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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2008 35.2008.67

6 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,091 parole·~15 min·2

Riassunto

Assicurato affetto da necrosi ischemica provocata dal fatto che, durante il sonno, il pantalone del pigiama gli si era attorcigliato attorno alla gamba sx. Negato infortunio ai sensi di legge poiché difetta fattore esterno straordinario. Negata pure lesione parificata poiché manca diagnosi

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.67   mm

Lugano 6 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’11 luglio 2008 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di settembre 2007, il __________ ha comunicato a CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, durante la notte tra il 15 e il 16 agosto 2007, aveva accusato un blocco della circolazione sanguinea, che aveva poi causato una necrosi ischemica, dovuto al fatto che, citiamo: “mentre dormiva, il pantalone del pigiama si è attorcigliato molto strettamente (come uno strangolamento della gamba).” (doc. 1).

                                         Il dott. __________, con certificato dell’11 ottobre 2007, ha diagnosticato una lesione necrotica da strangolamento dell’arto inferiore sinistro, con inabilità lavorativa completa a far tempo dal 17 agosto 2007 (doc. M 1).

                                         Da parte sua, il neurologo dott. __________, consultato dall’assicurato il 17 settembre 2007, ha posto la diagnosi di sospetta neuropatia del nervo surale di origine traumatica (doc. M 4).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23 novembre 2007, l’assicuratore ha negato il diritto a prestazioni in relazione alla patologia localizzata all’arto inferiore sinistro, facendo valere che l’evento del 16 agosto 2007 non configura un infortunio ai sensi di legge (doc. 8).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 10), in data 11 luglio 2008, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 16).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 agosto 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, chiede che CO 1 venga condannata a corrispondergli le prestazioni a dipendenza dell’evento del 16 agosto 2007, a titolo, in via principale, di infortunio e, in via subordinata, di lesione parificata ai postumi di un infortunio ex art. 9 cpv. 2 lett. e OAINF.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene innanzitutto che l’evento in discussione realizzerebbe tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, segnatamente quelli della repentinità (doc. I, p. 4: “… nella fattispecie il danno alla salute si è verificato a seguito di un preciso e unico evento (l’attorcigliamento del pigiama intorno alla gamba del Signor RI 1 nella notte del 16 agosto 2007) …”) e della straordinarietà (doc. I, p. 5: “Lo strozzamento della gamba del pigiama che ha provocato il danno alla salute non rientra tra i movimenti abituali del ricorrente. L’evento occorso al ricorrente (attorcigliamento/strozzamento di una gamba durante il sonno) esula manifestamente dalla quotidianità e da quanto possa oggettivamente e ragionevolmente essere ritenuto abituale per qualsiasi persona nelle circostanze in discussione. Si rilevi in proposito che le particolari circostanze in cui si è svolta l’interazione fra il pigiama e il corpo del ricorrente, apparivano incontrollabili da quest’ultimo, in quanto addormentato, come pure apparivano fuori di controllo i movimenti corporei involontari e scombinati durante il sonno, …”).

                                         D’altro canto, per quanto attiene alla pretesa fatta valere in via subordinata, l’assicurato considera applicabile la lett. e dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“stiramenti muscolari”), siccome, citiamo: “… le lesioni subite dal ricorrente, in quanto “necrotiche” (ossia comportanti la morte cellulare del tessuto colpito) hanno precisamente lesionato in modo permanente il muscolo della sua gamba sinistra.” (doc. I, p. 5).

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata oppure no, a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla gamba sinistra lamentato da RI 1.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, questa Corte constata che la dinamica in quanto tale dell’evento del 16 agosto 2007, non è oggetto di discussione tra le parti. Essa risulta da diversi documenti e può essere sintetizzata nel modo che segue: durante il sonno, il pantalone del pigiama indossato dall’insorgente si è attorcigliato intorno alla gamba sinistra, a livello del polpaccio, provocando un effetto di “strangolamento”.

                                         Dove i pareri delle parti divergono è, per contro, sulla questione di sapere se l’evento appena descritto configura un infortunio, oppure no.

                                         RI 1 lo sostiene, avvalendosi, in particolare, dell’opinione del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e angiologia.

                                         A proposito della straordinarietà del fattore esterno, il sanitario ha rilevato che la straordinarietà starebbe nel fatto che il pigiama si è attorcigliato attorno alla gamba, mentre che normalmente esso “… scivola e si adatta alla forma e alla posizione del corpo.”

                                         Per quanto attiene alla repentinità, egli ha osservato che l’attorcigliamento deve essere successo in occasione di un cambiamento di posizione o dell’arto o del corpo stesso. Il danno alla salute invece, citiamo: “solo in un secondo tempo tanto più che stava dormendo.” (doc. I).

                                         L’assicuratore nega il carattere infortunistico all'evento, poiché, a suo avviso, citiamo: “… l’attorcigliamento del pigiama attorno alla gamba, si deve considerare che ciò non costituisce uno stato di cose straordinario ma che piuttosto si tratta di una cosa del tutto normale, quotidiana, consueta, senza la minima eccezionalità. Non vediamo infatti che cosa ci possa essere di straordinario nel fatto che durante la notte il pigiama si attorcigli attorno alla gamba.” e, del resto, citiamo: “… l’attorcigliamento non è stato improvviso e (…) comunque, anche se fosse avvenuto in poco tempo, non sarebbe stato atto a provocare la lesione lamentata.” (doc. 16, p. 3).

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ricorda innanzitutto ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza, il carattere straordinario non riguarda gli effetti del fattore esterno, ma esclusivamente il fattore stesso. È perciò irrilevante ai fini dell’esame della straordinarietà, la circostanza che il fattore esterno abbia comportato delle conseguenze gravi, inattese (DTF 129 V 402 consid. 2.1). Di per sé degli effetti straordinari non costituiscono nulla di straordinario (cfr. STF K 136/06 del 18 gennaio 2008, consid. 4.3.1).

                                         Secondo il TCA, nel fatto che durante il sonno, ad esempio a causa di un cambiamento di posizione involontario, il pigiama si sia attorcigliato attorno a una parte del corpo del ricorrente, non è possibile scorgere qualcosa di manifestamente fuori programma, di eccezionale.

                                         Nel caso di specie, eccezionali sono semmai stati gli effetti dell’attorcigliamento del pigiama ma, in virtù dei principi giurisprudenziali appena esposti, ciò è irrilevante ai fini di decidere circa la straordinarietà del fattore esterno.

                                         A proposito del fatto che il dott. __________ ha qualificato il danno alla salute lamentato da RI 1 quale danno squisitamente di origine traumatica (doc. C), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268).

                                         Facendo difetto l’elemento della straordinarietà, ci si può esimere dall’approfondire oltre la questione di sapere se il danno alla salute occorso al ricorrente si sia prodotto in maniera repentina, oppure no.

                                         In esito a quanto precede, questa Corte deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

                               2.8.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                               2.9.   Nella presente fattispecie, l’insorgente fa valere che il danno alla salute da lui riportato a seguito dell’evento dell’agosto 2007, cadrebbe sotto la lett. e dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (“stiramenti muscolari”) (doc. I, p. 5).

                                         Il TCA non può condividere questa opinione, visto che dalla documentazione medica agli atti non risulta affatto che RI 1 abbia presentato uno stiramento muscolare (né invero una “lacerazione muscolare” ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 lett. d OAINF).

                                         In effetti, con certificato dell’11 ottobre 2007, il dott. __________ ha indicato che l’assicurato soffriva di una lesione necrotica da strangolamento all’arto inferiore sinistro (doc. M 1 e doc. C), ovvero di una lesione a livello cutaneo (cfr. rapporto 21 settembre 2007 del dott. __________: “… esame limitato per dolori al polpaccio, esito di strangolamento con persistente lesione in fase cicatriziale con lesione cutanea in fase crostosa, …” - il corsivo è del redattore).

                                         Il neurologo dott. __________, da parte sua, ha diagnosticato una sospetta neuropatia del nervo surale di origine traumatica (doc. M 4), che non ha nulla a che vedere con i muscoli.

                                         Infine, il dott. __________, in occasione del consulto del 24 agosto 2007, ha refertato la presenza di flitteni e di petecchie, ossia di bolle, rispettivamente, di puntini, a livello della zona dello strangolamento (doc. M 3).

                                         Posto che la lista delle diagnosi di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF è esaustiva e che nemmeno è suscettibile di interpretazione per analogia, in via estensiva (cfr. STFA U 235/02 del 6 agosto 2003 consid. 1.2.; DTF 114 V 302 consid. 3d), occorre concludere che il danno alla salute riportato da RI 1 non può essere ritenuto una lesione parificata ai postumi d’infortunio.

                                         Di conseguenza, esso non può essere assunto da CO 1 neppure ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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