Raccomandata
Incarto n. 35.2006.25 mm/sdm
Lugano 26 luglio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 dicembre 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 11 ottobre 2004, a RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di montatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso CO 1 - è entrata una scheggia di plastica nell’occhio destro.
L’oftalmologo dott. __________, consultato dall’assicurato il 21 ottobre 2004, ha diagnosticato una cicatrice corneale in esiti di corpo estraneo corneale (doc. 4).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A decorrere dal 17 gennaio 2005, l’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa.
1.2. Nel corso del mese di agosto 2005, RI 1, per il tramite del RA 1, ha invitato l’assicuratore ad esaminare se vi fosse, citiamo: “… diritto ad una liquidazione del danno avuto, ev. di una rendita se del caso e si chiede il rimborso delle seguenti spese avute dal nostro assistito: nota dr. __________
fr. 630.30, spese della perizia del 30.06.2005, nota pagamento Ottica C.R. Srl di euro 600.--.” (doc. 8).
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 31 ottobre 2005, CO 1 ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi di cui all’annuncio di ricaduta dell’agosto 2005, ritenuti non trovarsi più in una relazione di causalità naturale con il sinistro dell’11 ottobre 2004, e ha rifiutato l’assegnazione di un’indennità per menomazione all’integrità (doc. 1).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RA 1, l’assicuratore infortuni, in data 22 dicembre 2005, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 2).
1.3. Con tempestivo ricorso del 21 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto che CO 1 venga condannata a versargli un’IMI d’imprecisata entità, argomentando:
" Con la presente si inoltra ricorso, nei termini stabiliti, a nome del nostro assistito citato, come da procura allegata, al vostro Lodevole Tribunale delle Assicurazioni, contro la decisione presa dall'Assicurazione CO 1 Infortuni LAINF del 22.12.2005, decisione su opposizione, di non riconoscere il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità fisica.
Il ricorso si giustifica, in quanto il nostro assistito lamenta tutt'oggi dei disturbi visivi strettamente legati all'infortunio del 11.10.2004.
L'attività lavorativa del nostro assistito viene pregiudicata in modo considerevole dalle conseguenze dell'infortunio citato.
Nemmeno gli occhiali hanno eliminato o migliorato il disturbo visivo che a tutt'oggi persiste. La stessa perizia del medico fiduciario della CO 1 non ha escluso il nesso causale, dichiarandolo possibile e non ha escluso la menomazione fisica, che pertanto è provata e deve essere solo quantificata.
Ciò in conformità da quanto espresso dal medico Dr __________, di cui attendiamo precisazione della diagnosi ed osservazioni, sollecitata dal novembre 2005.
Ci riserviamo pertanto di trasmettere la presa di posizione del Dr __________ , appena in nostro possesso. Chiediamo al vostro Lodevole Tribunale di voler provvedere a perizia medica neutra, che allo stato attuale appare necessaria.
Il presente ricorso si impone, alla luce di quanto esposto.
Preso atto di quanto espresso, si prega il Lodevole Tribunale di esaminare il caso al momento della presentazione della documentazione medica mancante, per verificare se il nostro assistito citato abbia diritto ad un'indennità."
(I)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 11 luglio 2006, al TCA è pervenuto un rapporto, datato 28 giugno 2006, del dott. __________ (VII bis).
L’amministrazione ha preso posizione in merito il 18 luglio 2006 (IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto l’11 ottobre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I presupposti materiali per stabilire il diritto a prestazioni, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Oggetto della lite è esclusivamente la questione a sapere se il ricorrente ha diritto a un’IMI a dipendenza del danno alla salute in relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’evento infortunistico dell’ottobre 2004, oppure no.
2.4. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 121).
2.6. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.7. L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.
Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.8. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.9. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.10. Nella concreta evenienza, è incontestato che, in occasione dell’infortunio dell’11 ottobre 2004, RI 1 ha riportato una cicatrice corneale all’occhio destro in sede paracentrale che, in quanto tale, è dunque di natura traumatica.
Quest’ultima circostanza è stata riconosciuta da CO 1, visto che essa, per un certo periodo, ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni.
La citata cicatrice corneale come tale non giustifica il riconoscimento di un’indennità per menomazione all’integrità fisica.
Con la propria impugnativa, l’insorgente fa però valere di lamentare degli importanti disturbi visivi in stretta relazione di causalità con l’evento infortunistico assicurato e, proprio in ragione della loro presenza, ritiene di avere diritto a un’IMI
(cfr. I).
Dalla perizia di parte del dott. __________, spec. in oftalmologia, relativa a una consultazione avvenuta il 17 maggio 2005, risulta quanto segue a proposito delle condizioni visive dell’assicurato:
" È stato spiegato al paziente che la difficoltà visiva deriva da questa ipermetropia latente e dato che alla sua età inizia a far fatica anche da vicino; per questo motivo gli è stato prescritto un occhiale progressivo. Il paziente però si lamenta sempre di fotofobia di notte; in particolare disturbato dalle luci delle auto e in galleria. Questo fenomeno rifrattivo potrebbe essere legato alla cicatrice corneale presente, che nella situazione scotopica potrebbe generare delle immagini aberranti legate all’astigmatismo provocato dalla cicatrice corneale.
Riassumendo il sig. RI 1 vede bene sia da lontano che da vicino nelle condizioni di luminosità normale, però potrebbe essere disturbato in visione notturna, questo particolare fatto dovuto alla presenta di una cicatrice corneale a destra.”
(allegato al doc. 8)
Da parte sua, l’assicuratore infortuni convenuto ha disposto l’esecuzione di una perizia a cura del dott. __________, __________ del Servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia dell’Ospedale __________ di __________.
Dal relativo referto, datato 4 ottobre 2005, si evince che, al momento della consultazione, RI 1 si era lamentato di, citiamo: “… avere fastidio solo quando guida durante la notte e quando piove, in galleria vede i fari delle macchine come delle strisce.”.
Per quanto riguarda l’aspetto eziologico, secondo il dott. __________, i disturbi risentiti dal ricorrente costituiscono soltanto possibilmente una naturale conseguenza dell’infortunio dell’ottobre 2005.
Egli ha peraltro rilevato che l’assicurato soffre di una blefarite seborroica associata ad un acne rosacea - patologia segnalata anche dal dott. __________ (allegato al doc. 8) – la cui sintomatologia comprende iperemia congiuntivale, bruciore e fotofobia e che potrebbe quindi spiegare l’elevata sensibilità alla luce. D’altro canto, sempre secondo lo specialista interpellato da CO 1, vi è la nota cicatrice che potrebbe pure essere causa del fenomeno difrattivo nella situazione scotopica (alla sera in dilatazione pupillare relativa).
Infine, il dott. __________ ha risposto negativamente alla questione a sapere se il sinistro dell’11 ottobre 2004 ha causato una menomazione importante e durevole all’integrità (doc. 9).
In corso di causa, l’assicurato ha prodotto una nuova certificazione del dott. __________, datata 28 giugno 2006, il quale ha ribadito che è possibile che la cicatrice corneale sia causa di fenomeni rifrattivi che aumentano in condizioni di visione notturna (VII bis).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA osserva che i pareri espressi, rispettivamente, dal dott. __________, oftalmologo privatamente consultato da RI 1, e dal dott. __________, autore della perizia 4 ottobre 2005 per conto dell’amministrazione, si sovrappongono nella misura in cui entrambi hanno riconosciuto soltanto la possibilità che i disturbi di cui soffre l’assicurato, per i quali egli pretende avere diritto a un’IMI, siano legati alla presenza della cicatrice corneale e, quindi, all’infortunio del mese di ottobre 2004 (cfr. allegato al doc. 8 e doc. 9).
Il dott. __________ ha precisato inoltre che i medesimi disturbi potrebbero pure provenire dalla blefarite, patologia di natura squisitamente morbosa che non concerne l’assicuratore LAINF (cfr. doc. 9).
Questa Corte non ha ragioni per scostarsi dall’opinione condivisa da due specialisti nella materia che qui interessa (oftalmologia), motivo per cui occorre concludere che non è stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr., in proposito, i riferimenti citati al consid. 2.8), che i disturbi visivi di cui soffre RI 1 siano conseguenza dell’infortunio dell’11 ottobre 2004.
Mancando uno dei presupposti per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni, è a ragione che CO 1 ha negato l’assegnazione di un’indennità per menomazione all’integrità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti