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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2008 35.2008.47

13 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,185 parole·~21 min·4

Riassunto

Nell'accatastare un fusto del peso di ca. 50 kg, assicurato avverte dolore spalla dx (diagnosi:fessure parziali interessanti la cuffia rotatoria e lesione SLAP di I grado). Negato infortunio ai sensi di legge poiché né movimento scoordinato né sforzo straordinario. Negata pure lesione parificata

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2008.47   mm

Lugano 13 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 maggio 2008 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 aprile 2008 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di gennaio 2008, la ditta __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, in data 25 gennaio 2008, accatastando un fusto, aveva avvertito un dolore alla spalla destra (doc. 1).

                                         Il 4 febbraio 2008 l’assicurato è stato sottoposto a un’artro-RMN della spalla destra, esame che ha evidenziato la presenza di un edema osseo all’articolazione acromio-clavicolare su artrosi, di fessure parziali sul versante esterno del tendine del muscolo sovraspinato e sul versante articolare dell’infraspinato, nonché una lesione dello SLAP di I grado (doc. 16).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 5 marzo 2008, ha negato il proprio obbligo a prestazioni sostenendo, da un lato, che i disturbi alla spalla destra non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano nemmeno una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 19).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 25 e 26), l’CO 1, in data 29 aprile 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 27).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 maggio 2008, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a corrispondergli le prestazioni a dipendenza dell’evento del 25 gennaio 2008.

                                         A sostegno della propria domanda ricorsuale, l’insorgente ha preteso che i disturbi sarebbero insorti a causa della caduta di un fusto del peso di 50 kg sulla spalla destra, evento che adempie tutti gli elementi costitutivi di un infortunio giusta l’art. 4 LPGA. Tale circostanza è stata sottaciuta sino alla procedura di opposizione, poiché egli temeva per il proprio posto di lavoro, ritenuto che il sollevamento di fusti di quel tipo è normalmente eseguito da più dipendenti contemporaneamente.

                                         A titolo abbondanziale, per quanto concerne la condizione della straordinarietà del fattore esterno, RI 1 ha sostenuto che lo sforzo profuso per impilare il fusto rappresenterebbe comunque uno “sforzo eccessivo” ai sensi della giurisprudenza federale.

                                         In via ancora più abbondanziale, il ricorrente fa valere, senza però esserne certo (“Non avendo il ricorrente che la diagnosi formulata dal Dr. __________ in data 21 aprile 2008 egli non può essere certo di essere stato vittima di una lesione parificabile ad infortunio.”), che il danno diagnosticatogli rientra tra le lesioni parificabili ad infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                               1.5.   In data 8 settembre 2008, l’insorgente ha preso posizione circa il contenuto dell’apprezzamento 3 luglio 2008 del dott. __________, contestandolo, e ha domandato l’allestimento di una perizia medica oppure di interpellare i sanitari che lo hanno nel frattempo visitato, il dott. __________ o il dott. __________ (doc. VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento del 25 gennaio 2008.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dall’annuncio d’infortunio del 29 gennaio 2008 risulta la seguente descrizione dell’evento in discussione:

"  Accatastando un fusto ho sentito dolore alla spalla destra, in seguito, durante il fine settimana, non sono più riuscito a muovermi.”

                                         (doc. 1 il corsivo è del redattore)

                                         RI 1 ha descritto una dinamica sostanzialmente identica in occasione della sua audizione del 20 febbraio 2008, dinanzi a un funzionario dell’amministrazione:

"  Fatto avvenuto in data 25 gennaio 2008, verso le ore 10.15, a __________.

Normale giornata di lavoro.

Si trovava all’interno di uno dei tanti magazzini della ditta __________ di __________.

Lavoro di stoccaggio manuale - impalettatura dei fusti di cartone pressato contenente la materia prima del peso singolo di 50 kg.

Stava sollevando un fusto del peso di 50 kg con l’intenzione di accatastarlo sopra due file di fusti già impalettati quando, nel momento di massimo sforzo (fusto sopra l’altezza del torace), accusava una forte fitta a livello della spalla destra.

Accusato immediatamente forti dolori ed un bruciore interno.

Nessuna caduta.

Nessun trauma diretto riferito.

(…).”

                                         (doc. 13, p. 2 - il corsivo è del redattore)

                                         Il fatto che il danno alla spalla destra si era prodotto all’atto di sollevare un peso, emerge pure dal referto relativo alla artro-RMN del 4 febbraio 2008:

"  … sospetta rottura dei tendini della cuffia dei rotatori dopo sollevamento di un peso.”

                                         (doc. 16 - il corsivo è del redattore)

                                         Il ricorrente (o meglio la sua patrocinatrice) ha fornito una versione diversa dell’accaduto, per la prima volta, in data 4 aprile 2008, versione poi confermata anche in sede di opposizione (doc. 25) e di ricorso (doc. I):

"  Rilevo sin d’ora che il signor RI 1 durante il colloquio svoltosi con il vostro funzionario ha omesso di indicare che al momento dell’infortunio gli era caduto un fusto sulla spalla e che quindi l’infortunio è stato chiaramente causato da questo evento. Non corrisponde dunque al vero che esso sia intervenuto “senza che sia successo qualcosa di particolare”, come indicato nella vostra decisione.”

                                         (doc. 21 - il corsivo è del redattore)

                               2.8.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.).

                                         Tale principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

                                         Occorre inoltre fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

                                         Tutto ben considerato, nel caso di specie, questa Corte, in ossequio ai principi giurisprudenziali poc’anzi evocati, reputa di potere fondare la propria valutazione, per quel che concerne la dinamica dell’evento, sulle (univoche) indicazioni contenute, segnatamente, nell’annuncio d’infortunio (doc. 1) e nel rapporto ispettivo del 20 febbraio 2008 (doc. 13).

                                         A tali dichiarazioni deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto l’assicurato ha fatto valere, per la prima volta, nel mese di aprile 2008 (cfr. doc. 21), dunque soltanto dopo avere preso conoscenza della posizione di rifiuto assunta dall'Istituto assicuratore convenuto.

                                         In sede di ricorso, l’insorgente ha giustificato il cambiamento di versione con il fatto che, qualora avesse raccontato della caduta del fusto sulla spalla, ciò avrebbe potuto avere delle conseguenze sul piano lavorativo, trattandosi di un’operazione normalmente svolta da più dipendenti contemporaneamente (doc. I, p. 5: “Infatti se il signor RI 1 ha inizialmente sottaciuto la realtà dei fatti è stato unicamente per paura di perdere il proprio posto di lavoro, ritenuto che il sollevamento di quel tipo di fusti è un lavoro normalmente svolto da più dipendenti insieme e quel giorno il ricorrente stava invece lavorando solo.” - il corsivo è del redattore).

                                         Secondo il TCA, la giustificazione fornita si appalesa come pretestuosa, nella misura in cui l’assicurato non ha mai nascosto, e ciò sin dall’annuncio d’infortunio (compilato oltretutto dal datore di lavoro), che il noto fusto lo stava sollevando da solo.

                               2.9.   Nel caso di specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         Sulla base della descrizione del sinistro del 25 gennaio 2008 fatta dall'assicurato, può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui realizzati.

                                         La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

                                         Nell’evenienza concreta, nel fatto che un uomo, che per professione svolge un’attività manuale (cfr., in proposito, il doc. 13: “Addetto al carico e scarico delle merci in arrivo ed in partenza, rispettivamente alla movimentazione e stoccaggio delle stesse - sia manualmente che con appositi carrelli elevatori e transpalet - nei vari magazzini interni: (…). Merce di regola stoccata in fusti sia di cartone che di plastica del peso singolo di circa 50 kg, rispettivamente, in sacchi stoccati su palette (peso complessivo 700 kg).”), debba sollevare un oggetto del peso di circa 50 kg, non è ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.

                                         Del resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF U 252/06 del 4 maggio 2007, STFA U 144/06 del 23 maggio 2006, consid. 2.2, U 222/05 del 21 marzo 2006, consid. 3.2 e U 110/99 del 12 aprile 2000, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

                                         Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

                                         Infine, a proposito dell'affermazione secondo cui i dottori __________ e __________ avrebbero attribuito il danno alla salute lamentato da RI 1 a un evento infortunistico (cfr. doc. VIII), occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51). Al riguardo, va rilevato che la nozione medica di trauma non corrisponde alla nozione giuridica d'infortunio. Un evento traumatico esclude certamente un'eziologia morbosa, tuttavia comprende - oltre all'infortunio vero e proprio ai sensi di legge - altri eventi che non presentano un carattere straordinario e/o repentino (cfr. STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000; A. Bühler, op. cit., p. 266, p. 268; A. Maurer, op. cit., p. 175s.).

                             2.10.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                             2.11.   L’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, facendo essenzialmente riferimento alle conclusioni contenute nell’apprezzamento medico 3 luglio 2008 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la Divisione di medicina assicurativa di __________ (doc. VI, p. 4 + allegato).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che possa rimanere indecisa la questione di sapere se nel sollevare un oggetto del peso di circa 50 kg, sia ravvisabile un fattore esterno ai sensi della giurisprudenza citata al precedente considerando, in particolare se una tale operazione, svolta nell'ambito dell'attività professionale, comporti un potenziale di pericolo accresciuto. In effetti, alla luce della documentazione medica agli atti, non è dimostrato che l’assicurato fosse portatore di una delle diagnosi esaustivamente enumerate all’art. 9 cpv. 2 OAINF.

                                         Con rapporto del 3 luglio 2008, il dott. __________ ha fatto valere che l’insorgente soffriva in realtà di una patologia neurologica, per la precisione di un’amiotrofia nevralgica della spalla (che, come tale, non costituisce una lesione parificata ad infortunio), e dunque non di un’affezione di natura ortopedica, relativizzando quindi il valore diagnostico della risonanza magnetica del 4 febbraio 2008 (doc. 31).

                                         Indipendentemente dalla fondatezza della valutazione enunciata dal medico di fiducia dell’amministrazione (e, in questo senso, si può senz’altro rinunciare a disporre l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nonché ad interpellare i dottori __________ e __________), il TCA osserva che l’esame strumentale in questione (cfr. doc. 16) non aveva comunque posto in evidenza alcuna lesione parificata ad infortunio.

                                         Ciò non è il caso per le fessure parziali interessanti il versante esterno del tendine del muscolo sovraspinato e quello articolare dell’infraspinato, così come ha pertinentemente indicato il chirurgo ortopedico dott. __________ il 26 febbraio 2008 (doc. 18: “Non si tratta di una lacerazione del tendine.” - il corsivo è del redattore).

                                         A proposito della diagnosi di rottura parziale dei tendini, si veda la DTF 114 V 298ss., nonché, per un caso in cui il TFA ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, poiché gli atti medici a disposizione non avevano consentito di evidenziare alcun segno di lacerazione o di rottura, anche solo parziale, in relazione alla lesione del tendine del muscolo sovraspinato, cfr. la STFA U 235/02 del 6 agosto 2003.

                                         Ciò non è neppure il caso per la lesione di tipo SLAP di I grado.

                                         In base a quanto affermato dal dott. __________ (analoghe indicazioni si ritrovano, ad esempio, nel sito web www.chirurgie-orthopedique.be), il labbro è un anello fibrocartilagineo applicato sulla circonferenza della glena, che consente di aumentare la profondità della cavità glenoidale e di offrire così alla testa omerale una migliore congruenza.

                                         D’altro canto, alla lesione di grado I corrisponde una netta sfilacciatura della parte superiore del labbro di aspetto degenerativo, senza stacco del tendine del capolungo del bicipite (doc. 31, p. 5).

                                         Questo Tribunale, nel quadro di una pregressa procedura ricorsuale sfociata nella STCA 35.2001.49 del 7 gennaio 2002, ha appurato, dopo avere interpellato uno specialista in chirurgia ortopedica, che una lesione interessante la fibrocartilagine - in quella fattispecie si trattava di un distacco osteo-cartilagineo nella zona di carico del condilo femorale esterno destro -, non può essere assimilata a una frattura ossea ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. la versione tedesca: "Knochenbrücke").

                                         In esito a quanto precede, un obbligo a prestazioni non può essere imposto all’Istituto assicuratore convenuto, nemmeno a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

                                         In data 8 settembre 2008, l’assicurato ha chiesto al TCA di attendere il rapporto del dott. __________, spec. FMH in medicina generale (doc. VIII).

                                         Visto l’ambito in cui la perizia è stata/sarà elaborata (assicurazione contro la perdita di guadagno per malattia) e la specializzazione del dott. __________, è sin d’ora verosimile che tale mezzo di prova non è atto a fornire degli elementi di valutazione utili ai fini del presente giudizio, motivo per cui ci si può esimere dal dare seguito alla richiesta del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

35.2008.47 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.10.2008 35.2008.47 — Swissrulings