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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2005 35.2005.5

13 aprile 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,388 parole·~27 min·4

Riassunto

assicurato vittima di 2 infortuni della circolazione stradale. Nel decorso post-infortunistico, insorgenza di disturbi psichici. Negato nesso di causalità adeguata (causalità naturale rimasta indecisa) fra l'affezione psichica e i sinistri assicurati

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.5   mm

Lugano 13 aprile 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 30 novembre 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 4 febbraio 1997, RI 1 – all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di addetto alla raccolta dei rifiuti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – si è visto imprigionati la mano e l’avambraccio destri fra l’autocarro ed un container per le lattine, riportando un trauma compressivo all’avambraccio distale, carpo e metacarpo destri.

                                         Per tenere conto dei postumi di questo infortunio, l’Istituto assicuratore gli ha riconosciuto una rendita di invalidità del 10% a decorrere dal 1° settembre 1998, nonché un’indennità per menomazione all’integrità del 7.5%.

                                         La relativa decisione su opposizione è cresciuta in giudicato, avendo questa Corte respinto, con pronunzia del 28 maggio 1999, il ricorso interposto dall’assicurato.

                               1.2.   Il 26 agosto 2002 RI 1 – che, nel frattempo, era entrato alle dipendenze della ditta __________ in qualità di magazziniere con un pensum del 50% - è rimasto vittima di un secondo infortunio.

                                         Un’automobilista non ha rispettato il segnale di “Stop” ed ha investito lo scooter in sella al quale si trovava l’assicurato.

                                         A seguito di questo sinistro, egli ha riportato una grossa ferita lacero-contusa sopragenicolare a sinistra, in assenza di qualsiasi frattura (cfr. doc. 8).

                                         L’CO 1 ha assunto il caso ed ha versato regolarmente le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato è stato in grado di riprendere la propria attività lavorativa, nella stessa misura che in precedenza, a contare dal 10 marzo 2003.

                                         L’assicuratore LAINF ha indennizzato, a titolo di ricaduta, anche l’inabilità lavorativa presentata da RI 1 nel corso del periodo 19-25 maggio 2003 (cfr. doc. 72).

                               1.3.   Un terzo infortunio ha avuto luogo in data 8 luglio 2003.

                                         RI 1 circolava in sella al proprio motoveicolo, quando un’automobilista, nell’intento di sorpassarlo, lo ha urtato con lo specchietto destro facendolo cadere a terra.

                                         Egli ha lamentato la lussazione del I dito della mano destra ed escoriazioni multiple.

                                         Anche in questo caso, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità.

                                         Dal mese di ottobre 2003 l’assicurato è entrato in cura psichiatrica presso la dott.ssa __________, per il trattamento di una reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento.

                               1.4.   Con decisione formale del 19 luglio 2004, l’CO 1 - tenuto conto dei soli postumi organici dell’infortunio del luglio 2003 - ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro (nei limiti della rendita di invalidità del 10% corrisposta per il sinistro del 1997) a far tempo dal 19 maggio 2004.

                                         L’Istituto assicuratore ha parimenti negato la propria responsabilità relativamente alle turbe psichiche di cui soffre RI 1.

                                         Infine, all’assicurato è pure stato negato il diritto ad una indennità per menomazione all’integrità aggiuntiva (cfr. doc. 70 – inc. CO 1 II).

                                         A seguito delle opposizioni interposte dalla __________ per conto dell’assicurato (doc. 71, 72, 73 e 88 – inc. CO 1 II) e dalla __________ (doc. 86 – inc. CO 1 II), l’assicuratore LAINF, in data 30 novembre 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 90 – inc. CO 1 II).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 24 gennaio 2005, RI 1, sempre patrocinato dalla __________, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, osservando quanto segue:

"  la lettura degli allegati atti medici mettono in chiara evidenza come gli infortuni della circolazione stradale abbiano creato una malattia di carattere psichiatrico, non riconosciuta dalla Convenuta."

                                         (I)

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In sede di risposta di causa, l’assicuratore infortuni convenuto ha chiesto al TCA di verificare la ricevibilità del ricorso, visto che lo stesso non risulterebbe motivato (cfr. III).

                                         A mente di questa Corte, ci si può effettivamente chiedere se il ricorso presentato dall’assicurato soddisfa i requisiti formali richiesti dall’art. 61 cpv. 1 lett. b LPGA (cfr., inoltre, l’art. 1a LPTCA).

                                         La questione non merita ulteriori approfondimenti poiché l’impugnativa, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, deve comunque essere respinta nel merito.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003, come visto sopra, è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 30 novembre 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della lite è il diritto a prestazioni a decorrere dal mese di maggio 2004, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                            2.7.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                            2.7.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                            2.7.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                            2.7.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

                               2.8.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se i disturbi psichici di cui soffre RI 1 si trovano in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con il sinistro del 26 agosto 2002 e/o con quello dell’8 luglio 2003 (cfr. I: “la lettura degli allegati atti medici mettono in chiara evidenza come gli infortuni della circolazione stradale abbiano creato una malattia di carattere psichiatrico, non riconosciuta dalla Convenuta”).

                                         Incontestato è invece il fatto che gli stessi disturbi non costituiscono una naturale conseguenza del pregresso infortunio del mese di febbraio 1997.

                                         Da parte sua, il TCA può senz’altro aderire a questa tesi, già soltanto in considerazione del lungo tempo di latenza (doc. D: nell’autunno 2003, pertanto più di sei anni dopo) con cui sono state diagnosticate le turbe psichiche presentate dall’assicurato (cfr. STFA del 25 febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, consid. 4.3.2., in cui la I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere se a dei disturbi psichici diagnosticati con un periodo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un’eziologia traumatica).

                               2.9.   Con la decisione su opposizione impugnata, l'CO 1 ha lasciato aperta la questione a sapere se le turbe psichiche lamentate dal ricorrente, costituiscano una naturale conseguenza degli eventi traumatici assicurati, siccome, in ogni caso, farebbe difetto il nesso di causalità adeguato (cfr. doc. 90, p. 5 – inc. CO 1 II).

                                         Fra gli atti di causa figura un rapporto, datato 20 maggio 2004, che la dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha allestito all’attenzione dell’assicuratore LAINF convenuto.

                                         Da questo documento si evince che RI 1 soffre di una reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento - caratterizzata da “dolori di testa, di schiena e di spalle, forte tensione endopsichica, umore depresso, insonnia, mancanza di forze, giramenti di testa, sentimenti di rabbia e di scoraggiamento: “ho troppi pensieri”, “ho paura di finire male”” (cfr. doc. 56 – inc. CO 1, risposta al quesito n. 1) – imputabile ad un’errata elaborazione degli infortuni di cui egli è rimasto vittima (cfr. doc. 56 – inc. __________, risposta ai quesiti n. 5.2.: “L’assicurato vive le conseguenze degli infortuni come un attacco alla sua integrità fisica, non essendo più in grado – a causa dei continui dolori – di muoversi come prima e di lavorare” e n. 5.6.: “Come descritto al punto 5.4.: all’assicurato mancano le risorse e le capacità di adattamento per poter “ricostruirsi” un’immagine positiva di sé e non sentendosi preso sul serio nel suo disagio, “mi mandano a lavorare con le pastiglie”, egli ha avuto un crollo psichico”).

                                         Questa Corte ritiene di potersi esimere dall'esaminare più da vicino la questione riguardante la natura delle turbe psichiche di cui è portatore l'insorgente, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che queste ultime costituiscano una naturale conseguenza di uno e/o dell’altro degli infortuni assicurati, ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 68, consid. 3c), aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss.

                             2.10.   Nell'esaminare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione degli infortuni occorsi al ricorrente.

                                         Va precisato che se, a seguito di due o più infortuni, si presenta una elaborazione psichica abnorme, il nesso causale adeguato deve essere di regola valutato separatamente per ognuno degli infortuni, conformemente alla giurisprudenza relativa alle conseguenze psichiche di infortuni (cfr. RAMI 1996 U 248, p. 176ss.; U. Müller, Die Rechtsprechung des EVG zum adäquaten Kausalzusammenhang beim sog. Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS): Leitsätze, Kasuistik und Tendenzen, in SZS 2001, p. 425).

                                         La dinamica dell’incidente stradale del 26 agosto 2002 risulta chiaramente dal rapporto di polizia del 17 settembre 2002 e, d'altronde, non è mai stata oggetto di discussione fra le parti:

"  … __________ circolava su via __________, in territorio di __________. Giunta all’intersezione con via __________ si arrestava allo “Stop” e, dopo aver controllato in entrambe le direzioni l’eventuale arrivo di veicoli, svoltava a sinistra. In quel frangente sopraggiungeva (da sinistra) il motociclista RI 1, con il quale la collisione risultava inevitabile ed avveniva tra la parte anteriore del suo motoveicolo e la fiancata posteriore sinistra dell’auto. Nello scontro e successiva caduta, __________ si feriva seriamente alla gamba sinistra."

                                         (doc. 7, p. 4 – inc. CO 1)

                                         Dal rapporto di uscita 12 settembre 2002 del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale regionale di __________ (dove RI 1 è rimasto degente dal 26 agosto all’11 settembre 2002) risulta che quest’ultimo ha riportato una grossa ferita lacero-contusa sopragenicolare a sinistra.

                                         Gli esami radiologici non hanno invece posto in luce alcuna frattura (cfr. doc. 8 – inc. CO 1).

                                         D’altro canto, l’esame di risonanza magnetica del ginocchio sinistro, eseguito in data 11 novembre 2002, ha evidenziato unicamente una sottile fissura nel corno posteriore del menisco mediale che si estende fino al bordo inferiore (cfr. doc. 16 – inc. CO 1), reperto che il medico __________ dell’CO 1 ha interpretato quale “fattore puramente morboso-degenerativo e allo stato attuale completamente asintomatico” (cfr. doc. 22 – inc. CO 1).

                                         Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso al ricorrente non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di grado medio all’interno della categoria media.

                                         A mero titolo di paragone, si ricorda che il TFA, in una sentenza dell’11 gennaio 2002 nella causa D., U 208/00, ha qualificato allo stesso modo, l’incidente della circolazione in cui un assicurato, in sella al proprio scooter, nell’intento di superare una colonna di autovetture circolanti a passo d’uomo, é entrato in collisione con un’automobile che stava per iniziare una manovra di svolta a sinistra. A seguito dell’infortunio, egli ha riportato contusioni a diverse parti del corpo, in particolare alla spalla sinistra ed al ginocchio sinistro.

                                         Il giudice è quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.7.3.

                                         Per ammettere l'adeguatezza fra il sinistro del agosto 2002 ed il danno alla salute psichica sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori (cioè almeno due fattori, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. 35.2004.28, consid. 2.15.).

                                         Al riguardo va innanzitutto ricordato che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

                                         Il sinistro del 26 agosto 2002 non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         Quelle riportate dal ricorrente - una ferita lacero-contusa nella regione del ginocchio sinistro - non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

                                         Dagli atti di causa non risulta neppure che l'assicurato sarebbe rimasto vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

                                         La durata della cura medica non appare come anormalmente lunga. Dagli atti di causa emerge infatti che, dimesso dall’ospedale l’11 settembre 2002, l’insorgente è stato sottoposto, durante il periodo settembre 2002-febbraio/marzo 2003, ad alcuni cicli di fisioterapia ambulatoriale (cfr. doc. 17, 18, 26, 27, 28, 31 e 37 – inc. CO 1).

                                         D'altronde, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         Il decorso della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra parte, non sono intervenute rilevanti complicazioni. A questo proposito, occorre ricordare che il ricorrente è stato in grado di riprendere rapidamente l'esercizio della propria attività professionale, ritrovando una piena capacità lavorativa, entro i limiti della rendita di invalidità di cui era già al beneficio, a decorrere dal 10 marzo 2003, quindi a distanza di poco più di sei mesi dall’infortunio (l’CO 1 ha poi assunto a titolo di ricaduta un’ulteriore settimana d’incapacità lavorativa nel corso del mese di maggio 2003).

                                         Visto quanto precede, questa Corte non può ritenere soddisfatto neppure il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato.

                                         Del resto, nella sentenza pubblicata in RAMI 2001 U 442, p. 544ss., il TFA ha considerato inadempiuto questo criterio di rilievo, trattandosi di un assicurato completamente inabile al lavoro durante circa 11 mesi e, in seguito, posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 25%.

                                         Infine, ci si può esimere dall'esaminare oltre se il criterio della persistenza dei dolori somatici sia realizzato (in ogni caso, non in un modo particolarmente intenso), ritenuto che la sua sola presenza non basterebbe comunque per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata (cfr. STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa D., succitata).

                                         A mente del TCA, l’infortunio del 26 agosto 2002 non ha dunque avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi di cui RI 1 è sofferente.

                                         In simili condizioni, si deve negare l’esistenza del nesso causale             adeguato.

                             2.11.   Il secondo incidente stradale di cui è rimasto vittima l’insorgente è accaduto l’8 luglio 2003 a __________.

                                         Una descrizione della dinamica del sinistro è contenuta nel rapporto, datato 21 luglio 2003, della Polizia cantonale:

"  RI 1 circolava su via __________ in sella al suo motoveicolo, proveniva da via __________ e diretto a __________, circolava a destra della carreggiata. Giunto circa all'altezza del numero civico 22, l'RI 1 sentiva un colpo sul lato sinistro e si ritrovava così al suolo.

La __________ dal canto suo, giunta all'altezza del numero civico 22, iniziava il sorpasso del motoveicolo condotto dall'RI 1, durante tale manovra non si accorgeva di nulla. Una volta terminato il sorpasso udiva un forte rumore di caduta, fermava così subito la sua vettura e notava il centauro al suolo.

La collisione è avvenuta tra la fiancata destra (specchietto destro) del veicolo __________ e la fiancata sinistra del motoveicolo RI 1.

Precisiamo che al momento della constatazione dell'incidente l'autoveicolo della protagonista __________ aveva lo specchietto retrovisore destro spostato all'interno, ciò a causa dell'impatto con il motoveicolo dell'RI 1, infatti l'autoveicolo __________ non presentava nessun danno."

                                         (doc. 5, p. 4 - inc. INSAI II)                                   

                                         A seguito del sinistro, l’assicurato ha lamentato una lussazione esposta del pollice della mano destra (doc. 2 – inc. CO 1).

                                         Dopo le prime cure prestategli presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, l’8 settembre 2003, il ricorrente si è sottoposto, ambulatorialmente, ad un intervento di artrolisi, riposizione e artrodesi temporanea con un chiodo di Kirschner (doc. 14 – inc. CO 1).

                                         Alla luce di quanto precede, l’evento traumatico in questione va classificato fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria inferiore.

                                         Occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 14 febbraio 2002 nella causa S., U 284/00, ha proceduto ad una identica classificazione, trattandosi di un infortunio in cui un'assicurata è stata investita sulle strisce pedonali da un'autovettura e scaraventata a lato, lamentando finalmente un ematoma al braccio sinistro e dei dolori, alla digitopressione ed alla rotazione, a livello del rachide cervicale.

                                         Per contro, la fattispecie in discussione si distingue nettamente - principalmente per la gravità delle lesioni riportate - da quella di cui alla sentenza dell'8 febbraio 2001 nella causa B., U 40/00, classificata dal TFA fra gli infortuni di grado medio al limite della categoria di quelli gravi. Investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada, l'assicurato è stato scaraventato sul cofano, ha sbattuto violentemente la testa contro il parabrezza ed è finito a terra in prossimità della vettura. Egli ha riportato una frattura compressiva della vertebra L2, una contusione cranica con ferita lacero-contusa, un aggravamento di un preesistente tinnito, lesioni dentarie nonché contusioni multiple.

                                         Né l’incidente dell’8 luglio 2003 si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari, né il ricorrente ha riportato delle lesioni particolarmente gravi.

                                         Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

                                         In proposito, basti ricordare che, in occasione della consultazione del 18 febbraio 2004 - quindi a distanza di poco più di sette mesi dal sinistro - il Prof. dott. __________, Primario del Dipartimento di chirurgia dell’__________, constatata un’evoluzione decisamente favorevole (doc. 43 – inc. CO 1: “L’aspetto generale fisico è però di una persona sana, in possesso della sua forza lavorativa in maniera quasi completa, solo moderatamente limitata dalle residue dolenzie del primo raggio della mano destra”), ha dichiarato definitivamente chiusa la cura medica (doc. 43 – inc. CO 1: “Il paziente desidererebbe dell’ergoterapia ancora, non vedo però il motivo di prescriverla visto il raggiungimento degli obiettivi di mobilità e di presa di forza. La cura al pollice destro può essere chiusa. Vi è una modica residua limitazione della presa di forza”).

                                         A delle analoghe conclusioni è del resto pure giunto il medico __________ dell’CO 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha visitato RI 1 il 18 maggio 2004 (doc. 55 – inc. CO 1: “La limitazione di mobilità, isolatamente dell’articolazione interfalangea I, corrisponde alla precedente lussazione, risp. lieve alterazione della superficie articolare, parificabile ad una lieve artrosi post-traumatica. La buona funzione complessiva della mano viene pure documentata dall’alzare dei mattoni fino a 8,5 kg, con la mano destra sola, fino all’altezza di 90 cm. Questi dati combaciano con l’asserzione dell’assicurato, il quale sostiene che i problemi principali risiedono a livello della testa, della colonna cervicale e della schiena, motivo per cui non riuscirebbe nemmeno a sedersi (in Agenzia si osserva una posizione seduta, anche per 20 minuti di fila, senza note di sofferenza!). In base ai dati clinici e strumentali oggettivi e aggiornati, il signor RI 1 non necessita di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici” – la sottolineatura è del redattore).

                                         Il TCA non può ritenere adempiuto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato.

                                         Il ricorrente è in effetti stato giudicato in grado di riprendere la propria attività lavorativa, sempre nella misura della rendita di invalidità in vigore, a contare dal 19 maggio 2004 (doc. 55, p. 4 – inc. CO 1; cfr., pure, il doc. 43 – inc. CO 1, in cui il Prof. __________, già nel mese di febbraio 2004, aveva ritenuto l’assicurato senz’altro abile per un, citiamo: “lavoro dove può sollevare dei pesi fino a 10-20 kg, ad esempio trasporto e riordino di materiale di medio peso, distribuzione …”).

                                         Per le medesime ragioni esposte al considerando 2.10, può nuovamente restare aperta la questione a sapere se il criterio della persistenza dei dolori somatici sia o meno soddisfatto.

                                         Anche in questo caso, dunque, nessuno dei criteri di rilievo appare adempiuto, motivo per cui l’esistenza di un nesso di causalità adeguata va negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   In quanto ricevibile, il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.5 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.04.2005 35.2005.5 — Swissrulings