Raccomandata
Incarto n. 35.2005.45 mm/ss
Lugano 7 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2005 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 29 aprile 2004, RI 1, nato nel 1970, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di impiegato e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale al volante della propria autovettura Audi A4, avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa di questo sinistro, egli ha riportato – stando al rapporto di uscita del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________ – una contusione lombare e un trauma distorsivo al rachide cervicale (doc. A 9).
L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso del mese di settembre 2004, l’assicurato ha accusato un’acutizzazione dei dolori a livello lombare, motivo per cui il medico curante ha predisposto l’esecuzione di una risonanza magnetica (doc. 5).
Il citato esame diagnostico strumentale ha messo in evidenza un’ernia discale a livello di L5-S1 con conflitto con la radice di S1 a sinistra, nonché segni di spondilartrosi bilaterale da L3 a S1 e lievi segni di discopatia a livello di L3-L4 (doc. A 14).
1.3. Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, la CO 1, con decisione formale del 12 gennaio 2005, ha negato la propria responsabilità relativamente alla diagnosticata ernia del disco, difettando una relazione di causalità naturale con l’evento infortunistico del mese di aprile 2004 (doc. A 7).
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A 8), l’assicuratore infortuni, in data 15 marzo 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A 1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 22 giugno 2005, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che la CO 1 venga condannata a corrispondergli le prestazioni di legge in relazione ai disturbi da lui accusati alla schiena, argomentando:
" Tale decisione contiene una serie di imprecisioni, omissioni e persino errori già nella descrizione della fattispecie.
Ad. 1
● una rilevante omissione si riscontra quando nel paragrafo CO 1 insiste sulla velocità del veicolo dell'assicurato limitata a suo dire a 30 Km/h, ma ignora completamente quella del veicolo dell'altro protagonista __________ che non era fermo bensì avanzava.
L'energia sprigionata dall'urto (fronto-laterale) è conseguente alla somma delle velocità dei due veicoli e non di uno solo!
Ne consegue in casu il danno per le persone e per i veicoli coinvolti ben maggiore di quanto voglia fare credere l'assicurazione (vedi ad esempio foto veicolo RI 1).
Ad. 2
● Del tutto errato che "l'assicurato di recava per una visita di controllo all'ospedale regionale di __________ ".
In realtà l'assicurato è stato trasportato all'Ospedale con l'autoambulanza della Croce verde di __________ e aiutato dai soccorritori ad uscire dal veicolo in quanto non ci riusciva da solo.
● Impreciso che "l'assicurato ha subito una contusione al livello delle vertebre lombari ed un colpo all'altezza delle vertebre cervicali."
In realtà l'assicurato ha subito un colpo di frusta e non un generico colpo. È del resto notorio quali subdole conseguenze, anche a medio termine portano con se i colpi di frusta dei sinistri della circolazione che sono ben più gravi di "semplici colpi".
● Impreciso che "l'assicurato è stato inabile al lavoro dal 29.4.2004 (...)"
In realtà l'assicurato è stato inabile al 100% dal 29.4.2004 (...).
● Impreciso che "l'CO 1 ha versato le prestazioni secondo la legge per le spese di cura e (...)"
In realtà CO 1 ha coperto solo due cicli di fisioterapia, mentre si è rifiutata di coprire il terzo seguito dall'assicurato.
Ad. 3
● Impreciso e contraddittorio che "il Dr. __________ ritiene che i dolori sono in progressiva diminuzione (...)"
In realtà l'assicurato a inizio settembre 2004 ha subito un blocco completo della colonna lombare, inoltre era sempre sottoposto a trattamento medicamentoso antidolorifico (vedi ricetta 15.9.2004 del dott. __________ con la quale prescrive Voltaren 50 mg 3 volte al giorno.
Si consideri inoltre che l'assicurato aveva appena seguito senza interruzione due cicli di complessive 18 sedute di fisioterapia (1x in maggio, 8x in giugno, 7x in agosto e 2x in settembre 2004).
Ad. 4
● errato e contraddittorio che "il nesso di causalità (...) non può essere dimostrato in maniera preponderante o esclusiva poiché la velocità al momento della collisione era inferiore a 30 km/h ed i dolori sono comparsi 5 mesi dopo l'incidente (...)."
In realtà come detto Ad. 1 alla velocità del veicolo dell'assicurato va sommata quella del veicolo del protagonista __________, non si può dunque parlare di "velocità inferiore a 30 Km/h", ma semmai di addizione di due velocità con un risultato ben superiore a 30 Km/h.
Non corrisponde poi a verità che i dolori sono "comparsi" cinque mesi dopo il sinistro.
Si sottolinea che la prima prescrizione fisioterapica del Dr. __________ è stata emessa il 25 maggio 2004 ossia 26 giorni dopo il sinistro, e non cinque mesi dopo! La prescrizione era in relazione al perdurare di dolori alla schiena.
In realtà i dolori sono rimasti ininterrottamente (vedi 18x sedute consecutive di fisioterapia tra maggio e settembre 2004 come descritto Ad. 3) e si sono esacerbati a fine agosto / inizio settembre 2004 (vedi prescrizione 15.9.2004 Dr. __________ di antidolorifici e lettera 20.9.2004 RI 1 a CO 1).
Difatti l'assicurato a inizio settembre 2004 ha subito un blocco completo della colonna lombare e il dott. __________ lo ha sottoposto ad trattamento medicamentoso antidolorifico (vedi ricetta 15.9.2004 con la quale prescrive Voltaren 50 mg 3 volte al giorno).
Vi sono poi state una nuova serie di 9 sedute fisioterapiche tra il 13 ottobre e il 18 novembre 2004 e un ricovero d'urgenza all'Ospedale di __________ il 7 febbraio 2005 sempre connessi con i dolori alla schiena.
(...)
14.
Si contesta completamente anche ogni allegazione in diritto (pti. 1-1.5) della decisione su opposizione della CO 1, __________.
Essa ha emesso la sua decisione fondandosi su un accertamento dei fatti che contiene come abbiamo visto una serie impressionante errori, imprecisioni e omissioni. Il tutto conduce ad una errata applicazione del diritto e ad una decisione finale errata.
(...)
15.
Codesto Tribunale dovrà piuttosto considerare che il signor RI 1 al momento del sinistro era un 33enne che non aveva mai avuto alcun dolore di nessun tipo alla schiena. Lo attesta nel certificato 15.6.2005 il medico curante Dr. __________ che è il suo medico di famiglia e che conosce l'assicurato da anni.
Si esprime negli stessi termini e con ulteriore dettaglio anche il Dr. med. __________ specialista FMH di Reumatologia e medicina interna (doc. 22)
(...)
16.
Il sinistro è avvenuto tra due automobili in movimento l'una perpendicolare all'altra ed è stato di natura fronto-laterale.
L'urto è stato violento tanto che il veicolo di RI 1 (un'Audi A4 Avant un veicolo di un certo peso che non è certo un'utilitaria) ha subito uno spostamento di 180°. II veicolo ha subito un danno totale.
Il corpo conducente è stato sottoposto ad una torsione e a un colpo di frusta al collo e alla schiena. RI 1 ha potuto lasciare il suo veicolo solo grazie ai soccorritori, è stato ricoverato all'Ospedale con un'autoambulanza e portato al Pronto soccorso dell'Ospedale di __________.
(...)
17.
L'assicurato ha patito una inabilità lavorativa al 100% per otto giorni dal 29 aprile al 7 maggio 2005.
(...)
18.
I dolori e le cure sono state ininterrotte dal sinistro in poi. RI 1 viene dimesso dall'Ospedale con un'indicazione di due settimane di cura (cfr. Breve rapporto di uscita 29.4.2004). Già il 25 maggio 2004 il Dr. __________ ha prescritto la prima serie di fisioterapia, in seguito il 30 luglio la seconda e il 18 ottobre la terza.
Si contano 27 sedute di fisioterapia tra maggio e novembre 2004 (1x in maggio, 8x in giugno, 7x in agosto, 2x in settembre 2004, 5x in ottobre e 4x in novembre).
(...)
19.
A inizio settembre 2004 RI 1 ha subito un blocco della schiena con necessità di intervento del medico curante e assunzione di medicamenti antidolorifici.
(...)
20.
II 7 febbraio 2005 egli è stato ricoverato al pronto soccorso dell'Ospedale di __________ a seguito di una lombalgia acuta definita nel breve rapporto di uscita "Lombalgia acuta dx in pz (paziente) con st. (stato) d. (dopo) incidente stradale il 04.2005 (recte 2004).
Egli viene definito:
"paziente noto per lombalgie recidivanti in st. dopo incidente in auto in aprile 2004. II pz. accusa episodi di lombalgie recidivanti, viene trattato con fisioterapia, antalia. (...) attualmente riferisce nuovo episodio di dolore a livello muscolatura paravertebrale lombare dx e all'art. Sacroiliaca dx da ieri. (...)."
(...)
21.
Si contestano dunque recisamente le asserzioni dell'CO 1 circa l'assenza di un nesso di causalità naturale tra incidente e l'ernia discale (pto 1.5 decisione impugnata).
Parimenti appare infondato affermare che il dolori sono apparsi a 5 mesi dall'incidente e che le lesioni emergenti dalla risonanza magnetica e i segni di discopatia sono da mettere in relazione ad una malattia preesistente alla schiena.
(...)
22.
A mente del ricorrente, da quanto emerge dagli atti, con particolare accento sulle dichiarazioni mediche del Dr. med. __________ e in particolare dello specialista Dr. med. __________, appare piuttosto il contrario, ovvero che esiste un evidente nesso di causalità naturale adeguata fra l'evento e le conseguenze patite dall'assicurato secondo il principio della probabilità preponderante in vigore in materia di assicurazioni sociali.
Senza l'evento infortunistico RI 1 avrebbe continuato a godere di una salute completa alla schiena, senza dolore alcuno e senza bloccaggi improvvisi.
Al contrario l'evento patito il 29 aprile 2004 assurge a conditio sine qua non del danno alla salute dell'assicurato.
(...)."
(I)
1.5. L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.6. In data 28 luglio 2005, l’assicurato ha prodotto copia del rapporto di uscita 27 luglio 2005 della Clinica di riabilitazione di __________ (VIII + allegato).
L’assicuratore ha presentato le proprie osservazioni in merito il 16 agosto 2005 (XII), osservazioni trasmesse per conoscenza al patrocinatore di RI 1.
1.7. Il 2 settembre 2005, il TCA ha interpellato il dott. __________, invitandolo a rispondere ad alcuni quesiti attinenti alle modalità secondo le quali sono apparsi i disturbi al rachide lombare (XIV).
La risposta del medico curante è pervenuta il 9 settembre 2005 (XV).
La CO 1 ha preso posizione il 20 settembre 2005 (XVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.
A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.)
Nella concreta evenienza, visto che l’infortunio in questione è accaduto il 29 aprile 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990,
p. 1093).
In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:
" Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird." (STFA succitata)
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell'assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Il TCA deve valutare se la nota ernia discale si trova in una relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del mese di aprile 2004.
L’assicuratore LAINF convenuto lo ha negato riferendosi alla valutazione contenuta nel rapporto 15 novembre 2004 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, secondo il quale l’evento infortunistico del 29 aprile 2004 non può aver causato la citata patologia discale, tenuto conto della dinamica dell’incidente, del periodo di latenza con cui si è palesata l’ernia discale e delle alterazioni degenerative plurisegmentali di cui è portatore RI 1:
" Am 29.04.2004 kam Herr RI 1 beim Linksabbiegen auf die falsche Fahrspur und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug. Der Unfall geschah um 09.40 Uhr, die Maximalgeschwindigkeit ist mit 50 km/h signalisiert. Im Polizeirapport ist festgehalten, dass er eine Kontusion im Bereiche der Lendenwirbelsäule und einen Schlag im Bereiche der Halswirbelsäule erlitten hätte. Die Geschwindigkeit hätte ca. 30 km/h betragen. Der Patient sei ins Spital __________ gebracht worden. Im ersten Zeugnis UVG des Spitals __________, erstellt am 28.05.2004, werden diese beiden Verletzungsbilder wieder festgehalten. Zeichen dass eine Diskushernie vorliegt sind aber bei der klinischen Untersuchung nicht festgestellt worden. Der Patient wurde nach ambulanter Kontrolle in hausärztliche Behandlung entlassen. Der Patient war 100% arbeitsunfähig vom 29.04.2004 bis zum 07.05.2004 und er erhält noch ein Zeugnis, datiert vom 01.10.2004, in dem nun Dr. __________ feststellt, dass eine Diskushernie L5/S1 links vorliegt. Im Zeugnis ist auch festgehalten, dass man eine klare Besserung festgestellt hätte, allerdings ohne Nennung von Daten. In der zweiten Septemberwoche sind erneut lumbale Schmerzen aufgetreten, die zu einer Konsultation am 15.09.04 führten. Sowohl aus der relativ niedrigen Geschwindigkeit von etwa 30 km/h, anlässlich des Unfallereignisses wie auch aufgrund des Auftretens der Diskushernie, nämlich ca. 5 Monate später, ist es nicht wahrscheinlich, dass die Diskushernie eine unfallbedingte Kausalität hat. Aufgrund der vorliegenden Unterlagen kann deshalb nicht mit dem Begriff "der überwiegenden Wahrscheinlichkeit" festgehalten werden, dass die Diskushernie durch den Unfall verursacht wurde.
Es kommt hinzu, dass das MRI der Lendenwirbelsäule zudem degenerative Veränderungen zeigt (beidseitige Spondylarthrose) und leichte Zeichen der Diskopathie auf dem Niveau L3 bis L4. Auch diese Beschreibungen der Befunde in bildgebendem Verfahren weisen auf, dass krankhafte Veränderungen vorliegen.
Es ist deshalb korrekt, die Unfallkausalität dieser Diskushernie abzulehnen."
(doc. 4)
La tesi difesa dalla CO 1 è contestata da RI 1, il quale fa presente di non aver mai sofferto di disturbi alla schiena prima dell’infortunio del mese di aprile 2004, di aver riportato un trauma lombare di una certa rilevanza e, infine, che la sintomatologia algica a livello lombare è apparsa immediatamente dopo il sinistro e non è mai più scomparsa (cfr. I).
Conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, praticamente tutte le ernie discali sono causate da preesistenti alterazioni degenerative che interessano i dischi intervertebrali. Solo eccezionalmente - qualora siano soddisfatti determinati presupposti - può essere ammessa l'esistenza di una relazione di causalità fra infortunio e ernia del disco (cfr. RAMI 2000 U 379, p. 192ss. e l'abbondante giurisprudenza ivi menzionata).
Un'ernia discale va considerata di natura traumatica unicamente - e le condizioni sono cumulative - se l'evento infortunistico presenta una particolare gravità, se è di per sé idoneo a danneggiare il disco intervertebrale e se i sintomi dell'ernia discale (sindrome vertebrale o radicolare), così come la relativa incapacità lavorativa, sono insorti immediatamente.
In questi casi, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni deve corrispondere le proprie prestazioni anche in caso di ricaduta e per eventuali operazioni.
Qualora l'ernia discale sia stata resa soltanto manifesta, ma non causata dall'infortunio, l'assicurazione assume l’episodio doloroso legato all'evento traumatico.
Per contro, in tale ipotesi, le conseguenze di una eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità fra l'evento traumatico e la ricaduta (STFA del 28 luglio 2005 nella causa S., U 2/03 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate; cfr., pure, STFA del 7 febbraio 2000 nella causa N., U 149/99, parzialmente pubblicata in RAMI 2000 U 378, p. 190s.).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di poter condividere la valutazione espressa dallo specialista consultato dalla CO 1, nella misura in cui egli ha negato che l’ernia lombare di cui l’assicurato è portatore, sia stata causata dall’infortunio del 29 aprile 2004.
In effetti, nel caso di specie, almeno uno dei presupposti appena menzionati, ovvero quello della particolare gravità dell’evento traumatico e della sua idoneità a danneggiare il disco intervertebrale, fa difetto.
Al proposito, è utile citare quanto dichiarato in merito dal dott. __________, Capo del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________, in un suo referto del 5 settembre 2002, riportato in una sentenza del 9 ottobre 2002 nella causa Z., inc. 35.2001.80, confermata dal TFA con pronunzia dell’8 luglio 2003, U 324/02, concernente un assicurato, colpito alla schiena da un carrello pieno di biancheria del peso di circa 120/140 kg, messosi improvvisamente in movimento sulla rampa di carico del furgone, al quale era stata diagnosticata un’ernia del disco L2/L3 intraforaminale a destra:
" Le forze richieste per rompere un disco sano portano inevitabilmente ad una frattura dei corpi vertebrali adiacenti, come è il caso per le cadute da un'altezza di vari metri, con impatto assiale in posizione seduta (paracadutismo, parapendio, alpinismo, ecc...). Forze meno importanti, ma comunque significative, possono determinare la rottura del disco se esercitate improvvisamente sul rachide in flessione o in inclinazione-rotazione laterale. Questo è sovente il caso di operai che trasportano oggetti pesanti (putrelle d'acciaio, ecc...), che vengono sorpresi dal carico globale in seguito allo scivolamento di uno o più compagni. Nel caso del signor Z., le forze messe in gioco non sono assolutamente tali da giustificare la rottura di un disco intersomatico sano."
Benché non possa essergli negata una qual certa rilevanza, il sinistro che ha visto protagonista RI 1 non presenta comunque quelle caratteristiche richieste dalla dottrina medica affinché lo si possa considerare idoneo a provocare la rottura di un disco intervertebrale.
D’altro canto, però, l’apprezzamento del dott. __________ non consente al TCA di escludere, con la necessaria tranquillità, che l’infortunio assicurato abbia scatenato l’ernia del disco L5-S1.
Il citato medico di fiducia non lo ammette né lo nega, semplicemente egli non si è pronunciato al riguardo.
In questo contesto il TCA osserva che i dolori al rachide lombare sono apparsi in coincidenza con l’incidente della circolazione in discussione (cfr., al riguardo, la già citata STFA del 28 luglio 2005 nella causa S., consid. 4.1: "Vorausgesetzt ist indessen auch dort, dass die Symptome einer Diskushernie (vertebragenes oder radikuläres Syndrom) unmittelbar nach dem Unfall aufgetreten (RKUV 2000 Nr. U 379 S. 193 Erw. 2a mit Hinweis auf das Urteil S. vom 26. August 1996 [U 159/95; vgl. auch Debrunner/Ramseier, a.a.O., S. 55 oben)").
Ciò risulta dal rapporto 28 maggio 2004 del dott. __________, sanitario che per primo visitò il ricorrente (doc. A 9), secondo cui, in occasione della consultazione del 29 aprile 2004, RI 1 lamentava un dolore lombare a sinistra (doc. A 12), così come dal rapporto 10 maggio 2005 del dott. __________, spec. FMH in reumatologia (doc. A 22: "Immediatamente il signor RI 1 ha accusato dolori cervicali e lombari d’intensità tale per cui è stato necessario un trasporto all’__________ dove è stato tenuto in osservazione per alcune ore" - la sottolineatura è del redattore).
D’altra parte - con riferimento alla necessità che esistano dei sintomi "a ponte" fra il sinistro e la ricaduta (cfr. la giurisprudenza appena citata) - dalle tavole processuali emerge pure che dall’infortunio in poi, l’insorgente non è mai risultato asintomatico a livello della regione lombare.
Il fatto che il suo medico curante, dott. __________, nel certificato datato 1° ottobre 2004, abbia affermato che la sintomatologia lombare era, in un primo tempo, chiaramente migliorata, per poi esacerbare nel corso del mese di settembre 2004, quando venne diagnosticata l’ernia del disco (doc. 5), non consente di concludere che la medesima fosse nel frattempo scomparsa.
Del resto, dallo scritto 24 marzo 2005 della "__________" si evince che il primo (28 maggio-30 giugno 2004) e il secondo (11 agosto-15 settembre 2004) ciclo di fisioterapia sono stati prescritti per il trattamento di una cervicalgia a sinistra, nonché di una lombalgia a destra (doc. A 15; cfr., pure, XV).
In esito alle considerazioni che precedono, non si può pertanto escludere a priori, e in ogni caso non lo si può escludere sulla base della documentazione medica attualmente a disposizione, che la responsabilità della CO 1 risulti impegnata oltre a quanto da essa sinora riconosciuto.
2.7. Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto.
Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
In concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento sommario dei fatti, in violazione quindi del disposto dell'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 47 cpv. 1 vLAINF).
La decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato alla CO 1, affinché chiarisca, sottoponendo la pratica ad uno specialista in neurochirurgia, se all’infortunio del 29 aprile 2004 possa o meno essere attribuito un ruolo scatenante per rapporto all’ernia del disco L5-S1, diagnosticata grazie all’esame di RMN del 27 settembre 2004.
Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto procederà a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 15 marzo 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.7..
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti