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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.04.2006 35.2005.73

20 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,710 parole·~1h 9min·3

Riassunto

Caduta da un ponteggio:rottura dello scafoide dei 2 polsi. Abile al lavoro in attività leggere adeguate.Grado di invalidità del 21% fissato usando 5 DPL è appropriato(infondata censura relativa alla scelta delle DPL). Esso è corretto anche facendo capo ai dati statistici. IMI del 7,5% pure corretta.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.73   rs/td

Lugano 20 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 8 giugno 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 15 luglio 2002 RI 1 - allora dipendente della __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è scivolato da un ponteggio ed è caduto a terra appoggiando i polsi (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 1).

                                         Egli ha riportato la frattura del terzo medio scafoideo sia del polso destro che del polso sinistro (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 10).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente versato le prestazioni di legge.

                               1.2.   Il 3 dicembre 2002 l’assicurato si è sottoposto, presso il __________ di __________, al risanamento della pseudo-artrosi scafoidea a sinistra e il 18 marzo 2003 a destra (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 25, 29, 42, 44).

                                         Il 16 marzo 2004 il Prof. Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, che ha eseguito gli interventi appena menzionati, ha proceduto all’asportazione del materiale di osteosintesi al polso destro, nonché alla resezione del processo stiloideo radiale e l’asportazione di osteofiti marginali dell’osso scafoideo (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 103).

                                         Il tentativo di riprendere il lavoro presso la __________, seppur collaborando per quel tanto che gli era possibile, è fallito sia precedentemente all’operazione del 16 marzo 2004, e meglio nel mese di novembre 2003 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 79), che successivamente, ossia nel mese di maggio 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 106).

                               1.3.   RI 1, il 26 agosto 2004, ha subito un nuovo infortunio, più precisamente è scivolato, fratturandosi la clavicola destra, mentre stava cercando funghi non lontano da casa (cfr. Fascicolo atti n. 1).

                                         L’CO 1 ha assunto anche questo caso (cfr. Fascicolo atti n. 1).

                                         In relazione esclusivamente a questo evento traumatico l’assicurato ha ritrovato la completa abilità lavorativa a decorrere dal 1° dicembre 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 133).

                               1.4.   L’assicurazione invalidità, alla fine del 2004, non ha riconosciuto ad RI 1 il diritto a una riqualifica professionale (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 124, 133).

                                         Con decisione del 26 gennaio 2005 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha in ogni caso assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata nel tempo, ossia dal 1° luglio 2003 al 30 settembre 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 149).

                               1.5.   Alla chiusura del caso relativo al sinistro del mese di luglio 2002, l’CO 1, con decisione formale dell’11 marzo 2005, ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 21% a decorrere dal 1° dicembre 2004 e di un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 161).

                                         Contro tale provvedimento il RA 1, per conto di RI 1, il 29 marzo 2005 ha interposto opposizione, allegando tre rapporti medici del 2 febbraio 2004, 7 maggio 2004 e 24 febbraio 2005 allestiti dal Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 163).

                                         A complemento dell’opposizione il rappresentante dell’assicurato, il 20 aprile 2005, ha trasmesso all’Istituto assicuratore una relazione medica del 18 aprile 2005 del Dott. __________, medico chirurgo, spec. in chirurgia plastica e ricostruttiva, dirigente medico in chirurgia plastica e della mano presso l’Ospedale __________ di __________ (I) (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 165).

                                         L’CO 1, con decisione su opposizione dell’8 giugno 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A1).

                               1.6.   Con ricorso del 9 settembre 2005 l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha chiesto la concessione di una rendita di invalidità con grado pari al 30% e un’IMI del 12%. All’impugnativa è stato annesso un ulteriore rapporto medico del Dr. med. __________ del 25 agosto 2005 (cfr. doc. A3).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha addotto:

"  (…)

L’assicurato RI 1 ha svolto la propria attività retribuita in Svizzera con qualifica di muratore. In data 15/07/2002 il nostro assistito subisce un infortunio con frattura traversa del III medio dello scafoide destro e sinistro.

Nonostante i forti dolori ai polsi, l'interessato ha proseguito a lavorare per circa due mesi, fino a quando i dolori hanno reso insostenibile l'attività lavorativa.

Si rivolse al proprio medico curante il quale fece sostenere delle radiografie delle mani, dove apparivano segni visibili di fratture. Una successiva TAC ai polsi diagnosticò la frattura di entrambi gli scafoidi.

La CO 1 si prese carico le cure e la perdita della capacità di guadagno, in particolare venne deciso di intervenire chirurgicamente ad entrambi i polsi, il primo intervento avvenne il 04/12/2002, mentre il secondo il 17/03/2003, entrambi a __________.

Purtroppo i due interventi non hanno potuto migliorare la situazione, infatti il nostro assistito è stato sottoposto a due ulteriori interventi, il primo a ottobre 2003, il secondo a marzo 2004, in quanto da esami radiografici era stata evidenziata una frattura consolidata, tuttavia con consolidamento era soltanto parziale.

Attualmente il nostro assistito presenta alla mano sinistra un marcato dolore alla digitopressione nella zona carpica, deficit funzionale della mobilità flessione/estensione 30-0-45°, flessione ulnare/radiale 20-0-12°. Anche alla mano destra presenta dolore intenso alla palpazione della zona radio-carpica e su tutto il polso. Deficit funzionale alla flesso/estensione 30-0-45° gradi, alla flessione ulnare/radiale 20-0-20° gradi (perizia dott. __________ del 25/08/2005, allegata).

CONSIDERANDI

Condividiamo pienamente quanto attestato dal medico __________ CO 1 in merito alla totale incapacità lavorativa nel settore dell'edilizia.

Per contro riteniamo che anche in attività medio-leggere sono presenti importanti limitazioni come evidenziato dal dottor __________ nella propria perizia, infatti l'opponente ha tentato con impegno una ripresa dell'attività lavorativa in attività più leggere, come ad esempio aiuto elettricista, autista addetto alle consegne, pulitore in un autolavaggio, riscontrando comunque una chiara limitazione della capacità di guadagno in tali professioni, variabile tra il 30% ed il 50%, rispetto ad una persona senza problemi di salute.

Sarebbero di conseguenza unicamente esigibili attività lavorative leggere che non comportino la necessità di sollevare pesi superiori ai 10-20 kg., oppure che richiedano particolare uso delle mani.

Alla luce di quanto sopra esposto riteniamo alquanto improbabile una valutazione teorica di una capacità di guadagno pari a Fr. 44'701, come invece attestato dall'assicurazione CO 1.

In considerazione delle importanti limitazioni fisiche, è nostra convinzione che il nostro assistito possa aspirare ad un guadagno medio-teorico non superiore a 40'000." (Doc. I)

                               1.7.   L’CO 1, prima di redigere la risposta di causa, ha nuovamente sottoposto il caso al proprio servizio medico (cfr. doc. III). Il Dr. med. __________ si è pronunciato in merito il 28 settembre 2005 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 167).

                                         L’assicuratore LAINF, in risposta, ha poi postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.8.   Il rappresentante dell’assicurato, l’8 novembre 2005, ha formulato alcune osservazioni e ha inviato della documentazione, peraltro già agli atti (cfr. doc. VII, B1, B2).

                               1.9.   L’CO 1 si è pronunciato in merito con scritto del 24 novembre 2005 (cfr. doc. IX), che è stato trasmesso per conoscenza al RA 1 (cfr. doc. X).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità, rispettivamente dell’indennità per menomazione dell’integrità, spettanti all’assicurato.

                               2.3.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie, visto che l’evento infortunistico è avvenuto il 15 luglio 2002 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire il grado di invalidità e dell’IMI si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l’CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare esclusivamente un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per la determinazione del grado dell’invalidità e della menomazione dell’integrità presentate dal ricorrente.

                               2.4.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, il giudice delle assicurazioni sociali, dal profilo temporale, applica di principio le relative norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione su opposizione contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 7 dicembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza sono delle prestazioni (rendita di invalidità e IMI) il cui diritto è insorto nel mese di dicembre 2004, ossia posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.5.   Rendita di invalidità

                            2.5.1.   Definizione dell'invalidità

                                         Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                         Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                            2.5.2.   Commisurazione dell'invalidità

                                         Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.5.3.   Nella presente fattispecie, la questione relativa alla valutazione medica dell'esigibilità lavorativa è oggetto di contestazione fra le parti.

                                         Da un canto, l’assicuratore LAINF convenuto - fondandosi essenzialmente sulle risultanze della visita medica __________ del 16 giugno 2004 eseguita dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia (cfr. Fascicolo atti n. 2: doc. 114) ha dichiarato l’assicurato in grado di svolgere sull’arco dell’intera giornata e con rendimento normale un’attività più leggera rispetto a quella originaria di manovale nel settore dell’edilizia.

                                         D’altro canto, il ricorrente sostiene, con riferimento alle attestazioni del Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, e del Dott. __________, medico chirurgo, spec. in chirurgia plastica e ricostruttiva, dirigente medico in chirurgia plastica e della mano presso l’Ospedale __________ di __________ (__________), che il danno alla salute dovuto all’infortunio del 2002 gli impedirebbe di svolgere al 100% anche un’attività medio-leggera e che sarebbero unicamente esigibili attività lavorative leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10-20 kg oppure un particolare uso delle mani (cfr. doc. I).

                                         Dapprima occorre evidenziare che il decorso post-infortunistico è stato caratterizzato da persistenti disturbi ai due polsi.

                                         L’assicurato è conseguentemente stato sottoposto al risanamento della pseudo-artrosi scafoidea a sinistra il 3 dicembre 2002 e a destra il 18 marzo 2003.

                                         Tali interventi sono stati eseguiti dal Prof. Dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica presso il __________ di __________ (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 25, 29, 42, 44).

                                         Durante il controllo del 14 gennaio 2004 lo specialista ha constatato che, nonostante la pseudo-artrosi scafoidea bilaterale si fosse consolidata, l’assicurato accusava ancora dolori al polso destro, la cui mobilità era effettivamente ancora limitata. La funzione dell’articolazione della mano sinistra era, per contro, adeguata. Il Prof. Dr. med. __________, pertanto, pur sottolineando una certa discrepanza fra i disturbi soggettivamente lamentati e i reperti oggettivi, ha proposto un’ulteriore operazione alla mano destra (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 90).

                                         Il 16 marzo 2004 il medico ha, così, proceduto all’asportazione del materiale di osteosintesi al polso destro, nonché alla resezione del processo stiloideo radiale e all’asportazione di osteofiti marginali dell’osso scafoideo (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 103).

                                         Dal certificato medico intermedio LAINF del 15 aprile 2004, compilato dal Prof. Dr. med. __________, emerge che il 1° aprile 2004, allorché lo specialista ha controllato l’insorgente al quale sono stati tolti i punti dell’intervento del 16 marzo 2004, le cicatrici non erano irritate e dal profilo radiologico lo scafoide era completamente ricostruito (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 104).

                                         Il 6 maggio 2004 il ricorrente ha consultato a titolo privato il Dr. med. __________, peraltro già interpellato alla fine del mese di gennaio 2004. Il medico ha, in particolare, osservato:

"  (…)

Clinicamente la situazione relativa al polso sin. è sovrapponibile a quanto potei constatare in occasione della precedente visita del 30.01.2004.

Per quanto riguarda il polso dx. attualmente le cicatrici sono calme, vi è stato sicuramente un miglioramento per quanto riguarda la flessione ulnare/radiale, attualmente 30-0-20°; pure leggermente diminuito il dolore alla palpazione nella zona della tabacchiera.

Attualmente la forza di prensione delle mani è praticamente simmetrica con paziente in grado di comprimere il manicotto del manometro a ca. 170 mm Hg sia a dx. che a sin. (per paragone ho potuto comprimere il manicotto a 300 mm Hg con la mia mano dx.).

Ho avuto un colloquio telefonico col Prof. __________ a __________, informandolo della visita odierna e dell'insuccesso della ripresa lavorativa al 50%. Egli propone dunque una nuova visita del medico __________ della CO 1 al fine di meglio valutare la capacità lavorativa attuale nella professione di muratore e valutare anche la prospettiva di un provvedimento di riqualifica professionale.

Personalmente ritengo alquanto improbabile che il sig. RI 1 possa continuare a lavorare, a praticare un lavoro che richieda importanti e continui sforzi alle mani. Mi sembrerebbe dunque appropriato un cambio di professione." (Fascicolo atti n. 2 Doc. 109)

                                         Il 30 gennaio 2004 il Dr. med. __________, relativamente al polso sinistro, aveva constatato una mobilità in flesso/estensione 68-0-55°, uno spiccato dolore alla palpazione nella zona della tabacchiera e assenza di tumefazione. La forza di prensione della mano sinistra con manicotto del manometro era di 120 mm (per paragone il medico ha potuto comprimere il manicotto 220 MM Hg con la mano sinistra; Fascicolo atti n. 2 doc. 98).

                                         Dal rapporto attinente alla visita __________ del 16 giugno 2004, allestito dal Dr. med. __________, relativamente alla valutazione dello stato di salute dei polsi dell’assicurato e dell’esigibilità del lavoro, si evince:

"  (…)

In occasione della visita odierna documentiamo un completo raggio di mobilità al polso sinistro, nessun segno di miotrofia muscolare, nessuna reazione tendinitica o epicondilitica, nessuna reazione antalgica, nemmeno al carico.

Questo combacia con la consolidazione completa della frattura scafoidea sinistra, avvenuta senza posizione viziosa e senza nota artrosica secondaria.

Da questa parte non è indicata l'AMO.

Il tutto collimava anche con la forza bruta normale all'arto superiore sinistro (di 44 kp).

In merito al polso destro, allo stato presente documentiamo un deficit d'estensione e flessione di 15°, mentre rimangono simmetriche la duzione radiale e ulnare.

Anche da questa parte sono assenti dei segni miatrofici, tendinitici o epicondilitici.

La forza bruta massima a destra è diminuita nella misura del 15% rispetto al lato opposto. Nessuna differenza è invece costatabile alla presa di pinza (pollice-indice 11 kp a destra e a sinistra). Una reazione antalgica viene provocata ai gradi estremi sia dell'estensione sia flessione del polso destro.

L'assicurato tuttavia riesce ad alzare dei pesi/mattoni fino al peso complessivo di 8 kg, fino all'altezza di 90 cm con al mano destra sola.

L'assicurato allo stato attuale non necessita più di ulteriori cure specifiche, né dei controlli medici.

Per dei lavori gravosi, il signor RI 1 può ricorrere ad una polsiera adatta (rilasciata una rispettiva ricetta).

L'assicurato viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile, dall'1.7.2004, per cui sarà preciso il nostro servizio competente.

ESIGIBILITÀ DI LAVORO

Le considerazioni seguenti non tengono conto dei fattori psico-sociali e socio-economici, come scolarità, motivazione, situazione sul mercato di lavoro.

Per le conseguenze dirette dell'infortunio del 15.7.2002, l'assicurato non è più idoneo a svolgere in misura normale le mansioni pesanti di manovale in edilizia.

Il signor RI 1 invece può lavorare nella misura del 100%, sull'arco di tutta la giornata, senza pause supplementari, quindi con rendimento del 100%, rispettando le limitazioni sottostanti.

L'assicurato può sollevare e portare, impiegando ambedue le braccia, dei pesi di 25 kg al massimo, fino all'altezza dei fianchi (fino a 10 kg oltre l'altezza del petto).

Può lavorare sopra la testa, utilizzare degli strumenti di precisione.

Nessuna limitazione quindi per quanto riguarda la precisione dei movimenti delle dita.

L'assicurato può lavorare in piedi, inginocchiato, accovacciato, con la schiena chinata, anche in modo duraturo.

Può camminare per lunghi tragitti, anche su del terreno accidentato.

Può salire le scale, anche a pioli.

Può lavorare su delle impalcature.

Può stare in equilibrio e guidare normalmente i mezzi motorizzati (categoria B).

L'assicurato non è più idoneo a lavorare con la pala, mazza, picco, demolitore pneumatico (di grande dimensione). Può utilizzare attrezzature da elettricista (cacciavite, pinze e simili)." (Fascicolo atti n. 2 Doc. 114)

                                         Il 16 giugno 2004 sono state pure effettuate, presso l’Istituto Radiologico __________ di __________, delle radiografie ai polsi del ricorrente che hanno messo in luce, per quanto concerne il polso destro, un contenuto minerale comparabile a quello delle ossa circostanti senza visualizzazione di focolai di demineralizzazione. Al riguardo il Dr. med. __________ ha indicato un’evoluzione favorevole.

                                         In relazione al polso sinistro, è stato riscontrato uno stato dopo frattura e osteosintesi della navicolare con vite in sito e l’avanzamento della consolidazione (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 116).

                                         Il 24 febbraio 2005 l’assicurato è stato nuovamente visitato dal Dr. med. __________, il quale si è così espresso:

"  (…)

A poco più di trenta mesi dall'infortunio il signor RI 1 presenta sempre algie ad entrambi i polsi, di intensità più o meno simmetrica avente un carattere chiaramente meccanico, non presenti in condizioni di riposo. Egli non è più in grado naturalmente di svolgere lavori che richiedano un impegno fisico moderato a elevato, può teoricamente svolgere lavori che richiedono un impegno fisico leggero a moderato, ma non in modo continuo.

Clinicamente vi è una limitazione della funzionalità di grado lieve a moderato delle articolazioni di entrambi i polsi, più pronunciata leggermente a destra. Vi è pure una lieve limitazione nella forza di prensione di entrambe le mani.

Il problema principale è costituito dal fatto che anche per una tipologia di lavoro più congrua allo stato di salute, egli non è in grado di assicurare un rendimento costante e continuativo causa sopraggiungere di algia ad entrambe i polsi che lo costringono a sospendere momentaneamente l'attività lavorativa." (Fascicolo atti n. 2 doc. 163)

                                         Il ricorrente, a seguito della decisione formale dell’11 marzo 2005 con cui gli è stata assegnata una rendita di invalidità del 21% (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 161), ha consultato il Dott. __________, chirurgo plastico e della mano presso l’Ospedale __________ di __________ (__________).

                                         Dal relativo referto del 18 aprile 2005 emerge:

"  (…)

In seguito alla visita da me effettuata il sig. RI 1 presenta postumi di trauma contusivo polso bilaterale con frattura dello scafoide carpale bilaterale evoluta in pseudoartrosi e che ha necessitato di un intervento chirurgico sempre bilateralmente, insorto in seguito ad incidente sul lavoro.

Attualmente presenta sindromi dolorose residue locali, limitazione della mobilità articolare con rigidità postuma ed anchilosi articolari, nonché esiti cicatriziali multipli artuali.

Residuano dolore al polso bilaterale con limitazione funzionale ed articolare, nonché dolore e sindrome algo-disfunzionale a livello delle anche bilateralmente in sede di prelievo osseo eseguito durante intervento chirurgico; tali sintomi appaiono molto limitanti, in particolare per ciò che concerne il carpo, poiché essendo il paziente un lavoratore manuale è costretto nella sua attività all'utilizzo costante delle mani che sono sottoposte anche a sforzi importanti e prolungati, pratica nella quale incontra soggettive ed oggettive difficoltà, pertanto tali postumi appaiono maggiormente invalidanti rispetto alla norma.

Il paziente presenta inoltre una riduzione della capacità lavorativa generica, in generale, e della capacità lavorativa specifica, in particolare, pari al 30%, essendo il paziente un muratore, quindi costretto nella sua attività lavorativa ad una serie di attività manuali, anche intense e faticose, pratica nella quale riscontra oggettive difficoltà visti i deficit residui di movimenti del polso bilateralmente, associati a dolore locale, nonché presenta evidenti difficoltà a rimanere a lungo in posizione eretta, situazione molto spesso necessaria nel suo lavoro, a causa di persistente dolore con instabilità conseguente alle anche bilateralmente." (Fascicolo atti n. 2 doc. 165=doc. B2)

                                         Con il ricorso avverso la decisione su opposizione dell’8 giugno 2005, che ha confermato il contenuto del primo provvedimento emesso dall’CO 1 nel mese di marzo 2005 (cfr. doc. A1), è stato, inoltre, trasmesso un rapporto del 25 agosto 2005 del Dr. med. __________.

                                         Il medico ha precisato:

"  (…)

Paziente in discreto stato generale, afebbrile.

Stato locale mano sinistra: marcato dolore alla digitopressione nella zona carpica, in particolare dello scafoide. Deficit funzionale della mobilità, flessione/estensione 30-0-45°, flessione ulnare/radiale 20-0-12°.

Spiccato dolore anche alla palpazione della zona tabacchiera. Tinnel e Phalen negativi.

Stato locale mano destra: dolore intenso alla palpazione dell'articolazione radio-carpica, e praticamente di tutta la zona del polso. Deficit funzionale alla flesso/estensione 30-0-45° gradi, alla flessione ulnare/radiale 20-0-20°.

Nel complesso deficit funzionali leggermente peggiorati rispetto a precedente visita del 24.02.2005.

Discussione:

Il signor RI 1 presenta dunque algie croniche a carico di entrambi i polsi in seguito a postumi di trauma con fratture di entrambi le ossa scafoidi con evoluzione in pseudo-artrosi, necessitanti ad entrambi gli arti superiori di intervento di stabilizzazione della pseudo-artrosi.

Il signor RI 1 presenta una importante limitazione funzionale ad entrambi gli arti superiori che condizionano in maniera importante la sua capacità lavorativa. Un lavoro come quello precedente svolto di muratore o altri lavori che necessitano di un impegno fisico moderato a importante sono praticamente esclusi. Egli ha provato con abnegazione a svolgere altri lavori come quello di aiuto-elettricista, autista addetto alle consegne (di furgone), pulitore in autolavaggio, nelle quali ha comunque una chiara limitazione valutabile tra il 30% e il 50%.

Delle attività lavorative congrue con il suo stato di salute potrei ad esempio indicare quella di benzinaio, custode con eventualmente mansioni in leggeri lavori di manutenzione, cassiere, postino, tuttavia con limitazione di 10-20 kg per quanto riguarda il trasporto di pesi. È auspicabile a mio avviso un provvedimento professionale per un cambio di professione." (Doc. A3)

                                         L’CO 1 ha sottoposto tale documento al Dr. med. __________, il quale il 28 settembre 2005 ha rilasciato il seguente apprezzamento medico:

"  (…)

Effettivamente salta all'occhio una lampante differenza fra i risultati del 16.6.2004 e del 25.8.2005, visto che in occasione dell'esame di __________ non abbiamo più riscontrato alcun postumo invalidante oggettivo a livello del polso sinistro, nemmeno una reazione antalgica sotto carico/mobilizzazione attiva e passiva del polso.

Segnatamente risultano normali sia la mobilità sia il quadro radiologico e la forza bruta, al polso si­nistro.

Non è quindi comprensibile il giudizio di algie croniche di "entrambi i polsi" né "l'importante limita­zione funzionale ad entrambi gli arti superiori".

Dal rapporto del dott. __________ traspare chiaramente che nella sua valutazione dell'esigibilità di la­voro si è basato principalmente sui disturbi soggettivi, risp. le indicazioni anamnestiche.

Il compito di un perito invece è di stabilire che cosa effettivamente è esigibile da un assicurato e non solo che cosa desidererebbe il cliente.

Il dott. __________ giudica una limitazione per l'alzare dei pesi fra 10 e 20 kg senza ulteriore motiva­zione e senza aver fatto delle misurazioni al riguardo.

Nel nostro rapporto (basato su una visita complessiva di quasi mezza giornata) è stato ben specifica­to che l'assicurato può alzare dei pesi fino a 25 kg al massimo, fino all'altezza dei fianchi, impiegan­do ambedue le braccia, invece fino a 10 kg per il livello oltre l'altezza del petto. Simili differenziazioni mancano dal dott. __________, benché necessarie, in quanto i dati devono esse­re applicabili alla descrizione dei posti di lavoro, proposti in seguito da parte dell'amministrazione. Anche a tale riguardo, purtroppo il dott. __________ rimane completamente silente, risp. non si pro­nuncia sulle specifiche attività elencate (nel documento 151, e sicuramente a disposizione del medi­co).

In base ai nostri risultati clinici e strumentali, pure quantificati, del 16.6.2004, l'assicurato può svol­gere il mestiere di magazziniere-fattorino delle officine meccaniche (__________), nella misura del 100%.

Lo stesso vale per l'attività di cassiere del negozio __________, come al __________.

Anche per il posto di service-man del garage d'auto (__________di __________), sono applicabili tutti i criteri dell'assicurato, in modo da poter rendere in misura normale.

Questo include anche il lavaggio delle automobili.

Il signor RI 1 potrebbe essere impiegato anche quale operaio di fabbrica (__________), risp. per preparazione, assemblaggio, verniciatura e montaggio di mobili in metallo per uffici, in quanto rispettati tutti i limiti di sforzo/peso.

In sintesi l'RA 1 postula delle residuali patologie, nemmeno sostenute da parte del dott. __________. Quest'ultimo fa elenco di una serie di mestieri, senza aver esaminato e tanto meno quantificato le prestazioni fisiche del signor RI 1 e senza entrare nei presupposti formulati dalla CO 1 (DPL), che costituiscono la base della rendita d'invalidità stabilita (l'1.12.2004).

In sintesi la nuova documentazione prodotta dal RA 1 non modifica il contenuto della decisione su opposizione dell'8.6.2005, segnatamente non cambia il tenore dell'esigibilità di lavoro e di riflesso l'idoneità per tutti i mestieri elencati dettagliatamente dalla __________ (documento 151)." (Fascicolo atti n. 2 Doc. 167)

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; STFA del 9 ottobre 2001 nella causa C., U 213/01; STFA del 12 aprile 2001 nella causa M., I 561/00; STFA del 22 febbraio 2001 nella causa J., I 30/99; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA 20 aprile 2005, nella causa C. R:, K 154/03, consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA del 17 gennaio 2003 nella causa A., I 134/02; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

                                         Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

                                         Nel caso di specie le valutazioni mediche del 25 agosto 2005 e del 28 settembre 2005 formulate dal Dr. med. __________, rispettivamente dal Dr. med. __________ sono posteriori all'emissione della decisione su opposizione impugnata. Esse, tuttavia, sono state prodotte con l'intento di acclarare lo stato di salute dei polsi dell’assicurato e la sua capacità lavorativa in relazione all’infortunio del luglio 2002. La situazione del ricorrente non era del resto cambiata rispetto al periodo antecedente l’8 giugno 2005. Pertanto tali documenti sono rilevanti ai fini del presente giudizio. Essi sono suscettibili di mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione antecedente alla decisione su opposizione (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa L., U 299/02).

                            2.5.4.   Con il proprio ricorso l’assicurato, adducendo che egli non può svolgere un lavoro che richieda un impegno fisico anche medio-leggero, in particolare il sollevamento di pesi superiori ai 10-20 kg, oppure un particolare uso delle mani, mette in dubbio la fondatezza delle conclusioni a cui è pervenuto il medico __________, Dr. med. __________ nel mese di giugno 2004, poi confermate dallo stesso medico nel mese di settembre 2005, e ciò con riferimento alla documentazione medica fornita dal medesimo, segnatamente ai referti dei dottori Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. I, VII).

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

                                         In questo contesto, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         A proposito delle perizie di parte, in DTF 125 V 351, il TFA ha comunque rilevato:

"  dd) Was Parteigutachten anbelangt, rechtfertigt der Umstand allein, dass eine ärztliche Stellungnahme von einer Partei eingeholt und in das Verfahren eingebracht wird, nicht Zweifel an ihrem Beweiswert (ZAK 1986 S. 189 Erw. 2a in fine)." (DTF 125 V 353)

(…)

  c) Wie bereits erwähnt (Erw. 3b/dd), enthält auch ein Parteigutachten Äusserungen eines Sachverständigen, welche zur Feststellung eines medizinischen Sachverhalts beweismässig beitragen können. Daraus folgt indessen nicht, dass ein solches Gutachten den gleichen Rang wie ein vom Gericht oder von einem Unfallversicherer nach dem vorgegebenen Verfahrensrecht eingeholtes Gutachten besitzt. Es verpflichtet indessen - wie jede substanziiert vorgetragene Einwendung gegen ein solches Gutachten - den Richter, den von der Rechtsprechung aufgestellten Richtlinien für die Beweiswürdigung folgend, zu prüfen, ob es in rechtserheblichen Fragen die Auffassungen und Schlussfolgerungen des vom Gericht oder vom Unfallversicherer förmlich bestellten Gutachters derart zu erschüttern vermag, dass davon abzuweichen ist." (DTF 125 V 354)

                                         Al riguardo cfr. pure Pratique VSI 2001 pag. 106 segg.

                            2.5.5.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa, il TCA ritiene che l’opinione del Dr. med. __________, il quale, tenuto conto dei postumi ai polsi dell’infortunio del 15 luglio 2002, ha considerato l’assicurato totalmente abile in un’attività leggera che non implichi il sollevamento di pesi superiori a 25 kg fino all’altezza dei fianchi e a 10 Kg oltre il petto, né l’utilizzo di una pala, mazza, picco o demolitore pneumatico di grande dimensione - non è, per contro, stata accertata alcuna limitazione per quanto riguarda la precisione dei movimenti delle dita, il lavorare in piedi, inginocchiato, accovacciato, con la schiena chinata, il camminare per lunghi tragitti anche su terreno accidentato, infine il salire le scale o lavorare su impalcature (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 114) -, possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

                                         I rapporti del 16 giugno 2004 e 28 settembre 2005 del Dr. med. __________ (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 114, 167; consid. 2.5.3.) non contengono contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, egli ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso, e meglio fondandosi sullo studio del dossier dell’assicurato, su un esame del paziente che è stato accuratamente visitato il 16 giugno 2004 e sui referti radiologici.

                                         Il parere del medico __________ corrisponde, del resto, essenzialmente a quanto ventilato nel mese di gennaio 2004 dal Prof. Dr. med. __________, che ha operato tre volte l’insorgente (cfr. consid. 2.5.3.). Lo specialista aveva indicato che successivamente all’intervento del marzo 2004 l’CO 1 avrebbe potuto valutare la capacità lavorativa dell’assicurato e, nel caso in cui non avesse più potuto svolgere l’attività di muratore, si sarebbe dovuta considerare un’attività più leggera (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 90, 104).

                                         La tesi difesa dal Dr. med. __________, nel mese di febbraio 2004, ossia che anche nel caso di un lavoro adeguato allo stato di salute del ricorrente, questi non sarebbe stato in grado di assicurare un rendimento costante e continuativo a causa del sopraggiungere a entrambi i polsi di algia tale da costringerlo a sospendere momentaneamente l’attività lavorativa (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 163), non convince.

                                         In primo luogo, tale valutazione è stata espressa precedentemente all’intervento al polso destro del marzo 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 102; consid. 2.5.3.).

                                         In secondo luogo, lo stesso medico, il 25 agosto 2005, da un lato, ha indicato che per l’assicurato è escluso l’esercizio del lavoro di muratore svolto in precedenza, come pure di altre attività che necessitano di un impegno fisico da moderato a importante e, in particolare ha specificato che in impieghi quali l’aiuto elettricista, l’autista addetto alle consegne, il pulitore di autolavaggio, che l’insorgente ha peraltro provato a svolgere, presenta una limitazione del 30-50%. Dall’altro il dottor __________ ha però elencato in modo preciso, a titolo esemplificativo, alcune professioni adeguate alle condizioni dell’assicurato, come benzinaio, custode con mansioni leggere, cassiere, postino. In proposito il sanitario ha unicamente indicato la limitazione del trasporto di pesi a 10-20 kg, senza tuttavia segnalare per queste occupazioni alcuna riduzione dell’abilità lavorativa (cfr. doc. A3).

                                         Al riguardo va poi rilevato che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

                                         Nemmeno il parere espresso dal Dott. __________ è suscettibile di scalfire il valore probante della valutazione del medico __________.

                                         In effetti il Dott. __________ ha asserito che l’insorgente presenta “… una riduzione della capacità lavorativa generica, in generale, e della capacità lavorativa specifica, in particolare, pari al 30%” (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 165=doc. B2).

                                         Per quanto riguarda la riduzione della capacità lavorativa specifica, il medico ha spiegato che la stessa si riferisce alla professione di muratore intensa e faticosa svolta dall’assicurato prima del sinistro del 2002. Questa affermazione è in perfetta concordanza con quanto valutato dal Dr. med. __________, il quale ha espressamente indicato che l’assicurato non è più idoneo a svolgere in misura normale le mansioni pesanti di manovale nell’edilizia (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 114).

                                         Relativamente, invece, alla diminuzione dell’abilità lavorativa generica, il Dott. __________ non ha specificato cosa intenda per “generica”. Mai comunque egli ha indicato un’inabilità parziale in attività leggere.

                                         D’altronde, riguardo alla possibilità per l'assicurato di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, è utile ricordare quanto il TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori.

                                         In una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza del 7 agosto 2001 nella causa K., U 240/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, nonché il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg, e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano:

"  (…).

Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu 2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a. Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht erfolgreich beendet hat.

Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321 Erw. 3b am Ende)."

                                         (STFA succitata, consid. 3b)

                                         In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 integralmente confermata dal TFA con sentenza dell'8 maggio 2002, U 449/00 - il TCA ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         In un’altra pronunzia del 25 febbraio 2003 nella causa P.-G., U 329/01 e U 330/01, l'Alta Corte federale ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da eseguire al di sopra dell'orizzontale:

"  (…).

La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3)."

                                         (STFA succitata, consid. 4.7)

                                         Infine, in una sentenza del 14 aprile 2003 nella causa P., inc. n. 35.2002.88, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

                                         Il TCA non ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10 settembre 1998 nella causa S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 83). In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In questo senso, è irrilevante il fatto che le ricerche di lavoro compiute dal ricorrente (cfr. doc. C 1 – C 21) non siano state coronate da successo.

                                         Parimenti estranei all'invalidità sono l'età e la mancanza di formazione dell'interessato, fattori che, di per sé, non possono influire sulla sua determinazione. Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha, in effetti, stabilito che l'assicurazione per l'invalidità - ma lo stesso vale anche per l'assicurazione infortuni - non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa D., I 147/01 e del 2 dicembre 2002 nella causa C., U 388/01).

                                         Questa Corte rileva infine che se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989, p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

                                         Anche in questo ambito, vi sono delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         In simili condizioni, il TCA deve concludere che, da un lato, l'assicurato non può più svolgere la sua originaria professione di manovale edile, ma, dall'altro, è totalmente abile in attività a lui confacenti.

                            2.5.6.   Il reddito da non invalido è stato determinato dall'Istituto assicuratore convenuto sulla base di informazioni direttamente raccolte presso l'ex datore di lavoro dell'assicurato, __________ (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 143, 151, 153).

                                         L’insorgente avrebbe guadagnato, nel 2004 (cfr., a questo pro-posito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio del mese di luglio 2002, un importo annuo di fr. 56’858.10, così come indicato dall'CO 1 nella decisione formale dell’11 marzo 2005 e nella decisione su opposizione dell’8 giugno 2005 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 161; A1).

                                         Tale importo non è stato contestato dall’assicurato.

                            2.5.7.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75ss. e in DTF 129 V 472ss..

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento:

"  (…).

Weil die Invaliditätsbemessung aufgrund hypothetischer Vergleichseinkommen und unter Berücksichtigung des in Betracht fallenden (ausgeglichenen) allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfolgen hat, müssen die DAP auch im konkreten Einzelfall repräsentativ sein. Es genügt daher nicht, wenn lediglich ein einziger oder einige wenige zumutbare Arbeitsplätze angegeben werden, weil es sich dabei sowohl hinsichtlich der Tätigkeit als auch des bezahlten Lohnes um Sonder- oder Ausnahmefälle handeln kann. Unbeachtlich ist, ob der Arbeitsplatz frei oder besetzt ist, weil die Invaliditätsbemessung auf der Fiktion eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes beruht (BGE110 V 276 Erw. 4b; AHI 1998 S. 291 Erw. 3b). Wenn die Vorinstanz eine Mindestzahl von fünf zumutbaren Arbeitsplätzen voraussetzt, so erscheint dies in quantitativer Hinsicht in der Regel als genügend. Im Hinblick auf die geforderte Repräsentativität der DAP-Profile und der daraus abgeleiteten Lohnangaben hat der Unfallversicherer im Sinne einer qualitativen Anforderung jedoch, zusätzlich zur Auflage von mindestens fünf DAP-Blättern, Angaben zu machen über die Gesamtzahl der aufgrund der gegebenen Behinderung in Fragekommenden dokumentierten Arbeitsplätze, über den Höchst- und den Tiefstlohn sowie über den Durchschnittslohn der dem jeweils verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gruppe. Damit wird auch die Überprüfung des Auswahlermessens hinreichend ermöglicht, und zwar in dem Sinne, dass die Kenntnis der dem verwendeten Behinderungsprofil entsprechenden Gesamtzahl behinderungsbedingt in Frage kommender Arbeitsplätze sowie des Höchst-, Tiefstund Durchschnittslohnes im Bereich des Suchergebnisses eine zuverlässige Beurteilung der von der SUVA verwendeten DAP-Löhne hinsichtlich ihrer Repräsentativität erlaubt. Das rechtliche Gehör ist dadurch zu wahren, dass die SUVA die für die Invaliditätsbemessung im konkreten Fall herangezogenen DAP-Profile mit den erwähnten zusätzlichen Angaben auflegt und die versicherte Person Gelegenheit hat, sich hiezu zu äussern (vgl. Art. 122 lit. a UVV, gültig gewesen bis 31. Dezember 2000 [AS 2000 2913] und Art. 26 Abs. 1 lit. b VwVG, BGE 115 V 297 ff.). Allfällige Einwendungen der versicherten Person bezüglich des Auswahlermessens und der Repräsentativität der DAP-Blätter im Einzelfall sind grundsätzlich im Einspracheverfahren zu erheben, damit sich die SUVA im Einspracheentscheid damit auseinander setzen kann. Ist die SUVA nicht in der Lage, im Einzelfall den erwähnten Anforderungen zu genügen, kann im Bestreitungsfall nicht auf den DAP-Lohnvergleich abgestellt werden; die SUVA hat diesfalls im Einspracheentscheid die Invalidität aufgrund der LSE-Löhne zu ermitteln. Im Beschwerdeverfahren ist es Sache des angerufenen Gerichts, die Rechtskonformität der DAP-Invaliditätsbemessung zu prüfen, gegebenenfalls die Sache an den Versicherer zurückzuweisen oder an Stelle des DAP-Lohnvergleichs einen Tabellenlohnvergleich gestützt auf die LSE vorzunehmen." (DTF succitata, consid. 4.2.2)

                                         Su questi temi, cfr. D. Cattaneo, Novità e tendenze legislative e giurisprudenziali nel campo delle assicurazioni sociali, in RDAT II-2001, p. 593ss. (p. 602-606), nonché D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, p. 621-623 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 128-131.

                            2.5.8.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA (cfr., fra le più recenti, STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00 e del 30 aprile 2002 nella causa P., U 241/00) - si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo TCA, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - successivamente confermata in più di un'occasione (cfr., ad esempio, STCA del 17 aprile 2001 nella causa B. e del 22 maggio 2001 nella causa M.) sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

                                         Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione.

                                         Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76).

                                         Del resto, il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K. W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)".

                                         Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21, il TCA ha al riguardo precisato:

"  La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. Ricciardi del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito famigliare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni  sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone:

«(…)

Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera.

A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari.

Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino.

Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati.

Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale»."

                                         Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr. Pratique VSI 2000 p. 84-85):

"  Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre les salaires des femmes et des hommes (…)." (STCA succitata - la sottolineatura è del redattore)

                                         In una sentenza del 5 giugno 2003 nella causa B. (inc. n. 35.2003.6), il TCA ha inoltre sottolineato come il TFA, che ha posto il principio della priorità dei dati statistici nazionali rispetto a quelli regionali - in alcune sue pronunzie ha confermato il reddito da invalido fissato sulla base di valori regionali.

                                         Ad esempio, in una sentenza del 10 agosto 2001 nella causa R., I 474/00 - sentenza che è poi stata ripresa in più di un giudizio federale (cfr., per es., la STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 4c, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174s.) - il TFA ha considerato non censurabile l'applicazione dei dati relativi alla regione "Svizzera orientale" (TA 13), siccome più favorevoli all'assicurata rispetto al dato nazionale (cfr. consid. 3c/aa: "Obwohl das Eidgenössische Versicherungsgericht grundsätzlich die gesamtschweizerischen Werte heranzieht, ist vorliegend auch nicht zu kritisieren, dass der Berechnung zu Gunsten der Beschwerdeführerin die tieferen Werte der Region Ostschweiz (TA 13) zu Grunde gelegt worden sind").

                                         Parimenti, nelle sentenze del 30 novembre 2001 nella causa R., I 226/01 e del 20 novembre 2002 nella causa D., I 764/01, l'Alta Corte ha valutato il reddito da invalido facendo capo al valore afferente al Cantone Ticino, rispettivamente, alla regione lemanica.

                                         In una sentenza del 13 giugno 2003 nella causa M., U 236/01, consid. 4.3.2, il TFA ha ribadito che esso "… non esclude di principio l'applicazione dei valori regionali, desumibili dalle tabelle TA14 (n.d.r. recte: TA13) - (…) -, segnatamente laddove questi appaiono maggiormente favorevoli per l'assicurato (cfr. sentenza del 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3c/aa)".

                                         In un'altra sentenza, datata sempre 13 giugno 2003, la nostra Massima Istanza ha ricordato segnatamente che, citiamo: "… le circostanze del caso concreto determinano quale sia la tabella da applicare nel caso esaminato. È pertanto ammissibile ad esempio applicare la tabella TA7, che indica i valori per una determinata attività, se così facendo è possibile determinare in maniera più precisa il reddito da invalido (in proposito si veda anche consid. 4c non pubblicato in DTF 128 V 174). Questa Corte, infine, ha pure ritenuto non criticabile applicare la tabella TA13, che riferisce dei salari in relazione alle grandi regioni (sentenza del 10 agosto 2001 in re R. consid. 3c/aa, I 474/00, del 27 marzo 2000 in re P. consid. 3c, I 218/99, del 28 aprile 1999 in re T. consid. 4c, I 446/98)" (STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01, consid. 4.4.).

                                         Il TFA ha ancora ribadito i medesimi concetti in una sentenza del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.3. e in una sentenza del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.4.

                                         Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

                            2.5.9.   Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che in attività leggere che l'assicurato sarebbe in grado di esercitare, e meglio l’operaio di fabbrica-cucitura presso la __________ di __________, l’operaio magazziniere-fattorino presso la __________ di __________, il cassiere di negozio __________ presso __________ di __________, il serviceman presso il __________ di __________ e l’operaio di fabbrica presso la __________ di __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2004, un reddito annuo pari a fr. 44'700.80 (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 151).

                                         Alla luce della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 472ss., le cinque DPL prodotte in causa sono numericamente sufficienti

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella prodotta in allegato al Fascicolo atti n. 2 doc. 151 si evince che i posti di lavoro che entrano in considerazione sono 49, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 27’300.-- e a fr. 60'762.--, e infine che quello medio è di fr. 42'445.--.

                                         Da quanto precede, risulta che il reddito da invalido considerato dall’CO 1 (fr. 44'700.80) è soltanto leggermente superiore a questa media, e meglio di circa il 5% (fr. 42'445.--), ragione per cui esso è rappresentativo.

                                         L'Alta Corte, in una sentenza del 27 gennaio 2005 nella causa C., U 42/04, ha rilevato:

"  4.3 La CNA a comparé le revenu sans invalidité de 71'500 fr. - non contesté -  à un revenu d'invalide de l'ordre de 45'000 fr., montant correspondant à la moyenne des salaires ressortant de cinq DPT n'exigeant que des travaux légers et le port de charges légères (comprises entre 5 et 10 kilos). Certes, la CNA n'a pas communiqué à l'assuré le nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que le salaire le plus haut, le salaire le plus bas et le salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Cependant, de son côté, l'assuré n'a pas soulevé d'objections quant au choix et à la représentativité de ces DPT durant la procédure d'opposition, comme l'exige la jurisprudence (ATF 129 V 472 s.). Quoi qu'il en soit, si l'on compare le revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide ressortant des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et que l'on admet même un taux de réduction maximal de 25 % (ATF 126 V 75; RAMA 2002 n° U 467 p. 513 consid. 3b), la fixation à 37 % du taux d'invalidité par la CNA n'apparaît ni contraire au droit ni inappropriée."

                                         Nel caso in esame il ricorrente ha implicitamente contestato la scelta delle DPL prese in considerazione dall’assicuratore LAINF convenuto, ritenendo alquanto improbabile una valutazione della propria capacità di guadagno di fr. 44'700.-- annui. Egli sostiene che, alla luce delle sue importanti limitazioni fisiche, sarebbe più corretto tener conto di un guadagno medio-teorico non superiore a fr. 40'000.-- annui (cfr. doc. I).

                                         Tuttavia da una puntuale analisi delle DPL agli atti risulta che le occupazioni in questione sono delle attività leggere. Esse corrispondono, quindi, alla capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. consid. 2.5.5.). Più precisamente le relative caratteristiche di esercizio coincidono, non solo con l’esigibilità del lavoro descritta dal Dr. med. __________ (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 114; consid. 2.5.3.; 2.5.5.), ma perlopiù anche con le dichiarazioni dell’insorgente circa ciò che è in grado di compiere, ovvero attività leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori a 10-20 kg o l’uso particolare delle mani (cfr. doc. I).

                                         Infatti l’occupazione di operaio di fabbrica-cucitura presso la __________ implica il sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi spesso pesi molto leggeri - fino a 5 kg -, di rado pesi leggeri tra 5 e 10 kg e mai pesi superiori ai 10 kg. Inoltre è previsto l’uso unicamente di attrezzi leggeri/di precisione.

                                         Come magazziniere fattorino presso la __________ vanno sollevati e portati fino ai fianchi talvolta pesi tra 5 e 10 kg e di rado pesi tra 10 e 25 kg; oltre l’altezza del torace talvolta pesi fino a 5 kg, di rado superiori ai 5 kg; non è previsto il maneggiare attrezzi. Il cassiere presso __________ comporta il sollevare e trasportare fino all’altezza dei fianchi spesso pesi fino a 5 kg, talvolta di 5-10 kg e mai di peso superiore. Non si devono utilizzare attrezzi. Quale serviceman presso il Garage __________ è necessario sollevare fino ai fianchi di rado pesi fino a 5 kg e tra 5 e 10 kg, talvolta pesi tra 10 e 25 kg e mai pesi superiori; oltre il torace talvolta pesi fino a 5 kg. Vengono altresì usati talvolta attrezzi leggeri/di precisione, di rado medi e pesanti/poco precisi. Infine l’impiego di operaio di fabbrica presso la __________ implica il sollevamento e il trasporto fino all’altezza dei fianchi talvolta di pesi fino a 10 kg e di rado fino a 25 kg, oltre all’utilizzo, in relazione all’attività di verniciatura e montaggio dei mobili, spesso di attrezzi leggeri/di precisione e di rado medi, pesanti/poco precisi (cfr. Fascicolo atti n. 2 doc. 151).

                                         Pertanto la censura relativa alla scelta delle DPL si rivela infondata.

                                         In simili condizioni, occorre concludere che, in casu, il reddito da invalido è stato fissato validamente sulla base delle DPL (per alcuni casi analoghi, cfr. STCA del 19 ottobre 2005 nella causa J., 35.2005.34; STCA del 12 settembre 2005 nella causa C., inc. 35.2004.89).

                                         Del resto, come verrà più dettagliatamente esposto in seguito (cfr. consid. 2.5.11.), anche volendo per ipotesi procedere al raffronto dei redditi facendo capo ai dati statistici, il tasso di invalidità del 21% determinato dall’CO 1 utilizzando le DPL si rileva appropriato.

                          2.5.10.   Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2004 (cfr., a quest’ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467, p. 511ss.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA13, afferente ai dati ticinesi, conformemente alla prassi di questa Corte, secondo cui la priorità deve essere attribuita ai valori statistici regionali (rispetto a quelli raccolti a livello nazionale, cfr. consid. 2.5.8.), il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato ticinese (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’250.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4.420.-- mensili oppure a fr. 53'040.-- per l'intero anno (fr. 4.420.-- x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                          2.5.11.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt.”

                                         (STFA succitata).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garant

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