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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2007 35.2007.9

25 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,473 parole·~22 min·6

Riassunto

Assicurato lamenta lesione muscolare gamba sinistra. Apparenti contraddizioni nella descrizione accaduto. Audizione testimone oculare: inapplicabilità principio "dichiarazioni prima ora". Ammesso che l'assicurato, nel scendere un gradino, é inciampato e caduto a terra. Riconoscimento infortunio.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.9   mm/DC

Lugano 25 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2007 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 27 luglio 2006, la ditta __________, ha annunciato alla CO 1 un evento che ha visto protagonista il proprio dipendente, RI 1, il 25 luglio 2006:

"  Stavo andando in acqua sulla sabbia, ho sentito un forte dolore al polpaccio sinistro, come se un coltello mi fosse entrato nel muscolo." (doc. A 5)

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 13 novembre 2006, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute localizzato al muscolo gemellare sinistro, siccome esso, da un lato, non sarebbe da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, non costituirebbe una lesione parificata ai postumi di un infortunio (cfr. doc. Z 17).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. Z 19), l’amministrazione, in data 8 gennaio 2007, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z 21).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 30 gennaio 2007, RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della CO 1 a riconoscergli le prestazioni di legge, argomentando:

"  (…).

Va premesso che io ho compilato, con l’aiuto di una conoscente che lavora nell’amministrazione del personale di una ditta, l’annuncio d’infortunio senza spiegarmi bene.

Dopo aver ricevuto l’annuncio d’infortunio la CO 1 mi ha scritto in francese chiedendomi di specificare meglio le circostanze dell’infortunio stesso. Io non capisco la lingua e non ho potuto rispondere chiaramente. Io sono di madre lingua spagnola e anche se sono qui da molti anni ho ancora qualche difficoltà con l’italiano. Anche per questo motivo sembra che io do due versioni diverse degli stessi fatti.

Quando mi sono fatto male mi trovavo al Lido di __________ in riva al Lago e mi accingevo ad andare in acqua: in quel punto la spiaggia fa come uno scalino alto circa 50 cm. e io per andare in acqua dovevo superarlo “scenderlo” e non ho valutato bene l’altezza dello stesso, mi sono così sbilanciato e ho appoggiato il piede sinistro con una certa violenza. A seguito di tale manovra ho sentito un forte dolore al polpaccio della gamba sinistra.

Il sig. __________, un mio conoscente che si trovava in quel momento al Lido ha visto la scena. Ho scoperto ciò perché qualche giorno dopo l’ho incontrato per caso e mi ha chiesto come andava la gamba. Un po’ meravigliato a mia volta sul come faceva a sapere del mio incidente, a mia richiesta lui mi ha precisato che aveva visto il mio infortunio successo al Lido, pertanto può essere sentito come testimone: farò avere al più presto l’esatto indirizzo di questo signore.

Tutto ciò premesso mi sembra ingiusto il rifiuto dell’assicuratore LAINF CO 1 di assumere il caso. Se per motivi di lingua non ho potuto spiegarmi bene non è certo colpa mia. Allego pure il certificato 9.11.06 del dott. __________ che conferma quanto da me detto (doc. A3).”

                                         (doc. I)

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).

                               1.5.   Il 22 marzo e il 18 aprile 2007 le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e conclusioni (doc IX e XI).

                               1.6.   In data 23 ottobre 2006, il Presidente del TCA ha proceduto all'audizione testimoniale di __________. In quell'occasione si è pure effettuato il dibattimento (cfr. doc. XVIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se il 25 luglio 2006 RI 1 è rimasto o meno vittima di un infortunio ai sensi di legge oppure se il danno alla salute è o meno parificabile ai postumi di un infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 OAINF.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte".

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   In una sentenza U 45/07 del 2 maggio 2007, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF e ha sviluppato le considerazioni seguenti:

"  L'existence d'une lésion corporelle assimilée un accident doit ainsi être niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant lessymptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.

De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de

phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

La jurisprudence a encore précisé que lorsque la lésion d'un organe ne peut pas être attribuée à une cause extérieure concrète, mais qu'elle est due à la répétition, durant la vie quotidienne, de microtraumatismes qui provoquent l'usure de l'organe et finalement la lésion de celui-ci, cette dernière doit être considérée comme l'effet d'une maladie et non d'un accident. Ainsi, le diagnostic de déchirure du ménisque ne permet pas, à lui seul, d'admettre la soudaineté de l'atteinte, dans la mesure où la charge quotidienne supportée par l'articulation du genou et les microtraumatismes qui en résultent peuvent conduire à la formation d'une déchirure (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 198/00 du 30 août 2001, consid. 2b; arrêt non publié B. du 28 novembre 1996 [U 63/96]).

3.2 Les premiers juges considèrent, sur la base des indications données successivement par l'assuré que, le jour en question, celui-ci s'est « redressé machinalement d'un bond ». Ce mouvement du corps correspond, selon eux, à celui d'un brusque redressement depuis la position accroupie, de sorte qu'il faut admettre l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident. En conséquence, la Vaudoise est tenue de prendre en charge les frais liés à l'événement du 10 janvier 2006.

La recourante objecte que l'assuré a eu l'occasion à trois reprises de s'exprimer sur les circonstances de l'événement en question, Les deux premières fois, il n'a pas fait état d'un mouvement brusque. Aussi bien doit-on s'en tenir aux premières déclarations de l'assuré. La version donne en procédure cantonale par celui-ci, bien que plus étoffée, ne constitue pas une précision, mais bien une nouvelle version, qu'il convient d'écarter. En se référant aux déclarations de l'assuré des 23 janvier et 1er février 2006, on doit retenir, toujours selon la recourante, que l'assuré s'est relevé d'une position accroupie, en se tournant sur la droite. Il s'agit d'un geste de la vie courante qui n'est pas de nature à provoquer un risque de lésion accru.

3.3 Il n'y a pas de raison de mettre en cause la version des faits retenue par les premiers juges. Il peut arriver que les déclarations successives d'un assuré soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient, selon la jurisprudence, de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 no U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). En l'espèce,  on peut toutefois retenir, à l'instar des premiers juges, que l'intéressé n'a pas donné de versions à proprement parler contradictoires de l'événement mais plutôt qu'il en a explicité les circonstances dans sa lettre du 23 novembre 2006. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas manifesté un intérêt évident au procès. Il ne s'est pas lui-même impliqué dans la procédure (il n'a pas recouru contre la décision de la Vaudoise et son seul souci paraît être que l'une ou l'autre des assurances prenne en charge le cas). Cette absence d'implication directe dans la procédure augmente la crédibilité des explications qu'il a fournies devant le Tribunal des assurances.

Cela dit, on peut en tout cas tenir pour établi que l'assuré, alors qu'il était occupé dans la position accroupie à vérifier un véhicule, a été interpellé par une secrétaire de l'entreprise. Celle-ci se trouvait dans son dos. Il s'est alors relevé en pivotant sur sa droite cependant qu'il a entendu un « craquement » au genou. Quant aux explications données par l'assuré en procédure cantonale, elles sont cohérentes et crédibles. On conçoit tout à fait que l'assuré, qui était affairé à son travail, ait pu être surpris par l'interpellation de la secrétaire et qu'il se soit relevé dans un mouvement non contrôlé plus ou moins brusque et en pivotant, ce qui a généré une sollicitation du corps plus importante que la normale. C'est donc à bon droit, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que les premiers juges ont conclu à l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident.”

                                         (STFA succitata).

                               2.7.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.8.   Nella concreta evenienza, RI 1, che ha personalmente compilato l'annuncio di infortunio del 27 luglio 2006, con l’aiuto di una sua conoscente (cfr. consid. 1.1), ha così descritto l'evento occorsogli il 25 luglio 2006:

"  Stavo andando in acqua sulla sabbia, ho sentito un forte dolore al polpaccio sinistro, come se un coltello mi fosse entrato nel muscolo."

                                         (doc. A5).

                                         Nel corso del mese di settembre 2006, l’amministrazione ha invitato l’assicurato a rispondere a un questionario, con lo scopo di ottenere delle precisazioni riguardo alla dinamica dell’evento del 25 luglio 2006 (doc. Z 5).

                                         Queste le risposte che RI 1 ha fornito in data 11 settembre 2006:

"  (…).

1. A quelle(s) activité ou circostances attribuez-vous les douleurs?

    Camminare

2. S’agissait-il pour vous d’une activité abituelle?

    S’est-elle déroulée dans des conditions normales?

    Al camminare sento dolori al polpaccio, anche se adesso va meglio

3. Description précise de l’événement?

    Camminando ho sentito uno strappo al polpaccio

4. Avez-vous des témoins (noms et adresse complètes)?

    No

5. Quand avez-vous ressenti pour la première fois des douleurs?

    25-07-2006

6. Avant cet événement, aviez-vous déjà ressenti des douleurs à     l’endroit blessé?

    Dans l’affirmative, à quelle date et quel médecin aviez-vous          consulté?

    No

7. Adresse de votre médecin traitant actuel?

    Dr. __________

    Via __________        Tfno 091-__________

    __________

    Le traitement est-il terminé?

    Si oui,

    A quelle date?

    No

8. Nom et adresse de votre caisse maladie

    __________ – __________.”

                                         (doc. Z 10)

                                         Fra gli atti di causa figura una nota di un collaboratore del servizio sinistri della CO 1, allestita in occasione di un colloquio telefonico intercorso con l’insorgente in data 30 ottobre 2006, dopo che a quest’ultimo era stata intimata una pre-decisione di rifiuto del caso.

                                         Questo, in particolare, il suo tenore:

"  (…).

Je lui demande également de me préciser les circostances de l’événement pour pouvoir mieux lui expliquer notre refus.

Il m’explique qu’il a fait un effort en voulant aller dans l’eau. Je lui demande de me préciser ce qu’il appelle effort. Selon ses dires, la douleur n’est pas survenue en se relevant et il ne courait pas. Tout au plus il marchait un peu vite. A un moment donné, il a senti une forte douleur au mollet. Il ne s’est donc rien passé de spécial ayant pu provoquer la douleur.

Je tente de lui expliquer que lorqu’une douleur survient lors d’une activité normale telle que marcher, la notion d’accident n’est pas remplie et le cas doit être pris en charge par l’assureur maladie.

Il n’admet pas mes explications et va en reparler avec son médecin …”

                                         (doc. Z 15)

                                         In sede di opposizione 24 novembre 2006, RI 1 ha fornito la seguente descrizione dell’accaduto:

"  Lo strappo al polpaccio che io ho subito è dovuto al fatto che io ho subito un incidente, non una malattia. Io appoggiando male il piede sulla sabbia, dovuto al fatto che volevo scendere uno scalino che c’era e c’è ancora oggi al Lido di __________ sono caduto, procurandomi questo strappo. È dovuto a questo fatto che io ho sentito un dolore forte al polpaccio.

Forse voi avete capito che avendo sentito un male forte sono caduto, invece i fatti sono andati come spiego sopra. Prima sono caduto al poggiare male il piede e dopo è arrivato il dolore.” (doc. Z 19)

                                         Questa, infine, la versione contenuta nel ricorso:

"  Quando mi sono fatto male mi trovavo al Lido di __________ in riva al Lago e mi accingevo ad andare in acqua: in quel punto la spiaggia fa come uno scalino alto circa 50 cm. e io per andare in acqua dovevo superarlo “scenderlo” e non ho valutato bene l’altezza dello stesso, mi sono così sbilanciato e ho appoggiato il piede sinistro con una certa violenza. A seguito di tale manovra ho sentito un forte dolore al polpaccio della gamba sinistra.”

                                         (doc. I)

                               2.9.   Il 20 giugno 2007 il Presidente del TCA ha sentito __________, il quale era stato indicato dal ricorrente quale testimone oculare dell’evento occorsogli il 25 luglio 2006 (doc. XVIII).

                                         Il teste ha dapprima spiegato che il bagno pubblico di Ascona si compone di due zone: da una parte, la “zona prato”, dove egli era sistemato quel 25 luglio 2006 e, d’altra parte, la “zona sabbia”, dove invece si trovava RI 1.

                                         Egli ha inoltre dichiarato che la “zona sabbia” è disposta su più livelli (due o tre), separati tra loro da gradini in cemento alti 40 cm circa. L’ultimo livello termina nel lago.

                                         __________ ha quindi descritto nel modo seguente l’evento capitato all’assicurato, precisato che egli si trovava a una ventina di metri di distanza:

"  Io mi trovavo sulla "zona erba" e guardavo nella direzione dove c'era il sig. RI 1, che già conoscevo di vista. Mi sembra che l'assicurato fosse da solo.

Ho visto che si è alzato dall'asciugamano e quando si è trovato a dover scendere di livello è caduto "un po' come un salame". Questa scena (caduta un po' goffa) mi ha fatto un po' sorridere.

Ho avuto l'impressione che avesse subito una storta, o inciampato oppure una puntura o qualche cosa di simile.

La mia prima impressione è stata che gli fosse mancato l'appoggio.

Confermo che l'assicurato è caduto nel piano inferiore come se fosse inciampato.

Ho visto che il sig. RI 1 si è rialzato e zoppicando è tornato al suo posto. Io non gli ho chiesto niente, vi era peraltro molta gente in giro.”

                                         (doc. XVIII)

                                         Il testimone ha infine precisato le modalità secondo le quali egli è entrato in contatto con l’assicurato posteriormente al sinistro:

"  Il presidente del TCA chiede al teste di precisare come mai è stato indicato dall'assicurato come testimone.

Il teste precisa che lo scorso anno, a fine estate (dopo la conclusione del Festival del Film, probabilmente in settembre), l'ho incontrato mentre bevevo qualche cosa con degli amici. Io mi sono seduto con loro e dopo un po' gli ho chiesto cosa si era fatto quella volta al bagno pubblico di __________. Gli ho anche precisato di avere visto la scena che sul momento mi ha fatto sorridere.

(…).

Quando l'ho rivisto in settembre gli ho chiesto cosa si era fatto in luglio. A quel punto il sig. RI 1 ha scoperto con sorpresa che avevo visto tutto l'episodio. Egli mi ha allora chiesto se sarei stato disposto a testimoniare. Io ho risposto di si.

Io stesso sono stato sorpreso che fosse necessaria una mia testimonianza. Se l'avessi saputo mi sarei presentato prima.”

                                         (doc. XVIII)

                                         Con la propria testimonianza – resa sotto la comminatoria di cui all’art. 307 CPS -, __________ ha dunque sostanzialmente confermato l’accaduto, così come il ricorrente lo aveva descritto con la propria opposizione del 24 novembre 2006, ovvero che quest’ultimo, nel cambiare di livello e, quindi, nel scendere il gradino in cemento, è inciampato ed è caduto a terra (cfr. XVIII: “Confermo che l'assicurato è caduto nel piano inferiore come se fosse inciampato.”).

                                         Nel corso della discussione di causa del 20 giugno 2007, il ricorrente ha peraltro ribadito la sua versione dei fatti:

"  L’assicurato descrive così l’episodio: “Stavo prendendo il sole, mi sono alzato per andare a fare un bagno, stavo scendendo ed ho sottovalutato l’altezza dello scalino. Sono inciampato e caduto. Sono tornato su una gamba sola al mio asciugamano.”

                                         (cfr. doc. XVIII, pag. 4)

                                         La CO 1 richiama, da parte sua, la giurisprudenza secondo cui, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata che effettivamente le indicazioni fornite da RI 1 a proposito delle modalità secondo le quali si è prodotto l’evento in questione, possono apparire non propriamente coerenti, nella misura in cui, in sede di annuncio d’infortunio 27 luglio 2006 (doc. A 5), così come nel rispondere l’11 settembre 2006 al questionario sottopostogli dall’amministrazione (doc. Z 10), egli ha dichiarato che la nota lesione muscolare se l’è procurata semplicemente camminando sulla sabbia, mentre invece, in sede di opposizione, egli ha aggiunto di essere caduto a terra, poiché inciampato al momento di scendere uno scalino (doc. Z 19).

                                         Tuttavia, l’Alta Corte federale ha già avuto modo di precisare che il principio delle “dichiarazioni della prima ora” non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

                                         Ora, secondo il TCA, ciò è proprio quanto avvenuto nella presente fattispecie, in ragione della chiara testimonianza di  __________.

                                         La versione resa da questo testimone oculare è del tutto credibile.

                                         D'altronde, nulla permette di ritenere che la sua deposizione sia in qualche modo viziata.

                                         In queste condizioni, il TCA ritiene pure plausibile la spiegazione che l’insorgente ha fornito in relazione al fatto che egli ha dichiarato, solo in un secondo tempo, di essere inciampato e caduto al suolo (doc. XVIII, p. 4: “Il presidente del TCA legge all'assicurato il pto. 6 "stavo andando in acqua sulla sabbia, ho sentito un forte dolore al polpaccio sinistro come se un coltello mi fosse entrato nel muscolo". Il ricorrente afferma di avere con queste affermazioni voluto porre più l'accento su quello che gli è capitato rispetto alla dinamica dell'infortunio. Il sig. RI 1 precisa di essere di lingua madre spagnola e di non conoscere il francese. Sottolinea di avere compilato lui l'annuncio di infortunio ma di essersi fatto aiutare successivamente nella redazione dei suoi scritti. L'assicurato precisa di essersi trovato per la prima volta in questa situazione e riconosce di avere sottovalutato l'importanza di descrivere precisamente la dinamica dell'infortunio.” – il corsivo è del redattore).

                                         Non si tratta dunque di una diversa versione ma di una precisazione delle precedenti (cfr. consid. 2.6).

                                         D’altronde, anche il medico curante, dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha ritenuto che il danno alla salute si è prodotto a seguito di un infortunio (doc. M 10: “… motivo per cui tale rottura parziale (e non sospetto stiramento muscolare come da voi scritto) è di origine infortunistica e non morbosa.” – il corsivo è del redattore).

                                         A tale proposito, è utile ricordare che se è vero che, secondo la giurisprudenza federale, la carente dimostrazione di un evento che soddisfi le caratteristiche di un infortunio, si lascia sostituire solo raramente da constatazioni di natura medica. Queste ultime, nel quadro dell'apprezzamento delle prove, assumono soltanto il valore di un indizio a favore oppure contro l'esistenza di un evento infortunistico (cfr. RAMI 1990 U 86, p. 51), è altrettanto vero che nel caso concreto tale evento è stato dimostrato, per cui gli atti medici costituiscono un’ulteriore conferma.

                             2.10.   Nel caso di specie, è stato accertato che, il 25 luglio 2006, RI 1, all’atto di scendere un gradino, ne ha valutato erroneamente l’altezza, motivo per cui è inciampato ed è caduto a terra, accusando un dolore violento a livello del polpaccio sinistro.

                                         Alla luce di quanto precede, occorre concludere che tutti gli elementi costitutivi di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, sono manifestamente soddisfatti nella concreta evenienza (cfr., in proposito, i consid. 2.4. e 2.5.).

                                         Pertanto, la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2007, mediante la quale l’amministrazione ha negato l’esistenza di un infortunio (così come di una lesione parificata ai postumi di un infortunio), deve essere annullata. L’incarto va rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni dell’assicurato, da un profilo materiale e temporale.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ L’incarto è rinviato alla CO 1 affinché definisca il diritto a prestazioni dell’assicurato, da un profilo materiale e            temporale.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.06.2007 35.2007.9 — Swissrulings