Raccomandata
Incarto n. 35.2009.21 dc/gm
Lugano 19 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2009 di
RI 1
contro
CO 1, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
ricordato che il presente incarto è stato aperto a seguito di una lettera dell'CO 1 (cfr. Doc. II), che ha trasmesso al TCA copia di uno scritto dell'assicurata del 19 gennaio 2009 a lei indirizzato (cfr. Doc. I);
richiamato il decreto del 4 febbraio 2009 del Tribunale col quale, constatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 3 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.6.2008 (Lptca), è stato assegnato alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
ricordato che il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni ed i motivi fatti valere dal ricorrente (cfr. art. 3 Lptca e art. 61 lett. b LPGA). Sono da intendere quali conclusioni la chiara volontà – da esaminare d'ufficio, trattandosi di un requisito d'ordine (cfr. DTF 119 V 312 consid. 1b e riferimenti; 116 V 356 consid. 2b) – manifestata per iscritto dall'insorgente di ricorrere e di ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (cfr. STFA H 112/02 del 27 marzo 2003);
preso atto che nello scritto del 13 febbraio 2009 inviato all'CO 1, con copia al TCA, l'assicurata ha chiaramente manifestato la volontà di annunciare una ricaduta e non di contestare la decisione su opposizione del 9 dicembre 2008 davanti a questo Tribunale (doc. IV);
richiamata la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23.6.2008 (Lptca)
decreta 1. Il ricorso non è ricevibile.
§ Gli atti vengono trasmessi alla CO 1,
__________, perché si pronunci sulla ricaduta annunciata
dall'assicurata il 19 gennaio 2009.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti