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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2008 35.2008.5

6 agosto 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,908 parole·~20 min·6

Riassunto

02/2004 assicurata vittima di trauma cervicale a seguito di incidente stradale. Nel 11/2005 diagnosi di lesione cuffia rotatoria dx. Rinvio atti per complemento istruttorio in merito a eziologia danno spalla dx

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.5   mm

Lugano 6 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2008 di

 RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 20 dicembre 2007 emanata da

CO 1  cerna     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 18 febbraio 2004, RI 1, all’epoca dipendente del Ristorante «__________» di __________ e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________.

                                         A causa di questo sinistro, essa ha riportato, almeno secondo il rapporto 2 marzo 2004 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, una trauma d’accelerazione al rachide cervicale e un trauma contusivo toraco-lombare (doc. 2).

                                         L’assicuratore infortuni ha assunto il caso ed ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Nel corso del mese di novembre 2005, a causa di disturbi localizzati alla spalla destra, l’assicurata è stata sottoposta ad un’artroscopia da parte del dott. __________, che ha consentito di evidenziare la presenza di una lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato (cfr. doc. 84).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24 novembre 2005, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi alla spalla destra (e all’osteocondrosi C4-C6), ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico del febbraio 2004 (doc. 91).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 98, 133b e 145), in data 20 dicembre 2007, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. C).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 31 gennaio 2008, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata ad assumere i costi della cura medica legata al danno alla spalla destra ed a riconoscere indennità giornaliere corrispondenti ad un’incapacità del 50% dal 21 marzo al 10 novembre 2005 e del 100% dall’11 novembre 2005 al 31 marzo 2006.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene che i disturbi alla spalla destra costituirebbero una conseguenza, naturale ed adeguata, dell’evento del febbraio 2004, argomentando quanto segue, citiamo:

"  L’esistenza del nesso di causalità naturale va pertanto analizzata alla luce dei dati oggettivi a disposizione primo fra tutti l’assenza di ogni e qualsivoglia precedente impedimento - confermata dalla pratica di più discipline sportive - che assicurava alla ricorrente un fisico robusto ed atletico. Il secondo riscontro oggettivo è costituito dalla obbligata interruzione di ogni e qualsiasi attività fisica suscettibile di provocare la rottura del tendine del sovraspinato evidenziata ad un anno dall’incidente, 7 mesi dopo che la ricorrente aveva ben descritto i dolori alla spalla al dr. med. __________. Il terzo riscontro oggettivo è costituito dalla violenza del tamponamento documentata dallo strappo dello schienale del sedile e dai dolori diffusi avvertiti da subito su tutto il corpo della signora RI 1. Il quarto elemento oggettivo deriva dalla dinamica stessa dell’evento: l’assicurata stava conducendo la propria autovettura con le mani aggrappate al volante; il naturale riflesso di irrigidimento accusato al momento dell’impatto ha così determinato un improvviso trasferimento di importanti forze sull’articolazione della spalla. Le dichiarazioni rilasciate dallo specialista dr. med. __________ alla paziente così come il rapporto operatorio confermano appieno le tesi dell’assicurata.

… Ma anche il nesso di causalità adeguata appare adempiuto; un violento tamponamento è sicuramente idoneo a provocare lesioni fisiche alle articolazioni, in particolare alle cervicali e alle spalle. La giurisprudenza - per ammissione della stessa CO 1 - ha ripetutamente confermato come l’assicuratore risponda anche in caso di complicazioni particolarmente singolari o gravi che, secondo l’esperienza medica, non si producono abitualmente. Non basta dunque dimostrare la preesistenza di una modesta protrusione ossea di origine degenerativa per escludere conseguenze sicuramente compatibili secondo la normale esperienza della vita.”

                                         (doc. I)

                               1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. X).

                               1.6.   In data 24 aprile 2008, la ricorrente ha chiesto al TCA di ordinare l’esecuzione di una perizia specialistica e, d’altra parte, si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XII).

                                         La relativa presa di posizione dell’assicuratore LAINF convenuto è datata 19 maggio 2008 (doc. XVI).

                               1.7.   Nel mese di giugno 2008, RI 1 ha formulato alcune precisazioni riguardanti la prima apparizione dei disturbi alla spalla destra (doc. XX).

                                         Le osservazioni in proposito della CO 1 sono pervenute al TCA il 20 giugno 2008 (doc. XXII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito del danno alla spalla destra, oppure no.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Dalle tavole processuali si evince che l’amministrazione ha fondato la propria decisione di negare il diritto a prestazioni in relazione al danno localizzato alla spalla destra, sul parere espresso dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 91).

                                         In effetti, in occasione della visita fiduciaria del 14 marzo 2005, il medico di fiducia appena citato ha sostenuto che il reperto evidenziato dall’esame di RMN del 16 febbraio 2005 (cfr. doc. 49: piccola rottura transmurale del muscolo sovraspinato associato a una tendinopatia del sovraspinato, in presenza di un acromion di tipo III con discreto sperone osseo in sede infero-laterale in corrispondenza della lesione del tendine del sovraspinato) era di natura degenerativa (doc. 54, p. 2: “Per quanto attiene ai problemi alla spalla come già accennato all’ultima visita medico-circondariale, ora è provato dalla RMN che non si tratta di lesioni post traumatiche, infatti lo sperone osseo non è di origine post traumatica bensì di origine degenerativa e proprio questo ha portato alla tendinopatia del sovraspinato che alla fine si è rotto.”).

                                         Nel frattempo - dopo che una valutazione neurologica aveva posto in luce, da quel profilo, uno stato nella norma (cfr. doc. 77, p. 3: “Sembra probabile che i dolori riferiti dalla paziente in corrispondenza della spalla destra siano unicamente legati alla situazione locale e non cervicale.”) -, RI 1, nel mese di novembre 2005, è stata sottoposta a un intervento artroscopico a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         In quell’occasione, è stata riscontrata un’ampia lesione del tendine del muscolo sovraspinato non transmurale.

                                         Il dott. __________ ha quindi proceduto a un débridement ed a una decompressione sottoacromiale con resezione del becco osteofitico (doc. 84).

                                         Nel corso del mese di dicembre 2005, rispondendo al patrocinatore dell’assicurata, il dott. __________ ha affermato che, citiamo: “la lesione della cuffia della spalla dx invece a mio avviso è post-traumatica (vedere mia lettera del 19.5.2005), anche se vista l’età della paziente vi è uno sperone osseo che favorisce sicuramente una rottura del tendine.” (doc. 121).

                                         Il 20 luglio 2006 ha avuto luogo una nuova visita fiduciaria da parte del chirurgo ortopedico dott. __________.

                                         Queste le considerazioni da lui espresse a proposito dell’eziologia del danno alla spalla destra, contenute nel referto datato 24 luglio 2007:

"  I problemi alla spalla destra che attualmente sono stati risolti non sono da mettere in relazione con l’infortunio, infatti se valutiamo bene l’anamnesi la prima volta che l’assicurata si è lamentata dei sintomi tipici di un impingement sottoacromiale, è stato in occasione della visita medica in Agenzia del gennaio 2005, quindi quasi un anno dopo l’infortunio in parola.

In precedenza, l’assicurata è stata vista al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, è stata vista da un reumatologo, è stata vista dal medico di circondario dell’Agenzia di __________ e dal medico di circondario supplente dell’Agenzia di __________, senza che si costatasse la presenza di una classica sindrome da attrito sottoacromiale.

Anche la RM mette chiaramente in evidenza lo sperone osseo che è andato col tempo a grattare sul tendine del sovraspinato provocandone la lesione parziale.

Il fatto che i sintomi tipici della sindrome sottoacromiale sono apparsi quasi un anno dopo l’infortunio in parola, rende la causalità naturale per l’infortunio e i pregressi disturbi alla spalla destra, praticamente impossibile.

Mi riferisco anche a uno scritto del dott. __________ dell’1.3.2006 dove scrive: l’articolazione acromio clavicolare con l’età ha la tendenza ad una certa degenerazione formando speroni ossei al di sotto dell’acromion. Questi ultimi, spesso e volentieri procurano lesioni alla cuffia rotatoria a livello degenerativo con un restringimento dello spazio sottoacromiale che avviene con l’età a causa di un restringimento del legamento coraco acromiale.

Anche in occasione della valutazione bio-meccanica si riteneva che i disturbi alla spalla destra probabilmente non erano stati provocati dall’infortunio. Al massimo si poteva ammettere che l’infortunio in parola poteva aver avuto un ruolo di concausa scatenante. Il fatto però che i classici sintomi si sono sviluppati quasi un anno dopo escludono, a mio modo di vedere, anche questa possibilità.”

                                         (doc. 136)

                                         Fra gli atti di causa figura pure il rapporto, datato 6 giugno 2006, relativo a una valutazione biomeccanica (“Biomechanische Kurzbeurteilung (Triage)”) eseguita dall’__________ di __________, dal quale si evince, per quanto qui di interesse, che i disturbi alla spalla destra si sarebbero trovati in relazione di causalità con alterazioni degenerative e che al sinistro assicurato andava riconosciuto, tutt’al più, un ruolo scatenante (doc. 129, p. 4).

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di ammettere né di escludere, con la necessaria tranquillità, che il sinistro del 18 febbraio 2004 si trovi in una relazione di causalità naturale, almeno parziale, con i noti disturbi alla spalla destra.

                                         In particolare, secondo il TCA, non è da escludere a priori che l’evento traumatico in questione abbia giocato un ruolo scatenante per rapporto alla sintomatologia denunciata dalla ricorrente, come è d’altronde stato ventilato anche dai sanitari dell’Arbeitsgruppe für Unfallmechanik di __________ (sebbene, in base ad un’affermata giurisprudenza federale, una perizia biomeccanica può certamente fornire degli elementi di peso per giudicare della gravità di un evento infortunistico, ma non è di per sé adeguata a determinare in maniera attendibile l’eziologia dei disturbi insorti a seguito di un trauma d’accelerazione al rachide cervicale - fra le tante, cfr. STFA 14/05 del 29 maggio 2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8 novembre 2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata in plädoyer 6/03, p. 73ss.secondo la giuricfr. doc. 129, p. 4).

                                         Nel qual caso andrebbe ancora affrontata la questione del raggiungimento dello status quo sine e, quindi, del momento a partire dal quale l’obbligo a prestazioni della CO 1 si è estinto.

                                         Questo Tribunale non ignora che il dott. __________ ha negato all’infortunio del mese di febbraio 2004 un qualsiasi ruolo causale, anche solo scatenante.

                                         Nondimeno, nella misura in cui egli ha sostenuto che i disturbi alla spalla destra sarebbero apparsi con un tempo di latenza piuttosto lungo, di un anno circa (ciò che, a suo dire, non consentirebbe di riconoscere all’evento infortunistico nemmeno un ruolo scatenante; cfr., al riguardo, il doc. 136), la sua argomentazione non appare convincente.

                                         Dalle tavole processuali emergono in effetti elementi tali da far sorgere dei dubbi circa la fondatezza della tesi del medico fiduciario dell’assicuratore LAINF.

                                         Dal rapporto 14 luglio 2004 del reumatologo e fisiatra dott. __________ risulta che RI 1 aveva dichiarato di avere nel frattempo accusato, citiamo: “… una sintomatologia dolorosa nel cinto scapolare che coinvolge anche il braccio destro, con disturbi risentiti secondo i movimenti della testa rispettivamente quando tenta di portare il braccio destro sopra l’orizzontale.” (doc. 23, p. 2 - il corsivo è del redattore).

                                         All’esame clinico, lo specialista appena citato aveva riscontrato, citiamo: “… un’irritabilità della cuffia dei rotatori della spalla con prove isometriche dolenti da posizione neutrale (abduzione e rotazione esterna) e da abduzione (per abduzione).” (doc. 23, p. 3).

                                         Anche il dott. __________, in occasione della visita di controllo del 9 settembre 2004, aveva invero refertato una ridotta funzione della spalla destra (doc. 28, p. 2).

                                         Sempre in questo contesto, il TCA ritiene utile sottolineare che, in caso di trauma alla colonna cervicale, il dolore presente a quest’ultimo livello viene sovente irradiato verso il cinto scapolare (cfr., su questo aspetto, A.M. Siegel, Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule, in A.M. Siegel/D. Fischer, Die neurologische …, p. 170s.: “Nach einem HWS-Beschleunigungstrauma klagen die Verletzten häufig über Schulterschmerzen. So gaben 36% bis 49% der Verletzten Schulterschmerzen und 12% bis 20% interskapuläre Schmerzen an. Schulterschmerzen sind gewöhnlich eng mit Nackenschmerzen verbunden und können gleichzeitig episodisch oder permanent auftreten. (…). Pathogenetisch können Schulterschmerzen direkt durch Schulterverletzungen (bedingt durch Sicherheitsgurte), durch fortgeleitete Nackenschmerzen oder Schmerzen bei Diskushernien, Impingement- oder Rotatorenmanschetten-Syndrom bedingt sein.“).

                                         È quindi spesso difficile distinguere la sintomatologia proveniente dalla cervicale da quella invece provocata da una lesione intrinseca della spalla, perlomeno fintantoché non si assiste a una regressione della problematica cervicale (in questo senso, si veda la STCA 35.2006.11 del 6 dicembre 2006, consid. 2.13., confermata dal TF con sentenza U 33/07 del 20 marzo 2008).

                                         D’altro canto, non si può nemmeno pretendere che questo Tribunale fondi validamente il proprio giudizio sulle certificazioni agli atti del dott. __________, il quale ha sì sostenuto la natura traumatica del danno alla spalla destra, senza tuttavia fornire motivazioni di sorta.

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nell’evenienza concreta, ci si trova dunque confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura, ha infatti interpellato unicamente il dott. __________ la cui valutazione, per i motivi già esposti al considerando precedente, non risulta pienamente persuasiva.

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

                                         Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’assicuratore LAINF resistente affinché disponga accertamenti specialistici più approfonditi riguardo all’eziologia dei disturbi alla spalla destra lamentati a suo tempo dall’assicurata e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci sul diritto a prestazioni dal profilo materiale e temporale.

                               2.8.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'amministrazione (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa a essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio diventa pertanto priva di oggetto (cfr., fra le tante, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003 e U 59/99 del 18 agosto 1999).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per nuovi                               accertamenti ai sensi del considerando 2.7..

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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