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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2006 35.2006.32

11 maggio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·772 parole·~4 min·1

Riassunto

Irricevibilità del "ricorso" per incompetenza in ragione della materia del TCA. Trasmissione atti all'autorità competente.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.32   MM

Lugano 11 maggio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul “ricorso” del 24 aprile 2006 di

RI 1  

contro  

CO 1      

ritenuto,

                                     -   che con atto denominato “ricorso” del 24 aprile 2006, RI 1 ha chiesto al TCA di verificare l’esistenza di un suo eventuale diritto a prestazioni derivante da un’assicurazione d’indennità contro la perdita di guadagno stipulata con la CO 1 (cfr. I e doc. A 11-12: “polizza di libero passaggio”);

                                     -   che, secondo l'art. 26c cpv. 1 lett. a della Legge organica giudiziaria, civile e penale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, quale ultima istanza cantonale, le contestazioni in materia di assicurazioni sociali per le quali la legislazione federale prevede la costituzione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione, come pure le altre contestazioni attribuitele dalla legge;

                                     -   che l'art. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), enumera esaustivamente le materie in cui a quest'ultimo è attribuita la competenza del giudizio;

                                     -   che, giusta l’art. 1 cpv. 3 LPTCA, contro le decisioni concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione, degli assicuratori autorizzati all’esercizio della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994, è data petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                                     -   che, nella presente fattispecie, quelle fatte valere da RI 1 sono pretese che rilevano da un contratto d'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia, retto dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (cfr. art. C 6 CGA cfr. IV 2);

                                     -   che la CO 1 non è né una Cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell’art. 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l’assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell’art. 13 LAMal;

                                     -   che l'atto in esame si rivela, quindi, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;

                                     -   che competente per il contenzioso sui diritti invocati da RI 1 è, invece, la giurisdizione civile ordinaria;

                                     -   che, a norma dell'art. 126 cpv. 1 CPC - disposizione applicabile via art. 23 LPTCA quando un atto è presentato a una autorità giudiziaria incompetente, questa, d'ufficio, lo trasmette all'autorità giudiziaria competente;

                                     -   che, l'art. 3 della Legge federale sul foro in materia civile del 24 marzo 2000 prevede che:

"  1Salvo che la legge disponga altrimenti, le azioni si propongono:

a.   contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;

b.   contro una persona giuridica, al giudice della sua sede;

c.   contro la Confederazione, al giudice nella città di Berna;

d.   contro istituti di diritto pubblico o enti federali, al giudice della loro sede.

2Il domicilio si determina secondo il Codice civile (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile."

                                         mentre l'art. 9 della stessa legge stabilisce che:

"  1Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salvo diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.

2Il patto deve essere stipulato per scritto. Sono equiparati al patto scritto:

a.   i mezzi di trasmissione che consentono la prova per testo (telex, facsimile, posta elettronica, ecc.); e

b.   l'accordo orale delle parti, confermato per scritto.

3Il giudice designato può declinare la competenza qualora la controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro pattuito."

                                     -   che, secondo l'art. C 5 delle CGA, "in caso di controversie risultanti dal presente contratto, lo stipulante, o l’avente diritto, può convenire la Winterthur al foro del suo domicilio svizzero o a quello di Winterthur";

                                     -   che dalle tavole processuali emerge che RI 1 è domiciliato nel Comune di __________;

                                     -   che, di conseguenza, gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il "ricorso" è irricevibile.

                                         Gli atti sono trasmessi, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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