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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2006 35.2006.45

13 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,604 parole·~33 min·1

Riassunto

Assicurato, colpito da lastra di vetro, riporta frattura malleolare. Negata responsabilità assicuratore relativamente a disturbi collo, schiena e testa (causalità naturale), nonché a turbe psichiche (causalità adeguata). Ammessa piena abilità lavorativa tenuto conto dei soli postumi infortunistici.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.45   mm/td

Lugano 13 settembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 marzo 2006 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 1° marzo 2004, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è stato colpito da una lastra di vetro del peso di 200 kg all’arto inferiore destro, riportando, secondo il rapporto di uscita 17 marzo 2004 della Clinica di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, una frattura del malleolo mediale destro (doc. 15).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti, con decisione formale del 16 gennaio 2006, l’CO 1 ha dichiarato l’assicurato completamente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche a decorrere dal 1° febbraio 2006, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’evento infortunistico del mese di marzo 2004 (doc. 78).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 81 e 83), l’assicuratore LAINF, in data 20 marzo 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 86).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 giugno 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la causa venga retrocessa all’Istituto assicuratore, il quale, previa audizione personale e esecuzione di una perizia medico-psicologica, emani una nuova decisione di ripristino delle prestazioni assicurative, argomentando:

"  Le motivazioni della CO 1 non possono essere tutelate nella loro interezza. Come già sostenuto nell'opposizione 17.02.06, anche nel caso in esame sussistono discrepanze tra i referti oggettivi e le censure soggettive. Nell'economia del giudizio non va unicamente considerata la gamba sinistra, ma anche la destra (atrofia muscolare limitata da regolare fisioterapia - sintomo comunque chiaro che l'arto è peggiorato rispetto alla situazione precedente l'infortunio).

Contrariamente a quanto asserito nella decisione impugnata, il caso è piuttosto complesso, come comprovato da una parte della documentazione medica agli atti. Il Dr. __________, rivolgendosi il 04.05.04 allo specialista Dr. __________, annotava trattarsi di un caso relativamente complesso dovuto a un trauma assai importante, con schiacciamento delle parti molli.

Il Dr. __________, rispondendo il 10.05.04 annotava a sua volta la gravità dello schiacciamento e la discreta atrofia.

Ma soprattutto è importante approfondire l'aspetto psicologico.

In conclusione, la perizia dovrà definitivamente acclarare il nesso di causalità naturale e quello adeguato, stabilendo in particolare fino a che punto la sintomatologia lamentata è da ricondurre al trauma dell'infortunio 01.03.04, rispettivamente, al contrario, è da mettere in relazione con la situazione psicologica del ricorrente, in altre parole quel è l'aspetto determinante nella prosecuzione dei disturbi.

Nel caso di specie, è determinante l'elaborazione drammatica e depressiva, carica di negatività, una pregiudiziale questa colma di presagi per la parallela pratica AI, la cui domanda di prestazioni, allestita in febbraio, è stata spedita negli scorsi giorni.

Con questo si ribadisce la necessità di una perizia che si diffonda su ambedue gli aspetti, quello psicologico e quelli fisico (schiena, collo).

Occorrerà stabilire in che misura i dolori cervicali e lombari sono dovuti all'infortunio.

La sintomatologia aggravata altro non fa se non peggiorare il rancore di non essere capito, con la conseguenza che il ricorrente vive male ed è perennemente arrabbiato, come se tutti l'avessero con lui.

La situazione è gravida di conseguenze dal profilo familiare.

Il signor RI 1 era infatti uno sportivo, giocava a calcio e praticava la corsa; ora, quando porta i figli alle partite, ha l'impressione di essere preso per i fondelli, sentendosi investito da epiteti del tipo "guardate lo zoppo", ecc. L'accorciamento di un arto provoca una pessima deambulazione.

In conclusione, indipendentemente dagli accertamenti AI, è indispensabile fare chiarezza anche in sede CO 1." (Doc. I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l’assicuratore infortuni convenuto era legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2006 oppure no.

                                         Preliminarmente, questa Corte deve esaminare se correttamente oppure no l’CO 1 ha negato l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati al collo, alla schiena e alla testa, nonché, per quanto attiene alla problematica psichica, l’adeguatezza del nesso causale.

                               2.3.   Disturbi al collo, alla schiena e alla testa

                            2.3.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                            2.3.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                            2.3.3.   Con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore convenuto ha negato che i disturbi al collo, alla schiena e alla testa costituiscano una conseguenza naturale dell’infortunio assicurato (doc. 86, p. 4).

                                         Tale posizione trova il proprio fondamento nel rapporto 18 aprile 2005 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, relativo alla visita fiduciaria di controllo del 5 aprile 2005 (cfr. doc. 55, p. 3: “I dolori al collo, alla schiena e alla testa non sono da imputare alle conseguenze dell’infortunio in quanto in questo infortunio è stato coinvolto solo l’arto inferiore destro dal ginocchio in giù.”).

                                         Chiamato a pronunciarsi, assenti pareri specialistici contrari, il TCA giudica altamente plausibile che tra i disturbi denunciati dall’insorgente e il sinistro del marzo 2004 non vi sia una relazione causale diretta.

                                         In effetti, così come correttamente sottolineato dal medico di circondario dell’CO 1, l’infortunio assicurato ha interessato unicamente l’arto inferiore destro, a livello della caviglia e del ginocchio.

                                         In sede di ricorso, affermando che, citiamo: “L’accorciamento di un arto provoca una pessima deambulazione” (I, p. 5), RI 1 parrebbe sostenere che i disturbi alla schiena sono stati indirettamente provocati dal danno da lui riportato alla gamba destra.

                                         Precisato che ciò potrebbe tutt’al più valere per i disturbi alla schiena (e non certo per quelli localizzati alla testa e al collo), questa Corte non può fare propria la tesi del ricorrente, che del resto non è supportata da nessuna certificazione medica.

                                         Questa conclusione è confermata da diverse perizie specialistiche ordinate dal TCA in altre procedure ricorsuali.

                                         Ad esempio, nella causa T., sfociata nella sentenza del 4 maggio 2000, inc. n. 35.1999.92-93, i periti giudiziari, i dottori __________ e __________, entrambi Primari presso la Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________ di __________, hanno indicato che solo in casi eccezionali lo zoppicare può condurre a un sovraccarico del rachide:

"  Kann der Sachverstädige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist. Also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperlicher Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Fall T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?

Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Überlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5 cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen die Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herr T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer

eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar."

                                         (perizia 7.3.2000 della Clinica di chirurgia ortopedica __________ di __________, p. 8s.)

                                         La nostra Corte federale ha peraltro deciso in questo senso in una sentenza del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.1, pubblicata in RtiD II-2004, n. 62:

"  Innanzitutto si osserva che l'assunto - evocato dal dott. K.________ in un suo rapporto del 19 aprile 2001 peraltro in termini di mera possibilità secondo il quale l'evento traumatico assicurato avrebbe giocato un ruolo causale indiretto, nel senso che le difficoltà deambulatorie presentate in seguito all'infortunio e all'intervento operatorio avrebbero finito per scompensare una preesistente problematica dorsale, oltre a non essere più invocato in sede federale, risulta in chiaro contrasto con i dati specialistici agli atti. Sulla scorta di quanto ad es. stabilito anche dal dott. H.________, primario presso la Clinica X.________, già intervenuto quale perito giudiziario in precedenti procedure cantonali, emerge così che una zoppia - peraltro non ravvisata in occasione delle visite medico-circondariali del 19 maggio 1999 e dell'11 gennaio 2001 - non è suscettibile di provocare un sovraccarico della colonna vertebrale fintanto che - come nel caso concreto - non sono rilevabili gravi deformazioni (ad es. una differenza della lunghezza della gamba di oltre 5cm oppure una situazione di artrodesi dell'anca)."

                                         Il caso di RI 1 non rientra fra quelli limite enumerati dai dottori __________ e __________.

                                         Da un lato, dalla documentazione agli atti non emerge che l'assicurato presenti una dismetria degli arti inferiori dell’entità indicata dagli specialisti bernesi.

                                         D'altra parte, i disturbi alla schiena erano già presenti in occasione della visita di controllo del 13 ottobre 2004 (cfr. doc. 40, p. 1), a distanza di 7 mesi circa dall’infortunio. Al riguardo, va sottolineato che nella fattispecie di cui alla già citata pronunzia del 4 maggio 2000 nella causa T., la sindrome lombare era insorta circa otto anni dopo l'evento traumatico che aveva interessato il piede destro. Ciò nonostante i periti giudiziari avevano valutato tale periodo come troppo breve.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, la decisione dell’CO 1 di valutare l’ulteriore diritto a prestazioni facendo astrazione dai disturbi risentiti dall’assicurato al collo, alla schiena e alla testa, non presta il fianco a censure di sorta.

                               2.4.   Disturbi psichici

                            2.4.1.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                         2.4.1.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                         2.4.1.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                         2.4.1.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                         2.4.1.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                            2.4.2.   Lo stato di salute psichica dell’assicurato è stato indagato, per la prima volta, in occasione della degenza 20 luglio-24 agosto 2004 presso la Clinica di riabilitazione di __________.

                                         Gli psichiatri dottori __________ e __________ hanno diagnosticato la presenza di un disturbo dell’adattamento con una sintomatologia mista (ICD-10 F43.25), precisando che tale disturbo comprende pure il fatto per l’assicurato di non volere abbandonare l’uso delle stampelle anche se ciò non sarebbe necessario da un punto di vista puramente ortopedico (cfr. rapporto del 16.8.2004 accluso al doc. 35).

                                         Dimesso dalla Clinica di __________, l’assicurato è entrato in cura presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Lo specialista appena citato ha sostenuto che, citiamo: “Il quadro diagnostico è suggestivo per lo stress postraumatico di media entità, sebbene mancano diversi criteri diagnostici come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse ripresentando e sogni ricorrenti ed intrusivi concernenti il trauma. (…). La sua sofferenza mi sembra autentica e mi sembra autentica anche la sua volontà di guarire. Tuttavia ritengo utile controllare il tasso di prolattina per verificare l’assunzione della farmacoterapia.” (doc. 43).

                                         Fra gli atti di causa figura ancora uno scritto, datato 31 maggio 2006, dello psichiatra dott. __________, in cui si fa presente che l’assicurato è sempre attaccato alle sue stampelle e, citiamo: “… lamenta una miriade di sintomi più bizzarri e poco congrui alle note sindromi o sequele post-traumatiche.”, ragione per cui egli ha proposto al curante di verificare il tasso di gabapentina nel sangue, precisando che, citiamo: “questa verifica ha certamente un grande valore diagnostico in queste condizioni di salute dove esiste un ipotetico guadagno secondario.” (doc. 89).

                                         Alla luce soprattutto di quanto emerge dall’ultima certificazione del dott. __________, un giudizio circa la natura e l’origine delle turbe presentate da RI 1 necessiterebbe di un approfondimento peritale.

                                         Tuttavia, questa Corte ritiene di potersi esimere dal compiere atti istruttori in questo senso, così come dal retrocedere la causa all’Istituto assicuratore affinché vi proceda esso stesso, poiché, anche nell’ipotesi in cui dovesse essere accertato che l’insorgente soffre di disturbi psichici in relazione di causalità naturale con l’infortunio del marzo 2004, la responsabilità dell’CO 1 non sarebbe comunque impegnata, difettando l’adeguatezza del nesso causale (questione di natura squisitamente giuridica).

                            2.4.3.   Nell’esame dell’adeguatezza, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

                                         La dinamica del sinistro risulta da diversi documenti e, d’altronde, non è mai stata oggetto di discussione tra le parti:

"  … l’1.3.04 nello scaricare delle palette ha subito uno schiacciamento da parte di un peso di 200 kg sull’arto inf. dx, con ricezione del peso sulla parte mediale, schiacciamento diretto ed effetto leva con meccanismo di varo sul ginocchio dx e forse sulla caviglia dx, …"

                                         (doc. 8)

                                         RI 1 ha riportato una frattura di avulsione del malleolo mediale destro, sanata grazie all’asportazione del frammento osseo e refissazione del legamento deltoideo, e una probabile piccola lesione del corno anteriore del menisco laterale del ginocchio destro.

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso all’assicurato non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità all'interno della categoria intermedia.

                                         A mero titolo di raffronto, si osserva che l’Alta Corte ha deciso in questo stesso senso in una sentenza del 3 giugno 2004 nella causa R., U 119/02, riguardante un sinistro in cui un assicurato è stato parzialmente schiacciato fra delle lastre di granito del peso di 3 quintali e la sponda destra dell'autocarro, riportando una contusione toraco-addominale, la frattura delle coste basali a sinistra e un piccolo sanguinamento al polo inferiore del rene sinistro.

                                         Sempre il TFA, in una sentenza del 13 novembre 1989 nella causa B., U 38/89, ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un infortunio in cui l'assicurato, impegnato in un'operazione di carico, è rimasto schiacciato fra i pesanti elementi di una cassaforma, elementi che presentavano una lunghezza di 2.5 metri, una larghezza di 2 metri ed un diametro di 10 centimetri. L'infortunato - che ha riportato una contusione al rachide lombare ed al torace nonché diverse escoriazioni - è stato liberato soltanto dopo sei minuti grazie all'ausilio di una gru.

                                         La nostra Corte federale ha qualificato allo stesso modo l'evento infortunistico in cui una porta in metallo, di un peso superiore ai 300 kg e di un'altezza di 2.5 metri, si è ribaltata sull'assicurato, il quale ha lamentato una frattura compressiva della prima vertebra lombare (cfr. STFA del 23 febbraio 1998 nella causa S., U 244/96).

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.1.3..

                                         Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri (cfr. consid. 2.4.1.4.).

                                         Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi oggettivabili di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

                                         Il sinistro non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Del resto, nemmeno nella suevocata pronunzia del 3 giugno 2004, il TFA ha ammesso l’adempimento di questo criterio, risconoscendo soltanto una certa drammaticità all’accaduto (cfr. STFA del 3 giugno 2004 nella causa R., consid. 6.2: “…contrariamente a quanto sostiene l'interessato, non ci si trova confrontati neppure con circostanze concomitanti in special modo drammatiche o con una particolare spettacolarità dell'infortunio (si veda il caso analogo pubblicato in RDAT 1990 I pag. 236; cfr. pure sentenza del 12 febbraio 2003 in re S., U 170/02, e i riferimenti di giurisprudenza citati al consid. 4.3), sebbene una certa drammaticità - soprattutto per il fatto di rimanere parzialmente schiacciato e imprigionato su un automezzo pesante da lastre di dimensioni e peso importanti (3.5 x 2m, dello spessore di 3cm e del peso di tre quintali) e di dover essere liberato da un collega - non possa essere negata (si vedano anche sentenze del 9 luglio 2001 in re V., U 111/01, e, in particolare, del 23 febbraio 1998 in re S., U 244/96).”).

                                         Né il ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

                                         Dagli atti di causa non risulta nemmeno che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

                                         La durata della cura medica non appare come anormalmente lunga, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici oggettivabili dell’infortunio assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).

                                         In proposito, occorre rilevare che, già in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2005, il dott. __________, ha riscontrato, a livello della caviglia e del ginocchio destri, uno stato oggettivabile nella norma, tanto da dichiarare l’insorgente totalmente abile al lavoro e da negare l’esistenza di una qualsiasi menomazione all’integrità (cfr. doc. 55).

                                         Tale valutazione è stata del resto avallata dal PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica privatamente consultato dall’assicurato in data 5 luglio 2005, per il quale quest’ultimo presentava una discrepanza completa tra lo status oggettivabile e i disturbi da lui soggettivamente risentiti.

                                         Il dott. __________ ha quindi valutato l’arto inferiore destro caricabile al 100% e dichiarato RI 1 abile al lavoro in misura completa (cfr. doc. 69).

                                         Ciò significa che, al più tardi al momento della visita fiduciaria del 5 aprile 2005 - trascorso dunque poco più di un anno dall’infortunio in questione – i trattamenti medici prestati al ricorrente non erano più destinati a curare i postumi residuali dell’evento traumatico assicurato.

                                         In questo contesto, va rilevato che, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare di decorso sfavorevole della cura medica con rilevanti complicazioni.

                                         È vero che la scintigrafia ossea eseguita in data 23 agosto 2004 aveva evidenziato, a livello della caviglia destra, un Morbo di Sudeck di stadio intermedio (doc. 33; cfr., su questo tema, la precisazione contenuta nel rapporto 18 ottobre 2004 del dott. __________, doc. 40, p. 2).

                                         La citata complicazione dev’essersi comunque risolta in tempi relativamente brevi grazie a una semplice terapia farmacologica (Miacalcic-Spray) se è vero che la scintigrafia ossea del 25 febbraio 2005 ha consentito di escludere la persistenza di segni per un Morbo di Sudeck (doc. 51).

                                         Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato, così come quello della persistenza dei dolori somatici. Infatti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica, più che soddisfacente da un profilo oggettivo, è stata sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichiatrica che le si è, ben presto e pesantemente, sovrapposta.

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 1° marzo 2004 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici presentati da RI 1. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore convenuto.

                               2.5.   Le tavole processuali fanno stato pure di disturbi all’orecchio destro, sotto forma di una riduzione della capacità uditiva.

                                         La problematica uditiva è stata valutata dal dott. __________, spec. FMH in ORL, chirurgia maxillo-facciale e medicina del lavoro, il quale ha rilevato che essa è legata, con verosimiglianza preponderante, al rumore che l’assicurato deve sopportare nell’esercizio della propria professione, piuttosto che all’evento infortunistico del marzo 2004 (cfr. doc. 50).

                                         Comunque sia, sempre secondo il dott. __________, la perdita uditiva di cui soffre RI 1 non è attualmente rilevante, motivo per cui essa non giustifica il riconoscimento di un’IMI (né incide sulla sua capacità lavorativa).

                                         Da parte sua, il TCA, che non ha ragioni per scostarsi dalla valutazione espressa dall’otorinolaringoiatra di fiducia dell’CO 1, rileva che la problematica all’orecchio destro non ha alcuna influenza sull’esito della causa sub judice, nella misura in cui non è attualmente suscettibile di fondare un diritto a prestazioni.

                               2.6.   Al TCA non rimane che da esaminare se - tenuto conto della sola situazione oggettivabile a livello della gamba destra - l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° febbraio 2006.

                                         Al riguardo, questa Corte osserva che tanto il medico di circondario dell’CO 1, dott. __________, quanto il PD dott. __________, entrambi specialisti in chirurgia ortopedica, hanno sottolineato che la sintomatologia denunciata dal ricorrente all’arto inferiore destro assolutamente non correla con lo stato oggettivabile (grazie all’esame clinico e gli esami strumentali a cui l’assicurato è stato sottoposto) a questo medesimo livello (cfr. doc. 55 e 69).

                                         In particolare, il referto 18 aprile 2005 del fiduciario dell’CO 1 contiene numerosi riferimenti relativi a comportamenti sospetti tenuti dell’assicurato durante la visita, che avvalorano la tesi da lui (e dal dott. __________) difesa (cfr. doc. 55: “Ha male anche al ginocchio, lo sente scricchiolare, faccio notare che però ho l’assicurato seduto di fronte a me e gli chiedo di farmi vedere dove ha male al piede, questi piega il ginocchio senza nessuna difficoltà, per tirare il piede verso di sé per mostrami dove sente il dolore. (…). Osservo il paziente mentre si spoglia, seduto sul bordo del lettino per togliersi i pantaloni, piega il ginocchio senza nessun problema. (…). Lamenta dolore alla palpazione di tutto il calcagno, quasi urla dal dolore quando gli tocco il calcagno, lamenta anche importanti dolori se tocco il resto dell’avampiede, però quando mi occupo del ginocchio e provo i segni meniscali afferro con forza il piede e non vi è nessuna reazione. (…). Anche l’asserita difficoltà alla deambulazione con impossibilità di caricare l’arto inferiore destro non è per niente credibile, infatti non vi sono segni di atrofia muscolare che invece dovrebbe manifestarsi quando un paziente scarica un arto per più di un anno.” – il corsivo è del redattore).

                                         Ora, é utile sottolineare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.

                                         Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).

                                         Sulla scorta di quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo aspetto organico oggettivabile – Aca Zivanovic, al più tardi a far tempo dal 1° febbraio 2006, non necessitava più di cure mediche e aveva ritrovato una piena capacità lavorativa nella sua abituale professione (donde l’inesistenza di una qualsiasi inabilità lucrativa), così come stabilito dall’assicuratore infortuni convenuto.

                               2.7.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto (cfr. II).

                            2.7.1.   Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.

                                         Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626).

                                         Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

                                         Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

                                         Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

                                         L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone.

2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

                                         Al riguardo, cfr., fra le tante, la STFA del 26 settembre 2000 nella causa D., U 220/99:

"  (…).

         Secondo l'art. 152 cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 135 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e di disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili,

         alle stesse condizioni viene riconosciuto il gratuito patrocinio qualora l'assistenza di un avvocato appaia perlomeno indicata (art. 152 cpv. 2 OG),

         per costante giurisprudenza, una causa è sprovvista di possibilità di esito favorevole quando una parte che disponga dei mezzi necessari non accetterebbe, dopo ragionevole riflessione, il rischio di incoarla o di continuarla (DTF 125 II 275 consid. 4b e sentenze ivi citate), (…)."

                                         (STFA succitata)

                                         In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

                            2.7.2.   In concreto, a prescindere dal quesito a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, l'ultimo presupposto non è dato. L'infondatezza del ricorso del 21 giugno 2006 risultava in effetti evidente.

                                         In proposito, il TCA constata che dalla documentazione medica agli atti, in particolare dai referti allestiti dai dottori __________ e __________ (quest’ultimo consultato dallo stesso assicurato) - le cui conclusioni non sono state smentite da altri sanitari - emerge con sufficiente chiarezza, da una parte, che i disturbi localizzati a testa, collo e schiena non costituiscono delle conseguenze infortunistiche (per quanto riguarda i dolori alla schiena, l’inesistenza di una relazione di causalità indiretta poteva inoltre essere agevolmente dedotta dall’esame della sentenza federale pubblicata in RtiD II-2004, n. 62) e, dall’altra, che i disturbi all’arto inferiore destro non giustificavano di per se stessi il riconoscimento di ulteriori prestazioni assicurative (cura medica e indennità giornaliera).

                                         Per quanto riguarda infine la problematica psichica, la consultazione dell’abbondante giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito internet della Confederazione (cfr. www.bger.ch), rispettivamente, in quello del Cantone Ticino (cfr. www.sentenze.ti.ch), giurisprudenza che comprende numerose fattispecie analoghe alla presente, avrebbe dovuto consentire al patrocinatore dell’assicurato sia di procedere a una corretta classificazione dell’infortunio, sia di concludere all’inadempimento dei criteri di rilievo elaborati dal TFA (e, quindi, all’inadeguatezza del legame causale).

                                         Va pertanto respinta la domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2006.45 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.09.2006 35.2006.45 — Swissrulings