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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2007 35.2006.71

15 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,097 parole·~15 min·1

Riassunto

Falegname, nel trasportare con un collega un armadio del peso di 25/30 kg, lamenta lesione meniscale. Negata esistenza sia di un infortunio (assenza di movimento scoordinato o di sforzo manifestamente eccessivo), sia di una lesione parificata (assenza di un fattore esterno).

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.71   mm/td

Lugano 15 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 25 settembre 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 20 aprile 2006, la ditta __________ Sagl di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, in data 3 aprile 2006, nel trasportare del materiale pesante sulle scale, ha risentito un forte dolore al ginocchio destro (cfr. doc. 1).

                                         In occasione dell’artroscopia del 10 maggio 2006, i sanitari hanno diagnosticato la rottura del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro (doc. 3).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione formale del 28 luglio 2006, ha negato il diritto a prestazioni, sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio destro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 12).

                                         A seguito dell’opposizione interposta personalmente dell’assicurato (doc. 17), l’, in data 25 settembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 19).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 19 ottobre 2006, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge in relazione all’evento dell’aprile 2006, argomentando quanto segue:

"  In entrambi le opposizioni la CO 1 riconosce, vedi art. 9 cpv. 2 OAINF, la lesione del menisco come un infortunio senza causa di fattori esterni.

Personalmente non ho mai fatto successivi termini temporali sulla prima comparsa dei dolori (vedi allegato notifica di infortunio) il dolore è stato immediato e successivamente è aumentato.

In seguito fa riferimento ad una sentenza del TFA del 26.11.2003 DTF 129 V 466 che cita: L'apparizione dei dolori deve essere immediata e l'azione lesiva unica.

Ritengo pertanto che la decisione della CO 1 sia del tutto contradditoria e arbitraria, cioè la classica arrampicata sui vetri per non pagare le prestazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile domandare la documentazione al Dr. med. __________ presso l'ospedale Regionale di __________."

                                         (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                               1.5.   In data 20 novembre 2006, l’insorgente ha ancora precisato quanto segue:

"  Dopo aver sentito un forte dolore a seguito di una distorsione, fatto un attimo di pausa, ho "continuato" la mia attività perché a caldo il dolore era sopportabile ma non assente.

Nei giorni successivi il dolore era persistente e continuava ad aumentare, come sempre dichiarato e questo mi ha indotto a recarmi dal medico.

Il medico mi ha confermato che è verosimile che a caldo il dolore sia più sopportabile.

Al punto F. l'avv. __________ cita:

"in effetti, risulta chiaro ed incontestato che il dolore risentito dal ricorrente è avvenuto durante un'attività per lui del tutto abituale e consueta:

d'altro canto, egli ha affermato di aver percorso le scale più volte prima di aver risentito disturbi."

Per un falegname è del tutto abituale usare una circolare, una sega, una fresa, una martello, salire e scendere scale, ponteggi, usare veicoli ecc. ecc..

Come artigiano dipendente sono stato obbligato ad assicurarmi alla CO 1 e come tale pago i contributi commisurati al rischio che tale mestiere comporta.

Se la CO 1 secondo l'art. 9 cpv. OAINF, riconosce la lesione del menisco come infortunio anche se non dovuto a un fattore esterno straordinario ci sarà pure un motivo? Se poi fa riferimento ad una sentenza del Tribunale Federale che cita:

"l'apparizione dei dolori deve essere immediata", proprio non capisco dove vuole arrivare con queste affermazioni la CO 1.

PROVE

Personalmente sono a disposizione per ulteriori chiarimenti ma segnalo i nomi delle due persone che quel giorno lavoravano con me assistendo all'infortunio.

Signor __________

Signor __________."

                                         (V)

                                         Il 27 novembre 2006, l’assicuratore LAINF ha comunicato la propria opposizione a che il TCA senta i testimoni offerti dal ricorrente (VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare le proprie prestazioni in relazione all’evento del 20 aprile 2006.

                               2.3.   Giusta l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

                               2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

"  È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"  - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, il 19 giugno 2006, in occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’CO 1, il ricorrente ha così descritto l'evento occorsogli il 3 aprile 2006:

"  I disturbi si sono presentati il 3 aprile attorno alle 10.30.

Con il collega __________ era arrivato verso le 0900 sul cantiere di __________.

Dovevano portare parecchio materiale, armadi a muro ed altre composizioni.

Casa unifamiliare ma diverse scale per raggiungerla.

Aveva quindi già trasportato diversi pesi quando appunto verso le 10.30 saliva ancora le scale interne portando un armadio a muro di 1 x 2.40, sui 25-30 kg e in un tratto ad angolo retto, stando dietro, nel momento di caricare verso l’esterno la gamba destra, ha sentito il ginocchio cedere con una fitta di dolore.

Non è caduto, non ha preso colpi, e sotto sforzo ha continuato il lavoro. Aggiunge che sino al giorno dopo non ha praticamente risentito più nulla."

                                         (doc. 6)

                                         Un’analoga descrizione dell’accaduto si ritrova nel rapporto del 27 giugno 2006 del dott. __________, medico curante dell’assicurato (doc. 7).

                                         D’altra parte, in sede di opposizione, RI 1 ha esplicitamente confermato la versione dei fatti contenuta nel verbale di audizione del 19 giugno 2006 (cfr. doc. 17).

                                         La dinamica dell’evento in discussione, così come d’altronde la diagnosi del danno riportato a livello del ginocchio destro, non pongono problemi di sorta, di modo che il TCA può senz’altro esimersi dal procedere alle audizioni testimoniali richieste dal ricorrente (cfr. V), rispettivamente, dal richiamare la sua cartella clinica dall’Ospedale regionale di __________.

                               2.8.   Nel caso di specie, non vi é stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si é, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         Va, dunque, esaminato se, in casu, si possa ammettere che vi é stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo.

                                         Sulla base della descrizione del sinistro del 3 aprile 2006 fatta dall'assicurato, può essere scartata a priori l’ipotesi di un movimento scoordinato del corpo. In effetti, perché una lesione corporale dovuta a un movimento scombinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, é necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 176s.), presupposti che, di tutta evidenza, non appaiono qui realizzati.

                                         La giurisprudenza ammette, d’altro canto, l’esistenza di un fattore straordinario quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (cfr. DTFA 1943, p. 69; DTF 116 V 136; RAMI 1994 U 180, p. 38, 1991 K 855, p. 19).

                                         Nell’evenienza concreta, nel fatto che un uomo, che per professione svolge un’attività manuale, debba trasportare un oggetto del peso di 25/30 kg, non è certamente ravvisabile uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza.

                                         Del resto, un esame della giurisprudenza del TFA dimostra che il sollevare, trasportare o spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STFA del 23 maggio 2006 nella causa R., U 144/06, consid. 2.2, del 21 marzo 2006 nella causa W., U 222/05 consid. 3.2 e del 12 aprile 2000 nella causa N., U 110/99, consid. 3; A. Bühler, op. cit., p. 241).

                                         Alla luce di quanto appena esposto il TCA deve concludere che non sono, in casu, soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento.

                               2.9.   Occorre ancora esaminare se l’obbligo contributivo dell’CO 1 possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica ad infortunio una serie di lesioni corporali.

                                         L’art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997, prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco é esaustivo, sono equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

                                         a.   fratture;

                                         b.   lussazioni di articolazioni;

                                         c.   lacerazioni del menisco;

                                         d.   lacerazioni muscolari;

                                         e.   stiramenti muscolari

                                         f.    lacerazioni dei tendini;

                                         g.   lesioni dei legamenti;

                                         h.  lesioni del timpano.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, il TFA, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03).

                                         Necessario è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                             2.10.   L’assicuratore LAINF convenuto, dopo avere negato che l’evento occorso a RI 1 è costitutivo di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA, ha sostenuto pure l’inapplicabilità dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, rilevando quanto segue, citiamo: “…, richiamata la giurisprudenza vigente, non può essere ammesso che l’assicurato, il quale ha risentito dei disturbi durante l’esecuzione di un’attività professionale per lui abituale, sia incorso in un avvenimento parificabile all’infortunio.” (doc. 19, p. 3).

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che il sollevamento, rispettivamente, il trasporto di elementi di arredamento, di peso anche relativamente importante, rientri nel novero dei procedimenti motori consueti della professione di falegname svolta dall’assicurato, quarantunenne di sesso maschile, e che pertanto configuri un atto ordinario che non presenta il necessario potenziale di pericolo accresciuto, di modo che l’esistenza di un fattore esterno nel senso esposto al considerando precedente, deve essere negata.

                                         Del resto, la presente fattispecie si accomuna a quella oggetto della STFA del 6 ottobre 2006 nella causa D., U 205/06, in cui l’Alta Corte ha negato l’esistenza del fattore esterno nel caso di un aiuto cuoco che, semplicemente nel sollevare una pesante padella, aveva riportato una rottura tendinea a livello della spalla sinistra.

                                         L’Alta Corte ha deciso in questo stesso senso trattandosi di un assicurato che, nel quadro della sua abituale attività professionale, ha afferrato con il braccio in estensione una borsa di plastica del peso di 20 kg, localizzata sul piano di carico di un autocarro, avvertendo dei dolori alla spalla (caso menzionato nella STFA del 6 ottobre 2006, appena citata).

                                         Di conseguenza, contrariamente a quanto pretende RI 1, occorre negare l’esistenza di un fattore esterno, motivo per cui l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a rifiutare il proprio obbligo a prestazioni anche a titolo di lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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