Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2008 35.2007.125

11 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,808 parole·~9 min·3

Riassunto

Assicurata vittima di 2 infortuni (01/1998 e 10/2005). Ricorso dichiarato irricevibile in quanto relative pretese concernenti un infortunio diverso da quello oggetto della decisione impugnata. A titolo abbondanziale, ricorso dichiarato comunque infondato nel merito

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.125   mm

Lugano 11 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 7 novembre 2007 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 gennaio 1998, RI 1 - dipendente dell’Ospedale __________ di __________ in qualità di infermiera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 -, è rimasta vittima di un infortunio sugli sci, lamentando un danno al ginocchio sinistro.

                                         Il 4 ottobre 2005 all’assicurata è occorso un secondo infortunio, allorquando essa è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, in occasione del quale ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale (doc. 2, 3 e 4).

                                         Entrambi i sinistri sono stati assunti dall’assicuratore LAINF.

                               1.2.   Nel corso del mese di agosto 2006, alla CO 1 è stata annunciata una ricaduta dell’evento infortunistico del 4 ottobre 2005, determinata da una riacutizzazione dei dolori cervico-cefalici con inabilità lavorativa nei giorni 6 e 7 luglio 2006 (doc. 7 e 8).

                                         Il 26 gennaio 2007, l’assicurata ha annunciato all’amministrazione una seconda ricaduta, riguardante questa volta il sinistro del 13 gennaio 1998 (doc. 18).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 giugno 2007, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi cervico-cefalici, ritenuti non più trovarsi in una relazione di causalità naturale con l’infortunio del 4 ottobre 2005 (doc. 12).

                               1.4.   Il 1° ottobre 2007, il Sindacato RA 1 per conto di RI 1 ha sostenuto, riferendosi a una certificazione del chirurgo ortopedico dott. __________, che, citiamo: “… il caso non può considerarsi chiuso per quanto concerne i trattamenti e per quel che attiene all’indennità IMI, la stessa deve essere adeguata.” (doc. 14).

                               1.5.   In data 29 ottobre 2007, l’amministrazione ha emanato la propria decisione formale riguardante la ricaduta del sinistro del 13 gennaio 1998, con la quale ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica a far tempo dal 20 aprile 2007 (salvo poi dichiararsi disponibile ad assumere il costo di due cicli di fisioterapia/anno sino al 31 dicembre 2008), ha posto l’assicurata al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 10% e le ha negato il diritto alla rendita di invalidità (doc. 19).

                                         Contro la decisione appena citata si è cautelativamente opposta la __________ (doc. 20).

                               1.6.   Con decisione su opposizione del 7 novembre 2007, la CO 1 ha integralmente respinto l’opposizione inoltrata dall’assicurata il 1° ottobre 2007 (doc. 15).

                               1.7.   Con tempestivo ricorso del 10 dicembre 2007, RI 1, sempre patrocinata dall’RA 1, ha chiesto che il caso dipendente dall’infortunio del 1998 venga mantenuto aperto e che le sia accordata un’IMI del 40% almeno, subordinatamente, che il TCA abbia ad ordinare una perizia medica giudiziaria (cfr. doc. I).

                               1.8.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.9.   In corso di causa, questo Tribunale ha accertato che alla __________ è stato nel frattempo assegnato un termine scadente il 15 febbraio 2008, per motivare la propria opposizione cautelativa del 14 novembre 2007 oppure per comunicarne il ritiro (doc. V e allegato).

                                         in diritto

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                               2.2.   Il TCA osserva che, con ricorso del 10 dicembre 2007, l’assicurata ha formulato delle richieste che riguardano i postumi dell’infortunio del 13 gennaio 1998.

                                         In effetti, con il referto prodotto sub doc. A, su cui è essenzialmente basata l’impugnativa in discussione, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha sostenuto che una chiusura del caso (quello dipendente dal sinistro del 13 gennaio 1998) è per il momento da considerare prematura (“Una chiusura del caso non entra attualmente in considerazione e la paziente deve essere vista almeno una volta all’anno con una radiografia dopo 10-15-20 anni dall’infortunio”) e, d’altra parte, che il danno infortunistico localizzato al ginocchio sinistro giustifica il riconoscimento di un’IMI del 20% almeno (“… se prendiamo in considerazione il rischio importante e quasi sicuro di artrosi al ginocchio, la menomazione all’integrità per un’artrosi femorotibiale è del 15% al 30% in caso di assenza d’intervento è del 20% al 40% in caso di artroplastica totale del ginocchio. Secondo me la menomazione all’integrità deve essere rivalutata almeno al 20%.”).

                                         Secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                                         Con la decisione su opposizione del 7 novembre 2007, l’assicuratore infortuni convenuto ha confermato il contenuto della propria decisione formale del 13 giugno 2007, mediante la quale esso aveva dichiarato nel frattempo estinte le sequele dell’evento traumatico del 4 ottobre 2005, interessante il rachide cervicale (cfr. doc. 12 e 15).

                                         Pertanto, nella misura in cui vengono formulate delle pretese completamente estranee all’oggetto della decisione su opposizione impugnata, il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

                                         RI 1 avrebbe in effetti dovuto fare valere gli argomenti ivi sviluppati nell’ambito di un’opposizione contro la decisione formale del 29 ottobre 2007.

                               2.3.   A titolo abbondanziale, si rileva che, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare ricevibile il ricorso presentato dall’assicurata, esso andrebbe comunque respinto nel merito.

                                         Dalle tavole processuali emerge che la decisione della CO 1 di dichiarare estinto il nesso di causalità naturale tra i disturbi cervico-cefalici e l’infortunio del 4 ottobre 2005 e, di fatto, di rifiutare l’assunzione della ricaduta annunciata in data 29 agosto 2006, è stata presa facendo capo alle conclusioni contenute nel referto peritale 24 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in reumatologia.

                                         In effetti - preso atto che i dolori cervico-cefalici e alle spalle erano preesistenti all’evento traumatico dell’ottobre 2005 e tenuto conto dei reperti messi in luce dagli accertamenti diagnostici a cui RI 1 era stata sottoposta -, lo specialista appena citato ha ritenuto semplicemente possibile l’esistenza di una tale relazione causale (cfr. doc. 11, p. 13: “Gli attuali disturbi sono in relazione di causa possibile con l’evento del 4.10.2005, in quanto preesistenti all’evento del 2005, tenendo anche conto delle lievi alterazioni degenerative sottogiacenti e della nota emicrania preesistente.”), ciò che da un profilo probatorio non può bastare per ammettere l’eziologia infortunistica dei disturbi in questione (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Secondo il TCA, alla valutazione espressa dal reumatologo dott. __________, fondata su una minuziosa ricostruzione dell’anamnesi dell’assicurata, nonché su un’accurata descrizione del suo status clinico e radiologico, andrebbe riconosciuto pieno valore probatorio, tenuto conto anche dell’assenza di pareri medico-specialistici divergenti.

                                         In questo contesto, andrebbe inoltre considerato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.) e, d’altra parte, che l’Alta Corte riconosce pieno valore probante ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 351 seg. = SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572).

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Pertanto, nell’ipotesi in cui si fosse entrati nel merito della lite, questa Corte avrebbe dovuto ritenere non dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi cervico-cefalici, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 29 agosto 2006, costituivano ancora una conseguenza naturale dell’infortunio del 4 ottobre 2005.

                               2.4.   Infine, dagli atti di causa si evince che, in data 14 novembre 2007, la __________ ha interposto opposizione contro la decisione formale del 29 ottobre 2007 (doc. 20) e, al riguardo, l’assicuratore convenuto, interpellato dal TCA, ha comunicato quanto segue:

"  … a complemento di quanto già indicato e prodotto in sede di risposta al ricorso, con la presente, parte convenuta specifica che la spettabile __________ non ha ancora proceduto a motivare l’opposizione cautelativa 14 novembre 2007 ma dovrebbe procedervi entro il 15 febbraio 2008 (cfr. doc. 21)."

                                         (doc. V)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.125 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.02.2008 35.2007.125 — Swissrulings