Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2007 35.2007.58

20 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,588 parole·~8 min·5

Riassunto

Irricevibilità del ricorso in quanto tardivo. Alcun motivo valido per restituzione del termine ricorsuale.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.58   mm/DC/td

Lugano 20 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 2 maggio 2007 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 21 giugno 2006, RI 1, assicurata contro gli infortuni presso CO 1, è caduta mentre stava pulendo una scala, accusando, secondo il certificato 7 luglio 2006 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________, una lombosciatalgia bilaterale post-traumatica.

                                         Accertamenti eseguiti nel prosieguo hanno evidenziato la presenza di un’ernia discale lombo-sacrale con estensione verso craniale, nonché di una protrusione a base larga a livello di L4-L5 nel contesto di discopatie degenerative L4/L5/S1 (cfr. referto relativo alla RMN del 16.10.2006).

                                         L’amministrazione ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 12 febbraio 2007, l’assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° marzo 2007, facendo difetto, da tale data, una relazione di causalità naturale con il sinistro del mese di giugno 2006.

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla __________, Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica, per conto dell’assicurata, CO 1, in data 2 maggio 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A).

                               1.3.   Con ricorso (erroneamente) datato 28 ottobre 2005, pervenuto al TCA in data 8 giugno 2007, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a versarle ulteriori prestazioni a far tempo dal 1° marzo 2007 (cfr. doc. I).

                               1.4.   In data 14 giugno 2007, l’amministrazione ha chiesto che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile poiché tardiva (cfr. doc. IV).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.

                                         Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                         Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

                                         Per inciso, occorre precisare che l'art. 106 LAINF, il quale prevedeva, in deroga all'art. 60 LPGA, un termine di tre mesi per ricorrere contro le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative, è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

                               2.3.   Nella concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al rappresentante di RI 1, la __________ Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica, in data 4 maggio 2007, così come la ricorrente stessa ha riconosciuto (cfr. doc. I, p. 1, nonché il doc. IV 2).

                                         Il termine di 30 giorni ha dunque iniziato a decorrere in data 5 maggio 2007 (in ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA) ed è giunto a scadenza il 4 giugno 2007 (il trentesimo giorno è in realtà caduto di domenica, tuttavia, in applicazione analogica dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine è scaduto il primo giorno feriale seguente, lunedì 4 giugno appunto).

                                         Consegnato alla Posta il 6 giugno 2007 (cfr. il timbro postale apposto sulla busta di invio), l’impugnativa dell’assicurata si rivela tardiva e, pertanto, irricevibile.

                               2.4.   RI 1 sostiene che il termine di ricorso decorrerebbe soltanto dalla data in cui essa è personalmente entrata in possesso della decisione su opposizione in discussione, ossia dal 23 maggio 2007 (doc. I, p. 1 e doc. C).

                                         Questo Tribunale non può condividere la tesi dell’assicurata, visto che la __________ Compagnia d’assicurazione di protezione giuridica, alla quale l’assicuratore ha intimato la decisione su opposizione del 2 maggio 2007, era legittimata ad agire a nome di RI 1 da una regolare procura conferitale da quest’ultima il 13 febbraio 2007 (cfr. doc. IV 3), che nel frattempo non era stata revocata. La sua rappresentante era quindi legittimata anche a ricevere il provvedimento amministrativo in questione.

                                         L'amministrazione era del resto tenuta a notificare la decisione direttamente alla rappresentante della ricorrente. A questo proposito in una sentenza I 587/06 del 7 settembre 2006 il TFA ha sottolineato che:

"  Selon la jurisprudence, les communications que les autorités

administratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles savent

représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n°9 p. 66 consid. 2; RAMA 1997 n° U 288, p. 442 consid. 2b)."

                               2.5.   Occorre ora esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.

                                         Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene che nel caso di specie non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso.

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, al momento in cui l’assicurata ha ricevuto dalla __________ copia della decisione su opposizione de CO 1 (23 maggio 2007), mancavano oltre dieci giorni alla scadenza del termine di ricorso, di modo che essa avrebbe avuto tutto il tempo necessario per inoltrare la propria impugnativa in modo tempestivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.06.2007 35.2007.58 — Swissrulings