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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2015 35.2014.33

28 gennaio 2015·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,621 parole·~18 min·1

Riassunto

Assicurato, vittima d'infortunio, beneficia di rendita d'inv. del 30%. Revisione rendita (ridotta al 13%) a seguito cambiamento datore di lavoro. Determinazione reddito da valido e da invalido. Conferma grado d'invalidità del 13%

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2014.33   mm

Lugano 28 gennaio 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 aprile 2014 di

RI 1  rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 4 marzo 2014 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 18 dicembre 1998, RI 1, dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, é caduto da una scala, riportando la frattura dell’epifisi distale del radio sinistro.

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale dell’8 giugno 2001, l’assicurato é stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità del 30% a decorrere dal 1° marzo 2001 (doc. 118).

                               1.3.   In occasione della sua audizione del 22 agosto 2013, RI 1 ha informato l’assicuratore LAINF di lavorare alle dipendenze della ditta __________ di __________ a contare dal mese di marzo 2012 (cfr. doc. 143).

                               1.4.   Esperiti gli accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 10 settembre 2013, l’amministrazione ha ridotto al 13% la rendita in vigore a far tempo dal 1° ottobre 2013 (doc. 148).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 151), in data 4 marzo 2014, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 154).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 7 aprile 2014, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 25% a contare dal 1° ottobre 2013, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

Nel calcolo del raffronto dei redditi, la CO 1 ha stabilito che il ricorrente nel 2013 guadagnerebbe uno stipendio di CHF 59'831.20, corrispondente al salario da invalido. La determinazione di questo importo é il risultato di un’indagine economica effettuata dalla CO 1 stessa, presso l’attuale datore di lavoro del ricorrente.

… Come si evince dalla ricapitolazione del salario 2013 (doc. D), il ricorrente non ha conseguito quell’importo, bensì CHF 55'004.30 lordi, che corrispondono ad un salario netto di CHF 47'966.35.

Il guadagno da valido, in base alle indicazioni fornite dalla ditta __________, ex datore di lavoro e sulle quali la CO 1 si é basata per determinare tale guadagno, aveva indicato inizialmente uno stipendio orario di CHF 30.--, che però é stato rettificato e completato (doc. 146 atti CO 1) in CHF 39.20. A rigore pertanto l’importo orario indicato dalla CO 1 in CHF 30.-andrebbe rettificato verso l’alto, in almeno CHF 32.--, così come indicato dal ricorrente in occasione del verbale di audizione del 22 agosto 2013.”

                                        (doc. I, p. 2s.)

                               1.6.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.7.   In corso di causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VII + allegato).

                                         L’assicuratore resistente si é pronunciato al riguardo in data 30 giugno 2014 (doc. IX).

                               1.8.   Il 18 settembre 2014, il TCA ha chiesto all’CO 1 di prendere posizione in merito al contenuto della distinta dei salari versati all’assicurato dalla ditta __________ nel corso del 2013 (doc. XI).

                                         La risposta dell’amministrazione é pervenuta in data 20 novembre 2014 (doc. XVII + allegati).

                                         L’insorgente ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 10 dicembre 2014 (doc. XXI).

                               1.9.   Nel mese di gennaio 2015, questo Tribunale ha interpellato l’Impresa di costruzioni __________ per avere alcune precisazioni in merito all’indennità d’inconvenienza (doc. XXV).

                                         La risposta dell’ex datore di lavoro é datata 14 gennaio 2015 (doc. XXVI)

                                         L’CO 1 si é pronunciato in merito il 21 gennaio 2015 (doc. XXVIII), mentre l’assicurato é rimasto silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a ridurre al 13% la rendita d’invalidità in vigore per la via della revisione, oppure no.

                               2.3.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

                                         Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

                                         L'art. 22 LAINF analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

                                         L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

                                         La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

                               2.4.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perchè cambia lo stato di salute, sia perchè il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).

                                         L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

                                         Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

                                         Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2).

                               2.5.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

                                         Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

                               2.6.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

                                         In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

                               2.7.   La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

                                         Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

                                         I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.

                                         Non si tiene parimenti conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

                                         Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.

                                         Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).

                               2.8.   Nella DTF 140 V 70 consid. 4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato.

                               2.9.   Nella concreta evenienza, a seguito dell’infortunio del mese di dicembre 1998, l’assicurato è stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 30% a contare dal dal 1° marzo 2001 (doc. 118).

                                         Dalle carte processuali emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, continuando a lavorare alle dipendenze dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ (reddito da valido: fr. 24.35/ora) é stato raffrontato al reddito concretamente realizzato presso la ditta __________ di __________ (reddito da invalido: fr. 17/ora), donde un discapito economico appunto del 30% (cfr. doc. 118, p. 2).

                                         La rendita d’invalidità in vigore è stata sottoposta a revisione d’ufficio nel corso del 2003 e del 2005. In entrambi i casi, essa è stata confermata (cfr. doc. 127 e doc. 135).

                             2.10.   Nel corso del mese di agosto 2013, RI 1 é stato sentito da un funzionario dell’CO 1. In quell’occasione, é emerso che, a contare dal mese di marzo 2012, egli lavorava stabilmente alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di operaio edile, percependo un salario orario pari a fr. 26.15 (doc. 143).

                                         Con la decisione di revisione del 10 settembre 2013, l’Istituto assicuratore ha ridotto al 13% la rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2013. Il reddito (da invalido) effettivamente percepito dall’assicurato presso la ditta __________ (fr. 59'831.20/anno) è stato raffrontato con quello (da valido) che egli avrebbe realizzato presso la ditta __________, qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 68’640/anno), donde un discapito economico (arrotondato) appunto del 13%.

                             2.11.   Con la propria impugnativa, l’insorgente censura l’entità dei redditi ritenuti dall’amministrazione per stabilire il nuovo grado d’invalidità.

                                         Per quanto riguarda il reddito da valido, egli sostiene che esso andrebbe “… rettificato verso l’alto, in almeno CHF 32, …”, considerate le indicazioni che il suo ex datore di lavoro ha fornito nel suo mail del 23 agosto 2013.

                                         Trattandosi invece del reddito da invalido, facendo riferimento alla distinta dei salari 2013 allestita dalla ditta __________ (cfr. doc. E), l’assicurato fa valere che il salario lordo da lui conseguito in quell’anno é stato pari a fr. 55'004.30 (cfr. doc. I, p. 2s.).

                             2.12.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, per quanto concerne il reddito senza invalidità, il TCA osserva che, in data 22 agosto 2013, l’impresa di costruzioni __________ ha comunicato all’amministrazione che “… ad oggi il signor RI 1, con un’attività al 100% delle sue capacità fisiche-lavorative, percepirebbe un salario orario base quantificabile in Fr./h. 30.--. A questo salario andrebbero poi chiaramente aggiunte tutte le indennità previste dal Contratto Collettivo di lavoro del ramo dell’edilizia.” (doc. 145).

                                         Il giorno successivo, l’ex datore di lavoro ha precisato che “… al salario base comunicato vanno aggiunte le seguenti indennità che devono essere calcolate per un esatto importo del salario orario del signor RI 1: indennità per giorni festivi 3%, vacanze 13%, tredicesima 8.33%, indennità d’inconvenienza 1.40 fr./h. Con la presente possiamo dunque comunicarle che ad oggi il signor RI 1, con un’attività al 100% delle sue capacità fisiche-lavorative, percepirebbe un salario orario base lordo quantificabile in Fr./h 39.20.” (doc. 146).

                                         Dal doc. 147 si evince che l’CO 1 ha stabilito in fr. 68'640.-- il reddito da valido, moltiplicando il salario orario di fr. 30.-- per 176 ore e per 13 mesi.

                                         Giusta l’art. 24 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM 2012-2015), per orario di lavoro annuale si intende il totale lordo delle ore di un anno civile, durante le quali il lavoratore deve svolgere il suo lavoro, prima della deduzione delle ore non lavorative generali, come i giorni festivi infrasettimanali retribuiti, e delle ore individuali non lavorate, come vacanze, malattia, infortunio, giorni di servizio civile, ecc..

                                         Il cpv. 2 prevede invece che il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2112 ore in tutte le zone contrattuali (365 giorni : 7 = 52,14 settimane x 40,5 ore).

                                         In una sentenza 8C_749/2013 del 6 marzo 2014 consid. 3.3.2, il Tribunale federale ha stabilito che nel caso in cui il salario sia già comprensivo dell’indennità per festività infrasettimanale e di quella di vacanza, i corrispondendi periodi devono essere dedotti dall’orario di lavoro annuale convenuto mediante contratto collettivo, affinché si possa stabilire il reddito determinante.

                                         Nel caso di specie, il salario orario di fr. 30.-- comunicato dall’ex datore di lavoro non é comprensivo dell’indennità per festività infrasettimanale, né di quella di vacanza, né ancora della tredicesima mensilità, ragione per la quale l’assicuratore convenuto l’ha correttamente moltiplicato per 176 ore/mese (coefficiente per il salario costante - 2112 : 12) e, in seguito, per 13 mesi.

                                         Almeno da questo punto di vista, la decisione su opposizione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.

                                         In data 23 agosto 2013, la ditta __________ ha dichiarato inoltre che, qualora fosse rimasto alle sue dipendenze, l’assicurato avrebbe beneficiato di un’indennità d’inconvenienza (secondo il CNM 2012-2015, indennità per il pranzo) pari a fr. 1.40/ora (doc. 146).

                                         Al proposito, questo Tribunale rileva che, in una sentenza 8C_964/2012 del 16 settembre 2013 consid. 4.3.2, l’Alta Corte ha stabilito che l’indennità per il pranzo non andava presa in considerazione per determinare il reddito da valido poiché, in quella fattispecie, l’indennità in questione era stata pagata in più del salario mensile lordo e che, pertanto, su di essa non erano stati prelevati i contributi sociali (per un caso in cui il TF ha deciso nel senso opposto, in quanto l’indennità forfetaria per il pranzo era stata indicata dal datore di lavoro a titolo di salario mensile lordo su cui erano stati prelevati i contributi paritetici, si veda la STF 8C_430/2010 del 28 settembre 2010).

                                         In concreto, interpellato da questa Corte, in data 14 gennaio 2015, l’ex datore di lavoro ha precisato che, qualora l’assicurato fosse rimasto alle sue dipendenze, l’indennità per il pranzo gli verrebbe pagata in più del salario lordo e non sarebbe soggetta ai contributi sociali (cfr. doc. XXVI).

                                         Pertanto, conformemente alla giurisprudenza federale appena citata, é a giusta ragione che l’CO 1 non ha preso in considerazione l’indennità per il pranzo per stabilire il reddito da valido.

                                         In esito a quanto precede, il reddito da valido ammonta dunque a fr. 68'640.

                             2.13.   Trattandosi del reddito da invalido, nel caso concreto, l’amministrazione l’ha stabilito secondo le stesse modalità con le quali ha determinato quello da valido, quindi moltiplicando il salario orario di fr. 26.15, indicato dallo stesso assicurato in occasione della sua audizione del 22 agosto 2013, per 176 ore/mese e per 13 mensilità (cfr. doc. 147).

                                         Unitamente alla propria impugnativa, l’assicurato ha prodotto la distinta dei salari pagatigli nel 2013 dalla ditta __________ e ha preteso che, a titolo di reddito da invalido, vada considerato il salario lordo di fr. 55'004.30, ivi indicato (cfr. doc. I, p. 3 e doc. E).

                                         In corso di causa, il TCA ha invitato l’Istituto convenuto a prendere posizione “… in merito al contenuto del documento qui accluso [la distinta dei salari 2013, n.d.r.], e ciò dal profilo della determinazione del reddito da invalido.” (doc. XI).

                                         In data 11 novembre 2014, un funzionario amministrativo ha sentito i titolari della ditta __________. Dal relativo verbale risulta, per quanto qui d’interesse, che il salario orario dell’assicurato “… nel 2013 é stato adeguato, conformemente alle direttive della Commissione Paritetica Cantonale, risp. ai disposti del CCL cantonale, ed ammontava a franchi 26.15 orari, ai quali vanno aggiunte le percentuali per vacanze, festivi e tredicesima. Le ore lavorative in azienda svolte dall’operaio nel 2013 ammontano a 1450.50 (lavorate) e a 2144 comprensive di assenze, vacanze e intemperie. Si rimanda al riassunto fornito oggi dalla ditta relativo, appunto, all’anno 2013 (Calcolo salario costante). La ditta versa al dipendente lo stipendio mensilmente come salario costante e a dicembre vengono effettuati tutti i conguagli. Nella ricapitolazione salario 2013 sono riassunti gli estremi che sono descritti in dettaglio nei relativi fogli paga oggi raccolti.” (doc. 156).

                                         Dai dati acquisiti presso il datore di lavoro l’ ha quindi tratto le seguenti conclusioni:

" (…).

-                                     Il calcolo di confronto tra il salario da valido ed invalido, considerato che non risulta una perdita di ore a seguito dei postumi infortunistici, é da fare sulla base dell’orario di lavoro costante, ossia 176h x 12, risp. 13 considerando la tredicesima.

-                                     Le limitazioni di rendimento fatte valere dalla ditta sono già considerate, in accordo con la CPC, con il fatto che viene versato un salario inferiore al minimo previsto dal CCL per la qualifica (B) dell’interessato.

-                                     Confrontando il salario effettivo di CHF 26.15 per il 2013, risp. CHF 26.26 per il 2014, con quello da valido di CHF 30.00 per il 2013, risp. 30.12 per il 2014 (rivalutato tramite CCL), risulta una perdita al guadagno effettiva del 12.83% per il 2013, risp. del 12.82% per il 2014.

Visto quanto precede, riteniamo corretta la nostra decisione del 10.09.2013, con la quale abbiamo ridotto la rendita d’invalidità dal 30% al 13%.”

                                         (doc. 155, p. 2)

                                         Chiamato ad esprimersi su quanto precede, RI 1 ha in particolare ribadito di aver percepito “… un salario lordo per il 2013 di CHF 55'004.30. Su questo importo la CO 1 non ha preso posizione o quantomeno non ha contestato questo dato e non risulta dall’indagine ulteriormente eseguita presso il datore di lavoro che siano emersi conteggi diversi. Queste sono le cifre oggettive ed effettive che vanno prese in considerazione nel raffronto dei due redditi.” (doc. XXI).

                                         Da parte sua, il TCA osserva che, in occasione della sua audizione del novembre 2014, il datore di lavoro ha dichiarato che nel 2013 l’assicurato ha percepito un salario orario di fr. 26.15, al netto dell’indennità per festività infrasettimanali, di quella di vacanza e della tredicesima mensilità e che, sempre nel 2013, le ore lavorative sono state 2144 (comprensive di assenze, vacanze e intemperie).

                                         Alla luce di quanto precede, esso non vede alcuna valida ragione per distanziarsi dal calcolo eseguito dall’assicuratore convenuto: il salario base orario (fr. 26.15) va effettivamente moltiplicato per il coefficiente 176 (2112 : 12) e, in seguito, per 13 mensilità, donde un reddito da invalido pari a fr. 59'831.20.

                                         Al riguardo, occorre sottolineare che quest’ultimo importo corrisponde in sostanza alla somma dei salari lordi risultanti dalle schede di stipendio acquisite agli atti sub doc. 160-171 (fr. 60'696.87 vs. fr. 59'831.20). Da notare peraltro che l’importo in questione non comprende la gratifica versata nel mese di luglio 2013 (cfr. doc. 166).

                                         Non trova dunque riscontro l’affermazione dell’insorgente secondo la quale, nel 2013, egli avrebbe conseguito un reddito lordo pari a fr. 55'004.30.

                             2.14.   Il grado d’invalidità dell’insorgente a decorrere dal 1° ottobre 2013 - determinato raffrontando il reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 59'831.20/anno) con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 68'640/anno) -, é dunque del 12.83%, arrotondato al 13%, ragione per la quale l’CO 1 era legittimato a procedere alla revisione della rendita d’invalidità in vigore (e, quindi, a ridurre il grado dell’invalidità).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2014.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.01.2015 35.2014.33 — Swissrulings