della sua situazione psichiatrica.” (doc. 79).

                                         Privatamente consultato nel corso del mese di febbraio 2013, dopo aver diagnosticato un disturbo mnemonico “funzionale”, uno stato dopo infortunio (incidente della circolazione), uno stato dopo probabili malesseri di tipo sincopale (neurocardiogenici) e delle cefalee ricorrenti (post-traumatiche), il dott. __________, Caposervizio di neurologia presso l’Ospedale __________ di __________, ha indicato che nell’insorgente sembravano prevalere gli elementi di natura psicogena “… i quali potrebbero ampiamente sovraccaricare (perturbare) i funzionamenti mnemonici, di per sé “intatti”.”. Lo specialista ha quindi precisato che tale conclusione derivava “… dalla normalità/neutralità degli esami clinici (e delle investigazioni complementari) già eseguiti, i quali sono oltre modo confortanti, riferendomi ugualmente al risultato del recente esame neuropsicologico, …” (doc. 112).

                                         In corso di causa, l’amministrazione ha interpellato il dott. __________ a proposito del momento in cui sono insorte le cefalee. Nel suo rapporto dell’11 aprile 2013 figura infatti che queste ultime sarebbero apparse soltanto a distanza di oltre sei mesi dall’infortunio (cfr. doc. 117), mentre l’insorgente fa invece valere che le stesse si sarebbero manifestate sin da subito, e ciò riferendosi alle certificazioni dei suoi medici curanti (cfr. doc. I).

                                         Con apprezzamento dell’11 dicembre 2015 (traduzione in italiano del 22 dicembre 2015), il dott. __________ ha dichiarato che, in occasione dell’infortunio del novembre 2011, RI 1 ha riportato tutt’al più una lieve lesione cerebrale traumatica, sottolineando che la RMN cerebrale del 20 luglio 2012 non aveva evidenziato lesioni cerebrali sostanziali.

                                         D’altro canto - a prescindere dal fatto che “le informazioni sulla comparsa della cefalea nel referto del dott. __________ sono poco precise; nel referto della visita dell’11.7.2012 non è stata documentata una data precisa o un lasso di tempo concreto, per esempio una settimana dopo l’infortunio.” -, egli ha rilevato che, dal punto di vista della medicina assicurativa, una cefalea può essere ritenuta conseguenza naturale di una lieve lesione cerebrale traumatica al massimo per sei mesi dopo l’infortunio. Nel caso di specie, “in considerazione della condizione preesistente consistente in disturbi di tipo psichico e noti sintomi ansioso-depressivi, nel caso dell’assicurata vi sono altre possibili spiegazioni per la cefalea lamentata. La cefalea è un sintomo frequente, tra gli altri, in caso di disturbi psichici, in particolare nella depressione. Probabilmente nel corso del tempo la componente legata all’infortunio si è sempre più spostata in secondo piano, mentre altri fattori causali, per esempio una depressione, hanno acquistato sempre maggiore importanza.” (allegato al doc. IX).

                                         In data 11 marzo 2016, il neurologo dott. __________ ha ribadito che se anche si volesse ammettere che le cefalee sono apparse immediatamente dopo il trauma (e ciò fondandosi sulle indicazioni contenute nella cartella clinica del dott. __________), tenuto conto che in quell’occasione l’insorgente aveva riportato una lieve lesione cerebrale traumatica, oggi le stesse cefalee non possono comunque più essere imputate con verosimiglianza preponderante al noto infortunio (allegato al doc. XVI).

                                         Nell’aprile 2016, questo Tribunale ha richiamato dall’avv. RA 1 il rapporto 2 novembre 2013 del dott. __________, specialista in neurologia consultato privatamente dall’assicurata.

                                         Secondo il neurologo in questione, l’insorgente ha riportato un “… trauma cranio-cerebrale di grado lieve (cosa che viene definita negli atti come “commotio”, concetto ampiamente superato).”. Dopo aver ricordato che l’esame TAC cerebrale del 10 novembre 2011 era risultato nella norma, come era risultata normale anche la RMN cerebrale del 20 luglio 2012, egli ha lasciato aperta la questione di sapere se “… lesioni assonali diffuse sarebbero potute essere evidenziate in una finestra di tempo utile a questo scopo, che si estende sul tempo di alcuni mesi nella fase post-traumatica.”. Quindi, scostandosi dalle conclusioni contenute nella valutazione 11 aprile 2013 del dott. __________, il dott. __________ ha sostenuto che i disturbi cognitivi e le cefalee (come pure la problematica psichica) costituiscono delle conseguenze naturali dell’evento traumatico dell’8 novembre 2011 (cfr. allegato al doc. XX).

                                         Nuovamente interpellato dall’amministrazione, il dott. __________ ha dichiarato che il rapporto allestito dal dott. __________ non contiene dei nuovi elementi suscettibili di modificare le proprie conclusioni. In particolare, fondandosi sulle risultanze della RMN del 20 luglio 2012, egli ha ribadito che l’assicurata ha verosimilmente lamentato una lieve lesione cerebrale traumatica senza residua lesione sostanziale (cfr. allegato al doc. XXIV).

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione che é stata riassunta al precedente considerando, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1, non correla con un danno infortunistico oggettivabile (circostanza che anche lo specialista in neurologia da lei consultato ha riconosciuto).

                                         In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).

                                         In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).

                                         L’Alta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).

                                         In una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.

                             2.10.   In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.9.), occorre effettuare un esame specifico dell’adeguatezza.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti).

                                         Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute della ricorrente.

                                         In proposito, il TCA osserva che dal rapporto relativo alla visita __________ di controllo del 29 aprile 2013, risulta che la cura consisteva nell’esecuzione di esercizi a domicilio e nell’assunzione di farmaci antalgici (cfr. doc. 123, p. 7), quindi in una terapia prettamente conservativa. D’altro canto, questa Corte prende atto che, nel suo rapporto del 2 novembre 2013 (allegato al doc. XX, p. 18), il neurologo dott. Conti ha consigliato, per le cefalee, una revisione della terapia farmacologica acuta e di quella profilattica mentre, per la problematica psichica, di seguire le proposte terapeutiche dello psichiatra curante (quindi psicofarmacologia + psicoterapia di sostegno - cfr. doc. 168), tuttavia i provvedimenti prospettati, nella misura in cui non concernono un danno alla salute somatico (disturbi psichici), rispettivamente riguardano dei disturbi alla salute che si impongono come somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico (cefalee), non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal mese di maggio 2013 con esame dell’adeguatezza in applicazione - così come verrà meglio dimostrato qui di seguito - della DTF 115 V 133 (in questo senso, si veda la STF 8C_691/2013 del 19 marzo 2014 consid. 7.2).

                                         Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

                                         Questa Corte osserva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione dell’evento infortunistico del novembre 2011, l’assicurata ha riportato, in particolare, una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain Injury, nozione che corrisponde a quella di commotio cerebri, utilizzata nel passato e oggi ormai superata – cfr., in proposito, l’allegato al doc. XX, p. 12 e i doc. 13 e 59), di modo che, già per questa ragione (lasciando aperta la questione di sapere se i disturbi psichici, già presenti in passato ed esacerbatisi dopo l’infortunio - cfr. doc. 168 -, hanno assunto un ruolo di primo piano, tanto da relegare in secondo piano quelli somatici, ciò che costituirebbe un ulteriore motivo per applicare la “psico-prassi” - cfr. RAMI 2002 U 465 p. 437) il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).

                             2.11.   Nel valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio di cui l’assicurata é rimasta vittima l’8 novembre 2011.

                                         Dal rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:

" (…).

La __________ circolava a bordo della sua automobile su via __________ a __________ in direzione __________. Giunta all’altezza del __________, ubicato davanti alla __________, non scorgeva per tempo il pedone RI 1, la quale stava attraversando la carreggiata sul passaggio pedonale ivi presente da sinistra verso destra rispetto alla sua direzione di marcia.

Si precisa che RI 1 si trovava a circa un metro dal marciapiede che doveva raggiungere.

Nonostante una pronta frenata, l’urto è stato inevitabile. Lo stesso è avvenuto tra la parte anteriore destra della vettura della __________ contro la RI 1 che poi rovinava a terra.

La protagonista __________ non ha riportato alcuna ferita, per contro la protagonista RI 1 è stata tradotta al PS dell’__________ di __________ ove le è stata riscontrata una piccola frattura ad una gamba e una commozione cerebrale.”

                                         (doc. 17, p. 3)

                                         La responsabile dell’incidente ha dichiarato in particolare che, in quell’occasione, il traffico era abbastanza intenso e che dei veicoli la precedevano. Ella ha inoltre affermato di essere uscita dalla rotatoria a una velocità di circa 30 km/h e di presumere che, al momento dell’urto, la velocità residua del suo autoveicolo fosse di 10 km/h (cfr. doc. 17, p. 8).

                                         Tenuto conto della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurata può essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.

                                         Si osserva che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio, escludendo che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

                                         Da parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione nel quale un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato; si veda pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anch’essa cresciuta in giudicato).

                                         In tale eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.4.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri.

                                         In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

                                         A titolo di premessa, occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Sempre in questo contesto, va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

                                         Sebbene in ogni infortunio di media gravità sia insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199), il sinistro qui in discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Al riguardo, é utile precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione é da valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

                                         Del resto, l'Alta Corte federale è giunta alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un’assicurata investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U 228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).

                                         Nell’infortunio dell’8 novembre 2011, l’assicurata ha riportato un trauma cranico commotivo, una ferita lacero-contusa del cuoio capelluto, una contusione all’emi-bacino destro (cfr. doc. 13), nonché una frattura in situ della testa fibulare con edema osseo a livello del piatto tibiale esterno (cfr. doc. 20). Nel prosieguo, ella ha presentato cefalee e difficoltà cognitive, risultate prive di sostrato organico, una sintomatologia ansioso-depressiva, come pure dolori a livello lombo-sacrale (che sono stati ritenuti estranei all’infortunio – cfr. doc. 169, p. 4 e doc. 188, p. 3).

                                         A proposito di questo criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18 agosto 2014, consid. 6.2.2).

                                         Tenuto conto di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto, anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una serie di fratture costali, nonchè alcune ferite lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

                                         Dalle carte processuali non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

                                         Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

                                         Questo Tribunale ritiene che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

                                         Dagli atti di causa emerge infatti che, dopo l’iniziale degenza presso l’Ospedale __________ di __________ (degenza dall’8 al 9 novembre 2011 – cfr. doc. 13), le cure prestate a RI 1 sono essenzialmente consistite nell’esecuzione di fisioterapia, a livello ambulatoriale e in day-hospital, nella somministrazione di farmaci antalgici e antidepressivi/ansiolitici e in sedute di psicoterapia.

                                         Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).

                                         Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

                                         Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non é realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).

                                         Nella concreta evenienza, non sono invero ravvisabili quelle particolari circostanze la cui presenza, secondo la giurisprudenza federale, sarebbe necessaria per ammettere un decorso sfavorevole e/o l’insorgere di rilevanti complicazioni.

                                         In queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso, in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

                                         In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi neurologici denunciati dall’insorgente dopo il 5 maggio 2013, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico occorsole l’8 novembre 2011. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 6 maggio 2013.

                                         Facendo difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2) e, quindi, appare superfluo dare seguito alla richiesta d’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. XVIII, p. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2015.110 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.07.2016 35.2015.110 — Swissrulings