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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.08.2006 35.2005.96

21 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,488 parole·~1h 7min·3

Riassunto

Perdita di equilibrio e salto da 2,9m.Frattura di L1. Il sinistro non è causale con i disturbi organici diversi dai postumi della frattura L1, né con i disturbi psichici(difetta adeguatezza). Abilità in attività leggere: rendita del 23% corretta (DPL e TA1),così come un'IMI del 10%. GP concesso.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.96   rs/td

Lugano 21 agosto 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 dicembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 31 agosto 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 27 marzo 2002 RI 1 – alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di aiuto carpentiere e copritetto e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 –, mentre stava posando dei travetti su un tetto, ha perso l’equilibrio e saltando da un’altezza di m. 2.90 ha inciampato sulla sottostante catasta di travetti (cfr. doc. 1).

                                         L’assicurato ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L1 (cfr. doc. 4, 5).

                                         L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 7 marzo 2003 l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione immediata delle prestazioni a titolo di cura, in quanto non suscettibili di migliorare la situazione e che dal 1° luglio 2003, dato che lo stesso sarebbe stato ritenuto abile al lavoro nella misura massima possibile in attività confacenti al suo stato di salute, avrebbero sospeso pure il versamento di indennità giornaliere. L’assicuratore LAINF ha, inoltre, precisato che stavano esaminando se sussistevano le premesse per l’assegnazione di prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 78).

                               1.3.   L’assicurazione invalidità, alla quale il 28 febbraio 2003 era stata inoltrata una domanda di prestazioni (cfr. doc. 72), dal 12 luglio al 10 ottobre 2004 ha versato all’assicurato delle indennità giornaliere nell’ambito dell’esame di un’eventuale reintegrazione professionale (cfr. doc. 112; 122).

                                         L’UAI, con decisione dell’8 aprile 2005, ha negato all’assicurato sia l’esecuzione di provvedimenti professionali che l’erogazione di una rendita di invalidità (cfr. doc. 129).

                               1.4.   Nel frattempo l’CO 1, con decisione formale del 18 marzo 2005, ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 23% a decorrere dal 1° luglio 2003, ad eccezione del periodo dal 12 luglio al 10 ottobre 2004 in cui lo stesso ha percepito le indennità giornaliere dell’AI, e un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%. L’assicuratore LAINF è giunto a tale valutazione tenendo conto unicamente dei postumi infortunistici al corpo vertebrale L1. Le alterazioni degenerative sono state infatti ritenute extratraumatiche e ai disturbi psichici è stata negata l’adeguatezza del nesso causale con il trauma del marzo 2002 (cfr. doc. 122).

                                         L’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro il citato provvedimento (cfr. doc. 130; 132).

                                         L’CO 1, dopo aver preso visione del rapporto del Dr. med. __________ della __________ dell’CO 1 a __________ che ha visitato RI 1 il 15 luglio 2005 (cfr. doc. 139), con decisione su opposizione del 31 agosto 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. B).

                               1.5.   Con ricorso del 1° dicembre 2005 l’assicurato, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha postulato la concessione di una rendita di grado più elevato in ragione delle limitazioni della capacità lavorativa dovute sia ai disturbi ortopedici, che a quelli psichici.

                                         In via subordinata è stato domandato il rinvio dell’incarto all’CO 1 affinché istruisca nuovamente la fattispecie in relazione all’aspetto sia organico che psichico delle problematiche da lui accusate.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha addotto:

"  (…)

1.   II 27 marzo 2002, nel mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa quale aiuto carpentiere presso la ditta __________, RI 1 è caduto dall'altezza di circa tre metri sul pavimento grezzo sottostante, all'interno dell'abitazione alla cui copertura stava provvedendo.

2.   In tale occasione il signor RI 1 ha subito un colpo tanto violento da rimanere senza conoscenza per alcuni minuti.

Oltre alla perdita di conoscenza, l'assicurato ne ha portato la frattura, definita stabile della prima vertebrale lombare. È stato degente in ospedale per nove giorni.

                                Proseguono poi le cure; segnatamente la fisioterapia di riabilitazione.

3.   II 31.12.2002 ha luogo la visita medica presso il dr. __________, quale medico __________ della CO 1, che il medico ritiene trattarsi della visita medica __________.

In essa il medico non esplicita alcuna incapacità al lavoro; ritiene che tutto quanto è occorso all'assicurato sarebbe da far risalire alla preesistenza e che, anche in assenza di infortunio l'incapacità al lavoro così come si è manifestata in concreto si sarebbe comunque manifestata entro breve anche a prescindere dall'infortunio. L'adiposità assurge a preesistenza.

Come detto il medico non ha esplicitato alcuna incapacità al lavoro ed è stato soltanto a seguito della richiesta esplicita del funzionario della CO 1 che questa è stata confermata.

4.   Adita la CO 1 nel contesto dell'opposizione, quest'ultima ha fatto allestire un ulteriore rapporto medico, questa volta a cura del dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica della CO 1. La motivazione non sarebbe la qualità del rapporto del dr. __________ in sé, né il fatto che questo fosse datato, bensì la veemenza dell'attacco nei confronti del medesimo, che assurgerebbe ad attacco personale del legale arrogante.

Il rapporto del dr. __________ della CO 1 conferma nel suo rapporto del 18.7.2005, inviato allo scrivente in allegato all'opposizione, la bontà delle conclusioni del collega __________.

5.   Non ci resta pertanto che prendere atto di siffatta situazione medica specialistica, quantunque, vada detto, che il dr. __________, pur dicendosi d'accordo con le conclusioni cui è giunto il collega __________, o quanto meno lasciando intendere il suo accordo in tal senso, non lo conferma esplicitamente al termine della visita, fatto che sarebbe stato usuale ed oltremodo doveroso.

6.   A prescindere da tale aspetto di natura propriamente ortopedica, riguardo al quale non si può ragionevolmente che concludere per un accertamento medico completo, resta aperto l'aspetto volto a valutare le conseguenze psichiatriche relative al signor RI 1.

7.   Nel contesto della propria anamnesi il dr. __________, accerta la circostanza che il signor RI 1 è rimasto, quantunque per un breve periodo, senza conoscenza. Il medico nondimeno ritiene che non figurino agli atti annotazioni tali che possano lasciar intendere il sussistere di un trauma cranico, quindi con conseguenze di natura neurologica, rilevanti.

      E' invece assodata la necessità di cure intraprese dal signor RI 1 di natura eminentemente psichiatrica e, ciò che più conta, l'assunzione continuata e massiccia di medicamenti psicoreattivi. Nondimeno alcun accertamento in tale contesto è stato svolto.

8.   Una breve premessa. Senz'altro si cercherà di accreditare il fatto che comunque in proposito l'assicurato è rimasto silente, comprovando per la medesima la sua sostanziale mancanza di collaborazione o ancora la plausibilità di quanto questi avrebbe riferito.

9.   Purtroppo tale aspetto, per quanto attiene lo scrivente, non è di facile lettura, non essendo medico e non avendo ragionevoli possibilità di conoscerlo su di un lasso di tempo comunque breve. Ciò vale ancora meno per l'assicurato, per il quale comprendere cosa possa essere l'incapacità al lavoro dinanzi a dei disturbi di natura psichiatrica non è di immediata valutazione ed anche poiché la cura in quanto tale è appena iniziata.

10.                                 Nondimeno in simile circostanza ci paiono quantomeno assodati due fattori. L'insorgere di una patologia psichiatrica ed il ragionevole dubbio di una lesione organica.

Per quanto ne è della prima, che riteniamo essere più probabile della seconda, ravvisiamo come d'acchito, a mente della nota ed ormai conclamata giurisprudenza (DTF 115 V 113 e sentenze che ne sono poi seguite) sussistono dei fattori indicativi e rappresentati del sussistere di un legame di causalità adeguata, In special modo si tratta della durata delle cure e del persistere dell'incapacità al lavoro in misura totale, protrattasi sull'arco di oltre tre anni, prima di giungere alla definizione del caso ed ad una prospettiva presuntivamente certa del futuro assicurativo.

11.                                 Alla luce di quanto precede, segnatamente dell'insorgere di patologie psichiche, la cui verosimiglianza di causalità è quantomeno data, si richiede che vengano disposte le necessarie misure di natura investigativa.

Nel frattempo lo scrivente procurerà che il proprio mandante abbia a comprovare le cure psichiatriche poste in atto, l'entità delle medesime, la presumibile diagnosi, alla luce delle cure intraprese." (Doc. I)

                               1.6.   Con scritto del 2 dicembre 2005 l’avv. RA 1 ha chiesto l’ammissione del suo patrocinato all’assistenza giudiziaria, in quanto la situazione economica di quest’ultimo non gli permette di far fronte alle spese di patrocinio (cfr. doc. II).

                               1.7.   L’avv. RA 2, rappresentante dell’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

                               1.8.   L’avv. RA 1, il 20 gennaio 2006, ha trasmesso al TCA un certificato medico del 23 dicembre 2005 della Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e un attestato del 21 dicembre 2005 del __________ (cfr. doc. IX1, IX2). Inoltre egli ha precisato che deve essere ancora sondato l’aspetto psichiatrico del ricorrente e che l’infortunio subito dallo stesso è stato di grado medio grave grave (cfr. doc. IX).

                               1.9.   L’avv. RA 2 si è pronunciato in merito il 31 gennaio 2006. In particolare egli ha puntualizzato che l’evento traumatico occorso all’assicurato deve essere considerato di grado leggero al limite della categoria superiore (cfr. doc. XI).

                             1.10.   Il 7 febbraio 2006 l’avv. RA 1 ha inviato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione (cfr. doc. XIII; C1-C9).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto della vertenza è certamente l’entità della rendita di invalidità spettante all’assicurato. Per pronunciarsi su questo oggetto il TCA dovrà dapprima esaminare se i disturbi, somatici e psichici, di cui egli ancora soffre costituiscono una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 27 marzo 2002 oppure no.

                                         Per quanto concerne l’indennità per menomazione all’integrità del 10% assegnata al ricorrente con decisione formale del 18 marzo 2005 e confermata con decisione su opposizione del 31 agosto 2005 (cfr. doc. 122; B), questa Corte osserva che l’assicurato, con il proprio ricorso, non ne ha espressamente contestato l’entità.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1999 U323, pag. 98seg., il TFA ha avuto modo di stabilire che, anche se la richiesta nella procedura d'opposizione non si riferisce espressamente all'indennità per menomazione dell'integrità, la prima decisione non può crescere in giudicato su questo punto, qualora l'oggetto principale del litigio (diritto alla rendita d'invalidità) sollevi delle questioni di causalità.

                                         In applicazione analogica della giurisprudenza appena citata, relativa alla procedura di opposizione, occorre concludere che anche una decisione su opposizione in relazione all’IMI non passa in giudicato se l’oggetto della lite (entità della rendita) implica delle questioni di causalità.

                                         In simili condizioni, visto che in casu sono state sollevate delle questioni di casualità in merito a disturbi organici e psichici lamentati dall’assicurato, la decisione su opposizione del 31 agosto 2005 non è cresciuta in giudicato nemmeno relativamente all’entità dell’IMI, la cui correttezza sarà esaminata da questo Tribunale.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali, dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 31 agosto 2005).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza sono delle prestazioni (rendita di invalidità e IMI) il cui diritto è insorto nel mese di luglio 2003, ossia posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.4.   Disturbi somatici e psichici: causalità con l’infortunio del 27 marzo 2002?

                            2.4.1.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2, 1994 U 206 p. 329 consid. 3b, 1992 U 142 p. 76 consid. 4b).

                                         La prova dell’estinzione del nesso di causalità naturale non deve essere fornita attraverso la dimostrazione dell’esistenza di cause estranee all’infortunio assicurato. Parimenti, non si tratta di esigere dall’assicuratore LAINF la prova negativa dell’inesistenza di un danno alla salute oppure che la persona assicurata sia completamente guarita. Decisiva è soltanto la questione a sapere se le cause infortunistiche del danno alla salute hanno perso il loro significato causale (cfr. STFA del 3 gennaio 2006 nella causa C., I 320/05, consid. 2 e del 25 ottobre 2002 nella causa L., U 143/02, consid. 3.2).

                                         Questi principi sono ancora stati ribaditi dal TFA in una sentenza del 12 gennaio 2006 nella causa D., U 187/04, consid. 1.2.

                            2.4.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                            2.4.3.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                         2.4.3.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                         2.4.3.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                         2.4.3.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                         2.4.3.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                            2.4.4.   In primo luogo questa Corte valuterà l’eziologia dei disturbi organici accusati dall’assicurato.

                         2.4.4.1.   Preliminarmente va rilevato che in concreto le parti sono concordi in merito alla natura traumatica dei postumi della frattura del corpo vertebrale L1.

                                         E’ invece oggetto di contestazione l’eziologia delle note di spondilosi e spondiloartrosi a livello D9/L1 e della problematica a livello lombosacrale L4/5 e L5/S1, in quanto il ricorrente ritiene che esse, contrariamente a quanto deciso dall’CO 1, siano di origine infortunistica.

                                         Dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’CO 1 si è determinato in merito alla natura, dallo stesso considerata morbosa, di questi disturbi somatici facendo capo essenzialmente alle conclusioni a cui sono giunti i Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. B).

                                         In effetti nel rapporto relativo alla visita medica __________ del 30 dicembre 2002 il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, riguardo segnatamente alle affezioni a livello lombosacrale L4/5 e L5/S1, ha indicato:

"  (…)

Siamo quindi confrontati con un assicurato 34enne, già affetto da lombo-sciatalgia recidivante (maggiormente a destra), ultimo episodio risalente al 2001 con inabili­tà lavorativa di ben una decina di giorni.

Inoltre il signor RI 1 è portatore di una sensibile adiposità (sovrappeso al momento dell'infortunio di oltre 15 kg, attualmente di circa 13 kg).

Il signor RI 1, oltre 9 mesi fa ha riportato una frattura compressiva isola­tamente della limitante superiore del corpo vertebrale L1 con deformazione di 13°, lesione stabile, senza interessamento della parete posteriore né degli spazi inter­vertebrali (RMN del 27.3.2002).

Non ha avuto luogo quindi nessuna lesione dei dischi adiacenti, ciò che spiega anche la configurazione rimasta parallela delle limitanti viciniori di D12 e L2. Per contro già all'entrata in ospedale, radiologicamente erano già visibili delle note di spondilosi e spondilartrosi, segnatamente dei segmenti D9-L1, segni di discopatia L4-S1 e dei netti traction-spurs, soprattutto a livello L1/L2. A titolo terapeutico, l'assicurato è stato immobilizzato complessivamente per

4 mesi, il successivo programma riabilitativo si era limitato essenzialmente ad un allenamento isometrico.

Da parte della CO 1 in ottobre 2002 fu organizzato un programma terapeuti­co/rinforzo muscolare in regime di day-hospital (alle Terme di __________), con il risultato di un miglioramento della mobilità e del trofismo muscolare, come riscon­trabile in occasione della visita odierna.

Radiologicamente è subentrata una consolidazione completa della frattura stabile, con residuale deformazione di 13°, isolatamente della limitante superiore, residuo rimasto invariato.

In occasione dell'esame clinico e strumentale odierno abbiamo potuto oggettivare un raggio di mobilità del rachide, particolarmente della colonna lombare, nei limiti di norma e simmetrica, senza gibbosità, miogelosi contrattura o segni di un'irritazione radicolare.

Dal lato oggettivo è quindi subentrato un miglioramento dei parametri (mobilità, tono e trofismo muscolare dell'erettore del tronco).

Con questi reperti contrastano i disturbi soggettivi, soprattutto una massima do­lenzia accusata a livello D4/D5, risp. esacerbazione di tali disturbi durante i vari test effettuati a livello delle spalle.

Lo stesso vale per delle sensazioni saltuarie di freddo al tallone sinistro (da un mese) o delle scintille risentite saltuariamente al cinto pelvico posteriore.

Il signor RI 1 allo stato attuale non necessita più di ulteriori cure speci­fiche né dei controlli medici.

E' invece indicata la pratica di un'attività sportiva regolare (specie nuoto, soprattutto a dorso), anche per normalizzare il peso corporeo (necessaria l'eliminazione di almeno 13 kg).

L'assicurato, che in nessun modo vuol perdere il suo posto di lavoro (presso, la ditta __________ di __________), dal lato infortunistico, risp. per quanto riguarda stabilità/statica ripristinata della frattura stabile di L1, e se desiderato da lui stesso, può riprendere il lavoro di aiuto copritetto e carpentiere, anche in misura normale.

Tuttavia è esigibile l'alzare e trasportare dei pesi fino a 25 kg, la salita e di­scesa dalle scale, anche a pioli, gli spostamenti su del terreno sconnesso, impal­cature e tetti (sempre a condizioni che siano realizzate le misure di sicurezza a norma delle leggi vigenti).

L'assicurato può lavorare in posizione inginocchiata o accovacciata, tutto il giorno in piedi o seduto, anche con il tronco chinato in avanti, se non in modo conti­nuo (per delle ore di fila).

Non ci sono delle limitazioni, per quanto riguarda l'agibilità delle mani e preci­sione delle dita. Può stare normalmente in equilibrio, guidare in misura normale un'autovettura." (Doc. CO 1 51)

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, della __________ dell’CO 1, dopo aver visitato l’assicurato il 15 luglio 2005, ha diagnosticato:

"  -   Kompressionsfraktur von LWK1 mit residueller Deformität von zirka

14° mit lichter degenerierten angrenzenden Bandscheiben (AO-Klassifikation: A.1.2)

-   Degeneration der Bandscheiben L4/L5 und L5/S1 mit kleiner Protrusion L4/L5." (Doc. CO 1 139)

                                         Circa la natura dei disturbi a livello lombosacrale L4/5 e L5/S1 lo specialista ha osservato:

"  (…)

Er klagte im Übrigen dabei nicht nur über Beschwerden im ehemaligen Frakturgebiet, sondern auch lumbosakral vor allem auf der linken Seite.

Klinische und kernspintomographische Untersuchungen haben ergeben, dass eine mögliche Schmerzursache dafür die degenerierte Bandscheibe L4/L5 sein könnte. Das heutige MRI hat zwar eine Protrusion L4/L5 mit mässiger Bandscheibendegeneration gezeigt; eine Beeinträchtigung des Spinatraumes oder von Nervenwurzeln ist dadurch aber nicht anzunehmen, respektive praktisch ausgeschlossen. Ein Zusammenhang zwischen der Fraktur und den degenerierten untersten bei den Bandscheiben ist unwahrscheinlich. Die Fraktur hat zwar im thorakolumbalen Übergangsbe­reich eine Kyphose produziert (11° beträgt der Kyphosewinkel im MRI an den Deckplatten der an­grenzenden Wirbelkörper, also nicht viel), welche aufgefangen werden muss; diese Aufgabe müs­sen aber in erster Linie die angrenzenden Bandscheibensegmente, zum Beispiel L2/L3 und L3./L4 wahrnehmen. Diese Bandscheiben sind offensichtlich von erheblichen degenerativen Veränderun­gen ausgespart worden." (Doc. CO 1 139)

                         2.4.4.2.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che le valutazioni espresse dai Dr. med. __________ e __________, nella misura in cui hanno permesso di escludere una relazione di causalità tra le note di spondilosi e spondiloartrosi a livello D9/L1e i disturbi lombosacrali a livello L4/5 e L5/S1, da una parte, e l’infortunio del 27 marzo 2002, dall’altra, possano validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento determinante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         La valutazione enunciata dai Dr. med. __________ e __________, secondo cui i disturbi a livello L4/5 e L5/S1 e le note di spondilosi e spondiloartrosi a livello D9/L1 non sono di natura traumatica, bensì sono dovuti a problemi degenerativi preesistenti, è motivata e convincente.

                                         Il Dr. med. __________, infatti, ha indicato, da un lato, che la frattura del corpo vertebrale L1 era considerata stabile e con deformazione di grado tollerabile.

                                         Dall’altro, che un nesso tra la frattura del corpo vertebrale L1 e gli ultimi tre dischi intervertebrali è improbabile, poiché la frattura ha provocato una cifosi in zona toracolombare che doveva essere compressa. Tale compito doveva essere svolto in prima linea dai segmenti dei dischi intervertebrali adiacenti, ad esempio L2/L3 e L3/L4, i quali però sono stati risparmiati da alterazioni degenerative rilevanti (cfr. doc. 139).

                                         Da ciò deriva che, a più forte ragione, i disturbi degenerativi a livello L4/5 e L5/S1 non sono stati causati dalla frattura a livello L1.

                                         Inoltre dal riassunto degli accertamenti radiologici menzionato dal Dr. med. __________, risulta che la RM effettuata nel periodo in cui l’assicurato è stato ricoverato in ospedale nel marzo 2002 ha posto in evidenza a livello L5/S1 una minima protrusione paramediana a destra e a livello L4/5 una dubbia lesione dell’anulo fibroso (cfr. doc. 139 pag. 3).

                                         Il Dr.med. __________, dal canto suo, nel rapporto della visita medica __________ del 7 ottobre 2002, ha rilevato che le radiografie eseguite il giorno dell’evento traumatico evidenziano una spondilosi/spondiloartrosi, soprattutto in corrispondenza del segmento D9/L1 (cfr. doc. 34).

                                         Dagli atti all’incarto emerge del resto che il ricorrente aveva già sofferto nel 1999 di una sindrome lombare e nel 2001 di una sindrome lombare con blocco (cfr. doc. 31).

                                         In occasione della visita medica __________ del 3 ottobre 2002 l’assicurato ha, poi, segnalato delle sciatiche, rispettivamente acuti bloccaggi alla schiena anni addietro e che i dolori erano sempre situati sul fianco destro, irradianti all’arto inferiore destro (cfr. doc. 34).

                                         Va, altresì, evidenziato come l’apprezzamento dei medici __________ trovi riscontro nelle certificazioni di tutti i sanitari che hanno potuto esaminare lo stato di salute dell’assicurato, e meglio i medici da questi consultati privatamente, ossia i Dr. med. __________ e __________, e il Dr. med. __________ che ha allestito una perizia per l’assicurazione invalidità.

                                         Il 6 febbraio 2003 il Dr. med. __________, spec. FMH in neurochirurgia, ha infatti riscontrato una “sindrome lombovertebrale nell’ambito di una discopatia degenerativa L4/5 e L5/S1 e sindrome algica al passaggio toracolombare in presenza di una frattura da compressione in stato dopo infortunio il 27.03.02” (Doc. 70).

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel rapporto relativo alla consultazione del 29 marzo 2005 ha diagnosticato una “mancanza di riabilitazione su disturbi di statica post-traumatica e degenerativa della colonna lombare” (cfr. doc. 128).

                                         Lo specialista ha così ben distinto la problematica post-traumatica da quella degenerativa, rappresentata da lievi bulging dei dischi nel passaggio lombo-sacrale, L4-L5 e L5-S1 (cfr. doc. 128).

                                         Infine dalla decisione dell’8 aprile 2005 con cui l’assicurazione invalidità ha negato all’assicurato il diritto sia a provvedimenti professionali che a una rendita si evince che il Dr. med. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione e spec. in malattie reumatiche, nell’ambito della perizia del 23 ottobre 2003 allestita per l’UAI ha rilevato, oltre ai postumi infortunistici riconosciuti dall’CO 1, delle affezioni extra-infortunistiche (cfr. doc. 129).

                                         In conclusione, questa Corte ritiene dunque provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che tra le note di spondilosi e spondiloartrosi a livello D9/L1 e i disturbi alla colonna lombosacrale a livello L4/5 e L5/S1, da una parte, e l’evento traumatico del 27 marzo 2002, dall’altra, non vi è una relazione di causalità.

                            2.4.5.   In secondo luogo il TCA acclarerà l’eziologia dei disturbi psichici lamentati dall’assicurato.

                         2.4.5.1.   Con la decisione formale del 18 marzo 2005, confermata dalla decisione su opposizione del 31 agosto 2005 (cfr. doc. 122; B), l’CO 1 ha negato la propria responsabilità per quanto concerne i disturbi psichici accusati dal ricorrente, poiché farebbe difetto un nesso di causalità adeguata con il sinistro del marzo 2002.

                                         L’assicurato, per contro, nel ricorso ha asserito che relativamente alle patologie psichiche la verosimiglianza di causalità è data (cfr. doc. I).

                                         Per quanto attiene all’esistenza di difficoltà a livello psichico, dagli atti risulta che il 27 giugno 2003 la Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha ritenuto il ricorrente inabile al lavoro al 100% dal 1° luglio al 31 luglio 2003 (cfr. doc. 95).

                                         Pendente causa l’assicurato ha poi trasmesso al TCA, da un lato, un ulteriore certificato della Dr. med. __________ del 23 dicembre 2005 da cui risulta:

"  (…) il sopraccitato Signor RI 1, mio paziente dal giugno 2003, specificando le sue condizioni di salute, le motivazioni di tale stato di salute e le cure attualmente in atto.

Lo stato di salute è caratterizzato da umore di base flesso, forte tensione endopsichica, preoccupazione per il futuro, disturbi del sonno, aumentata irascibilità, aumentata sudorazione, tinnitus e dolori continui di schiena, testa ed addome.

Tutti questi disturbi - che durano ormai da circa 3 anni - sono sorti in seguito ai dolori persistenti insorti dopo l'infortunio avuto nel marzo 2002." (Doc. IX1)

                                         Dall'altro, un attestato del 21 dicembre 2005 del __________ secondo cui il ricorrente frequenta regolarmente tale struttura per una presa a carico comprendente colloqui di sostegno, terapia di rilassamento e fisioterapia (cfr. doc. IX2).

                                         Alla luce di tali dichiarazioni occorre concludere che l’assicurato soffre effettivamente di turbe psichiche.

                                         La Dr. med. __________ ha indicato che tali disturbi sarebbero insorti a seguito dei dolori persistenti accusati dopo il sinistro del marzo 2002 (cfr. doc. IX1).

                                         Il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di sapere se le affezioni psichiche di cui soffre l’assicuratoRI 1costituiscano una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 2002 oppure no, in quanto, anche se ciò dovesse essere il caso, la responsabilità dell’CO 1 non potrebbe comunque essere considerata impegnata, facendo difetto l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V133 segg. (cfr. consid. 2.3.3.; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1).

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che le parti del corpo che sono state lese in occasione dell’infortunio del 27 marzo 2002, allorché l’assicurato, avendo perso l’equilibrio mentre era intento alla posa dei travetti su un tetto, è saltato da un’altezza di m. 2.90 andando a inciampare sulla catasta di travetti sottostanti, corrispondono, per sua stessa dichiarazione, alla schiena e alla caviglia sinistra (cfr. doc. 1). In effetti, come già ampiamente esposto, gli esami eseguiti presso l’Ospedale __________, dove egli è stato ricoverato il medesimo giorno del sinistro, hanno messo in luce la frattura del corpo vertebrale L1 (cfr. doc. 4, 5).

                                         Dalla documentazione medica agli atti non risulta, invece, che il ricorrente abbia riportato un trauma cranico, contrariamente a quanto menzionato dal medesimo nell’atto ricorsuale (cfr. doc. l, p.to 7.).

                                         Dal rapporto del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________ del 16 aprile 2002, relativo al ricovero dell’assicurato presso il Pronto Soccorso del medesimo nosocomio del 27 marzo 2002 e alla conseguente degenza durata fino al 4 aprile 2002, si evince d’altronde che lo stesso non ha perso conoscenza, non lamentava nausea, né vomito, né un’amnesia (cfr. doc. 5).

                                         Quanto indicato dall’assicurato al Dr. med. __________, nel mese di luglio 2005, ovvero di aver perso conoscenza per qualche minuto al momento del sinistro (cfr. doc. 139, I) non è credibile siccome sono trascorsi più di tre anni dall’infortunio.

                                         Infatti secondo il comune dato d’esperienza il ricordo di un fatto tende ad affievolirsi con il trascorrere del tempo (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa INSAI c/ C., U 37/05, consid. 4.2.).

                                         In simili condizioni, già solo per questi motivi, nel caso di specie non entra, quindi, in considerazione l’applicazione della prassi elaborata dal TFA in materia di traumi d’accelerazione alla colonna cervicale ed estesa anche ai traumi cranio-cerebrali, di cui alla DTF 117 V 359 segg. (cfr. STFA del 4 maggio 2005 nella causa B., U 201/05; STFA del 13 febbraio 2006 nella causa A:, U 462/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa G., U 280/05; STFA del 6 maggio 2003 nella causa K., U 6/03, consid. 3.2.; STFA del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01, consid. 5a; SFSTCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24; STCA del 22 marzo 2006 nella causa S., 35.2005.67).

                         2.4.5.2.   A proposito dell’adeguatezza del legame causale va rilevato quanto segue.

                                         Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.

                                         La dinamica del sinistro del 27 marzo 2002 e le lesioni riportate sono gia state riportate al consid. 2.4.5.1.

                                         Tutto ben considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         A mero titolo di raffronto si osserva che l’Alta Corte, in una sentenza del 30 novembre 2004 nella causa P., U 31/03 e U 342/03, ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità, escludendo tuttavia che lo stesso potesse essere considerato al limite della categoria dei casi gravi, il sinistro in cui un assicurato è caduto sulla schiena da una scala dall’altezza di 3.5 metri, riportando una frattura a livello del corpo vertebrale L1.

                                         In un’altra sentenza pubblicata in RAMI 1998 U 307, p. 448ss., il TFA ha ritenuto che una caduta da un’altezza di cinque metri con frattura della tibia, deve essere considerato un infortunio di media gravità al limite dei casi gravi.

                                         In questa pronunzia, vi si trova una panoramica di casi concernenti delle cadute:

"  a) Die bisherige Rechtsprechung zur Einteilung der Unfälle mit psychischen Folgeschäden, bei denen ein Sturz aus einer gewissen Höhe als Ursache auftritt, in leichte, mittelschwere und schwere Unfälle, zeigt folgendes Bild: Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat den Sturz von einer Leiter aus einer Höhe von vier bis fünf Metern auf einen Gehsteig mit verschiedenen gravierenden Knochenbrüchen als schweren Unfall gewichtet (unveröffentlichtes Urteil R. vom 25. Juni 1989). Ebenfalls der Kategorie der schweren Unfälle zugerechnet worden ist der Absturz eines Kranführers mit einem an der Decke eines Bahntunnels montierten Krans aus mindestens acht Metern Höhe (unveröffentlichtes Urteil L. vom 23. Dezember 1997). Im weiteren hat das Eidgenössische Versicherungsgericht den Sturz in einen rund acht Meter tiefen Kaminschacht mit offener Franktur des rechten Fusses als Ereignis im Grenzbereich zwischen den mittelschweren und den schweren Unfällen qualifiziert (unveröffentlichtes Urteil A. vom 10. Mai 1995). Den Sturz aus mehreren Metern Höhe auf Rücken und Gesäss mit Frakturen an diversen Metatarsalen und Kontusionen im Bereich des Rückens hat es ebenfalls als ein mittelschweres Ereignis an der Grenze zu den schweren Fällen eingestuft (SVR 1996 UV Nr. 58 S. 193; unveröffentliches Urteil G. vom 11. Juli 1995). Derselben Kategorie ist der Sturz aus einer Höhe von etwa fünf Metern von einer Leiter auf den Boden zugeordnet worden, bei welchem sich der Versicherte eine Commotio cerebri, eine Beckenschaufelfraktur rechts, eine distale Radiustrümmerfraktur rechts mit Abriss des Processus styleoideus ulnae, eine traumatische Bursitis olecrani rechts sowie eine Rissquetschwunde über dem rechten Auge zuzog (unveröffentlichtes Urteil S. vom 4 Dezember 1996). Als Ereignis im mittleren Bereich hat es den Sturz in alkoholisiertem Zustand über eine Treppe, wobei der Versicherte den Kopf aufschlug und eine Nasenbeinfraktur sowie Rissquetschwunden an der Nasenwurzel erlitt, betrachtet (unveröffentlichtes Urteil K. vom 19 September 1994). Ebenfalls als mittelschwer ist der Unfall qualifiziert worden, bei dem der Versicherte aus einer Höhe von 2,5 bis 3 m von einer Leiter stürzte und sich diverse Prellungen zuzog (unveröffentlichtes Urteil I. vom 3. November 1995). Demgegenüber hat es den Unfall, bei dem ein Versicherter das Gleichgewicht verlor, von einem 1,2 m hohen Gerüst fiel und eine Calcaneusfraktur erlitt, im mittleren Bereich, aber an der Grenze zu den leichten Fällen angesiedelt (unveröffentlichtes Urteil T. vom 20 November 1991)."

                                         (RAMI 1998 cit., consid 3a)

                                         In un'altra sentenza del 27 gennaio 2000 nella causa P., U 308/98, l’Alta Corte ha classificato fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media il sinistro in cui un assicurato è precipitato da un’altezza di 4/5 metri circa, riportando una profonda ferita da taglio al mento con interessamento della mucosa, una lussazione al gomito sinistro, una frattura del radio a sinistra, multiple lesioni dentarie e un’irritazione agli occhi a causa di agenti chimici.

                                         Il TFA ha proceduto ad una identica classificazione in un’altra pronunzia dell'8 settembre 1999 nella causa S., U 122/99, concernente l’evento in cui l’assicurato, in preda ai fumi dell’alcool, è caduto a capofitto in un canale profondo circa due metri e mezzo, riportando una commotio cerebri con ferita lacero-contusa al mento ed una frattura radiodistale intraarticolare a sinistra.

                                         Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 gennaio 2000 nella causa L., inc. n. 35.1999.9, ha considerato di grado medio, al limite della categoria inferiore, l'infortunio in cui l'assicurato si trovava a lavorare su un ponteggio alto al massimo due metri, allorquando venne colpito al piede sinistro da un puntello di ferro. Ciò gli fece perdere l’equilibrio e cadde a terra, battendo il capo e la regione lombo-sacrale e riportando una contusione lombo-sacrale, una ferita lacero-contusa alla caviglia destra, una contusione al piede sinistro nonché una commozione cerebrale.

                                         Sempre questa Corte, in una sentenza del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1, cresciuta in giudicato, ha ritenuto essere di grado medio all’interno della categoria media, il sinistro in cui un assicurato, colpito alla schiena da una benna colma di cemento, è caduto ad un ponteggio alto 2.5/3 metri, atterrando sul terreno scosceso sottostante, dapprima in piedi e poi lasciandosi cadere lungo disteso. Egli ha riportato una contusione lombo-sacrale e all’arto inferiore sinistro, in assenza di fratture ossee.

                                         Il TCA, in una sentenza dell’8 agosto 2005 nella causa T., 35.2005.36, passata in giudicato, ha poi classificato nella medesima categoria l’infortunio in cui un assicurato è caduto da un ponteggio di 4/5 metri riportando contusioni alla colonna lombo-sacrale e cervicale, senza lamentare lesioni strutturali a questi livelli, nonché escoriazioni al labbro superiore con ferita lacero-contusa, al braccio destro, all’arto inferiore sinistro e al gluteo, così come una dolenzia ai denti del quadrante superiore sinistro.

                                         Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l'infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.4.3.

                                         Affinché possa essere ammessa l'adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l'intervento di più criteri (cfr. consid. 2.4.4.).

                                         Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         In concreto, non è possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

                                         L’incidente non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Del resto, il TFA ha negato la realizzazione di questo specifico criterio nella già menzionata pronunzia del 27 gennaio 2000 nella causa P., così come in una sentenza del 30 aprile 2001 nella causa A., U 281/00, riguardante un assicurato che, avendo perso l'equilibrio mentre stava lavorando in cima ad una scarpata, è scivolato o rotolato per diversi metri, fino in fondo al pendio. Egli ha riportato una commotio cerebri e contusioni in più parti del corpo (cfr. consid. 5b).

                                         La Corte federale è pervenuta alla medesima conclusione nella sentenza del 30 novembre 2004 nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4, citata in precedenza, concernente un assicurato vittima di una frattura a livello del corpo vertebrale di L1, riportata cadendo da un’altezza di circa 3.5 metri.

                                         A una identica conclusione è pure pervenuto il TCA nella sentenza del 26 novembre 2002 nella causa B., inc. 35.2002.51, passata in giudicato, concernente un assicurato che, mentre stava percorrendo un sentiero per recarsi sul luogo di lavoro, verosimilmente a causa di una perdita di conoscenza, è rotolato per alcuni metri nella sottostante scarpata (pietraia), così come nella già menzionata pronunzia del 29 aprile 2003 nella causa B., inc. n. 35.2003.1.

                                         Né il ricorrente ha riportato delle lesioni gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (al riguardo cfr. STFA del 30 novembre 2004 nella causa P., U 31/03 e 342/03, consid. 5.4 relativa a un assicurato che, come già visto, cadendo si è fratturato il corpo vertebrale di L1).

                                         Questa Corte ritiene, inoltre, che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di un decorso sfavorevole della medesima con rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i postumi somatici dell’infortunio assicurato (cfr. giurisprudenza succitata).

                                         In proposito il TCA osserva che le note di spondilosi e spondiloartrosi a livello D9/L1 e i disturbi lombosacrali a livello L4/5 e L5/S1, sono stati giudicati non trovarsi più in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del marzo 2002 (cfr. consid. 2.4.4.2.), di modo che i medesimi ed i provvedimenti terapeutici ad essi connessi, da quel momento in poi, non possono in ogni caso essere presi in considerazione per la valutazione dell’adeguatezza.

                                         Per quanto riguarda, invece, i postumi della frattura del corpo vertebrale di L1, va osservato che nel mese di febbraio 2003 il Dr. med. __________, consultato privatamente dall’assicurato, ha osservato che la frattura L1 non richiedeva ulteriori procedimenti terapeutici (cfr. doc. 70).

                                         Al riguardo è utile sottolineare che in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         Non appare nemmeno adempiuto il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa. Infatti l'insorgente, per quanto riguarda i postumi organici dell’infortunio, ha ritrovato la piena capacità lavorativa, benché con delle limitazioni per quanto concerne la sua precedente attività di copritetto, a decorrere dal 13 gennaio 2003 (cfr. doc. 51). L’INSAI l’ha comunque ritenuto abile al lavoro dal 1° luglio 2003 (cfr. doc. 78).

                                         Nel caso concreto non si può poi prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichica (cfr. doc. IX1) e che l’assicurato presenta inoltre delle problematiche organiche estranee all’evento traumatico del marzo 2002.

                                         A titolo di raffronto, in una sentenza del 29 marzo 1996 nella causa M., 35.1995.277 confermata dal TFA con giudizio del 4 marzo 1998, U 101/96 - il TCA non aveva considerato realizzato in maniera particolarmente incisiva il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato la cui inabilità si era protratta, pur con alcune riprese parziali, per circa due anni.

                                         Relativamente al criterio dei dolori somatici persistenti, va osservato che il ricorrente accusa dolori alla schiena e disturbi alla gamba sinistra (cfr. doc. 52, 70, 139). Tuttavia, in merito, occorre ribadire che egli presenta delle problematiche alla colonna vertebrale dorsale e lombosacrale di origine extratraumatica.

                                         In ogni caso, anche ammettendo che il criterio dei disturbi persistenti, in casu, sia realizzato, esso non lo è comunque certamente in un modo particolarmente intenso.

                                         La sua sola presenza non basta comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D., U 208/00).

                                         Se ne deduce che l’infortunio del 27 marzo 2002 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui è affetto l’assicurato. In siffatte condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale adeguato e, con esso, la responsabilità dell'Istituto assicuratore in relazione alla problematica psichica accusata dal ricorrente.

                               2.5.   Rendita di invalidità

                            2.5.1.   Definizione dell'invalidità

                                         Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                            2.5.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.5.3.   L’CO 1 ha ritenuto l’assicurato in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività più leggera rispetto a quella di copritetto/carpentiere originariamente svolta dove non debba sollevare pesi oltre i 25 kg, fondandosi sui rapporti medici 30 dicembre 2002 e 18 luglio 2005 dei Dr. med. __________, rispettivamente __________ (cfr. doc. 123; B).

                                         In particolare il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, nel rapporto del 30 dicembre 2002 relativo alla visita medica __________, in merito alla esigibilità di lavoro ha evidenziato:

"  L’assicurato che in nessun modo vuol perdere il suo posto di lavoro (presso la ditta __________ di __________), dal lato infortunistico, risp. per quanto riguarda la stabilità/statica ripristinata della frattura stabile di L1, e se desiderato da lui stesso, può riprendere il lavoro di aiuto copritetto e carpentiere, anche in misura normale.

Tuttavia è esigibile l'alzare e trasportare dei pesi fino a 25 kg, la salita e discesa dalla scale, anche a pioli, gli spostamenti su del terreno sconnesso, impalcature e tetti (sempre a condizione che siano realizzate le misure di sicurezza a norma delle leggi vigenti).

L'assicurato può lavorare in posizione inginocchiata o accovacciata, tutto il giorno in piedi o seduto, anche con il tronco chinato in avanti, se non in modo continuo (per delle ore di fila).

Non ci sono delle limitazioni, per quanto riguarda l'agibilità delle mani e precisione delle dita. Può stare normalmente in equilibrio, guidare in misura normale un'autovettura." (Doc. CO 1 51)

                                         Il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, medico della __________ dell’CO 1, il 18 luglio 2005, circa la capacità lavorativa sia di pazienti che hanno subito la medesima frattura dell’assicurato, che più in particolare di quest’ultimo, ha rilevato:

"  Im üblichen Fall (bei fast allen Patienten) kann davon ausgegangen werden, dass im ehemaligen Frakturbereich Restbeschwerden bei Belastungen, selten oder gar nicht in Ruhe verbleiben. Die Mehrzahl der Patienten kehrt in den angestammten Beruf zurück, auch Schwerarbeiter, fast alle Leichtarbeiter. Es gibt keine morphologischen Merkmale (Keildeformierungsgrad, Zustand der Bandscheiben im Verletzungsgebiet u.a.) welche die Unterscheidung treffen lassen, ob in den an­gestammten Beruf zurückgekehrt wird oder nicht. Ein negativer Indikator für die Rückkehr in die angestammte Tätigkeit ist nicht die Verletzung selbst, sondern das Alter des Versicherten bei der Verletzung. Dies lässt sich zum Beispiel klar an der CO 1-eigenen Statistik aufzeigen: Bei den Un­fällen aus den Jahren 1995 mit 1996 mit thorakolumbaler Fraktur mit Nachkontrollzeit von fünf Jahren betrug der Anteil an Rentenfällen in der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre 4 %, 30 bis 39 Jahre 5,5 %, 40 bis 49 Jahre 12 %, 50 bis 59 Jahre 14 % und darüber 13 %. Das Rentenrisiko lag für Herrn RI 1 ohne Berücksichtigung des Berufes, des Frakturtypes und der Frakturbehand­lung somit etwas unter 6 %. Mit andern Worten, statistisch gesehen konnte zu über 90 % erwar­tet werden, dass Herr RI 1 wieder vollständig oder fast vollständig in den bisherigen Beruf zurückkehren wird.

(…)

Gemessen am Heilungsergebnis der Fraktur und gestützt auf sehr umfassende Kenntnisse über die Belastbarkeit der Wirbelsäule und die zu erwartenden Beschwerden lässt sich für Herrn RI 1 höchstens eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von einem körperlich schweren auf einen körperlich leichten Beruf begründen, mehr sicherlich nicht (zum Beispiel gar zeitlich redu­ziert).  (doc. 139)

                            2.5.4.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, questa Corte ritiene che l’opinione dei Dr. med. __________ e __________, secondo cui l’assicurato è perlomeno totalmente abile al lavoro in attività leggere, possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora la occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori (cfr. consid. 2.4.4.2.).

                                         La valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’assicurato effettuata dai medici __________ corrisponde, infatti, a quanto richiesto dalla giurisprudenza ai rapporti medici perché abbiano piena forza probante (cfr. consid. 2.4.4.2.).

                                         I rapporti del medico __________ e del sanitario della __________ dell'CO 1 non contengono contraddizioni. In particolare essi hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo avere proceduto a un esame approfondito del caso.

                                         L’assicurato non ha del resto esplicitamente contestato la valutazione dell’esigibilità lavorativa formulata dall’CO 1, se non nella misura di richiedere di considerare anche le altre affezioni di cui soffre e di negare di poter riprendere la propria professione di copritetto (cfr. doc. I; 132).

                                         Relativamente a tali obiezioni va rilevato, in primo luogo, che l’esigibilità lavorativa dell’insorgente correttamente è stata valutata in relazione unicamente ai postumi dell’infortunio del marzo 2002, ossia della frattura del corpo vertebrale di L1, in quanto gli altri disturbi sia somatici, che psichici non si trovano in relazione di causalità con tale sinistro (cfr. consid. 2.4.4.; 2.4.5).

                                         In secondo luogo, che l’assicuratore LAINF, nonostante i medici __________ abbiano indicato anche la possibilità per l’assicurato di riprendere a esercitare lavori pesanti (cfr. doc. 51, 139), ha comunque concluso per una capacità lavorativa massima in attività più leggere (cfr. doc. 123, B).

                                         Alla luce di quanto appena esposto, per determinare il grado di invalidità dell’assicurato va ritenuto da un punto di vista medico -, da un lato, che lo stesso non può più svolgere la sua originaria professione di copritetto, dall’altro, che è totalmente abile per tutto il giorno in attività leggere confacenti al suo stato di salute.

                            2.5.5.   Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2003 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'691.-- (cfr. doc. 119; 88).

                                         Tale importo non è stato, d’altronde, contestato dall'assicurato e può pertanto essere fatto proprio da questo Tribunale.

                            2.5.6.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:

"  (…).

Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."

                                         (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                            2.5.7.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

"  Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                                         Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso  (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"  … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."

                                         Ne consegue che il reddito da invalido va determinato in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.

                            2.5.8.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano la zona lombare, e meglio il serviceman presso il __________ di __________, il magazziniere-addetto carico scarico stoccaggio presso la __________ di __________, l’agente sorvegliante presso la __________ di __________, il venditore di derrate alimentari presso la __________ e il magazziniere presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2003, un reddito annuo pari a fr. 48'548.-- (cfr. doc. 119).

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 119 si evince che sono 71 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 27'039 e a fr. 61'640, e infine che quello medio è di fr. 45'484.

                                         L’assicurato ha puntualizzato di non avere mai svolto le attività lavorative considerate dall’Istituto assicuratore resistente e che quindi sarebbe opportuno accertare se da un profilo sociale il relativo reddito sarebbe in concreto esigibile (cfr. doc. 132).

                                         Questa Corte osserva che la questione di sapere se l’assicurato è o meno in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, tutte e cinque le attività ritenute dall’CO 1, può rimanere indecisa (cfr., in questo senso, la STFA del 3 febbraio 2003 nella causa M., U 151/00, consid. 4.3 e del 23 gennaio 2003 nella causa D., U 196/02, consid. 4.5), poiché egli non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure se il grado della sua invalidità venisse determinato in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL dell’CO 1).

                                         A tale proposito va inoltre segnalato che è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’assicuratore infortuni, sul mercato generale del lavoro esistono, nel settore industriale e dell’artigianato, delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, fisicamente assai leggere e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali, che l’assicurato sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi residuali che interessano la sua colonna vertebrale (al riguardo cfr. SVR 2002 UV 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STCA del 6 marzo 2006 nella causa C., 35.2005.86 consid. 2.10.).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.5.7. in fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

                                         Orbene utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'557.--.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, pag. 94), esso ammonta a fr. 4'750.-mensili oppure a fr. 57'005.-- per l'intero anno (fr. 4'750 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (“Nominallohnindex” – cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.; cfr. tab. 10.2, pubblicata in La Vie économique, 6-2006 pag. 87) – si ottiene, per il 2003, un reddito annuo di fr. 57'803.--.

                            2.5.9.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."

                                         (STFA succitata).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust,

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