Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.2007 35.2006.96

26 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,440 parole·~27 min·3

Riassunto

Distorsione articolazione trapezio-metacarpea I. Assicurata, segretaria di studio medico, non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua abituale professione e, quindi, nessuna incapacità di guadagno. L'attività di casalinga, non assicurata, non va presa in considerazione.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.96   mm/DC/td

Lugano 26 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 1° novembre 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 maggio 2003, a RI 1 - dipendente del fisioterapista __________ in qualità di segretaria con un pensum del 30% e, perciò, assicurata contro gli infortuni presso la CO 1 -, mentre strizzava un impacco di fiori di fieno,  è scivolata la mano sinistra che ha battuto contro una pentola (doc. M 1).

                                         A causa di questo sinistro, l’assicurata ha riportato, secondo il rapporto 16 luglio 2003 del dott. __________, una distorsione dell’articolazione trapezio-metacarpea I (doc. M 8).

                                         Va precisato che, al momento dell’infortunio, essa era già al beneficio di una rendita intera AI, riconosciutale a partire dal 1° marzo 2000 (in precedenza, essa percepiva un quarto di rendita) in base a un’incapacità lavorativa del 70% (cfr. progetto di assegnazione di rendita del 19 ottobre 2000, decisione di rendita del 13 dicembre 2000, nonché comunicazione del 6 dicembre 2002, presenti in X bis), inabilità provocata, in primo luogo, da una problematica di natura psichica.

                                         La CO 1 ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 3 aprile 2006, l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurata una indennità per menomazione all’integrità del 6%.

                                         Per contro, le è stato negato il diritto a una rendita di invalidità (doc. 51).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (doc. 52), la CO 1, in data 1° novembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 62).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 4 dicembre 2006, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore infortuni venga condannato a versarle una rendita di invalidità del 30% almeno, argomentando in particolare che:

"  5.   Nel caso concreto la ricorrente contesta all'assicurazione due fatti

concreti: innanzitutto il fatto che l'assicurazione si è basata su accertamenti medici che non possono essere condivisi in questa sede e secondariamente il fatto che l'assicurazione ha determinato in modo incompleto il reddito da invalido.

In merito agli accertamenti medici si condividono i principi enunciati dalla controparte nella decisione impugnata: è vero che l'assicurazione ha il diritto di basarsi su basi di giudizio interne. Ai rapporti allestiti da medici alle dipen­denze dell'assicurazione o ai medici chiamati con regolarità dagli istituti assi­curativi va riconosciuto pieno valore probatorio, a condizione che essi siano concludenti, compiutamente motivati, prive di contraddizioni e privi di indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il rapporto 26.3.2004 del dr. __________ è sicuramente completo e motiva­to. Non si può invece sostenere che esso sia privo di contraddizioni (in parti­colare con i rapporti degli altri medici intervenuti nel caso concreto) e privo di elementi che ne mettano in dubbio l'attendibilità.

II dr. __________ riferisce infatti che la paziente è destrimane. Dagli scritti 10.2.2006 e 2.10.2006 della dr.ssa __________ emerge invece che la ricor­rente è mancina, essendo di conseguenza la mano sinistra predominante (doc. E, F).

II dr. __________ riferisce poi che l'articolazione della mano era danneggiata già prima dell'infortunio. Questa constatazione non emerge da nessun altro rap­porto medico. Anzi. Il dr. __________ nel suo scritto 10.7.2006 ritiene che lo stato esistente è piuttosto di natura post-traumatica (come già da lui esposto nel suo rapporto 21.6.2006; doc. G e H). Anche il medico curante, dr.ssa __________, conferma che non vi sono alterazioni preesistenti.

Il dr. __________ ammette poi che vi è una limitazione nell'uso della tastiera, do­vuto alle limitazioni funzionali del pollice sinistro. Egli ritiene però che sia suf­ficiente prolungare il tempo di lavoro di 20-30 minuti, senza motivare ulte­riormente la sua conclusione.

In realtà sia il dr. __________ che il dr. __________ concordano sul fatto che la mano sinistra ha perso la sua funzionalità. Essa non potrà più essere usata per sforzi o per movimenti ripetitivi, rispettivamente dovranno essere evitate vibrazioni ripetute (doc. C, D, G, H).

Da quanto qui esposto emerge chiaramente che la ricorrente non può più u­sare la tastiera del computer, che va azionata con quei movimenti ripetitivi che i medici hanno escluso.

Le conclusioni del dr. __________ sono dunque in contraddizione con i pareri di due specialisti che consigliano di evitare i movimenti che il dr. __________ ritiene possano essere invece eseguiti, anche se prolungando il tempo di lavoro di 20-30 minuti.

Da tutto quanto qui esposto emerge in modo chiaro che nel caso specifico il rapporto del dr. __________ sia in contraddizione con gli autorevoli pareri espressi dagli specialisti. Tale rapporto è dunque inattendibile e non idoneo a formare la base di giudizio della decisione impugnata.

Si chiede dunque innanzitutto che nell'ambito della procedura giudiziaria venga ordinata una perizia medica che chiarisca una volta per tutte e in mo­do del tutto imparziale quali limitazioni funzionali comporta la sintomatologia accusata dall'assicurata, rispettivamente quali attività possono ancora essere considerate esigibili, sia nell'attività domestica che in quella professionale.

      (…).

6.   In secondo luogo si contesta l'accertamento del reddito di invalido, eseguito in modo incompleto dall'assicurazione.

L'assicurazione è partita dal presupposto che la ricorrente può ancora esegui­re le attività di cassiera di un cinema, sorvegliante di un museo o addetta di un negozio.

In realtà tali attività sono oggettivamente inidonee al confronto e dunque i­nesigibili. Già in sede d'opposizione è stato sottolineato che si tratta in parte di attività di volontariato per le quali non è prevista nessuna retribuzione. Ciò vale sicuramente per l'attività di sorvegliante in un museo. Non si può invece seriamente proporre l'attività di cassiera di un cinema, considerato che non vi sono in Ticino sufficienti posti di lavoro che possano essere proposti per tale attività. La decina di cinema che esistono nel nostro cantone sono sicuramente già ben serviti dal personale da loro impiegato. Non si tratta dunque di un'attività presente in un equilibrato mercato di lavo­ro ticinese, che possa essere utilizzato nel raffronto fra redditi (cfr. al propo­sito U. Keiser / ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, N17 ad art. 16, in fondo alla nota).

Anche la terza attività proposta non può oggettivamente essere esatta. In­nanzitutto non si comprende cosa si intenda esattamente per "addetta di un negozio". Se si intende la commessa, si deve probabilmente giungere alla conclusione che si tratti di un'attività inesigibile in quanto comporta sicura­mente l'utilizzo intenso della mano per attività come l'aprire i pacchi, il si­stemare la merce negli scaffali o il sollevare la merce per determinarne il prezzo in cassa.

In ogni caso l'assicurazione non indica quale possa essere il reddito da invali­do, rispettivamente non esegue nella decisione un confronto fra i redditi che porti alla determinazione di un grado di invalidità. L'accertamento va dunque completato in questi termini.

A ciò si aggiunge il fatto che l'assicurazione avrebbe dovuto considerare an­che le limitazioni della signora nella sua attività di casalinga. Per fare ciò, es­sa avrebbe innanzitutto dovuto chiedere ai medici le limitazioni causate dalla sintomatologia sulle attività nell'economia domestica, eventualmente secon­do le attività elencate nel rilevamento statistico SAKE. In un secondo passo l'assicurazione avrebbe dovuto determinare il grado di invalidità confrontan­do le attività esigibili con quelle esercitate prima dell'infortunio.

II grado di invalidità nell'attività di casalinga doveva poi essere sommato se­condo il metodo misto al grado di invalidità nell'attività professionale.

Tutto ciò non è stato fatto, motivo per cui si chiede che nell'ambito della pe­rizia medica giudiziaria possano essere approfonditi anche gli aspetti legati all'attività di casalinga.

La ricorrente chiede poi che codesto lodevole Giudice accerti con un'adeguata indagine economica le attività esigibili e il relativo gradi di invalidità. Si sotto­linea che purtroppo non è stato possibile consultare l'intero incarto LAINF prima della stesura del presente ricorso. Qualora dall'esame dell'incarto do­vessero emergere ulteriori rilevamenti effettuati dall'assicurazione, ci si ri­serva di prendere posizione in merito in corso di procedura.

In ogni caso, e lo si anticipa, la ricorrente ritiene di non poter svolgere più al­cuna attività professionale.

Essa è invalida al 70%. L'abilità lavorativa residua può solo difficilmente es­sere sfruttata in un'attività adeguata. In tal senso il posto da segretaria pres­so la fisioterapia in oggetto è stato un colpo di fortuna, che permetteva alla signora si sfruttare le sue conoscenze professionali, mettendole a beneficio del suo datore di lavoro. Per la fisioterapia essa svolgeva la più classica delle attività amministrative, a partire dalla registrazione delle fatture, alla conta­bilità vera e propria e alla corrispondenza. Per tutte queste attività essa ne­cessitava del computer.

Oggi questa attività non può più essere svolta. La signora non può più usare il computer. Ci ha provato dopo l'infortunio. Essa ha tentato di riprendere l'attività lavorativa, anche portando la protesi di silicone consigliata dal dr. __________. Essa non è tuttavia riuscita a riprendere l'attività proprio per gli im­pedimenti a utilizzare il computer.

Anche nell'ambito del segretariato ci sarebbero sicuramente attività che la si­gnora può ancora svolgere. Ad esempio essa può rispondere al telefono. In seguito si ripropone però il problema del computer in quanto alla telefonata segue il messaggio da inviare per email o l'appuntamento da inserire in outlook. Insomma: non si può realmente sostenere che la signora possa ri­trovare un posto di lavoro al 30% in cui oltretutto non deve utilizzare un PC o in genere la mano sinistra."

                                         (I)

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

                               1.5.   In corso di causa, questa Corte ha richiamato dall’UAI l’intero incarto riguardante l’assicurata (cfr. X bis).

                                         Visto che la documentazione ivi contenuta è servita semplicemente per confermare fatti già noti (cfr. consid. 1.1.) e nulla più, il TCA ha rinunciato a concedere alle parti il diritto di prenderne visione e di formulare eventuali osservazioni in merito.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata ha diritto a una rendita di invalidità oppure no.

                               2.3.   Secondo l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella RAMI 2004 U 529, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Ciò nondimeno, se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., 31 maggio 1995 nella causa E. D., 7 giugno 1995 nella causa M. Z., 26 febbraio 1996 nella causa G. P.).

                               2.4.   Qualora l’evento infortunistico aggravi una preesistente invalidità, il grado di invalidità sarà determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.

                                         L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede, comunque, che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già considerevolmente ridotta in modo durevole prima dell'infortunio, determinante per valutare il grado di invalidità è il reddito che avrebbe potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa prima dell'infortunio. Tale reddito - assimilato ad un reddito da non invalido sebbene costituisca esso stesso un reddito da invalido a dipendenza della preesistente invalidità é da comparare a quello che l’assicurato é ancora in grado di realizzare (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 102).

                                         Tuttavia, qualora un assicurato sia già divenuto invalido in misura totale per motivi estranei ad un evento infortunistico, non sussiste più spazio per prendere in considerazione un'incapacità di guadagno supplementare, a carico dell'assicurazione contro gli infortuni, né quindi è data la possibilità di assegnargli una rendita di invalidità a questo titolo (cfr. STFA del 23 marzo1998 nella causa M., U 151/96; STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., inc. n. 35.1998.63; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 146).

                               2.5.   Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha preso la decisione di negare il diritto a una rendita di invalidità, fondandosi, principalmente, sulle risultanze della visita di controllo eseguita dal dott. __________ il 17 marzo 2004, visita sollecitata dal medico-specialista curante dell’assicurata, dott. __________ (cfr. doc. M 11).

                                         In quell’occasione, il medico fiduciario appena menzionato, dopo avere diagnosticato uno stato dopo trauma distorsivo/contusivo all’articolazione trapezio-metacarpale sinistra in presenza di artrosi a questo livello, ha negato che, nell’esercizio della sua abituale attività di segretaria, RI 1 presenti un discapito di rendimento apprezzabile:

"  (…)

secondo lo specialista della mano non è indicato l’intervento chirurgico né di artroplastica né di artrodesi a livello dell’articolazione trapezio-metacarpale sinistra.

(…).

La paziente è già al beneficio di una rendita A.I. al 70% e lavora al 30% in qualità di segretaria;

È stato consigliato alla paziente l’uso, durante il lavoro, di un’ortesi di protezione per l’articolazione trapezio-metacarpale I a sinistra; inoltre è sicuramente indicato il non uso del pollice sinistro per lavori che richiedono forza rozza in rotazione-prensione-opposizione pollice-dita lunghe.

Per quanto attiene specificatamente il lavoro di segretaria, si ritiene non esservi una effettiva inabilità lavorativa; tutt’al più si può presumere che, prettamente nell’uso della tastiera (dove il pollice è sollecitato nel battere sui tasti), il tempo di lavoro potrebbe allungarsi di 20-30 minuti per giorno lavorativo (la paziente lavora già in misura parziale del 30%).

Ciò considerato e poiché lo stato attuale non sarà sensibile di miglioramenti significativi la situazione può essere ritenuta stabilizzata e di conseguenza si può procedere alla definizione del caso con la menomazione all’integrità fisica.

CAPACITÀ LAVORATIVA:

la paziente può continuare la sua attività lavorativa in qualità di segretaria al 30%.

È comprensibile che se sul posto di lavoro la signora RI 1 possa incontrare delle difficoltà in quanto le vengono richieste delle mansioni che esulano dalle mansioni di segretariato.

Di conseguenza rimane compito dell’interessata trovare una occupazione confacente alle sue capacità."

                                         (doc. M 13)

                                         Successivamente, l’insorgente ha consultato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, il quale, riferendosi a quanto constatato al momento della (prima) visita del 5 aprile 2004, ha affermato che entra in linea di conto un intervento di trapeziectomia e artroplastica legamentare oppure di artrodesi dell’articolazione trapezio-metacarpale sinistra.

                                         Egli ha peraltro dichiarato RI 1 completamente inabile nella sua professione a far tempo dal 5 aprile 2004 (doc. M 17).

                                         Ulteriori consultazioni presso questo chirurgo della mano hanno avuto luogo il 14 maggio, il 18 giugno e il 20 luglio 2004 (doc. M 22).

                                         In data 25 maggio 2005, il dott. __________ ha visitato l’assicurata per conto dell’amministrazione.

                                         Dal relativo rapporto, datato 27 maggio 2005, si evince segnatamente che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi dei notevoli miglioramenti delle condizioni dell’estremità superiore sinistra.

                                         Per quel che riguarda l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha dichiarato la ricorrente in grado di svolgere, a tempo pieno, attività lavorative in cui la mano sinistra giochi un ruolo di ausilio, senza dovere effettuare sforzi né movimenti ripetitivi (doc. M 25: “La persona assicurata potrebbe ancora svolgere lavori nei quali la mano sinistra sia coinvolta solo come ausilio, senza dovere effettuare sforzi né movimenti ripetitivi. Tenendo conto del fatto che presenta una menomazione della mano destra [cfr., in proposito, il doc. M 13, p. 1: “esiti di esarticolazione e plastica dell’indice destro in età giovanile.”, n.d.r.]) il ventaglio delle attività che potrebbe ancora svolgere si riduce ulteriormente. Entrerebbero quindi in considerazione praticamente solo lavori che necessitino un uso minimo delle mani. Per tali lavori l’assicurata potrebbe anche venir considerata abile al 100%.”).

                                         Nel frattempo, per la precisione il 26 giugno 2006, l’insorgente ha privatamente interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso l’Ospedale regionale di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di chirurgia della mano dell'Ospedale universitario di __________ (cfr. doc. G).

                                         Per quanto qui di interesse, il suddetto sanitario, in una lettera indirizzata all’allora patrocinatore di RI 1, ha giudicato esigibile un’attività lucrativa che non richieda il sollevamento di pesi particolarmente importanti, rispettivamente, l’utilizzo di utensili vibranti, concludendo che, citiamo: “un lavoro amministrativo è a mio avviso confacente con lo stato di salute attuale dell’assicurata.” (doc. H – il corsivo è del redattore).

                                         In data 13 luglio 2006, l’assicurata è stata visitata dalla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso la __________ di __________.

                                         A fronte delle parestesie denunciate dall’insorgente a livello della mano sinistra, la specialista ha raccomandato di effettuare una EMG.

                                         D’altro canto, essa ha affermato di non essere in grado di valutare, in una sola consultazione, se i disturbi lamentati sono sufficientemente importanti da giustificare un approccio chirurgico (doc. 59).

                                         L’approfondimento auspicato dalla dott.ssa __________ ha avuto luogo nel corso del mese di agosto 2006 da parte del neurologo dott. __________, il quale ha diagnosticato un’irritazione del nervo mediano lungo il tunnel carpale senza evidenza di neuropatia, patologia da ricondurre, possibilmente, alla diagnosticata artrosi trapezio-metacarpeale (doc. 58).

                                         Da parte sua, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina generale, medico curante, ha sostenuto che, alla luce delle certificazioni della dott.ssa __________ e del dott. __________, RI 1, citiamo: “… non è più in grado di utilizzare la mano sinistra, predominante, per nessuna attività lavorativa né pesante né media né leggera.” (doc. 60).

                               2.6.   Con la propria impugnativa, l’assicurata contesta l’attendibilità della valutazione enunciata dal dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 17 marzo 2004 e, pertanto, di essere in grado di riprendere l’esercizio dell’attività di segretaria d’ufficio (I, p. 3s.).

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che dagli atti di causa emerge che, presso lo studio del fisioterapista __________, RI 1 era chiamata a svolgere delle mansioni (di aiuto-fisioterapista) che andavano oltre a quelli che sono i compiti che incombono usualmente a una segretaria di ufficio.

                                         In questo senso, significativa è la circostanza che il sinistro del maggio 2003 si è prodotto mentre l’assicurata stava strizzando un impacco di fiori di fieno (cfr. doc. M 1).

                                         La questione riguardante la capacità lavorativa della ricorrente nella sua abituale professione e, in ultima analisi, quella del diritto alla rendita di invalidità, non deve però essere necessariamente valutata facendo riferimento all’attività specifica svolta alle dipendenze del fisioterapista __________, tanto più che, così come emerge dalle tavole processuali, il rapporto di lavoro con quest’ultimo si è interrotto già a decorrere dal mese di dicembre 2004.

                                         La decisione può pertanto essere presa facendo astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione dell'insorgente presso lo studio di fisioterapia appena menzionato, in funzione invece dell’attività normalmente svolta da una segretaria sul mercato generale del lavoro (cfr., per dei casi analoghi, la STCA del 14 settembre 1998 nella causa P., inc. n. 35.1998.7, confermata dal TFA con sentenza del 18 febbraio 1999, U 301/98, la STCA del 17 aprile 2001 nella causa P., inc. n. 35.1999.134 e la STCA del 24 aprile 2006 nella causa B., inc. n. 35.2005.92).

                                         D’altro canto, questo Tribunale rileva che il parere del dott. __________, per il quale, nonostante il danno residuale all’estremità superiore sinistra, RI 1 va considerata in grado di continuare a svolgere l’attività di segretaria con un pensum del 30%, come già era il caso prima dell’infortunio del maggio 2003 (cfr. doc. M 13, p. 4), appare confortato dalle certificazioni di due specialisti in chirurgia della mano, i dottori __________ e __________, e, in questo senso, può validamente servire da base al presente giudizio.

                                         In particolare, il dott. __________ ha esplicitamente riconosciuto la compatibilità di un’attività di tipo amministrativo con le condizioni della mano sinistra da lui refertate in occasione della consultazione del 26 giugno 2006 (cfr. doc. H).

                                         Ora, per questa Corte non vi possono essere dubbi circa il fatto che la professione di segretaria d’ufficio rientra proprio fra quelle di tipo amministrativo, dichiarate adeguate dal chirurgo della mano appena menzionato.

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         L’insorgente fa tuttavia valere che lo scrivere al computer non sarebbe in realtà esigibile, nella misura in cui implica un uso ripetitivo della mano sinistra, ciò che è stato escluso dal dott. __________ (I, p. 3).

                                         In proposito, occorre in primo luogo considerare che il lavoro di segretaria non si limita evidentemente allo scrivere al computer. Vi sono infatti molte altre mansioni che vengono generalmente espletate da una segretaria: si pensi, ad esempio, al rispondere alle telefonate, alla gestione degli appuntamenti, rispettivamente, dei clienti/pazienti che si presentano in ufficio/studio.

                                         D’altra parte, una segretaria di studio medico o di studio di fisioterapia, non è normalmente chiamata a scrivere (o meglio a trascrivere) testi (lettere, referti, …) chilometrici.

                                         L’assicurata stessa, in sede di ricorso, ha riconosciuto che essa si occupava, oltre che della corrispondenza ordinaria, della registrazione delle fatture e della contabilità (I, p. 5).

                                         Dalla documentazione gli atti risulta che i disturbi denunciati dall’assicurata riguardavano l’utilizzo del pollice sinistro, ossia di quella parte del corpo direttamente interessata dall’evento infortunistico del 12 maggio 2003 (articolazione trapezio-metacarpea I a sinistra) e dove è peraltro stata oggettivata la presenza di una rizartrosi (cfr. doc. G).

                                         Ciò risulta, ad esempio, dal rapporto 4 settembre 2003 del dott. __________, da cui si evince che la ricorrente accusava, citiamo: “forti dolori alla base del pollice a sinistra …” (doc. M 10 – il corsivo è del redattore), da quello datato 26 marzo 2004 del dott. __________ (doc. M 13, p. 2: “La paziente riferisce dolori in sede trapezio metacarpale sinistra durante l’esecuzione di lavori medi e pesanti. Vi è poi un rallentamento nei lavori di scrittura al computer dovendo utilizzare il pollice sulla tastiera.” il corsivo è del redattore), rispettivamente, da quello 21 giugno 2006 del dott. __________ (doc. G: “La paziente soffre di dolori alla base del I raggio. Anamnesticamente vi è un trauma distorsivo dello stesso, alcuni anni orsono. La relazione tra lo sviluppo di alterazioni degenerative articolari e il trauma è possibile.” - il corsivo è del redattore).

                                         Se così fosse, non vi sarebbero impedimenti di sorta, nella misura in cui – così come ha pertinentemente osservato l’assicuratore in sede di risposta di causa (cfr. V, p. 5) – il pollice, che già di per sé gioca un ruolo marginale nella scrittura al computer (il pollice viene in effetti utilizzato soltanto per muovere lo spaziatore), potrebbe essere non utilizzato senza particolari conseguenze dal profilo del rendimento lavorativo.

                                         Dal referto 27 luglio 2006 della dott.ssa __________ si evince tuttavia che i disturbi si estenderebbero all’intera mano sinistra, sede di diffuse parestesie (doc. 59).

                                         Da parte sua, il neurologo dott. __________ ha diagnosticato un’irritazione del nervo mediano a livello del tunnel carpale, patologia possibilmente provocata dalla nota rizartrosi (doc. 58).

                                         Ora - a prescindere dal fatto che il dott. __________ si è espresso in termini di mera possibilità affermando che l’irritazione nervale è da ricondurre all’artrosi trapezio-metacarpale (la quale, per il chirurgo della mano dott. __________, è, a sua volta, una soltanto possibile conseguenza dell’infortunio assicurato, cfr. doc. G) -, non può essere disatteso che è senz’altro possibile utilizzare il computer con una sola mano, anche solo con quella adominante (utilizzando l’altra semplicemente per manipolare il mouse), e ciò – vista la tipologia delle incombenze -, senza subire un discapito di rendimento apprezzabile.

                                         Del resto, vi sono oggi in commercio dei programmi informatici, ad esempio di gestione della contabilità, che facilitano, non poco, il lavoro dell’utente.

                                         Il TCA non ignora che la dott.ssa __________ ha, in più di un’occasione, affermato che la sua paziente presenterebbe un’inabilità totale in qualsiasi attività lavorativa.

                                         Nondimeno, le sue certificazioni non appaiono suscettibili di minare il valore probatorio del referto peritale che il dott. __________ ha allestito il 26 marzo 2004 (il cui contenuto, per quanto attiene alla valutazione dell’esigibilità lavorativa, è stato avallato da due diversi sanitari, specialisti proprio nella materia che qui interessa).

                                         Con riferimento al suo ultimo certificato del 2 ottobre 2006 (cfr. doc. 60), questo Tribunale si limita a rilevare che né la dott.ssa __________ (doc. 59), né il dott. __________ (doc. 58), si sono pronunciati in merito alla capacità lavorativa della ricorrente.

                                         In tale contesto va ricordato che, l’Alta Corte ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                               2.7.   A mente dell’insorgente, nella valutazione del diritto alla rendita di invalidità, la CO 1 avrebbe omesso di, citiamo: „… considerare anche le limitazioni della signora nella sua attività di casalinga. (…). Il grado di invalidità nell’attività di casalinga doveva poi essere sommato secondo il metodo misto al grado di invalidità nell’attività professionale.” (I, p. 4s. – il corsivo è del redattore).

                                         Tale tesi si rivela come il frutto di una confusione tra le basi di valutazione dell’invalidità vigenti nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, rispettivamente, in quello dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Nell’assicurazione contro gli infortuni, determinante é quanto previsto dall’art. 28 cpv. 2 2a frase OAINF, disposizione secondo la quale se l’assicurato, oltre a un’attività salariata, esercita un’attività non assicurata secondo la legge o non retribuita, ai fini della determinazione del grado di invalidità, non é preso in considerazione il pregiudizio patito in queste attività (cfr., per un caso analogo, la STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., inc. n. 35.1998.117, consid. 2.7., confermata dal TFA con giudizio del 3 gennaio 2000, U 296/99, consid. 4a).

                                         A notare che, con la sentenza pubblicata in RAMI 1999 U 329, p. 120), il TFA ha espressamente riconosciuto la legalità dell’art. 28 cpv. 2 OAINF.

                               2.8.   In esito alle considerazioni che precedono, il TCA ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, tenuto conto delle sole sequele infortunistiche che interessano l’estremità superiore sinistra, aveva ritrovato una piena capacità lavorativa (nei limiti della rendita servitale dall’AI) nell’attività di segretaria, a far tempo dal 1° gennaio 2006.

                                         La decisione della CO 1 di negarle il diritto alla rendita di invalidità, va pertanto tutelata.

                                         Infatti, accertato che la ricorrente non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua precedente attività professionale, é giocoforza ammettere l’inesistenza di una qualsiasi incapacità di guadagno.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.96 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.03.2007 35.2006.96 — Swissrulings