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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2007 35.2006.70

15 febbraio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,205 parole·~41 min·3

Riassunto

Trauma contusivo a caviglia sinistra. Negata esistenza lesione parificata. Ammessa estinzione nesso causale naturale per raggiungimento status quo sine. Assistenza giudiziaria negata poiché assicurata non indigente.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.70   mm/td

Lugano 15 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

 Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 luglio 2006 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 12 marzo 2005, RI 1, all’epoca dipendente dell’Hotel __________ di __________ in qualità di femme de chambre e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha lamentato un trauma alla caviglia sinistra mentre stava utilizzando l’aspirapolvere (doc. 1).

                                         Il dott. __________, consultato qualche giorni più tardi, ha constatato una tumefazione al malleolo laterale sinistro, nonché dolore alla palpazione nella stessa sede e alla supinazione (doc. 2).

                                         L’assicuratore infortuni ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   In data 13 luglio 2005, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento chirurgico da parte del PD dott. __________ (débridement di una lesione del peroneo breve, osteotomia posteriore del talo e osteotomia di Dwyer modificata), per la cura di una tendinite cronica del peroneo breve sinistro su retropiede varus e distorsioni a ripetizione (doc. 15).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 19 agosto 2005, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 17 giugno 2005, data in cui RI 1 è reputata avere raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro del marzo 2005 (doc. 34).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (doc. 37 e 39), la CO 1, in data 20 luglio 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. B).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 20 ottobre 2006, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a versarle ulteriori prestazioni a partire dal 17 giugno 2005, argomentando:

"  La decisione impugnata si fonda sostanzialmente sul rapporto medico del dr. __________ incaricato da CO 1, che confermerebbe le conclusioni del medico fiduciario dell'assicuratore Lainf, ossia che la dinamica infortunistica non chiara, il tipo di lesione del peroneo lungo (n.d.r. il dr. __________ attesta però l'assenza di lesioni importanti del peroneo lungo e non l'assenza di lesioni e basta) l'assenza di alterazioni legamentarie ed ossee non confermano una patologia infortunistica ma semmai un quadro morboso preesistente, che l'evento del 12.03.2005 ha solo reso evidente. In pratica per la CO 1 l'infortunio del marzo 2005, che era in rapporto eziologico con le conseguenze prodottesi prima del 18.06.2005 non lo sarebbe più con quelle rilevatesi dopo ed in particolare con la lesione tendinea alla caviglia destra scoperta in sede operatoria.

A riguardo delle rotture parziali dei tendini l'Alta Corte (DTF 114 V 305 s. consid. 5) ha sancito che, alle lacerazioni vere e proprie, vanno equiparate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee, ma unicamente se siano provate in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio.

Nel caso di specie, è pacifico che alla revisione operatoria l'assicurata presentasse una importante lesione di una lunghezza di 5 cm del tendine peroneo breve che ha necessitato dell'asportazione della metà della circonferenza del tendine stesso. Ciò configura una lesione assimilata ad infortunio ai sensi della lettera f) dell'art. 9 cpv. 2 OAINF "lacerazione dei tendini".

Nel suo rapporto il dr. __________ ha ritenuto che un nesso di causalità tra l'evento puntuale del 12.03.2005, la lesione del tendine e di conseguenza anche l'indicazione operatoria stessa, sia solo possibile e non probabile. Tale possibilità permette comunque di non attribuire senza alcun dubbio la lesione ad una malattia o ad una forma degenerativa.

Le conclusioni dell'assicuratore Lainf non possono quindi essere condivise quando si è visto che, secondo la giurisprudenza federale, uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute. Anche l'assicurazione resistente ha dichiarato: "… l'evento del 12.03.2005 ha solo reso evidente un quadro morboso sottogiacente/preesistente, fino a quel momento apparentemente silente…".

Occorre poi tenere presente che prima del 12.03.2005 la signora RI 1 non aveva mai sofferto di alcun tipo di disturbo alla caviglia sinistra, quindi anche qualora si volesse tenere per accertato che la lesione del tendine fosse di natura degenerativa e preesistente, senz'altro l'evento del 12.03.2005 ha funto da elemento scatenante della patologia.

In buona sostanza dal 12.03.2005 al 17.06.2005 l'infortunio è stato riconosciuto dell'assicuratore convenuto che ha erogato le relative prestazioni, dal 18.06.2005 le prestazioni Lainf vanno ancora erogate in presenza di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF. Il fatto che la signora RI 1 presentasse delle lesioni alla caviglia sinistra di tipo degenerativo e preesistenti, non è rilevante. In effetti, secondo la giurisprudenza federale, le affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate ad infortunio, anche se la loro causa primaria sia da attribuire, in tutto od in parte, ad una malattia o a fenomeni degenerativi (cfr. DTF 123 V 45 consid. 2b e riferimenti ivi citati, nonché RAMI 2001 U 435 p. 332ss,; cfr., pure, STFA del 12 luglio 2002 nella causa L. P., U 1/02, consid. 4 in fine; STCA del 30 ottobre 2002 nella causa A., 35.2001.1)."

                                         (I)

                               1.5.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a porre termine alle prestazioni di legge a contare dal 17 giugno 2005 oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 4 LPGA, è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte.

                                         Ammettere l’esistenza di un infortunio ai sensi di legge non è di per sé ancora sufficiente a fondare l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF.

                                         Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte; cfr., in proposito, A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 93 e giurisprudenza ivi menzionata).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,

                                         p. 1093).

                                         In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"  Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.4.   Questa Corte constata innanzitutto che RI 1 ha impostato la propria impugnativa dal profilo dell’art. 9 cpv. 2 OAINF (lesione parificata ai postumi di un infortunio), ritenuto che, a suo avviso, la lesione del tendine peroneo breve, la cui presenza è stata accertata in occasione dell’intervento operatorio del 13 luglio 2005, costituisce una, citiamo: “lesione assimilata ad infortunio ai sensi della lettera f) dell’art. 9 cpv. 2 OAINF “lacerazione dei tendini”.” (I, p. 7).

                                         La tesi dell’assicurata non può essere condivisa dal TCA.

                                         Esaminando l'art. 9 cpv. 2 OAINF con riferimento alle lacerazioni dei tendini (lett. f), il TFA ha ricordato che le disposizioni speciali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF non tollerano interpretazione né restrittiva né estensiva bensì conforme al loro senso e scopo, nei limiti della norma generale. La lista delle lesioni corporali parificate non può essere estesa attraverso un'interpretazione per analogia (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3e).

                                         La nostra Corte federale ha segnatamente riconosciuto che la mancata menzione degli stiramenti tendinei - a differenza di quelli muscolari che sono esplicitamente elencati - costituisce un silenzio qualificato dell'ordinanza e non una semplice svista redazionale (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3d) e, sempre secondo il TFA, la non parificazione degli stiramenti dei tendini a infortunio non è né contraria alla legge né arbitraria né costitutiva di disparità di trattamento (cfr. DTF 114 V 302 consid. 3c).

                                         A proposito delle rotture parziali dei tendini ("Sehnenteilruptur"), il TFA ha espresso le seguenti considerazioni:

"  (…)

5.- a) Gemäss den medizinischen Unterlagen liegt eine Sehnenzerrung sowohl bei überproportionaler Streckung bzw. Spannung der Sehne als auch bei Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel (Teilruptur) vor. Ein eigentlicher Sehnenriss besteht erst dann, wenn die Sehne vollständig gerissen ist. Nach der Praxis der SUVA werden indessen nicht nur vollständige Sehnenrisse als unfallähnliche Körperschädigungen übernommen, sondern auch Teilrupturen, sofern sie, was in der Regel nur operativ oder durch Kontrastmitteldarstellung geschehen kann, eindeutig nachgewiesen sind. Im Hinblick auf diese Praxis der SUVA erkannte die Vorinstanz, solange in einem konkreten Fall eine medizinische Feststellung fehle, wonach das Vorliegen eines Teilrisses nicht wahrscheinlich, sondern allenfalls bloss möglich sei, müsse die Diagnose einer blossen Zerrung ebenfalls zur Annahme eines Sehnenrisses im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV führen. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Nach den zutreffenden Ausführungen der SUVA besteht zwar kein Anlass, die Sehnenteilruptur nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV zu qualifizieren. Weil die Diagnose eines Teilrisses mangels eines Funktionsausfalles jedoch klinisch schwierig zu stellen ist und nach Sehnenteilrupturen sehr rasch eine Irritation des Begleitgewerbes entsteht, so dass ein Teilriss nicht mehr von der Pathologie des Sehnenbegleitgewerbes unterschieden werden kann, sind an den Nachweis eines Teilrisses strenge Anforderungen zu stellen. Nur unter dieser Voraussetzung bleibt eine klare Abgrenzung der Sehnenteilrupturen von den Sehnenzerrungen gewährleistet.

(…).

c) Zusammenfassend ergibt sich somit, dass sich die Leistungspflicht der obligatorischen Unfallversicherung für unfallähnliche Körperschädigungen aufgrund von Art. 9 Abs. 2 lit. f UVV nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift streng auf Sehnenrisse beschränkt (Erw. 5a). Ausgeschlossen ist insbesondere der Einbezug der übrigen Sehnenpathologie, einschliesslich der Krankheiten des Begleitgewerbes. Weil sich die partiellen Sehnenrisse in der Regel klinisch nicht von sekundären entzündlichen Reaktionen (Tendinitis, Peritendinitis, Paratenonitis, Tendovaginitis) unterscheiden lassen (RAMSEYER, a. a. O., S. 576), fällt eine Qualifikation als unfallähnliche Körperschädigung nur in Betracht, wenn die Teilruptur als solche medizinisch eindeutig festgestellt ist, sei dies intraoperativ oder durch Kontrastmitteldarstellung. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, so hat der Leistungsansprecher die Folgen zu tragen (Erw. 5b)."

                                         (DTF 114 V 305s. consid. 5 – il corsivo è del redattore).

                                         In sintesi, secondo la nostra Corte federale, alle lacerazioni vere e proprie ("Sehnenrisse") vanno dunque assimilate le rotture parziali, ossia le lacerazioni di singoli fasci di fibre tendinee ("Zerreissung einzelner Sehnenfaserbündel"), ma unicamente a condizione che possano essere provate in modo inequivocabile mediante esami con mezzi di contrasto oppure intervento operatorio. Tale rigore probatorio si giustifica in ragione delle difficoltà a porre la diagnosi clinica, vuoi per l'assenza di deficit funzionale vuoi per le reazioni infiammatorie secondarie (cfr., pure, A. Bühler, Die unfallähnliche …, p. 104, nota 101).

                                         In una sentenza del 6 agosto 2003 nella causa Nazionale Svizzera Assicurazioni c/ Swica Organizzazione Sanitaria, U 235/02, l’Alta Corte ha dichiarato inapplicabile l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF, nel caso in cui una lesione tendinea parziale non presenti i segni di una lacerazione oppure di una rottura del tendine stesso:

"  2.1 Contrariamente a quanto per esempio disposto in relazione ai legamenti (art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF), per la cui regolamentazione il legislatore ha consapevolmente utilizzato il concetto più ampio di "lesioni", comprendente cioè i fenomeni di lacerazione, di stiramento come pure di dilatazione (cfr. RAMI 1990 no. U 112 pag. 373; Ramseier, Unfallähnliche Körperschädigungen, in: Therapeutische Umschau, 1985, pag. 576), non tutte le lesioni tendinee possono, alla luce dei principi suesposti (consid. 1.2), essere parificate ad infortunio, bensì, giusta la lett. f del predetto articolo, solo le lacerazioni o rotture totali (DTF 114 V 302 consid. 3d, 306 consid. 5c) e, a condizioni più severe, le lacerazioni o rotture parziali (DTF 114 V 306 consid. 5c).

2.2 Già solo per questo motivo non può essere condivisa la tesi – peraltro contrastante con la precedente prassi sviluppata dallo stesso Tribunale cantonale, il quale, nel giudizio pubblicato in RDAT 1996 II n. 74 pag. 257 segg., aveva (giustamente) sottolineato, riguardo al concetto di lesione, che esso riveste un significato più ampio rispetto a quello di rottura e comprende, secondo il senso ad esso comunemente dato, tanto gli strappi quanto le deformazioni o gli stiramenti - sostenuta nella pronuncia querelata secondo cui il concetto di lesione del tendine sarebbe equivalente a quello di lacerazione e di rottura, i termini non potendo essere ritenuti sinonimi.

Né può essere tratta conclusione diversa dal fatto che, secondo la terminologia medica richiamata dalla parte opponente, la lacerazione sia qualificata quale lesione conseguente alla rottura di un tessuto, tale definizione presupponendo comunque l'esistenza (inequivocabile) di una rottura, anche solo parziale, del tendine, ossia, alla luce della giurisprudenza summenzionata (consid. 1.2), l'accertamento di una lacerazione di singoli fasci di fibre tendinee.

2.3 A conferma di ciò, si ricorda inoltre che, nella sentenza del 28 agosto 2000 in re F., U 441/99, consid. 4, evocata dalle parti come pure dal giudizio impugnato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di precisare che una lesione parziale della parte inferiore del tendine del sopraspinato ("Partialläsion der Supraspinatussehnen-Unterfläche"), non presentante i segni di una lacerazione del tendine stesso, non configura una lesione assimilata ad infortunio (nello stesso senso anche la sentenza inedita dell'11 settembre 1998 in re L., U 64/97, nel cui contesto la qualifica di lesione parificabile ai postumi d'infortunio è stata negata a una "semplice" lesione della cuffia dei rotatori non mostrante segni di lacerazione; cfr. pure DTF 123 V 43)."

                                         (STFA succitata)

                                         In concreto, analogamente al caso di cui alla STFA del 6 agosto 2003 appena citata, è stata diagnosticata una semplice lesione parziale del tendine peroneo breve, nella forma di un assottigliamento dello stesso (cfr. il rapporto operatorio del 15 luglio 2005, doc. 15 e la perizia 13 luglio 2006 del dott. __________, doc. 38, p. 5: “… lesione degenerativa con estensione longitudinale di 5 cm e coinvolgimento della metà del tendine nel suo spessore con parte del tendine residuale di buona qualità dopo avvenuto débridement.”), senza segni a favore di una sua lacerazione o rottura, ragione per la quale è da escludere l’applicazione del cpv. 2 dell’art. 9 OAINF (facendo difetto l’una delle diagnosi ivi elencate).

                               2.5.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione presa dall’ l’assicuratore infortuni di considerare raggiunto lo status quo sine a margine dell’evento infortunistico assicurato a contare dal 17 giugno 2005, è fondata sulle certificazioni dei suoi due medici fiduciari.

                                         In effetti, preso atto del contenuto del rapporto operatorio 15 luglio 2005 del dott. __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, con nota del 10 agosto 2005, ha sostenuto, in sostanza, che l’intervento chirurgico in questione, non è stato determinato dalle conseguenze del sinistro assicurato, ma piuttosto da un difetto strutturale preesistente interessante il tallone:

"  Le problème est qu'il y a bien eu des entorses.

Mais pourquoi à l'opération ne s'est-on pas contentés de nettoyer le court péroné?

L'ostéotomie de Dwyer (ouverture latérale du calcanéum) laisse suspecter qu'il y avait un défaut structural préexistant.

De plus, pas de rupture du CP mais tendinopathie!

➙  Problème chronique

➙  Comme l'accident n'a pas de lésion osseuse

➙  Pas à votre charge

Diagnostic opératoire:

Tendinite chronique du CP gauche sur arrière pied en varus entraînant des entorses à répétitions.

➙  Les entorses sont la conséquence d'un défaut préexistant et non           la cause.

De plus, pas de rupture, pas de lésion manifestement majeure accidentelle justifiant une opération.

➙  L'opération est justifiée pour le défaut structurel

➙  Pas accidentel

➙  Statu quo sine juste avant l'opération puisque le diagnostic à l'IRM n'est pas confirmé par l'opération."

                                         (doc. 33b)

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale, con perizia del 13 luglio 2006, ha avallato la posizione nel frattempo assunta dalla sua mandante.

                                         Egli ha dapprima riferito che, in occasione della visita del 15 maggio 2006, la ricorrente, interrogata più volte in proposito, ha negato di avere subito dei traumi distorsivi alla caviglia sinistra, circostanza che emergeva invece dalla pregressa documentazione, ammettendo di avere subito delle semplici contusioni:

"  DICHIARAZIONI DELLA PAZIENTE

Nel gennaio del 2005 manca uno scalino dell'altezza di circa 7-8 cm, subendo un contraccolpo a uno dei due piedi. Non si sarebbe tuttavia fatta niente di particolare, più specificatamente nessun gonfiore, nessun dolore, avrebbe continuato a lavorare senza impedimenti, non si sarebbe presentata dal medico e non avrebbe neppure annunciato il caso all'Assicurazione.

Il 12.3.2005, passando l'aspirapolvere, da un forte strattone per liberare l'apparecchio rimasto impigliato tirandoselo con violenza contro il tallone sinistro.

Su domanda esplicita e ripetuta la signora RI 1 nega chiaramente di aver subito dei traumi di tipo "distorsivo" alla caviglia sinistra."

                                         (doc. 38, p. 2s.)

                                         Pronunciandosi sull’aspetto eziologico, il medico di fiducia dell’amministrazione ha riconosciuto un nesso di causalità probabile tra il sinistro del 12 marzo 2005 e i disturbi che hanno indotto l’assicurata a consultare il suo curante il 18 marzo 2005 (cfr. certificato 14.4.2005 del dott. __________).

                                         Tuttavia, egli ne ha escluso l’esistenza con l’indicazione a sottoporsi all’intervento del luglio 2005, rispettivamente, con i reperti ivi oggettivati (in particolare, con le alterazioni interessanti il tendine peroneo breve), e ciò a prescindere dalla circostanza che RI 1 abbia riportato un trauma contusivo oppure distorsivo:

"  Nell'ipotesi di una dinamica contusiva dell'evento infortunistico del 12.3.2005, ritengo esservi un nesso di causalità probabile tra la contusione stessa e i disturbi che hanno condotto inizialmente la signora RI 1 a consultare il proprio medico curante il 18.3.2005: tumefazione malleolo laterale sinistro, dolore palpatorio e dolore alla supinazione.

Ritengo per contro praticamente escluso il nesso di causalità tra un evento contusivo locale puntuale e le alterazioni tendinee descritte durante l'intervento operatorio, tenuto conto della focalizzazione di tale lesione solo su una parte del tendine peroneo breve, senza coinvolgimento delle ulteriori strutture circostanti. Nello stesso senso ritengo sussistere un nesso causale praticamente escluso tra un - evento contusivo puntuale e l'indicazione operatoria posta dal dr. __________.

Anche nell'ipotesi di una dinamica distorsiva ritengo esservi un nesso di causalità probabile tra l'evento puntuale dei 12.3.2005 e i disturbi che hanno condotto la signora RI 1 a consultare il suo medico curante il 18.3.2005.

In assenza di lesioni legamentarie (vedi risonanza magnetica. del 26.4.2005) e di un'instabilità obiettivabile allo studio radiologico funzionale (vedi referto dr. __________ del 4.5.2005), ritengo per contro esservi un nesso di causalità solo possibile tra l'evento puntuale del 12.3.2005 e le alterazioni tendinee del peroneo breve descritte nel rapporto operatorio del 13.7.2005, rispettivamente tra l'evento infortunistico puntuale del 12.3.2005 e l'indicazione operatoria stessa."

                                         (doc. 38, risposta al quesito n. 6)

                                         Rispondendo ai quesiti da 11 a 15, il dott. __________ ha sostenuto, nell’ordine, che, indipendentemente dalla natura del sinistro, è improbabile l’esistenza di un nesso di causalità tra l’evento assicurato e la tendinite cronica del peroneo breve sinistro, che quest’ultima patologia è stata per contro provocata dall’instabilità del retropiede (unitamente al diabete mellito che potrebbe avere esercitato un’influenza negativa) e che l’infortunio in quanto tale, nella misura in cui ha comportato una semplice contusione, non è stato favorito dall’instabilità appena menzionata (un’influenza è di contro possibile qualora l’insorgente avesse riportato una distorsione):

"  11. La tendinite chronique indiquée dans le rapport opératoire de l'intervention du 13 juillet 2005 est-elle en relation de causalité naturelle avec l'accident du 12 mars 2005?

La focalizzazione delle alterazioni tendinopatiche limitatamente a una parte del peroneo breve, senza alterazione delle ulteriori strutture circostanti, rende tutt'al più possibile la presenza di un nesso di causalità naturale tra la tendinopatia cronica riportata nel rapporto operatorio e un'eventuale dinamica contusiva dell'evento infortunistico del 12.3.2005.

In assenza di lesioni legamentarie acquisite riconducibili all'evento puntuale del 13.7.2005 anche nell'ipotesi di un evento distorsivo la relazione di causalità naturale tra la tendinite cronica e l'evento in parola risulta essere poco verosimile, tutt'al più possibile.

12. L'état de varus avec instabilité de l'arrière-pied est-il en relation de causalité naturelle avec la tendinite chronique.

Sì.

La tendinite cronica risulta essere in nesso di causalità naturale preponderante con l'instabilità del retropiede, favorita da una variante neutrale.

Teoreticamente non esclusa neppure la compartecipazione di una componente metabolica (diabete) con potenziale ripercussione sulla micro-circolazione nell'ambito di un processo riparativo/cicatriziale.

13. L'état de varus avec instabilité du péroné sont-ils en relation de causalité naturelle avec les lésions des tendons du péroné ?

Sì.

Come peraltro riportato dallo stesso dr. __________ e da alcuni autori nell'ambito della letteratura, le lesioni riscontrate a una parte del tendine peroneo breve sono in relazione di causalità naturale con l'instabilità del retropiede.

14. Les lésions des tendons-du péroné sont-ils en relation de causalité naturelle avec l'accident du 12 mars 2005?

No: vedi motivazioni già riportate in precedenza.

15. Est-ce que l'état de varus avec instabilité de l'arrière-pied a joué un rôle dans la survenance de l'événement accidentel du 12 mars 2005 ? Si oui, dans quelle mèsure ? Si non, pourquoi ?

Con riferimento alle dichiarazioni fatte dalla signora RI 1 in occasione della visita attuale, appare poco chiaro cosa sia effettivamente successo il 12.3.2005.

Una variante in varo oppure neutrale del retropiede non esercita nessuna influenza su di un trauma contusivo da parte di un aspirapolvere.

Una tale variante statica esercita per contro un'influenza sulla stabilità del retropiede potendo condurre a degli eventi distorsivi."

                                         (doc. 38)

                                         Secondo lo specialista interpellato dalla CO 1, il sinistro del 12 marzo 2005 ha semplicemente reso doloroso uno stato morboso preesistente, con lo status quo sine raggiunto, al più tardi, poco prima dell’intervento chirurgico del 13 luglio 2005:

"  Sia nell'ipotesi di una dinamica accidentale contusiva che distorsiva, i diversi esami clinici e paraclinici effettuati non hanno permesso di mettere in evidenza delle lesioni strutturali ossee oppure delle lesioni legamentarie suscettibili di correlare con un trauma di notevole/importante entità.

Anche il reperto tendineo del peroneo breve non corrisponde a una lesione di origine traumatica riconducibile a un evento puntuale risalente a pochi mesi prima. Questo a più forte ragione se si tiene conto delle misure tecnico-ortopediche adottate con immobilizzazione/contenimento praticamente costante del piede da marzo a luglio 2005. In questo senso il dr. __________ nel certificato medico d'uscita fa riferimento a un processo tendineo infiammatorio cronico su disturbo statico del retropiede e nozioni di traumi distorsivi a ripetizione (non confermati dalla paziente all'attuale visita).

Non solo i reperti radiologici non hanno messo in evidenza nessuna lesione legamentaria riconducibile a un evento puntuale (nel caso specifico distorsivo), ma anche durante l'intervento il dr. __________ non ha ritenuto di dover intervenire sulla stabilità, risultata normale anche all'esame funzionale a suo tempo effettuato dal dr. __________.

Complessivamente, l'evento puntuale del 12.3.2005, sia esso di natura contusiva o distorsiva, è risultato suscettibile di rendere evidente un quadro morboso sotto-giacente/preesistente fino a quel momento apparentemente silente, senza tuttavia condurre a delle alterazioni strutturali ossee o legamentarie suscettibili di esercitare un ruolo direzionale.

In questo senso ritengo raggiunto lo status quo sine al più tardi poco prima dell'intervento del 13.7.2005."

                                         (doc. 38, risposta al quesito n. 8)

                                         Sempre in questo contesto, il citato chirurgo ortopedico ha fatto valere che, indipendentemente dall’evento traumatico in discussione, presto o tardi, l’assicurata sarebbe stata confrontata con una rottura del tendine peroneo breve e quindi avrebbe comunque dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico (cfr. doc. 38, risposta al quesito n. 16).

                               2.6.   Con il proprio ricorso, RI 1 non contesta tanto le conclusioni a cui è pervenuto il dott. __________ nel suo referto peritale del 13 luglio 2006 – ruolo semplicemente scatenante dell’infortunio del 12 marzo 2005, in presenza di un difetto statico del retropiede e di alterazioni tendinee preesistenti -, quanto piuttosto l’applicazione che ne è stata fatta da parte dell’amministrazione.

                                         In effetti, essa ha in particolare rilevato che, in base alla giurisprudenza federale in materia di lesioni parificate, il fatto che la sua caviglia sinistra presentasse uno stato morboso preesistente è irrilevante, visto che la sintomatologia dolorosa a questo livello è stata scatenata dall’evento in questione (cfr. I).

                                         Al considerando 2.4., questo Tribunale ha già illustrato i motivi per cui, nel caso di specie, non si è in presenza di una lesione parificata ai postumi di un infortunio ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 OAINF, di modo che i principi giurisprudenziali richiamati dall’assicurata non possono trovare applicazione.

                                         Per il resto, il TCA ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________ __________ (cfr. doc. 38), specialista proprio nella materia che qui interessa (chirurgia ortopedica), con un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica e assicurativa, secondo cui l’infortunio del 12 marzo 2005 non ha causato alcun danno strutturale, ma ha soltanto reso manifesto uno stato morboso preesistente, possa servire quale valida base per il presente giudizio.

                                         In proposito, occorre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA del 19 aprile 2006 nella causa L., U 364/04, consid. 4.3.5, dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha loro pure riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Secondo questa Corte, il referto peritale 13 luglio 2006 del dott. __________ adempie appieno alle condizioni poste dalla giurisprudenza federale affinché possa essere riconosciuta piena forza probatoria a un rapporto medico.

                                         In effetti, le conclusioni che vi sono contenute, motivate in maniera diffusa e coerente, sono il frutto di una valutazione approfondita della fattispecie, resa in piena conoscenza dei dati anamnestici della ricorrente.

                                         Del resto, anche gli elementi che emergono dalla restante documentazione medica gli atti non appaiono suscettibili di minare la tesi difesa dal medico fiduciario dell’amministrazione.

                                         Il TCA rileva innanzitutto che le certificazioni del PD dott. __________ - il quale si è pronunciato, peraltro in maniera laconica, in merito all’eziologia dei disturbi all’estremità inferiore sinistra in una sola occasione, antecedentemente all’intervento operatorio del 13 luglio 2005 (doc. 14: “Circostanze senza rapporto con l’infortunio hanno giocato un ruolo nell’evoluzione del caso? No.”), dimostrano una scarsa conoscenza dell’anamnesi dell’assicurata.

                                         In effetti, il dott. __________ ha costantemente fatto riferimento a dei traumi distorsivi che RI 1 avrebbe subito alla caviglia sinistra nel gennaio e nel marzo 2005, sottolineando persino la particolare gravità del primo (cfr., ad esempio, doc. 14: “Prima distorsione importante del retropiede sinistro fine gennaio 2005, …”), mentre che la ricorrente stessa, ripetutamente interrogata dal dott. __________ su questo aspetto (aspetto che essa non ha peraltro messo in discussione con l’impugnativa), ha dichiarato di avere riportato due traumi contusivi, il primo dei quali, quello del gennaio 2005, non ha comportato praticamente alcuna conseguenza (cfr. doc. 38, p. 2: nessun dolore né gonfiore, nessuna cura medica e nessuna inabilità lavorativa).

                                         Ora, la discrepanza appena citata è tutt’altro che irrilevante poiché - così come il TCA ha già avuto modo di appurare in altra causa, riguardante proprio un’assicurata vittima di un trauma contusivo alla caviglia (cfr. STCA del 3 agosto 2004 nella causa P. B., inc. N. 35.2003.71, tutelata dal TFA con giudizio del 14 marzo 2006, U 288/04) -, la distorsione di un’articolazione è potenzialmente più dannosa rispetto a una semplice contusione della medesima:

"  … il fatto che l'assicurata abbia lamentato una semplice contusione e non una distorsione alla caviglia destra, riveste un'importanza decisiva proprio in relazione alla questione a sapere se la preesistente grave artrosi della tibio-tarsica possa effettivamente essere stata traumatizzata dall'infortunio del gennaio 2001.

Al proposito, il dott. __________. ha infatti sottolineato che, a differenza della distorsione (che, di regola, è all'origine di lesioni dell'apparato capsulo-legamentare, se non addirittura di fratture ossee), la contusione, soprattutto se banale, causa delle lesioni superficiali e reversibili delle parti molli, principalmente della cute e del sottocute (…)”

                                         (STCA del 3 agosto 2004 succitata, consid. 2.6.)

                                         Riguardo all’importanza della contusione riportata in occasione del sinistro del marzo 2005, il dott. __________ ha fatto osservare che, citiamo: “…, l’entità della contusione, pur essendo stata violenta, non ha condotto ad alterazioni strutturali ossee riconoscibili non solo a uno studio radiologico convenzionale, ma pure a una risonanza magnetica (6 settimane dopo l’evento in parola, periodo di tempo insufficiente per un eventuale riassorbimento di un edema osseo).” (doc. 38, p. 5).

                                         In secondo luogo, dal rapporto operatorio 15 luglio 2005 (doc. 15) si evince che il dott. __________ è intervenuto principalmente per porre rimedio all’instabilità del retropiede, favorita da una variante neutrale (osteotomia posteriore del talo e osteotomia di Dwyer modificata), difetto di natura statica preesistente, e che, a livello del tendine del muscolo peroneo breve, sede di una tendinite cronica, egli si è di fatto limitato a “pulire” il tendine medesimo (débridement).

                                         D’altro canto, nel certificato medico di uscita dell’11 agosto 2005, lo specialista curante dell’insorgente ha riconosciuto che la tendinite cronica andava messa in relazione con il problema di staticità del tallone, ricordato che RI 1, per sua stessa ammissione (doc. 38, p. 3), non ha lamentato alcuna distorsione (cfr. doc. 16: “Tendinite cronica del peroneo breve sinistro su retropiede in varus e distorsioni a ripetizione.” – il corsivo è del redattore).

                                         Naturalmente, ciò avvalora la valutazione enunciata dal dott. __________, secondo cui esiste una probabile relazione di causalità naturale tra l’instabilità del retropiede e la tendinite cronica del peroneo breve (cfr. doc. 38, risposta ai quesiti n. 11 e 12).

                                         Pertanto, in esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l’infortunio occorso a RI 1 il 12 marzo 2005 ha cessato di giocare un ruolo causale in relazione ai disturbi da essa lamentati, a far tempo dal 17 giugno 2005.

                               2.7.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. I).

                            2.7.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore.

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

         alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

         per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 nella causa M., C 49/04, consid. 2.2.2, del 22 aprile 2002 nella causa M., I 713/01, consid. 3a/aa [pubblicata in PJA 2002 p. 1488], e del 25 settembre 2000 nella causa E., C 62/00, consid. 3b).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore indicativo (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA, infatti, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente, dal punto di vista temporale, lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr., anche, STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

                            2.7.2.   Dalla documentazione all’inserto si evince che RI 1 è coniugata.

                                         I suoi due figli, __________ (1971) e __________ (1978) sono ormai maggiorenni e nei loro confronti non esiste più alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 277 CCS).

                                         Emerge pure che le entrate sono rappresentate dalle indennità di disoccupazione corrisposte alla ricorrente (fr. 1’157.85/mese), nonché dalla rendita di vecchiaia (fr. 1’381/mese), dalla rendita di invalidità LAINF (fr. 897/mese) e dalla rendita LPP (fr. 570.90/mese) percepite da suo marito.

                                         Globalmente le entrate ammontano pertanto a fr. 4'006.75.

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 1'550 quale importo base mensile per coniugi.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

                                         In ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.7.1., all’importo base mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.

                                         In casu, anche applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da un importo base di fr. 1'837.50, l’insorgente non può essere considerata indigente.

                                         Infatti, computando la pigione (comprensiva delle spese accessorie) relativa alla locazione dell’appartamento di __________ (fr. 670.55/mese), i premi afferenti all’assicurazione contro le malattie per i coniugi (fr. 711.80/mese), nonché le imposte (fr. 105/mese circa), si ottiene un ammontare globale mensile pari a fr. 3'324.85.

                                         Ne risulta quindi un'eccedenza di fr. 681.90 al mese, ovvero di  fr. 8'182.80 all’anno.

                                         In queste condizioni, va negata l’indigenza della ricorrente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché esso presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272.--).

                                         Del resto, questa conclusione fa astrazione dal fatto che dalla figlia __________, la quale vive ancora assieme ai suoi genitori (cfr. VII) e che realizzava, nel 2006, un reddito mensile netto pari a fr. 3'542.40 (cfr. conteggio paga accluso a doc. I), si potrebbe esigere che partecipi al pagamento delle spese correnti dell’economia domestica (cfr. art. 323 cpv. 2 CC).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.70 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.02.2007 35.2006.70 — Swissrulings