Raccomandata
Incarto n. 35.2005.90 mm/DC/td
Lugano 22 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 agosto 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 novembre 2001, RI 1 – dipendente dell’Impresa di costruzioni __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è scivolato mentre scendeva da un ponteggio e ha riportato un danno alla cuffia dei rotatori della spalla destra.
L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 25 gennaio 2005, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita di invalidità del 21% a decorrere dal 1° dicembre 2004.
D’altra parte, esso ha negato la propria responsabilità in relazione alla ictiosi volgare e all’uncartrosi presente a livello del rachide cervicale (doc. 167).
A seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 169 e 179), l’assicuratore LAINF, in data 10 agosto 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 180).
1.3. Con tempestivo ricorso del 3 novembre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a versargli una rendita di invalidità del 50% e, in via subordinata, che gli atti vengano retrocessi all’amministrazione per un complemento d’istruttoria, argomentando:
" Già in sede di opposizione si è allegato il rapporto del dottor __________ (doc. C), che ha sottoposto ad un'accurata visita l'attore, e che quale ex medico CO 1 ben conosce la materia, la prassi e può essere quindi considerato un autentico esperto.
Ci preme sottolineare che il Dr. __________ ha indicato testualmente: "alla luce delle osservazioni fatte durante il periodo di accertamento pratico richiesto dalla competente Assicurazione Invalidità, contenute nei rapporti citati al paragrafo precedente, le attività di operaio di fabbrica, magazziniere o aiuto-meccanico industriale risulterebbero de facto non essere esigibili in misura completa e a tempo pieno come preconizzato dalla CO 1, in relazione con le limitazioni somatiche. Gli esempi di attività lavorativa riportati dalla CO 1 nella sua decisione del 25.1.2005 risultano essere molto generici, senza precisazione dell'effettivo mansionario di un operaio nell'ambito di una tale attività. Volendo mantenere lo stesso grado di generalità, ritengo ragionevole considerare una riduzione della capacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 50%".
Inoltre, il Dr. __________ ha evidenziato altri aspetti che riteniamo fondamentali, quali: "L'esperienza pratica acquisita durante il soggiorno presso il Centro di riqualifica professionale ha tuttavia messo in evidenza i limiti di resistenza agli sforzi dell'arto superiore destro del signor RI 1. Questo aspetto specifico risulta essere quindi in contrasto con le considerazioni espresse all'esigibilità di lavoro quando il medico __________ riteneva che, adibito a delle attività professionali adatte, l'assicurato invece può lavorare sull'arco di tutta la giornata con un rendimento del 100% senza necessità di pause supplementari".
Va anche sottolineato che nella decisione su opposizione la CO 1 evidenzia ai considerandi 3 che il Dr. __________ ammette l'esigibilità della DPL 2315 che può essere svolta al 100%, aggiungendo "sintomatico il fatto che si tratta del lavoro meglio pagato tra i cinque presi in considerazione".
A nostro giudizio, le considerazioni a tal riguardo del Dr. __________ vanno interpretate con una diversa chiave di lettura e anche approfondite.
L'attività di controllore di abbonamenti è una delle più leggere in assoluto, che si possano immaginare.
Ci permettiamo di evidenziare che, se si prendesse come riferimento solamente il reddito conseguibile da un controllore di abbonamenti, a nostro giudizio, i beneficiari di rendita di invalidità diminuirebbero in misura sostanziale, come pure le percentuali di invalidità riconosciute.
Si tratta, infatti, di un lavoro bene retribuito, anche se ormai poco o nulla presente sul mercato del lavoro.
Proprio per questo, contrariamente a quanto sostiene la CO 1, sintomatico è il fatto che l'unica attività pienamente esigibile per il Dr. __________ tra quelle enunciate dalla CO 1 è praticamente impossibile da intraprendere per il signor RI 1.
Il Dr. __________ ha quindi utilizzato gli stessi metri di giudizio del Dr. __________, ma a nostro giudizio con maggior obiettività, arrivando a concludere coerentemente e chiaramente che l'attore potrebbe svolgere un'attività lavorativa a lui adeguata e quindi leggera, nella misura non superiore al 50%.
A questo punto si può sottolineare che, al mero giudizio soggettivo del Dr. __________ ha risposto puntualmente il Dr. __________ e quindi è auspicabile una valutazione di un perito super partes.
Come ha evidenziato il Dr. __________, la CO 1 avrebbe dovuto indicare chiaramente più esplicitamente e quindi in modo non generico come quello agli atti un elenco di attività veramente esigibili per il signor RI 1 e il reddito conseguibile, da confrontarsi con quanto l'attore potrebbe guadagnare oggi nella vecchia attività lavorativa prestata prima del malaugurato infortunio.
L'opponente è in grado di conseguire un reddito inferiore rispetto ai 49'215.40 indicati dalla CO 1 e ritenevamo assolutamente necessario in sede di opposizione che la CO 1 completasse la propria documentazione, ai sensi dei suggerimenti del Dr. __________.
Ciò non è avvenuto e la richiesta, quindi, viene confermata con questo gravame.
Sulla base delle valutazioni del Dr. __________ (abilità lavorativa al 50% in attività adeguata), la differenza tra il reddito che il signor RI 1 potrebbe realizzare nella sua vecchia attività professionale (fr. 65'000 circa) e il reddito che potrebbe conseguire in un'attività per lui adeguata (fr. 25'000/32'000 circa all'anno), giustifica le richieste di riconoscimento di una rendita di invalidità del 50%."
(I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
1.5. In replica, l’assicurato si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (VII).
1.6. In data 20 marzo 2006, il Presidente del TCA ha proceduto all’audizione testimoniale del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In quella sede all’CO 1 è stato assegnato un termine di 10 giorni per produrre un rapporto del dott. __________ riguardante l’esigibilità lavorativa sull’arco dell’intera giornata (XIII).
1.7. Il referto del dott. __________ è pervenuto al TCA il 31 marzo 2006 (XIV bis) ed è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (XV).
1.8. Il 5 aprile 2006, questa Corte ha interpellato la __________ dell’CO 1 invitandola a pronunciarsi in merito alla rappresentatività del reddito da invalido ritenuto ai fini del calcolo della rendita di invalidità (XVI).
La risposta é datata 12 aprile 2006. L'CO 1 ha in particolare sottolineato che:
" Tali condizioni adempiute, il reddito da invalido può validamente essere stabilito sulla base delle DPL, essendo la rappresentatività dello stesso data.
Il TFA non pone per contro esigenze in merito al fatto che il reddito da invalido ritenuto debba situarsi al di sotto o al di sopra della media dei salari medi.
Nel caso in rassegna, atteso che le 5 DPL ritenute adempiono chiaramente i quesiti posti dalla giurisprudenza di cui sopra, il reddito da invalido ritenuto dalla convenuta sulla base appunto delle 5 DPL di cui al doc. 164 merita piena conferma." (Doc. XVII)
1.9. Sempre nel corso del mese di aprile 2006, RI 1 ha prodotto una nuova certificazione, datata 14 aprile 2006, del dott. __________ (doc. D 1) e, a proposito dell’aspetto economico della vertenza, ha rilevato quanto segue:
" Per quel che concerne il reddito risultante dalle DPL, evidentemente, siamo dell’avviso che non siano stati rispettati i criteri fissati dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472.
Sarebbe infatti inutile determinare la “media dei salari medi” (nell’ipotesi fr. 45'159.--) se poi si determina il reddito da invalido, come nella fattispecie, con una mera media aritmetica, che diviene arbitraria nella misura in cui le DPL considerate sono determinate con un criterio assolutamente soggettivo.
In altre parole, a nostro modo di vedere, il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha introdotto il concetto di “media dei salari medi” proprio per determinare un principio il più oggettivo possibile.
In caso contrario, si giungerebbe ad una conclusione paradossale, dove le DPL, lungi dal costituire uno strumento di determinazione del reddito da invalido più corretto, se applicate, sarebbero meno favorevoli rispetto alla mera determinazione del guadagno cantonale medio d’attività leggere.
Infatti, in ossequio alla giurisprudenza federale, a differenza del guadagno derivante dalle attività lavorative prese in considerazione dalla CO 1, il salario da invalido sarebbe da ridurre fino ad un massimo del 25% esaminate le circostanze specifiche del caso concreto."
(XIX)
Nella sua presa di posizione del 3 maggio 2006 l’Istituto assicuratore convenuto su questo tenore si è così espresso:
" La convenuta contesta integralmente le affermazioni secondo cui non sarebbero stati rispettati i criteri fissati dal TFA nella DTF 129 V 472 per la determinazione del reddito da invalido. In particolare non risulta che il TFA abbia posto come condizione che si utilizzi l'importo di cui alla media dei salari medi. Le uniche esigenze poste dal TFA sono che l'assicuratore infortuni è tenuto a produrre almeno 5 DPL, come pure a fornire indicazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, sul salario massimo e minimo, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Tali condizioni adempiute, il reddito da invalido può validamente essere stabilito sulla base delle DPL.
Come già ampiamente dimostrati negli scritti precedenti, nel caso in rassegna, le 5 DPL ritenute adempiono chiaramente i quesiti posti dalla giurisprudenza di cui sopra e il reddito da invalido ritenuto dalla convenuta sulla base delle 5 DPL di cui al doc. 164 merita piena conferma." (Doc. XXI)
in diritto
In ordine
2.1. Oggetto della lite è unicamente l’entità della rendita di invalidità spettante a RI 1.
La questione riguardante l’indennità per menomazione all’integrità non può qui essere rivista, essendo, su questo punto, la decisione formale del 25 gennaio 2005 cresciuta in giudicato (cfr. DTF 119 V 347ss.).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4. Nella presente fattispecie, l’assicuratore infortuni convenuto – fondandosi sull’apprezzamento 11 marzo 2003 espresso dal medico __________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia (doc. 97, p. 4), da lui stesso aggiornato il 7 ottobre 2004 (doc. 155), dopo che la pratica era rimasta sospesa nell’attesa della decisione dell’UAI in merito al diritto a provvedimenti professionali - ha dichiarato l’assicurato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa che non richieda l’alzare/trasportare pesi oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi, rispettivamente, oltre i 10 kg sopra l’orizzontale, oppure mansioni da eseguire in modo duraturo sopra la testa.
Nel quadro della procedura di opposizione, l’assicurato ha prodotto una relazione medico-legale, datata 14 febbraio 2005, del dott. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________, secondo il quale RI 1 presenta una capacità lavorativa ridotta anche in attività di tipo medio-leggero:
" In primo luogo egli è totalmente inabile alla sua specifica attività lavorativa di muratore nell'edilizia, con conseguente importante dequalificazione professionale.
In secondo luogo egli presenta una incapacità lavorativa ridotta anche in attività di tipo medio-leggero.
Egli ha ottenuto risultati assai scadenti sia nel montaggio di orologi, sia nell'attività di operaio meccanico, sia in un tentativo con il responsabile AI di attività agricola nelle viticulture.
Tenuto conto della menomazione permanente alla spalla ed all'arto superiore destro, con scarsa destrezza manuale (in soggetto destrimane), vi è certamente un parziale riverbero anche nelle attività di operaio di fabbrica, di magazziniere, di aiuto meccanico.
Tenuto conto di tali considerazioni, il grado di incapacità lucrativa effettiva complessiva supera certamente la semplice dequalificazione professionale ed è quantificabile in misura pari al 35% (trentacinque per cento) della sua totale capacità."
(doc. 168)
Le considerazioni espresse dal dott. __________ sono state criticamente commentate dal dott. __________, per quanto concerne tanto la descrizione dello stato clinico, quanto la valutazione dell’esigibilità lavorativa:
" Il dott. __________ che in data 14.2.2005 ha redatto un rapporto sulle condizioni di salute di RI 1 (per conto dell'assicurato o dell'OCST) contrasta sia nei referti sia nella valutazione in modo importante con quanto documentato (anche fotograficamente), in __________ durante un esame clinico-strumentale della durata complessiva di più ore, permettendo un confronto dettagliato con l'esame di chiusura dell'11.3.2003.
Per quanto riguarda l'esame clinico del dott. __________ manca innanzitutto uno stato ortopedico-traumatologico dettagliato (segnatamente della spalla destra), non conoscendo neanche l'effettivo raggio di mobilità, tanto meno un confronto con la spalla contro-laterale.
Indipendentemente da questo vengono indicate delle riduzioni grossolane (riduzione di ¼, di 1/3 ecc.) che non corrispondono per niente con i nostri risultati documentati solo qualche mese prima.
Mancano pure delle quantificazioni elementari dell'arto superiore interessato, come le circonferenze, quantificazione della forza bruta ecc..
Delle indicazioni generiche, come resistenza ipovalida, presa ipovalida, o "come da sofferenza della cuffia dei rotatori", non permettono dei giudizi conclusivi, in mancanza di quantificazione dei deficit e in mancanza dei test specifici (p. es. per la cuffia dei rotatori).
Lo stato clinico del dott. __________ effettivamente si esaurisce essenzialmente nella descrizione dei vari disturbi dell'assicurato, poiché referti tutti soggettivi ed influenzabili direttamente dal signor RI 1 stesso.
Parimenti la valutazione di un'incapacità lavorativa ridotta pure in un'attività di tipo medio-leggero, non può trovare in nessun modo il nostro consenso, in quanto il dott. __________ si fa proprie delle considerazioni di natura non medica, ovvero un orientatore dell'AI ritiene effettivamente il signor RI 1 non più adatto per dei lavori di produzione, tuttavia non per motivi infortunistici ma ragioni ben evidenti, come lentezza di comprensione, mancanza di scolarità, strutturazione della persona, ecc..
Solo in questa maniera il dott. __________ può valutare l'assicurato non idoneo nemmeno per montaggio di orologi, risp. operaio di fabbrica, magazziniere o aiuto-meccanico.
Sono tutte delle considerazioni comunque che non fanno parte di un apprezzamento dell'esigibilità di lavoro, nell'ambito dell'assicurazione sociale contro gli infortuni."
(doc. 170)
Sempre durante la procedura di opposizione, in data 8 giugno 2005 il ricorrente ha consultato il dott. __________.
Lo specialista in chirurgia ortopedica ha dapprima affermato di non poter confermare le constatazioni cliniche contenute nella relazione medico-legale del dott. __________:
" Con riferimento al quadro clinico riscontrato in data odierna, per quanto attiene all'aspetto funzionale della spalla destra non posso confermare le limitazioni pluri-direzionali attestate dal dr. __________ nella sua relazione medico-legale del 14.2.2005. In effetti, come già descritto negli ultimi esami medico-__________, la funzione della spalla destra risulta essere equivalente alla sinistra al di sopra dell'orizzontale e in rotazione esterna, costantemente deficitaria per contro in rotazione interna."
(doc. 179)
In seguito, a proposito della questione dell’esigibilità lavorativa, egli ha indicato, riferendosi a quanto osservato durante il periodo di accertamento pratico presso il __________ di __________, che RI 1 presenta un’incapacità lavorativa del 50% nelle attività prese in considerazione dall’CO 1 per stabilire il reddito da invalido (fatta eccezione per l’attività di controllore di abbonamenti, esigibile in misura completa):
" Contrariamente alle affermazioni espresse dal medico __________ nell'apprezzamento medico del 22.5.2005, le considerazioni espresse dall'orientatore AI nel giudicare l'operato del signor RI 1 non si limitano a ritenere dei motivi non infortunistici quali la lentezza di comprensione, la mancanza di scolarità, oppure la strutturazione della persona.
Il rapporto della signora __________, responsabile dell'accertamento e dell'orientamento, datato 29.7.2004 fa in effetti un chiaro riferimento inequivocabile al fatto che "il danno alla salute è risultato essere un importante limite (nelle attività produttive, in orologeria, in officina meccanica, una giornata con un viticoltore, …)".
Anche il rapporto di osservazione nel settore della meccanica, firmato dai signori __________ e __________ in data 20.7.2004, fa riferimento a una compromissione determinante dell'attività da parte del danno alla salute (vedi tabella a pagina 2). Nel complemento al rapporto di osservazione essi annotano: "… i risultati ottenuti sono inferiori alle aspettative in quanto i dolori che egli dichiara di avere lo costringono a interrompere l'attività. Per quanto riguarda il danno alla salute emergono notevoli difficoltà nei movimenti, dovute all'impossibilità di poter lavorare con la spalla destra… si nota un grande affaticamento fisico quando usa il braccio destro, per esempio quando deve limare o sbavare dei pezzi, oppure quando deve svolgere dei lavori in serie al trapano".
Se quindi i valori di sforzo massimo ritenuti in occasione dell'esame medico-__________ di chiusura dell'11.3.2003 possono venir condivisi anche in occasione della visita odierna, l'esperienza pratica acquisita durante il soggiorno presso il __________ ha tuttavia messo in evidenza i limiti della resistenza agli sforzi dell'arto superiore destro del signor RI 1.
Questo aspetto specifico risulta quindi essere in contrasto con le considerazioni espresse all'esigibilità di lavoro quando il medico __________ riteneva che "adibito a delle attività professionali adatte, l'assicurato invece può lavorare sull'arco di tutta la giornata con un rendimento del 100% senza necessità di pause supplementari".
- Con riferimento alle attività prese in considerazione nella decisione del 25.1.2005 per la determinazione del guadagno presumibile, quella di controllore di abbonamenti risulta ragionevolmente essere esigibile in misura completa e sull'arco di tutta una giornata lavorativa.
Alla luce delle osservazioni fatte durante il periodo di accertamento pratico richiesto dalla competente Assicurazione Invalidità, contenute nei rapporti citati al paragrafo precedente, le attività di operaio di fabbrica, magazziniere o aiuto-meccanico industriale risulterebbero de facto non essere esigibili in misura completa e a tempo pieno come preconizzato dalla CO 1, in relazione con le limitazioni somatiche.
Gli esempi di attività lavorativa riportati dalla CO 1 nella sua decisione del 25.1.2005 risultano essere molto generici, senza precisazione dell'effettivo mansionario di un operaio nell'ambito di una tale attività.
Volendo mantenere lo stesso grado di generalità, ritengo ragionevole considerare una riduzione della capacità lavorativa nell'ordine di grandezza del 50%."
(doc. 179)
In corso di causa, l’Istituto assicuratore convenuto ha prodotto un apprezzamento medico, datato 2 dicembre 2005, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la __________ di __________.
Secondo il medico di fiducia dell’CO 1, la limitazione della capacità lavorativa in attività adeguate, sostenuta dal dott. __________, non trova alcuna correlazione sul piano oggettivo:
" Bezüglich angeblicher Einschränkung der zumutbaren Arbeitsfähigkeit argumentiert Herrn Dr. __________ vorwiegend mit den Verhaltens-Beobachtungen durch medizinische Laien bei der beruflichen Abklärung im __________ (Akt 149). Eine fundierte ärztliche Begründung kann er dafür nicht geben. Für die behauptete Einschränkung von 50% findet sich im Status kein entsprechendes Korrelat. Zudem bestünde auch ein offensichtlicher Widerspruch zu einem Integritätsschaden von höchstens 5% brutto. Wir sehen nach objektiven Kriterien weiterhin keinen angemessenen körperlichen Grund, warum eine angepasste Arbeit nicht ganztags und mit normaler Leistung zumutbar sein sollte. Hinweis auf die plausiblen __________ Beurteilungen vom 11.03.2003 und 07.10.2004. Konkret sind auch die von der Administration ausgewählten DAP-Beispiele (Akt 164) aus versicherungsmedizinischer Sicht unfallbedingt ohne weiteres voll zumutbar."
(doc. 182)
In data 20 marzo 2006, davanti alle parti, il dott. __________ è stato sentito dal Presidente del TCA (XIII).
In primo luogo, il sanitario privatamente consultato dall’assicurato ha avallato la diagnosi e le limitazioni funzionali, così come erano state formulate dal medico __________ dell’CO 1 (cfr. XIII, p. 2: “Il presidente del TCA chiede al teste, con riferimento al rapporto del 20 giugno 2005, quali diagnosi ha posto. Il dr. __________ risponde che effettivamente non ha posto nel suo rapporto nessuna diagnosi ma che si riallaccia integralmente a quella posta dai medici dell'CO 1.” (…). Il presidente del TCA rilegge le esigibilità di lavoro contenute nel rapporto dell'11.3.2003 del Dr. __________ e sottolinea che i limiti (intesi come sforzi puntuali) sono effettivamente quelli indicati in tale rapporto.” – il corsivo è del redattore).
In secondo luogo, il dott. __________ ha relativizzato, siccome generica, l’affermazione secondo cui la capacità lavorativa in attività adeguate sarebbe limitata al 50% (cfr. XIII, p. 2: “Il presidente del TCA chiede al dr. __________ se davvero si può ritenere l'assicurato abile al lavoro in attività leggere adeguate soltanto al 50% o se, come lui dice nel rapporto, è stato generico in quanto l'CO 1 stesso è stato generico nella descrizione delle attività. Il Dr. __________ risponde che effettivamente è così, con riferimento anche alla parte di rapporto nella quale si rileva che non era indicato un mansionario specifico.” – il corsivo è del redattore).
In terzo luogo, lo specialista in chirurgia ortopedica ha sostenuto che le DPL elaborate dall’CO 1 non contengono tutte le informazioni necessarie per valutare, con cognizione di causa, l’esigibilità lavorativa di un assicurato:
" Il presidente del TCA chiede al dr. __________, anche con riferimento a valutazioni mediche abitualmente contenute negli incarti del TCA per problemi alla spalla analoghi a quelli dell'assicurato e con sforzi massimi esigibili inferiori, per quale motivo non può essere preteso nel caso concreto un lavoro leggero adeguato in misura del 100%.
Lo specialista risponde che le DAP sono generiche e non sempre considerano la lesione che ha l'assicurato. In altre parole non riesco ad estrapolare sempre della DAP cosa l'assicurato deve fare: ad esempio se il braccio è contro il corpo oppure no, quali movimenti ripetitivi egli deve svolgere.
(…).
Il teste sottolinea pure di non avere detto che le attività considerate dall'CO 1 sono inesigibili, ma di non avere sufficienti elementi per ritenere che l'assicurato le può svolgere con un rendimento completo."
(XIII, p. 2 - il corsivo è del redattore)
Fuori discussione la piena capacità lavorativa di RI 1 nell’attività di cui alla DPL n. 2315 (controllore di abbonamenti), il dott. __________ ha così commentato le restanti quattro occupazioni:
" (…)
DAP 2597 Il dr. __________ sottolinea che senz'altro, per quel che riguarda le esigenze fisiche il lavoro, è compatibile con il danno alla salute. Egli rileva tuttavia che dalla scheda non emerge che tipi di movimento l'assicurato deve effettuare, per cui non è possibile concludere solo sulla base di questa descrizione che il lavoro è esigibile a tempo pieno. La rappr. dell'CO 1 sottolinea che decisiva invece è la questione dell'esigibilità fisica e che per il resto si tratta di un problema di organizzazione sul posto di lavoro.
Il Dr. __________ precisa che se il movimento fosse quello di tenere sollevato e muovere frequentemente il braccio spostato dal tronco durante tutta la giornata per effettuare i compiti assegnatigli, il rendimento non potrebbe essere del 100%. L'ora di lavoro continuo comunque l'assicurato la regge, per il resto occorre inserire delle pause.
DAP 2440 Il lavoro consiste nel caricare e scaricare stoccaggi di merce tramite muletto (pag. 2). Per il resto l'avv. RA 2 sottolinea che i pesi da portare sono conformi a quanto fissato dal dr. __________. Il dr. __________ sottolinea che relativamente alla descrizione di questo posto di lavoro mancano riferimenti più precisi a dove deve essere stoccata la merce, se in alto o in basso. Al riguardo il presidente del TCA rileva comunque che nella descrizione sotto "esigenze fisiche" si indica che "solo di rado si devono sollevare dei pesi oltre l'altezza del torace".
DAP 2479 L'avv. RA 2 sottolinea che le esigenze fisiche sono conformi a quanto stabilito dal dr. __________. Il Dr. __________, sugli effetti concreti, si riallaccia a quanto emerge dai rapporti dell'orientatore professionale. Si tratta di vedere cosa deve fare l'assicurato mentre la macchina lavora, se deve muovere costantemente il braccio con una rotazione oppure no. Se così non fosse, sarebbe esigibile al 100%. In questo contesto è possibile che vi siano dei tempi morti mentre la macchina lavora, ciò che può essere equiparato ad una pausa. Potrebbero entrare in considerazione delle pause più prolungate nella seconda parte della giornata, a dipendenza dal tipo di attività da svolgere.
DAP 2513 A questo proposito il Dr. __________ sottolinea in particolare che l'attività sarebbe pienamente esigibile se il lavoro fosse svolto all'altezza dei fianchi o della vita. Più problematico sarebbe invece se il lavoro venisse svolto all'altezza delle spalle o del torace. In particolare è problematica la necessità di mantenere questa posizione per periodi prolungati."
(XIII, p. 3)
Al termine dell’udienza, il Presidente del TCA ha assegnato all’Istituto assicuratore un termine di 10 giorni per presentare una presa di posizione del dott. __________ a proposito delle obiezioni sollevate dal dott. __________ (cfr. XIII, p. 4).
Con referto del 27 marzo 2006, il dott. __________ si é quindi riconfermato nella tesi secondo cui tutte e cinque le attività lavorative proposte dall’CO 1 sono pienamente esigibili tenuto conto dello status oggettivabile a livello della spalla destra (status che non ha del resto neppure giustificato il riconoscimento di un’indennità per menomazione all’integrità):
" Vom "Verbale di udienza" des Tessiner Gerichts vom 20.03.2006 wurde Kenntnis genommen. Neue medizinische Aspekte ergeben sich nicht. Auch Herr. Dr. __________ bestätigt prinzipiell die Richtigkeit der __________ Zumutbarkeits-Beurteilung vom 11.03.2003 (Akt 97). Bei seiner Kontrolle vom 07.10.2004 (Akt 155) konnte Kollege __________ diese Einschätzung bestätigen.
Was die 5 DAP-Beispiele in Akt 164 betrifft, so hatte ich dazu bereits am 02.12.2005 klar Stellung genommen. Auch Herr Dr. __________ hält diese Arbeitsplätze an sich für geeignet, meint aber, teilweise sei keine volle Leistung möglich? Immerhin hält er nicht mehr an seiner offensichtlich übertriebenen Einschätzung vom 08.06.2005 fest (angeblich nur 50% Arbeitsfähigkeit).
Dies stünde auch im Widerspruch zum unbestrittenen Fehlen eines erheblichen Integritätsschadens. Die Einwände von Herrn Dr. __________ sind rein theoretisch, insbesondere kann er sie nicht mit konkreten Diagnosen und Befunden begründen. Es sei daran erinnert, dass auch der Privatgutachter keine Muskelatrophie an der rechten Schulter feststellen konnte. Die Rotatoren-manschette ist eindeutig intakt. Die Schulter-Beweglichkeit ist frei (Abduktion bds bis 160°), nur leichte Einschränkung der Innenrotation rechts. Wir sehen darum weiter keinen angemessenen objektiven Grund, warum alle 5 in Akt 164 beschriebenen Arbeitsplätze nicht ganztags und mit 100% Leistung zumutbar sein sollten (keine zusätzlichen Pausen nötig).
Der Unterzeichnete stützt sich bei seiner ergänzenden Beurteilung auf Akten und Röntgenbilder sowie seine langjährige Erfahrung als Chirurge und Versicherungsmediziner. Entscheiden sind jedoch die kompetenten kreisärztlichen Untersuchungsberichte."
(XIV bis)
Da parte sua, il chirurgo ortopedico privatamente consultato dall’assicurato ha così replicato:
" La presa di posizione del dr. __________ non apporta nessuna precisazione ulteriore sulle attività ritenute esigibili da parte della CO 1.
Non si tratta concretamente di mettere in dubbio l’esperienza chirurgica e quella medico-assicurativa degli attori coinvolti, ritengo tuttavia non possano venire scotomizzate (in parte anche interpretate in maniera per lo meno fuorviante) le considerazioni espresse dall’orientatore AI sulla base in particolare di un periodo prolungato di osservazione al lavoro pratico. In questo contesto veniva in particolare puntualizzata un’aumentata affaticabilità nell’esecuzione di lavori ripetitivi, anche se leggeri, come per esempio nella limatura o sbavatura di pezzi, oppure nello svolgimento di lavori in serie al trapano.
Non ritengo possano neppure venir sottaciute le considerazioni espresse dal prof. __________ nel referto del 6.1.2003, quando riteneva una capacità lavorativa del 50% in un posto di lavoro strutturato in maniera ideale."
(doc. D 1)
2.5. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte osserva, in primo luogo, che il dott. __________ ha esplicitamente riconosciuto che le limitazioni funzionali legate al danno alla spalla destra, sono quelle descritte dal dott. __________ in occasione della visita medica di chiusura dell’11 marzo 2003 (XIII, p. 2 e doc. 97). Quindi, impossibilità di alzare/trasportare pesi oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi, rispettivamente, oltre i 10 kg sopra l’orizzontale, oppure di eseguire dei lavori in modo duraturo sopra la testa.
D’altronde, le limitazioni descritte dal dott. __________ sono quelle che si riscontrano, normalmente, in assicurati che hanno lamentato un danno alle spalle: in sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente, di trasportare pesi anche solo relativamente importanti nonché d'ingaggiare l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA del 23 novembre 1998 nella causa O., 35.1998.63 e STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.1998.117, confermata dal TFA con pronunzia del 3 gennaio 2000, U 296/99).
Il dott. __________, da parte sua, non ha affatto preteso che il caso sub judice presenta delle particolarità che imporrebbero una diversa valutazione dell’esigibilità lavorativa.
In secondo luogo, il TCA ritiene che le critiche generali sollevate dal dott. __________ nei riguardi delle DPL elaborate dall’CO 1, non possano essere seguite.
In particolare, non condivisibile appare la sua affermazione secondo cui, citiamo: “… non riesco ad estrapolare sempre della DAP cosa l'assicurato deve fare: ad esempio se il braccio è contro il corpo oppure no, quali movimenti ripetitivi egli deve svolgere.” (XIII).
Secondo questo Tribunale, le DPL forniscono invece una descrizione puntuale delle esigenze fisiche richieste dal posto di lavoro in questione (specificando pure la frequenza con la quale ogni singola mansione deve venir svolta), che corrispondono del resto a quelle che vengono utilizzate dai medici __________ dell’CO 1 per tracciare l’esigibilità lavorativa in occasione delle visite di chiusura (per una esposizione dettagliata del contenuto delle DPL, cfr. Stefan A. Dettwiler, "Suva «DAP»t" nicht im Dunkeln. Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006, pag. 7 seg.).
Ora, le attività considerate dall’Istituto assicuratore convenuto, così come vengono descritte dalle relative DPL, rispettano manifestamente i limiti funzionali indicati dal medico di circondario (e avallati esplicitamente dal dott. __________).
Inoltre, per quanto concerne specificatamente l’attività di magazziniere presso la ditta __________ di __________, la relativa DPL (n. 2440) fornisce una risposta chiara all’interrogativo sollevato dal sanitario consultato dall’insorgente (cfr. XIII: “Il dr. __________ sottolinea che relativamente alla descrizione di questo posto di lavoro mancano riferimenti più precisi a dove deve essere stoccata la merce, se in alto o in basso.” – il corsivo è del redattore), nella misura in cui essa prevede che soltanto di rado il lavoratore è chiamato a sollevare/trasportare pesi oltre l’altezza del torace.
Un discorso analogo vale per la professione di aiuto meccanico industriale presso la ditta __________ di __________: dalla DPL n. 2479 si evince in effetti che movimenti di rotazione nell’ambito della manipolazione di attrezzi sono infrequenti.
Anche in relazione alla possibilità di introdurre delle pause supplementari durante il tempo di lavoro, visto che a detta del dott. __________ il problema risiederebbe piuttosto nella resistenza, le DPL sono esplicite: tutte e cinque la prevedono.
L’accenno fatto dal dott. __________ alla valutazione espressa il 6 gennaio 2003 dal Prof. dott. __________ (cfr. doc. D 1: “Non ritengo possano neppure venir sottaciute le considerazioni espresse dal prof. __________ nel referto del 6.1.2003, quando riteneva una capacità lavorativa del 50% in un posto di lavoro strutturato in maniera ideale.”), non può essere di soccorso all’assicurato.
In effetti, leggendo l’affermazione del dott. __________ nel suo contesto, si evince chiaramente che egli intendeva in realtà riferirsi all’abituale attività di muratore e non ad altre attività sostitutive adeguate (doc. 85: “Herr RI 1 ist der Ansicht, dass mit der vorhandenen Schulterfunktion eine brauchbare Arbeitsleistung als Maurer nicht erreicht werden kann. Meines Erachtens dürfte bei optimal strukturiertem Arbeitsplatz eine 50%ige Arbeitsleistung erreicht werden können.” – il corsivo é del redattore).
Parimenti inconferenti appaiono gli esiti del periodo di osservazione (17 maggio-31 agosto 2004) compiuto presso il __________ di __________.
In primo luogo, occorrerebbe che le mansioni proposte a RI 1 fossero veramente compatibili con le limitazioni funzionali segnalate dal medico __________ dell’CO 1, aspetto che però non emerge con sufficiente chiarezza dal rapporto di osservazione del 29 luglio 2004, in cui si parla genericamente di “attività produttive”, di “orologeria”, di “officina meccanica”, nonché di “giornata con un viticoltore” (allegato al doc. 149).
In secondo luogo, e ciò risulta chiaramente dal rapporto di fine sorveglianza del 6 agosto 2004, se l’osservazione non è stata coronata da successo è anche a causa delle “scarse conoscenze scolastiche di base”, nonché della “lentezza di comprensione e di esecuzione relativa alla dinamica di personalità dell’assicurato” (doc. 149).
Tutto ben considerato, questa Corte è quindi dell’avviso che, da un punto di vista medico, RI 1 è in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, le attività lavorative designate dall’CO 1.
2.6. Si tratta ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati che figurano all'incarto (cfr. doc. 158 e 164), l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 62'381.80.
Tale importo, del resto, non è stato contestato dall'assicurato e può pertanto essere fatto proprio da questo Tribunale.
2.7. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg..
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In tale contesto l'Alta Corte ha inoltre rilevato:
" (…).
Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen."
(DTF succitata, consid. 4.2.2)
Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606); D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.
2.8. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:
" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."
Ne consegue che il reddito da invalido andrà d’ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1) oppure, se del caso, soddisfatte le condizioni di cui alla DTF 129 V 472, in base alle DPL elaborate dall’INSAI.
2.9. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali che interessano la spalla destra, e meglio l’operaio addetto al controllo delle punte per trapani di dentisti presso la __________, il magazziniere presso la __________, l’aiuto meccanico industriale presso la __________, l’operaio di fabbrica presso la __________ e, infine, il controllore di abbonamenti presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2004, un reddito annuo pari a fr. 49'215.40 (cfr. doc. 164).
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 164 si evince che sono 87 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 26’025.-- e a fr. 59'854.--, e infine che quello medio è di fr. 45'159.--.
In relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 49'215.40) è superiore di circa il 9% rispetto alla media dei salari medi (fr. 45'159.--).
Interrogato in merito, l’CO 1 ha osservato quanto segue:
" Nella sentenza di principio di cui al DTF 129 V 472, il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL, ossia che l’assicuratore infortuni è tenuto a produrre almeno 5 DPL, come pure a fornire indicazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, sul salario massimo e minimo, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Tali condizioni adempiute, il reddito da invalido può validamente essere stabilito sulla base delle DPL, essendo la rappresentatività dello stesso data.
Il TFA non pone per contro esigenze in merito al fatto che il reddito da invalido ritenuto debba situarsi al di sotto o al di sopra della media dei salari medi.
Nel caso in rassegna, atteso che le 5 DPL ritenute adempiono chiaramente i quesiti posti dalla giurisprudenza di cui sopra, il reddito da invalido ritenuto dalla convenuta sulla base appunto delle 5 DPL di cui al doc. 164 merita piena conferma.
Per completezza e a titolo informativo, le segnaliamo che l’CO 1 ha sviluppato una propria prassi in merito, così come dettagliatamente descritta dall’avv. Stefan A. Dettwiler della __________ dell’CO 1 in: SZS/RSAS 50/2006, p. 6ss., in particolare p. 12ss."
(XVII)
Da parte sua, __________, nell’articolo pubblicato in SZS 2006 pag. 7 seg., ha sostenuto che un margine del 10% (e, in determinati casi, anche maggiore) rientra nel margine di apprezzamento di cui dispone l’amministrazione:
" Anhand der vom EVG verlangten vier qualitativen Anforderungen der Abfrage kann abgeschätzt werden, in welchem Bereich die fünf ausgewählten DAP-Blätter liegen. Die CO 1 erachtet das der Vewaltung zustehende Ermessen – Spezialfälle ausgenommen – ohne weiteres als gewahrt, wenn das aus den fünf massgeblichen DAP-Blätter ermittelte Invalideneinkommen nicht mehr als 10% vom Durchschnitt der Durchschnittslöhne abweicht. Es besteht deshalb kein Anlass, die fünf massgebenden DAP-Blätter genau im bzw. unterhalb des Durchschnittsbereiches auszuwählen, wie kürzlich das Tessiner Sozialversicherungsgericht entschieden hat. Bei den DAP-Blättern handelt es sich um konkrete Arbeitsstellen und nicht Tabellenlöhne. Es würde auch keinen Sinn machen, fünf DAP-Blätter auszuwählen, wenn ohnehin auf den Durchschnittslohn der DAP-Abfrage abgestellt werden müsste.
Aber auch eine Abweichung von mehr als 10% vom Durchschnitt ist in begründeten Fällen ohne weiteres möglich. So kann dadurch einem tiefen/hohen Valideneinkommen oder auch Spezialkenntnissen eines Versicherten Rechnung getragen werden. Dies ist jedoch einlässlich zu begründen. Hierbei ist auch auf die Schadenminderungspflicht des Versicherten zu verweisen. Unter strender Handhabe dieser Pflicht könnten auch fünf DAP-Blätter mit dem jeweils höchstens Lohn verwendet werden. Dies würde jedoch die Schadenminderungspflicht zu sterk strapazieren, und es bestünde die gefahr eines Missbrauchs der DAP-Datenbank."
(Stefan A. Dettwiler, in SZS 2006 pag. 12 seg.)
Al riguardo, va innanzitutto precisato che, nella sua sentenza del 19 ottobre 2005 nella causa J., inc. n. 35.2005.34, citata dall’autore del menzionato articolo, il TCA ha semplicemente indicato che, situandosi il reddito da invalido preso in considerazione dall’CO 1 al di sotto della media dei salari medi, la questione della rappresentatività non creava problemi di sorta.
Il TCA ha infatti testualmente affermato:
" Alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL prodotte in causa sono numericamente sufficienti.
D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 132 si evince che sono 20 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 35'321.-- e a fr. 62'701.--, e infine che quello medio è di fr. 46'822.--.
Da quanto precede, risulta che il reddito da invalido considerato dall’INSAI (fr. 46'726.40) si situa sotto questa media
(fr. 46'822.--), ragione per la quale esso è rappresentativo."
Questa Corte, contrariamente a quanto esposto da __________, non ha invece mai deciso che, per essere rappresentativo il reddito desunto dalle DPL debba in ogni caso essere inferiore o uguale alla media dei salari medi.
D’altra parte, a proposito di quanto affermato dall’assicuratore infortuni convenuto nel suo scritto del 12 aprile 2006 (il TFA non pone per contro esigenze in merito al fatto che il reddito di invalido ritenuto debba situarsi al di sotto o al di sopra dei salari medi", il TCA ritiene che l'esigenza, imposta dalla giurisprudenza federale all'assicuratore che utilizza le DPL, di dover fornire informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio, non costituisce un esercizio fine a sé stesso.
Se l’Alta Corte ha posto queste esigenze qualitative è evidentemente per consentire all'assicurato (e di conseguenza all'autorità di ricorso in caso di contestazione) una verifica della rappresentatività del reddito da invalido ritenuto con lo scopo di calcolare il grado dell’invalidità.
Certo in pratica non è possibile pretendere che il reddito da invalido risultante dall’applicazione delle DPL si situi sempre esattamente nella media dei salari medi. Di conseguenza va riconosciuto all’amministrazione un certo margine di apprezzamento.
La prassi instaurata dall’Istituto assicuratore convenuto, secondo la quale sono di principio leciti scostamenti sino al 10%, così può dunque essere fatta propria da questo Tribunale (in questo contesto, cfr. pure la STCA del 20 aprile 2006 nella causa S., inc. n. 35.2005.73, consid. 2.5.9., in cui questa Corte ha ratificato uno scostamento di circa il 5% dalla media dei salari medi).
Ciò non significa però che l'Istituto assicuratore può sistematicamente fissare il reddito da invalido al di sopra della media dei salari medi. Tale modo di agire snaturerebbe infatti il senso della giurisprudenza federale.
In conclusione, nella concreta evenienza, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.
Esso ammonta a fr. 49'215.40.
Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 49'215.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 62'381.80 - è del 21.10%, arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Nella misura in cui, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del 21%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.10. A titolo abbondanziale, il TCA osserva che l’assicurato non potrebbe pretendere una rendita di un’entità maggiore, neppure se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, determinare il grado della sua invalidità in applicazione dei dati statistici (e non in base alle DPL dell’CO 1).
In proposito, è indubbio che, al di là di quelle ritenute dall’assicuratore infortuni convenuto, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, nel settore industriale e dell’artigianato, che RI 1 sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, nonostante i postumi residuali che interessano il suo arto superiore destro (cfr., del resto, XIII, p. 2: “Ci sono effettivamente delle attività che sono fattibili al 100%, ad esempio quella di controllore è esigibile al 100%.”).
Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al considerando 2.8. in fine, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Orbene utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'783 mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
2.11. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt."
(STFA succitata).
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12. Nella presente fattispecie, l'importo stabilito dall'Istituto assicuratore convenuto a titolo di reddito da invalido, ammonta a fr. 49'215.40 (consid. 2.9.).
Esso corrisponde a una riduzione leggermente inferiore al 15% del reddito statistico desunto dalla Tabella TA 1 (fr. 49'215.40 rappresentano infatti l’85.7% di fr. 57'396), ciò che alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto (statuto di frontaliere e impedimenti legati al danno alla salute) e dei precedenti giurisprudenziali, appare senz’altro adeguata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti