Raccomandata
Incarto n. 35.2006.14 mm/td
Lugano 12 giugno 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 novembre 2006 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 agosto 1991, RI 1 – all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di assistente medica e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, in occasione del quale essa ha riportato, in particolare, un trauma distorsivo al rachide cervicale.
Il caso è stato assunto dall’Istituto assicuratore.
Il 16 dicembre 1993, RI 1, che nel frattempo era entrata alle dipendenze della __________, società di gestione di una farmacia di __________, è rimasta vittima di un secondo sinistro della circolazione stradale, lamentando un trauma d’accelerazione alla colonna cervicale.
Questo nuovo infortunio è stato preso a carico dalla __________.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 27 giugno 2000, l’CO 1 ha riconosciuto all’assicurata una rendita di invalidità del 50% a decorrere dal 1° novembre 1997, calcolata su un guadagno annuo assicurato pari a fr. 58'500.-- (doc. 209).
Al proposito, occorre precisare che l’CO 1 e la __________ si sono accordate nel senso di ripartire nella misura del 50% le prestazioni assicurative corrisposte a RI 1, segnatamente la rendita di invalidità (cfr. doc. 206 e 207).
La decisione formale del 27 giugno 2000 è nel frattempo cresciuta in giudicato.
1.3. In data 27 giugno 2003, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto all’CO 1 di riconsiderare la decisione formale del 27 giugno 2000, facendo valere che, citiamo: “è manifestamente errato ritenere il guadagno assicurato di fr. 58'500.-- annui per le prestazioni assicurative derivanti dall’infortunio del 16.12.1993, di competenza della __________.” (doc. 232).
Con decisione formale del 4 settembre 2003, l’Istituto assicuratore ha comunicato all’avv. RA 1 di non voler entrare nel merito della sua domanda di riconsiderazione (doc. 236).
La citata decisione formale non è stata oggetto di opposizione (cfr. doc. 241).
1.4. Il 10 settembre 2003, l’assicurata ha chiesto l’avvio di una procedura di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, postulando il riconoscimento di una rendita di invalidità del 100% (doc. 237).
Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore LAINF, con decisione formale dell’11 aprile 2005, ha parzialmente accolto la richiesta di revisione e ha accordato a RI 1 una rendita di invalidità del 67% a decorrere dal 1° settembre 2003, calcolata come rendita complementare giusta l’art. 20 cpv. 2 LAINF (doc. 263).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 266 e 281), l’CO 1, in data 28 novembre 2005, ha riconosciuto a quest’ultima una rendita di invalidità del 100%.
D’altro canto, l’assicuratore infortuni ha confermato che la rendita sarebbe stata calcolata su un guadagno anno assicurato di fr. 58'500.-- (doc. 282).
1.5. Con tempestivo ricorso del 27 febbraio 2006, RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la rendita di invalidità assegnatale venga calcolata su un guadagno annuo assicurato di fr. 66'607.-- e che l’incarto venga retrocesso all’amministrazione affinché emani una nuova decisione di rendita, argomentando:
" L'oggetto della lite verte nel conoscere se la CO 1, riconoscendo dapprima con decisione del 11.04.2005 un aumento del tasso d'invalidità dal 50% al 67% e successivamente con decisione su opposizione del 28.11.2005 un tasso del 100%, avrebbe dovuto statuire d'ufficio pure sul tema del guadagno annuo assicurato.
Non può essere condiviso l'argomento addotto dalla CO 1 di non considerare nel querelato provvedimento amministrativo un guadagno annuo assicurato di Fr. 66'607.-, essendo stato su detto aspetto già statuito dall'assicuratore LAINF con decisione del 4.09.2003, cresciuta in giudicato.
Innanzi tutto si muove alla CO 1 la censura che la decisione resa il 11.04.2005 era carente nella motivazione, poiché in detto provvedimento non era stata presa la benché minima posizione circa il guadagno annuo assicurato né tanto meno era stato
indicato il rifiuto della CO 1 di entrare nel merito di detto aspetto. Non essendosi la CO 1 nella decisione dell' 11.04.2005 chinata sul tema del guadagno annuo assicurato, è pertanto ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito di RI 1.
Si rimprovera alla CO 1 avvalersi, a torto, del principio "ne bis in idem", poiché nello specifico non è stata presentata la richiesta di riconsiderare il guadagno annuo assicurato con una domanda per sé stante bensì detta richiesta è stata formulata nell'ambito di una domanda di revisione materiale della rendita d'invalidità, giusta l'art. 22 LAINF in relazione con l'art. 17 LPGA.
Si pone il quesito di conoscere se la CO 1 era tenuta ad esaminare a compartimenti stagni l'istituto della revisione materiale e quello della riconsiderazione oppure se nell'ambito della decisione dell'11.04.2005 di revisione della rendita d'invalidità avrebbe dovuto esaminare d'ufficio pure l'aspetto del guadagno annuo assicurato.
Non c'è chi non veda come il considerare nella querelata decisione soltanto i motivi relativi alla revisione materiale costituisca un eccesso di formalismo, poiché un tale modo di procedere non è giustificato da alcun interesse degno di essere tutelato. Il rifiuto di riesaminare il guadagno annuo assicurato nella decisione su opposizione del 28.11.2005 diventa per tanto fine a sé stante e comunque impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 128 Il 142 consid. 2a).
Nello specifico merita di essere constatato che l'oggetto impugnato coincide con l'oggetto litigioso, essendo stata la querelata decisione contestata nel suo insieme. Non si comprende pertanto per quali motivi la CO 1 si sia rifiutata nel provvedimento, emesso l'11.04.2005, d'entrare nel merito degli aspetti relativi al guadagno annuo assicurato, quando con detto provvedimento l'assicuratore aveva parzialmente accolto la domanda di revisione, riconoscendo un aumento del tasso d'invalidità al 67%.
L'atteggiamento fermo tenuto dalla CO 1 al momento della resa della decisione su opposizione del 28.11.2005, risulta ancor più urtante, avendo l'assicuratore infortuni riconosciuto un tasso d'invalidità del 100%. A nulla giova l'aumento del tasso d'invalidità, statuito con la predetta decisione su opposizione, poiché l'importo della rendita LAINF stabilito nella decisione del 6.12.2005 è rimasto invariato rispetto all'importo della rendita LAINF fissato nella precedente decisione del 11.04.2005.
Non c'è chi non veda come detta situazione sia addebitabile all'atteggiamento per nulla collaborante della Suva, la quale si è rifiutata d'esaminare la problematica del guadagno annuo assicurato, pur essendo provato dal certificato di salario compilato dalla datrice di lavoro, Farmacia __________, la presenza di un errore manifesto ed importante compiuto dall'amministrazione al momento di fissare l'importo della rendita d'invalidità LAINF.
Infine non può sfuggire come detto errore abbia influito negativamente sull'importo della rendita d'invalidità, accordata dalla CO 1 ad __________, ragion per cui si domanda l'accoglimento del gravame e in particolare il riconoscimento di un guadagno annuo assicurato di Fr. 66'607.-- per fissare l'importo della rendita d'invalidità."
(I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. A norma dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15 al cpv. 3 consente, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni inerenti al guadagno assicurato in circostanze particolari.
Per guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF prevede che le rendite sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Derogando al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
2.3. Questa Corte deve in primo luogo esaminare se è o meno corretto che l’Istituto assicuratore convenuto, nella decisione formale dell’11 aprile 2005, con cui il grado dell’invalidità è stato aumentato dal 50 al 67% (doc. 263), rispettivamente, in quella su opposizione del 28 novembre 2005, con la quale all’assicurata è stata riconosciuta una rendita di invalidità del 100% (doc. 282), abbia ancora ritenuto un guadagno annuo assicurato di fr. 58'500.--, ovvero lo stesso preso in considerazione nell’ambito della decisione di rendita del 27 giugno 2000 (cfr. doc. 209).
Non é contestato il fatto che l’aumento del grado di invalidità abbia avuto luogo a seguito di un peggioramento dei postumi degli infortuni assicurati. La rendita di invalidità costituita nel mese di giugno 2000 è stata quindi oggetto di una revisione, allo scopo di adattarla alle nuove circostanze.
La questione sub judice é già stata affrontata e risolta dal TFA nella DTF 118 V 293, riguardante un caso analogo al presente.
In quella fattispecie, l’assicuratore LAINF aveva deciso di aumentare, a far tempo dal 1° settembre 1988 e a seguito di una ricaduta, una rendita di invalidità assegnata a dipendenza di un infortunio occorso all’assicurato nel lontano dicembre del 1945, calcolata sempre sul guadagno realizzato nell’anno precedente l’infortunio, ossia su fr. 4’488.--.
Nella citata pronunzia, l’Alta Corte federale ha stabilito che in caso di ricaduta o conseguenza tardiva, con conseguente (ulteriore) deterioramento della capacità lucrativa, non é il guadagno annuale ottenuto immediatamente prima che determina il calcolo della rendita, ma quello conseguito dall’assicurato prima dell’infortunio.
Il TFA ha certo riconosciuto che un simile risultato non é soddisfacente. La nostra Massima Istanza ha tuttavia ricordato che é compito del legislatore e non del giudice eliminare o attenuare gli effetti negativi legati al fatto che il guadagno annuo, in caso di ricaduta o di conseguenza tardiva, é quello realizzato nell’anno precedente l’infortunio, qualora quest’ultimo risalga a un’epoca molto lontana.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione dell’CO 1 di calcolare la rendita di invalidità oggetto di revisione su di un guadagno annuo assicurato di fr. 58'500.--, non presta quindi il fianco a censure.
2.4. Secondo la ricorrente, la decisione formale 27 giugno 2000 dell’CO 1, limitatamente all’ammontare del guadagno annuo assicurato, sarebbe manifestamente errata, ciò che ha influito negativamente sull’importo della rendita di invalidità riconosciutale (cfr. I, p. 4).
In proposito, questa Corte osserva che la menzionata decisione formale è cresciuta in giudicato incontestata.
Ora, conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O., C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Il legislatore federale ha ancorato questo principio nell’art. 53 cpv. 2 LPGA, in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2003, il quale recita che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).
Va inoltre sottolineato che la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal giudice. Non sussiste dunque una pretesa alla riconsiderazione che possa essere fatta valere in giustizia. Conseguentemente le decisioni di non entrata nel merito di una domanda di riconsiderazione, di massima, non sono impugnabili (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr., pure, DTF 119 V 479 consid. 1b/cc; STFA del 29 novembre 2002 nella causa B., I 339/01, consid. 2.1., pubblicata in RDAT I-2003 N. 69; STFA del 14 luglio 2003 nella causa N., C 7/03, consid. 2.1.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G, I 133/04, consid. 1.2.).
A quest'ultimo proposito Ueli Kieser puntualizza:
" Der Entscheid über die Vornahme der Wiedererwägung ist in das Ermessen des Versicherungsträgers gestellt (so BB1 1991 II 262). Damit wird die bisherige Rechtsprechung weitergeführt, welche betont hat, dass ein - gerichtlich durchsetzbarer - Anspruch auf eine Wiedererwägung nicht besteht (vgl. BGE 106 V 79; Kritik bei KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz. 611 f.). Immerhin hat aber der Versicherungsträger den Entschied über die Vornahme der Wiedererwägung willkürfrei und unter Beachtung des Gebotes der Rechtsgleichheit zu fällen (dazu JACOBI, Anspruch auf Wiedererwägung, 479 f., der festhält, dass der Versicherungsträger bei seinem Entscheid die verfassungsmässigen Prinzipien zu beachten hat)."
(U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 53, n. 22)
Per contro, qualora l'amministrazione entri nel merito, esamini i presupposti della riconsiderazione e, finalmente, renda una nuova decisione di rifiuto, quest'ultima può fare oggetto d'impugnativa. In questo caso, il giudice si limiterà però ad esaminare se i presupposti per una riconsiderazione della confermata decisione sono o meno soddisfatti. Concretamente, si tratterà d'esaminare se l'amministrazione ha ritenuto, a torto o a ragione, che la sua decisione cresciuta in giudicato non fosse manifestamente errata e che una sua rettifica non rivestisse un'importanza notevole (cfr. DTF 117 V 12 consid. 2a; DTF 119 V 479 consid. 1b/cc).
Nella concreta evenienza, dalla decisione formale del 4 settembre 2003 risulta chiaramente come l’CO 1 non abbia esaminato nel merito i presupposti di una riconsiderazione della sua decisione del 27 giugno 2000, essendosi infatti limitato ad affermare di, citiamo: “... non entrare nel merito della sua domanda di riconsiderazione del 27 giugno 2003” (doc. 236).
Lo stesso discorso vale per la decisione su opposizione del 28 novembre 2005, in cui l’assicuratore LAINF convenuto ha ribadito la propria volontà di non valutare nel merito l’istanza tendente alla riconsiderazione del guadagno annuo assicurato (doc. 282, p. 3).
Se ne deduce che, alla luce dei dettami giurisprudenziali precedentemente esposti, lo scrivente Tribunale non può chinarsi su quest’aspetto della vertenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti