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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.05.2007 35.2006.100

14 maggio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·12,326 parole·~1h 2min·2

Riassunto

Assicurato sostiene di avere battuto testa e collo. Lasciata indecisa questione di sapere se vi é stato effettivamente evento infortunistico. Alcun disturbo organico oggettivabile. Inapplicabile giurisprudenza in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta". Disturbi psichici: negata adeguatezza

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2006.100   mm/td

Lugano 14 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2006 di

RI 1    

contro

la decisione su opposizione del 12 settembre 2006 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 28 gennaio 2005, la __________ di __________ ha comunicato all’CO 1 che il proprio dipendente, RI 1, il 24 gennaio 2005, aveva battuto la testa e il collo mentre stava lavorando a bordo di un “Bobcat” (doc. 1).

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il certificato 22 febbraio 2005 del Servizio di PS dell’Ospedale __________ di __________ (__________), una contusione cranio-cervicale con lieve commotio cerebri (doc. 7).

                                         L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 7 luglio 2006, ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni, ritenendo che i disturbi lamentati apparivano privi di sostrato organico e, d’altra parte, che le turbe psichiche non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico del gennaio 2005 (doc. 102).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal lic. iur. __________ per conto dell’assicurato (doc. 118), l’CO 1, in data 12 settembre 2006, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 121).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 13 dicembre 2006, RI 1, sempre patrocinato dal lic. iur. __________, ha chiesto che l’Istituto assicuratore venga condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni, argomentando in particolare che:

"  In primo luogo, pur vertendo il presente ricorso principalmente sull'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'evento infortunistico di data 24 gennaio 2005 e i pro­blemi psichici lamentati da RI 1 a far tempo da tale episodio, si sotto­linea come non sia assolutamente possibile concludere a priori all'inesistenza certa di problemi organici di tipo neurologico.

Infatti, pur non avendo i medici riscontrato nello stato di salute attuale dell'assicurato, evidenti lesioni organiche, la possibilità di persistenti turbe di tipo neurologico compatibili con una sindrome post-commozionale sono state conferma­te da tutti i medici che hanno avuto modo di visitare il signor RI 1, segnatamen­te i medici del __________ di __________, il Dr. __________, il Dr. __________ ed i medici dell'EOC (cfr. doc. C, D, E, F, G e H).

Per questo motivo - e alla luce delle numerose incongruenze riscontrabili, in parti­colare, fra la perizia esperita dal __________ di __________ e quella esperita dalla Clinica Romanda di riabilitazione della CO 1 a __________ - si chiede già sin d'ora che venga or­dinato l'espletamento di una nuova perizia medica, che possa finalmente - e defini­tivamente - stabilire l'eventuale presenza di affezioni organiche post-infortunistiche, in particolare di tipo neurologico, oltre ad affezioni psicologiche di chiara natura post-infortunistica.

2. La CO 1 ha considerato l'infortunio occorso a RI 1 di media intensità. Tale giudizio può essere ritenuto corretto, riservata tuttavia la possibilità che la nuo­va perizia (alla quale il ricorrente dovrà essere sottoposto) sortisca esito diverso.

Nella fattispecie risulta chiaramente come il quadro clinico del ricorrente du­rante il periodo successivo all'infortunio (si vedano al proposito i numerosi re­ferti medici di cui ai doc. C, D, E, F, G e H) coincida perfettamente con quello ri­scontrabile presso una persona che è stata vittima di un infortunio del tipo "colpo di frusta" (si confronti in questo senso il quadro clinico tipico del "colpo di frusta", menzionato nella DTF 117 V 359, caratterizzato segnatamente "da disturbi multipli, da diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e di memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depres­sione, cambiamento della personalità, ecc.').

Con questi presupposti non si può accettare l'argomentazione della decisione su opposizione della CO 1, con la quale (in modo peraltro manifestamente stringato ed assolutamente insoddisfacente) si nega l'applicazione della sopraindicata giuri­sprudenza adducendo dei motivi che paiono quantomeno discutibili e, comunque, non pertinenti e rilevanti nella fattispecie in narrativa (cfr. doc. A, pag. 6, consid. 5).

Innanzitutto, costituisce mera affermazione di parte priva del benché minimo valore probatorio - e del benché minimo fondamento - la dichiarazione secondo cui RI 1 sia stato vittima di una semplice commozione cerebrale. Non è dato a sapere, stando all'incompleta ricostruzione dei fatti e, soprattutto, rial­lacciandosi alla documentazione agli atti, quale sia stata esattamente la dinamica dei fatti e, dunque, il tipo e l'intensità del trauma cranico subito dal qui ricorrente in occasione dell'incidente occorsogli.

Solo una nuova perizia, alla quale il ricorrente chiede esplicitamente di essere sot­toposto, potrà chiarire ulteriormente la dinamica dell'infortunio, ritenuto che alla luce dei sintomi manifestatisi sulla sua persona (che sono, come detto, in tutto e per tut­to identici a quelli tipicamente lamentati da persone vittime del "colpo di frusta") una commotio cerebri di grave intensità o addirittura una contusio cerebri non possono essere negate a priori.

Di transenna si farà pure notare come al medesimo citato considerando, l'assicuratore infortuni - del tutto arbitrariamente - consideri che in ispecie siano presenti in primo piano dei disturbi psichici (cfr. doc. A, pag. 6, consid. 5).

Pure del tutto lacunosa appare la valutazione effettuata dalla CO 1 in relazione al contenuto della DTF 123 V 98.

Il senso di questa sentenza è evidentemente quello che è stato perfettamente rias­sunto nel regesto della medesima, dal quale si evince chiaramente come la giuri­sprudenza sviluppata sul "colpo di frusta" non si applichi in caso di marcati problemi psichici preesistenti (e non semplicemente, come vorrebbe fare intendere la CO 1, quando esistano disturbi psichici preesistenti di una qualsiasi - anche lieve entità, come nel caso concreto).

8. Va altresì sottolineato come il ricorrente, prima dell'incidente occorsogli sul cantie­re, fosse in perfetta salute e forma fisica e psichica.

In occasione di un esame clinico approfondito eseguito in data 1. dicembre 2004 dal Dr. __________ (cfr. doc. N) nell'ambito della sottoscrizione di una polizza assicurati­va sulla vita, è stata infatti constatata l'assenza di qualsiasi problema fisico­ neurologico o d'altra natura.

Nel suo rapporto 20 giugno 2005 (doc. G), il Dr. __________, psichiatra, sottolinea come il paziente sia stato in cura presso di lui una prima volta nel corso del 2002, ma - come già anticipato - per problemi legati ad un disturbo di personalità e assoluta­mente non per i medesimi disturbi psichici riscontrati durante le consultazioni medi­che successive all'infortunio. A detta dello specialista - che conosce meglio di chiunque la situazione clinica del paziente, e della cui affidabilità non si può certo dubitare (considerate le numerose visite e gli approfonditi accertamenti esperiti) - la situazione attuale, dal punto di vista psichiatrico, non può essere spiegata solo con i preesistenti problemi di instabilità della personalità.

Con lo scritto 16 agosto 2006 indirizzato alla CO 1 (cfr. doc. H), lo stesso psichiatra riconferma quanto precedentemente affermato, osservando addirittura un ulteriore peggioramento del quadro clinico del ricorrente.

9. Alla autorità giudicante si chiede pertanto di riconoscere, alla luce di quanto sopra esposto, la perfetta coincidenza esistente fra la fattispecie in esame e la giurispru­denza sviluppata dal Tribunale federale sugli infortuni del tipo "colpo di frusta". In particolare, ritenuta la mancanza di marcati problemi psichici preesistenti e la natura dei sintomi manifestatisi nella persona del ricorrente (in tutto e per tutto parificabili a quelli di vittime del "colpo di frusta") si chiede che - pur non essendo (ancora) stata accertata con un grado di verosimiglianza sufficiente l'esistenza di un'affezione organica - il trauma cranio-cerebrale subito in occa­sione dell'incidente occorso sul luogo di lavoro al signor RI 1 sia da con­siderare come la causa naturale ed adeguata del danno alla salute esistente ad oggi, alla base della sua - continua - inabilità lavorativa.

10. Anche nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole Tribunale non dovesse ritene­re rilevante nella fattispecie la giurisprudenza sviluppata sui casi di "colpo di frusta", andranno comunque prese in considerazione tutte quelle circostanze che so­no strettamente connesse con l'infortunio, ritenuto che le stesse, come già ri­marcato, devono servire - ai sensi della giurisprudenza precedentemente citata - da criterio di apprezzamento nella misura in cui sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno di origine psichica.

In particolare, va fatto notare che l'opponente ha sofferto parecchio, nel periodo immediatamente successivo all'incidente, per l'immagine, sempre viva nella sua mente, della morte di due colleghi - peraltro amici d'infanzia - avvenuta sul cantie­re __________ pochissimo tempo prima dell'evento in questione.

A ciò va ad aggiungersi la grave circostanza secondo cui nessuno si è preso la bri­ga di prestare adeguatamente soccorso al signor RI 1 in occasione del suo in­fortunio (basti ricordare come egli abbia addirittura dovuto recarsi con la propria au­tovettura fino al Pronto Soccorso!) facendolo sentire abbandonato a se stesso (in

uno stato già particolare successivamente al trauma cranico appena subito e, oltre­tutto, da parte di quelle persone - i suoi superiori - da cui era lecito aspettarsi, in quella circostanza, il maggiore sostegno).

Tutte queste circostanze (che dovranno essere considerate concomitanti all'incidente) hanno non poco aggravato le conseguenze dell'infortunio oc­corsogli.

Occorre quindi concludere che l'infortunio subito ha chiaramente avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, un significato decisivo e pre­ponderante per l'instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre ad oggi il signor RI 1 (cui vanno ad aggiungersi, oltretutto, le conseguenze fisiche e neurologi­che riscontrate, risp. che verranno certamente confermate ed evidenziate per il mezzo della nuova perizia di cui viene chiesto l'espletamento) : l'adeguatezza del nesso causale appare pertanto assolutamente evidente.

Al ricorrente va quindi chiaramente riconosciuto il diritto alle prestazioni dell'assicuratore infortuni.

11. Come già anticipato in entrata, corre infine l'obbligo di rilevare come siano numero­se ed evidenti le incongruenze emergenti dal confronto fra le risultanze degli esami esperiti dai neurologi del __________ di __________ (simili peraltro alle valutazioni dei vari medici che hanno avuto in cura il signor RI 1) e quelle della Clinica Romanda di riabilitazione di __________.

Per quanto riguarda l'onere probatorio, si osserva come l'Ospedale __________ di __________, in particolare, vada considerato assolutamente imparziale. L'esame ivi svolto in data 22 agosto 2005, va altresì considerato sufficientemente approfondito ai sensi della severa giurisprudenza in vigore, e non esistono motivi per dubitare della sua credibilità.

Considerato tuttavia che i medici dello stesso istituto non sono stati in grado di for­nire una risposta definitiva circa la natura dell'insieme dei problemi del signor RI 1 e viste le già citate discrepanze esistenti con le valutazioni della Clinica di __________, a fronte di due referti medici redatti da cliniche altamente specializzate che

concludono a risultati parzialmente discordanti fra loro, l'assicurato non si oppone ad una nuova - ed ancora più approfondita - consultazione specialistica da parte del medesimo Centro ospedaliero vodese, o da parte di un altro istituto specializza­to.

Il ricorrente, al contrario, caldeggia un tale soluzione, onde poter chiarire definitiva­mente la sua situazione clinica, e ciò anche in ragione del disagio che gli sta provo­cando la lunga definizione di tutte le questioni pendenti derivanti dall'incidente (cfr. doc. O e P).

Il signor RI 1 si dichiara quindi, se necessario, disposto ad assu­mersi/anticipare le spese necessarie ad una nuova perizia medica." (I)

                               1.4.   In data 22 gennaio 2007, l’avv. __________ ha informato questa Corte di non più rappresentare l’insorgente (III).

                               1.5.   L’assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a far tempo dal luglio 2006, oppure no.

                               2.2.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.5.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.5.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.5.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.5.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                               2.6.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

                                         Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

                                         Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc..

                                         Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).

                                         Nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.

                                         L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

                                         Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

                                         Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

                                         Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

                               2.7.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

"  Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)"

                                         (DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).

                                         L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 104).

                                         Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

                                         Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"  Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"

                                         (DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).

                               2.8.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

                                         Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

                                         A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

                                         Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).

                                         Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini, Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de J.L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

                                         In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.

                                         Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.

                                         Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

"  Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."

                                         (RAMI succitata, consid. 3a)

                                         D’altro canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo (secondario):

"  b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).

Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."

                                         (RAMI succitata)

                                         Il TFA ha confermato questa sua giurisprudenza in una recente sentenza del 13 febbraio 2006 nella causa A., U 462/04:

"  Schliesslich gelangt die Rechtsprechung zu psychogenen Unfallfolgen trotz erlittener HWS-Distorsion auch dann zur Anwendung, wenn die (erst) im Anschluss an den Unfall aufgetretenen psychischen Störungen nicht zum typischen, auch depressive Entwicklungen einschliessenden (BGE 117

V 360 Erw. 4b; Urteil A. vom 21. März 2003 [U 335/02] Erw. 3.2) Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören, sondern vielmehr als eine selbstständige, sekundäre - mithin von blossen (Langzeit-) Symptomen der anlässlich des Unfalls erlittenen HWS-Distorsion zu unterscheidende - Gesundheitsschädigung zu qualifizieren sind, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren oder der Zeitablauf von Bedeutung sind (RKUV 2001 Nr. U 412 S. 80 Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]). Würden psychische Beschwerden, die im Anschluss an einen Unfall mit Distorsionsverletzung der HWS auftreten, ungeachtet ihrer Pathogenese stets nach den Kriterien gemäss BGE 117 V 366 Erw. 6a auf ihre Adäquanz hin überprüft, bestünde die Gefahr, identische natürlich kausale psychische Unfallfolgen adäquanzrechtlich allein deshalb unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob beim Unfall zusätzlich eine Distorsionsverletzung der HWS (oder ein äquivalenter Verletzungsmechanismus) auftrat oder nicht, was nicht angeht (Urteil P. vom 30. September 2005 [U 277/04] Erw. 2.2 und Erw. 4.2.2,

insbesondere mit Hinweis auf RKUV 2001 Nr. U 412 S. 79 ff. Erw. 2b [= Urteil B. vom 12. Oktober 2000, U 96/00]); siehe auch Urteil R. vom 25. Januar 2005 [U 106/03] Erw. 5.3).“

                                         (STFA succitata, consid. 1.2)

                               2.9.   Nella presente fattispCO 1 un infortunio ai danni del proprio dipendente RI 1 (doc. 1).

                                         Sentito in data 27 giugno 2005 da un ispettore dell'CO 1, il ricorrente ha dichiarato che stava lavorando da solo dietro la fresatrice, all’interno della galleria “__________”, quando ha improvvisamente perso i sensi, a causa – presume - di una forte botta al capo. Egli non portava il casco, poiché all’interno del veicolo non vi era spazio a sufficienza, e, dopo essere stato svegliato da un responsabile del cantiere, ha notato la presenza di un grosso bernoccolo, nonché di un piccolo taglietto sulla sommità della testa (doc. 35).

                                         Occorre precisare che, compilando il questionario sottopostogli dall’amministrazione, l’assicurato, in data 7 febbraio 2005, aveva affermato di avere battuto la parte anteriore della testa contro un supporto in ferro della cabina dell’escavatore (“Bobcat”) e la parte posteriore contro le protezioni del medesimo (doc. 4).

                                         Il giorno stesso del sinistro, RI 1 si è recato con la propria autovettura presso il PS dell’__________.

                                         Dal relativo referto, datato 22 febbraio 2005, si evince che il medico che lo ha visitato, non aveva riscontrato alcuna ferita lacero-contusa. Da parte sua, l’assicurato gli aveva riferito di accusare cefalea e cervicalgie, in assenza di amnesie.

                                         È quindi stata posta la diagnosi di contusione cranio-cervicale con lieve commozione cerebrale (doc. 7).

                                         In data 26 gennaio 2005, l’insorgente ha di nuovo consultato i sanitari del PS dell’__________, in ragione dell’apparizione di, citiamo: “… disturbi caratterizzati da nausea, vomito alimentare, turbe della coordinazione, turbe visive tipo offuscamento, difficoltà a concentrarsi e di attenzione nonché cefalea fronto occipitale”.

                                         In quell’occasione, RI 1 è pure stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha segnalato l’esistenza di turbe neurologiche aspecifiche compatibili con una sindrome post-commozionale.

                                         All’assicurato è stata prescritta l’assunzione di un analgesico e di uno stimolante della motilità intestinale (per la nausea; doc. 15).

                                         La TAC cerebrale eseguita il giorno stesso, non ha evidenziato alcunché di patologico (doc. 9 e doc. 17, p. 2).

                                         Il 10 febbraio 2005 ha avuto luogo un nuovo consulto specialistico da parte del dott. __________.

                                         Soggettivamente, il ricorrente denunciava, citiamo: “… un’instabilità deambulatoria fluttuante, dei vaghi sintomi visivi (bilaterali: “nebbia”), un affaticamento oculare (ed un bruciore agli occhi con una fotofobia intermittente che lo infastidisce molto), appunto dei mal di testa che si situano preferibilmente all’emicranio destro in sede fronto-temporo-parietale (con diverse caratteristiche), dei disturbi del sonno che interessano diverse fasi (poco influenzati dal Temesta da te prescritto e quindi sospeso dal paziente) e, sul piano cognitivo, alcuni disturbi mnemonici frammentati (e non progredenti). Il tutto coesiste con uno stato di affaticamento e con una serie di disturbi psichici (che probabilmente sono all’apice della problematica del paziente) i quali sono chiaramente dominati da un'irritabilità che sconfina in direzione di disturbi comportamentali (con tendenza alla reazione eteroaggressiva).”, mentre, da un profilo oggettivo, il neurologo non ha constatato disturbi di rilievo.

                                         Il dott. __________ ha quindi concluso che lo stato dell’assicurato era compatibile con una sindrome post-commozionale, siccome, citiamo: “… i sintomi, l’esame clinico e le indagini radiologiche realizzate convergono (tuttora) in direzione di questa diagnosi.” (doc. 17).

                                         Una nuova TAC cerebrale ha confermato l’assenza di reperti patologici (doc. 13).

                                         Sempre nel corso del mese di febbraio 2005, il ricorrente ha consultato anche il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Dal suo rapporto, datato 20 giugno 2005, si evince che RI 1 - da lui già conosciuto (nel 2002) a causa di un disturbo di personalità emotivamente instabile -, denunciava, citiamo: “un incremento della sua irascibilità e del suo nervosismo, problemi di concentrazione, fotofobia, ha delle paure e delle ansie che in precedenza non aveva, ha difficoltà di concentrazione e manifesta una cefalea cronica, si sente frastornato e accusa difficoltà di equilibrio, ha dei fenomeni di tic agli occhi che in precedenza non aveva, accusa dolori e dei momenti di perdita di conoscenza, accusa disturbi di sonno, le sue capacità di tolleranza e la sua aggressività sono aumentate sia a livello extra familiare sia a livello intra familiare, ha l’impressione di non riuscire più a coordinare i propri movimenti corporei in modo adeguato.”.

                                         Egli ha quindi così valutato la situazione:

"  Non ritengo che unicamente dei fenomeni che manifestano delle alterazioni somatiche possano essere considerate di tipo post-traumatico. Vi sono anche degli eventi psicotraumatici personali e intrafamiliari che incidono negativamente sull’apprezzamento personale di una sintomatologia. Il signor RI 1 non ne è esente.

L’assenza di disturbi neurologici parla piuttosto per la presenza di una patologia di tipo psichiatrico-emotivo.

Nel contesto sintomatologico del signor RI 1 non escludo la necessità di un intervento terapeutico psichiatrico stazionario anche se egli non ha alcuna coscienza di malattia psichica ma attribuisce i fenomeni sintomatici al trauma subito.”

                                         (doc. 34)

                                         Durante il periodo 24 maggio-6 giugno 2005, l’assicurato è rimasto degente presso la Clinica psichiatrica __________ di __________ (cfr. allegati al doc. 41 e doc. 47), i cui sanitari hanno diagnosticato una sindrome post-traumatica da stress e di pregresso consumo di sostanze tossiche psicoattive (doc. 49, p. 1).

                                         Il 22 agosto 2005, RI 1 ha privatamente consultato gli specialisti del Servizio di neurologia del __________ di __________, per i quali egli presentava un quadro - caratterizzato, principalmente, da un’alterazione delle funzioni esecutive, nonché da irritabilità e aggressività -, di origine mista, implicante una sindrome post-traumatica da stress e le sequele di un trauma cranio-cerebrale di gravità moderata, diagnosi supportata dalla nozione di perdita di conoscenza prolungata e di stato confusionale o post-traumatico della durata di alcuni giorni dopo il sinistro:

"  L'examen actuel met en évidence, en premier plan, une irritabilité et une aggressivité qui est à la limite de l'aggression physique. En même temps nous remarquons un syndrome dyséxécutif sévère (mauvais contrôle des automatismes, réduite flexibilité mentale), une diminution des capacités d'attention et un déficit d'apprentissage verbal. Les fonctions instrumentales (langages et aptitudes visuoéperceptives) sont par contre dans les normes. Ce tableau ou le syndrome dyséxécutif prédomine et dans les aspects cognitifs et dans les aspects comportementaux suggère une origine mixte, impliquant non seulement le PTSD connu, mais aussi les séquelles d'un traumatisme crânien de sévérité modérée. La notion d'une perte de connaissance prolongée (plus que deux heures) et d'un état confusionnel ou post traumatique de la durée de quelques jours après l'accident suggèrent ce diagnostic. RI 1 présente , effectivement, aussi plusieurs des critères diagnostiques d'un syndrome de stress post-traumatique (pensés intrusives, conduite d'évitement, réaction de sursaut, réduction de l'intérêt, irritabilité, sommeil perturbé, difficultés de concentration, hyper-vigilence). A noter également la possibilité d'un trouble de la personnalité pré­éxistant avec une composante anti-sociale, mais qui n'explique pas le tableau actuel.

D'un point de vue thérapeutique le traitement de l'irritabilité et de l'agressivité est indispensable afin d'obtenir la collaboration nécessaire à la participation à un programme de réhabilitation spécifique. L'irritabilité et l'agressivité d'origine organique répondent, en général, insuffisamment à un traitement psychothérapeutique isolé et sont difficiles à traiter. Nous proposons un traitement à doses progressives par Carbazepine ou Betabloquant sous supervision psychiatrique. Nous serons plutôt contraire à une thérapie par benzodiazepines ou neuroleptiques qui peuvent aggraver considérablement les troubles cognitives d'origine neurologique. Un programme de neuro-réhabilitation multidisciplinaire visé (ergothérapie, atelier professionnel, travail en groupe, psychologue) nous semble indiqué pour la réinsertion professionnelle.

Un traitement par toxine botulinique serait aussi envisageable afin d'améliorer le blépharospasme qui est le responsable des symptômes oculaires tels que le picotement, l'irritation à la lumière et qui s'associe fréquemment à une sensation vertigineuse Nous serions intéressés à réévaluer ce patient." (doc. 49)

                                         In data 7 settembre 2005, l’insorgente è stato sottoposto a una RMN cerebrale risultata nella norma (doc. 50).

                                         Nel corso del mese di ottobre 2005, l’Istituto assicuratore ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________, al quale è stata sottoposta tutta la documentazione a disposizione.

                                         Il medico di fiducia dell’CO 1 ha in sostanza sostenuto che le considerazioni espresse dai medici losannesi vanno valutate con estrema prudenza, nella misura in cui essi si sono fondati su dati anamnestici errati, forniti loro direttamente dall’insorgente.

                                         Per il dott. __________ la diagnosi di trauma cranio-cerebrale moderato non può essere ritenuta verosimile e quella di sindrome post-traumatica da stress va rivalutata da un punto di vista psichiatrico.

                                         Egli ha quindi raccomandato all’amministrazione di disporre un trattamento neuro-riabilitativo stazionario e, in questo contesto, di sottoporre l’assicurato ad approfondite indagini psichiatriche (doc. 53).

                                         Dal 10 al 20 gennaio 2006, RI 1 ha in effetti soggiornato presso la Clinique __________ de réadaptation.

                                         Durante la degenza, il suo stato di salute è stato indagato sia dal  profilo psichiatrico che da quello neuropsicologico.

                                         Il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l’assicurato in data 18 gennaio 2006, ha diagnosticato un disturbo dell’adattamento con perturbazione delle emozioni (elementi di stress post-traumatico che, comunque, non raggiungono la soglia per diagnosticare una sindrome post-traumatica da stress) e del comportamento (aggressività), nonché un disturbo misto della personalità a tratti narcisistico.

                                         Egli ha così concluso la sua valutazione del caso:

"  La part entre une psychopathologie préexistante (probable trouble de la personnalité à traits narcissiques), et attribuable à un traumatisme crânio-cérébral est difficile à préciser mais une certaine amplification de la symptomatologie en raison des traits de personnalité est hautement vraisemblable.”

                                         (allegato al doc. 83)

                                         I test neuropsicologi a cui l’assicurato è stato sottoposto nei giorni dell’11, 12 e 13 gennaio 2006, hanno fornito dei risultati pesantemente deficitari alle prove esecutive, attenzionali, mnemoniche e di linguaggio.

                                         I neuropsicologi hanno tuttavia posto in luce delle notevoli divergenze, ciò che non ha loro consentito d’interpretare il quadro come l’espressione di una lesione cerebrale (cfr. allegato al doc. 83).

                                         La presenza di ulteriori incoerenze nel comportamento del ricorrente emerge pure dal rapporto 13 febbraio 2003 dei dottori __________, responsabile del Servizio di neuro-riabilitazione e __________, medico-assistente, per i quali il ricorrente soffre di disturbi psichici, preesistenti ma amplificati dall’infortunio:

"  Cette discordance se retrouve également en physiothérapie où le patient va présenter un semblant d'ataxie du tronc et des membres. Par conséquent, aucune physiothérapie n'est préconisée à sa sortie, le patient étant tout à fait indépendant dans tous les AVQ.

RI 1 a également bénéficié d'un stage aux ateliers professionnels où il refuse un 1er test, effectue de manière incomplète un 2ème test avec une réelle non chalance. Un 3ème test est effectué avec des plaintes disproportionnées par rapport aux bruits adjacents qui sont très faibles (2 à 3 décibels). Le second jour le patient réussi à manipuler une boîte à vitesse pesant 35 kg et malgré les bruits des marteaux environnants, ne se plaint d'aucune nuisance. Le 4eme jour il scie un objet personnel qu'il effectue sans problème, sans plainte malgré le bruit provoqué par ce travail. Par conséquent, nous ne pouvons retenir aucune incapacité de travail d'ordre physique chez ce patient.

Enfin, nous présentons RI 1 au Prof. __________, neurologue, afin qu'il se prononce concernant ce problème de clignements des yeux intermittents et inconstants. Celui-ci diagnostique des tics et exclut tout blépharospasme. Ces tics seraient aggravés par toute manifestation stressante, raison pour laquelle le jour de son départ RI 1 va bénéficier d'une injection de Botox au niveau des muscles orbiculaires. Nous vous laissons le soin d'évaluer l'efficacité de ce traitement, qui devrait perdurer pendant 3 mois. Si celui-ci s'avère concluant, d'autres injections pourraient être effectuées.

En conclusion, nous ne pouvons retenir d'incapacité de travail en relation avec la prétendue commotion cérébrale du patient. Cependant le patient présente des troubles psychiatriques énoncés ci-dessus, qui peuvent empêcher une reprise du travail. A noter que ces troubles psychiatriques étaient déjà présents avant l'accident, celui-ci les ayant amplifiés." (doc. 83)

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione formale del 7 luglio 2006, l’amministrazione ha ancora consultato la dott.ssa __________, spec. FMH in neurologia.

                                         La neurologa di fiducia dell’CO 1 ha dapprima definito come semplicemente possibile il fatto che RI 1 abbia riportato una commotio cerebri il 24 gennaio 2005:

"  Wie aus dem Gesagten hervorgeht, hat Herr RI 1 in der Vergangenheit psychische Schwierigkeiten gehabt und Verhaltensprobleme gezeigt, die bereits 2002 Anlass zur spezial­ärztlichen Betreuung gegeben hatten. Auch bestehen dadurch noch nicht gelöste Konflikte mit dem Gesetz. Davon wusste Dr. __________, Neurologe im Spital von __________, nichts, als er Herrn RI 1 untersuchte.

Die wiederholten Konsultationen ergaben immer deutlichere Verhaltensauffälligkeiten, die der Neurologe natürlicherweise im Zusammenhang mit einem möglichen (wie vom Versicherten behaupteten) Kopftrauma brachte. So blieb die Interpretation einer „möglichen" Commotio cerebri im Raum. Später wurde dem nicht widersprochen, obwohl die wiederholten genauen Anamnesen vom Versicherten erfragt, noch weniger Klarheit zu Tage brachten: Die Länge der Bewusstseinsstörung wurde ausgedehnt (Stunden) und tagelange Verwirrungszustände wur­den beschrieben. Dem widersprechen die Untersuchungsbefunde und die von den Arbeitskol­legen erhobenen Angaben. Auch der Mechanismus der Verletzung wurde widersprüchlich zu Protokoll gegeben.

Diese ausschliesslich subjektiven Angaben des Versicherten bildeten die falsche Vorausset­zung zur Diagnoseerhärtung einer Commotio cerebri. Es gibt keine Zeugen für den gehabten Arbeitsunfall und eine (fragliche) direkte Kopfverletzung hat nicht zu Kontusionsmark(?n oder gar neurologischen Ausfällen geführt.

Somit ist die Diagnose einer Commotio cerebri höchstens möglich, sie hat keine gesicherte oder auch nur wahrscheinliche Basis." (doc. 93)

                                         D’altra parte, essa ha sostenuto che l’origine dei disturbi di cui soffre l’assicurato va ricercata sul piano psichico e, quindi, non su quello organico:

"  Es gibt organisch bedingt keine limitierenden Faktoren oder Hinweise für eine organische Krankheit. Das entscheidende Problem von Herrn RI 1 ist jedoch die psychische Verfas­sung: Diese steht nicht in Bezug zu dem geklagten Arbeitsunfall. Sie war vorbestehend. Sie ist jetzt aber determinierend für sein aggressives Verhalten. Die Dekompensation hängt nicht mit dem Arbeitsunfall zusammen. Wie Dr. __________, Psychiater, festhält, hatten sich die familiären und sozialen sowie juristischen Konflikte zugespitzt, die vor wenigen Monaten eine Hospitali­sation aus psychiatrischen Gründen rechtfertigten. Diese psychische Dekompensation scheint nicht vollständig aus dem Weg geräumt worden zu sein und sollte nochmals Anlass zu einer psychiatrischen Untersuchung sein. Entsprechend wurde vom CRR eine Weiterbetreuung im Tessin bereits organisiert. Diese Massnahme sollte dringend vor der Wiedereingliederung in die Arbeit erfolgen und ist selbstverständlich krankenkassenpflichtig. Es ist nicht auszu­schliessen, dass der Versicherte selbst- und fremdgefährlich werden könnte.

Wie aus diesen Darlegungen hervorgeht, ist diese unberechenbare psychische Konstellation unabhängig vom gehabten Unfall." (doc. 93)

                                         Nell’ambito della procedura di opposizione, è stata versata agli atti una certificazione, datata 16 agosto 2006, dello psichiatra dott. __________, secondo cui non è corretto imputare le attuali turbe psichiche alla situazione preesistente l’evento infortunistico (doc. 119: “… il signor RI 1 presenta dei deficit cognitivi, attentivi, con momenti impulsivi auto ed etero aggressivi che non hanno nulla a che vedere con la patologia preesistente. Sarebbe un po’ come dire che una persona che ha subito un’influenza ed una polmonite virale è debole di polmoni per cui ogni elemento patologico è riferito a questa polmonite virale post influenzale.”).

                             2.10.   In sede di decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha messo in dubbio che RI 1 sia effettivamente rimasto vittima di un infortunio, lasciando finalmente in sospeso tale questione siccome ininfluente (doc. 121, p. 5).

                                         Questa Corte osserva che dalle tavole processuali risultano in effetti numerose incongruenze, per quanto concerne sia le modalità secondo le quali sarebbe accaduto il preteso infortunio, sia le lesioni riportate, tanto che, per esempio, gli specialisti della Clinique __________ de __________ di __________ hanno giudicato, tenuto conto anche delle contraddizioni emerse nel corso della degenza stessa, non sufficientemente dimostrata né la diagnosi di commozione cerebrale, rispettivamente (e a maggior ragione), di trauma cranio-cerebrale moderato, né quella di sindrome post-traumatica da stress (doc. 83, p. 1: “Status après commotion cérébrale non confirmée (24.01.2005).” e p. 3: “Sous cet éclairage il est clair que l’on ne peut être sûr de parler de traumatisme crânien moyen ou de stress post-traumatique.” – il corsivo è del redattore).

                                         Per quanto riguarda il primo dei due aspetti, va sottolineato che, in data 7 febbraio 2005, alcuni giorni dopo il preteso sinistro, l’insorgente ha personalmente compilato un questionario d’infortunio sottopostogli dall’CO 1.

                                         In quella sede, egli ha dichiarato che, quel 24 gennaio 2005, alle ore 19°°, si trovava a bordo del “Bobcat”, quando, a causa del terreno fortemente sconnesso, il veicolo è sobbalzato, motivo per cui la testa è andata a sbattere contro dei supporti in ferro, dapprima in avanti, successivamente indietro, provocandone lo svenimento (doc. 4).

                                         In occasione della sua audizione da parte di un ispettore dell’amministrazione (27 giugno 2005), l’assicurato ha invece dichiarato di (semplicemente) presumere, visto lo stato di incoscienza in cui versava, di aver riportato una forte botta alla testa.

                                         Egli ha inoltre affermato di essere rinvenuto soltanto grazie alle grida del responsabile di cantiere, __________.

                                         Quindi, a piedi si è recato verso l’ufficio in galleria, dove ha incontrato il suo diretto superiore, __________, dal quale ha ricevuto una pastiglia contro il mal di testa (doc. 35).

                                         __________, sentito il 21 luglio 2005 dall’Istituto assicuratore, ha riferito, dopo avere consultato il libretto su cui tiene il resoconto del lavoro, di avere sorpreso RI 1 che dormiva, privo di casco, sul sedile dell’escavatore. Erano le 19°° circa. Egli ha inoltre precisato di non avere parlato con quest’ultimo (doc. 39).

                                         Da parte sua, __________ ha raccontato che verso le 19.30 del 24 gennaio 2005, l’assicurato era entrato nel suo ufficio lamentandosi per il mal di testa, ragione per la quale gli aveva dato un’aspirina.

                                         Sempre a detta di quest’ultimo, dopo circa un’ora e mezza/due, quindi verso le 21°°/21.30, il ricorrente è rientrato nell’ufficio, informandolo di avere appena picchiato la testa nel “Bobcat” a causa di un sobbalzo del mezzo.

                                         In proposito, egli ha dichiarato di avergli detto, citiamo: “… se stava prendendosi gioco di me considerato che il __________ [W. __________, n.d.r.] mi aveva orientato che lo aveva trovato addormentato e che io gli avevo dato l’ultima Aspirina. L’ho rinviato al lavoro.” (doc. 40).

                                         In occasione della consultazione del 22 agosto 2005 presso il Servizio di neurologia del __________ di __________, l’assicurato ha fornito ai sanitari una versione dell’accaduto completamente diversa rispetto alle precedenti.

                                         L’insorgente ha infatti loro spiegato (“L’anamnèse suivante est donne en italien par le patient lui-même.” – il corsivo è del redattore) di essere stato ritrovato da un collega, privo di sensi, imprigionato nella cabina del suo veicolo.

                                         Egli ha precisato che la cabina appariva schiacciata, probabilmente poiché colpita da un masso caduto accidentalmente. Il collega avrebbe avuto molte difficoltà ad estrarlo dal mezzo (doc. 49, p. 1).

                                         In merito alle lesioni riportate, il TCA osserva che, il 27 giugno 2005, l’assicurato ha sostenuto quanto segue, citiamo: “Sulla testa avevo un bernoccolo grosso e un piccolo tagliettino sulla cima della testa.” (doc. 35).

                                         Ai sanitari del __________, egli ha invece riferito della presenza di due bernoccoli, l’uno in sede frontale, l’altro in sede occipitale (doc. 49: “On constate une “bosse” sur la région frontale et occipitale.”).

                                         D’altro canto, il medico che lo ha visitato la sera stessa del preteso infortunio, non ha refertato alcunché a livello della testa (cfr. doc. 7).

                                         Infine, __________, in occasione della sua audizione del 21 luglio 2005, ha dichiarato di non aver constatato, citiamo: “… colpi, contusioni, ferite. Ho toccato anche il capo e non c’era nessun gonfiore.” (doc. 40 – il corsivo è del redattore).

                                         In esito alle considerazioni che precedono, la questione di sapere se l'assicurato è realmente rimasto vittima di un infortunio, secondo il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, dovrebbe essere ancora approfondito.

                                         Nondimeno, tale aspetto può restare indeciso, poiché, anche volendo ammettere che a RI 1, quel 24 gennaio 2005, sia effettivamente occorso un evento infortunistico, l’assicuratore LAINF convenuto non potrebbe comunque essere condannato a versare prestazioni al di là del mese di luglio 2006, ciò che verrà meglio dimostrato qui di seguito.

                             2.11.   Così come ha pertinentemente sottolineato l’Istituto assicuratore in sede di decisione su opposizione (doc. 121, p. 5), il TCA rileva che, nonostante l’assicurato sia stato sottoposto ad approfondite misure diagnostiche, gli specialisti che si sono occupati del suo caso non sono riusciti a oggettivare un reperto organico suscettibile di giustificare la complessa sintomatologia da lui denunciata (su questo aspetto, cfr., ad esempio, il doc. 93, p. 3: “Wiederholte klinische neurologische Untersuchungen haben keine manifesten Ausfälle ergeben. Bildgebende Untersuchungen (Röntgen, Computertomogramme und MRI) sind allesamt ohne pathologische Befunde gewesen. Kontusionsmarken bestanden zu keinem Zeitpunkt. Damit können keine organischen Zeichen für eine neurologische Ausfallsymptomatik ausgemacht werden. Die anlässlich des Aufenthalts in der CRR gemachten Aussagen und daraus abgeleiteten Diagnosen sind stichhaltig.“ – il corsivo é del redattore).

                                         Il TCA si trova, pertanto, confrontato a un caso in cui i disturbi avvertiti dal ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole all’interessato, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l’origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l’esistenza di una relazione di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 1° marzo 2005 nella causa D., inc. n. 35.2004.74, confermata dal TFA con sentenza dell’11 maggio 2006, U 130/05, del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4, del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 5 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.39, confermata dal TFA con giudizio del 13 aprile 2006, U 162/04, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” – il corsivo è del redattore).

                                         Lo scrivente Tribunale ritiene pertanto dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1, al più tardi in coincidenza con la chiusura del caso da parte dell’CO 1 (luglio 2006), non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell’evento infortunistico del 24 gennaio 2005.

                             2.12.   Partendo sempre dall’ipotesi di lavoro formulata al considerando 2.10. in fine, occorre ammettere che, in occasione del sinistro del 24 gennaio 2005, l’assicurato ha battuto la testa.

                                         È utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.6.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.11.), quando si é in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi cranio-cerebrali; cfr. DTF 117 V 369).

                                         In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” (o del trauma cranio-cerebrale) non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         In una recente sentenza del 6 febbraio 2007 nella causa G.,      U 479/05, consid. 5.2., il TFA ha precisato che la commozione cerebrale si definisce come la perdita di conoscenza di breve durata senza deficit neurologici, mentre che la contusio cerebri consiste in uno stato caratterizzato da deficit neurologici con o senza perdita di conoscenza.

                                         In ragione degli inconvenienti risultanti dall’applicazione di tali definizioni, è stata nel frattempo introdotta la nozione di lesione traumatica cerebrale tenue (mild traumatic brain injury).

                                         Sotto questa definizione cadono i traumi cranici prodottisi mediante contatto (urto del capo, colpo alla testa) oppure accelerazione, rispettivamente, decelerazione, i quali portano a un’interruzione delle funzioni cerebrali.

                                         Secondo autorevole dottrina medica, la diagnosi presuppone o un episodio di perdita di conoscenza o una perdita della memoria circa l’evento immediatamente prima o dopo l’infortunio oppure ancora una perturbazione della coscienza (per esempio, disorientamento, intontimento) in coincidenza con la lesione (A.M. Siegel, Neurologiches Beschwerdebild nach Beschleunigungsverletzung der Halswirbelsäule, in A.M. Siegel/D. Fischer (Hrsg.), Die neurologische Begutachtung, Zurigo 2005, p. 164-166).

                                         Nella concreta evenienza, i sanitari del __________ di __________, in occasione della consultazione del 22 agosto 2005, hanno sostenuto che la sintomatologia denunciata dall’insorgente sarebbe, in parte, da imputare proprio a una lesione traumatica cerebrale tenue, riportata il 24 gennaio 2005 (doc. 49).

                                         Tuttavia, questa diagnosi è stata formulata soltanto sulla base dei dati anamnestici forniti dall’assicurato personalmente, dati che manifestamente non corrispondono alla realtà dei fatti (cfr., in proposito, il consid. 2.10.), di modo che al loro referto del 26 agosto 2005 va negato un valore probatorio.

                                         Ciò è stato ben evidenziato dal neurologo dott. __________ (doc. 53, p. 3: “Die Schlussfolgerungen der Neurologen in __________ sind sehr kritisch zu beurteilen, sie gehen in ihrer Beurteilung von falschen Angaben aus, dass heisst von einem über zweistündigen Bewusstseinsverlust mit einem Verwirrungszustand von mehreren Tagen, die sicher nicht stattgefunden haben und stellen daraufhin die Diagnose eines moderaten Hirntraumas, und einer posttraumatischen Belastungsstörung.“), dai medici della Clinica di riabilitazione di __________ (doc. 83, p. 3: „Le 22.08.05, RI 1 est examiné sous les angles neurologique et neuropsychologique par le Dr. __________ à __________. Les données anamnestiques que l’assuré fournit à cette occasion font apparaître une nette divergence par rapport aux renseignements initialement donnés. (…). Le indications sur la perte de connaissance initialement décrites comme ayant été de courte durée, celle-ci est décrite comme prolongée pendant plus de deux heures à l’examen au __________. (…). Sous cet éclairage il est clair que l’on ne peut être sûr de parler de traumatisme crânien moyen ou de stress post-traumatique. (…). RI 1 nous est donc adressé suite à une possible commotion cérébrale, mais qui ne peut s’expliquer par sa prolungation, par les symptômes devenus chroniques.” – il corsivo è del redattore), rispettivamente, dalla dott.ssa __________, anch’essa specialista in neurologia (doc. 93, p. 4: “Diese ausschliesslich subjektiven Angaben des Versicherten bildeten die falsche Voraussetzung zur Diagnoseerhärtung einer Commotio cerebri. Es gibt keine Zeugen für den gehabten Arbeitsunfall und eine (fragliche) direkte Kopfverletzung hat nicht zu Kontusionsmarken oder gar neurologischen Ausfällen geführt. Somit ist die Diagnose einer Commotio cerebri höchstens möglich, sie hat keine gesicherte oder auch nur wahrscheinliche Basis.“ – il corsivo é del redattore).

                                         In questo contesto, al TCA appare importante segnalare che, secondo quando dichiarato dall’assicurato stesso, egli avrebbe perso conoscenza attorno alle ore 19°° del 24 gennaio 2005 (cfr. doc. 4).

                                         __________ ha affermato di avere sorpreso l’insorgente a dormire sul “Bobcat” proprio alle 19°° (doc. 39).

                                         Tuttavia, secondo __________, RI 1 è entrato, una prima volta, nel suo ufficio verso le 19.30 e, in quell’occasione, non gli ha riferito alcunché a proposito dell’infortunio.

                                         È soltanto attorno alle 21°°/21.30 che l’assicurato, ritornato in ufficio, gli ha raccontato di avere appena picchiato la testa nel “Bobcat” (cfr. doc. 40).

                                         Del resto, non può essere nemmeno ignorato che, dopo il preteso sinistro, RI 1 è stato in grado di prendere il trenino che l’ha condotto all’esterno della galleria e, in seguito, persino di recarsi con la propria autovettura presso il PS dell’__________ (doc. 35: “Ho messo acqua e ghiaccio sulla testa e quando c’é stato il treno, sono uscito dalla galleria. Mi sentivo confuso. Con la mia auto sono andato all’Ospedale di __________.”), i cui sanitari, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno dimesso (cfr. doc. 15).

                                         Qualora l'insorgente avesse effettivamente presentato una commozione cerebrale, egli sarebbe senz'altro stato trattenuto in ospedale in osservazione neurologica (cfr., in questo senso, STFA del 9 febbraio 2005 nella causa G., U 196/04, consid. 3.1).

                                         È soltanto a posteriori, ossia in occasione della visita del 25 gennaio 2005 (o del 26 gennaio?), che i sanitari dell'__________ - prestando fede a quanto riferito loro dall'assicurato -, hanno posto la diagnosi di lieve commozione cerebrale (cfr. doc. 7 e 15).

                                         Secondo questo Tribunale, le incoerenze che risultano dagli atti sono tante e tali da non poter considerare accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’assicurato abbia accusato, in occasione dell’evento del 24 gennaio 2005, una commotio cerebri (rispettivamente, una lesione traumatica cerebrale tenue).

                                         È tutt’al più possibile riconoscere che RI 1 sia rimasto vittima di un trauma cranico semplice, senza interessamento del sistema nervoso centrale.

                                         Ora, in caso di trauma cranico semplice, senza la prova di un danno organico, la giurisprudenza federale esclude di principio l'applicazione della prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al rachide cervicale.

                                         Il TFA ha deciso in questo senso in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a e riferimenti ivi menzionati.

                                         Successivamente, in una sentenza del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2, la nostra Corte federale ha precisato che la menzionata prassi torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un leggero trauma cerebrale non è invece sufficiente.

                                         Infine, in una sentenza del 6 giugno 2003 nella causa G., U 138/02, consid. 3.1, l'Alta Corte, trattandosi di un assicurato vittima di un trauma cranico semplice, ha stabilito che, benché in presenza di alcuni elementi del quadro clinico tipico, l'assenza di gravità del trauma cranico subito non consente di ammettere l'esistenza di una lesione analoga ad un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta".

                                         La questione della causalità va pertanto risolta secondo le regole ordinarie, anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dal ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato.

                             2.13.   RI 1 presenta dei problemi a livello psichico.

                                         Dalla documentazione medica all’inserto si evince che l’assicurato è stato sottoposto, in più occasioni, a indagini psichiatriche, dalle quali sono sortite delle diagnosi parzialmente diverse fra loro.

                                         In proposito, il TCA deve soprattutto constatare come nessuno degli specialisti che si sono interessati al caso dell’insorgente, abbia discusso in maniera accurata l’aspetto eziologico della patologia psichica di cui egli soffre. Esso ritiene di potersi esimere dall’approndire oltre tale questione, in quanto, anche nell’ipotesi in cui la perizia psichiatrica dovesse accertare la presenza di turbe psichiche in relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato, l'adeguatezza non sarebbe comunque data, così come verrà meglio dimostrato in seguito, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

                             2.14.   Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio di cui sarebbe rimasto vittima il ricorrente.

                                         Al riguardo, va sempre fatto riferimento all’ipotesi posta al considerando 2.10. in fine di questa sentenza e, in questo contesto, può essere ritenuto che, quel 24 gennaio 2005, RI 1, nel manovrare l’escavatore, ha battuto la testa all’interno di quest’ultimo, riportando un trauma cranico semplice.

                                         Alla luce di quanto precede, il sinistro in questione va classificato fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore.

                                         A titolo di raffronto, questa Corte ha proceduto a un’identica qualificazione in una sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era scivolata e aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra e una frattura dell'osso temporale sinistro.

                                         Il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di 4.5 metri, aveva lamentato un trauma cranico - ha classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media (cfr. consid. 5a).

                                         Il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3.

                                         Per ammettere l'adeguatezza tra l'evento del gennaio 2005 e il danno alla salute psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.

                                         Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in un nesso causale, naturale e adeguato, con l’infortunio assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         In concreto, considerato che, trascorso un anno e mezzo circa dal sinistro (cfr. consid. 2.11.), RI 1 non presentava più alcun postumo infortunistico di natura organica, l’unico fattore che potrebbe eventualmente entrare in linea di conto é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio.

                                         Tuttavia, questa Corte non può individuare nel modo in cui si è svolto l’infortunio in questione delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o una particolare spettacolarità (cfr., d’altronde, la STFA del 28 agosto 2002 succitata, consid. 5b: "D'une part, si la chute, en soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières." - il corsivo é del redattore).

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l’evento del 24 gennaio 2005 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui soffre l’insorgente: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

                                         In queste condizioni, la responsabilità dell’assicuratore LAINF convenuto non può essere ritenuta impegnata al riguardo.

                             2.15.   Dall’incarto CO 1 si evince che, nel frattempo, l’assicurato è stato convocato per essere sottoposto a una perizia psichiatrica ordinata dall’assicurazione per l’invalidità (cfr. doc. 123).

                                         A prescindere da quelli che potranno essere gli esiti di questo ulteriore accertamento per quanto attiene alla capacità lavorativa del ricorrente, questa Corte ricorda che, contrariamente a quanto avviene nell’assicurazione per l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso che le sue prestazioni sono di principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da ascrivere ad una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un infortunio; cfr. G. Scartazzini, op. cit., p. 213 e, in questo contesto, STFA del 17 gennaio 2006 nella causa F., I 636/04, consid. 4.4), la responsabilità dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

35.2006.100 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.05.2007 35.2006.100 — Swissrulings