Raccomandata
Incarto n. 35.2008.37 DC/sc
Lugano 2 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 aprile 2008 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 dicembre 2006 RI 1 - dipendente della __________ di __________ in qualità di idraulico ed assicurato contro gli infortuni presso l'CO 1 - è scivolato e caduto a terra riportando la "frattura P1 e P2 del secondo dito della mano sinistra con una ferita lacero-contusa. Egli è stato trattato lo stesso giorno con sutura della ferita presso l'Ospedale __________ di __________. La frattura è stata rimasta misconosciuta per circa tre settimane. L'assicurato ha ripreso il lavoro al 50% il 5.2.2007 e al 100% il 13.3.2007. La cura è stata chiusa il 12.3.2007 (Doc. A, pag. 2).
L'Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha versato regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione su opposizione dell'11 aprile 2008 l'CO 1, confermando la propria decisione del 14 novembre 2007 (cfr. Doc. 22) ha negato all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dell'evento in questione ritenendo la menomazione non importante.
Al riguardo, l'assicuratore ha rilevato:
" (...)
L'assicurato presenta un'artrosi post-traumatica dell'AIFP dell'indice. Il dott. __________, medico di circondario, in data 5.10.2007, richiamata la tabella 5 delle Comunicazioni della Divisione medica, ha attestato il danno esistente, anche con completa anchilosi o anche dopo trattamento mediante resezione articolare, artrodesi o addirittura protesi, non dà diritto ad un'indennità ai sensi dell'OAINF. Il medico di circondario si è confermato nelle sue conclusioni dopo aver visitato l'assicurato precisando che, in concreto, l'anchilosi non permette di riconoscere una menomazione superiore al 30%.
(...)
Sintomatico è poi il fatto che l'assicurato critica le conclusioni del dott. __________ senza far valere alcun argomento oggettivo ma sottolineando, con il complemento all'opposizione, la necessità di procedere nei confronti dell'Ospedale di __________. Ora le questioni di rivalsa - così come le peculiarità di ogni singolo assicurato con un ev. torto morale - non hanno alcuna influenza ai fini della presente procedura." (Doc. B1)
1.3. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo rappresentante si è in particolare così espresso:
" (...)
In estrema sintesi (negli allegati l'ampia esposizione del tutto) è successo che: il patrocinato sig. RI 1 ha avuto 2 infortuni; uno sul lavoro l'altro al pronto soccorso dell'ospedale, dove, si presume, l'imperizia degli operatori ha procurato all'assicurato tutto il danno che sta formando oggetto di questo contenzioso, sul cui giudizio, confidiamo, codesto Tribunale valuti superando la menzionata pedissequità che può caratterizzare solo gli atti dell'Istituto Assicuratore.
Per le regioni esposte negli allegati, il danno subito dal RI 1 implica una modifica dei suoi rapporti sociali, non liquidabili nel riconoscergli il 3 piuttosto che il 5%; strumentale per la chiusura del caso a danno del RI 1 stesso. (...)" (Doc. I)
Il 5 giugno 2008 il rappresentante dell'assicurato ha completato il proprio ricorso (cfr. al riguardo Doc. II), ed ha sottolineato quanto segue:
" (...)
A seguito d'imperizia presso l'ospedale di __________ (pronto soccorso) al sig. RI 1, tre settimane dopo l'incidente, ovvero in occasione della rimozione dei punti di sutura della ferita al dito è stata riscontrata anche la frattura dello stesso (prima non rilevata) che nel frattempo aveva generato blocco funzionale dei movimenti accompagnato da dolore subcontinuo e con impossibilità alla formazione del pugno (nel ricorso chiamiamo questa circostanza "sarcasticamente" secondo infortunio).
Il RI 1 ha ripreso l'attività (é tecnico di impianti idro-termo-sanitari) ma l'indice sinistro, a motivo del blocco funzionale é continuamente esposto a "insulti traumatici" al punto da non escludere, in assenza di terapie attendibili e praticabili, l'amputazione del segmento.
Tutto ciò comporta, purtroppo, anche negativa incidenza nei rapporti sociali del sig. RI 1. Era buon chitarrista in complesso musicale (hobby) e non può più farlo.
CO 1 riduce tutto ciò al 3% come capacità di guadagno, negando conseguentemente anche l'indennità per menomazione integrità fisica. Noi riteniamo inaccettabile tale provvedimento e, atteso quanto sopra, chiediamo a Lei Sig. Giudice, che al nostro patrocinato sia riconosciuto un danno permanente non inferiore al 7-8% (giusta l'art. 24 cpv 1 LAINF - non pertinente il 25 successi)." (Doc. III)
1.4. Nella sua risposta del 2 luglio 2008 l'CO 1 propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
5.
In particolar modo il ricorrente non produce a sostegno della propria tesi alcuna documentazione medica aggiuntiva. Si rileva altresì come egli non abbia mai portato alcun argomento medico-scientifico pertinente a sostegno della sua richiesta. Fra gli atti allegati dal ricorrente non figurano neppure pareri medici specialistici contenenti una valutazione dell'IMI diversa da quella enunciata dal medico della convenuta (cf. apprezzamento del 5 ottobre 2007 [doc. 19], rispettiva-mente del 5/18 febbraio 2008 [doc. 26] ad opera del Dr. __________, specialista FMH in chirurgia).
6.
Considerato che, come già evidenziato in precedenza, l'IMI si valuta sulla base di elementi d'ordine valetudinario e che per l'appunto nel caso in rassegna sono assenti, un completamento della decisione su opposizione dell'11 aprile 2008 (doc. 29) non è giustificato.
La convenuta rinvia pertanto integralmente, per ragioni di economia processuale, al contenuto della stessa, sia per quanto attiene ai fatti e al diritto, sia per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove. A tal proposito si rimanda in concreto specialmente ai copiosi apprezzamenti medici del Dr __________ di cui ai doc. 19 e 26, i quali adempiono pienamente le esigenze giurisprudenziali relative al valore probante (cfr. DTF 125 V 352; 122 V 157 ss, consid. 1c e riferimenti).
7.
Quo alle considerazioni d'ordine soggettive censurate dal ricorrente (l'incidenza nei rapporti sociali e le ripercussioni nel suo hobby di chitarrista), la convenuta rileva la loro inconferenza. In effetti, nella valutazione dell'IMI si deve fare astrazione delle circostanze personali. Secondo la giurisprudenza, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità della persona (cfr. RAMI 2000 U 362, pag. 42 s.; DTF 113 V 218). Gli aspetti soggettivi del danno segnatamente il pretium doloris - sono esclusi dall'IMI. Ciò significa in concreto che per tutti gli assicurati che presentano uno status medico, l'IMI sarà la medesima, essendo la stessa stabilita in maniera astratta, uguale per tutti, a prescindere dai fattori soggettivi (DTF 133 V 224; 115 V 147, consid. 1). (...)" (Doc. V)
1.5. Il 18 luglio 2008 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale sottolinea quanto segue:
" Il punto 4 della memoria CO 1, riporta nostre considerazioni omettendo la circostanza più significativa (2° infortunio l'abbiamo definito) relativa al danno subito dal RI 1 al pronto soccorso dell'ospedale per l'imperizia degli operatori sanitari. Unica vera circostanza da cui deriviamo la pretesa per il nostro patrocinato di prestazioni IMI non inferiore al 7/8%, a motivo del conseguente "blocco funzionale" del dito indice sinistro, e rappresentate conseguenze. Applichi in merito CO 1 l'Istituto di rivalsa, consueta per la responsabilità di terzi verso i suoi assicurati. (...)" (Doc. VII)
1.6. Il 25 agosto 2008 l'CO 1 ha formulato al riguardo la seguente considerazione:
" (...)
La convenuta contesta recisamente l'affermazione secondo la quale non si sarebbe tenuto conto della seconda circostanza, rispettivamente delle sue conseguenze, nella determinazione dell'indennità per menomazione dell'integrità (IMI). Come si evince difatti dall'apprezzamento medico del Dr. __________ di cui al doc. 26 (in cui alla pag. 3 viene confermata l'assenza di IMI), lo stesso ha considerato la situazione valetudinaria del ricorrente anche alla luce di quanto occorso al Pronto soccorso dell'__________, situazione parimenti già nota allorquando era stata valutata l'IMI (cfr. doc. 19).
In ogni modo, la convenuta ha sottoposto l'intero incarto al Dr med. F__________, specialista FMH in chirurgia, che si è determinato con scritto del 20 agosto 2008 (doc. 30), allegato alla presente. Come si evince dallo stesso, il Dr. __________ ha chiaramente e completamente confermato quanto asseverato dal Dr. __________, dopo analisi oggettiva e documentata della vertenza, adducendo e spiegando ancora più nel dettaglio i motivi valetudinari alla base dell'assenza d'IMI." (Doc. IX)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ad un'indennità per menomazione dell'integrità per le conseguenze dell'evento del 21 dicembre 2006.
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
Questi concetti sono stati ribaditi in un sentenza U 349/06 dell11 luglio 2007 nel quale il Tribunale federale ha rilevato:
" Occorre poi ricordare al ricorrente, come già spiegato dal giudice cantonale, che secondo giurisprudenza la menomazione dell'integrità è valutata in modo astratto, uguale per tutti. Da questo profilo, l'IMI si distingue quindi dall'indennità per torto morale ai sensi del diritto civile, per il quale si procede ad una valutazione individuale del danno avuto riguardo alle particolarità del caso. Contrariamente alla valutazione del torto morale secondo il diritto privato, la fissazione dell'IMI può prendere a base criteri medici di carattere generale, risultanti da esami comparativi di postumi infortunistici analoghi, senza tener conto delle specifiche limitazioni che la lesione è suscettibile di comportare per un determinato assicurato. In altri termini, l'importo dell'IMI non dipende dalle circostanze del caso concreto, ma da una valutazione medico-teorica del danno alla salute fisica o psichica, prescindendo da fattori di carattere soggettivo (DTF 115 V 147 consid. 1; cfr. DTF 133 V 224). In quest'ordine di idee, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che la circostanza che l'insorgente, a causa delle conseguenze dell'infortunio, possa essere stato costretto a modificare le proprie abitudini di vita, non può essere presa in considerazione nella valutazione della menomazione all'integrità di cui è portatore."
2.4. Secondo l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF; cfr. SVR 2008 UV Nr. 10).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.5. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
Al riguardo in una sentenza 8C_472/2007 del 9 giugno 2008 il Tribunale federale ha rilevato:
" 3.4 La table 1.2. prévoit, en ce qui concerne l'épaule, un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 pour cent pour une épaule bloquée en adduction, de 10 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à 30 degrés au dessus de l'horizontale, et de 15 pour cent pour une épaule mobile jusqu'à l'horizontale. En l'espèce, il ressort des constatations du docteur E.________ - qui se fondent sur un examen clinique approfondi et dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'exactitude - que la mobilité de l'épaule est réduite jusqu'à l'horizontale (l'abduction active atteint l'horizontal tandis que la flexion active est possible un peu au dessus de l'horizontal). Le taux de 15 pour cent retenu par la CNA et les premiers juges correspond dès lors bien au handicap du recourant."
2.6. Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto, sentito il parere del dott. __________, ha negato a RI 1 il diritto ad ottenere un'IMI.
In un primo rapporto del 5 ottobre 2007 lo specialista FMH in chirurgia si è così espresso:
" Un'artrosi post-traumatica dell'AIF dell'indice, ossia lesione unilaterale, anche con completa anchilosi o dopo trattamento mediante resezione articolare, artrodesi o addirittura protesi, non dà diritto ad un'indennità alla menomazione dell'integrità ai sensi dell'OAINF.
Al riguardo si rinvia alla tabella 5.2 del Volume indennità alla menomazione dell'integrità della Suva, edizione 2000, opera che regola in modo dettagliato l'IMI di questa regione del corpo.
Da tale opera emerge pure che addirittura l'impianto di un'endoprotesi con esito negativo non dà diritto ad alcuna IMI (0%)." (Doc. 19)
Il dottor __________ ha ribadito la sua conclusione in un successivo rapporto del 5/18 febbraio 2008 nel quale ha rilevato:
" (...)
DIAGNOSI
● Frattura longitudinale scomposta metafisaria intrarticolare distale della falange prossimale nonché frattura prossimale della falange intermedia dell'indice della mano adominante a sinistra, lesione misconosciuta e trattata conservativamente con residuale artrosi dell'AIFP in subanchilosi.
CONCLUSIONI
Siamo dunque a distanza di oltre 13 mesi da un infortunio professionale, durante il quale l'assicurato ha subito le lesioni summenzionate, trattate al Pronto Soccorso dell'__________.
In tale occasione i medici si sono concentrati su una FLC distale (suturata), mentre non è stata riconosciuta (per la durata di circa 3 settimane) la frattura combinata della falange media e prossimale, purtroppo intrarticolare.
Come ben verificabile e pure documentato con fotografie dettagliate, in occasione dell'esame odierno verifichiamo una subanchilosi (estensione/flessione di 0-0-20° all'AIFP), senza interessamento tendineo o neuro-vascolare.
Già a suo tempo è stata ventilata la possibilità di un'artrodesi o impianto di una protesi, ma non desiderati dal signor RI 1.
Alla chiusura del pugno (vedi le foto), l'assicurato non di meno riesce, soprattutto con l'aiuto del pollice ad avvicinare quasi fino al tenar l'indice sinistro, risp. con la presa bruta a produrre un 48 kgp, risp. con la presa di pinza un 10 kgp (a destra 12 kgp).
Come già esposto in altra sede all'assicurato un'attività professionale del tipo manuale preclude l'impianto di una protesi.
Sarebbe invece ideale un'artrodesi in posizione funzionale del dito (flessione di almeno 30°).
In base all'esame clinico e strumentale odierno comunque notiamo che nel frattempo è subentrato un netto adattamento e assuefazione, indi la decisione del signor RI 1 di non voler sottoporsi ad un intervento correttivo.
In merito al danno fisico non possiamo che ribadire le nostre dettagliate considerazioni del 5.10.2007, risp. l'assenza di una menomazione dell'integrità ai sensi dell'OAINF (un'anchilosi di questo tipo non supera l'entità di un 3%).
Allo stesso momento dobbiamo informare il signor RI 1 che la Suva non conosce l'obbligo di un indennizzo per il torto morale né per dei danni fisici inferiori al 5% della totale integrità.
Caso mai dovrà rivolgersi all'Assicurazione responsabile dell'Ospedale, in cui inizialmente le fratture non sono state diagnosticate.
Indipendentemente da queste considerazioni, la CO 1, anche in futuro, in caso di necessità dovrà rispondere per le adeguate spese di cura (p.e. nel caso in cui il signor RI 1 volesse ugualmente essere sottoposto ad un'artrodesi).
Il signor RI 1 ringrazia la Suva di tutte le informazioni ricevute e continua ad essere abile al lavoro nella misura del 100%." (Doc. 26)
La fondatezza dell'apprezzamento espresso dal medico di circondario è stata confermata dallo specialista FMH in chirurgia dottor __________ il quale il 20 agosto 2008 si è così espresso:
" Es geht um die Folgen des Unfalles vom 21.12.2006. Der Versicherte erlitt dabei eine Verletzung des Zeigefingers links (RQW, intra-artikuläre Fraktur P1). Es resultierte eine Arthrose des PIP mit Einschränkung der Beweglichkeit. Hinweis auf die Berichte des Handchirurgen Dr. __________ (Akt 14) und des Kreisarztes (Akt 26) sowie die Fotos vom 05.02.2008.
Strittig ist die Höhe des Integritätsschadens. Diese Beurteilung muss abstrakt und egalitär erfolgen, insbesondere unabhängig von Alter, Geschlecht, Beruf und Hobbies. Vorliegend gibt es keine konträren ärztlichen Stellungnahmen. Nach Studium von Akten und Röntgenbildern können wir die Beurteilung von Kollege __________ vollumfänglich bestätigen. Ein augenfälliger Schaden liegt nicht vor, nur eine mässige und indolente Verdickung des PIP am Zeigefinger links. Eine Fehlstellung besteht nicht, auch die Trophik ist normal. Beim Faustschluss stört dieser Finger ebenfalls nicht besonders. Die intakten benachbarten Fingergelenke (MP und DIP) können die Einschränkung im PIP (0-0-20°) eben teilweise kompensieren. Die linke Hand kann praktisch voll eingesetzt werden.
Auch formell ist die Sachlage klar. Nach Tabelle 5 ist für isolierte Fingergelenksarthrosen keine Entschädigung vorgesehen. Dass die (an sich unbestrittenen) Unfallfolgen am PIP Dig. II links weder funktionell noch kosmetisch vergleichbar sind mit dem Verlust von 2 Fingergliedern (ergäbe 5% gemäss Skala im Anhang UW), ist u.E. auch für medizinische Laien evident. Die Forderung der Rechtsvertretung von 7-8% analog einer transmetakarpalen Fingeramputation (gemäss Tabelle 3.6, Abbildung 42 a) hat überhaupt keine sachliche Grundlage. Nach objektiven Kriterien erreicht der Integritätsschaden nicht einmal 2.5% (entsprechend dem Verlust eines Fingergliedes). Auch für eine spätere Amputation dieses Fingers gibt es keine rationale Indikation. Bei klinisch reizlosem Gelenk sowie guter Angewöhnung und Anpassung sind zur Zeit weder eine PIP-Arthrodese noch eine Arthroplastik sinnvoll. Selbstverständlich bleibt das Rückfallmelderecht gewährleistet.
Zusammenfassend muss aus versicherungsmedizinischer Sicht an der Ablehnung eines erheblichen Integritätsschadens (mindestens 5%) festgehalten werden." (Doc. 30)
Il ricorrente pretende di avere diritto a un’indennità del 7-8 %), sottolineando anche che non può più svolgere il suo hobby di chitarrista.
Questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione presente all’inserto, ritiene di non avere valide ragioni per scostarsi dall’apprezzamento dei medici dell’CO 1, considerato anche che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STFA U 14/02 del 28 giugno 2002; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella già citata sentenza U 349/06 dell'11 luglio 2007 il Tribunale federale ha rilevato:
" I referti ordinati ed eseguiti in adempimento di questo compito non possono essere considerati di parte (DTF 123 V 175, 122 V 157). Il solo fatto quindi che il dott. F.________ sia in concreto intervenuto in qualità di medico di circondario dell'istituto assicuratore non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Quanto al valore probatorio attribuito a simili referti, come ha evidenziato il giudice di prime cure, il questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che se gli stessi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). Ciò che è il caso in concreto."
In particolare per quel che riguarda gli effetti del danno alla salute sulle attività ricreative dell'assicurato, come visto (cfr. consid. 2.3) essi non possono venire presi in considerazione nel contesto dell'IMI dove determinanti sono solo gli accertamenti medici oggettivi.
Per il resto i medici citati hanno esposto dettagliatamente e in modo convincente i motivi per cui, nel caso concreto, il grado di menomazione durevole non raggiunge almeno il 5%.
In particolare se si considera che nella Tabella delle menomazioni dell'integrità che figura all'Allegato 3 dell'OAINF la perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice dà diritto ad un'IMI del 5%, la conclusione del dotto __________ secondo il quale nella presente fattispecie essendo coinvolto un solo dito, diverso dal pollice, il grado di IMI raggiunge "massimo il 2,5% può essere fatta propria dal TCA.
D'altra parte, come ha sottolineato il dottor __________, la tabella 5.2 allestita dall'CO 1 per l'artrosi delle dita anche dopo artrodesi o protesi con risultato non soddisfacente non dà diritto a nessuna IMI.
Secondo questo Tribunale, a ragione dunque l'CO 1 con la decisione su opposizione impugnata ha negato all'assicurato il diritto a beneficiare di un'IMI (cfr. STFA U 14/02 del 28 giugno 2002).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti