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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2008 35.2008.84

13 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,762 parole·~9 min·2

Riassunto

05/2007: assicurato interpone opposizione a decisione formale. 09/2008: ricorso per denegata giustizia a TCA. Ammessa la ritardata giustizia visto il lungo tempo trascorso

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.84   mm

Lugano 13 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso per denegata giustizia dell’11 settembre 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

CO 1       in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 21 agosto 1991, __________ - dipendente della __________, società di gestione del Ristorante __________ di __________ in qualità di assistente gerente e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (già __________) -, è stato colpito all’occhio destro da un cacciavite, ciò che ha causato una grave ferita perforante corneale con rottura dell’iride e del cristallino, nonché una cataratta post-traumatica.

                                         L’assicuratore infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 18 agosto 2000, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a contare dal 1° luglio 2000 e, d’altra parte, ha riconosciuto all’assicurato una rendita di invalidità del 35% nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 45% (doc. A 93).

                                         La decisione in questione è cresciuta in giudicato incontestata.

                               1.3.   Nel corso del mese di novembre 2006, RI 1 ha chiesto all’assicuratore infortuni di procedere a un, citiamo: “riesame del grado di rendita secondo la Lainf”, posto che nel frattempo l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto un quarto di rendita dal 1° ottobre 2005 e una mezza rendita dal 1° gennaio 2006 (doc. A 97).

                                         In data 24 gennaio 2007, la CO 1 ha informato l’assicurato di non potere entrare nel merito delle sue richieste, precisato che l’UAI, nel concedere le proprie prestazioni, avrebbe tenuto conto anche di problematiche morbose (doc. A 98).

                                         Il 26 gennaio 2007, l’assicurato ha comunicato all’assicuratore il proprio disaccordo con quanto sostenuto nello scritto del 24 gennaio 2007 e ha preteso l’emanazione di una decisione formale (doc. A 99).

                               1.4.   Con decisione formale dell’8 maggio 2007, l’amministrazione ha respinto la richiesta di revisione della rendita di invalidità in vigore, avendo appurato che dall’incarto AI non emergeva, citiamo: “… nessun elemento che colleghi l’inabilità lavorativa dovuta a malattia a partire da luglio 2005 con quella infortunistica del 21 agosto 1991.” (doc. A 102).

                                         In data 9 maggio 2007, l’avv. __________ per conto dell’assicurato ha interposto opposizione contro la decisione formale dell’8 maggio 2007, ritenuto che anche la patologia psichica conclamatasi nel corso 2005, costituirebbe una conseguenza del sinistro dell’agosto 1991 e, in quanto tale, sarebbe di pertinenza dell’assicuratore infortuni (doc. A 103 + allegato).

                               1.5.   Nel mese di gennaio 2008, il patrocinatore dell’assicurato ha sollecitato l’emanazione della decisione su opposizione (doc. A 104).

                               1.6.   Con ricorso per denegata giustizia dell’11 settembre 2008, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertato l’inescusabile ritardo nell’evasione dell’opposizione e che all’assicuratore resistente venga fatto ordine di determinarsi entro e non oltre dieci giorni (doc. I).

                               1.7.   Chiamata dal TCA a presentare la risposta di causa (doc. II), la CO 1, in data 7 ottobre 2008, ha segnatamente dichiarato di rinunciare ad inoltrare una risposta di causa dettagliata e motivata, rimandando, per i fatti, alla documentazione prodotta.

                                         L’assicuratore ha comunque precisato che, citiamo: “… il rilascio della decisione su opposizione si è protratto a seguito di un disguido interno che ha fatto sì che la pratica in oggetto sia stata trasmessa al servizio giuridico presso la direzione generale solo nel mese di aprile 2008, a seguito della lettera del 10.01.08 dell’assicurato.” (doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la CO 1 si è resa colpevole oppure no di un diniego di giustizia nei confronti di RI 1.

                               2.3.   Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                               2.4.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

                                         Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.

                                         In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

                                         Nel giudizio U 18/92 appena citato, l’Alta Corte federale non ha censurato il fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

                               2.5.   Nella concreta evenienza, questa Corte, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali precedentemente evocati, ritiene che ricorrano gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia.

                                         Il TCA prende atto del fatto che l’assicuratore resistente medesimo ammette l’esistenza di un, citiamo: “… notevole ritardo nel rilascio della decisione su opposizione, …” (doc. III), ritardo che non può essere evidentemente scusato dal preteso disguido interno nella trasmissione dell’incarto dalla direzione regionale al servizio giuridico presso la direzione generale.

                                         D’altro canto, a proposito dell’affermazione secondo la quale il caso di specie non sarebbe affatto di facile definizione (doc. III), questo Tribunale rileva che dall’introduzione dell’opposizione (maggio 2007) alla presentazione del ricorso per denegata giustizia (settembre 2008) sono trascorsi circa 16 mesi, un lasso di tempo che appare manifestamente sufficiente per evadere anche una pratica di non facile definizione, anche nell’ipotesi in cui fosse apparso necessario disporre dei provvedimenti probatori, ad esempio una perizia medica specialistica (psichiatrica), ciò che del resto l’amministrazione nemmeno pretende.

                                         Occorre inoltre ricordare che lo scrivente Tribunale, in questa sede, è chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite.

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 2001 UV 38, p. 109s., il TFA ha infatti stabilito che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 106 cpv. 2 LAINF, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

                                         Pertanto, nella misura in cui l'assicuratore convenuto ha postulato una proroga del termine assegnatogli con l'ordinanza del 16 settembre 2008, per produrre della non meglio precisata “nuova documentazione rilevante del caso” (doc. III), tale richiesta non può essere accolta.

                                         Tutto ben considerato, quindi, il TCA è dell’avviso che la CO 1r si sia resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é accolto.

                                         § Alla CO 1 è fatto ordine di emanare - senza indugio -     la decisione su opposizione richiesta dall'assicurato.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000.--  (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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