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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2006 35.2006.59

22 novembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,869 parole·~29 min·3

Riassunto

Caduto per terra.Fine prestazioni dopo 4 mesi.Persistenza di IL causata da sinistro per i medici curanti e dottrina medica prevede che contusione lombare cessa effetti 6-9mesi dopo trauma. Reumatologo però indicato estinzione prima del termine abituale. Atti rinviati ad assicuratore per accertamenti

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.59   DC/sc

Lugano 22 novembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 giugno 2006 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, allorché era impiegato quale panettiere-autista presso la __________ di __________ a __________ ha subito un infortunio professionale il 18 novembre 2005. Il contratto di lavoro era stato disdetto il 24 ottobre 2005 per il 31 dicembre 2005.

                                         In occasione dell'infortunio l'assicurato è scivolato all'indietro ed è caduto per terra.

                                         Al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________ gli è stata riscontrata una contusione della colonna lombare.

                                         La CO 1, presso la quale RI 1 era assicurato contro gli infortuni ha assunto il caso e ha versato le prestazioni fino al 10 marzo 2006.

                                         Con decisione formale del 20 marzo 2006 l'assicurazione ha infatti stabilito che non esisteva più da quel momento un nesso causale naturale tra l'infortunio e i disturbi patiti dall'assicurato.

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 9 giugno 2006, l'assicuratore ha confermato la propria decisone, rilevando in particolare:

"  (...)

Nella fattispecie, la decisione impugnata si basa sulle conclusioni emesse dal dott. __________ dopo un accurato esame sia del paziente che della documentazione radiologica a disposizione.

L'opponente fa capo al certificato medico rilasciato il 7 aprile 2006 dal dott. __________, medico chirurgo, il quale tuttavia non si pronuncia in merito al nesso di causalità con l'infortunio, bensì si limita a riferire sui disturbi ancora lamentati dal paziente e sulle cure tuttora in corso.

Orbene, la persistenza dei disturbi può anche spiegarsi dal fatto che l'opponente, oltre alle precitate alterazioni degenerative, presenta anche disturbi statici ed un corsetto muscolare insufficiente. Lo scompenso fisico è inoltre aggravato dal sovrappeso. Questi elementi sono chiaramente estranei all'infortunio in oggetto.

Va infine ricordato che la decisione impugnata è conforme alla dottrina medica, confermata a più riprese dal Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la quale i postumi di una contusione lombare che non cagiona lesioni anatomico-strutturali cessa di produrre i propri effetti nell'arco di sei mesi dopo l'insorgenza dell'evento infortunistico. Passato questo lasso di tempo si ritiene che lo stato preesistente è raggiunto e che i disturbi sono da ascrivere a malattia (RAMI 2000 U363 p. 45: DTF del 28.05.04 U122/02). (...)" (Doc. A1)

                               1.3.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:

"  (...)

Il presente ricorso si giustifica in quanto il nostro assistito è sempre inabile nella misura del 100%, che da certificati medici allegati. Si osserva che dalla documentazione allegata, il signor RI 1 è stato visitato dal medico dell'assicurazione CO 1 Dr. __________, specialista in reumatologia. La diagnosi di cui soffre il signor RI 1 è una lombalgia post-traumatica e quindi riteniamo che era opportuno che la CO 1 avesse convocato il nostro assistito presso un medico specialista in ortopedia, per una più corretta valutazione dell'inabilità lavorativa.

Preso atto anche del rapporto radiologico della colonna lombare effettuato presso la Clinica __________ di __________ abbiamo comunicato alla CO 1 di esaminare il caso di inabilità anche dal profilo della malattia, persistendo l'inabilità lavorativa, tuttavia all'annuncio della ditta non era stato dato seguito.

In merito alla valutazione del Dr. __________ osserviamo che il Dr. __________, medico chirurgo e dirigente ortopedico dell'Ospedale di __________ abbia confermato l'inabilità lavorativa e affermato che si tratta di lombalgia post-traumatica, ritenendo il signor RI 1 ancora inabile al lavoro al 100%. Si ritiene pertanto che anche dal profilo medico non si possa definire il caso senza un ulteriore approfondimento medico, tuttavia presso un ortopedico. (...)" (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 28 settembre 2006 la CO 1 chiede di respingere il ricorso e osserva:

"  (...)

Il ricorrente non porta alcun elemento nuovo nonché pertinente a sostegno dell'asserita esistenza, oltre al 9 marzo 2006, di un nesso di causalità naturale tra i disturbi lamentati in sede lombare e l'infortunio del 18 novembre 2005. Per questo motivo la parte convenuta si riconferma pienamente nell'argomentazione esposta nella decisione impugnata.

Per quanto riguarda le critiche rivolte alla specializzazione del dott. __________ va rilevato che la reumatologia è proprio la disciplina idonea per valutare e trattare affezioni articolari e muscolari di tipo infiammatorio e degenerativo, mentre l'ortopedia è una disciplina essenzialmente chirurgica. Nella misura in cui il ricorrente non ha subito fratture in seguito all'infortunio in rassegna non c'erano motivi di privilegiare la scelta di un medico specializzato in ortopedia. Si ribadisce pertanto che la questione della causalità non necessita di altra istruzione in quanto è stata esaminata da un perito scientificamente preparato per valutare la problematica, perito che ha d'altronde svolto il compito affidatogli in totale conformità ai requisiti giurisprudenziali posti per concedere pieno valore probatorio alle sue conclusioni.

Va infine rilevato che le richieste del ricorrente che tendono al versamento di indennità malattia in base ad un contratto assicurativo che sottostà alla LCA non rientrano nella vertenza LAINF da giudicare in questa sede." (Doc. III)

                               1.5.   Il 21 ottobre 2006 il patrocinatore dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"  Visto che l'inabilità lavorativa del signor RI 1 non è ancora terminata e che le conseguenze dell'infortunio avuto non gli permettono di essere abile al lavoro, si ritiene necessario una ulteriore visita atta a chiarire il grado di inabilità lavorativa.

La presa di posizione della CO 1 si basa solo sulla visita medica effettuata dal Dr. __________, medico fiduciario. La stessa contrasta in modo evidente con il parere dell'Ospedale di __________, servizio ortopedico, Dr. __________.

Non ci sembra quindi che il giudizio espresso il medico __________ possa essere accolto, tenendo conto che il nostro assistito è ancora in cura medica ed inabile al lavoro e che il giudizio espresso da un centro ortopedico ospedaliero sia da considerare. Riteniamo pertanto che il nostro assistito abbia diritto all'indennità giornaliera." (Doc. V)

                                         Al riguardo l'assicuratore contro gli infortuni si è così espresso il 31 ottobre 2006:

"  (...)

Per i motivi già esposti riteniamo che la pratica non necessita di ulteriori accertamenti medici in quanto il dott. __________ si è espresso in modo esauriente sul problema del nesso di causalità tra l'inabilità lavorativa e l'infortunio del 18 novembre 2005." (Doc. VII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         In merito

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.4.   L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato.

                            2.4.1.   In caso di infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                                         Questi concetti sono stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04.

                            2.4.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, quanto alla valenza probante d'un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione quale perizia o rapporto (DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c).

                                         In una sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106 segg. il TFA ha ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e art. 19 PA, art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 OG) definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

                                         In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (VSI 2001 pag. 108 consid. 3b/aa e riferimenti citati).

                                         In relazione alle attestazioni del medico curante questa Corte ha già ripetutamente decretato che il giudice, secondo la generale esperienza della vita, può ritenere che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli attesta a suo favore.

                                         Infine va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro.

                                         In una sentenza del 10 luglio 2003 nella causa C. (U 168/02) l'Alta Corte ha così riassunto la propria giurisprudenza relativa dell'apprezzamento delle prove, trattandosi di perizie o certificati medici:

"  (…)

3.1  Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative à l'appréciation des preuves, notamment dans le domaine médical. Il a rappelé que selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie les preuves sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.

3.2  Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, la jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

3.2.1  Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter de l'expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale.

3.2.2  Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.

3.2.3 En outre, au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier.

3.2.4 Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s'applique aussi lorsqu'un assuré entend remettre en cause, au moyen d'une expertise privée, les conclusions d'une expertise aménagée par l'assureur-accidents ou par un office AI. (…)"

                                         Infine, a proposito delle perizie di parte, in una sentenza del       7 agosto 2003 nella causa O (I 656/02) l'Alta Corte ha ancora ricordato che:

"  Force est de constater que si cette expertise – privée – n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par l'office recourant, elle comprend une anamnèse détaillée, se prononçe sur les plaintes de l'assurée, repose sur l'observation clinique de l'assurée, est exempte de contradictions et contient des conclusions claires, de sorte qu'elle est propre à mettre en doute sur les points litgieux (diagnostic et capacité de travail) l'opinion et les conclusions de la doctoresse B. (ATF 125 V 354 consid. 3c)."

                               2.6.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato il 4 gennaio 2006 è stato visitato, su indicazione dell'assicuratore (cfr. doc. 5) dal dottor __________, specialista FMH in medicina interna, il quale ha formulato la seguente valutazione:

"  (...)

Al momento della visita fiduciaria il paziente soffre di un'evidente sindrome lombovertebrale senza componente radicolare. Questa mostra una tendenza al miglioramento, la mobilità è però tuttora fortemente compromessa. I disturbi attuali sono da attribuire all'infortunio del 18.11.2005, in precedenza non ha mai sofferto di disturbi lombari di rilievo.

L'inabilità lavorativa in riferimento all'infortunio è giustificata, questo in maniera completa per ulteriori ¾ settimane, per completare il trattamento.

La terapia imposta (antireumatici e fisioterapia) mi sembra corretta.

È difficile esprimersi sulla prognosi, in caso di mancato netto miglioramento nell'arco delle prossime ¾ settimane propongo di sottoporre il paziente ad una valutazione medico fiduciaria specialistica reumatologia." (doc. 12)

                                         La decisione dell'assicuratore convenuto di rifiutare le prestazioni dopo il 10 marzo 2006 è fondata sull'esito di una visita medico-fiduciaria effettuata quel giorno dal dottor __________, specialista FMH in reumatologia (cfr. Doc. 19).

                                         Nel suo rapporto del 17 marzo 2006 il medico ha così riassunto gli esiti di una risonanza magnetica alla colonna lombare effettuata il 14 marzo 2006 (cfr. Doc. 23):

"  (...)

Risonanza magnetica della colonna lombare del 14 marzo 2006. A livello del passaggio dorsolombare si mettono in evidenza spondilosi multisegmentali e piccoli noduli di Schmorl alle limitanti dei corpi vertebrali adiacenti D 12, L1 e L2, al segmento L3/4 incipiente discopatia degenerativa con discreto bulging posteriore a base larga del disco con incipiente spondilartrosi a livello L4/5, incipiente discopatia degenerativa con lieve bulging discale posteriore a base larga con incipiente spondilartrosi, incipiente spondilartrosi L5/S1. Assenza di ernie discali. Assenza di fratture o lussazioni della colonna lombare. (...)" (Doc. 24, pag. 4)

                                         Lo specialista in reumatologia ha poi espresso la seguente diagnosi e valutazione:

"  (...)

Il signor RI 1, nato il __________, __________,__________, ha iniziato a lamentare, dopo una caduta sul rachide lombare scivolando all'indietro il 18.11.2005, dolori lombari da allora persistenti, tuttora circolari, non irradianti agli arti inferiori, in aumento camminando prolungatamente, stando fermo in posizione eretta prolungatamente e chinandosi. All'esame clinico, in un rachide che presenta disturbi statici ed un corsetto muscolare insufficiente, notiamo una colonna lombare dolorante ai movimenti, difficilmente valutabile sul piano funzionale, in quanto l'assicurato impedisce attivamente il testing, la lombare appare limitata soprattutto alla lateroflessione verso destra. Sono assenti deficit lomboradicolari. La risonanza magnetica della colonna lombare del 14.3.2006 evidenzia minime alterazioni degenerative soprattutto ai segmenti di L3/4 e L4/5, senza ernie discali; radiologicamente assenti lesioni postraumatiche.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico e delle indagini radiologiche disponibili e realizzate, possiamo dunque porre la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica in minime alterazioni degenerative della colonna lombare (incipienti discopatie con spondilosi, spondilartrosi L3/4 e L4/5), esiti da morbo di Scheuermann, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta, rachide tendenzialmente piatto con minima scoliosi sinistroconvessa dorsale) / decondizionamento muscolare, obesità (peso 93,5 kg / statura 167,5 cm); esito da trauma contusivo del rachide lombare il 18.11.2005.

La sintomatologia del dolore cronica percepita come invalidante al rachide lombare, portante ad un'inabilità lavorativa prolungata completa dal 21.11.2005 non si spiega con le patologie riscontrate in particolare con le minime alterazioni degenerative al rachide lombare, presenti, in assenza di sintomi, anche in un collettivo normale nella popolazione avente la stessa età; possiamo dunque parlare di una chiara inconsistenza.

Il nesso con l'infortunio subito il 18.11.2005 ci viene dato unicamente dai dati anamnestici, ma non è appurabile se ci basiamo sugli esami oggettivi.

Dal lato terapeutico, la fisioterapia segnalataci dal paziente non è stata finora in grado di ottenere il ricondizionamento auspicato del corsetto muscolare; ovviamente se fosse stata attuata unicamente una termoterapia con massaggi classici, questa cura non è sicuramente in grado di raggiungere questi obbiettivi. Un ricondizionamento intenso della muscolatura del rachide associato ad un calo ponderale marcato è sicuramente d'obbligo.

I consigli terapeutici menzionati possono essere attuati dopo le ore lavorative.

Sulla base delle considerazioni fatte, giudico l'assicurato dal lato strettamente reumatologico, abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo del 100 per qualsiasi tipo di attività a partire da subito. (...)" (Doc. 24, pag. 4-5)

                                         Egli ha poi così risposto ai quesiti posti dall'assicuratore contro gli infortuni:

"  (...)

1.   L'origine degli attuali disturbi?

L'origine degli attuali disturbi non può essere spiegata né con l'evento del 18.11.2005, né con gli elementi oggettivi riscontrati all'esame clinico, rispettivamente alle indagini radiologiche eseguite.

2.   Se l'incapacità lavorativa risulta giustificata e se sì, in che percentuale e da quando a quando?

L'incapacità lavorativa a partire dal giorno della visita medico-fiduciaria del 10 marzo 2006, non risulta più giustificata.

3.   Quali terapie verranno effettuate?

Le terapie da me proposte, vengono sopramenzionate.

4.   Prognosi?

Nel caso in cui l'assicurato venisse sottoposto ai provvedimenti terapeutici menzionati, la prognosi è più che buona."

(Doc. 24, pag. 5-6)

                                         Dal canto suo l'assicurato ha prodotto alcuni certificati dei dottori __________, medico chirurgo, dirigente ortopedico dell'Ospedale di __________, dottor __________, medico chirurgo, medicina generale (cfr. Doc. A2-A6, certificati allestiti nel periodo dal 7 aprile 2006 al 18 agosto 2006) i quali attestano la persistenza di un'inabilità lavorativa provocata dall'infortunio.

                                         Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore del ricorrente, il dottor __________, in quanto reumatologo, possiede tutte le conoscenze necessarie per esprimere una valutazione sugli effetti di una contusione alla colonna vertebrale.

                                         Inoltre, occorre ricordare che la giurisprudenza federale, ha recepito la dottrina medica secondo cui una contusione lombare cessa di produrre i propri effetti qualche mese (di norma da sei a nove) dopo l'insorgenza dell'evento traumatico (cfr. ad es. sentenze del 28 maggio 2004 in re A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 9 luglio 2001 in re S., U 483/00, consid. 4c, del 6 giugno 2001 in re A., U 401/00, del 29 dicembre 2000 in re F., U 199/00.

                                         Questa giurisprudenza peraltro nota all'assicuratore convenuto (cfr. consid. 1.2. in fine), è stata confermata in una recente sentenza del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05.

                                         Nella presente fattispecie fattispecie il TCA constata che l'assicuratore contro gli infortuni ha interrotto di versare le proprie prestazioni meno di quattro mesi dopo l'infortunio.

                                         Viste le prese di posizione dei medici curanti si giustifica, quindi l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché interpelli nuovamente il dottor __________. Quest'ultimo dovrà indicare con precisione i motivi per cui nel caso concreto gli effetti della distorsione lombare si sono estinti prima del termine abituale ("di norma sei o nove" mesi) e se i certificati prodotti dall'assicurato sono atti a modificare in qualche modo le conclusioni contenute nella sua perizia del 17 marzo 2006.

                                         In tale contesto va ricordato che la giurisprudenza federale non esclude che lo status quo sine venga raggiunto anche prima del termine di sei mesi. Occorre però che il medico ne illustri con precisione i motivi.

                                         Ad esempio in una sentenza del 3 dicembre 2004 nella causa A., 35.2004.69, il TCA ha confermato una decisione su opposizione con la quale il nesso di causalità naturale era stato dichiarato estinto dopo tre mesi, argomentando:

"  Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

"                                     Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

(STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)

Nella concreta evenienza, che i presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. _______ secondo il quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi di L5/S1 con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative sopradescritte" (doc. 18), che il dott. ________, a mente del quale, citiamo: "Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5 con antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da alterazioni degenerative), nonché di una protusione discale a base larga. Tale configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento invece del canale vertebrale. Per contro, sono state escluse delle alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).

D'altra parte, nessuno dei medici privatamente consultati dal ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello lombo-sacrale siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).

Infine, è l'assicurato stesso a considerare più verosimile la tesi secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante (cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi (logica e sostenibile), …" - la sottolineatura è del redattore).

Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. C), è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor _______, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di _______, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"                                     (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

(perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)

In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da __________ al rachide lombo-sacrale e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.

A proposito del momento a partire dal quale ritenere estinto il nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del 18 settembre 2002, riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status quo sine trascorsi, al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro in questione."

                               2.7.   L'assicurato, rappresentato da un sindacato, ha diritto alle ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Di conseguenza la decisione su opposizione del 9 giugno 2006 è annullata e gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La CO 1 verserà al ricorrente

                                         fr. 400.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.59 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2006 35.2006.59 — Swissrulings