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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2008 35.2008.87

20 novembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,586 parole·~18 min·3

Riassunto

Ricorso irricevibile,in quanto tardivo. L'assicurato,che doveva attendersi una decisione dall'assicur.LAINF,non ha comunicato l'assenza di breve durata.Pertanto la notifica ha avuto luogo alla fine del termine di 7 gg.Il 2° invio per posta semplice è irril.Non validi motivi per restituz.termine

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.87   rs

Lugano 20 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 12 agosto 2008 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 agosto 2008 l’CO 1 ha confermato la propria decisone dell’11 giugno 2008 (cfr. doc. A2), con la quale ha ritenuto estinto, a decorrere dal 23 novembre 2004, il nesso causale tra i disturbi alla schiena accusati da RI 1 e l’evento traumatico occorsogli il 14 ottobre 2004 praticando lo sci nautico (cfr. doc. A4).

                               1.2.   Con ricorso spedito il 30 settembre 2008 e pervenuto al TCA il 1° ottobre 2008 l’assicurato ha contestato la decisione su opposizione menzionata, asserendo, in buona sostanza, che lo stato della sua colonna vertebrale è stato causato da una ipertensione della stessa al momento della partenza con gli sci nell’ottobre 2004 che ha provocato una torsione del tronco e un dolore intenso lasciandolo inerte in acqua senza possibilità di muoversi (cfr. doc. I).

                               1.3.   Il 2 ottobre 2008 questa Corte ha assegnato un termine di quindici giorni alle parti per presentare precise osservazioni riguardo alla tempestività del ricorso (cfr. doc. III).

                               1.4.   L’assicurato, con scritto pervenuto al TCA il 16 ottobre 2008, ha rilevato, segnatamente, che durante il mese di agosto 2008 era in vacanza, per cui non ha potuto ritirare la raccomandata relativa all’invio della decisione su opposizione del 12 agosto 2008. Inoltre egli ha indicato che, avendo ricevuto il provvedimento in questione il 1° settembre 2008, il termine di trenta giorni scadeva il 30 settembre 2008. L’insorgente ha, altresì, precisato che durante questo lasso di tempo era in __________ e che l’invio dell’impugnativa gli è costato non poche difficoltà (cfr. doc. IV).

                               1.5.   L’assicuratore LAINF resistente, dal canto suo, ha osservato che il ricorso spedito il 30 settembre 2008 risulta irricevibile, in quanto presentato oltre trenta giorni dopo la scadenza - al 21 agosto 2008 - del termine di sette giorni di giacenza all’Ufficio postale del plico postale non ritirato. A mente dell’CO 1, poi, il fatto che l’atto raccomandato non sia stato ritirato e sia stato nuovamente inviato per posta semplice non impedisce che il termine di ricorso sia iniziato a decorrere già alla scadenza del termine di giacenza di sette giorni (cfr. doc. V).

                                         Inoltre l’Istituto assicuratore resistente, il 28 ottobre 2008, in merito alle motivazioni espresse dall’assicurato (cfr. consid. 1.4.), ha asserito che il fatto di non aver potuto ritirare la posta in quanto in vacanza non è un motivo di restituzione dei termini, perché il ricorrente sapeva o doveva sapere che gli sarebbe potuta essere intimata una decisione relativa all’opposizione da lui interposta l’11 luglio 2008. Secondo l’CO 1 era, pertanto, compito dell’assicurato organizzarsi, ad esempio comunicando alla CO 1 di __________ la sua assenza e invitandola a non notificare atti procedurali (cfr. doc. VIII).

                               1.6.   L’assicurato si è pronunciato nuovamente al riguardo con scritto del 7 novembre 2008, ponendo in particolare la domanda, peraltro già formulata nello scritto pervenuto al TCA il 16 ottobre 2008, se esiste una legge che prevede che se un atto viene effettuato con pochi giorni di ritardo rispetto al relativo termine, il lavoro di qualche anno decade (cfr. doc. IV).

                               1.7.   Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza a RI 1 (cfr. doc. X).

                                         Il doc. IX è, invece, stato inviato per conoscenza all’CO 1 (cfr. doc. XI).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.

                               2.3.   Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

                                         Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

                               2.4.   Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008).

                                         Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato. Essi sono giuridicamente irrilevanti, riservati i casi in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato, come nell’ipotesi in cui la seconda notificazione abbia luogo prima che sia scaduto il termine originario senza riserve e con l’indicazione dei rimedi giuridici (cfr. STF C 189/05 del 5 gennaio 2006; I 366/04 del 27 aprile 2005).

                                         Con sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 49, l’Alta Corte ha, poi, stabilito che la finzione riconosciuta in passato, in applicazione analogica della giurisprudenza in materia di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, pure in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza e secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l’ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all’ufficio postale del destinatario mantiene la sua validità anche sotto l’imperio del nuovo diritto – ora in analogia all’art. 38 cpv. 2bis LPGA.

                                         La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto.

                                         Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

                                         La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dell'autorità, si assenta per una durata prolungata dal suo indirizzo abituale conosciuto da quest'ultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare l'autorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata all'indirizzo abituale (cfr. DTF 107 V189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA 1° settembre 2003 nella causa R., U 95/03; STFA del 13 settembre 2000 nella causa S., K 125/00).

                                         Nel caso di assenza di breve durata - di qualche settimana - è usuale avvertire l'autorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dall'autorità secondo il principio della buona fede, a meno che l'assicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.

                                         Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e l'obbligo dell'autorità di condurre la procedura diligentemente.

                                         Se l'assicurato, che sta aspettando l'assegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone l'amministrazione, cosicché quest'ultima differisce l'emissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che l'amministrazione venga informata anche di un'assenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr. STFA del 14 settembre 2001 nella causa S., K 128/00, consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).

                                         Al riguardo cfr. pure RtiD I-2005 N. 45 pag. 172 segg.

                               2.5.   Nell'evenienza concreta occorre, innanzitutto, osservare che RI 1 doveva attendersi l’emanazione di una decisione su opposizione da parte dell’CO 1, avendo lo stesso, l’11 luglio 2008, inoltrato opposizione contro la decisione formale dell’11 giugno 2008 con cui l’assicuratore LAINF resistente ha ritenuto estinto, a decorrere dal 23 novembre 2004, il nesso causale tra i disturbi alla schiena accusati dall'assicurato e l’evento traumatico del 14 ottobre 2004 (cfr. doc. A3, A2).

                                         Il ricorrente, pertanto, era tenuto a provvedere affinché la decisione su opposizione potesse essergli agevolmente notificata (cfr. consid. 2.4.).

                                         Dalla documentazione agli atti non risulta, per contro, che RI 1 abbia avvisato anticipatamente l’autorità competente della sua assenza di breve durata dal suo domicilio di __________, chiedendole, inoltre, di attendere il proprio rientro prima di emettere il provvedimento in questione.

                                         In simili condizioni, questo Tribunale deve concludere che, nel caso in esame, la decisione su opposizione dell’CO 1 del 12 agosto 2008 è stata notificata all’assicurato il 20 agosto 2008.

                                         In effetti il provvedimento menzionato è stato spedito per plico raccomandato il 12 agosto 2008 (cfr. doc. II). Il 13 agosto 2008 nella buca delle lettere dell’assicurato è stato depositato il relativo invito di ritiro (cfr. doc. II). La decisione su opposizione contestata non è, tuttavia, mai stata ritirata dall’interessato. L’ufficio postale di destinazione, decorso il periodo di giacenza di sette giorni (cfr. consid. 2.4.), l’ha quindi rinviata al mittente il 21 agosto 2008 (cfr. doc. II). La decisione su opposizione del 12 agosto 2008 è poi stata rispedita all’insorgente per posta semplice il 1° settembre 2008 (cfr. doc. A5).

                                         L’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione, spedita per raccomandata ma non ritirata, corrisponde in casu al 20 agosto 2008.

                                         La circostanza che il 1° settembre 2008 la decisione su opposizione del 12 agosto 2008 sia stata nuovamente spedita all’assicurato mediante posta semplice si rivela, nel caso in esame, ininfluente.

                                         A tale invio è stata allegata una lettera dell’CO 1 datata 1° settembre 2008, in cui è stato precisato, da un lato, che il citato provvedimento inviatogli per posta raccomandata non è stato ritirato. Dall’altro, che il termine di impugnazione correva dal giorno della prima notifica (cfr. doc. A5).

                                         In concreto, dunque, la seconda notificazione del provvedimento impugnato ha avuto luogo con riserva (cfr. consid. 2.4.).

                                         L’assicuratore LAINF ha puntualizzato che il termine di ricorso decorreva dalla prima notifica (cfr. doc. A5).

                                         Ne discende che in casu la buona fede dell’insorgente non può comunque essere tutelata (cfr. consid. 2.4.).

                                         Risulta, di conseguenza, che il termine di trenta giorni per ricorrere ha iniziato a decorrere il 21 agosto 2008 ed è scaduto venerdì 19 settembre 2008.

                                         Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l’impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero.

                                         Consegnato alla Posta, per contro, solo martedì 30 settembre 2007 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio raccomandato), il ricorso dell’insorgente si rivela tardivo.

                                         L’impugnativa dell’assicurato è, perciò, tardiva.

                               2.6.   Occorre ora esaminare se l’assicurato può prevalersi della restituzione del termine.

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza è necessario che il richiedente sia stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine e che nessun rimprovero possa essergli mosso per questo ritardo.

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D.S., K 34/03).

                                         In una sentenza 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 il TF ha, inoltre, stabilito che:

"  (…)

Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu'elle découle d'un renseignement erroné sur lequel l'administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.; cf. ATF 112 Ia 305 consid. 3 p. 310, 111 Ia 355 et les références). L'intéressé ne peut pas s'en prévaloir s'il aurait dû reconnaître le caractère erroné du renseignement donné par l'administration en prêtant l'attention raisonnablement exigible (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258, 123 II 231 consid. 8b p. 238). Ces principes valent également lorsque le renseignement erroné ne porte pas sur les voies de droit comme telles (autorité de recours, moyen de droit, délai de recours), mais concernent les circonstances pertinentes pour l'utilisation de ces voies de droit (arrêt B 107/01 du 23 juillet 2003, consid. 2.2)."

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

                               2.7.   Questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 12 agosto 2008.

                                         In effetti, in concreto questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’impugnativa.

                                         In primo luogo, l’assenza all’estero per vacanza o per lavoro non giustifica il ritardo con cui è stato interposto il ricorso al TCA, in quanto non impediva all’assicurato, che doveva attendersi l’emanazione di un provvedimento da parte dell’CO 1, di incaricare, prima della partenza, un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STFA K 43/03 del 2 luglio 2003).

                                         In secondo luogo, per quanto concerne l’affermazione dell’assicurato, secondo cui “appena ottenuto l’incarto dalla CO 1 ho telefonato all’Avvocata __________ che mi ha informato del rispetto dei termini, che per me erano 30 giorni dall’ottenimento dello stesso, perciò 1.9.2008 dunque il 30.09.2008” (doc. IV), giova osservare che, indipendentemente da quale sia stata effettivamente l’indicazione fornita dall’avv. __________ circa il termine di ricorso, la stessa non può essere in ogni caso determinante ai fini della presente vertenza a fronte dell’esplicito scritto dell’CO 1 del 1° settembre 2008 - peraltro ricevuto dall’assicurato con il provvedimento citato - in cui, come già esposto, è stato specificato che il termine di ricorso decorreva dalla prima notifica della decisione su opposizione del 12 agosto 2008 (cfr. doc. A5).

                                         Prestando l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile, e confrontato al chiaro tenore della lettera del 1° settembre 2008, l’insorgente avrebbe dovuto perlomeno nutrire dei dubbi circa le eventuali indicazioni afferenti al termine di ricorso dategli dall’avv. __________ (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_50/2007).

                                         Egli avrebbe così dovuto chiedere ragguagli in merito, precisando il contenuto dello scritto del 1° settembre 2008. Il ricorrente, per contro, mai ha addotto di avere proceduto in tale senso.

                               2.8.   L'assicurato ha indicato di non potersi permettere un avvocato (cfr. doc. IX).

                                         A prescindere dalla questione di sapere se in concreto siano o meno adempiute le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio giusta gli art. 61 lett. f LPGA e 21 cpv. 2 vLPTCA, applicabile sulla base della disposizione transitoria di cui all’32 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008 (assistenza giudiziaria necessaria o comunque indicata, stato di indigenza dell’assicurato e conclusioni non sprovviste di esito favorevole), va osservato che secondo l'art. 21 cpv. 1 del vLPTCA (cfr. nuovo art. 28 Lptca), il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore idoneo.

                                         In una sentenza del 27 febbraio 2006 il TCA nella causa C., inc. 35.2005.53, ha negato ad un assicurato il patrocinatore d'ufficio rilevando:

"  Nel caso di specie, la qualità degli allegati prodotti da X, ingegnere elettrotecnico di professione, dimostra che egli è stato in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA, di modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio."

In una sentenza dell'8 novembre 2004 nella causa F., C 116/03, il TFA è giunto allo stesso risultato, sottolineando:

"  Eine unentgeltliche Verbeiständung fällt ausser Betracht, da der

Beschwerdeführer seine Interessen in diesem Prozess selber gehörig wahren konnte und nicht ersichtlich ist, welchen zusätzlichen Nutzen in dieser Situation eine anwaltliche Vertretung erbracht hätte. (BGE 103 V 47, 98 118; vgl. auch BGE 128 I 232 Erw. 2.5.2 mit Hinweisen)."

                                         In concreto l’assicurato, nel suo ricorso e negli scritti successivi,   è stato in grado di motivare adeguatamente le proprie conclusioni.

                                         In simili circostanze, nel caso in esame, non vi era la necessità di assegnare al ricorrente un patrocinatore d’ufficio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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