Raccomandata
Incarto n. 35.2014.56 mm/DC/sc
Lugano 21 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2014 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 maggio 2014 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Dalle carte processuali risulta che RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di capo posatore di pavimenti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, durante il periodo 1995 - 2010, é rimasto vittima di numerosi infortuni interessanti parti diverse del corpo, e meglio:
- il 2 giugno 1995: alzando una stufa, egli riporta una lesione muscolare a livello della colonna lombare; caso dichiarato chiuso dal medico curante a far tempo dal 26 giugno 1995 (cfr. fasc. 1);
- il 5 luglio 1996: spostando del materiale, egli lamenta una distorsione al ginocchio destro; caso dichiarato chiuso dal medico curante a far tempo dal 20 agosto 1996 (cfr. fasc. 2);
- l’11 marzo 2002: egli scivola su una scala e riporta una distorsione alla caviglia destra; caso dichiarato chiuso dal medico curante a far tempo dal 3 aprile 2002 (cfr. fasc. 3);
- il 18 gennaio 2003: egli cade e riporta una contusione peripatellare con distorsione al ginocchio sinistro. Caso iniziale dichiarato chiuso dal medico curante a far tempo dall’11 febbraio 2003. Ricaduta annunciata nel mese maggio 2003, assunta sino al 16 dicembre 2003. A decorrere dal 17 dicembre 2003, causalità naturale estinta (cfr. decisione formale del 17 dicembre 2003, cresciuta incontestata in giudicato) (cfr. fasc. 11);
- l’8 gennaio 2004: egli scivola a causa del ghiaccio e lamenta uno stiramento con contusione malleolare a livello della caviglia destra; assicurato dichiarato totalmente abile al lavoro dal medico curante a contare dal 1° marzo 2004 (cfr. fasc. 5);
- il 9 dicembre 2004: nell’uscire dall’autovettura, egli avverte un “crac” al ginocchio destro. L’esame di RMN del marzo 2005 evidenzia una lesione del corno posteriore del menisco mediale e un’iniziale condropatia a livello della rotula senza chiaro difetto. Caso dichiarato chiuso a decorrere dal 24 ottobre 2005, in ragione dell’estinzione della causalità naturale (cfr. decisione informale del 18 ottobre 2005) (cfr. fasc. 12);
- il 1° marzo 2006: durante il lavoro, egli compie un passo falso e lamenta uno stiramento alla caviglia destra; caso dichiarato chiuso dal medico curante a far tempo dall’8 maggio 2006 (cfr. fasc. 4);
- il 13 aprile 2007: nel sollevare un peso, avverte un dolore lancinante in zona lombo-sacrale irradiante alle due gambe e cade all’indietro sulle natiche. Caso iniziale dichiarato chiuso dal medico curante a far tempo dal 15 giugno 2007. Ricaduta annunciata nel mese di agosto 2007 rifiutata vista l’assenza di causalità naturale (cfr. decisione formale del 19 settembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato) (cfr. fasc. 6);
- il 19 febbraio 2009: nel tagliare un pezzo di parquet con la taglierina, egli riporta una ferita alla mano sinistra; caso dichiarato chiuso dal medico curante a far tempo dall’8 maggio 2 marzo 2009 (cfr. fasc. 7);
- il 17 giugno 2009: nel scendere da una scarpata, egli mette male un piede e riporta una distorsione del ginocchio destro; caso dichiarato chiuso a decorrere dal 1° febbraio 2010, in ragione dell’estinzione della causalità naturale (cfr. decisione informale del 9 febbraio 2010) (cfr. fasc. 8);
- il 23 giugno 2010: nel trasportare del materiale dal magazzino al furgone, egli inciampa e lamenta una contusione al ginocchio sinistro; caso dichiarato chiuso a decorrere dal 5 ottobre 2010, in ragione dell’estinzione della causalità naturale (cfr. decisione informale del 15 ottobre 2010) (cfr. fasc. 13);
- il 19 novembre 2010: nel scendere dal furgone, egli riporta un trauma contusivo diretto al ginocchio sinistro; caso dichiarato chiuso a decorrere dal 18 luglio 2011, in ragione dell’estinzione della causalità naturale (cfr. decisione informale del 26 luglio 2011) (cfr. fasc. 16).
1.2. In data 28 gennaio 2011, a RI 1 é occorso un incidente della circolazione stradale (tamponamento) avvenuto in territorio del Comune di __________, riportando, secondo il rapporto 23 febbraio 2011 del dott. __________, un trauma d’accelerazione al rachide cervicale (doc. 11/fasc. 9).
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato é stato dichiarato non più necessitante di cure mediche e totalmente abile al lavoro a far tempo dal 18 luglio 2011 (cfr. doc. 70/fasc. 9).
1.3. L’assicurato é rimasto vittima di un ulteriore evento infortunistico in data 1° maggio 2011, allorquando, inciampando all’esterno della propria abitazione, ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra.
Anche in questo caso l’CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.
Il caso é stato dichiarato chiuso a far tempo dal 3 ottobre 2011, allorquando l’assicurato é stato reputato aver ritrovato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. 35/fasc. 10).
1.4. Un ultimo infortunio é occorso all’assicurato il 21 settembre 2011. In quell’occasione, a RI 1 é caduta una bombola del gas quasi piena sul piede sinistro.
Accertamenti eseguiti nel prosieguo hanno evidenziato la presenza di una frattura a livello dell’alluce (cfr. doc. 28/fasc. 14).
Il caso é stato assunto dall’assicuratore LAINF.
1.5. Nel mese di ottobre 2013, a margine di una sua audizione, l’assicurato ha informato l’CO 1 circa l’insorgenza di dolori alla spalla destra (cfr. doc. 44/fasc. 9).
L’esame di RMN del 9 novembre 2013 ha mostrato una rottura trasmurale del tendine del muscolo sovraspinato vicino all’inserzione del tubercolo maggione, come pure degli esiti verosimilmente post-traumatici a livello della testa omerale con lieve deformazione della corticale (cfr. doc. 45/fasc. 9).
Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 28 gennaio 2014, l’Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi interessanti la spalla destra, oggetto dell’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2013 (doc. 51/fasc. 9).
RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il provvedimento appena citato (doc. 54/fasc. 9).
1.6. In data 24 febbraio 2014, l’amministrazione ha emanato una secondo decisione formale, mediante la quale ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, mentre gli ha negato il diritto alla rendita d’invalidità (cfr. doc. 160/fasc. 15).
L’assicurato si é opposto anche a questa decisione (cfr. doc. 166/fasc. 15).
1.7. Con decisione su opposizione del 14 maggio 2014, l’assicuratore ha respinto le opposizioni interposte nel frattempo dall’assicurato (cfr. doc. 173/fasc. 15).
1.8. Con tempestivo ricorso del 20 giugno 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione del 14 maggio 2014, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli “… tutte le prestazioni assicurative Lainf (rendita di invalidità e IMI) per tutte le conseguenze infortunistiche sofferte agli arti superiori e inferiori così come alla colonna vertebrale cervicale.”.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto, per quanto riguarda i disturbi localizzati alla spalla destra, che alla valutazione espressa in proposito dal medico di circondario, non possa essere attribuito un pieno valore probatorio (cfr. doc. I, p. 13 ss.: “… le valutazioni del Dr. med. __________ per la loro inconcludenza, incompletezza e contraddittorietà non costituiscono prove atte a fondare il convincimento del giudice. In effetti, tali valutazioni sono prive di carattere scientifico e contrastano con accertamenti medici oggettivi (RM del 9.11.2013) e con l’accertamento del fatto che l’assicurato si é sempre lamentato con il suo medico curante di dolori alla spalla destra che sono peggiorati nell’ottobre del 2013 (cfr. rapporto medico 25.02.2014 Dr. __________). Egli postula quindi che questo Tribunale disponga una perizia specialistica “… volta a determinare l’origine delle affezioni alla spalla destra e dunque il grado del rapporto di causalità con l’evento infortunistico del 28.01.2014.” (doc. I, p. 15).
D’altro canto, in relazione all’infortunio occorsogli nel settembre 2011 e al rifiuto di attribuirgli una rendita d’invalidità, RI 1 ritiene ingiustificata “… la conclusione CO 1 (fondata peraltro su valutazioni mediche dell’AI che affermano il contrario) secondo cui il 21.09.2011 quando gli é caduta la bombola sul piede, l’assicurato già non era più abile al lavoro di posatore a causa di affezioni di natura degenerativa ovvero malattia. I medici dell’AI non riferiscono minimamente di patologie degenerative che non sarebbero in relazione con tutti gli infortuni subiti dall’assicurato agli arti inferiori e superiori dal 1994 in avanti. La decisione impugnata à altresì aberrante laddove omette di considerare tutti i casi di infortunio presi a carico dal 1994 (cfr. doc. 1 e doc. 2) con conseguente riconoscimento di gradi di inabilità lavorativa (doc. 2). (…). D’altro canto, la decisione impugnata é arbitraria anche perché non indica quali sarebbero le possibilità lavorative del ricorrente oltre la sua attività di posatore e ciò al fine di determinare il reddito da invalido. Infatti i disturbi ortopedici (causati da infortuni) pregiudicano l’assicurato in altre attività lavorative e CO 1 non può limitarsi banalmente a negare una rendita senza esprimersi in merito a quale altra attività potrebbe svolgere l’assicurato e con quale reddito.” (doc. I, p. 28 s.).
1.9. L’CO 1, in risposta, chiede che l’impugnativa dell’assicurato venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.10. In corso di causa, l’insorgente ha prodotto copia della richiesta di esame radiologico formulata dal dott. __________ e ha ribadito la necessità che il TCA ordini una perizia giudiziaria per chiarire l’eziologia dei disturbi localizzati alla spalla destra e al piede sinistro (doc. V + allegati).
L’Istituto si é espresso in merito il 16 settembre 2014 (doc. VII).
1.11. In data 19 settembre 2014, l’assicurato ha versato agli atti ulteriore documentazione medica (doc. IX + allegati).
L’CO 1 ha preso posizione al riguardo, producendo un apprezzamento medico del dott. __________ (doc. XI + allegato).
Le osservazioni del ricorrente sono datate 22 ottobre 2014 (doc. XIII).
1.12. Il 21 novembre 2014, questa Corte ha interpellato il medico curante dell’assicurato, il quale é stato invitato a fornire delle precisazioni inerenti l’apparizione dei disturbi alla spalla destra (cfr. doc. XV).
Il dott. __________ ha risposto in data 2 dicembre 2014 (doc. XVII).
L’CO 1 ha preso posizione in proposito il 5 gennaio 2015 (doc. XVIII), mentre RI 1 lo ha fatto in data 12 gennaio 2015 (doc. XIX).
1.13. In data 19 maggio 2015 al TCA é pervenuta una certificazione del dott. __________ (doc. XXII + allegato).
in diritto
2.1. Oggetto della lite é la questione di sapere se l’Istituto resistente era legittimato a negare il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della menomazione all’integrità di cui é portatore l’assicurato.
Preliminarmente, questo Tribunale deve però risolvere le questioni attinenti alla causalità, in particolare per quanto riguarda i disturbi interessanti la spalla destra.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.6. Chiamato a pronunciarsi a proposito dell’eziologia delle diverse problematiche lamentate dal ricorrente, il TCA osserva che, per quanto concerne i disturbi localizzati al rachide lombo-sacrale, l’CO 1 ne ha accertato la natura morbosa con la decisione formale del 19 settembre 2007 (cfr. doc. 16/fasc. 6: “Sentito il parere del nostro servizio medico, non sussiste un nesso causale sicuro o probabile tra l’infortunio del 13.4.2007 e i disturbi in parola.”).
Visto che la decisione appena citata é nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato, essa potrebbe essere rimessa in discussione soltanto attraverso le vie straordinario di diritto.
Al riguardo, questa Corte constata che, con la propria impugnativa, l’assicurato non pretende che la decisione formale in questione sarebbe da considerare manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, né tantomeno che esisterebbero dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova suscettibili di fondare una sua revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA.
Un discorso analogo vale anche per i disturbi alle ginocchia.
In effetti, dalle tavole processuali si evince che, con decisioni de facto 15 ottobre 2010 e 26 luglio 2011 (quest’ultima emanata a chiusura dell’infortunio del 19 novembre 2010, il quale aveva temporaneamente peggiorato il preesistente stato morboso del ginocchio sinistro), l’assicuratore convenuto ha negato l’eziologia traumatica proprio a quei disturbi (cfr. doc. 30/fasc. 13 e doc. 60/fasc. 16).
Al riguardo, questa Corte rileva che, secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 145, se l'assicuratore ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una decisione formale, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione de facto acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA.
Ora, nel caso di specie, dalle carte processuali non risulta che RI 1 abbia contestato le decisioni informali in questione entro il termine di un anno a contare dalla loro notificazione, ragione per la quale occorre concludere che le stesse sono cresciute in giudicato e che quindi entrano in linea di conto soltanto i rimedi straordinari di diritto.
Anche in questo caso, il ricorrente non ha però evidenziato alcun motivo di riconsiderazione, né di revisione processuale.
In conclusione, l’amministrazione ha quindi stabilito il diritto alle prestazioni di lunga durata facendo correttamente astrazione dai disturbi localizzati alla regione lombo-sacrale e alle ginocchia.
2.7. Trattandosi della spalla destra, il tema della causalità merita maggior approfondimeno.
Dalle carte processuali si evince che, in occasione della sua audizione del 18 ottobre 2013, il ricorrente ha dichiarato che “da circa una ventina di giorni ha cominciato a lamentare dolori alla spalla destra nella parte superiore e nella zona della scapola. Non ricorda episodi che possano aver scatenato questi disturbi. (…). Dalla chiusura del caso d’infortunio del 28.1.2011 avvenuta il 18.7.2011 fino a circa una ventina di giorni fa, non accusava particolari dolori. Ogni tanto un qualche fastidio ma sopportabile. Come detto da circa venti giorni, senza che abbia effettuato sforzi o senza che sia successo nulla di particolare, ha cominciato ad accusare un dolore crescente.” (doc. 44/fasc. 9).
L’esame di risonanza magnetica del 9 novembre 2013 ha evidenziato la presenza di una rottura transmurale nel tendine del muscolo sovraspinato vicino all’inserzione al tubercolo maggiore, di esiti verosimilmente post-traumatici a livello della testa dell’omero con lieve deformazione della corticale in sede postero-superiore, nonché di discrete alterazioni degenerative dell’articolazione acromio-claveare (doc. 45/fasc. 9).
Con apprezzamento del 12 febbraio 2014, il chirurgo dott. __________ ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi interessanti la spalla destra, e ciò in base alle considerazioni seguenti:
" (…).
Rivedendo il dossier della spalla destra si evince solo un accenno sul rapporto del nostro ispettore esterno signor __________ del 18.03.2011, ci sono ancora problemi al collo e alla spalla destra, mentre durante la mia visita medico-circondariale l’assicurato dichiarava di non avere più problemi alle due spalle. Una lesione del tipo descritta dall’esame RM della spalla destra del 9.11.2013, vale a dire una rottura trasmurale di circa 9 mm del tendine sovraspinato vicino all’inserzione del tubercolo maggiore, dovrebbe dare problemi maggiori, dolori continui, é noto dall’esperienza clinica che più piccole sono le lesioni più causano dolori, nelle lesioni massicce di tutte le componenti tendinee della cuffia dei rotatori, i dolori entrano poi in secondo piano o addirittura spariscono del tutto mettendosi però in evidenza più importanti disturbi funzionali.
Dal punto di vista funzionale, é anche noto che la funzione del tendine del sovraspinato può essere benissimo ripresa da una parte del muscolo deltoide senza far rilevare aspetti deficitari. Inoltre durante il colloquio del 28.10.2013 con il case manager signor __________, l’assicurato da una ventina di giorni aveva cominciato a lamentare dolori alla spalla destra nella parte superiore e nella zona della scapola, non ricorda episodi che possono aver scatenato questi disturbi. Prima di queste rilevazioni, gli accenni alla spalla destra come citato sopra sono relativamente scarsi, pur essendo stato in cura per diversi infortuni anche alle estremità inferiori e anche durante le mie visite medico-__________ non aveva mai lamentato disturbi, in particolar modo alla spalla destra. Con i riferimenti di cui sopra il decorso per la patologia traumatica del tipo sovraesposto alla spalla destra non é caratteristico, con grande probabilità si tratta di una lesione su base degenerativa, da una parte non si notano neppure segni di atrofia muscolare del sovraspinato che a così tanto tempo dal trauma dovrebbero essere manifesti anche se la funzione viene in parte ripresa dal muscolo deltoide, d’altra parte all’esame RM citato ci sono segni di tendinopatia pure nel III medio posteriore del tendine in particolare sovrapinato. Viene perciò negata la relazione fra la problematica alla spalla destra e l’infortunio del 28.01.2011 con diagnosi principale di colpo di frusta alla colonna vertebrale cervicale.”
(doc. 59/fasc. 9 - il corsivo é del redattore)
Con certificazione del 25 febbraio 2014, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha attestato che, posteriormente all’evento del gennaio 2011, __________ “… ha negli anni a seguire fino adesso avuto sempre dolori, prima da tutte le due spalle e poi nelle zone dei trapezi bilateralmente. A differenza dei periodi anteriori i dolori del trapezio destro e della spalla destra sono chiaramente peggiorati senza nuovo avvenimento traumatico in ottobre 2013. Per questo ho ritenuto giusto e adeguato di chiedere la riapertura del caso.” (doc. 62/fasc. 9).
In data 2 maggio 2014, il dott. __________ ha in sostanza ribadito che, a suo avviso, la problematica alla spalla destra non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del 28 gennaio 2011 (cfr. doc. 66/fasc. 9).
In corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti alcuni rapporti del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.
Per quanto concerne la spalla destra, con referto del 12 settembre 2014, il sanitario consultato privatamente dal ricorrente ha rilevato che l’esame clinico era “… compatibile con una periartrite in cui possono anche coesistere lesioni dei tendini che possono essere sia d’origine post traumatica ma anche di origine degenerativa, e questa differenziazione va fatta in epoca contemporanea all’epoca dell’infortunio. A distanza di oltre 3 anni, diventa impossibile differenziare lesioni post traumatiche o degenerative se non evidenziate immediatamente; il discorso é diverso qualora fossero presenti lesioni ossee o del cercine glenoideo che però non risultano dai pochi dati riferibili alla spalla dx.” (allegato al doc. IX).
Nel corso del mese di novembre 2014, il TCA ha interpellato il medico curante dell’assicurato, il quale é stato invitato a indicare “… se, durante il periodo luglio 2011 (chiusura del caso d’infortunio del 28 gennaio 2011) - ottobre 2013, i disturbi alla spalla destra hanno necessitato di cure sanitarie (nell’affermativa, voglia precisare quali e la data esatta in cui esse sono state da lei prescritte, accludendo la relativa documentazione) e/o hanno provocato inabilità lavorativa (nel qual caso, voglia specificarne i periodi, accludendo sempre la relativa documentazione).” (doc. XV).
In data 2 dicembre 2014, il dott. __________ ha risposto che “… nel periodo tra luglio 2011 e ottobre 2013 ho curato il sopraccitato paziente diverse volte per dolori alla spalla destra. Durante questo periodo il paziente aveva altri problemi algici dovuti ad altre affezioni traumatiche. Durante questo periodo la spalla destra non era il problema principale per la sua salute, però era sempre presente e necessitava di terapie. Visto che vi é stato un aumento di tali problemi ho ritenuto indicato una risonanza magnetica della spalla destra eseguita il 23.10.2013. Ho sempre ritenuto indicato e logico che questi problemi alla spalla destra siano in chiara dipendenza dell’infortunio del 28.01.2011. Vi é comunque un filo rosso clinico oggettivo e soggettivo fino adesso che accompagna la spalla destra post-traumatica dal 28.01.2011 senza interruzione.” (doc. XVII).
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal dott. __________, specialista che vanta una vasta esperienza nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, in base al quale i disturbi alla spalla destra non sono imputabili all’evento infortunistico del 28 gennaio 2011, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
In proposito, il TCA osserva innanzitutto che, in occasione dell’infortunio in questione - un classico tamponamento stradale - la spalla destra non é stata direttamente coinvolta.
In questo senso, nel suo rapporto del 23 febbraio 2011, il dott. __________ ha diagnosticato un “colpo di frusta” cervicale e null’altro (cfr. doc. 11/fasc. 9).
Nel “formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale”, il ricorrente ha negato di aver urtato altre parti del corpo (cfr. doc. 20, p. 2/fasc. 9).
Con riferimento al fatto che nell’annuncio d’infortunio dell’8 febbraio 2011 era stato indicato che egli aveva lamentato una lussazione della spalla destra, a margine della sua audizione del 18 marzo 2011, RI 1 ha precisato che in realtà non c’era stata alcuna lussazione della spalla, ma soltanto un colpo di frusta al collo (cfr. doc. 21, p. 2/fasc. 9).
D’altro canto, questa Corte segnala che, secondo la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).
Nella concreta evenienza, a proposito della sintomatologia a ponte, il TCA rileva che, a margine della visita circondariale del 10 maggio 2011, l’assicurato ha dichiarato di non più lamentare dolori alle spalle e interscapolari (cfr. doc. 27, p. 3/fasc. 9).
In occasione della valutazione del 21 giugno 2011 presso la __________ di __________, chiamato a descrivere la localizzazione dei disturbi da lui lamentati, l’insorgente ha indicato di accusare dolori al collo, alla regione lombare, alla testa, al pollice destro, al gomito sinistro, alle ginocchia e alla caviglia destra, ma non alle spalle (cfr. doc. 37, p. 11/fasc. 9). Sempre in quella sede, i sanitari hanno anzi refertato una buona elevazione delle spalle (cfr. doc. 37, p. 21/fasc. 9).
Quindi sino all’audizione del 28 ottobre 2013, allorquando l’assicurato ha dichiarato che “da circa una ventina di giorni ha cominciato a lamentare dolori alla spalla destra nella parte superiore e nella zona della scapola” (cfr. doc. 44/fasc. 9 - il corsivo é del redattore), nella documentazione all’inserto non vi é alcun accenno a problemi riguardanti le spalle, in particolare quella destra.
Alla luce di quanto precede, secondo questo Tribunale, non può essere ammesso che, durante il periodo intercorso tra la chiusura del caso d’infortunio del 28 gennaio 2011 (luglio 2011) e l’annuncio di ricaduta dell’ottobre 2013, quindi per oltre due anni, vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza citata in precedenza.
L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).
Il TCA non ignora che, secondo quanto dichiarato dal curante, l’insorgente avrebbe costantemente denunciato dolori alle spalle dopo il sinistro del gennaio 2011, dolori che avrebbero pure necessitato di terapie (cfr. doc. 62/fasc. 9 e doc. XVI). Tuttavia ciò non trova riscontro nella documentazione all’inserto e, per quel che più conta, é pure stato smentito dallo stesso assicurato (cfr. doc. 44/fasc. 9: “Dalla chiusura del caso d’infortunio del 28.1.2011 avvenuta il 18.7.2011 fino a circa una ventina di giorni fa, non accusava particolari dolori. Ogni tanto un qualche fastidio ma sopportabile.” - il corsivo é del redattore).
Sempre in merito alla risposta del dott. __________ (cfr. doc. XVI), va segnalato che, diversamente da quanto richiestogli (cfr. doc. XV), egli ha omesso di fornire indicazioni più precise circa le terapie da lui prescritte, come pure di produrre la relativa documentazione.
Questo Tribunale prende atto che, secondo il chirurgo ortopedico dott. __________, “la diagnosi di rottura della cuffia (sopraspinato) della spalla dx può avere un’origine traumatica, che é a mio parere verosimile in questo caso, visto che il paziente segnala un incidente della circolazione nel 2011. Esistono comunque anche delle lesioni della cuffia dei rotatori di origine degenerativa o da sovraccarico, dunque non parificabili a un infortunio. Dalla valutazione clinica e radiologica (anche risonanza magnetica) non é possibile stabilire l’origine traumatica o meno di tale lesione.” (allegato al doc. XXII). Il TCA rileva comunque che il medico curante specialista ha espresso una valutazione del caso troppo semplicistica, nella misura in cui ha fatto dipendere l’eziologia traumatica del danno alla spalla destra, dal solo fatto che nell’anamnesi dell’assicurato figura un infortunio, omettendo quindi di considerare (e di discutere), da una parte, che la spalla in questione non é stata direttamente coinvolta nell’incidente stradale del gennaio 2011 e, dall’altra, l’assenza di una valida sintomatologia a ponte durante i due anni che sono intercorsi tra la chiusura del caso d’infortunio e l’annuncio di ricaduta.
Tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra i problemi alla spalla destra annunciati all’CO 1 nel mese di ottobre 2013 e l’infortunio occorso all’assicurato il 28 gennaio 2011.
In esito a tutto quanto precede, é dunque a giusta ragione che l’assicuratore convenuto ha negato la propria responsabilità in proposito.
2.8. Diritto alla rendita d’invalidità.
2.8.1. Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529 citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF. Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).
2.8.2. Per quanto concerne il diritto alla rendita d’invalidità, questo Tribunale osserva che l’amministrazione ha dapprima constatato che, a dipendenza di problematiche di natura extra-infortunistica (in particolare a livello delle ginocchia), nell’ambito di accertamenti disposti dall’assicurazione per l’invalidità (nel 2007 e nel febbraio 2011), RI 1 era stato dichiarato limitato nello svolgimento della sua abituale professione di posatore di pavimenti, ma ancora in grado di esercitare in misura completa attività professionali adeguate (da leggere a medio-pesanti, da svolgere in posizione prevalentemente seduta o con possibilità di alternare la posizione). In seguito, essa ha sostenuto che le sequele degli infortuni accaduti nel corso del 2011 non hanno comportato una significativa modifica dell’esigibilità lavorativa, nel senso che l’assicurato continuava a essere in grado di svolgere quelle mansioni della sua abituale professione dichiarate esigibili dagli specialisti interpellati dall’UAI, rispettivamente aveva conservato una totale abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate, ragione per la quale egli non subisce di fatto alcuna perdita di guadagno (cfr. doc. 173, p. 7/fasc. 15).
Secondo il TCA, le conclusioni dell’amministrazione devono essere approvate.
Da una parte, per il periodo antecedente il mese di gennaio 2011, non vi é diritto a una rendita d’invalidità poiché gli infortuni occorsi all’insorgente hanno potuto essere chiusi per estinta causalità naturale (in merito ai disturbi alle ginocchia e al rachide lombo-sacrale si veda il consid. 2.6), rispettivamente per ritrovata piena capacità lavorativa.
D’altra parte, un diritto alla rendita non può essere ammesso neppure per il periodo successivo, e ciò per i motivi che seguono.
Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, in una sentenza 35.2007.56 dell’11 giugno 2008, confermata dal Tribunale federale con pronunzia 8C_641/2008 del 14 aprile 2009, questa Corte ha negato il diritto alla rendita d’invalidità a un assicurato, di professione imbianchino indipendente, il quale, a causa di un danno alla spalla destra, svolgeva una riformazione professionale a carico dell’assicurazione invalidità in qualità di gerente/responsabile tecnico presso una ditta di pittura. In quel contesto, egli era rimasto vittima di un infortunio, riportando la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. TCA e TF hanno ritenuto decisivo il fatto che, nonostante fosse subentrato un (ulteriore) danno alla spalla sinistra, l’assicurato continuava a essere in grado di svolgere l’attività di gerente di una ditta di pittura, rispettivamente delle attività leggere, semplici e ripetitive, di modo che l’evento traumatico in questione non aveva peggiorato la sua capacità di guadagno.
Nel caso concreto, nel mese di febbraio 2011, RI 1 é stato periziato dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, per conto dell’Ufficio AI. Dal relativo referto, datato 22 febbraio 2011, risulta che lo specialista aveva diagnosticato - diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa - una gonartrosi bilaterale, uno stato dopo meniscectomia del menisco mediale del ginocchio sinistro e del ginocchio destro, una sindrome lombo-vertebrale su alterazioni degenerative del segmento L5/S1 con protusione discale a quello stesso livello, nonché un’iniziale rizartrosi al pollice destro più che a quello sinistro (lo stato dopo colpo di frusta con distorsione cervicale del 28 gennaio 2011, l’epicondilopatia radiale a sinistra, le metatarsalgie bilaterali e l’insufficienza legamentare delle caviglie bilateralmente, sono invece state giudicate senza incidenza sulla capacità lavorativa) (cfr. doc. 131, p. 10s./fasc. 15).
A dipendenza soprattutto delle “patologie degenerative alle ginocchia”, il dott. __________ aveva dichiarato l’assicurato (pesantemente) limitato nell’esercizio dell’attività di parchettista (in pratica, quest’ultimo era stato giudicato in grado di svolgere le attività di tipo amministrativo e alcune singole mansioni quali, ad esempio, l’utilizzo della lucidatrice, la pulizia dopo posa, le attività di rifinitura e di trasporto di materiale), ma completamente abile in attività alternative prevalentemente sedentarie (doc. 131, p. 13/fasc. 15: “Per quanto riguarda un’attività professionale che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra descritte, prevalentemente sedentaria, l’assicurato é da considerare abile al lavoro nella forma completa sull’arco di tutta una giornata con una redditività del 100% a partire dalla valutazione del Dr. __________.”).
Va ancora segnalato che, già in precedenza, nel corso del 2007, il ricorrente era stato sottoposto a una valutazione peritale per conto dell’UAI, in quel caso a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale era giunto a conclusioni analoghe a proposito della capacità/esigibilità lavorativa (egli aveva in effetti ritenuto l’assicurato completamente inabile nell’attività propriamente detta di posatore di pavimenti [abilità massima del 50% nello svolgimento di mansioni dal carattere dirigenziale con lavori manuali attivi tutt’al più di supporto] ma in grado di esercitare, in misura completa e sull’arco di tutta una giornata, delle “… attività leggere a tutt’al più medio-pesanti, in posizione prevalentemente sedentaria o con tuttavia possibilità di alternanza regolare, nel rispetto dell’ergonomia del tronco, senza trasporto di pesi superiori a talvolta una quindicina di chili.” - cfr. doc. 130, p. 2 e 4/fasc. 15).
Dalle tavole processuali si evince inoltre che, nonostante gli impedimenti, il ricorrente, per motivi personali, ha continuato a esercitare l’abituale professione di posatore di pavimenti.
Ora, il TCA deve valutare se i tre infortuni occorsi nel 2011 hanno comportato un peggioramento della capacità di guadagno dell’insorgente, oppure no.
Per quel che riguarda l’incidente stradale del 28 gennaio 2011, con diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale, questo Tribunale constata che, con decisione informale del 26 luglio 2011, RI 1 é stato ritenuto non più necessitante di cure mediche e completamente abile al lavoro a contare dal 18 luglio 2011 (cfr. doc. 70/fasc. 9).
Dalle carte processuali non risulta che, posteriormente al 18 luglio 2011, sia stata certificata una qualsiasi ulteriore inabilità lavorativa legata alle conseguenze del sinistro del gennaio 2011, di modo che é lecito concludere che quest’ultimo non abbia verosimilmente lasciato postumi invalidanti (in questo senso, si vedano pure le risultanze della RMN cervicale del 17 marzo 2011 - doc. 29/fasc. 9: “In RM si nota una posizione raddrizzata della colonna cervicale. Per il resto si nota un reperto normale senza ernie e senza altre lesioni post-traumatiche.” il corsivo é del redattore).
Trattandosi dell’evento occorso il 1° maggio 2011, un trauma distorsivo alla caviglia destra con, alla RMN del 17 giugno 2011, lesione del legamento fibulo-talare anteriore con versamento articolare ed edema osseo nel malleolo esterno (cfr. doc. 21/fasc. 10), va osservato che, con decisione de facto del 3 ottobre 2011, il ricorrente é stato dichiarato completamente abile al lavoro con effetto immediato (cfr. doc. 35/fasc. 10). Anche in questo caso, non esistendo agli atti certificazioni mediche che attestano ulteriori incapacità lavorative legate a quel sinistro, il TCA ritiene plausibile che esso non abbia residuato postumi invalidanti. Del resto, non a caso il reumatologo dott. __________, nei suoi rapporti prodotti in corso di causa, non ha citato la caviglia destra fra le parti del corpo in cui l’assicurato lamenta ancora disturbi (cfr. allegati al doc. IX).
In data 21 settembre 2011, a RI 1 é infine caduta una bombola del gas sul piede sinistro, con diagnosi, confermata con esame TAC, di frattura dell’articolazione tarso-metatarsale I, danno alla salute che nel prosieguo ha reso necessari alcuni interventi chirurgici (l’11 gennaio 2012 un’artrodesi tarso-metatarsale I e inter-metatarsale I-II, il 25 luglio 2012 l’asportazione del materiale di osteosintesi, resezione della cicatrice e neurolisi del nervus fibularis profundis).
Alla chiusura del caso, l’Istituto assicuratore resistente ha riconosciuto la persistenza di postumi residuali (cfr. allegato al doc. XI, p. 4: “Contrariamente a quanto sostiene il dott. __________, la patologia al piede sinistro é stata considerata dalla CO 1 di origine post-traumatica, incluso gli interventi chirurgici e incluso la citata lesione del ramo superficiale del nervo fibulare e l’insufficienza del muscolo flessore lungo dell’alluce sinistro, …”), ciò che ha d’altronde giustificato l’attribuzione di un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (cfr. doc. 146 / fasc. 15).
In queste condizioni, appare del tutto superfluo ordinare un approfondimento peritale per valutare l’origine dei disturbi al piede sinistro, così come lo pretende il ricorrente (cfr. doc. V, p. 2).
In occasione della visita medica di chiusura del 28 ottobre 2013, il dott. __________ ha quindi valutato la capacità/esigibilità lavorativa. In quella sede, sebbene si fosse nel frattempo aggiunto il danno infortunistico al piede sinistro, l’insorgente é stato considerato ancora in grado, da una parte, di svolgere quelle mansioni inerenti alla professione di posatore di pavimenti che erano state dichiarate esigibili dai dottori __________ e __________ (“È ritenuta ancora esigibile l’attività manuale che comporta l’utilizzo della lucidatrice dopo la posa, attività di rifinitura, di trasporto materiale e di pulizia.”, in aggiunta beninteso alla parte amministrativa) e, d’altra parte, in alternativa, di esercitare attività lavorative da leggere a medio-pesanti dal profilo del trasporto/sollevamento di pesi e della manipolazione di attrezzi, da svolgere in posizione prevalentemente seduta, evitando spostamenti a piedi su lunghi tratti e su terreno accidentato, nonché di salire su scale a pioli (cfr. doc. 147, p. 7/fasc. 15).
Tutto ben considerato, questa Corte non ha motivo di dubitare della correttezza della valutazione enunciata dal medico di circondario, considerata anche l’assenza agli atti di pareri specialistici divergenti.
Ora, visto che non é subentrata alcuna modifica della capacità/esigibilità lavorativa, non può essere ammesso che il danno al piede sinistro abbia comportato un peggioramento della capacità di guadagno del ricorrente.
Pertanto, in analogia con quanto il TCA ha deciso nella succitata sentenza 35.2007.56 dell’11 giugno 2008, tutelata dall’Alta Corte federale, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto alla rendita di invalidità deve essere confermata.
Riguardo all’obiezione ricorsuale secondo la quale l’amministrazione avrebbe omesso d’indicare quali sarebbero le attività lavorative che l’assicurato potrebbe esercitare in sostituzione di quella di posatore di pavimenti (cfr. doc. I, p. 29), questo Tribunale segnala che, secondo la giurisprudenza federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il generico rinvio ad attività del settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.9. Entità della menomazione all’integrità.
2.9.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.9.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.9.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.9.4. L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.9.5. Nella presente fattispecie, questa Corte osserva in merito all’entità della menomazione all’integrità che, con decisione formale del 24 febbraio 2014, RI 1 é stato posto al beneficio di un’indennità del 20% per le conseguenze al piede sinistro dell’infortunio del 21 settembre 2011 (cfr. doc. 160/fasc. 15).
Su questo punto, la decisione formale appena citata non é stata contestata (cfr. doc. 166/fasc. 15) e, del resto, in sede di ricorso, l’assicurato ha esplicitamente dichiarato di accettarla (cfr. doc. I, p. 26: “Il ricorrente non contesta la decisione CO 1 riguardo al riconoscimento IMI.”).
Per quanto concerne le ginocchia e la colonna lombo-sacrale, un diritto all’IMI può essere escluso a priori, posto che, a quei livelli, il ricorrente é portatore di reperti esclusivamente di natura morbosa (si veda il considerando 2.6.).
Per il resto, il TCA non é legittimato a pronunciarsi, vista l’assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso ex art. 56 cpv. 1 LPGA. In effetti, per costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81, p. 294).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti