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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.01.2007 35.2006.78

24 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,913 parole·~20 min·4

Riassunto

Assicurata(45 kg)procuratasi uno strappo muscolare sostenendo un paziente(70 kg)che stava per cadere.Pur trattandosi di un caso limite,il carattere straordinario dell'evento va riconosciuto.Essendo soddisfatti anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio,l'assicuratore LAINF è responsabile.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.78   rs

Lugano 24 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 novembre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 11 ottobre 2006 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

In relazione al caso        PI 1

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 24 maggio 2006 la __________ ha informato la CO 1 che la propria dipendente, PI 1, il 18 maggio 2006, alzando un paziente, ha subito uno strappo muscolare alla schiena (cfr. doc. 1).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 13 luglio 2006, ha negato il proprio obbligo contributivo relativamente al danno alla salute a livello toracale, siccome esso non sarebbe da porre in relazione a un infortunio, né sarebbe ravvisabile una lesione parificabile a infortunio (cfr. doc. 11).

                               1.3.   A seguito dell’opposizione interposta il 9 agosto 2006 dalla __________ (cfr. doc. 17), la CO 1, l’11 ottobre 2006, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).

                               1.4.   Il 9 novembre 2006 è stato inoltrato, in lingua tedesca, un tempestivo ricorso da parte della __________, a cui ha fatto seguito il 20 novembre 2006 la traduzione in lingua italiana (cfr. doc. I, II).

                                         A motivazione della propria impugnativa la parte ricorrente ha addotto:

"  1.   La caratteristica principale del termine di infortunio, il fattore esterno straordinario, può consistere, secondo la dottrina e la pratica, anche in un movimento incontrollato (RAMI 1999 N° sent. 345 p. 422 considerando 2b con relative indicazioni). In questi casi il fattore esterno straordinario consiste nel fatto che il movimento del corpo viene disturbato da un fattore imprevisto che interviene ad esempio quando l’assicurato inciampa, scivola o sbatte contro un oggetto, o ancora quando per evitare di scivolare, assume o cerca di assumere di riflesso una posizione protettiva (Maurer, Schwez. Unfallversicherunsrecht (Diritto svizzero dell’assicuirazione contro gli infortuni) p. 179 s.). Secondo la giurisprudenza, la presenza di un fattore straordinario va confermata, se, alzando o spostando un peso, sopraggiunge un danno a causa dello sforzo straordinario (di una evidente fatica eccessiva). A seconda dei casi va esaminato, se lo sforzo è di natura straordinaria in rapporto alla costituzione della persona assicurata, ma anche all’abitudine professionale e non (DTF 116 V 139 considerando 3b con relative indicazioni).

1.1.                                La costituzione dell’assicurata (45 kg) messa a confronto con quella del paziente (almeno 70 kg) conferma la straordinarietà dello sforzo. Ciò, nonostante la cura di un paziente la mattina rappresenti un’attività di routine per la signora PI 1. Se si considera solo l’abitudine professionale è possibile negare lo sforzo straordinario. Ma non per quanto riguarda la diversa costituzione. Il rapporto di peso dell’assicurata con quello del paziente esula chiaramente dai limiti dell’ordinario e del solito (DTF 421/01).

        2.                             Lo sforzo straordinario è innegabile, ma ad esso si aggiunge il fatto che la signora PI 1 ha effettuato un movimento incontrollato per sostenere il paziente.

        2.1.                          La signora PI 1 descrive le circostanze nel modo seguente: “Mentre stavo svolgendo le solite attività mattutine al paziente, esso stava perdendo l’equilibrio, così io per non lasciarlo cadere ho reagito per prenderlo facendo uno scatto” (allegato 2). L’infermiera è stata colta di sorpresa e non ha avuto il tempo di prepararsi allo spostamento di peso repentino e sconnesso del paziente, restando vittima di un fattore imprevisto. Il sostegno inatteso e sconnesso del peso del paziente ha significato un maggiore sforzo fisico il quale a sua volta comprende un potenziale maggiore di pericolo. La sequenza di movimenti del corpo dell’infermiera (sostegno dello spostamento di peso repentino e sconnesso del paziente) è stata disturbata da un fattore imprevisto.

        3.                             Il termine di infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA è chiaramente soddisfatto. Il fattore esterno straordinario negato dalla CO 1 è dato dal movimento incontrollato sotto forma di sostegno del paziente che improvvisamente scivola spostando contemporaneamente il peso. L’obbligo di prestazioni da parte dell’assicuratore contro gli infortuni è quindi da approvare.” (Doc. II)

                               1.5.   PI 1, alla quale è stato assegnato un termine di venti giorni per prendere posizione in merito al ricorso (cfr. doc. III), il 5 dicembre 2006 ha indicato:

"  Il mio punto di vista è che l’assicurazione CO 1 dovrebbe rispondere al mio infortunio in quanto casuale.

Infatti, mentre stavo svolgendo le mie attività mattutine al mio paziente, esso stava perdendo l’equilibrio, così io per non lasciarlo cadere ho reagito per prenderlo facendo uno scatto.” (Doc. IV)

                               1.6.   L'Istituto assicuratore, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

                                         Inoltre l’CO 1, il 14 dicembre 2006, riguardo a quanto dichiarato da PI 1 a questo Tribunale, ha rilevato che la descrizione dell’accaduto resa dall’assicurata, in quanto tale, conferma unicamente la dinamica di un atto, sicuramente non straordinario, nell’ambito delle attività mattutine espletate dalla stessa. L’assicuratore LAINF resistente si è così riconfermato con quanto già indicato in sede di risposta (cfr.doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 debba o meno essere tenuta a corrispondere prestazioni assicurative a dipendenza del danno alla salute lamentato da PI 1 e annunciatole nel maggio 2006.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                                         Secondo l'art. 4 LPGA:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte."

                                         Si evince dalla nozione stessa d'infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 118 V 61 consid. 2b; 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Ad esempio, la vittima deve essere inciampata, scivolata, avere urtato contro un oggetto oppure avere reagito a sproposito, presa alla sprovvista, ad un pericolo improvviso. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (cfr. RDAT I-2003 N. 79 pag. 313; DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.4.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio (cfr. RDAT I-2003 N.79 pag. 313).

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, DTF 116 V 136ss. consid. 4b, DTF 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; DTF 116 V 141 consid. 4b).

                               2.5.   Nella presente evenienza il datore di lavoro, il 24 maggio 2006, compilando la “Notifica d’infortunio LAINF” ha così descritto l’evento occorso a PI 1 il 18 maggio 2006:

"  Stava alzando un paziente ed ha fatto un movimento sbagliato subendo uno strappo muscolare alla schiena” (Doc. 18).

                                         L'assicurata, il 3 giugno 2006, rispondendo alle domande contenute nel “Questionario d’infortunio LAINF”, per quanto concerne la descrizione dettagliata dell’accaduto, ha affermato:

"  mentre stavo svolgendo le solite attività mattutine al paziente, esso stava perdendo l’equilibrio, così io per non lasciarlo cadere ho reagito per prenderlo facendo uno scatto” (Doc. 4)

                                         Inoltre al quesito “Si tratta di un’attività abituale?” essa ha risposto:

"  Sì, è un’attività abituale. Si tratta di alzare i pazienti alla mattina” (Doc. 4)

                                         e alla domanda “E’ successo qualcosa di inusuale ed improvviso?”:

"  Sì, qualcosa di improvviso, visto che il paziente ha avuto una mancanza di equilibrio” (Doc. 4)

                                         E' vero che dal “Cerificato medico LAINF” del 9 giugno 2006 redatto dal Dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale ha visto l’assicurata la prima volta lunedì 22 maggio 2006 e ha diagnosticato uno strappo muscolare con disfunzione toracica tra T5 e T9, risulta che:

"  (…) sollevando un paziente, la gamba sx scivola sul bagnato e la paziente sente un violento dolore del fianco sx che peggiora nei giorni successivi” (Doc. 7)

                                         E' altrettanto vero, però, che davanti al TCA PI 1 ha ribadito quanto attestato nel giugno 2006 (cfr. doc. IV).

                                         Nel caso in esame non vi sono, dunque, motivi per dubitare della dinamica dell’evento verificatosi nel maggio 2006 così come esposta dall’assicurata, e meglio che la stessa, mentre stava alzando un paziente, l’ha dovuto sostenere per evitare che scivolasse, visto che questi aveva perso l’equilibrio.

                                         In effetti quanto allegato dal datore di lavoro di PI 1 il 24 maggio 2006, ossia che quest’ultima stava alzando un paziente e ha fatto un movimento sbagliato, non è in contraddizione con la dichiarazione dell’assicurata medesima, secondo cui il movimento sbagliato è stato eseguito per evitare che il paziente cadesse a seguito della perdita di equilibrio.

                                         L’assicurata, entro una decina di giorni dalla “Notifica di infortunio”, più precisamente il 3 giugno 2006, ha piuttosto precisato e completato quanto indicato concisamente dal proprio datore di lavoro.

                                         Per contro, l’elemento della scivolata sul bagnato introdotto nel “Certificato medico LAINF” del 9 giugno 2006 dal Dr. med. ____________________ non trova nessun riscontro agli atti. Esso, perciò, non va considerato.

                                         La descrizione dell’accaduto redatta da PI 1 non è peraltro stata contestata dall’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. V; VII; A1).

                                         In una sentenza del 18 aprile 2005 nella causa S., U 166/04, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una Casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

                                         L'Alta Corte al proposito ha sviluppato le seguenti considerazioni illustrando in particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di "sforzo eccessivo":

"  (...)

4.

4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15 gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).

4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore esterno, unico elemento

controverso nella presente vertenza, la casistica sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame permette di effettuare un esame comparativo.

4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139 consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata, anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala, accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto

d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).

4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo - riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il

Tribunale federale delle assicurazioni ebbe quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata.

4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso (55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che nessun

fattore straordinario aveva caratterizzato quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.

4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa menzionata dalla pronuncia

cantonale, l'esistenza di un fattore straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha escluso l'esistenza di uno sforzo

straordinario (sentenza citata del 15 gennaio 2003 in re S.).

4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a doverne improvvisamente

sostenere il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre, la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in considerazione dello

stato invalidante della persona ricoverata sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso inatteso (sentenza citata, consid. 5).

4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora, alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di legge.

È vero che nei compiti quotidiani di una stagista fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni, resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati

in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S. - il peso del degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (Le sottolineature sono del redattore)

                                         In concreto l’assicurata, di 24 anni, alta 153 cm e pesante 45 kg, la mattina del 18 maggio 2006 mentre stava alzando un paziente, del peso di circa 70 kg, presso la Clinica __________, ha dovuto reagire per trattenere quest’ultimo che aveva perso l’equilibrio ed evitarne così la caduta (cfr. doc. 4, 1).

                                         Alla luce della sentenza federale qui sopra riprodotta, questa Corte deve concludere che anche nella presente fattispecie, pur trattandosi di un caso limite, il carattere straordinario dell’evento deve essere riconosciuto (al riguardo cfr. anche STCA del 8 marzo 2006 nella causa G., 35.2005.98).

                                         Questa soluzione si giustifica in particolare poiché, da un lato, PI 1 ha dovuto da sola impedire che il paziente di cui si stava occupando cadesse, dall’altro, il peso di 70 kg del paziente, benché non fosse straordinario, era comunque di gran lunga superiore a quello dell’assicurata (45 kg). La differenza di peso, corrispondente a 25 kg, era analoga a quella di 27 kg relativa alla fattispecie giudicata dall’Alta Corte con giudizio del 18 aprile 2005 precedentemente citato. In quel caso, infatti, come già rilevato, l’assicurata pesava 57 kg, mentre il paziente 84 kg.

                                         In casu va ritenuto che anche gli altri elementi costitutivi di un infortunio, ossia la repentinità, nonché l’azione involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano (cfr. consid. 2.3.) sono senz’altro soddisfatti.

                                         Al riguardo è utile sottolineare che anche la CO 1, nella decisione formale del 13 luglio 2006, ha indicato di non contestare in concreto l’intervento di un’azione improvvisa e repentina con conseguenze negative sul corpo umano (cfr. doc. 11).

                                         In simili condizioni, va ammesso l’obbligo contributivo di principio dell’assicuratore LAINF resistente.

                                         L’incarto va, quindi, retrocesso alla CO 1, affinché proceda a definire il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale (cfr. dispositivo di cui alla STFA del 27 giugno 2001 nella causa S., U 158/00).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      E’ annullata l’impugnata decisione su opposizione della CO 1.

                                         §§    E’ accertato che l’assicurata ha subito un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA e, pertanto, che esiste un obbligo contributivo di principio a carico della CO 1.

                                         §§§ L’incarto è retrocesso alla CO 1 affinché definisca il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

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