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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2006 35.2005.58

19 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,501 parole·~43 min·5

Riassunto

Incidente della circolazione:frattura dei polsi.Per valutare la capacità lavorativa al fine di determinare un'eventuale perdita di guadagno,il TCA ha ordinato una perizia medica.Siccome il perito ha indicato come necessari ulteriori accertamenti medici,il caso è stato rinviato all'assicuratore LAINF

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.58   rs/sc

Lugano 19 ottobre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 3 maggio 2005 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 11 agosto 2000, RI 1 – all’epoca dipendente della __________ di __________ in qualità di steward sui treni e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando la frattura bilaterale del radio di tipo Smith-Goyrand.

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con comunicazione del 23 aprile 2002, l’CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera; cfr. doc. 79).

                                         Inoltre con decisione formale del 28 maggio 2002, l’assicuratore resistente ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità per menomazione all’integrità del 20% (cfr. doc. 81).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, allora patrocinato dall’avv. __________, l’Istituto assicuratore ha ritirato la decisione formale del 28 maggio 2002 e ha predisposto ulteriori accertamenti medici allo scopo di chiarire se le condizioni di salute dell’assicurato erano o meno stabilizzate, ripristinando nel contempo la corresponsione delle indennità giornaliere (cfr. doc. 99, 103).

                               1.3.   Con decisione formale del 3 febbraio 2004, poi confermata dalla decisione su opposizione del 15 giugno 2004, l’CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a contare dal 9 febbraio 2004, ritenendo ormai stabilizzate le condizioni di salute del ricorrente (cfr. doc. 135; 162).

                                         Il TCA, con sentenza del 13 dicembre 2004, ha respinto il ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 dall’assicurato, patrocinato dall’avv. __________, ritenendo che a far tempo dal 9 febbraio 2004, siccome le sue condizioni di salute si erano stabilizzate, non aveva più diritto a prestazioni di corta durata.

                                         Per quanto attiene, poi, ai disturbi di natura psichica di cui il ricorrente ha preteso di soffrire, questa Corte ha rilevato che precedentemente al 2004 non risultava alcun accenno circa l’esistenza di problemi anche a questo livello. Inoltre agli atti di causa non figurava alcuna certificazione specialistica attestante l’effettiva esistenza dei pretesi disturbi.

                                         La sentenza di questa Corte è cresciuta incontestata in giudicato.

                               1.4.   Su domanda dell’avv. __________ (cfr. doc. 176a, 176c), l’CO 1, con decisione del 10 marzo 2005, ha assegnato a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del 20% il cui importo è stato versato il 28 maggio 2002 (cfr. consid. 1.2.) -, mentre gli ha negato il diritto a un rendita di invalidità, in quanto i postumi infortunistici non pregiudicano in modo apprezzabile l’attività di steward sui treni svolta dal medesimo al momento del sinistro. L’assicuratore LAINF ha pure precisato che eventuali pretese per la problematica di natura psichica erano da notificare alla competente cassa malati, difettando un nesso di causalità adeguata tra le stesse e l’evento traumatico del 2000 (cfr. doc. 176).

                                         L’assicurato, tramite l’avv. __________, si è opposto a tale provvedimento, più precisamente ha contestato il mancato riconoscimento di una rendita di invalidità, poiché sostiene di non essere in alcun modo in grado di far fronte alla propria attività lavorativa (cfr. doc. 177a).

                                         Con decisione su opposizione del 3 maggio 2005 l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto del proprio precedente provvedimento (cfr. doc. B).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 3 agosto 2005, RI 1, patrocinato dallo Studio legale avv. RA 1, ha chiesto, da un lato, che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli un’inabilità lavorativa del 50% e una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 9 febbraio 2004, dall’altro, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma più completa.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’interessato ha, in particolare, addotto:

"  (...)

18. In virtù dell'art. 18 LAINF, l'assicurato invalido almeno al 10% a seguito di infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

L'invalidità è definita all'art. 8 LPGA come l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

L'incapacità al guadagno viene definita all'art. 7 LPGA come la perdita totale o parziale della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

19.                                                                          Nel caso specifico non vi è dubbio che il signor RI 1 soffra a tutt'oggi di un grave danno alla salute causato dall'incidente della circolazione subito l'11 agosto 2000, che ha comportato la diminuzione della sua capacità di guadagno.

II signor RI 1 soffre di un dolore ai polsi. Anche soltanto un lavoro di tipo leggero, che necessita il movimento delle mani, e di conseguenza dei polsi, gli provoca un dolore acuto (simile a scosse elettriche) e gli fa gonfiare i polsi.

20.                                                                          Nel proprio rapporto del 16 aprile 2002, il dott. __________ della CO 1 rileva (doc. C):

      " un raggio di mobilità normale a livello del polso destro, mentre persiste un deficit d'estensione di 30° all'estensione nonché una piccola differenza (di 5°) alla flessione. Inoltre si assiste ad un buon ricupero della forza bruta, soprattutto a destra (..) soggettivamente viene dichiarata moderatamente dolente la compressione della cicatrice al polso sinistro, la quale è leggermente ipertrofica (..)" : Evidenziature nostre.

Di conseguenza, dal rapporto dello stesso dott. __________ della CO 1 emerge chiaramente che la situazione del signor RI 1 non è migliorata. Infatti, è il medico stesso che ammette l'esistenza di un deficit d'estensione del polso di ben 30°.

E' evidente che un tale deficit provoca una forte limitazione dell'uso dei polsi. Anche un'ipertrofia della cicatrice del polso sinistro comporta una limitazione dell'uso dello stesso.

Ciò è riconosciuto e confermato dal Prof. __________ e dal dott. __________.

Tuttavia, sempre nel proprio rapporto, il dott. __________ della CO 1 afferma che:

      " Mancano anche degli indizi per una residuale instabilità, reazione tendinitica o epicondilitica. In questa situazione, il signor RI 1 non necessita più di ulteriori cure specifiche o dei controlli medici. In qualità di steward (o altro mestiere del ramo come addetto al bar o carrozza ristorante), il signor RI 1 può riprendere il lavoro nuovamente nella misura del 100%, dal 18.4.2002"

21.    Vi è un'evidente contraddizione nel rapporto del dott. __________ della CO 1. Infatti, se in un primo tempo affermava che vi era un deficit d'estensione del polso di ben 30°, solo qualche riga più sotto sostiene che il signor RI 1 non necessita più di cure specifiche o di controlli medici e che può riprendere la propria attività lavorativa in misura del 100%.

Delle due cose l'una: o il signor RI 1 ha un problema fisico e allora va curato e riconosciuta un'inabilità lavorativa, oppure non ha nessun problema fisico ed allora gli si può chiedere di riprendere la propria attività lavorativa in misura completa.

22. Tale contraddizione viene corroborata dal rapporto del 5 febbraio 2003 del dott. __________, specialista in neurologia (doc. E).

Si rammenta che quest'ultimo ha visitato il signor RI 1 quasi un anno dopo la redazione del referto da parte del dott. __________ nel quale quest'ultimo lo riteneva abile al 100%.

II dott. __________, a seguito di un esame elettroneurologico ordinato dalla CO 1, evidenzia "l'evoluzione insoddisfacente", e giudica opportuna la rivalutazione del caso da parte di un chirurgo specialista nella mano.

23.                                                                    La CO 1, alla luce del referto medico del dott. __________, ha dovuto accantonare il rapporto del dott. __________, ripristinare per intero con effetto retroattivo il versamento delle indennità giornaliere sospese, e ordinare una visita medica da parte del Prof. __________, specialista della mano presso la __________ di __________.

II comportamento della CO 1 mostra l'importanza e la credibilità dei referti medici del Prof. __________.

Le affermazioni del Prof. __________ hanno grande valore poiché lo stesso ha avuto la possibilità di visitare più volte i polsi del signor RI 1 e di accertarne la precaria situazione.

Nel suo rapporto del 13 maggio 2003, il Prof. __________ afferma sostanzialmente che un intervento al polso sinistro potrebbe migliorare la sintomatologia del  paziente, senza tuttavia permettergli di riprendere l'attività lavorativa di steward sui treni. II Prof. __________ suggerisce pertanto una riqualifica professionale tendente allo svolgimento di un'attività lavorativa meno pesante da un punto di vista dell'utilizzo delle mani (doc. G).

In tutti i suoi successivi scritti (17 dicembre 2003 (doc. I); 3 marzo 2004 (doc. M); 10 marzo 2004 (doc. L); 4 agosto 2004 (doc. N) e 29 giugno 2005 (doc. O)) il Prof. __________ ha sempre confermato le conclusioni esposte nel proprio rapporto del 13 maggio 2003 (doc. G).

A tale proposito si veda lo scritto del 4 agosto 2004, nel quale il Prof. __________ afferma che anche procedendo ad una nuova visita del signor RI 1, non modificherebbe affatto le conclusioni espresse nel proprio rapporto del 13 maggio 2003. Egli suggerisce che sia la CO 1 ad organizzare una perizia medica (doc. N).

24. A maggior ragione, nel suo ultimo scritto del 29 giugno 2005, ossia di poco più di un mese fa, il Prof. __________ oltre a ribadire la richiesta di una perizia medica, parla ancora di indicazione operatoria (doc. Q).

      Ciò significa che i problemi ai polsi del signor RI 1 persistono.

Determinante è che un professore della fama del Dott. __________, per di più specialista della mano, parla di indicazione operatoria, anche cinque anni dopo l'evento che ha causato il danno alla salute di un suo paziente.

Lo stesso dicasi per lo scritto del 10 marzo 2004, nel quale egli afferma che la capacità di guadagno del signor RI 1 non può essere superiore al 50% (doc. L).

Il Prof. __________ non si è mai contraddetto come invece hanno fatto i due medici della CO 1, dott. __________ e dott. __________.

Quest'ultimo è stato incaricato dalla CO 1 di rendere un parere. Nel suo rapporto del 9 giugno 2004 il dott. __________, senza neppure visitare il paziente, senza ulteriori accertamenti e senza fare nessun riferimento ai numerosi rapporti del Prof. __________, si limita a confermare quanto sostenuto dal dott. __________ della CO 1 (doc. P).

Nonostante i numerosi rapporti ed i successivi scritti del Prof. __________ che attestavano il reale stato di salute del signor RI 1, il dott. __________ della CO 1 ha deciso di distanziarsi dagli stessi, redigendo il 25 novembre 2003, un nuovo "apprezzamento medico" (doc. H).

Il dott. __________ della CO 1, senza neppure visitare il paziente e senza considerare il contenuto dei numerosi rapporti del Prof. __________, si limita a ribadire quanto già affermato nel proprio referto di quasi due anni prima (quello del 16 aprile 2002, doc. C), referto che come già detto in precedenza era stato accantonato dalla CO 1 (cfr. punto no. 23 del presente ricorso), per dare spazio all'opinione del Prof. __________.

Lo stesso dicasi per il rapporto del dott. __________ del 9 giugno 2004 (doc. P).

Questo rapporto non ha nessuna valenza probatoria nella procedura che ci occupa.

Quanto precede conferma una volta di più che le affermazioni del dott. __________ , che ha visitato il signor RI 1 una volta soltanto e del dott. __________, che non lo ha visitato affatto, oltre ad essere contraddittorie, sono pure superficiali e prive di valore.

25. L'attività svolta dal signor RI 1 in qualità di steward di treni è una chiara attività da operaio. Questo è pure stato confermato dal Prof. __________ nel proprio scritto del 10 marzo 2004 (doc. L).

In sostanza, ciò che importa è che lo stesso debba utilizzare le mani per spingere e trainare il carrello del peso di oltre 70 kg nei due sensi del treno, durante le diverse tratte e servire i numerosi clienti.

Inoltre, l'approvvigionamento dei carrelli vuoti durante le varie tratte sono compito del signor RI 1. Egli deve fare capo alla scorta dei diversi prodotti che sono depositati nella carrozza bagagli e contenuti in casse di plastica (tipo quelle per i traslochi, per intenderci) che devono essere sollevate. Il peso di tali casse può raggiungere i 30/40 kg ciascuna.

E' vero che questa attività non è paragonabile a quella svolta da un manovale di cantiere, ma è anche vero che una persona con seri problemi ai polsi, come il signor RI 1, difficilmente può resistere 8-­9 ore al giorno, sette giorni alla settimana spingendo e tirando un carrello di quel peso senza avere dei forti dolori a fine giornata e senza che gli stessi si gonfino a dismisura.

26.    La CO 1 ha giustificato la sua decisione affermando che la vendita di bevande sui treni viene affidata anche al personale femminile, lasciando intendere che si tratti di una attività leggera. A prescindere dal sapore vagamente discriminatorio di questa osservazione, resta il fatto che non si tratta di un'attività che possa essere svolta con i problemi ai polsi del signor RI 1.

27. E' bene ricordare che il signor RI 1 ha lavorato ininterrottamente dall'inverno 1979 all'11 agosto 2000. Soltanto in seguito all'incidente del 11 agosto 2000 è stato costretto a lasciare la propria attività.

A seguito dell'incidente è stato licenziato dalla __________ (__________). Ora è al beneficio delle indennità di disoccupazione nella misura del 50% (doc. Q). Come confermato dalla sua collocatrice, signora __________ dell'Ufficio regionale di collocamento di __________, al momento attuale il mercato del lavoro è molto difficile e difficilmente il signor RI 1 troverà un nuovo impiego. Vi è infatti necessità di persone sempre più qualificate, mentre il signor RI 1 non ha nessuna qualifica particolare.

Inoltre, in considerazione dei suoi problemi fisici, della sua età, delle sue esperienze lavorative e della sua formazione difficilmente troverà un'occupazione anche soltanto a metà tempo.

Basti pensare che la __________ (__________) lo ha licenziato. Uno dei requisiti per essere assunti da questa società è di godere di buona salute.

28.    Si chiede quindi che la decisione su opposizione della CO 1 del 3 maggio 2005 venga annullata. In particolare si chiede che venga riconosciuta al signor RI 1 un'indennità d'invalidità dal 9 febbraio 2004 per inabilità lavorativa pari al 50%.

Si chiede che codesto Tribunale disponga una perizia che chiarisca e accerti l'effettivo stato di salute del signor RI 1. La perizia è importante viste le gravose incongruenze tra i referti dei medici e le contraddizioni nei referti dei due medici della CO 1, dott. __________ e dott. __________.

29.    Da un lato gli specialisti consultati, il Prof. __________ ed il dott. __________, sono entrambi convinti della gravità della patologia di natura invalidante di cui è portatore il signor RI 1. Si tratta di due fiduciari espressamente interpellati dalla CO 1.

Dall'altro lato vi sono il dott. __________ ed il dott. __________, non specialisti in materia, i quali si contraddicono, non considerano i rapporti dei due specialisti e non fanno altro che ribadire una tesi dalla quale, il 25 marzo 2003, la CO 1 stessa si era distanziata (doc. F).

Di conseguenza, in considerazione dei problemi fisici persistenti e documentati dai due specialisti interpellati e nonostante le cure ricevute, il signor RI 1 presenta un danno alla salute che perdura.

30.    A causa di tale danno, il signor RI 1 ha subito una parziale perdita della propria possibilità di guadagno del 50%.

Quindi il signor RI 1 ha un'invalidità del 50% ai sensi dell'art. 8 LPGA che gli dà diritto ad una rendita di invalidità a far tempo dal 9 febbraio 2004. (...)" (Doc. I)

                               1.6.   L’assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.7.   Il 3 ottobre 2005 l’avv. __________ dello Studio legale avv. RA 1 ha inviato il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione (cfr. doc. X).

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha posto alcuni quesiti al Prof. Dr. __________, spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia della mano, in merito all’abilità lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale di steward sui treni (cfr. doc. XI).

                                         Lo specialista ha risposto il 28 ottobre 2005 (cfr. doc. XII).

                                         Le parti si sono espresse al riguardo il 21, rispettivamente il 23 novembre 2005 (cfr. doc. XIV; XV).

                               1.9.   Questa Corte, il 1° dicembre 2005, ha chiesto alla __________ quale salario lordo annuo avrebbe potuto percepire nel 2004 RI 1, se avesse continuato a lavorare presso di loro, quale steward sui treni, senza il danno alla salute (cfr. doc. XVI).

                                         La società menzionata ha dato seguito alla richiesta del Tribunale, inviando uno scritto pervenuto il 13 dicembre 2005 (cfr. doc. XVIII).

                                         Sempre il 1° dicembre il TCA ha pure nuovamente interpellato il Prof. __________ circa la capacità al lavoro del ricorrente in un’attività manualmente più leggera rispetto alla precedente professione (cfr. doc. XVII).

                                         Questi, il 23 dicembre 2005, ha indicato di non avere gli elementi necessari per pronunciarsi oggettivamente in merito e ha suggerito, a tal fine, di organizzare una perizia (cfr. doc. XIX).

                             1.10.   Con decisione 8 febbraio 2006 il Presidente del TCA ha accolto l'istanza dell'assicurato tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. XXVI).

                             1.11.   Sempre l’8 febbraio 2006 questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l’allestimento alla Prof. Dr. __________, Primario della Clinica __________ del __________ di __________ (cfr. doc. XXVII).

                             1.12.   La perizia della PD Dr. med. __________ è pervenuta al TCA il 18 settembre 2006 (cfr. doc. XXXI) ed è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXXII).

                                         L’CO 1 ha presentato le proprie osservazioni il 3 ottobre 2006 (cfr. doc. XXXIII + allegato), mentre l’assicurato, tramite l’avv. __________ dello Studio legale avv. RA 1, ha preso posizione il 9 ottobre 2006 (cfr. doc. XXXIV).

                             1.13.   Il doc. XXXIII e il relativo allegato sono stati trasmessi per conoscenza al patrocinatore del ricorrente (cfr. doc. XXXV).

                                         Il doc. XXXIV, per contro, è stato inviato per conoscenza all’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. XXXVI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto o meno a una rendita di invalidità in considerazione dei postumi ai polsi dell’infortunio dell’11 agosto 2000 e, se del caso, di che entità.

                                         Per quanto attiene, invece, all’indennità per menomazione all’integrità e agli eventuali disturbi psichici, la decisione del 10 marzo 2005, con cui al ricorrente è stata assegnata un’IMI del 20% ed è stata negata l’adeguatezza del nesso causale fra la problematica psichica e il sinistro del 2000, è passata in giudicato, in quanto la stessa, relativamente a questi aspetti, non è stata contestata nella procedura di opposizione. Essa neppure è stata riesaminata d'ufficio (cfr. doc. 176, 177; DTF 119 V 347segg.; STFA del 13 luglio 2006 nella causa M., I 532/05, consid. 1).

                                         Il grado dell’IMI, come pure il diniego di una relazione di causalità adeguata tra i disturbi psichici e l’infortunio del 2000, pertanto, non possono qui essere rivisti.

                                         L’assicurato, del resto, nemmeno nel ricorso ha eccepito alcunché al riguardo (cfr. doc. I).

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Nella concreta evenienza, visto che in discussione vi è il diritto o meno a una prestazione (rendita di invalidità), il cui diritto sarebbe sorto nel mese di febbraio 2004, ossia posteriormente all’entrata in vigore della LPGA, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale di quest’ultima legge.

                               2.4.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza del 22 giugno 2004 nella causa G., U 192/03, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che anche in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti vedi pure DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.5.   Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la seconda.

                                         L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"  Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.6.   Nella concreta evenienza l’assicurato, l’11 agosto 2000, mentre si trovava in sella alla sua motocicletta ha subito un incidente della circolazione, riportando la frattura di entrambi i polsi (cfr. doc. 1).

                                         Il 28 agosto 2000 l’assicurato si è sottoposto a un intervento di osteosintesi del radio distale a destra e a sinistra (cfr. doc. 5).

                                         Nel 2001 sono state asportate la placca volare con neurolisi del nervo mediano sia al polso destro, che al polso sinistro (cfr. doc. 70).

                                         Con sentenza del 13 dicembre 2004, come già rilevato (cfr. consid. 1.3.), il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 emessa dall’assicuratore LAINF resistente relativa all’estinzione, a decorrere dal 9 febbraio 2004, del diritto alle prestazioni di corta durata, in quanto le condizioni di salute del ricorrente si erano stabilizzate.

                                         Questa Corte ha, segnatamente, osservato:

"  (…) Il TCA constata in particolare che, in occasione del consulto dell’8 maggio 2003, i medici della __________ di __________ hanno proposto l’esecuzione di un’artrodesi del polso sinistro accompagnata dalla revisione del nervo mediano e del ramo superficiale del nervo radiale.

Nondimeno, per quanto riguarda gli effetti di tale passo terapeutico, essi hanno indicato che quest’ultimo sarebbe solo possibilmente atto a migliorare la sintomatologia accusata dall’assicurato, senza consentirgli, in ogni caso, una ripresa della sua attività lavorativa abituale (cfr. doc. 124, p. 2).

Chiamato a pronunciarsi sull’opzione terapeutica suggerita dai medici __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha negato che essa possa essere ritenuta medicalmente indicata (cfr. doc. 131).

Che ulteriori provvedimenti terapeutici non porterebbero a sostanziali miglioramenti delle condizioni di salute di RI 1, è pure stato sottolineato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia presso la __________ di __________, nella sua presa di posizione del 9 giugno 2004:

Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die __________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren Stellungnahmen von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann keine wesentliche Besserung erwartet werden."

(doc. 161- la sottolineatura è del redattore)

Del resto, lo stesso assicurato, in data 27 gennaio 2004, si è dichiarato contrario a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, siccome, citiamo: “… i rischi di un peggioramento paiono sostanziali, i risultati non meglio definiti. Inoltre da un profilo valetudinario non vi sarebbero miglioramenti di sorta” (cfr. doc. 134).

In queste condizioni, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 cpv. 1 LAINF, l'assicuratore infortuni convenuto era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 9 febbraio 2004, senza che si riveli peraltro necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Può rimanere aperta la questione riguardante la capacità lavorativa di RI 1, poiché, come detto, il diritto all'indennità giornaliera si è estinto già in ragione della stabilizzazione delle sue condizioni di salute.”

                                         L’CO 1, a seguito della sentenza del TCA e su richiesta esplicita dell’allora patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. 176a; 176c), ha valutato il diritto dell’assicurato a una rendita di invalidità e a un’indennità per menomazione dell’integrità.

                                         L’assicuratore LAINF, come esposto sopra (cfr. consid. 1.4.), ha, da un lato, assegnato all’insorgente un’IMI del 20%.

                                         Dall’altro, gli ha negato il diritto a una rendita, ritenendo sulla base delle valutazione mediche del Dr. med. __________, medico __________, e del Dr. med. __________ della __________ dell’RA 2 a __________, entrambi spec. FMH in chirurgia, che i postumi infortunistici non pregiudicavano in modo apprezzabile l’esercizio dell’attività di venditore di bibite e snack sui treni svolta dal ricorrente al momento del sinistro del 2000 (cfr. doc. 176; B).

                                         In particolare il Dr. med. __________, nel rapporto del 25 novembre 2003, dopo aver evidenziato che la TAC effettuata l’11 giugno 2003 al polso sinistro ha messo in luce un quadro morfologico regolare dopo pregressa frattura ben guarita (cfr. doc. 115) e che non era stata prodotta documentazione medica atta a dimostrare un intervenuto cambiamento, ha indicato che l’assicurato era da ritenere abile al lavoro al 100% nell’attività di steward sui treni.

                                         Il medico di __________ ha, a quest’ultimo riguardo, sottolineato che “trattasi unicamente di tirare il carrello del peso massimo di 70 kg, montato su delle ruote dotate di cuscinetti a sfere, in modo da non richiedere dello sforzo particolare per spingerlo o trainarlo, tant’è vero lavoro fattibile senza problemi anche da personale femminile” (cfr. doc. 128).

                                         Il 9 giugno 2004 il Dr. med. __________ ha osservato:

"  Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Hinweis auf die __________ Abschlussuntersuchung vom 16.04.2002 und die diversen späteren Stellungnahmen von Herrn Dr. __________. Von weiteren Behandlungen kann keine wesentliche Besserung mehr erwartet werden.

 (...)

Auch bezüglich Zumutbarkeit teilen wir die Meinung des __________, dass die bisherige Arbeit als Bahn-Steward weiterhin zu 100% möglich ist. Auch das Schieben des Getränkewagens ist keine schwere Tätigkeit. Eine volle Zumutbarkeit gilt selbstverständlich auch für jede andere leichte manuelle Arbeit, z.B. als Kellner.

(Doc. 164)

                                         L'assicurato ha censurato tale soluzione facendo capo agli apprezzamenti medici dei Dr. med. __________, spec. FMH in neurologia e del Prof. Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva della mano presso la __________ di __________ (cfr. doc. I)

                                         Il Dr. med. __________ interpellato in ogni caso dall’CO 1 -, il 5 febbraio 2002, ha affermato, considerata l’evoluzione insoddisfacente, di giudicare opportuna la rivalutazione del caso da parte di un chirurgo specialista della mano (cfr. doc. E).

                                         Il 13 maggio 2003 il Prof. Dr. __________ - il quale ha visitato l’insorgente sempre su incarico dell’assicuratore LAINF resistente -, dal canto suo, ha escluso la ripresa del lavoro quale operaio, rilevando come più indicata una riconversione professionale in un‘attività meno pesante (cfr. doc. G).

                                         Lo specialista, il 17 dicembre 2003, ha poi puntualizzato che le conclusioni del maggio 2003 restavano invariate anche a quel momento (cfr. doc. 145, I).

                                         Inoltre egli, con scritto del 10 marzo 2004, ha precisato che nel caso del signor RI 1 il termine di “operaio” doveva essere inteso come lavoro manuale e che gli sembrava ragionevole, per quanto riguardava l’assicurato, una capacità di lavoro nella sua attività di steward non superiore al 50% (cfr. doc. 145, L).

                                         E’ utile, in proposito, indicare che da un rapporto del 20 novembre 2003 allestito dall’CO 1 i compiti previsti dall’attività di steward risultano così descritti:

"  (…)

Lavoro svolto sulle tratte __________ (A-R) e __________ (A-R). Base di partenza e di arrivo: Stazione FFS __________.

Il compito di uno steward (o una hostess) della __________ di __________ è quello di percorrere, nei due sensi e a diverse riprese durante la “corsa”, le carrozze dei treni che percorrono le tratte suindicate ed occuparsi della vendita di bevande (calde e fredde) e di alimentari (panini, biscotti, ecc.).

                                        Vendita e incasso.

                                        Merce (bevande e alimentari) stoccata in appositi carrelli.

                                        Carrelli in metallo (alluminio) muniti di ruote. Peso a pieno del carrello: ca 70 kg.

                                        Carrello trainato.

                                        Si occupa inoltre del lavoro di approvvigionamento dei carrelli facendo capo sia alla scorta di riserva depositata nella carrozza bagagli (4 casse di plastica), rispettivamente ai punti di approvvigionamento situati nelle stazioni FFS di __________ e __________, sede centrale, rispettivamente altra succursale della __________.

                                        Il ventaglio dei prodotto da offrire ai viaggiatori viene stabilito direttamente dalla __________ e questo sia al numero di carrozze che compongono il convoglio che alla frequentazione delle varie tratte ferroviarie (su base esperienza passata).

                                        Il carico e lo scarico sia del carrello di vendita che delle casse di riserva – alla partenza, all’arrivo, così come nei vari cambi di treno, non viene seguito dallo steward.

                                        Di tutto si occupa direttamente il magazziniere delle varie filiali della __________.

                                        Il carrello di vendita e le casse di riserva vengono impalettate e movimentate con appositi muletti.

                                        Lo steward si trova tutto l’occorrente per svolgere il suo lavoro direttamente sul convoglio.

                                        Si deve occupare unicamente della verifica dell’inventario e quindi può iniziare con la vendita dei prodotti (complessivamente, per ogni tratta, merce per un valore di circa fr. 2'000.--).

                                        Lavoro svolto 7 giorni su 7.

                                        Turni di lavoro di 8-9 ore.

                                        Si parte da e si arriva sempre a __________.

                                        Prima entrata in servizio: ore 05.03.

                                        Ultimo servizio:ore 23.55.

                                        La __________ richiede, per lo svolgimento di questa attività, una buona formazione professionale.

                                        Conoscenze delle lingue nazionali e di calcolo.

                                        Aspetto curato, pulizia e cortesia.

                                        Buona condizione fisica.“ (Doc. 127)

                                         Pendente causa questa Corte ha invitato il Prof. Dr. __________ ad esprimersi in merito alla sua valutazione di un’abilità lavorativa al 50% nell’attività abituale di steward sui treni (cfr. doc. XI).

                                         Il 28 ottobre 2005 lo specialista ha affermato:

"  (...)

Les raisons d'une capacité de travail limitée à 50% me paraissent parfaitement explicitées dans mon rapport du 13 mai 2003 dont vous avez eu l'amabilité de joindre une copie à votre lettre.

En résumé, cette incapacité est liée aux séquelles d'une fracture des deux poignets. Ces séquelles sont détaillées dans mon rapport.

Il est possible que depuis le 13 mai 2003 une certaine amélioration fonctionnelle se soit produite et qu'on puisse dès lors exiger éventuellement une capacité de travail supérieure. Néanmoins ce patient s'était présenté à nouveau à ma consultation le 28 juin et cela ne semblait pas être le cas. J'avais alors suggéré à la CO 1 d'organiser une expertise afin de déterminer les conséquences assécurologiques de son accident d'août 2000." (Doc. XII)

                                         Nuovamente interpellato dal TCA circa la capacità al lavoro del ricorrente in un’attività manualmente più leggera rispetto alla precedente professione (cfr. doc. XVII), il Prof. __________ il 23 dicembre 2005, ha indicato:

"  (...)

Nous n'avons pas les éléments nécessaires à une réponse objective aux questions que vous nous posez dans votre lettre du 1er` décembre.

Comme nous l'avions déjà suggéré dans notre lettre du 29 juin 2005, il serait nécessaire à la fois pour donner une réponse satisfaisante aux questions de votre dernière lettre, déterminer les conséquences assécurologiques de son accident et éventuellement réévaluer les indications opératoires, d'organiser une expertise." (Doc. XIX)

                               2.7.   Vista la presenza nell'incarto di referti fra loro contradditori, allo scopo di chiarire la fattispecie dal profilo dell’esigibilità lavorativa, questo Tribunale, l’8 febbraio 2006, ha ordinato l’esecuzione di una perizia a cura della Prof. Dr. __________, Primario della __________ del __________ di __________ (cfr. doc. XXVII).

                                         Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l’anamnesi dell’insorgente, nonché lo stato clinico e radiologico, anche grazie a delle radiografie effettuate il 26 giugno 2006, giorno della visita peritale (cfr. doc. XXXI pag. 1-4), la Prof. Dr. __________ ha diagnosticato:

"  (...)

-   Unklare Schmerzen und Sensibilitätsstörungen links ausgeprägter als rechts sowie leichte Funktionseinschränkung Handgelenk links bei Status nach Radiusfraktur beidseits (DD: Neurom)

-   Status nach Karpaltunnelspaltung beidseits sowie Reposition und osteosynthetischer Versorgung der Radiusfraktur beidseits

-   Status nach Revision Nervus medianus und Metallentfernung beidseits

-   Status nach Glasfremdkörper-Granulomentfernung 5. Strahl rechts

-   Pseudarthrose Processus styloideus ulnae links

-   Radiokarpal-Arthrose rechts, diskret links

-   Arthrose distales Radio-ulnar-Gelenk (...)" (Doc. XXXI, pag. 5)

                                         Il perito giudiziario ha poi ritenuto che l’assicurato non è in grado di svolgere la sua attività abituale di steward sui treni, in quanto l’utilizzo di un carrello del peso di 70 kg non va considerato un impiego leggero. La Prof. Dr. __________ ha pure specificato che al momento non può indicare in che misura l’insorgente è limitato nell’esercizio della sua attività originaria, e meglio non può rispondere al quesito di sapere se, come sostenuto dal Prof. Dr. __________, l’assicurato nell’occupazione di steward sui treni non può lavorare in misura maggiore del 50%, in quanto prima si rivelano necessarie delle indagini mediche complementari (cfr. doc. XXI, risposta alle domande n. 7, 8, 9 e 11 della parte ricorrente).

                                         La stessa ha altresì precisato che nemmeno l’abilità lavorativa, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, in attività alternative a quella originaria può essere determinata precedentemente all’esito degli ulteriori accertamenti da esperire (cfr. doc. XXI, risposta alla domanda n. 3 del TCA).

                                         Degli esami supplementari si impongono, a mente del perito giudiziario, al fine di acclarare i dolori accusati dal ricorrente e, in particolare, lo stato del nervo mediano (doc. XXI pag. 5, risposta alle domande n. 4 dell’CO 1).

                                         In particolare alla domanda n. 6 dell’Istituto assicuratore resistente volta a sapere se:

"  Vi è un peggioramento delle affezioni riconducibile all'infortunio:

a) a far tempo dal 15 giugno 2004?

b) a far tempo dal 3 maggio 2005?

Nell'affermativa, è ancora necessario un trattamento medico per le affezioni riconducibili unicamente all'infortunio? Se sì, di che tipo?”(Doc. XXVII pag. 2),

                                         la Prof. Dr. __________ ha risposto:

"  (...)

a+b: Laut Angaben des Patienten subjektiv ja, eine Zunahme der Beschwerden.

Besteht ein Anspruch auf medizinische Abklärung (siehe Punkt 4). Ja.

Auffallend ist, dass im Operationsbericht von Dr. __________ anlässlich der Revision des Nervus medianus und Metallentfernung vom 08.08.01 (rechts) als auch 30.10.01 (links) er den Nervus  medianus als sechsfach verbreitert beschrieben hat. Diese Feststellung ist sehr wichtig, gibt der Patient doch an, nach dem Unfall aber vor der Operation diese Sensibilitätsstörungen, die er postoperativ bemerkt hat nicht verspürt zu haben. Eine Verbreiterung des Nervus medianus kann herrühren von einer Kompression (unvollständige Karpalkanalspaltung, Narbe), Narbenneurom oder (eher unwahrscheinlich, da der Patient vor dem Unfall keine Symptome angab) Nerventumoren z.B. Hamartom. Unterstützt wird diese Verdachtsdiagnose durch den Bericht von Dr. __________ (recte: Dr. __________). Neurologie vom 18.02.02: "sekundäres Neurom nicht auszuschliessen".

Sicherlich müsste der Nervus medianus beidseits ultrasonographisch beurteilt werden und zwar Karpalkanal und Vorderarm (idealerweise von einem Handchirurgen, wir würden dies bei entsprechendem Auftrag gerne übernehmen), gegebenenfalls sofern nötig ergänzt durch eine MRI-Untersuchung. (...)" (Doc. XXXI, pag. 5-6)

                               2.8.   In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Deve tuttavia essere sottolineato che il perito giudi­ziario ha uno statuto speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., U 288/99, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").

                                         Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico è determinante il fatto che lo stesso per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell’incarto, sia chiaro nell’esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell’esperto siano motivate (RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b).

                                         In concreto, la perizia giudiziaria non contiene contraddizioni di sorta.

                                         Essa presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b): in particolare, l’esperto giudiziario ha espresso la sua valutazione in modo chiaro, motivato e persuasivo, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso.

                                         Questo Tribunale non ha, quindi, ragioni per non fare proprie le chiare e convincenti conclusioni enunciate dalla specialista argoviese ed esposte al considerando precedente.

                                         In primo luogo, il TCA ritiene utile sottolineare che la valutazione della Prof. Dr. __________ concorda con l’apprezzamento del Prof. Dr. __________, anch’egli specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva della mano, il quale, come sottolineato in precedenza, già nel mese di maggio 2003 e nel mese di marzo 2004, ha indicato che l’assicurato non è certamente in grado di svolgere l’originaria attività di steward sui treni al 100%, ma al massimo al 50% (cfr. doc. XII; L, I, G).

                                         D’altro canto, i Dr. med. __________ e __________, sul cui parere si è fondato l’CO 1 per ritenere il ricorrente completamente capace al lavoro nella sua occupazione abituale, pur essendo entrambi specialisti in chirurgia, non sono degli esperti specificatamente nell’ambito che qui interessa, ovvero la chirurgia della mano.

                                         In secondo luogo, l’CO 1 medesimo, dopo avere preso visione del rapporto peritale del 15 settembre 2006 e averlo sottoposto al Dr. med. __________, ha comunicato di concordare con le proposte diagnostiche suggerite dal perito.

                                         In proposito giova evidenziare che il Dr. med. __________, al riguardo, il 29 settembre 2006, ha rilevato:

"  (...)

Gegen die vom Gericht veranlasste Expertise der Handchirurgin, Frau Prof. Dr. __________ vom 15.09.2006 (Untersuchung mit neuen Röntgenbildern am 26.06.2006) haben wir fachlich keine Einwände.

Wir sind auch mit der vorgeschlagenen Abklärung einverstanden, nämlich eine Sonographie des Karpalkanals beidseits, allenfalls ergänzt durch eine MRI-Untersuchung, um den N. medianus bei unklaren Sensibilitäts-Störungen an den Händen besser beurteilen zu können. Diese Abklärung erfolgt kompetenzhalber am besten durch die Expertin selber, damit sie anschliessend auch zu den gutachterlichen Fragen definitiv Stellung nehmen kann."

(Doc. XXXIII/1)

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.

                                         Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.

                                         In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.

                                         Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

                                         In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

                                         p. 560.

                                         L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

                                         Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

                                         Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

                                         Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

                                         In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

                                         Nell’evenienza concreta, ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha richiesto, dapprima, l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Prof. Dr. __________, il quale ha auspicato, al fine di determinare la capacità lavorativa dell’assicurato, segnatamente per quanto concerne impieghi leggeri, l’esperimento di una perizia (cfr. doc. XI, XVII, XIX) e, in seguito, l’allestimento di una perizia giudiziaria che ha in ogni caso messo in luce la necessità di esami complementari (cfr. doc. XXXI).

                                         In effetti l’assicuratore LAINF, nell’ambito della presente procedura non ha effettuato alcuna indagine medica, ma si è basato sulla documentazione medica anteriore alla decisione su opposizione del 15 giugno 2004, confermata dal TCA con sentenza del dicembre 2004 (cfr. consid. 2.6.).

                                         La decisione su opposizione impugnata va, quindi, annullata e l'incarto rinviato all’amministrazione, affinché ordini immediatamente nuove indagini mediche ai sensi della perizia giudiziaria, possibilmente ad opera della stessa Prof. __________ con lo scopo di chiarire le condizioni dei polsi del ricorrente, la sua abilità lavorativa, in particolare in attività leggere, e di definire le prestazioni a cui ha eventualmente diritto quest’ultimo, e meglio il diritto o meno a una rendita di invalidità, l’eventuale entità e, se del caso, l’adeguamento alle mutate circostanze (art. 17 LPGA).

                                         Se dovesse emergere che lo stato dei polsi del ricorrente non si era stabilizzato antecedentemente al giugno 2004, va ricordato che con sentenza del 13 dicembre 2004 il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 15 giugno 2004 con cui l’CO 1 ha ritenuto che le condizioni di salute dell’assicurato si erano stabilizzate a far tempo dal 9 febbraio 2004. La sentenza di questa Corte è passata in giudicato incontestata.

                                         Si tratta, dunque, di un aspetto che risulta accertato mediante una sentenza giudiziaria definitiva e che pertanto potrebbe, se del caso, essere rimesso in discussione soltanto attraverso la via della domanda di revisione al TCA, rispettando le condizioni previste dagli art. 61 lett. i LPGA e 14 segg. LPTCA.

                             2.10.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         Di conseguenza la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dell’8 febbraio 2006 diventa priva di oggetto (cfr. STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R., 32.2000.6; DTF 124 V 303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §   La decisione su opposizione del 3 maggio 2005 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.9.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2006 35.2005.58 — Swissrulings