Raccomandata
Incarto n. 35.2006.22 mm/td
Lugano 20 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 dicembre 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 9 dicembre 2004, RI 1, dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava per risalire da uno scavo, ha riportato una contusione al ginocchio sinistro (doc. 1).
Un esame di RMN eseguito il 27 gennaio 2004 ha evidenziato la presenza di una lesione del corno posteriore del menisco mediale (doc. 21), danno sanato grazie all’intervento artroscopico del 10 marzo 2005 (doc. 43).
L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel prosieguo, l’assicurato ha continuato a lamentare importanti disturbi a livello del ginocchio infortunato.
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale dell’11 agosto 2005, ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni a contare dal 16 agosto 2005, data dalla quale RI 1 è stato ritenuto completamente abile al lavoro e non più bisognoso di cure mediche (doc. 63).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 69 e 82), l’CO 1, in data 14 dicembre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 85).
1.3. Con tempestivo ricorso del 13 marzo 2006, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando:
" Si rinvia alla perizia allestita dal dott. __________, Via __________, __________ (qui allegata); la perizia rileva la contraddizione evidente tra l'esame TAC del ginocchio sx. (eseguito 08.09.2005 su richiesta del medico di fiducia) e le conclusioni del dott. __________ in data 16.09.2005, tratte dalla RMN del 27.01.2005 e l'atto operatorio; si cita dalla perizia, letteralmente:
"Sulla scorta dei rilievi clinici attuali appare indubbia l'esistenza di menomazioni funzionali dell'articolazione del ginocchio sx. da considerarsi quali POSTUMI PERMANENTI RESIDUI ED INEMENDABILI conseguenti a valido traumatismo contusivo - distorsivo del ginocchio che ha determinato lesione del menisco mediale, opportunatamente trattata con meniscectomia selettiva, la cui ulteriore evoluzione - nonostante la protratta ed adeguata terapia riabilitativa - è stata nettamente negativa per l'accertato ingravescente peggioramento della situazione articolare inizialmente riscontrata, determinante improprietà a carico e perdurante limitazione funzionale del ginocchio, da ricondursi ad artropatia di tipo degenerativo delle sue vie articolari."
Si conferma quindi l'effetto causale dell'evento infortunale (traumatismo contusivo - distorsivo) nel senso del peggioramento importante e rilevante della patologia degenerativa preesistente:
"Nel caso specifico vi è stata un'evoluzione negativa delle menomazioni che, come spesso accade, deve considerarsi correlata al danno iniziale - indipendente dalla sua entità iniziale, dal suo trattamento in ambito ortopedico e riabilitativo - menomazioni comunque chiaramente riconducibili alla lesione primitiva, in assenza della quale non si sarebbero verificate, specie in così breve lasso di tempo."
Il dott. __________ inspiegabilmente ha tralasciato di considerare il quadro degenerativo iniziale, in cui l'evento traumatico recente fatalmente si è innestato, determinandone un importante e definitivo peggioramento; ciò si evince facilmente dall'esame TAC del 08.09.2005, che non si comprende come mai non sia stato affatto apprezzato; l'inabilità lavorativa va ricondotta, quindi, all'evento infortunante, che sensibilmente ed in modo certo rilevante ed adeguato ha peggiorato la situazione degenerativa preesistente con determinazione della immediata generale inabilità lavorativa nella misura del 20% e della inabilità lavorativa specifica, ossia rapportata al mestiere di operaio edile, nella misura del 100%.
Tanto meno convince il parere contrario del dott. __________, il quale ha respinto le osservazioni del dott. __________ con suo rapporto del 02.12.2005.
Vista la perizia allegata (la quale, si ripete, rileva delle contraddizioni inspiegabili tra gli esami TAC 08.09.2005 e RMN 27.01.2005), si chiede sia eseguita dettagliata superperizia d'ufficio con nuovo esame TAC.
Si produce la valutazione medico legale preliminare 12.09.2005 del dott. med. __________; da questa valutazione preliminare si evince che "sulla scorta dei rilievi clinici attuali appare indubbia l'esistenza di menomazioni funzionali dell'articolazione del ginocchio Sx. da considerarsi quali POSTUMI RESIDUI INEMENDABILI" dell'infortunio del 09.12.2004; in effetti "la deambulazione avviene con netta zoppia, il carico esclusivo sull'avampiede cedente e non mantenibile, l'accosciamento ridotto di oltre ½ salita e discesa di gradini e piani inclinati marcatamente difficoltosa". Si riscontra un netto contrasto tra i rilievi clinici attuali e le conclusioni della decisione contestata."
(I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica, l’assicurato ha insistito in particolare affinché questa Corte ordini l’esecuzione di una perizia giudiziaria (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto il 9 dicembre 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).
I presupposti materiali per stabilire il diritto a prestazioni posteriormente al 15 agosto 2005, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.
Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati; STCA del 12 aprile 2006 nella causa C., inc. 35.2005.57).
Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Nella concreta evenienza, si tratta di valutare se i disturbi fatti valere dall’assicurato al ginocchio sinistro si trovavano o meno in una relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro del mese di dicembre 2004 anche dopo il 15 agosto 2005.
L’CO 1 lo ha negato riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto del 16 agosto 2005 del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica (doc. 67: “Preso visione del risultato della MRI eseguita presso la Clinica __________ a __________ in data 2.8.05. Il referto risulta completamente normale …. (…). Ricordo che alla MRI eseguita in data 10.3.05 si era notata una lesione del menisco mediale peraltro regolarizzata artroscopicamente. Il menisco laterale non presentava patologie. Nessun patologia cartilaginea femoro-tibiale. Leggera degenerazione della cartilagine patellare. Dal punto di vista oggettivo quindi non si riesce a motivare gli importanti dolori accusati dal paziente. (…). In base al reperto ogg. Ritengo quindi che non vi sono più postumi post-infortunistici. Gli attuali disturbi sono sicuramente da imputarsi ad un’eventuale patologia non di carattere post-infortunistico. Consiglio quindi la CO 1 di chiudere il caso e valutare il paziente abile al 100% per i soli postumi post-infortunistici.” – il corsivo è del redattore), valutazione peraltro avallata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, medico di circondario (cfr. doc. 71).
Nel quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una relazione di valutazione medico-legale, datata 11 novembre 2005, del dott. __________, specialista in medicina legale a __________.
In questo documento si fa riferimento a un esame TAC eseguito l’8 settembre 2005, accertamento che avrebbe mostrato un, citiamo: “quadro degenerativo artrosico femorotibiale e femororotuleo … ispessimento delle fibre del corpo di Hoffa … Ispessito anche il sottocute anteriormente al tendine rotuleo e alle fasce femorali … Entrambi i menischi sono assottigliati con lesione della struttura intramurale per quadro degenerativo meniscosico avanzato: in quello mediale … ipodensità di verosimile significato degenerativo-lesionale …” - allegato al doc. 82, p. 1).
Il dott. __________ si è quindi pronunciato a favore di un’eziologia traumatica dei disturbi lamentati dall’assicurato al ginocchio sinistro, osservando:
" Sulla scorta dei rilievi clinici attuali appare indubbia l'esistenza di menomazioni funzionali dell'articolazione del ginocchio Sx. da considerarsi quali POSTUMI PERMANENTI RESIDUI ed INEMENDABILI conseguenti a valido traumatismo contusivo-distorsivo del ginocchio che ha determinato lesione del menisco mediale, opportunamente trattata con meniscectomia selettiva, la cui ulteriore evoluzione - nonostante la protratta ed adeguata terapia riabilitativa - è stata nettamente negativa per l'accertato ingravescente peggioramento della situazione articolare inizialmente riscontrata, determinante improprietà di carico e perdurante limitazione funzionale del ginocchio, da ricondursi ad artropatia di tipo degenerativo delle sue varie strutture articolari.
Ne consegue che debba essere considerato ampiamente giustificato il nesso di causalità fra l'evento lesivo in trattazione ed il danno inizialmente riscontrato perché rispettati i classici criteri medico-legali ossia quello cronologico, topografico e di adeguatezza lesiva.
Nel caso specifico vi è stata un'evoluzione negativa delle menomazioni che, come spesso accade, deve considerarsi correlata al danno iniziale - indipendente dalla sua entità iniziale, dal suo trattamento in ambito ortopedico e riabilitativo - menomazioni comunque chiaramente riconducibili alla lesione primitiva, in assenza della quale non si sarebbero verificate, specie in così breve lasso di tempo.
Tali complicanze, insorte indipendentemente dall'iter diagnostico o da quello terapeutico post-intervento, sono state documentate nella loro evoluzione con dimostrata graduale insorgenza di alterazione della statica e della dinamica dell'arto a livello dell'articolazione primitivamente interessata dal trauma, andata fatalmente incontro a fenomeni degenerativi da "usura" con instaurato quadro clinico e strumentale gonartrosico e meniscosico, per il quale può prospettarsi solo eventuale peggioramento."
(allegato al doc. 82)
L’apprezzamento del sanitario consultato da RI 1 è stato criticamente commentato dal dott. __________, il cui rapporto ha il tenore seguente:
" Contrariamente a quanto sostenuto dal dott. __________ (ed elaborato in questo senso dall’avv. RA 1) l’assicurato non presenta uno stato gonartrosico del ginocchio sinistro, come ben evidenziato in occasione dell’artroscopia del 10.3.2005, corredata pure da una dettagliata video-registrazione, come pure nuovamente in fase successiva (3.8.2005) con approfondita artro-RMN, di alta risoluzione.
Il residuo meniscale (al corno posteriore mediale) risulta ben conformato, costituente nessun fattore invalidante né sotto il profilo della capacità lavorativa né di menomazione all’integrità.
Pure dal lato clinico oggettivo il dott. __________ ha riscontrato una funzione, dal lato oggettivo, normale del ginocchio sinistro e pure già all’inizio di una cura riabilitativa in regime di day-hospital, il ginocchio appariva fresco e senza versamento!
Sulla scorta di tutti questi reperti oggettivi che sono in contrasto lampante con quanto sostenuto dal rappresentante legale del signor RI 1, deve essere confermato integralmente il tenore della decisione dell’11.8.2005."
(doc. 83)
Da parte sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso la __________, con rapporto del 30 marzo 2006, ha in particolare sottolineato che la TAC - a differenza della RMN - non è l’esame di scelta per indagare menischi e legamenti:
" Vorausschicken muss ich, dass mir die Computertomographien (= TAC) vom 8.9.2005 nicht vorgelegt worden sind, nur die beiden Magnetresonanztomographien vom Januar und August 2005. Allerdings ist die Computertomographie (= CT, = TAC) zur Beurteilung der Situation an Menisken und Bändern gänzlich ungeeignet, da Weichteile bei dieser Röntgentechnik kaum abgebildet werden bzw. nur schlecht und nicht konklusiv beurteilbar. Die Computertomographie ist die Domäne zur Beurteilung der Knochenstrukturen, zum Beispiel nach Frakturen gewissen Knochentumoren und bei Arthrosen nur dann, wenn diese schon fortgeschrittenes Stadium erreicht hat mit Ausbildung von Osteophyten.
Zusammenfassend kann somit klar gesagt werden, dass man nicht von einem unerklärlichen Widerspruch zwischen der Computertomographie vom 8.9. und der Magnetresonanztomographie vom 27.1.2005 sprechen darf, da die beiden Untersuchungen sowohl auf grundsätzlich verschiedenen Techniken beruhen, wie auch unterschiedliche Strukturen gewichten und darstellen, somit im Prinzip überhaupt nicht vergleichbar sind. Abgesehen davon scheint es mir fraglich und vor allem unzweckmässig, weshalb kurz nach einer MRT (2.8.2005) noch eine Computertomographie (8.9.2005, nur ein Monat später!) durchgeführt wurde. Schon von daher war eigentlich die Indikation hierzu gar nicht gegeben und es ist der CO 1 sehr zu empfehlen diese Untersuchung nicht zu finanzieren. Es obliegt den behandelnden und auch beurteilenden Ärzten, seien es nur behandelnde oder vertrauensärzte, vorangegangene Untersuchungen zu verlangen und einzuziehen und zu beurteilen und nicht einfach neue Untersuchungen, kurz nach schon durchgeführten Untersuchungen, anzuordnen. Dies ist nicht nur unzweckmässig, sondern vor allem auch unwirtschaftlich, unökonomisch und auch medizinisch nicht indiziert. Solche unnötigen Untersuchungskaskaden treiben nur die Kosten im Gesundheitswesen in die Höhe.
Basierend auf der MRT vom 2.8.2005 (Beschreibung siehe oben im Text) komme ich zum Schluss, dass in Ermangelung eines pathologischen Befundes intraartikulär selbstverständlich dem Patienten ab 8.8.2005 (Akte 61) wieder eine volle Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit zumutbar ist. Eine andere Einschätzung kann weder anatomisch noch pathophysiologisch erklärt werden."
(doc. 96)
2.7. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti figurano, da un canto, l’apprezzamento del dott. __________ (doc. 82), medico legale al quale ha fatto privatamente capo l’assicurato e, d'altro canto, i rapporti del dott. __________, autore dell’intervento artroscopico del 10 marzo 2005 e dei medici fiduciari dell’CO 1, i dottori __________ e __________.
Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.
Tutto ben considerato, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dal dott. __________ (doc. 67) e confermata dai dottori __________ e __________ (doc. 83 e 96), specialisti, i primi due in chirurgia ortopedica, il terzo in chirurgia, tutti con alle spalle un'ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica, secondo la quale, a decorrere dal 16 agosto 2005, tenuto conto dei soli postumi infortunistici oggettivabili, il ricorrente non necessitava più di cure mediche ed era in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale attività professionale, risulta essere più convincente rispetto a quella sostenuta dal sanitario interpellato da RI 1.
In proposito, occorre tener conto che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).
Questo Tribunale ritiene necessario sottolineare che, conformemente a una costante giurisprudenza, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile.
Nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10).
Ora, nella concreta evenienza, dalle tavole processuali emergono elementi, fra loro convergenti, tali da rendere plausibile la tesi dell’assenza di postumi oggettivabili dell’evento infortunistico del 9 dicembre 2004.
La risonanza magnetica del ginocchio sinistro, effettuata il 27 gennaio 2004, aveva posto in luce soltanto una lesione del corno posteriore del menisco mediale (cfr. doc. 21).
Tale danno è stato sanato grazie all’intervento artroscopico eseguito in data 10 marzo 2005, oggetto di videoregistrazione, in occasione del quale il dott. __________ ha proceduto all’asportazione di parte del menisco mediale.
Dal relativo rapporto operatorio risulta che, fatta eccezione per una leggera degenerazione della cartilagine patellare, le restanti strutture del ginocchio sinistro si presentavano prive di particolarità:
" … Esplorazione del compartimento mediale che dimostra una lacerazione complessa del III medio e posteriore del menisco mediale.
Si procede all’asportazione di questa parte meniscale lesionata raggiungendo soltanto in parte una superficie ben consistente soprattutto a livello del corno posteriore.
Il resto del menisco risulta stabile e viene lasciato in sede.
Nessuna patologia della cartilagine femoro-tibiale.
Al centro del ginocchio i legamenti crociati sono intatti. Lateralmente buona conservazione della cartilagine femoro-tibiale. Menisco intatto con bordi ben affilati.
Iatus e tendine popliteo senza particolarità.
A livello femoro-rotuleo si nota una leggera degenerazione della cartilagine patellare mentre la cartilagine della troclea femorale risulta ben conservata.
Assenza di pliche sinoviali.
(…)"
(doc. 43)
In occasione del consulto del 12 luglio 2005, a fronte della presenza di una certa discrepanza tra i disturbi soggettivamente risentiti dal ricorrente e lo status oggettivabile a livello del ginocchio sinistro, il dott. __________ ha predisposto l’esecuzione di un’artro-RMN (doc. 59: “Ogg. il ginocchio sinistro non presenta versamento. La funzione è praticamente libera con flesso-estensione 135-0-5, dolente nelle fasi forzate. Nessun dolore alla rotazione della tibia sia in flessione che in estensione. Dolore pressorio all’emirima mediale ma anche su quella laterale. Dolore pressorio anche a livello del piatto tibiale mediale come a livello del capitello fibulare. Dolore in sede peri-rotulea. Clinicamente i disturbi accusati dal paziente alla visita odierna non sono del tutto oggettivabili. Penso quindi che una maggiore documentazione con una nuova artroMRI del ginocchio sinistro si imponga per fare una valutazione sull’ulteriore procedere.” – il corsivo è del redattore).
Il citato esame strumentale ha avuto luogo in data 2 agosto 2005 presso il Servizio di radiologia della Clinica __________ di __________.
Questo il referto:
" Pregressa meniscectomia mediale parziale.
Residuo meniscale ben conformato, con focolari degenerativi centrali.
Regolare morfologia del menisco laterale.
I due legamenti crociati ed i due legamenti collaterali sono integri.
Non focolai ulcerativi a livello della cartilagine rotulea.
In sede ossea il segnale RM è regolare e non vi è evidenza per focolai di necrosi subcondrale, algodistrofia o edema intra-spugnoso di altra origine.
Menziono la presenza di un recesso popliteo ipertrofico.
Non cisti di Baker.
Lievi alterazioni cicatriziali a livello del corpo di Hoffa."
(doc. 62)
Il medico-radiologo, dott. __________, ha quindi concluso per un, citiamo: “regolare reperto RM in pregressa meniscectomia mediale parziale nel marzo 2005.” (doc. 62 – il corsivo è del redattore).
Con rapporto del 16 agosto 2005, il chirurgo ortopedico dott. __________, preso atto dell’esito - “completamente normale” - dell’artro-RMN del 2 agosto 2005, ha constatato l’assenza di postumi infortunistici e ha suggerito all’Istituto assicuratore convenuto di chiudere il caso, dichiarando l’assicurato completamente abile al lavoro (doc. 67).
Nel corso della procedura di opposizione, RI 1 si è rivolto al dott. __________.
Facendo capo a quelle che dovrebbero essere le risultanze di una TAC eseguita in data 8 settembre 2005 (il condizionale è d’obbligo visto che il relativo referto non figura tra gli atti prodotti in causa), questo specialista in medicina legale ha sostenuto che il trauma inizialmente lamentato dall’assicurato al ginocchio sinistro, malgrado le terapie applicategli, ha presentato un’evoluzione nettamente negativa, con sviluppo di fenomeni degenerativi a livello meniscale, nonché femoro-tibiale e femoro-rotuleo (allegato al doc. 82).
In proposito, a prescindere dalle considerazioni espresse dal dott. __________ a proposito dell’inadeguatezza della TAC rispetto alla RMN, nella valutazione dello stato delle parti molli (cfr. doc. 96, p. 1), il TCA è dell’avviso che debba essere attribuita un’importanza decisiva alla circostanza che il dott. __________, in occasione dell’artroscopia del 10 marzo 2005, aveva potuto direttamente accertare l’assenza di patologie di rilievo a livello delle strutture articolari del ginocchio sinistro (cfr. doc. 43), ciò che ha peraltro trovato piena conferma anche negli esiti dell’artro-RMN del 2 agosto 2005 (cfr. doc. 62; esame eseguito appena un mese prima della TAC in questione).
In questo ordine di idee, appare pertanto fuori luogo il rimprovero mosso dall’assicurato al dott. __________ per avere, citiamo: “… inspiegabilmente (…) tralasciato di considerare il quadro degenerativo iniziale, in cui l’evento traumatico recente fatalmente si è innestato, …” (I, p. 3).
In effetti, se nel rapporto operatorio del dott. __________, divenuto medico curante di RI 1, non sono state repertate quelle alterazioni degenerative che quest’ultimo pretende esservi, è molto probabilmente perché il medico non ne ha osservata la presenza.
In queste condizioni, appare superfluo dare seguito alla richiesta di esecuzione di una perizia medica giudiziaria, nella misura in cui é già sin d’ora altamente verosimile che essa non consentirebbe di mettere in luce dei nuovi elementi di valutazione.
Al riguardo, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In esito a quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che - tenuto conto del solo aspetto organico oggettivabile – RI 1, a far tempo dal 16 agosto 2005, non necessitava più di cure sanitarie e aveva ritrovato una piena capacità lavorativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti