Raccomandata
Incarto n. 35.2008.22 mm
Lugano 18 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 febbraio 2008 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 luglio 1997, la _________ ha comunicato all' CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, il 9 luglio 1997 era caduto dopo essere scivolato ed aveva avvertito dei dolori alla spalla sinistra (doc. 1).
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurato è stato dichiarato abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 24 settembre 1997 (doc. 4).
1.2. Nel corso del mese di settembre 2007, il medico curante dell’assicurato ha annunciato all’amministrazione una ricaduta del sinistro del luglio 1997, determinata da una riacutizzazione dei dolori alla spalla sinistra (doc. 14).
1.3. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 6 novembre 2007, l’CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta (doc. 20).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 23 e 26), l’Istituto assicuratore, in data 12 febbraio 2008, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 31).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10 marzo 2008, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a riconoscere la propria responsabilità relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del settembre 2007.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente sottolinea che il medico __________ dell’CO 1, dott. __________, ha formulato le proprie conclusioni senza averlo visitato personalmente, che i disturbi alla spalla sinistra sarebbero in realtà sempre stati presenti a partire dal sinistro e che anteriormente a quest’ultimo, egli non avrebbe mai avuto problemi a quel livello (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In corso di causa, il ricorrente ha chiesto di essere sentito, l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare, nonché l’audizione testimoniale dei dottori __________, __________ e __________, così come il richiamo delle loro cartelle cliniche (doc. VII e IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra, annunciatigli nel corso del mese di settembre 2007.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato.
2.7. Nella concreta evenienza, deve essere immediatamente precisato, onde favorire una migliore comprensione della fattispecie, che, in occasione della sua audizione del 17 ottobre 2007, RI 1 si è espresso nei seguenti termini a proposito di quel che accadde il 9 luglio 1997:
" Il 9 luglio 2007 [recte: 1997, n.d.r.] era successo che il flessibile che pompa e immette il cemento, si era inceppato. Hanno lavorato con un collega quasi tutto il giorno per tentare di estrarre il flessibile. Alla fine hanno dovuto desistere e tagliarlo.
Durante questo tentativo interminabile, bisognava dare degli scossoni, tirare con forza, cercare in tutti i modi di spostare il flessibile.
Ad un dato momento, durante questi sforzi, ha risentito un improvviso bruciore dietro la spalla, verso la scapola sinistra.”
(doc. 17)
Il sinistro oggetto dell’annuncio d’infortunio del 17 luglio 1997 (cfr. doc. 1) é in realtà accaduto una decina di giorni più tardi e furono proprio i disturbi che ne conseguirono che indussero l’assicurato a far capo, per la prima volta, al proprio medico curante:
" Una diecina di giorni dopo, un giorno che pioveva, era sul ponteggio in costruzione di ca due metri, camminava sull’asse ed è scivolato. Aveva nella destra una chiave inglese e ha dovuto trattenersi istintivamente alla barriere del ponteggio con la sinistra rimanendo a penzoloni per un attimo. Ho risentito la sensazione di uno strappo alla spalla sinistra. Non è caduto, non ha preso colpi alla spalla. Ha invece riportato contusioni agli arti inferiori, ma senza esito.”
(doc. 17)
Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi alla spalla sinistra, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2007, è stata presa sulla base del parere espresso dal proprio medico __________.
In effetti, con apprezzamento medico del 31 ottobre 2007, il dott. __________, spec. FMH in reumatologia, esaminata la documentazione medica pregressa nonché quella nel frattempo acquisita nell’ambito della procedura in materia di assicurazione per l’invalidità, ha sostenuto che i due eventi del luglio 1997 non hanno nè causato un danno alla salute, nè aggravato direzionalmente lo stato preesistente (doc. 19).
Nel quadro della procedura di opposizione, lo stesso medico fiduciario ha ribadito la propria opinione in merito all’eziologia dei noti disturbi alla spalla sinistra, precisando che gli eventi in questione possono tutt’al più aver giocato un ruolo scatenante nei confronti della sintomatologia accusata a suo tempo da RI 1:
" … gli annunciati infortuni possono avere reso sintomatico uno stato sicuramente sottogiacente (il dolore è percepibile solo oltre una certa soglia, nessuno può sapere se esistesse in epoca preinfortunistica già un avvicinamento a questa soglia e se l’annunciato infortunio abbia costituito solo il sorpasso di questa soglia, ma sicuramente dopo si è ritornati sotto questa soglia) e successivamente compare nuovamente dolore in assenza di nuovi infortuni potenzialmente in grado di far nuovamente superare questa soglia. Pertanto è anche dimostrata la temporaneità di questa riacutizzazione, testimoniata dalla scomparsa totale dei sintomi. Non sono oggettivate modifiche direzionali (non ci sono agli atti dati che possano oggettivare una modifica direzionale), ma chiaramente le malformazioni degenerative non potevano scomparire.”
(doc. 27)
Il dott. __________ ha inoltre evidenziato la circostanza che i disturbi che l’insorgente imputa a una patologia della spalla sinistra, in realtà derivano da affezioni localizzate in altre parti del corpo:
" Inoltre è il paziente stesso a non rendersi conto che la patologia di cui soffre è sita ad altri livelli e determina la sintomatologia che lui riferisce unicamente alla spalla, essendo in questo caso la spalla e l’arto superiore corrispondente, una delle localizzazioni periferiche di patologia posta in altri loci anatomici e di origine neuro-tendinica con, alla spalla, unicamente, come dice il dott. __________: periartrite scapolo omerale tendinotica - con sindrome cervico vertebrale su alterazioni degenerative conosciute da tempo.
A corollario, si ricorda il referto del 26.9.1997 in cui si segnala chiaramente l’assenza di lesioni post-infortunistiche.”
(doc. 27)
2.8. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, non ha motivi per scostarsi dall’apprezzamento espresso dal medico di fiducia dell’amministrazione, dott. __________, in base al quale non è stata dimostrata, con un grado di verosimiglianza sufficiente, l’esistenza di una relazione di causalità naturale tra gli eventi del luglio 1997 ed i disturbi alla spalla sinistra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2007.
In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).
Del resto, nemmeno il fatto che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA U 291/99 dell'8 settembre 2000).
È infine utile segnalare che l’Alta Corte federale, con riferimento ai pareri redatti dai medici dell’__________, ne ha riconosciuto il pieno valore probatorio, anche quando essi sono stati espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l’assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e U 49/95 del 2 luglio 1996).
In particolare, il TCA osserva che gli elementi evidenziati dal dott. __________, alla base della decisione di negare l’eziologia traumatica ai disturbi in questione, trovano piena conferma nell’abbondante documentazione medica agli atti.
Innanzitutto, dal rapporto relativo alla visita fiduciaria di controllo del 26 settembre 1997, si evince che il dott. __________ non aveva all’epoca riscontrato, da un profilo oggettivo, citiamo: “…, nessun referto patologico, specialmente nessun segno per una lesione della cuffia rotatoria o lesioni del plesso brachiale. Mobilità completa. Né radiologicamente né sonograficamente referti oggettivi per lesioni post-infortunistiche.”, fatta eccezione per una, citiamo: “… lieve palpazione del sopra/infra-spinato, …”.
RI 1 era quindi stato dichiarato totalmente abile al lavoro a contare dal 29 settembre 1997 (doc. 3).
Da notare che il suo medico curante, dott. __________, aveva attestato una piena capacità lavorativa già a far tempo dal 24 settembre 1997 (doc. 4).
D’altro canto, non può essere ignorata la circostanza che il reumatologo dott. __________, autore di una valutazione peritale nel quadro degli accertamenti disposti dall’Ufficio AI, ha diagnosticato, a livello della spalla sinistra, unicamente una leggera periartropatia omeroscapolare tendinopatica (referto del 4 ottobre 2005 allegato al doc. 16; cfr. pure il rapporto 26 febbraio 2007, anch’esso allegato al doc. 16), affezione che i medici del SAM hanno peraltro classificato fra quelle senza influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente (perizia del 12 ottobre 2005 allegata al doc. 16), ciò che conferma l’assenza, a quel livello, di lesioni morfologiche di natura traumatica.
Inoltre, è possibile che, posteriormente alla chiusura del caso, l’insorgente abbia risentito dei disturbi all’arto superiore sinistro, tuttavia, così come ha osservato il dott. __________, è plausibile che tali disturbi fossero in realtà l’espressione di una patologia localizzata altrove, precisamente a livello del rachide cervicale, sede di gravi alterazioni degenerative con interessamento di radici nervose (cfr. referto RMN del 27 ottobre 1997, allegato al doc. 8: “stenosi secondaria del canale spinale a livello C5-C6 per discopatia osteocondrotica con retrolistesi e reazioni spondilotiche.”; referto RMN del 22 agosto 2006, allegato al doc. 16: “Principio di stenosi del canale spinale a livello C5-C6 (diametro AP di 7,6 mm). Compressione sul midollo spinale con stenosi foraminale bilaterale soprattutto dal lato sinistro, ove il restringimento è accentuato da associata uncartrosi assieme con focalità erniaria. Significativa anche l’ernia intraforaminale a carico della radice di C7 sinistra combinata ad una focalità erniaria paramediana sinistra che indenta pure il profilo anteriore del midollo. Il neuroforame a sinistra però è meno ristretto da uncartrosi e la compressione è quasi interamente morbida di natura discale.”).
Infine, va sottolineato che, nonostante i pretesi disturbi, RI 1 è stato in grado di svolgere regolarmente la propria professione di aiuto-sondatore perlomeno sino al mese di dicembre 2003, epoca in cui venne licenziato in ragione di un calo del lavoro.
Si trattava senza alcun dubbio di un’attività pesante da un profilo dell’impegno fisico, gravosa per gli arti superiori (cfr. perizia SAM del 12 ottobre 2005 allegata al doc. 16, p. 4: “Per un certo periodo è anche attivo come sondatore presso la ditta __________ di __________. L’A. è poi assunto da quest’ultima ditta con un contratto fisso a partire dal 1.09.1998 (secondo gli atti come aiuto sondatore). L’A. descrive un’attività gratificante ma pesante. L’A. doveva eseguire lavori di iniezione, ancoraggio, sondaggio e preparazione di pozzi. Si dovevano alzare e spostare tubi anche di 70 kg ed alzare altri pesi.” - il corsivo è del redattore) e, quindi, difficilmente conciliabile con la presenza di un danno infortunistico alla spalla sinistra.
A proposito dell’affermazione, contenuta nel rapporto ispettivo del 17 ottobre 2007, secondo cui l’insorgente sarebbe stato costretto a consultare di frequente il dott. __________ a causa dei dolori alla spalla sinistra (doc. 17, p. 2), il TCA osserva che, in base alle informazioni fornite dal medico curante, il trattamento ebbe inizio soltanto nel corso del 2003 e riguardò, citiamo: “dolori alla col. cervicale con sensazione di formicolio agli arti superiori. (…). Tutti questi disturbi l’hanno portato in uno stato ansioso-depressivo e da diversi mesi è sottoposto a cure presso il dott. __________.” (rapporto 16 dicembre 2004, allegato al doc. 16), ciò che corrisponde del resto a quanto l’assicurato stesso ha dichiarato nel formulario di richiesta di prestazioni AI (allegato al doc. 16, p. 5).
Per quanto attiene alla circostanza che l’assicurato prima degli eventi del luglio 1997 non avrebbe mai accusato disturbi a livello della spalla sinistra, va segnalato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STF U 290/06 dell’11 giugno 2007, pubblicata in SVR 4-5/08 UV Nr. 11; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
In queste condizioni, il TCA ritiene superfluo dare seguito alle misure istruttorie domandate dal ricorrente in corso di causa (cfr. doc. VII e IX).
Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 386/06 del 3 settembre 2007 consid. 4.1.; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In conclusione, questa Corte reputa non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla sinistra lamentati da RI 1, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 5 settembre 2007, costituivano una conseguenza naturale degli eventi del luglio 1997.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti