Raccomandata
Incarto n. 35.2005.85 mm/td
Lugano 1 febbraio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26 settembre 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 marzo 1998, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso «__________ » Assicurazioni (il cui portafoglio svizzero di assicurazioni contro gli infortuni è stato ceduto, nel frattempo, alla CO 1) – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo sinistro egli ha riportato, secondo il certificato 16 giugno 1998 dell’Ospedale regionale di __________, un trauma d’accelerazione al rachide cervicale (doc. 116).
L’assicuratore infortuni ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha versato regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel prosieguo e sino al rilascio della decisione formale da parte de «__________ », le condizioni di salute dell’assicurato sono state oggetto di innumerevoli valutazioni specialistiche, tanto di parte quanto predisposte dall’assicuratore LAINF stesso, rispettivamente, dall’Ufficio AI.
1.3. Con decisione formale del 17 dicembre 2004, l’assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° febbraio 2000, facendo difetto, da tale data in poi, una relazione di causalità adeguata con l’evento traumatico del marzo 1998.
«__________ » ha peraltro rinunciato a pretendere dall’assicurato la restituzione delle prestazioni corrispostegli durante il periodo 1° febbraio 2000-30 giugno 2004 (doc. 19).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 18), l’assicuratore LAINF, in data 26 settembre 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 17).
1.4. Con tempestivo ricorso del 17 ottobre 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscergli una rendita di invalidità dell’80% a far tempo dal 1° febbraio 2000, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 50%, argomentando:
" Nell'affermare con certezza la naturale causalità esistente, CO 1 ha negato l'adeguatezza del nesso di causalità sulla base del fatto che, sebbene sia stata diagnosticata una distorsione alla colonna vertebrale cervicale, i criteri di adeguatezza non risultano essere soddisfatti. A questo scopo è innanzi tutto opportuno far notare che, nel caso di tamponamenti avvenuti prima di un semaforo, la sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni prevede la necessità di desumere un incidente di livello intermedio.
Inoltre la velocità era sicuramente molto più alta dei 10-18 km/h confermati dall'autore dell'incidente. È ormai noto che i responsabili degli incidenti indichino costantemente una velocità minore di quella effettiva.
Che la velocità segnalata non corrisponde a verità risulta anche dal fatto che la parte anteriore della Fiat Uno è stata notevolmente danneggiata e soprattutto che il conducente non ha potuto abbandonare il veicolo dallo sportello. Ciò implica che il telaio e le parti portanti dell'automobile hanno subito danni. Inoltre, per il veicolo del reclamante si sono venute a creare circostanze aggravanti poiché il rimorchio, di cui disponeva posteriormente, ha trasferito tutta la forza dell'urto direttamente sul corpo e sulla testa del reclamante senza comprimere il telaio. La posizione del corpo e della testa del reclamante si trovavano in posizione sfavorevole da un punto di vista biomeccanico, poiché al momento dell'urto egli aveva appena slacciato le cinture di sicurezza e stava per togliersi la giacca dalle spalle piegando il suo corpo in avanti e poi girandolo verso il lato destro.
Dall'evidente dinamica del tamponamento l'incidente è di media gravità, se non addirittura di livello medio-grave.
Per quanto riguarda i particolari criteri di adeguatezza, è opportuno fare riferimento al principio giuridico delle Assicurazioni Sociali per cui il momento determinante per l'esecuzione della valutazione non è la data della sospensione delle prestazioni o dell'adempimento delle premesse per il rilascio della pensione, bensì la data della disposizione o, per la sua contestazione, la data della decisione su opposizione (cfr. DTF 116 V 248" … d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue"). Ciò vale anche nel caso della valutazione di conseguenze a lungo termine dovute a distorsioni della colonna vertebrale cervicale o di traumi cranici e cerebrali, come emerge ad esempio della sentenza U 154/03 del 15 ottobre 2003, p. 11, in cui il giudizio di causalità e di adeguatezza è stato eseguito con certezza al momento determinante della decisione su opposizione.
(…)
Per la valutazione dei criteri temporali in riferimento a distorsioni della colonna vertebrale cervicale è necessario riferirsi all'intervallo dall'incidente del 27 marzo 1998 sino all'emanazione della decisione su opposizione del 26 settembre 2005, sebbene, secondo l'opinione di CO 1, la guarigione si sia stabilizzata già a partire dal gennaio 2000. In altre parole, in un arco temporale di quasi 7 anni e ½, sono stati riscontrati dolori alla nuca cronici e continue cefalee, disturbi del sonno, vertigini, deficit di concentrazione e di memoria a breve termine, i quali sono da ricondurre esclusivamente all'evento assicurato. A ciò si aggiungono i numerosi trattamenti medici, gli esami e le perizie, nonché le altrettanto numerose sedute fisioterapeutiche a cui il querelante si è dovuto sottoporre durante questi 7 anni e ½. In questo intervallo di tempo si è riscontrata inoltre una non idoneità al lavoro di almeno il 50% - 80% ed un'invalidità notevolmente maggiore. È pertanto evidente e palese che tutti questi criteri di adeguatezza risultino essere completamente soddisfatti. È razionalmente impossibile mettere quindi in dubbio che, anche dal punto di vista giuridico, l'incidente del 29 marzo 1998 non abbia un valore decisivo per i disturbi connessi esclusivamente all'incidente e protrattisi oltre la data della sospensione delle prestazioni nel gennaio 2000, così come la perizia della __________ per l'Amministrazione e i Tribunali ha confermato inderogabilmente.
In base agli accertamenti della __________, dal gennaio 2000 lo stato di salute si è stabilizzato, motivo per cui il rilascio di una pensione è sostanzialmente richiesto a partire da questo momento. In tale periodo di tempo l'Assicurazione Federale per l'Invalidità ha concluso l'inchiesta, in base a cui la comunicazione del grado di invalidità è stato notificato alla cassa di compensazione nel febbraio 2000 ed è stato decretato il 20 maggio 2000. Sussiste dunque una determinazione attuale dell'invalidità per entrambi gli assicuratori sociali. Come ha dichiarato il TFA nella DTF 131 V 123 una definizione unitaria del grado di invalidità è sia nell'interesse degli assicuratori che del cittadino coinvolto. "Per raggiungere tale obiettivo la non conformità alle determinazioni dell'invalidità di altri assicuratori già passate in giudicato deve costituire un'eccezione. Le rispettive condizioni devono essere dunque sottoposte ad un severo esame e possono essere asserite solo con il dovuto riserbo."
In questo caso l'Assicurazione per l'Invalidità ha determinato un'invalidità dell'80%. Ciò concorda essenzialmente con la stima della non idoneità al lavoro medico-teorica della __________ alle domande 9 e 10 della perizia, secondo cui la non idoneità al lavoro dovuta all'incidente ammonta al 30% per motivi reumatologici e al 50% per ragioni neuropsicologiche. Considerando che, prima dell'incidente, il querelante lavorava 10-12 ore giornaliere e che la valutazione della non idoneità al lavoro, dovuta esclusivamente all'incidente e definita dai medici peritali, si riferisce solo ad un normale orario lavorativo di circa 40-42.5 ore a settimana, lo straordinario metodo di stima dell'80% di invalidità risulta essere sostanzialmente legittimo. In ogni caso non sussistono essenziali aspetti che giustifichino una divergenza da tale invalidità.
Le perizie extra-amministrative della __________ hanno valutato un'indennità per menomazione dell'integrità pari al 50% (cfr. p. 16, punto 16 della perizia). Poiché le autorità amministrative e i tribunali non possono in regola differire dalle conclusioni di un'ampia e convincente perizia, questa tesi risulta chiaramente dimostrata."
(I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Nella concreta evenienza, considerato che in discussione vi è l’estinzione del diritto a prestazioni a far tempo dal mese di febbraio 2000, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della vLAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.5.1. Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.5.2. Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.5.3. Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.
La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
- le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici persistenti;
- la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
2.5.4. Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.
consid. 4a).
2.6. Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.
Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).
Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.).
Nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del "colpo di frusta" non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.
Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al "colpo di frusta" devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico.
L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.
Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.
Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).
Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).
2.7. Alla luce dei principi evocati al precedente considerando qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:
" Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)"
(DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.).
L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).
Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.; per un caso recente dove il TFA non ha rilevato l’esistenza di un’accumulazione di disturbi tipici, cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa C., U 37/05).
Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):
" Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)"
(DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310).
2.8. Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi - si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).
Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).
A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.
Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.).
Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)).
In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi.
Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano.
Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:
" Der Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden."
(RAMI succitata, consid. 3a)
D’altro canto, in RAMI 2001 U 412, p. 79ss., l’Alta Corte ha pure puntualizzato che l’adeguatezza del nesso causale deve essere valutata secondo i criteri applicabili in caso di trauma cervicale d’accelerazione o di lesione equivalente, solo se i disturbi psichici comparsi dopo l’infortunio rientrano nel quadro clinico tipico di un tale trauma. Pertanto, in caso di necessità, preliminarmente alla valutazione dell’adeguatezza, occorre esaminare se i disturbi psichici apparsi in coincidenza con l’infortunio rappresentano un sintomo del trauma subito oppure un danno alla salute autonomo (secondario):
" b) Aufgrund dieser medizinischen Angaben, auf welche abzustellen ist, steht mit der vorausgesetzten überwiegenden Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin ein HWS-Trauma erlitten hat und der Unfall vom 7. Juni 1995 zumindest eine Teilursache der bestehenden Beschwerden und der darauf zurückzuführenden Einschränkung in der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bildet, was für die Bejahung des natürlichen Kausalzusammenhangs praxisgemäss genügt (BGE 121 V 329 Erw. 2a mit Hinweisen).
Fraglich ist, wie es sich hinsichtlich der Unfallkausalität der bestehenden psychischen Beeinträchtigungen in Form einer Symptomausweitung mit sekundärem Fibromyalgie-Syndrom und wahrscheinlicher Schmerzverarbeitungsstörung verhält. Die Vorinstanz geht diesbezüglich davon aus, dass die Beschwerdeführerin beim Unfall vom 7. Mai 1995 ein Schleudertrauma der HWS erlitten hat, weshalb es für die Adäquanzbeurteilung praxisgemäss nicht entscheidend sei, ob die bestehenden Beschwerden medizinisch eher organischer oder psychischer Natur seien. Weil das in einem natürlichen Kausalzusammenhang zum Unfall stehende Beschwerdebild, zu dem auch das diagnostizierte Fibromyalgie-Syndrom gehöre, als Ganzes zu betrachten sei und die psychischen Beeinträchtigungen nicht eindeutig im Vordergrund stünden, habe die Adäquanzbeurteilung nach den für ein Schleudertrauma oder eine schleudertraumaähnliche Verletzung (BGE 117 V 359 ff.) und nicht nach den für psychische Unfallfolgen (BGE 115 V 133 ff.) geltenden Kriterien zu erfolgen (BGE 123 V 99 Erw. 2a). Dies gilt indessen nur dann, wenn die im Anschluss an den Unfall auftretenden psychischen Störungen zum typischen Beschwerdebild eines HWS-Traumas gehören. Denn es muss auch bei Vorliegen eines Schleudertraumas der Nachweis möglich sein, dass es sich im konkreten Fall nicht um eine unfallkausale psychische Beeinträchtigung handelt. Erforderlichenfalls ist vorgängig der Adäquanzbeurteilung daher zu prüfen, ob es sich bei den im Anschluss an den Unfall geklagten psychischen Beeinträchtigungen um blosse Symptome des erlittenen Traumas oder aber um eine selbstständige (sekundäre) Gesundheitsschädigung handelt, wobei für die Abgrenzung insbesondere Art und Pathogenese der Störung, das Vorliegen konkreter unfallfremder Faktoren und der Zeitablauf von Bedeutung sind."
(RAMI succitata)
Per un caso recente di applicazione di questa giurisprudenza, cfr. STFA del 3 aprile 2005 nella causa K., U 379/04, consid. 5.3..
2.9. In concreto, il TCA constata che, con la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF convenuto ha esplicitamente riconosciuto che, in occasione dell’incidente stradale del 27 marzo 1998, un classico tamponamento da tergo, RI 1 ha riportato un trauma da decelerazione alla colonna cervicale e, d’altra parte, che i persistenti e complessi disturbi da lui lamentati costituiscono una naturale conseguenza del sinistro appena menzionato:
" Nella fattispecie, il quadro clinico è chiaro, considerando le lamentele dell’assicurato che corrispondono a cefalee frontali ed occipitali, cervico-nucalgie che portano a emicrania con una predominanza destra fino alla regione frontale e periorbitale, e si accompagnano a sensazioni di vertigini (cfr. il rapporto del dott. __________ del 22 settembre 1998) e a disturbi del sonno.
Infatti, tutti i medici hanno diagnosticato un “whip-lash con meccanismo di decelerazione cervicale” ossia una distorsione cervicale (Streckhaltung der HWS), anche se il dott. __________ ne parla sotto forma di una possibilità e non di una certezza (cfr. il rapporto del dott. __________ del 22 settembre 1998 e il questionario del 5 dicembre 1998).
… È altrettanto chiaro che i diversi medici non hanno potuto oggettivare le lamentele dell’assicurato mediante constatazioni cliniche oggettive.
(…).
… Alla fine, i medici consultati sono unanimi sul fatto che esiste una relazione di causalità naturale tra lo stato di salute del Signor RI 1 e l’incidente del 27 marzo 1998.”
(doc. 17)
Questa Corte condivide le conclusioni formulate dall’CO 1. Esse trovano piena conferma in un’abbondante e affidabile documentazione specialistica, segnatamente nella perizia 4 gennaio 2000 del dott. __________, spec. FMH in neurologia (doc. 81), in quella 6 giugno 2000 della Clinica universitaria __________ di __________ (doc. 76), nonché in quella 12 novembre 2004 del __________ di __________ (doc. 20).
2.10. Oggetto di discussione è l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’infortunio del mese di marzo 1998 e la sintomatologia denunciata da RI 1.
Tale questione deve essere vagliata – e ciò non è contestato – alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359 (e non secondo quanto sviluppato in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio; cfr., del resto, la perizia 29.9.2004 allestita dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, da cui emerge che l’assicurato non presenta alcuna patologia di natura psichica; allegato al doc. 20).
2.11. Nel valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al ricorrente.
La dinamica dell’incidente stradale del 27 marzo 1998 si evince da diversi documenti presenti all’inserto.
Essa è così stata descritta in sede di decisione su opposizione del 26 settembre 2005, descrizione esplicitamente avallata dal ricorrente (I, p. 2):
" La sua auto, immobilizzata in una colonna di veicoli fermi davanti ad un semaforo, è stata tamponata da un secondo veicolo. L’assicurato ha dichiarato che, al momento dell’impatto, egli era chino sulla destra, intento a togliersi la giacca. La sua testa non ha urtato contro l’abitacolo e non ha perso conoscenza.”
(doc. 17, p. 2)
Chiamato ora a classificare questo sinistro, lo scrivente Tribunale ritiene che si tratti di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti, conformemente ad una ormai consolidata prassi federale (cfr. STFA del 6 novembre 2002 nella causa G., U 99/01, consid. 4.1.: "Der erlittene Verkehrsunfall ist mit der Vorinstanz im mittleren Bereich, hier aber eher an der Grenze zu den leichten Unfällen anzusiedeln. Dies entspricht auch der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, welches Auffahrkollisionen auf ein haltendes Fahrzeug in der Regel als mittelschweren Unfall im Grenzbereich zu den leichten Unfällen qualifiziert (Urteil B. vom 22. Mai 2002, U 339/01)" - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, STFA del 21 giugno 1999 nella causa E., U 128/98, consid. 3 e riferimenti; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der HWS: Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 431ss.).
L’assicurato infortuni convenuto, tenuto conto del fatto che l’automobile dell’assicurato era ferma in colonna e dell’esigua velocità di marcia di quella investitrice (10-18 km/h secondo il suo conducente), ha sostenuto che il sinistro in discussione andrebbe classificato fra gli infortuni leggeri o insignificanti e negata a priori l’esistenza di un legame causale adeguato (cfr. I, p. 15).
In proposito, è utile osservare che, in alcuni casi, il TFA ha effettivamente ammesso soltanto un infortunio leggero, poiché la modifica della velocità in seguito alla collisione si era rivelata esigua (delta-v inferiore ai 10 km/h; sentenza dell'8 aprile 2002 nella causa S., U 357/01, consid. 3b/bb) e vi era pure carenza di disturbi manifestatisi immediatamente dopo l'incidente (sentenza del 29 ottobre 2002 nella causa S., U 22/01, consid. 7.1; in quel caso l'assicurato aveva unicamente sofferto di dolori alla nuca, senza conseguenze sulla capacità lavorativa, e non aveva ritenuto necessario recarsi immediatamente dal medico, che è stato consultato solo quattro giorni dopo; inoltre i tipici sintomi del trauma da "colpo di frusta" si erano manifestati oltre due anni dopo l'incidente; si veda anche sentenza del 7 agosto 2001 nella causa B., U 33/01, consid. 3a).
Tuttavia, sempre secondo l’Alta Corte, nel caso in cui si manifestino conseguenze immediate che non sono palesemente indipendenti dall'incidente, va - quale eccezione alla regola succitata - esaminata l'esistenza di un nesso di causalità adeguato anche in caso di infortuni leggeri, tenendo conto degli stessi criteri applicabili a quelli di media gravità (RAMI 2003 U 489, p. 360 consid. 4.2 e 1998, U 297, p. 243).
La questione di sapere se l'infortunio vada classificato nella categoria degli eventi di media gravità, al limite degli incidenti leggeri oppure fra quelli leggeri o insignificanti, non merita comunque ulteriori approfondimenti.
In effetti, anche nella seconda ipotesi, l'esistenza di un nesso di causalità adeguato andrebbe in ogni caso esaminata a titolo eccezionale, tenuto conto delle conseguenze provocate dall'infortunio (si veda anche sentenza dell'8 aprile 2002 nella causa S., già citata, consid. 3b/bb).
Diversamente dal caso esaminato nella succitata pronunzia del 29 ottobre 2002 nella causa S., U 22/01, RI 1 ha infatti manifestato delle cervico-nucalgie nelle ore immediatamente successive all'incidente, progressivamente aumentate d’intensità durante la notte, motivo per cui il giorno dopo si è recato per un controllo presso il Servizio di PS dell'Ospedale regionale di __________ (doc. 116). Gli ulteriori sintomi tipici del "colpo di frusta" - quali emicrania, vertigini, disturbi del sonno, ecc.- non hanno poi tardato a manifestarsi.
Egli è inoltre stato da subito dichiarato inabile al lavoro, inabilità che è poi perdurata per lungo tempo.
Giova infine segnalare che è già stato attestato da periti, in base a studi scientifici recenti, che anche in caso di tamponamenti a bassa velocità le conseguenze possono essere rilevanti. Di conseguenza, anche nell’ipotesi di incidenti della circolazione apparentemente insignificanti non può essere a priori negata l’esistenza di un trauma del tipo “colpo di frusta” con relativo danno alla salute (cfr. RAMI 2003 U 489, p. 359).
2.12. Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.5.3..
Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.5.4.).
In una sentenza dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03 - riguardante un assicurato vittima di un incidente della circolazione stradale (tamponamento da tergo), qualificato quale infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti – il TFA ha ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un nesso causale adeguato, la realizzazione cumulativa di tre fattori (cfr., per dei casi analoghi, la STFA del 6 dicembre 2004 nella causa S., U 158/04, consid. 2.4 e la STCA del 28 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.2000.20, consid. 2.6., confermata dal TFA con giudizio del 17 ottobre 2002, U 371/01; per un caso in cui, trattandosi di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri, la Corte federale non ha ritenuto sufficiente la presenza di due soli fattori di rilievo, cfr. la STFA del 16 dicembre 2005 nella causa S., U 294/05).
Nella concreta evenienza, va innanzitutto osservato che l’assicuratore LAINF stesso ha ammesso l’adempimento del criterio dei disturbi persistenti, rispettivamente, di quello del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche (cfr. doc. 17, p. 16: “A favore della causalità adeguata si potrebbero evocare solamente la persistenza di dolori e la durata dell’incapacità lavorativa. Vista l’incapacità di lavoro del 40%, questo criterio non è tuttavia soddisfatto in modo particolarmente pronunciato” – la sottolineatura è del redattore).
Il TCA condivide questa opinione.
Da una parte, dalle tavole processuali emerge che, dal giorno dell'infortunio in poi, RI 1 non è mai stato asintomatico.
Egli ha per contro continuato ad accusare un complesso di disturbi, resistenti peraltro alle terapie poste in atto, caratterizzato da una sindrome cervico-cefalica, con dolori localizzati al collo e alla testa, da vertigini, nonché da difficoltà di ordine neuropsicologico.
Ancora in occasione del suo soggiorno presso il __________ di __________ (luglio-agosto 2004) - quindi a distanza di oltre sei anni dall’evento traumatico assicurato i sanitari hanno indicato che l’insorgente continuava a lamentare dolori cervicali con irradiazioni al capo e alle spalle. Le cefalee erano, da parte loro, accompagnate da vertigini, nausea, sensazione di insicurezza alla deambulazione, nonché da difficoltà di concentrazione e di memoria, sintomatologia riconducibile esclusivamente all’infortunio del mese di marzo 1998, in assenza di un qualsiasi fattore estraneo (doc. 20, p. 7, 14 e 15).
D’altra parte, a proposito del secondo criterio, occorre precisare che l’inabilità lavorativa del 40% a cui fa riferimento l’CO 1 è stata attestata dai sanitari della Clinica __________ di __________ in occasione della visita peritale dell’11 maggio 2000 (doc. 76).
In precedenza, il dott. __________, Capo del Servizio di neurologia presso l’Ospedale regionale di __________ (cfr. referto del 1° febbraio 1999, doc. 103), e il dott. __________, specialista in neurologia che ha allestito la perizia di parte del 4 gennaio 2000 (cfr. doc. 81), avevano certificato una incapacità lavorativa, rispettivamente, del 100 e del 75%.
Va inoltre rilevato che il grado di capacità lavorativa stabilito (peraltro in maniera non unanime, cfr. doc. 63 e 56) dai periti della Clinica __________, non è stato confermato né dal Prof. dott. __________, Primario della Clinica di riabilitazione di __________, il quale, al termine della degenza 31 luglio-21 agosto 2001, ha dichiarato il ricorrente inabile al lavoro nella misura dell’80% (cfr. doc. 43 e 37), né dai dottori __________ e __________, attivi presso il __________ di __________, autori della perizia 12 novembre 2004, per i quali RI 1 è inabile all’80% nella sua abituale professione (in misura del 30% in professioni adeguate; cfr. doc. 20).
A prescindere dal grado dell’incapacità al lavoro, il secondo criterio è pure dato.
Questa Corte ritiene inoltre adempiuto il criterio della gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate (cfr., per un caso analogo, RAMI 1998 U 297, p. 243ss. consid. 3c).
In proposito, va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di trauma d’accelerazione cervicale non consente, di per sé, di ritenere adempiuto tale fattore.
Perché ciò sia il caso, è necessaria la particolare rilevanza della sintomatologia legata ad un trauma del tipo “colpo di frusta” oppure particolari circostanze (ad esempio, una posizione sfavorevole del corpo) suscettibili di influenzare il quadro clinico (cfr. STFA del 10 settembre 2003 nella causa F., U 343/02, consid. 4.3 e riferimenti ivi menzionati).
Nel caso di specie, dalla documentazione all’inserto si evince che, al momento dell’urto, il ricorrente stava per levarsi la giacca, di modo che il suo tronco e la sua testa erano piegati in avanti e ruotati verso destra (cfr., ad esempio, doc. 76, p. 1, 97, 99 e 120).
Ora, così come attestato sia dal neurologo dott. __________ (doc. 81, p. 10s.: “Die Schwere der erhobenen klinischen und radiologischen Befunde erklärt sich aus der ungünstigen Körperposition im Moment des Aufpralls”) che dal reumatologo __________ (rapporto del 16.8.2004, p. 4, accluso al doc. 20: “Am 27.3.1998 erlitt der Versicherte ein HWS Distorsionstrauma im Rahmen eines Heckauffahrunfalls, wobei als erschwerend eine Rotation des Kopfes und wahrscheinlich auch des Oberkörpers nach rechts im Moment des Aufpralls durchgeführt wurde“), la posizione sfavorevole del corpo al momento della collisione, ha costituito un fattore aggravante per i disturbi di cui soffre RI 1.
In sede di risposta di causa, l’assicuratore LAINF ha evidenziato il fatto che gli accertamenti a cui è stato sottoposto l’insorgente, non hanno permesso di oggettivare alcunché di patologico (cfr. V, p. 3s.).
Si tratta qui di un argomento privo di rilevanza.
A proposito dell’assenza di sostrato organico, la CO 1 sembra misconoscere che - in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (o di un trauma analogo oppure ancora di un trauma cranio-cerebrale) - è tipico che i disturbi soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino riscontro sul piano oggettivo. L'assenza di correlazione, secondo una giurisprudenza federale inaugurata nel 1991, non basta però per negarne ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 127 V 103 consid. 5b/bb, 117 V 378 consid. 3d, 369 consid. 3f).
Dalle tavole processuali emerge inoltre che il decorso post-infortunistico è stato caratterizzato da una costante applicazione di provvedimenti, diagnostici e terapeutici, effettuati su base ambulatoriale e stazionaria, che non hanno comunque consentito di risolvere i problemi di salute presentati dall'assicurato.
In proposito, è utile segnalare che, al termine della degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________ (31 luglio-21 agosto 2001), l’assicurato era ancora stato invitato a proseguire con la terapia medicamentosa, nonché, su base ambulatoriale, con i trattamenti fisioterapici, d’osteopatia e con una terapia neuropsicologica individuale (doc. 43, p. 4).
Questo Tribunale deve dunque concludere che l’infortunio del 27 marzo 1998 ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 è sofferente.
In siffatte condizioni, l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, che essere ammessa anche dopo il 31 gennaio 2000, data dalla quale continua, di principio, a sussistere un diritto alle prestazioni assicurative da parte dell'insorgente.
La causa va quindi retrocessa all’amministrazione affinché si esprima sul diritto a prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione su opposizione 26 settembre 2005 della CO 1 é annullata.
§§ È accertata l’esistenza di un nesso causale, naturale ed adeguato, fra l’infortunio del 27 marzo 1998 ed il danno alla salute lamentato dall’insorgente, così come ai considerandi.
§§§ La causa é rinviata alla CO 1 affinché si esprima sul diritto a prestazioni dopo il 31 gennaio 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti