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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 35.2005.59

10 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,512 parole·~28 min·3

Riassunto

Assicurato nel 2003 cade dalle scale e riporta un danno al coccige. Nel 2005 egli annuncia una ricaduta determinata da dolori a livello lombo-sacrale. Negato diritto a prestazioni poiché i disturbi dorsali non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.59   mm/td

Lugano 10 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 6 maggio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 28 ottobre 2003, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – mentre scendeva una scala, è inciampato ed è caduto picchiando il fondoschiena sul bordo di uno scalino.

                                         A causa di questo sinistro, egli ha riportato un’infrazione ossea coccigea (doc. 5).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato in grado di riprendere il suo lavoro in misura completa a far tempo dall’8 gennaio 2004 (doc. 13 e 15).

                               1.2.   Nel corso del mese di febbraio 2005, RI 1 ha chiesto all’Istituto assicuratore di prendere formalmente posizione relativamente ai disturbi alla schiena di cui egli soffre (doc. 21).

                                         Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’assicuratore infortuni, con decisione formale del 2 marzo 2005, ha negato la propria responsabilità al proposito (doc. 23).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 24 e 30), l’assicuratore LAINF, in data 6 maggio 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 33).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso pervenuto al TCA il 5 agosto 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando:

"  La decisione del CO 1 è censurabile e molto discutibile allorché non si comprende cosa si voglia intendere per "probabilità preponderante" dato che i documenti medici allegati dal sig. RI 1 attestano chiaramente che vi è un nesso eziologico CERTO e PRECISO fra le lesioni indiscutibilmente patìte dal ricorrente ed il quadro patologico attuale.

Il Dr. __________, medico personale da anni, nel suo certificato 22.03.05 dichiara il sig. RI 1 "portatore di esiti di frattura coccigea postcontusiva, riportata con infortunio il 28.10.03, presenta rachialgie persistenti lombo - sacro-coccigee con impossibilità alla posizione seduta prolungata ed alla deambulazione corretta".

Così anche il Dr. __________ nella sua relazione medico-legale allegata al primo ricorso, conferma il nesso eziologico fra causa (giorno dell'infortunio - 28.10.2003) ed effetto (stato patologico attuale) in capo al sig. RI 1.

E' abbastanza logico comprendere che la posizione seduta prolungata è INCOMPATIBILE con la mansione di autista che il Mirra svolgeva proficuamente ormai da vari anni fino al giorno dell'infortunio di che trattasi.

Poiché in sede di ricorso non è stata disposta alcuna ulteriore visita medica e neppure un contraddittorio - consulto tra medici delle parti e, secondo la motivazione del CO 1 la causalità adeguata è valutata dall'Amministrazione, riteniamo la decisione appellata troppo personale, arbitraria e penalizzante per il sig. RI 1 che, purtroppo, come lavoratore frontaliero subisce, probabilmente, una sorta di discriminazione ingiustificata che va ad aggiungersi al trauma, non meno grave sotto il profilo psicologico, del licenziamento patìto, sostanzialmente, per la perdita degli specifici requisiti di idoneità fisica al lavoro di autista.

Nulla di più di quanto esposto e documentato riteniamo di aggiungere ma, anzi, come già esposto nel primo ricorso di opposizione, il sig. RI 1 è disponibile a sottoporsi a visita medica sia con l'assistenza del Dr. __________ e sia presentandosi personalmente."

                                         (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto nel mese di ottobre 2003 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per stabilire se l’assicurato ha diritto a prestazioni assicurative a seguito dell’infortunio del mese di ottobre 2003, si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio 2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3.). Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett. a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)

                                         Nella concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto in data 28 ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"  Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird."

                                         (STFA succitata)

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a negare la propria responsabilità in relazione ai disturbi dorsali annunciati dall’assicurato nel corso del mese di febbraio 2005.

                               2.8.   Dalle tavole processuali emerge che, in data 28 ottobre 2003, RI 1 è caduto sulla scala di un esercizio pubblico di __________ e ha battuto il fondoschiena contro lo spigolo di uno scalino.

                                         I medici del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ lo hanno dichiarato inabile al lavoro sino al 12 novembre 2003 (doc. 2).

                                         Con certificato del 22 novembre 2003, il dott. __________, specialista in urologia a __________, ha indicato che l’assicurato presentava una infrazione ossea sacrococcigea e che necessitava di riposo e di cure per 15 giorni (doc. 5).

                                         In occasione della visita fiduciaria di controllo del 9 dicembre 2003, il dott. __________ ha constatato la persistenza di una frattura moderatamente ingranata sul profilo anteriore della quinta vertebra sacrale.

                                         Da un profilo dell’esigibilità lavorativa, il medico di circondario supplente ha dichiarato RI 1 abile al lavoro a contare dall’8 gennaio 2004, prevedendo un completo consolidamento della frattura coccigea (doc. 12).

                                         In data 10 aprile 2004, il dott. __________ ha certificato uno stato in via di miglioramento e la chiusura della cura medica (doc. 15).

                                         Nel febbraio 2005, in occasione di un colloquio allo sportello dell’__________ CO 1 di __________, l’insorgente ha invitato l’Istituto a prendere formalmente posizione in merito ai disturbi alla schiena da lui ancora lamentati (doc. 21).

                                         Il 23 febbraio 2005, l’amministrazione ha sottoposto il caso al dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale ha sostenuto che la sintomatologia presentata dall’assicurato è determinata da patologie morbose preesistenti al sinistro del 28 ottobre 2003. In effetti, una TAC eseguita nel mese di maggio 2003, aveva evidenziato la presenza di evidenti segni degenerativi da L2 a S1 (doc. 22).

                                         In sede di opposizione, il ricorrente ha prodotto un parere medico-legale, datato 12 aprile 2005, del dott. __________, spec. in medicina del lavoro a __________.

                                         Da questo documento si evince che l’esame TAC del rachide lombo-sacrale dell’8 maggio 2003 aveva fornito il quadro seguente:

"  (…).

Disco intersomatico L3-L4: presenza di alterazioni degenerative margino somatiche ed interapofisarie. Disco ridotto in altezza per discopatia per protusione centrale del disco intersomatico ma senza iconografie compatibili con ernie.

Disco intersomatico L4-L5: presenza di alterazioni degenerative artrosiche margino somatiche interapofisarie. Disco ridotto in altezza per iniziale discopatia ma senza focalità erniarie.

Disco intersomatico L5-S1: modeste alterazioni degenerative artrosiche margino somatiche interapofisarie. Disco complessivamente regolare.

Presenza di alterazione ipodensa in sede intradurale compatibile con fibrolipoma del filum terminale. Assenza di lesioni ossee focali. Estese calcificazioni vascolari."

                                         (allegato doc. 30)

                                         Dalla medesima certificazione emerge inoltre che, in data 12 ottobre 2004, RI 1 si è sottoposto ad una RMN della regione sacro-coccigea, che non ha posto in luce alcunché di patologico (allegato al doc. 30, p. 2).

                                         Queste sono invece state le considerazioni finali espresse dal dott. __________:

"  (…).

Tenuto conto che il quadro clinico del Sig. RI 1 negli ultimi anni è gradualmente peggiorato, comportando un progressivo incremento della sintomatologia dolorosa e un progressivo deficit funzionale al rachide cervico-dorso-lombare, possiamo concludere che la sintomatologia e l’obiettività descritte nella opportuna dese difficilmente subiranno modifiche sostanziali a breve termine, ma al limite una stabilizzazione del quadro, a meno che non progredisca in eventuale aggravamento come da naturale processo evolutivo della malattia.

Pertanto il Sig. RI 1 non lo si può ritenere idoneo (inabile al 100%) a nessun tipo di attività lavorativa."

                                         (allegato al doc. 30, p. 4s.)

                                         Con certificato del 22 marzo 2005, il medico curante dell’assicurato ha attestato che quest’ultimo soffre di persistenti rachialgie a livello lombo-sacrale, su “esiti di frattura coccigea post-contusiva”, le quali gli impediscono di mantenere la posizione seduta prolungata e una deambulazione corretta (allegato al doc. 30).

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha ancora raccolto l’opinione del dott. __________, il quale si è riconfermato nel proprio parere riguardante l’eziologia dei disturbi dorsali:

"  Orbene, risulta che il paziente già ben prima dell'avvenimento infortunistico del 28.10.2003 era affetto da patologie degenerative del rachide cervico-toraco-lombare e per tali motivi era già stato in cura. L'avvenimento in questione ha causato una fessura dell'osso sacro, nel frattempo completamente consolidata, senza alcun interessamento della ulteriore colonna vertebrale.

Del resto, anche la visita peritale del dott. __________ nell'esame obiettivo non cita minimamente problemi a livello sacrale, ma parla chiaramente di patologia di carattere evolutivo-degenerativo della colonna, ma anche degli arti superiori, nel senso di un naturale processo evolutivo della malattia.

Si può quindi sostenere con sicurezza che l'avvenimento infortunistico del 28.10.2003 non ha nessuna relazione causale con gli attuali disturbi.

Confermo quindi che la ricaduta debba essere rifiutata."

                                         (doc. 32)

                               2.9.   Con il ricorso, RI 1 sostiene che i disturbi vertebrali di cui soffre e che gli impediscono di svolgere la professione di autista, costituiscono una naturale conseguenza dell’infortunio del 28 ottobre 2003 e, come tali, sono di competenza dell’Istituto assicuratore convenuto.

                                         Sempre secondo l’assicurato, questa conclusione risulterebbe supportata dalle certificazioni dei dott. __________ e __________ (cfr. I).

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione del dott. __________ (cfr. doc. 22 e 32), specialista proprio nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         D'altra parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Il TCA ritiene che rivesta un’importanza particolare la circostanza che l’esame di risonanza magnetica del 12 ottobre 2004 abbia consentito di confermare l’avvenuto consolidamento della nota frattura e, più in generale, l’assenza di patologie di rilievo nella regione sacro-coccigea, ossia quella direttamente interessata dall’evento traumatico del 28 ottobre 2003 (cfr. relazione medico-legale del dott. __________, p. 2, acclusa al doc. 30).

                                         In questo contesto è utile sottolineare che, in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (un'eccezione a questa regola è prevista in materia di traumi d'accelerazione alla colonna cervicale ed in materia di traumi cranio-cerebrali).

                                         In effetti, nei casi in cui i dolori avvertiti da un assicurato non possono trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessato. Qualora non sia stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 22 settembre 2003 nella causa B., inc. 35.2002.4; del 28 luglio 2003 nella causa T.-K., inc. n. 35.2003.26, del 25 novembre 2002 nella causa A., inc. n. 35.2002.49, confermata dal TFA con sentenza del 28 luglio 2004, U 14/03, del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr., inoltre, U. Meyer-Blaser, art. cit., p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres” - la sottolineatura è del redattore).

                                         Dalla relazione medico-legale del dott. __________ risulta che RI 1 accusa dolori, non solo in sede sacrale, ma pure al rachide lombare (allegato al doc. 30 p. 3).

                                         La documentazione all’inserto dimostra però che il sinistro assicurato ha riguardato specificatamente la regione sacrale, dove è intervenuta una frattura della V vertebra, e non la colonna lombare.

                                         Tuttavia, anche volendo ammettere che quest’ultima regione sia stata in qualche modo interessata dal sinistro del mese di ottobre 2003, non potrebbe comunque venir ammesso un obbligo a prestazioni a carico dell’assicuratore LAINF convenuto.

                                         Infatti, secondo la dottrina medica dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (di regola sei o nove), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 31 agosto 2005 nella causa C., M 10/04, consid. 3.2.3, del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L., U 125/97, consid. 4c, e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         Al riguardo, va inoltre segnalato che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

" Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

                                         (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)

                                         Nella concreta evenienza, nessuno dei sanitari che si sono occupati del ricorrente ha preteso che il trauma in esame avrebbe causato un aggravamento delle alterazioni degenerative discali messe in luce grazie alla TAC effettuata precedentemente all’infortunio, l’8 maggio 2003 (cfr. consid. 2.8.).

                                         Anzi, il dott. __________, nel suo rapporto del 12 aprile 2005, ha esplicitamente sottolineato la natura evolutiva-degenerativa della patologia che interessa la colonna vertebrale di RI 1, nel senso che se vi è stato (o vi sarà) peggioramento, questo è da imputare al, citiamo: “naturale processo evolutivo della malattia” (cfr. allegato al doc. 30 – la sottolineatura è del redattore).

                                         Occorre dunque concludere che l'evento infortunistico del mese di ottobre 2003 ha, tutt’al più, giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati dall’assicurato al rachide lombare e che, pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi alcuni mesi dallo stesso sinistro.

                                         Al proposito, è utile citare quanto dichiarato in merito dal dott. __________, già Primario del Reparto di neurochirurgia dell’Ospedale cantonale di __________, in una sua perizia giudiziaria del giugno 1999, ordinata dal TCA nella vertenza sfociata nella sentenza del 24 agosto 1999 nella causa L., inc. 35.1998.78, concernente un assicurato che aveva riportato una contusione lombo-sacrale, cadendo dalle scale:

"  Ein Sturz aus dem Stand auf das Gesäss bewirkt aus biomechanischer Sicht in Prinzip eine nur geringgradige Traumatisierung der LWS. Die Krafteinwirkungen sind relativ gering in Relation zu den grossen Kräften, die schon normalerweise im Alltag auf die Wirbelsäule einwirken. Entsprechend entstehen mehr oder weniger ausgeprägte Weichteilverletzungen, wie das auch bei Herrn L. der Fall war. Eine ossäre Läsion oder Bänderzerreissungen mit Wirbelkörperverschiebungen oder Gelenksluxationen konnten radiologisch ausgeschlossen werden. Solche Weichteilverletzungen, die zu einem akuten Lumbovertebralsyndrom führen, wie das auch von den Aerzten diagnostiziert wurde, heilen in der Regel im einem zeitlichen Rahmen von zwei bis sechs Wochen ab."

                                         È vero che il dott. __________ pare sostenere che le algie lombo-sacro-coccigee sono imputabili ancora al trauma subito il 28 ottobre 2003 (allegato al doc. 30).

                                         Tuttavia, alla sua certificazione del 22 marzo 2005 non può essere riconosciuto un valore probante sufficiente.

                                         In primo luogo, egli è specialista in urologia e, in quanto tale, non è da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa.

                                         In secondo luogo, la sua opinione, peraltro “dissidente”, riguardo all’eziologia dei disturbi lamentati dall’assicurato, è completamente priva di motivazione.

                                         Vi è infine da considerare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente stabilito che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M, U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.59 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.10.2005 35.2005.59 — Swissrulings