Raccomandata
Incarto n. 35.2006.86 rs/DC/td
Lugano 2 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 agosto 2006 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 9 luglio 2005 RI 1 - allora alle dipendenze della Clinica __________ di __________ quale ausiliario di cucina e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando una distorsione cervicale con sviluppo di una sindrome cervicale e lombo-sacrale (cfr. doc. 2, 4, 13).
Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione formale del 6 aprile 2006, ha stabilito, da una parte, che i disturbi lombari accusati dall’assicurato non erano più in relazione di causalità almeno probabile con l’infortunio del luglio 2005 a fare tempo dal 17 marzo 2006. Dall’altra, che tra i problemi al rachide cervicale e il sinistro citato esisteva ancora un nesso di causalità naturale e che l’abilità al lavoro nella sua funzione di ausiliario di cucina era, dal 21 marzo 2006, del 50% (cfr. doc. 45).
L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 6 aprile 2006 (cfr. doc. 46).
1.3. Dopo avere interpellato il Dr. med. __________, l’CO 1, il 22 agosto 2006, ha emanato una decisione su opposizione con cui, per quanto attiene ai disturbi lombari, ha confermato il proprio precedente giudizio, mentre in relazione ai disturbi alla colonna cervicale ha ritenuto estinto il nesso di causalità naturale e adeguato a decorrere dal 27 giugno 2006, con conseguente interruzione del versamento delle indennità giornaliere al 50% (cfr. doc. B).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21 novembre 2006 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a corrispondergli le prestazioni LAINF “per un’incapacità di guadagno di 100% dal 17 marzo 2006 in poi, in particolare a prendere a suo carico ogni trattamento medico concernente i suoi disturbi lombari, cervicali ed ev. psicologici”, nonché di essere messo al beneficio del patrocinio gratuito per la procedura di opposizione e di ricorso (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha segnatamente addotto:
" (…)
III. MOTIVAZIONI
12. Contesto dell'incidente e medicale:
Risulta dall'incarto medico che, prima dell'incidente, il ricorrente, malgrado delle degenerazioni lombari, non avesse nessun disturbo che gli impedisse di lavorare. Se un incidente aggrava lo stato precedente, è a carico dell'assicurazione infortuni (cfr. a contrario l'art. 36 cpv. 2 LAINF; URS MÜLLER, "Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht objektivierbare Gesundheitsschäden", in Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des öffentlichen und privaten Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage 2006, p. 689.
L'incidente non è stato banale. Si legge nel rapporto di polizia (doc. D), che l'impatto era importante. I veicoli coinvolti andavano ad una velocità elevata e la parte anteriore dell'automobile del ricorrente è stata totalmente distrutta. Questo è un elemento che parla in favore della copertura assicurativa LAINF.
Va ricordato puri che i disturbi in seguito a trauma cervicali di tipo colpo di frusta non sono sempre oggettivabili: si tratta di microlesioni che non sono visibili per esempio sulle radiografie, ma che sono altamente disturbanti e a carico dell'assicurazione infortuni (DTF 117 V 364 C. 5d/aa; URS MÜLLER, "Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht objektivierbare Gesundheitsschäden'", in Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des öffentlichen und privaten Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage 2006, p. 107ss).
13. Diritto di essere sentito in generale:
L'art. 42 LPGA introduce un diritto generale di essere sentito. Nella presente fattispecie, questo diritto è stato leso a diverse riprese.
Segnatamente perché l'assicuratore RC del responsabile dell'incidente si è espresso in uno scritto che è stato comunicato al medico consulente della CO 1, il Dr. __________ come risulta del rapporto di quest'ultimo datato 15 marzo 2006 (cfr. p. 5). II sottoscritto, sottolineando che ha richiesto copia dell'incarto completo non è da parte sua stato messo al corrente di questa lettera. Si tratta di una crassa violazione del diritto di essere sentito, e probabilmente anche del segreto medico. Se si dovesse confermare che ci sono stati tentativi di influenzare il medico consulente, costituirebbero un elemento di più che toglierebbe la credibilità della perizia. A scanso di equivoci l'assicuratore RC non deve entrare in possesso di questo incarto. A meno che il signor RI 1 lo autorizzi espressamente. Lo scambio di informazioni sussiste per legge unicamente tra assicuratori sociali. Sia chiaro, RI 1 non ha nulla da nascondere all'assicuratore RC, ma la richiesta di informazioni non può essere scavalcata.
14. Diritto di essere sentito relativo alla decisione su opposizione:
Nella sua decisione di opposizione del 22 agosto 2006, la CO 1 ha ulteriormente aggravato la posizione già espressa nella decisione del 6 aprile 2006. In effetti, nella decisione su opposizione ha messo totalmente fine alla copertura LAINF dal 27 giugno 2006 in avanti, mentre nella decisione aveva ridotto le prestazioni di indennità giornaliere solamente al 50% dal 17 marzo 2006.
La decisione su opposizione non è solamente retroattiva, di per sè già discutibile. Esso si urta pure con il diritto di essere sentito, visto che il ricorrente non è stato informato dell'intenzione della cassa di mettere fine totalmente al versamento delle prestazioni LAINF, né del rapporto complementare del medico consulente datato dal 28 luglio 2006, prima che sia emessa la decisione querelata.
15. Diritto di essere sentito nella scelta dell'"esperto":
Il ricorrente non ha avuto l'occasione di partecipare alla scelta dell'autore del rapporto medico sui cui si basa la CO 1, che ha semplicemente indirizzato il paziente al suo medico consulente. Non ha neanche potuto partecipare all'allestimento della lista delle domande da porgli.
16. Lacunosità dei due rapporti medicali del Dr. __________:
Diversi elementi nei due rapporti del Dr. __________, del 15 marzo 2006 e del 28 luglio 2006, mettono in dubbio il fatto che questi documenti possano essere utilizzati come base seria per porre fine alle prestazioni LAINF e che la decisione querelata è quindi illegale.
Nel riassunto degli atti a disposizione (p. 1), il medico consulente non menziona né il rapporto di polizia, né il fatto che subito dopo l'incidente, l'assicurato ha lamentato dei dolori cervicali a destra e capogiri (cfr. modulo di documentazione per prima consultazione successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale dalla Dr.ssa __________ del 2.8.05). Le premesse del rapporto sono quindi incomplete (RUDOLF RÜEDI, "Erwartungen desSozialversicherungsrichters an den Arzt", in Medizinische Gutachten, Gabriela Riemer-Kafka, p. 82).
Abbiamo già rilevato sopra (13.) che ci sono stati tentativi di influenzare l'autore del rapporto affinché si pronunci a favore dell'assenza del nesso causale (RUDOLF RÜEDI, "Erwartungen des Sozialversicherungsrichters an den Arzt", in Medizinische Gutachten, Gabriela Riemer-Kafka, p. 87).
Il medico non pare neanche oggettivo, quando scrive che ha letto in diversi punti ("in alcuni referti a mia disposizione") che ci sono delle discrepanze tra i referti clinici effettivamente oggettivabili, da una parte, e i disturbi risentiti (rapporto del 15 marzo 2006, p. 5). Un esame dei documenti rileva, in effetti, che in realtà è unicamente il medico di fiducia della cassa (cfr. rapporto del Dr. __________, del 1 ° settembre 2005) alla base di questa parziale e soggettiva considerazione (poi ripresa acriticamente da altri medici). Per altro, come già esplicitato sopra, i disturbi dovuti ad un trauma da accelerazione cranio-cervicale sono spesso inoggetivabili (URS MÜLLER, "Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht objektivierbare Gesundheitsschäden'", in Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des öffentlichen und privaten Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage 2006, p. 67).
Il Dr. __________ si permette del resto di entrare nel merito di considerazioni che non sarebbe in grado di fare. Nella sua qualità di medico FMH chirurgia ortopedica, menziona "l'affezione presso il figlio dell'assicurato" come fattori estranei all'incidente. Si pronuncia in altre parole sui dei presunti disturbi psicologici dell'assicurato, che sarebbero l'origine del suo stato di salute, nonostante il fatto che (1°) non è psichiatra e che (2°) dovrebbe, se sospetta tali disturbi, rinviare l'assicurato ad un esame psichiatrico o neuropsichiatrico in modo che uno specialista possa pronunciarsi sul rapporto di causalità naturale tra tali disturbi e l'incidente. Procede anche a delle considerazioni legali che non gli spettano, quando si fonda sulla "giurisprudenza vigente" per motivare il suo avviso sull'assenza di nesso di causalità naturale; il che fa dubitare dell'adeguatezza del suo rapporto.
Il secondo rapporto del Dr. __________ (del 28 luglio 2006) è lacunoso. Il medico sostiene in modo speditivo che l'assicurato è guarito dalle conseguenze dell'incidente. Leggendo i rapporti dei Dr. __________ e __________ (cifra 9. di cui sopra) si costata piuttosto che non ci sono stati cambiamenti. Per altro non sembra essere neanche lui convinto, poiché asserisce che l'assicurato può lavorare a tempo pieno "al più presto" a decorrere dal 27.6.06. L'assicuratore non poteva quindi appoggiarsi su tale considerazione per porre fine alle indennità LAINF nella sua decisione su opposizione.
17. Necessità di una perizia neutra, pluridisciplinare e tecnica:
Il rapporto del Dr. __________ non costituisce una basa valida per porre fine alle prestazioni LAINF. II ricorrente chiede quindi che sia allestita una perizia neutra, in rispetto del suo diritto di essere sentito, realizzata da medici specialisti in neurologia, psichiatria, neuropsicologia e neuropsichiatria, neurochirurgia e reumatologia (URS MÜLLER, "Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht objektivierbare Gesundheitsschäden", in Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des öffentlichen und privaten Versicherungsrechts sowie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage 2006, p. 95). Opportuna sarebbe poi la perizia di un ingegnere alfine di determinare la dinamica dell'incidente (DTF del 31 maggio 2006 U238/05, C. 3.3, URS MÜLLER, "Der natürliche und adäquate Kausalzusammenhang nicht objektivierbare Gesundheitsschäden", in Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein Grundproblem des öffentlichen und privaten Versicherungsrechts so ie des Haftpflichtrechts, Freiburger Sozialrechtstage 2006, p. 152)." (Doc. I)
Inoltre l’11 dicembre 2006 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha trasmesso a questa Corte il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr. doc. III).
1.5. La CO 1, nella risposta di causa, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.6. Dopo la concessione di alcune proroghe (cfr. doc. VII; IX), il patrocinatore dell’assicurato, il 13 febbraio 2007, ha chiesto l’assunzione agli atti dell’incarto completo allestito dall’assicuratore RC del detentore del veicolo responsabile dell’incidente, nonché di ordinare una perizia multidisciplinare (cfr. doc. X).
1.7. Pendente causa il TCA, in relazione alla domanda di gratuito patrocinio, ha invitato l’assicurato a rispondere ad alcune domande e a trasmettere della documentazione (cfr. doc. XII).
L’avv. RA 1 ha dato seguito a tale richiesta con scritti dell’11 e 19 giugno 2007 (cfr. doc. XIII; XIV).
1.8. Il 27 giugno 2007 questa Corte, oltre a sottoporle per eventuali osservazioni la documentazione inviata dall’avv. RA 1, ha chiesto alla CO 1 di trasmettere lo scritto del 12 gennaio 2006 dell’__________ menzionato nel rapporto del 15 marzo 2006 del Dr. med. __________ (cfr.doc. XV).
Lo scritto citato è pervenuto al TCA il 28 giugno 2007 (cfr. doc. XVI) ed è stato spedito al patrocinatore del ricorrente con l’assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XVIII).
1.9. Il 25 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha inviato la documentazione mancante in relazione alla domanda di assistenza giudiziaria, ma è rimasto silente in merito allo scritto del 12 gennaio 2006 dell’__________ (cfr. doc. XIX; 1-5).
1.10. Il doc. XIX e i relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. RI 1 sostiene che la CO 1 ha violato il suo diritto di essere sentito, in primo luogo, poiché non è stato messo al corrente di una lettera dell’assicuratore RC __________ comunicata al Dr. med __________ (cfr. doc. I pag. 5)
L’assicurato censura anche il fatto di non essere stato informato precedentemente alla decisione su opposizione del 22 agosto 2006 dell’intenzione dell’assicuratore resistente di mettere fine totalmente al versamento delle prestazioni LAINF (cfr. doc. I pag. 6).
La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., 42 LPGA), in particolare, il diritto per l'amministrato di spiegarsi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, quello di fornire delle prove sui fatti suscettibili di influenzare l'esito della decisione, quello di avere accesso all'incarto, quello di partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e riferimenti ivi citati).
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle prospettive di successo del ricorrente (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza pubblicata in DTF 132 V 368 consid. 6.2, l’Alta Corte ha precisato che, siccome la procedura amministrativa comprende sia la procedura di decisione che quella di opposizione, il legislatore (con l’art. 42 seconda frase LPGA) poteva spostare l’obbligo di audizione nella procedura di opposizione, posto che l’accertamento dei fatti determinanti deve aver luogo prima dell’emanazione della decisione formale. In tale modo viene garantita una procedura amministrativa semplice e spedita.
Ciò non esclude tuttavia che delle misure d'istruzione complementari vengano eseguite nell’ambito della procedura di opposizione, poiché, in tale procedura, l’amministrazione può procedere a un riesame della decisione querelata e pronunciarsi sui punti contestati, prima che venga adita l’autorità giudiziaria.
Quindi, al più tardi nella procedura di opposizione, l’amministrazione deve accordare alle parti l’occasione di esprimersi sul contenuto delle misure istruttorie effettuate, così come sulla procedura.
In casu, anche volendo ammettere la violazione del diritto di essere sentito dell’assicurato, la stessa risulta comunque sanata.
Infatti, da un lato, questa Corte, dopo avere chiesto all’CO 1 la trasmissione dello scritto del 12 gennaio 2006 dell’__________ - che peraltro non appare aver influenzato il Dr. med. __________ (basti rinviare al rapporto del 15 marzo 2006 del medico consulente dell’CO 1 da cui si evince che questi si è distanziato dalla valutazione espressa dall’assicuratore RC in relazione al rachide cervicale; cfr. doc. 27 pag. 5) -, l’ha inviato per eventuali osservazioni al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XV-XVIII).
La parte ricorrente è rimasta silente al riguardo (cfr. doc. XIX)
Dall’altro, il TCA, davanti al quale l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi in merito alla fattispecie, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S., C 34/02; STCA del 30 novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57).
L’insorgente ha, poi, indicato che l’assicuratore RC non deve entrare in possesso dell’incarto LAINF senza la sua espressa autorizzazione (cfr. doc. I pag. 5).
In proposito il TCA si limita a rilevare che, a proposito della consultazione degli atti, l’art. 47 cpv. 1 LPGA prevede che:
" Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti:
a. l’assicurato per i dati che lo riguardano;
b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d’assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge;
c. le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d’assicurazione sociale24, per i dati necessari per adempiere tale compito;
d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell’assicurazione sociale.”
Al riguardo U. Kieser ha precisato che:
" Im Hinblick auf die Beurteilung einer Regressforderung der Sozialversicherung kann die haftpflichtige Person bzw. ihr Versicherer Einblick in Akten verlangen. Im Gegensatz zum bisherigen Recht ist nicht mehr die Rede von einem Rückgriffsanspruch (vgl. etwa alt Art.81 Abs. 1 lit. E KVG), sondern – einschränkender – von einer Rückgriffsforderung. Dies schliesst in sich, dass sich der betreffende Sozialversicherer mit einer konkreten Forderung an die haftpflichtige Person bzw. ihren Versicherer gewendet hat (vgl. zur Erforderlichkeit, dass der Rückgriff „real in frage steht“, EUGSTER/LUGINBUEHL, Datenschutz, 119).“ (U. Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 47, n. 15)
2.3. In secondo luogo, l'assicurato pretende di essere rimasto vittima di una violazione del diritto di essere sentito, poiché l’assicuratore LAINF resistente non gli avrebbe accordato la facoltà di esprimersi in merito alla scelta del medico consulente (cfr. I, pag. 6).
L'art. 44 LPGA prevede che "se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte".
In una ulteriore sentenza U 106/03 del 25 gennaio 2005, la nostra Massima Istanza ha stabilito che in quella fattispecie, durante l’esecuzione della perizia predisposta dall’assicuratore LAINF, le disposizioni degli art. 57 segg. PCF, concernenti la procedura relativa all’amministrazione della prova della perizia e il diritto delle parti di parteciparvi, non sono state rispettate e che quindi è stato violato il diritto di essere sentito dell’assicurata. Quest’ultima, infatti, non è stata informata dei nomi degli esperti, né del loro rispettivo compito. Tuttavia, visto che alla ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito alla perizia e di fare valere le sue obiezioni prima dell’emissione della decisione formale, il TFA non ha considerato particolarmente grave tale vizio e l’ha, conseguentemente, ritenuto sanato.
In un'altra sentenza pubblicata in DTF 132 V 376 e SVR 2007 IV Nr. 10 pag. 34 l’Alta Corte ha stabilito che se un centro d’accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall’art. 44 LPGA.
Al riguardo cfr. pure SVR 2007 IV Nr. 27 pag. 94.
In concreto dagli atti emerge che il rapporto del 15 marzo 2006 allestito dal Dr. med. __________ è stato inviato allo studio legale dell’avv. RA 1 il 17 marzo 2006 (cfr. doc. 39).
Non risulta che siano mai state sollevate obiezioni circa la scelta dello specialista da parte del ricorrente fino all’atto ricorsuale.
La censura è dunque stata presentata tardivamente (cfr. DTF 132 V 112).
Nel merito
2.4. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF resistente era o meno legittimato a porre fine al versamento di prestazioni a fare tempo dal 17 marzo 2006 per quanto concerne i disturbi alla colonna lombare e a decorrere dal 27 giugno 2006 relativamente alle problematiche alla colonna cervicale.
Più concretamente occorre verificare se le suddette affezioni si trovano o meno in una relazione di casualità naturale e adeguata con il sinistro del luglio 2005.
2.5. Preliminarmente va osservato che l’assicurato ha indicato come discutibile il fatto che l’Istituto assicuratore resistente abbia posto termine al versamento delle indennità giornaliere al 50% a fare tempo da una data precedente a quella della decisione su opposizione del 22 agosto 2006, ovvero dal 27 giugno 2006 (cfr. doc. I, p.to 14).
In proposito occorre ricordare che in una sentenza pubblicata in DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 pag. 53, il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si era mai verificato.
Nella citata sentenza il TFA ha, tuttavia, precisato che sono esclusi i casi relativi a prestazioni di lunga durata, segnatamente a rendite di invalidità, in quanto in tali evenienze il principio della protezione della buona fede si oppone all’atto di porre termine con effetto immediato alle stesse.
In un'altra sentenza pubblicata in DTF 133 V 57, la nostra Massima Istanza ha, inoltre, deciso che anche sotto il regime della LPGA la cura medica e l’indennità giornaliera possono essere adattate retroattivamente. In particolare è stato puntualizzato che l’art. 17 cpv. 2 LPGA risulta ininfluente, visto che le citate prestazioni dell’assicurazione infortuni non costituiscono prestazioni durevoli ai sensi di tale disposizione.
In quel caso il TFA ha ritenuto corretto il modo di procedere dell’istituto assicuratore che, con decisione formale del 2 dicembre 2003, aveva stabilito che i disturbi alla schiena accusati da un assicurato - il quale, il 31 dicembre 2002, aveva subito un incidente della circolazione in sella al proprio scooter - non si trovavano più in relazione di causalità con l’evento traumatico menzionato a decorrere dal 31 luglio 2003. L’assicuratore LAINF aveva posto termine al versamento delle indennità giornaliere dal 31 luglio 2003 e all’assunzione delle spese di cura dal 7 agosto 2003.
E’ utile sottolineare che successivamente a queste date non erano comunque più state erogate prestazioni di corta durata. Nella fattispecie giudicata dall’Alta Corte non si poneva, quindi, il problema di un’eventuale restituzione.
Nella presente evenienza la CO 1, con decisione su opposizione del 22 agosto 2006, ha negato all’assicurato il diritto a indennità giornaliere al 50% a decorrere dal 27 giugno 2006, in quanto, in relazione ai disturbi alla colonna cervicale, da una RM del 27 giugno 2006 è emerso che il nesso causale naturale e adeguato con l’infortunio si era estinto (cfr. doc. B).
Alla luce di quanto sopra esposto risulta che l’operato dell’assicuratore LAINF, che ha soppresso l’erogazione di prestazioni con effetto retroattivo, trattandosi in casu di prestazioni di corta durata e non comportando il caso concreto alcuna restituzione di prestazioni, non presta il fianco a critiche.
2.6. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.7. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.8. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.9. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.9.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.9.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.9.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.9.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.10. Per quanto concerne i disturbi al rachide lombare, l’assicurato ha sollevato dubbi circa la valutazione del 15 marzo 2006 del Dr. med. __________, medico consulente della CO 1, secondo cui il nesso di casualità naturale va ritenuto estinto (cfr. doc. 27).
In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.
Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
2.11. Nella fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del Dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica, enunciato il 15 marzo 2006.
A mente dello specialista, che per valutare il caso si è fondato sullo studio del dossier dell'assicurato, su un esame del paziente e sui referti radiologici, in assenza di alterazioni strutturali acquisite di potenziale origine traumatica il nesso di casualità naturale va ritenuto estinto dal 1° giugno 2006. Inoltre, per quanto riguarda l’abilità al lavoro, da metà marzo 2006 è stata giudicata del 50% nell’attività di aiuto cuoco, vista l’assenza di contratture muscolari lungo tutta l’estensione del rachide lombare, l’assenza di indizi clinici radiologici per delle affezioni radicolari o mielopatiche irritative, nonché l’entità discreta delle alterazioni degenerative in sede lombare con limitata perdita volumetrica (cfr. doc. 27).
Non si rivela, pertanto, necessario dare seguito ai provvedimenti probatori pretesi dall'insorgente (perizia medica pluridisciplinare, perizia tecnica riguardante la dinamica dell’infortunio, edizione da parte dell’assicuratore RC dell’incarto completo cfr. doc. I; X).
Al riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Il rapporto del 15 marzo 2006 del Dr. med. __________ non contiene, in effetti, contraddizioni e presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso.
La censura sollevata dall’assicurato di lacunosità di tale referto si rivela, quindi, priva di fondamento.
Dalla RM della colonna lombare del 12 settembre 2005 emerge che:
" Incipiente deidratazione dei dischi L4-L5, L5-S1. Entrambi dimostrano piccole sporgenze più prominente quella a livello L4-L5 sotto forma di una ernia trattenuta a base larga di alcuni millimetri. Vi sono segni per rotture negli anelli fibrosi, più marcati questa volta a livello L5-S1 dal lato destro.
Sussiste un contatto con l'origine di S1 destra sotto forma di uno sfioramento e con la radice di L5 destra prossimale a livello dell'entrata nel recesso antero-laterale, entrambi in modo contenuto." (Doc. 15)
La RM del 12 giugno 2006 è risultata invariata rispetto alla precedente (cfr. doc. 32).
Secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine di una tale patologia (cfr. STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05; RAMI 2000 U 378, p. 190, U 379, p. 192).
In una sentenza del 4 giugno 1999 nella causa S., U 193/98 (cfr., pure, la STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 2c), riguardante un assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, il TFA ha esplicitamente fatto propria l'opinione manifestata dalla dottrina medica dominante in materia di ernie discali cervicali.
Quest'ultima subordina il riconoscimento della causalità tra un evento traumatico e l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia discale causata dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma dev'essere stato causato da un infortunio, il cui meccanismo è suscettibile di avere provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 3a ed., 1994, p. 354ss.).
Nella sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., già menzionata in precedenza, il TFA ha in proposito ribadito che:
" (…).
3.3.2 Richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la Corte cantonale ha ricordato che solo eccezionalmente un infortunio può costituire la causa di un'ernia discale, quest'ultima inserendosi praticamente sempre in un contesto di alterazione dei dischi intervertebrali di origine degenerativa (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190). Essa ha quindi correttamente esposto che un'ernia discale può essere considerata di natura traumatica unicamente se cumulativamente - l'evento infortunistico era di particolare gravità, se era di per sè idoneo a danneggiare il disco e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 190 e no. U 379 pag. 192).
3.3.3 Ora, giustamente i primi giudici, che peraltro, ai fini della loro pronuncia, si sono pure fondati sulle conclusioni di una perizia resa in altra vertenza dal prof. Seiler, direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale universitario di Berna, secondo il quale in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa, hanno rilevato come già solo il fattore temporale dell'insorgenza immediata della sintomatologia vertebrale o radicolare farebbe difetto nel caso di specie. Infatti, nè da verbale di pronto soccorso del 28 gennaio 2003, nè dal certificato rilasciato tre giorni dopo dal dott. X, nè tantomeno dal rapporto 3 febbraio 2003 dell'Azienda ospedaliera di Y risulta il benché minimo accenno a disturbi nella regione lombare."
I criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 6.1 e del 14 febbraio 2006 nella causa F., U 351/04, commentata da J.-M. Duc, “Hernie discale: maladie ou accident?”, art. pubblicato in ASS 2/2006, p. 13).
In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "… attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4 giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA del 28 ottobre 2006 nella causa L., già citata).
Qualora un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale dell’evento in questione.
Nella più volte evocata pronunzia del 25 ottobre 2006 nella causa L., il TFA si è al proposito così espresso:
" 3.3.4 Quanto poi alla possibilità che l'infortunio del 28 gennaio 2003 possa, se non proprio avere provocato, quantomeno avere reso manifesta l'ernia discale, con conseguente obbligo di assunzione, a carico dell'assicuratore infortuni, della sindrome dolorosa legata all'incidente (RAMI 2000 no. U 378 pag. 191; cfr. pure sentenza del 14 marzo 2000 in re P., U 266/99, consid. 2), tale ipotesi non trova riscontro sufficiente nelle tavole processuali. La precedente istanza ha giustamente osservato che affinché si possa ammettere che l'infortunio abbia reso manifesta un'ernia discale preesistente, i disturbi così scatenati devono essere insorti entro un breve lasso di tempo, la giurisprudenza tollerando a tal riguardo un periodo di latenza massimo di 8-10 giorni dall'infortunio (sentenza del 3 marzo 2005 in re W., U 218/04, consid. 6.1). Ora, il primo (in ordine di tempo) accenno alla presenza di siffatti disturbi è, quantomeno indirettamente, desumibile dalla prenotazione, avvenuta il 17 febbraio 2003, dell'esame radiologico lombosacrale poi messo in atto il 6 marzo 2003. In tali condizioni, considerato il periodo di latenza di circa tre settimane, la Corte cantonale poteva effettivamente ritenere non avere l'infortunio del 28 gennaio 2003 neppure scatenato l'ernia discale di cui è affetto L."
Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer, a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98])."
(STFA del 3 marzo 2005 nella causa W., U 218/04, consid. 6.1)
In tale ipotesi (ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante), l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico (e non eventuali operazioni; cfr., in proposito, la STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00, consid. 3b e del 14 febbraio 2006 nella causa F., già citata, consid. 3.4: “Dans de telles circostances, l’assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel.” – il corsivo è del redattore).
Le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA del 29 dicembre 2000 nella causa S., U 170/00 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190).
Sempre con la medesima sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., l’Alta Corte federale ha sviluppato una quarta ipotesi per il caso in cui l’infortunio ha comportato un trauma delle parti molli della colonna vertebrale:
" E ad ogni modo, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ammettere che l'infortunio in esame avrebbe scatenato l'ernia discale, l'esito del gravame non muterebbe nella sua sostanza.
(...), la contusione lombare avrebbe infatti comunque, in virtù della dottrina medica recepita da questa Corte, cessato di produrre i propri effetti qualche mese (di norma sei o nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00). Di modo che anche in questa ipotesi, il rifiuto di assegnare prestazioni assicurative con effetto retroattivo al 1° luglio 2003 avrebbe potuto considerarsi legalmente corretto."
Il TCA nota che, in realtà, contrariamente a quanto sembra affermare il TFA nel passaggio appena citato, se l’ernia discale è stata scatenata dall’infortunio, l’assicuratore LAINF è tenuto ad assumere la sintomatologia dolorosa che ne è scaturita, se del caso, anche al di là dei sei o nove mesi.
2.12. Nel caso di specie, secondo il TCA l’infortunio occorso all’assicurato nel luglio 2005 non era di una gravità tale da causare lo stato a livello lombare diagnosticato dalla RM del settembre 2005.
Del resto in una perizia 27 ottobre 1998 allestita dal Prof. dott. __________, Direttore della Clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, su incarico del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ (perizia citata in una sua sentenza del 5 febbraio 2001 nella causa M., consid. 3b, UV 53890/80/98 e UV 58226/67/00), questi, esprimendosi a proposito dell'eziologia delle ernie discali, ha affermato, fra le altre cose, che in caso di lesione traumatica del disco intervertebrale, la capacità di deambulazione e di mantenere la posizione eretta viene immediatamente soppressa. La persona infortunata non è neppure più in grado di rialzarsi e deve essere immediatamente trasportata all'ospedale in posizione sdraiata:
" (…)
In diesem Zusammenhang kann ebenfalls auf ein vom angerufenen Gericht in einem früheren Verfahren zur Frage der Unfallkausalität von Diskushernien eingeholtes Gutachten von Prof. Dr. med. R. __________ (Neurochirurgische Klinik des Inselspitals Bern) vom 27. Oktober 1998 verwiesen werden. Darin wurden namentlich folgende allgemeinen Angaben gemacht: Die letzte Gelegenheit, bei der das Bandscheibengewebe in den Wirbelkanal vorfällt, sei für die Entstehung des Bandscheibenvorfalls belanglos. Das heisse, dass also ein Unfall bei der Verursachung und auch bei der Auslösung eines Prolapses oder Bandscheibenmassen-Vorfalls dem Nullwert gleichkomme. Eine gesunde Zwischenwirbelscheibe reisse erst dann, wenn sie von einer ganz erheblichen Gewalteinwirkung getroffen werde, die mindestens so gross ein müsse, dass auch ein Wirbelbruch hätte entstehen können. In der Tat seien unfallbedingte Bandscheibenzerreissungen eine ganz extreme Seltenheit. Die Folgen einer traumatischen Zerreisung einer Zwischenwirbelscheibe seien mindestens genau so dramatisch wie ein ausgedehnter Wirbelkörper-Kompressionsbruch. Die Geh- und Stehfähigkeit werde in einem solchen Fall sofort aufgehoben. Die verunfallte Patient sie nicht mehr in der Lage, sich aufzurichten, und er müsse sofort liegend ins Krankenhaus transportiert werden. Betroffen seien in solche seltenen Fällen stets und immer die oberen Lendenetagen, nicht aber die lumbosakrale Zwischenwirbelscheibe. Ein Bandscheibenvorfall könne nur dann auf die Folge einer Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, wenn ein adäquates Trauma vorgelegen sei, die Symptomatologie sofort nach dem Ereignis eingesetzt habe und der Patient vorher völlig beschwerdefrei gewesen sei. (…)."
(sentenza del 5.2.2001 succitata - la sottolineatura è del redattore)
In concreto, invece, l’assicurato, immediatamente dopo l’incidente, ha accusato principalmente cefalee, dolori cervicali, lievi capogiri (cfr. doc. 4, 9). Egli è stato dimesso dal pronto soccorso il giorno stesso dell’infortunio (cfr. doc. 5).
Il sinistro del luglio 2005 ha invece semplicemente reso dolorose le problematiche alla colonna lombare messe in luce dalla RM del settembre 2005 (ai livelli L4-L5 e L5-S1 era presente una discopatia degenerativa, cfr. doc. 15) sino ad allora asintomatiche. Ora in tale contesto non vi è ragione di mettere in dubbio la conclusione a cui è giunto il Dr. med. __________, ossia che comunque a fare tempo dal mese di giugno 2006 è intervenuto lo status quo sine.
In effetti dall’evento traumatico al giugno 2006 sono trascorsi quasi undici mesi (cfr. STF U 350/06 del 20 luglio 2007; STF U 285/06 dell'11 aprile 2007).
Inoltre dalla documentazione medica agli atti non risulta alcuna valutazione medica in senso contrario.
La CO 1, tuttavia, con decisione formale del 6 aprile 2006 e decisione su opposizione del 22 agosto 2006, non ha più riconosciuto prestazioni di corta durata in relazione ai disturbi alla colonna lombare, in quanto difettava una relazione di causalità con il sinistro del 2005, già a decorrere dal 17 marzo 2006 (cfr. doc. 45; 39; B) e non solo successivamente al 1° giugno 2006 come valutato dal Dr. med. __________ (cfr.doc. 27; 28).
Per quanto riguarda le indennità giornaliere, ciò è in ogni caso irrilevante.
Infatti, da una parte, il Dr. med. __________ ha valutato la capacità lavorativa quale aiuto cuoco al 50% da metà marzo 2006 tenendo conto di tutti i disturbi accusati dall’assicurato in relazione con il sinistro (cfr. doc. 27). Dall’altro, CO 1, con decisione 6 aprile 2006, ha riconosciuto il diritto al versamento di indennità giornaliere al 50% dal 21 marzo 2006 (cfr. doc. 45).
Dal canto suo l’assicurato non ha in nessun modo sostanziato di essere stato inabile al 100%.
Per quanto concerne, invece, le prestazioni di cura, le stesse vanno assunte fino al 1° giugno 2006.
In proposito va osservato che il Dr. med. __________ ha considerato un progressivo passaggio da una terapia unicamente/prettamente passiva a delle misure attive (cfr. doc. 27).
2.13. Per quanto riguarda i disturbi al rachide cervicale, dalla radiografia della colonna cervicale del 9 luglio 2005, giorno dell’infortunio, risulta:
" ridotta la fisiologica lordosi cervicale in paziente con atteggiamento scoliotico destro-convesso, verosimilmente antalgico.
In paziente con segni di spondil-uncartrosi e riconoscibilità di alcuni grossolani becchi osteofitosici non sono riconoscibili evidenti alterazioni osteostrutturali di significato traumatico recente." (doc. 6)
Il referto della RX del 29 luglio 2005 indica, poi, ridotta mobilità, reperto in parte dovuto ad una spondilo-artrosi che coinvolge il segmento distale; non sospette fratture né spostamenti patologici fra le singole vertebre (cfr. doc. 8).
La RM della colonna cervicale del 16 agosto 2005 ha messo in luce:
" - Segni di mielopatia compressiva tra C4 e C7.
- Non lesioni traumatiche dirette apprezzabili. Marcata disc ed uncartrosi con associate erniazioni discali soprattutto a livello C5-C6 dal lato destro, a livello C6-C7 in modo più globale e a livello C4-C5 in sede centrale. Nessuna reazione flogistica
per indicare un'erniazione acuta tra C4-C6.
- Soltanto a livello C6-C7 vi è un imbibizione del contrasto nel legamento longitudinale posteriore e nella dura in modo quasi semi-conferenziale con focalità piuttosto biforaminale e meno in sede centrale, a questo livello è quindi possibile un'esacerbazione più recente." (Doc. 11)
Il Dr. med. __________, FMH in neurochirurgia, il 6 settembre 2005, ha evidenziato che l’assicurato soffre di importante esacerbazione di dolori cervicali in presenza di gravi alterazioni degenerative preesistenti al 1995 (cfr. doc. 14).
Il 17 ottobre 2005 il Dr. med. __________, FMH in neurologia, ha sottolineato, da un lato, che il paziente lamenta da più di dieci anni una forma di cervicalgia e rachialgia, come scritto nei rapporti del Dr. med. __________. Dall’altro, che non ha potuto trovare argomenti effettivi di una lesione radicolare o di una lesione mielopatica (cfr. doc. 20)
Dal 5 ottobre al 2 novembre 2005 il ricorrente è rimasto degente presso la Clinica di __________ di __________. Dal relativo rapporto di uscita emerge che l’insorgente ha ammesso un minimo miglioramento della mobilità ma persiste la sintomatologia neurologica e algica e una limitazione obiettiva della mobilità di 2/3 in tutte le direzioni, con dolori ed iperpatia a livello della colonna cervicale del cingolo scapolare (cfr. doc. 22).
Il Dr. med. __________, FMH in neurologia, il 21 dicembre 2005, ha osservato:
" (…)
All’esame neurologico il P. riferisce una emisindrome sensitiva sin probabilmente funzionale legata alla sindrome dolorosa, non vi sono altrimenti segni mielopatici né di compressione radicolare agli arti superiori o inferiori. Considerato il risultato della RM mi sembrano esclusi interventi chirurgici, nonostante il decorso prolungato bisognerà insistere con misure conservative." (Doc. 24)
Dalla RM della colonna cervicale del 1° febbraio 2006 è, poi, emerso che:
" Rispetto all'esame precedente vi è un enhancement flogistico proveniente dal disco C6-C7 con estensione retrosomatica C6 dal lato sinistro, tuttavia un ernia più marcata rispetto all'indagine precedente in rilievo non è stata evidenziata. Le Immagini sono però più degradate da artefatti sinotici. Su le sequenze sagittali precedenti vi è sempre stata una focalità emiarle In questa sede con una componente rostrale (18-9 se 2). Questa focalità erniaria sembra infatti invariata. L'effetto compressivo meccanico ora è accentuato da una reazione flogistica." (Doc. 26)
Il Dr. med. __________, il 15 marzo 2006, ha diagnosticato:
" Sindrome cervico-spondilogena in presenza di alterazioni degenerative pluri-segmentali, di uno stato dopo trauma distorsivo il 9.7.2005 con evidenza neuro-radiologica di un reperto flogistico persistente all'altezza del segmento C6/C7.
Sindrome lombo-vertebrale/spondilogena in presenza di incipienti alterazioni degenerative pluri-segmentali.
Emisindrome sensitiva sinistra senza reperti neurologici suscettibili di correlare con delle lesioni radicolari, rispettivamente mielopatiche." (doc. 27)
Per quanto riguarda il rachide cervicale, il medico, tenuto conto del decorso del reperto flogistico all’altezza del segmento C6/C7, non ha ritenuto essere ancora stato raggiunto lo status quo ante ante vel sine. Al fine di monitorare l’ulteriore decorso ha proposto di ripetere l’esame di RM nel mese di luglio 2006. Il Dr. med. __________ ha altresì considerato ragionevole una capacità lavorativa quale aiuto cuoco del 50% (cfr. doc. 27).
Il 27 giugno 2006 è stata eseguita un’ulteriore RM a livello cervicale.
Dal relativo rapporto si evince che:
" Deviazione scoliotica del rachide cervicale, con iniziale discopatia ai livelli cervicali medio-inferiore ed importante uncartrosi, soprattuto a destra all'altezza C6-C7 e C5 - C6 dove vi è un netto restringimento foraminale ed è possibile una irritazione radicolare C6 e C7 a destra. Iniziali segni di uncartrosi pure all'altezza C4-C5 a sinistra e C6-C7 a sinistra, con iniziale restringimento foraminale, senza comunque sicuri segni di compressione radicolare a sinistra. Discrete protrusioni di dischi senza comunque ernie focali. Non evidenti lesioni post-traumatiche fino all'altezza di T3. Emangiomi vertebrali a destra all'altezza di C7 e piccolo emangioma pure a sinistra all'altezza di T1, reperti senza significato clinico attuale." (Doc. 33)
Il Dr. med. __________, il 28 luglio 2006, dopo avere visionato il referto della RM del giugno 2006, si è così espresso:
" (…)
Le alterazioni flogistiche all'altezza del segmento C61C7, riscontrate all'esame di risonanza magnetica della colonna cervicale dell'1.2.2006, sono nel frattempo regredite non essendo più visibili al controllo neuro-radiologico del 27.6.2006 dopo somministrazione di Gadolinio.
Tenuto conto del decorso documentato, più specificatamente della regressione/scomparsa delle reazioni flogistiche segmentali, dell'assenza di alterazioni strutturali acquisite riconducibili all'evento traumatico puntuale del 9.7.2005, della presenza di importanti alterazioni degenerative plurisegmentali preesistenti non solo al rachide cervicale ma pure a quello lombare, ritengo sussistere i presupposti dal punto di vista medico per considerare il ripristino di uno status quo ante vel sine.
Per quanto attiene all'evento infortunistico del 9.7.2005, dal punto di vista medico il signor RI 1 risulta essere nuovamente abile al lavoro in misura completa al più presto a decorrere dal 27.6.2006, data dell'evidenza della regressione del referto flogistico segmentale." (Doc. 35)
Il Dr. med. __________, il 30 agosto 2006, ha indicato non trattarsi di un problema neurologico (cfr. doc. 36).
2.14. In concreto la valutazione del 28 luglio 2006 del Dr. med. __________, secondo cui a fare tempo dal 27 giugno 2006, data dell’ultima RM effettuata alla colonna cervicale dell’assicurato, è subentrato lo status quo ante vel sine (cfr.doc. 35), può essere posta a fondamento del presente giudizio, senza che risulti necessario procedere a ulteriori atti istruttori (cfr. consid. 2.11.).
L’apprezzamento menzionato risponde, del resto, alle esigenze richieste dalla giurisprudenza perché a un rapporto medico venga attribuito pieno valore probante. Il medico, al corrente dello stato di salute dell’assicurato, in quanto, come esposto precedentemente l’aveva visitato nel mese di febbraio 2006 (cfr. doc. 27), e giova ribadirlo specialista in chirurgia ortopedica, ha esaminato e valutato la nuova RM del giugno 2006 in modo approfondito.
Al riguardo non va dimenticato che la risonanza magnetica è un esame diagnostico che permette di ottenere immagini più dettagliate della colonna vertebrale rispetto alle radiografie.
La RM del giugno 2006 ha messo in luce un netto miglioramento delle condizioni della colonna cervicale rispetto a quelle precedenti. Perfino lo stato di erniazione è regredito.
Inoltre l’assicurato era comunque portatore di alterazioni degenerative alla colonna cervicale precedentemente all’infortunio del luglio 2005, come attestato il 6 settembre 2005 dal Dr. med. __________, interpellato dal medico curante dell’insorgente Dr. med. __________ (cfr. doc. 14).
Il Dr. med. __________, il 17 ottobre 2005, ha al riguardo sottolineato che:
" (…)
Questo paziente che oggi ha 45 anni soffre sicuramente già da più di 10 anni di una forma di cervicalgia e brachialgia, come scritto nei rapporti del collega __________, per esempio nel 1995 si parla di un'irritazione radicolare C7 a dx. nel 1998 il collega __________ conclude con una sintomatologia cervicobrachialgica irritativa, radicolare C6 e C7 a dx senza deficit neurologici" (Doc. 20)
Infine il ricorrente non ha in ogni caso apportato elementi in grado né di sovvertire, né di perlomeno mettere in dubbio, la valutazione del Dr. med. __________.
L’assicurato, nell’atto di ricorso (cfr. doc. I pag. 5), si appella poi alla giurisprudenza secondo la quale in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 117 V 359).
In proposito è utile rilevare che in materia di lesioni al rachide cervicale conseguenti a infortunio del tipo "colpo di frusta" senza prova di deficit funzionale, l'esistenza di un rapporto di causalità naturale tra l'infortunio e l'incapacità di lavoro o di guadagno deve essere ammessa, di principio, in presenza del quadro clinico tipico riconosciuto in tale ambito, caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, nausee, affaticabilità, disturbi della vista, irritabilità, labilità affettiva, depressione ecc.. Occorre tuttavia che l'esistenza di un tale trauma cervicale come pure le sue conseguenze siano debitamente attestate da indicazioni mediche attendibili (DTF 119 V 340 consid. 2b/aa). Ciò significa che non basta dimostrare la presenza di un trauma cervicale per ricondurre a quest'ultimo tutta una serie di disturbi, peraltro rientranti nel quadro tipico di una simile lesione, senza avere precedentemente accertato se i singoli disturbi siano o meno conseguenza del trauma cervicale oppure eventualmente di una patologia preesistente (sentenza del 2 settembre 2003 in re L., U 299/02, consid. 2.3; STF U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 2.3.).
In casu la giurisprudenza relativa al colpo di frusta non torna applicabile. In primo luogo, non si è confrontati con una fattispecie in cui un assicurato non presenta più sequele organiche oggettivabili. Ancora la RM del giugno 2006 ha oggettivato delle problematiche che sono all’origine dei disturbi lamentati dall’assicurato. Tuttavia essi, come visto, sono di origine extra-traumatica.
In secondo luogo, l’assicurato ha lamentato principalmente dolori cervicali e alle braccia, che possono prendere anche la testa (cfr. doc. 20, 22, 27). Soltanto dopo il sinistro ha manifestato pure lievi capogiri (cfr. doc. 9).
L'assicurato non ha dunque verosimilmente presentato il quadro tipico dei sintomi relativi al trauma da accelerazione della colonna cervicale (cfr. STFA U 350/04 del 12 ottobre 2006, consid. 6.3.).
2.15. Per quanto attiene agli eventuali disturbi psicologici menzionati nel ricorso (cfr. doc. I), questa Corte constata che agli atti non figurano certificati medici specialistici attestanti una patologia concernente l’aspetto psichico/psicologico.
Il patrocinatore stesso dell’assicurato ne indica solamente l’eventuale presenza (cfr. doc. I).
Ne discende che è legittimo già dubitare del fatto che l’insorgente accusi realmente una tale problematica.
Ad ogni modo, il TCA può esimersi dall’indagare più approfonditamente tale questione, come pure la casualità naturale.
In effetti anche nel caso in cui l’esistenza di tali disturbi e il nesso causale naturale dovessero essere accertati, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. consid. 2.9.; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).
Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all’insorgente.
La dinamica dell’incidente stradale in questione si evince, in particolare, dal rapporto “informazioni complementari” della Polizia cantonale e dai verbali di interrogatorio delle persone implicate (cfr. doc. 3).
L’autovettura dell’assicurato e quella di un’altra persona che proveniva da sinistra si sono scontrate al centro di un’intersezione. L’urto è avvenuto tra la parte anteriore del veicolo del ricorrente e la fiancata destra dell’altra automobile.
A causa del sinistro appena descritto, RI 1 ha riportato un trauma distorsivo al rachide cervicale, una distorsione cervicale con sviluppo di una sindrome cervicale e lombo-sacrale (cfr. doc. 4., 13).
Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso all’assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
Del resto, il TFA ha valutato allo stesso modo l'incidente della circolazione stradale in cui l’automobile guidata dall'assicurata, che transitava ad una velocità dichiarata di 45/50 km/h, è entrata in collisione con una vettura proveniente da destra. A seguito dell'urto, la prima vettura si è girata di 90° a destra, terminando la propria corsa sul marciapiede, non senza avere urtato di striscio un passante (cfr. STFA del 17 ottobre 2002 nella causa C., U 371/01).
Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.9.
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.9.4.).
In una sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).
Va preliminarmente osservato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid. 5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
In concreto, in considerazione del fatto che i disturbi lamentati dal ricorrente al rachide lombare e cervicale, a distanza di circa 11, rispettivamente 12 mesi dall’infortunio, non erano più in relazione di causalità naturale con il sinistro del luglio 2005, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto è quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio (cfr. STCA 35.2006.65 dell’8 gennaio 2007, consid. 2.14.).
Tuttavia questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità: in fondo, si è trattato di un "normale” incidente della circolazione stradale.
A titolo di confronto, il TFA non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA del 7 agosto 1996 nella causa H., inedita).
In simili condizioni, nell’ipotesi in cui l’assicurato presentasse effettivamente una patologia psichica, conseguenza naturale dell’infortunio del luglio 2005, occorrerebbe concludere che quest’ultimo evento non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici da lui presentati.
2.16. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’CO 1 (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4.; doc. I) relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
2.17. Per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).
Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).
Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
L'art. 3 della Lag, poi, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente, prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.
Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:
" (…).
Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,
alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),
per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."
(STFA succitata)
In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.18. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Dalle carte processuali si evince che l’insorgente è coniugato ed è padre di tre figli, __________ nato il 30 novembre 1982, __________ nata il 21 dicembre 1987 e __________ nato l’8 agosto 1989 (cfr. doc. III1).
__________ si è sposato il 21 aprile 2007 e da quella data vive con la moglie (cfr. doc. XII; XIII).
__________ e __________, invece, abitano con i loro genitori (cfr. doc. XIII).
Nei confronti di __________, essendo ormai maggiorenni, non esiste più alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 277 CCS).
Il reddito della famiglia dell’assicurato è costituito dello stipendio conseguito dalla moglie del ricorrente di fr. 3’594.-- netti mensili (cfr. doc. III2).
Con un reddito di circa fr. 3'594.-- l’assicurato deve far fronte a fr. 2'050.-- quale importo base mensile per se stesso, la moglie e il figlio __________, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF.
Tale ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 1’200.-- al mese (cfr. doc. III3).
Vanno altresì aggiunti il premio afferente all'assicurazione contro le malattie dei coniugi RI 1 e del figlio __________, che per il 2007, ammonta a circa fr. 716.-mensili (cfr. doc. XIX1, XIX2, XIX4).
Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 3'966.--.
L’insorgente, che non dispone di sostanza mobiliare e/o immobiliare (cfr. doc. III1), presenta, pertanto, un disavanzo mensile pari a fr. 372.--.
Inoltre va tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 2’050.--, determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 307.--/512.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, il ricorrente deve essere ritenuto indigente.
Di conseguenza l'indigenza del ricorrente deve essere ammessa, a prescindere dalla circostanza che dalla figlia __________, la quale svolge uno stage retribuito, si potrebbe esigere che partecipi al pagamento delle spese correnti dell’economia domestica (cfr. art. 323 cpv. 2 CC). In effetti la stessa realizza comunque un reddito mensile di soli fr. 1'065.-- lordi (cfr. doc. XIII).
Va, altresì, considerato che l'insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l’avv. RA 1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
2.19. Il ricorrente ha pure postulato l’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione, contestando il relativo diniego della CO 1 (cfr. doc. I).
L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
In una sentenza del 15 marzo 2005 nella causa Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Baselland c./ F, C 254/04, l’Alta Corte ha precisato:
" (…)
2.2 Zu ergänzen ist, dass hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren die Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen sind. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495).
Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt