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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2008 35.2007.56

11 giugno 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,996 parole·~35 min·3

Riassunto

Ass. vittima di infortunio durante riqualifica prof. quale gerente di ditta di pittura. Negato diritto rendita in quanto piena capacità lavorativa nell'attività intrapresa a titolo di riformazione prof., come pure, qualora la rif. non si fosse conclusa, in attività leggere semplici e ripetitive

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.56   mm

Lugano 11 giugno 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 26 aprile 2007 emanata da

CO 1   rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 5 ottobre 2004, RI 1 - che a quel momento stava svolgendo una riqualifica professionale a carico dell’AI presso la ditta __________ di __________, in ragione del danno alla salute localizzato alla spalla destra -, è scivolato mentre stava scendendo da una scala a pioli e ha battuto per terra la spalla sinistra.

                                         L’artro-RMN del 20 ottobre 2004 ha evidenziato la presenza di un’ampia rottura transmurale della cuffia, coinvolgente il tendine del muscolo sovraspinato e parte dell’infraspinato (doc. 3).

                                         Nel corso del mese di gennaio 2005, all’assicurato è stata impiantata una protesi totale della spalla sinistra (doc. 33).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17 febbraio 2006, l’CO 1 - tenuto conto delle sole conseguenze del sinistro dell’ottobre 2004 -, ha dichiarato RI 1 abile al lavoro dal 2 gennaio 2006 nella professione per la quale era stata disposta la riformazione professionale e gli ha di fatto negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. 114).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 126, 147 e 148), l’assicuratore LAINF, in data 26 aprile 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 159).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 1° giugno 2007, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha formulato le richieste seguenti, citiamo:

"  In via principale

1) Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione del 17.02.2006 e          la decisione su opposizione del 26.04.2007 emesse dalla CO 1    sono annullate.

2) Di conseguenza, previo allestimento di una perizia giudiziaria, è   assegnata al Signor RI 1 una rendita d’invalidità                                    LAINF, fondata su un tasso d’incapacità lavorativa di almeno il   60%.

3) Di conseguenza, l’incarto è retrocesso alla CO 1, affinché svolga i           necessari accertamenti medici ed economici e renda una nuova           decisione formale di rendita ai sensi dei considerandi.

4) Spese e ripetibili protestate.

In via subordinata

1) Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione del 17.02.2006 e          la decisione su opposizione del 26.04.2007 emesse dalla CO 1    sono annullate.

2) Di conseguenza, l’incarto viene retrocesso alla CO 1, per             l’espletamento di nuovi accertamenti medici ed economici, nonché       per statuire, mediante la resa di una nuova decisione formale, in                           merito al diritto del Signor RI 1 alle prestazioni                    assicurative a seguito del danno alla salute causato dall’intervento                chirurgico del 24.01.2005.

3) Di conseguenza, viene ordinato alla CO 1 di erogare al Signor      RI 1 l’indennità giornaliera nel periodo in cui verranno                  svolti gli accertamenti medici ed economici, sino al momento della                        resa della predetta decisione formale.

4) Spese e ripetibili protestate.

In via ulteriormente subordinata

1) Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione del          17.02.2006 e la decisione su opposizione del 26.04.2007 emesse dalla CO 1 sono annullate.

2) Di conseguenza, è fatto ordine alla CO 1 di aprire una nuova        procedura amministrativa, volta a statuire nel merito delle richieste        formulate con scritto del 15.03.2007 dal Signor RI 1,                                   per il tramite del sottoscritto legale, e fondate sul referto peritale del                               9.02.2007 dal Dr. med. __________.

3) Spese e ripetibili protestate.”

                                         (doc. I, p. 17s.)

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sottolinea innanzitutto che, in base alla perizia di parte 9 febbraio 2007 del dott. __________, l’impianto di protesi totale alla spalla sinistra eseguito dal dott. __________ nel mese di gennaio 2005, non era indicato dal profilo medico, aspetto sul quale l’amministrazione avrebbe omesso di pronunciarsi in sede di decisione su opposizione impugnata (doc. I, p. 4s.).

                                         Del resto, gli stessi disturbi residuali di cui egli soffre a livello della spalla sinistra, costituirebbero una conseguenza naturale dell’operazione chirurgica in questione, circostanza che il TCA dovrebbe accertare mediante l’esecuzione di una perizia giudiziaria (in caso di contestazione da parte dell’CO 1 - doc. I, p. 8).

                                         Egli ritiene inoltre che la decisione di procedere alla definizione del caso a decorrere dal 2 gennaio 2006, contrasterebbe con le conclusioni enunciate dal perito di parte, il quale, rispondendo al quesito n. 6, aveva sostenuto che da ulteriori provvedimenti terapeutici ci si sarebbe potuti ancora attendere un miglioramento sostanziale dello stato della spalla sinistra (doc. I, p. 5s.).

                                         D’altro canto, il ricorrente contesta l’affermazione dell’CO 1 secondo cui la sua mancata assunzione da parte della ditta __________ a far tempo dal 1° gennaio 2005, sarebbe imputabile a una carente esperienza nella gestione del personale e nella conduzione dell’azienda. A suo avviso, determinanti sarebbero stati piuttosto le sue precarie condizioni di salute nonché, citiamo: “il fatto che i titolari della __________ non avevano formato il ricorrente nelle mansioni amministrative di un’impresa di pittura.” (doc. I, p. 11).

                                         Parimenti contestata è la valutazione della capacità lavorativa espressa dal medico di circondario dell’CO 1 (abilità lavorativa completa nell’attività per la quale era stata disposta la riformazione professionale, ossia quella di capo-pittore/aiuto gerente), siccome in contrasto con le conclusioni formulate in proposito dal perito di parte, dott. __________ (doc. I, p. 12ss.). Inoltre, sempre a detta del’assicurato, il dott. __________ non avrebbe tenuto debitamente conto dell’attività da lui concretamente svolta sino al 5 ottobre 2004 presso l’impresa di pittura __________ (attività essenzialmente di capo-cantiere e di magazziniere - doc. I, p. 14s.).

                                         RI 1 ritiene infine di non essere in grado di esercitare in misura completa nemmeno un’attività adeguata, alternativa a quella oggetto della riformazione professionale e, in questo contesto, rimprovera all’amministrazione di non avere tenuto conto delle sequele dell’intervento operatorio del gennaio 2005 (doc. I, p. 15).

                                         In relazione al reddito da invalido, l’insorgente è dell’avviso che esso non sia stato validamente stabilito sulla base delle DPL, visto che, da una parte, queste ultime sono state prodotte soltanto nel corso della procedura di opposizione e, dall’altra, citiamo: “non vi è attualmente sul mercato del lavoro in Ticino un ventaglio sufficientemente ampio di attività leggere disponibili e compatibili allo stato di salute dell’assicurato.”

                                         Egli domanda pertanto che il reddito da invalido venga determinato in applicazione dei dati statistici salariali (doc. I, p. 16).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   Nel mese di luglio 2007, l’assicurato ha chiesto il richiamo del suo incarto dall’Ufficio AI, l’audizione testimoniale di __________, amministratrice unica della ditta __________, così come l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (doc. V).

                               1.6.   In corso di causa, questo Tribunale ha richiamato l’incarto dell’assicurato dall’UAI (doc. IX).

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha rinunciato a formulare delle osservazioni in merito (doc. XI), mentre l’insorgente lo ha fatto in data 10 settembre 2007 (doc. XII + allegati).

                                         L’allegato inoltrato dall’assicurato è stato oggetto di commento da parte dell’amministrazione (doc. XIV).

                                         In data 30 ottobre 2007, RI 1 si è riconfermato nella propria richiesta d’assunzione di nuovi mezzi di prova (doc. XVI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF).

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                               2.5.   Con la propria impugnativa, RI 1 rimprovera innanzitutto all’CO 1 di avere omesso di considerare le conseguenze dell’intervento di impianto di protesi totale eseguito il 24 gennaio 2005 dal dott. __________ e, al proposito, ritiene necessario che il TCA ordini una perizia giudiziaria alfine di accertare l’esistenza di un nesso causale naturale tra l’operazione appena citata e i disturbi localizzati alla spalla sinistra.

                                         Così come è stato precisato in sede di risposta di causa, l’Istituto assicuratore convenuto ha valutato il diritto alla rendita di invalidità prendendo in considerazione lo, citiamo: “… stato complessivo della spalla sinistra …”, a prescindere dunque dall’origine dei disturbi localizzati a quel livello (doc. III, p. 2: “L’CO 1 - a differenza di quanto sembra credere il ricorrente - non ha mai dichiarato la causalità estinta o ancora negato la propria responsabilità per una parte dei disturbi lamentati.”).

                                         Se ne deduce che qualora lo stato della spalla sinistra fosse effettivamente condizionato dalle sequele dell’intervento protesico in questione, così come ha d’altronde ammesso il dott. __________ - doc. 147, p. 14), l’assicuratore infortuni ne avrebbe già tenuto conto.

                                         In esito a quanto precede, appare infondata l’eccezione ricorsuale in base alla quale la decisione su opposizione impugnata sarebbe viziata da una carente motivazione (in effetti, non vi era proprio nulla da motivare, posto che l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente alla totalità dei disturbi presentati dall’assicurato alla spalla sinistra).

                                         D’altro canto, appare superfluo dare seguito alla richiesta di allestimento di una perizia medica giudiziaria, visto che l’aspetto eziologico non è oggetto di contestazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto.

                               2.6.   L’assicurato, in sede di ricorso, ha pure contestato che l’assicuratore LAINF convenuto fosse legittimato a procedere alla definizione del caso a contare dal 2 gennaio 2006, e ciò alla luce di quanto il dott. __________ ha rilevato in merito nella sua perizia di parte del 9 febbraio 2007 (cfr. doc. I, p. 5s.).

                                         In effetti, il sanitario appena citato, responsabile degli arti superiori presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale universitario di __________, ha raccomandato l’esecuzione di un’infiltrazione con anestetico locale dell’articolazione gleno-omerale e, in caso di chiara riduzione della sintomatologia, di una revisione della protesi con eliminazione del diagnosticato conflitto meccanico, accompagnata da una sinoviectomia, da un’artrolisi, nonché dalla sostituzione della cavità in polietilene (doc. 147, p. 17s.).

                                         In proposito, l’CO 1 ha fatto valere che, relativamente alla questione della stabilizzazione dello stato di salute, la propria decisione formale del 17 febbraio 2006 sarebbe cresciuta in giudicato incontestata (doc. III, p. 3: “Sia in sede di opposizione che con il ricorso l’assicurato ha sempre e unicamente chiesto di essere messo al beneficio delle prestazioni di lunga durata per cui deve essere ammesso che egli non intenda fare uso delle opzioni terapeutiche illustrate dal dott. __________. A mente dell’CO 1 la sospensione delle prestazioni di breve durata è formalmente cresciuta in giudicato visto il tenore dell’opposizione per cui, come enunciato in entrata, in questa sede deve unicamente essere esaminato se le condizioni per riconoscere una rendita di invalidità sono date.”).

                                         Così come è già stato indicato al considerando 2.3., il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. DTF 133 V 57 consid. 6.6.2, 128 V 169 consid. 1b e riferimenti, 116 V 41 consid. 2c; STF U 394/06 del 19 febbraio 2008, consid. 4.1).

                                         Il Tribunale federale, più di recente, ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (STF U 394/06 succitata, consid. 4.3 e riferimenti).

                                         Ora, in base alla perizia del dott. __________, RI 1, nonostante i postumi residuali dell’evento infortunistico dell’ottobre 2004, è in grado di esercitare, a tempo pieno e senza necessità di introdurre delle pause aggiuntive, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un’attività leggera, in cui le braccia non vengano ingaggiate in lavori da svolgere sopra l’orizzontale e in cui non vengano trasportati pesi (doc. 147, p. 18s.).

                                         Se ne deduce che i provvedimenti terapeutici prospettati dallo specialista bernese non sono atti a migliorare sensibilmente la capacità lavorativa residua del ricorrente, posto che, già prima che insorgesse il sinistro in questione, l’esigibilità lavorativa del ricorrente era analoga a quella descritta dal dott. __________, in ragione del danno alla salute localizzato alla spalla destra (si veda, ad esempio, il rapporto 29.4.2002 della dott.ssa __________, medico SMR, presente in doc. IX: “In conclusione, è giustificata IL 100% come pittore dal 15.09.2000. Quindi ad valutazione CIP per attività adatta con le seguenti limitazioni funzionali: non può eseguire lavori che richiedono elevazione del braccio destro oltre 60 gradi. In considerazione della patologia descritta, sono pure da evitare attività che richiedono il sollevamento o trasporto di pesi medio-pesanti oppure manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere con forza medio-pesante da parte del braccio destro.”).

                                         Alla luce della giurisprudenza di cui alla STF U 394/06, l’amministrazione era quindi legittimata a dichiarare chiusa la cura medica e a procedere alla definizione del diritto alle prestazioni di lunga durata.

                                         In tali condizioni, il TCA può astenersi dall’approfondire la questione di sapere se, così come lo pretende l’CO 1, la decisione formale del 17 febbraio 2006 sia cresciuta in giudicato su questo aspetto, oppure no.

                               2.7.   A questo Tribunale non rimane che da valutare se a RI 1 deve essere riconosciuta una rendita di invalidità a causa dei disturbi alla spalla sinistra.

                                         Al riguardo, va ricordato innanzitutto che, in ragione del danno alla salute localizzato alla spalla destra (in proposito, cfr. il rapporto 4.10.2001 del dott. __________, medico curante specialista, presente in doc. IX: “Nell’estate 1992 il paziente è caduto e si è fatto male alla spalla ds. Il 30.09.93 è stato operato da me di artroscopia diagnostica e acromio-plastica con sutura transossea di una cuffia con rottura completa traumatica. (…). Il paz. in seguito ha lavorato come pittore in proprio al 100% senza problemi fino al 13.03.00, quando è caduto da un ponteggio di 2 metri e si è di nuovo lesionato la spalla ds. Per i dolori persistenti e con la diagnosi di rirottura della cuffia rotatoria ho eseguito il 20.10.00 una risutura della cuffia. (…). Per il persistere dei dolori ho rioperato il 6.7.01, quando ho trovato la cuffia rotatoria con il tessuto tendinoso degenerato con alcuni fili liberi. Ho eseguito una pulizia e asportato i fili liberi. Anche dopo questa rioperazione il paziente non andava mai bene e accusa dolori quando lavora con il braccio elevato sopra i 60 gradi.”) - non di pertinenza dell’assicuratore LAINF convenuto -, l’insorgente era stato costretto ad abbandonare la sua abituale professione di pittore.

                                         A decorrere dal mese di settembre 2002, l’insorgente ha quindi iniziato una riformazione professionale quale gerente-responsabile di una ditta di pittura, alle dipendenze della ditta __________ di __________.

                                         In base al rapporto 5 agosto 2002 del Consulente in integrazione professionale dell’AI, __________, nel suo mansionario rientravano, in sostanza, l’elaborazione dei preventivi, la supervisione e il controllo dei lavori, la gestione dei clienti, nonché l’introduzione e la formazione del personale (allegato al doc. IX).

                                         Con rapporto del 9 dicembre 2002, redatto al termine del periodo di accertamento professionale, lo stesso consulente aveva indicato che con la riqualifica si sarebbero dovuti perseguire i seguenti obiettivi, citiamo: “ampliare le proprie conoscenze tecnico-teoriche della professione (conoscenza di tutti i materiali utilizzati in ditta e dei diversi metodi di lavoro, migliorare la sua conoscenza “teorica” della professione, ..); acquisire le nozioni amministrative di base (contabilità, uso PC, redazione di preventivi, …); imparare ad assumere, con la “supervisione” regolare ed assidua del responsabile, la direzione dei lavori; imparare a gestire una ditta di circa 15 operai.” (allegato al doc. IX).

                                         La riqualifica professionale presso la ditta __________ è proseguita sino al mese di ottobre 2004, quando RI 1 è rimasto vittima di un infortunio alla spalla sinistra, con rottura della cuffia dei rotatori e successivo impianto di una protesi totale (il 24 gennaio 2005).

                                         In data 28 dicembre 2005 ha avuto luogo una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Per quanto qui di interesse, il medico di __________ appena citato ha dichiarato l’assicurato in grado di esercitare di nuovo la professione per la quale era stato riformato, a far tempo dal 2 gennaio 2006:

"  Lo stesso scopo ha la reintegrazione dell’assicurato nella riformazione professionale, la quale può essere ripresa in misura normale, da un profilo medico dal 2.1.2006.

Trattasi dell’attività di responsabile tecnico di una ditta di pittura di piccole o medie dimensioni (elaborazione dei preventivi, supervisione, controllo lavori, gestione clienti, introduzione e formazione del personale).

Anche il trasporto di materiale dalla ditta sui cantieri è incluso, tuttavia non è inteso il carico, scarico e trasporto di pesi elevati (p. es. dei secchi di pittura che pesano in media un 20 kg!).

Il signor RI 1 viene quindi informato che la CO 1 lo considera nuovamente abile nella misura del 100% per le qualità di capo-pittore/aiuto gerente e gli viene consegnato direttamente il relativo certificato d’infortunio.”

                                         (doc. 102, p. 4s.)

                                         Un parere analogo è stato espresso dal medico di fiducia dell’Ufficio AI, dott. __________:

"  Nella nuova professione appresa nell’ambito della riqualifica, l’assicurato risulta abile al 100%.

Le limitazioni funzionali descritte sono tutt’ora valide e la riqualifica scelta, che non comprende sollecitazioni degli arti superiori, è adeguata anche con gli esiti dell’infortunio a carico della CO 1.”

                                         (rapporto 31.1.2007 accluso in doc. IX).

                                         Nel corso del mese di novembre 2006, RI 1 si è privatamente sottoposto a una visita peritale da parte del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

                                         Dal relativo referto, datato 9 febbraio 2007, si evince, a proposito della riformazione professionale, che quest’ultima non ebbe di fatto luogo, posto che i titolari della __________ non avrebbero trasmesso al ricorrente le conoscenze necessarie per dirigere un’azienda. Per contro, essi chiedevano all’assicurato di occuparsi principalmente della preparazione dei lavori, del trasporto dei materiali, compreso il ripetuto sollevamento di sacchi di colori e di secchi pesanti fino a 25 kg, nonché del controllo del tempo di lavoro (doc. 147, p. 11).

                                         Per quanto attiene all’esigibilità lavorativa, secondo il dott. __________, l’insorgente non è in grado di esercitare né la sua precedente professione di pittore, né, tenuto conto delle informazioni fornite dal datore di lavoro in merito alla sua attitudine ad occuparsi della gerenza di una ditta di pittura, quella oggetto della riformazione professionale (doc. 147, p. 12: “Ein Beschäftigung als Maler ist in dieser Situation unmöglich und eine Beschäftigung als Geschäftsführer oder technischer Leiter eines Malerge__________ wegen ungenügender Sachkunde und fehlender Kentnisse der administrativen Belange nicht möglich. Entsprechend ist der Explorand seit dem Unfall in diesen beiden Funktionen nicht mehr arbeitsfähig.”).

                                         Per contro, RI 1 è stato giudicato in grado di esercitare, a tempo pieno e senza necessità di introdurre delle pause aggiuntive, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un’attività leggera, in cui le braccia non vengano ingaggiate in lavori da svolgere sopra l’orizzontale e in cui non debbano essere trasportati pesi (doc. 147, p. 18s.).

                               2.8.   Con la propria impugnativa, l’insorgente rimprovera ai titolari della __________ di non aver ottemperato all’impegno preso nei suoi confronti, ovvero quello di riformarlo nella professione di gerente di una ditta di pittura, e di averlo invece impiegato prevalentemente in attività di tipo manuale, quale il carico e lo scarico di materiale, attività che dopo l’infortunio alla spalla sinistra, egli non è più stato in grado di svolgere (doc. I, p. 9: “Per mettere a fuoco la presente fattispecie è doveroso precisare che già durante i primi tre mesi di lavoro presso la __________, l’assicurato era stato assegnato al magazzino e aveva dovuto caricare e scaricare il materiale (segnatamente i secchi di vernice del peso di 25 kg) e portarlo suo cantieri utilizzando il furgoncino della ditta. Detta attività veniva svolta dall’assicurato usando l’unico braccio sano, ossia il braccio sinistro: (…). Il signor RI 1 aveva chiesto a più riprese ai titolari della __________ d’iniziare la riqualifica professionale ma essi, ogni volta, risposero che vi era troppo lavoro e che pertanto si doveva rimandare detto inizio. Detta situazione si trascinò per tutto l’anno 2003 come pure per tutto l’anno 2004.”).

                                         Egli contesta dunque che la riformazione professionale era destinata a fallire a prescindere dall’insorgenza del danno alla spalla sinistra, a causa soprattutto di una sua, citiamo: “… mancanza d’esperienza nella gestione del personale e nella conduzione di una ditta (relazioni con i dipendenti, ricerca clienti, ecc.).” (doc. I, p. 9), secondo quanto il datore di lavoro aveva sostenuto in occasione della sua audizione del 13 ottobre 2005 (doc. 78, p. 1: “La riformazione in sé era impedita solo limitatamente da fattori fisici. Le maggiori difficoltà erano dovute ad un’incapacità di far funzionare razionalmente la ditta. Gli operai della ditta si erano accorti che il signor RI 1 non era all’altezza della situazione e per questo motivo facevano fatica ad eseguire quanto gli ordinava ed accettare i suoi ordini. Erano insorti diversi problemi con gli operai in quanto non erano soddisfatti del responsabile ed inoltre alcune volte avevano avuto delle noie con i clienti. Inoltre nonostante gli anni che è rimasto in ditta non ha appreso in modo adeguato come si deve svolgere l’attività di gerente.”).

                                         Il TCA rileva che obiettivo della riqualifica professionale ordinata dall’assicurazione per l’invalidità, era quello di acquisire le competenze necessarie per gestire una ditta di pittura di piccole-medie dimensioni (cfr. rapporto 5.8.2002 del Consulente in integrazione professionale presente in doc. IX: “Tenuto conto della sua esperienza professionale, l’unico progetto realistico che potrebbe portare ad un completo recupero della capacità di guadagno, è quello di formare l’assicurato “on the job” come responsabile tecnico di una ditta di pittura di piccole o medie dimensioni (elaborazione dei preventivi, supervisione e controllo lavori, gestione dei clienti, introduzione e formazione del personale, …).”).

                                         In qualità di gerente, l’assicurato sarebbe dunque chiamato a eseguire, essenzialmente, dei compiti attinenti all'organizzazione ed alla sorveglianza del lavoro, al contatto con la clientela, nonché delle mansioni di tipo amministrativo, come ad esempio l’allestimento dei preventivi.

                                         Si trattava di incombenze certamente non gravose per gli arti superiori e, perciò, perfettamente compatibili con le limitazioni funzionali descritte dal dott. __________ nella sua perizia di parte del 9 febbraio 2007 (consid. 2.7. in fine di questa sentenza; cfr., inoltre, i rapporti dei dottori __________ e __________: “Le limitazioni funzionali descritte sono tutt’ora valide e la riqualifica scelta, che non comprende sollecitazioni degli arti superiori, è adeguata anche con gli esiti dell’infortunio a carico della CO 1.” - rapporto 31.1.2007 del dott. __________ accluso in doc. IX).

                                         La circostanza secondo cui, presso la ditta __________, RI 1 sarebbe stato chiamato a svolgere delle mansioni più pesanti, comprendenti il sollevamento/trasporto di pesi di una certa entità, che di per sé non appaiono adeguate alle sue condizioni di salute, non è suscettibile di supportare le sue pretese.

                                         Infatti, la questione riguardante la capacità lavorativa dell’assicurato nella professione oggetto della riformazione professionale e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita di invalidità, non deve essere necessariamente valutata facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze della ditta __________.

                                         La decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione dell'insorgente presso l’azienda appena menzionata, in funzione invece dell’attività normalmente svolta da un gerente di una ditta di pittura sul mercato generale del lavoro (cfr., per dei casi analoghi, la STCA 35.1998.7 del 14 settembre 1998, confermata dal TFA con sentenza U 301/98 del 18 febbraio 1999, la STCA 35.1999.134 del 17 aprile 2001 e la STCA 35.2005.92 del 24 aprile 2006).

                                         Questa Corte é del parere che, su un mercato equilibrato del lavoro, al gerente di una ditta di pittura di medie dimensioni competano in prevalenza delle mansioni amministrative (in primo luogo, i contatti con la clientela), nonché di sorveglianza e di verifica del lavoro espletato dalla maestranza.

                                         Un suo coinvolgimento diretto nell’esecuzione materiale di un’opera costituisce generalmente l’eccezione.

                                         In queste condizioni, posto che, su un mercato equilibrato del lavoro, all’assicurato andrebbe oltretutto riconosciuta la possibilità - grazie alla sua particolare funzione - d'ottimizzare l'organizzazione del proprio lavoro in modo tale da risparmiare gli arti superiori, la decisione dell’amministrazione di negargli il diritto alla rendita di invalidità, va tutelata da questo Tribunale.

                                         Infatti, accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nell’attività oggetto della riformazione, é giocoforza ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.

                                         Del resto, anche volendo seguire la tesi sostenuta dall’ex datore di lavoro dell’assicurato e ripresa dall’assicuratore LAINF convenuto, ovvero che la riformazione professionale era destinata a fallire indipendentemente dai postumi dell’infortunio del 5 ottobre 2004, l’esito della presente vertenza non muterebbe.

                                         In effetti, determinando il diritto alla rendita secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi, visto che l’esigibilità lavorativa è rimasta quella che era prima del sinistro in questione (cfr. rapporto 4.10.2001 del dott. __________, accluso al doc. IX e doc. 147, p. 18s.), occorre concludere che quest’ultimo evento non ha peggiorato la capacità di guadagno dell’assicurato, così come ha pertinentemente osservato l’Istituto assicuratore in data 17 settembre 2007 (doc. XIV: “l’attività prospettata dall’AI non era esigibile per cui partendo dal principio che l’assicurato era in grado di svolgere un’attività leggera e non qualificata al 100% non può essere ammesso che il danno alla spalla controlaterale abbia portato ad un peggioramento del guadagno teorico e quanto anche alla luce della giurisprudenza richiamata nel ricorso.”).

                                         Anche in questa ipotesi, quindi, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto alla rendita di invalidità andrebbe confermata.

                                         In esito a tutto quanto precede, ci si può senz’altro esimere dal procedere all’audizione testimoniale dell’amministratrice unica della ditta __________, mezzo di prova la cui assunzione è stata chiesta dall’insorgente (cfr. doc. V).

                                         Con la propria impugnativa, l’insorgente ha fatto valere di non essere in grado di esercitare in misura completa nemmeno un’attività adeguata, alternativa a quella oggetto della riformazione professionale e, d’altra parte, che sul mercato del lavoro ticinese non vi sarebbe un’offerta sufficiente di posti di lavoro compatibili con le sue condizioni di salute (doc. I).

                                         Per quanto concerne la prima obiezione, il TCA si limita a rilevare che è stato lo stesso specialista privatamente consultato dall’assicurato, dott. __________, a dichiarare quest’ultimo in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera, in cui non debba né sollevare/trasportare pesi anche solo relativamente importanti né ingaggiare gli arti superiori in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (doc. 147, p. 18s.), impedimenti che corrispondono, del resto, a quelli che si riscontrano normalmente in assicurati che hanno lamentato una rottura della cuffia dei rotatori (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, tutelata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

                                         Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano):

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

                                         In un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"  (…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

                                         È stato giudicato completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco e che implicano unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

                                         Infine, con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

                                         Per quanto attiene alla seconda obiezione, questa Corte non ignora certo le difficoltà che presenta, da qualche anno a questa parte, il mercato del lavoro svizzero e, in particolare, quello ticinese. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83).

                                         Da notare che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.56 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2008 35.2007.56 — Swissrulings