Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2008 35.2007.113

13 marzo 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,625 parole·~13 min·3

Riassunto

Assicurato vittima di rottura cuffia rotatoria a sx nel 12-2004. 04-2007 annuncio ricaduta determinato da apparizione ematoma regione anteriore braccio sx con dolori. Negata la ricaduta. Negato pure che danno alla salute é conseguenza di un nuovo infortunio oppure costituisce una lesione parificata

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2007.113   mm

Lugano 13 marzo 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 16 ottobre 2007 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 15 dicembre 2004, RI 1 - all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di ferraiolo e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, ha lamentato la rottura completa del tendine del capolungo del bicipite a sinistra nel cambiare una ruota dell’autovettura (cfr. doc. 1, 4 e 8).

                                         L’artro-RMN dell’11 febbraio 2005 ha posto in evidenza, oltre alla nota rottura del capolungo del bicipite, anche un ispessimento del legamento coraco-acromiale con sospetto impingement e tendinite, nonché una possibile lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinato (allegato al doc. 13).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato in grado di riprendere il proprio lavoro in misura del 20% dal 1° marzo 2005 e in misura completa dal 3 aprile 2005 (allegato al doc. 24).

                               1.2.   Nel corso del mese di aprile 2007, la ditta __________ di __________, nuovo datore di lavoro, ha annunciato all’amministrazione una ricaduta dell’evento del 15 dicembre 2004 (doc. 48), con inabilità lavorativa totale a decorrere dal 5 aprile 2007 (doc. 49).

                                         Il dott. __________, medico curante, ha riferito al riguardo dell’apparizione di un ematoma sulla regione anteriore del braccio sinistro, accompagnato da dolori al braccio stesso che irradiavano verso la mano e da disestesie alle dita 2 a 4 (doc. 50).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 4 luglio 2007, ha negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 aprile 2007, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità naturale con il sinistro del dicembre 2004 (doc. 56).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 59), l’CO 1, in data 16 ottobre 2007, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 62).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 16 novembre 2007, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che l’Istituto assicuratore venga condannato a versare le prestazioni di legge in relazione all’evento del 5 aprile 2007, fino alla sua completa guarigione.

                                         A suo avviso, all’inizio del mese di aprile, egli ha riportato un trauma che ha causato un nuovo danno alla salute, nella forma di un’ulteriore rottura di alcune fibre del bicipite brachiale, all’origine di un aggravamento della sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra (doc. I).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 aprile 2007, oppure no.

                                         In proposito, le parti sono concordi nel ritenere che i disturbi in questione non costituiscono una ricaduta dell’infortunio del 15 dicembre 2004, ma un nuovo danno alla salute (secondo il dott. __________, si è trattato probabilmente della rottura di alcune fibre del bicipite brachiale - doc. 52), così come sostenuto anche dal medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. 55: “…, la presenza dell’ematoma locale, in presenza di una precedente lesione totale del capo lungo del bicipite non generata da un avvenimento infortunistico ma assunta perché presunta lesione facente parte dell’art. 9/2 OAINF, in presenza di chiari ed importanti segni degenerativi, la lesione attuale è da considerarsi nuova lesione e non ricaduta, ma normale evoluzione della patologia malformativa degenerativa del paziente.” - il corsivo è del redattore).

                                         Posto quanto precede, per il TCA si tratta quindi di esaminare se tale nuovo danno alla salute è la conseguenza di un infortunio ai sensi di legge oppure se esso costituisce una lesione parificata ai postumi di infortunio ai sensi dell’art, 9 cpv. 2 OAINF.

                               2.3.   Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003.

                                         La precedente giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio e ai singoli elementi caratteristici della stessa continua dunque a essere valevole (cfr. SVR 2005 UV Nr. 2).

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore."

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                                         Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. DTF 129 V 404; DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.4.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 2/1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                               2.5.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.6.   Nella concreta evenienza, dal certificato 30 aprile 2007 del dott. __________ risulta quanto segue, citiamo: “… il 4.04.2007 ha sforzato il braccio sinistro sul lavoro, gli è uscito un ematoma dopo essere stato trattato dal Dr. __________ con onde d’urto al tendine capo lungo del bicipite ed alla spalla.” (doc. 50).

                                         Questo invece quanto si evince dal rapporto 24 aprile 2007 del dott. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, citiamo:

"  il signor RI 1 si è da me ripresentato a causa della riacutizzazione di dolori alla spalla ed al braccio sx, insorti in modo abbastanza acuto circa tre settimane orsono dopo aver eseguito dei lavori pesanti. Afferma di essersi svegliato un giorno con dolori molto intensi al braccio, accompagnati da un importante ematoma.”

                                         (doc. 52 - il corsivo è del redattore)

                                         Da parte sua, RI 1, sentito il 23 maggio 2007 da un funzionario dell’CO 1, si è così espresso, citiamo:

"  In data 4.4.2007, senza che gli succedesse qualcosa di particolare, ha notato l’apparizione di colorazione bluastra a tutto il bicipite.

Il dottor __________ ha ritenuto necessario un breve periodo di riposo e cure prima di confermare la ripresa del lavoro.”

                                         (doc. 53 - il corsivo è del redattore)

                                         Sulla scorta di quanto dichiarato dall’insorgente (cfr. doc. 52 e 53), il TCA deve concludere che il danno al braccio sinistro non può essere fatto risalire ad un infortunio giusta l'art. 4 LPGA: l’assicurato stesso, in effetti, non ricorda alcun evento particolare che abbia interessato l’arto superiore sinistro.

                                         In proposito, è utile segnalare che questa Corte ha deciso esattamente allo stesso modo in una sentenza 35.2001.19 del 28 settembre 2001, cresciuta in giudicato, riguardante un’assicurata che, al momento del risveglio, aveva constatato che il suo ginocchio sinistro si presentava gonfio e dolente al punto da non poterlo caricare, senza che essa fosse stata in grado di segnalare un avvenimento specifico interessante quella parte del corpo (cfr. pure, in questo senso, la STCA 35.2005.12 dell’11 aprile 2005).

                               2.7.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’amministrazione possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         Questo Tribunale constata, in primo luogo, che la “rottura di alcune fibre del bicipite brachiale”, diagnosticata dal reumatologo dott. __________, rientra fra le lesioni esaustivamente enumerate al cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (lett. d) o e): “lacerazioni muscolari” o “stiramenti muscolari”, cfr., in merito, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 103).

                                         D’altra parte, però, così come è già stato evidenziato al considerando 2.5., l'assicurato non è stato in grado di descrivere alcun evento specifico che abbia riguardato il braccio sinistro, motivo per cui, in assenza del necessario fattore esterno causale, il danno alla salute riportato dall’assicurato non può essere assunto dall’CO 1, neppure a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio.

                                         In esito a tutto quanto precede, l’amministrazione ha correttamente negato il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del 13 aprile 2007.

                                         La decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2007.113 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.03.2008 35.2007.113 — Swissrulings