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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2005 35.2005.33

29 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,326 parole·~52 min·3

Riassunto

Assicurato viene investito nel 2003 sul marciapiede da un'autovettura con diagnosi di contusione lombare. Chiusura del caso nel 2004. Chiusura confermata per estinzione causalità naturale. Diritto di essere sentito. Ricusa del perito incaricato dall'amministrazione. Ritardata/denegata giustizia.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2005.33   mm/ss

Lugano 29 agosto 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 25 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro    

la decisione su opposizione del 22 aprile 2005 emanata da  

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 19 gennaio 2003, RI 1 – dipendente del Ristorante "__________" di __________ in qualità di cuoco e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 – è stato investito da un’autovettura mentre si trovava a camminare sul marciapiede ed ha riportato, stando al certificato 18 febbraio 2003 dell’Ospedale regionale di __________, una contusione alla regione del rachide lombare, in assenza di lesioni ossee all’esame radiologico (doc. 68).

                                         L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         Per completezza, occorre precisare che nel marzo del 1988, allorquando era assicurato contro gli infortuni presso la __________, era rimasto vittima di un incidente sugli sci, in occasione del quale egli aveva lamentato un danno al ginocchio destro (cfr. sez. dell’incarto della CO 1).

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 9 settembre 2004, l’assicuratore infortuni ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni, ritenuto che i disturbi denunciati dall’assicurato non si trovavano più in un nesso causale naturale con il sinistro del gennaio 2003 (doc. 46).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 50 e 51), la CO 1, in data 22 aprile 2005, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 66).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 25 maggio 2005, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via preliminare, che il TCA ordini una perizia medica atta a stabilire il suo diritto ad una rendita di invalidità e ad un’indennità per menomazione all’integrità e, in via principale, che la CO 1 venga condannata a corrispondergli un’IMI del 30% ed una rendita di invalidità quantificata dal perito giudiziario, argomentando:

"  1) In data 9 settembre 2004 CO 1 (in seguito: CO 1) stabiliva di rifiutare le giuste prestazioni al signor RI 1, segnatamente giungendo alla conclusione che l'evento del 18 gennaio 2003 fosse da ricondurre ad un evento anteriore e risalente al lontano 1988 dal quale l'opponente era già stato dichiarato guarito. Prima di giungere a questa conclusione, CO 1 sentiva il parere del dr. __________ il quale in data 14 maggio 2004 lo aveva stilato senza neppure degnarsi di chiamare e visitare l'interessato.

Invero, il 18 gennaio 2003, mentre si trovava a __________, il signor RI 1 veniva investito da una vettura da tergo.

(...)

2) Avverso la predetta decisione, in data 7 ottobre 2004, il signor RI 1 inoltrava tempestiva opposizione anticipando che i relativi mezzi di prova sarebbero pervenuti successivamente.

Per il tramite dello scrivente studio legale, il signor RI 1 inoltrava in data 18 ottobre 2004 un complemento di opposizione.

(...)

3) La procedura di opposizione era stata voluta dal legislatore quale rimedio semplice, economico e poco formale (cfr. anche U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 527s). L'assicuratore valuta d'ufficio il diritto ed i fatti (U. Kieser, op. cit., pag. 433ss con numerosi rimandi; art. 43 LPGA)

Nondimeno vengono garantiti i diritti di parte.

(...)

4) L'opponente censurava come la decisione del 9 settembre 2004 si fosse fondata su un parere medico di parte (e non una perizia in senso stretto del termine) il quale a sua volta si basava unicamente sui dati letti nei documenti. Come abbia fatto a comprendere un nesso dei postumi dell'infortunio del 2003 con quello del 1988 rimaneva nel caso concreto un mistero ed ancora meno lo spiega la decisione qui impugnata nonostante fosse stata sollevata la fattispecie.

Per contro, il dr. __________, specialista in fisiatria, riabilitazione e reumatologia, ha chiaramente indicato che il signor RI 1 era guarito dall'incidente del 1988 (doc. A annesso all'opposizione): tale documento era stato inviato a CO 1 stessa.

È dunque evidente che si sia voluto credere ad un impreciso parere di parte (perché non vi è stata alcuna visita) piuttosto che al medico specialista, che per contro aveva più volte visitato il paziente (doc. B annesso all'opposizione)!

Non solo.

Nell'opposizione si ricordava che il signor RI 1 era stato investito da tergo da un conducente di un'auto. Non è assolutamente fuori norma che attraverso un tale infortunio si creino dei malesseri ad un ginocchio ed alla schiena: detto altrimenti, anche senza l'incidente sciistico del 1988, l'opponente avrebbe con assoluta probabilità avuto lo stesso problema riscontrato dopo l'incidente automobilistico. Toccava all'assicuratore dimostrare - cosa che non ha mai fatto e mai voluto fare - che secondo l'usuale esperienza, in un caso di investimento di vettura da tergo, non possano sorgere dei problemi come quelli occorsi al signor RI 1.

(...)

5) Ne conseguiva già in sede di opposizione che l'impedimento ed il grado invalidante fossero pacifici. Viceversa, l'assicuratore non aveva dimostrato in nessun modo un nesso tra l'evento del 1988 e i postumi dell'incidente del 2003, ritenuto che il primo incidente aveva portato ad una guarigione.

L'assicuratore non lo ha neppure fatto in sede di opposizione: nonostante fosse stata chiesta la perizia, la Compagnia assicurativa decideva che questa non fosse necessaria.

(...)

6) La decisione su opposizione veniva presa a diversi mesi di distanza e a seguito di diversi solleciti (in particolare: doc. C e E) da parte dello scrivente legale. Il comportamento della Compagnia a questo proposito - ben sapendo che il ricorrente non percepisse alcuna rendita a seguito della propria decisione - è stato assai discutibile.

Persino la promessa di evadere entro metà gennaio la pratica era rimasta parola vuota (doc. D).

Piuttosto corre oggi il dubbio a chiedersi la ragione per la quale la Compagnia avesse atteso così tanto tempo prima di decidere, dato che non è errato affermare che non vi  sia stata alcuna istruttoria da parte della stessa: il rimedio di diritto dell'opposizione é stato in pratica un'inutile perdita di tempo per il ricorrente poiché non vi sono stati atti istruttori.

Il ricorrente aveva dovuto sollecitare più volte la decisione la quale deve per forza di cose essersi trovata presso l'ufficio giuridico della Compagnia (doc. D) e non presso un servizio medico!

In altre parole il tempo perduto era stato dedicato all'ufficio giuridico della Compagnia (che è di parte) per giustificare la decisione.

Si ravvisano dunque gli estremi della ritardata giustizia per la tempistica (il caso è rimasto fermo diversi mesi dal servizio giuridico) e della denegata giustizia (nessuna istruttoria effettuata, tranne quella di verificare il caso sotto il solo profilo giuridico e non medico).

Nel frattempo l'opponente - sempre tramite lo scrivente studio legale - inoltrava i diversi certificati medici a firma del dr. __________ che stabilivano l'incapacità lavorativa del signor RI 1 (doc. F, G, H e I).

(...)

7) La perizia sulla quale si fonda la Compagnia assicurativa è stata redatta dal medico senza avere mai visto o incontrato il signor RI 1. Tale evenienza - già contestata in sede di opposizione - viene confermata dalla decisione stessa (pag. 4).

In particolare, come ammette la Compagnia assicurativa, il "perito" (di parte) aveva "a disposizione i reperti completi che gli permettono perciò di formarsi un'opinione senza lacune" aggiungendo che "dagli esami eseguiti e dalle lastre appare chiaro che non è l'infortunio del 2003 a causare i disturbi ma quello del 1988 ".

L'affermazione è scorretta.

A pagina 3 del referto del dr. __________ il medico afferma (la sottolineatura è nostra, ndr)

           "Si dispone delle pagine 9-25 (dal 06.02.89 al 06.09.91) del dossier amministrativo e del dossier medico probabilmente completo.

Lo stesso dr. __________ non era sicuro quindi che il dossier medico fosse stato completo!

Di conseguenza vi sono evidenti dubbi che la perizia fatta eseguire (inaudita parte e senza visita) al dr. __________ non si sia fondata su un incarto completo.

Tale argomento è rafforzato da una semplice constatazione: lo stesso dr. __________ non spiega la ragione per la quale prima dell'evento del 2003 il signor RI 1 non avesse alcun disturbo.

Neppure il dr. __________ esclude che il signor RI 1 potesse continuare a vivere senza problemi e senza dolori se non vi fosse stato l'evento del 2003.

(...)

8) Giusta l'articolo 44 LPGA per gli accertamenti specialistici può essere chiamato un perito. La norma precisa che l'assicurato ha un diritto a ricusare il perito.

Il perito è stato scelto dalla Compagnia assicurativa inaudita parte.

Così facendo è venuto meno il diritto di ricusa e di porre eventuali ulteriori osservazioni o completivi.

La perizia del dr. __________ non è quindi una perizia in senso stretto ma un referto di parte.

(...)

9) In realtà, anche per altre ragioni, il referto del dr. __________ non può essere considerato una perizia, ma uno studio di parte.

A pagina 3 della "perizia" si rileva infatti l'esistenza di rapporti (ignoti) del 17 aprile 2003 e del 9 ottobre 2003 cui lo studio rimanda e che considera "parte integrante"

A pagina 9, ultimo capoverso, il dr. __________ ammette che il rapporto del 17 aprile 2003 fosse un rapporto fiduciario.

È dunque evidente che:

vi fosse un legame fiduciario (e quindi di parte) tra il dr. __________ e la Compagnia assicurativa inerente allo stesso caso e confluito con il rapporto fiduciario del 17 aprile 2003;

attraverso il precedente mandato fiduciario il dr. __________ si era impegnato in precedenza a compiere dei servigi a favore del mandante (art. 394 cpv. 1 CO), cioè la Compagnia assicurativa;

attraverso il precedente mandato fiduciario il dr. __________ si è impegnato alla fedeltà verso la Compagnia assicurativa (art. 398 cpv. 2 CO);

ben difficilmente la "perizia" avrebbe confutato le proprie tesi emerse dal rapporto fiduciario il quale, evidentemente, non era stato stabilito a favore dell'assicurato, tant'è che quest'ultimo era stato completamente escluso.

Di conseguenza, il dr. __________ non poteva e non può essere considerato un perito neutro, come vorrebbe fare credere la Compagnia assicurativa.

Il dr. __________ era già vincolato da un contratto fiduciario inerente allo stesso caso in cui aveva già formulato delle osservazioni di parte e su cui (pag. 3!) la "perizia" stessa si è fondata.

La mancata neutralità del perito si evince da un altro passaggio della "perizia". A pagina 17 il dr. __________ lancia una sorta di rimprovero al dr. __________, reo - a suo dire - di avere inviato un certificato medico di infortunio incompleto. Orbene, non vi è ragione per giustificare il fatto che il "perito" non abbia chiesto un completivo al dr. __________ per completare una perizia che avrebbe dovuto essere (a detta di controparte) neutra.

L'unico argomento potrebbe risiedere nel fatto che un completivo avrebbe potuto giocare unicamente a favore del signor RI 1.

Nondimeno, la mancanza di richiesta di un completivo o di ulteriori spiegazioni permette di fornire un ulteriore indizio che il dr. __________ non poteva essere considerato un perito neutro.

Questo spiega dunque abbondantemente la ragione per la quale il dr. __________ sia stato scelto (recte: imposto) inaudita parte. Semplicemente il dr. __________ si era già esposto come mandatario di parte.

Così facendo si giunge a due conclusioni:

nel caso del signor RI 1 non esiste una alcuna perizia neutra, ma solo un referto conseguente da un precedente legame fiduciario tra medico e controparte;

la Compagnia assicurativa ha aggirato l'articolo 44 LPGA a scapito del ricorrente.

Come già evidenziato, il fatto che la pratica sia rimasta in sede di opposizione presso un servizio giuridico al posto di quello medico della Compagnia assicurativo bene dimostra ulteriormente che qualche cosa non quadrava.

(...)

10) Si giustifica quindi la richiesta in questa sede - peraltro già domandata invano in sede di opposizione - di ordinare una perizia neutrale a favore del signor RI 1

C in grado di determinare gli obblighi della Compagnia assicurativa nonché il nesso tra l'evento e le conseguenze del ricorrente.

(...)

11) Si osserva che per giustificare la decisione su opposizione la Compagnia assicurativa si è fondata addirittura sui verbali di interrogatorio di polizia del ricorrente e dell'automobilista che lo ha investito.

Orbene:

le dichiarazioni (recte: parti di dichiarazione) dell'automobilista non possono certo essere considerate neutre dato che egli aveva tutto l'interesse di sminuire le proprie responsabilità a fronte di eventuali conseguenze amministrative (ritiro della licenza di condurre) e penali (lesioni);

le dichiarazioni dell'automobilista sono state chiamate in causa ed effettuate senza alcun contraddittorio;

le dichiarazioni dell'assicurato (che sono state tradotte e non sono quindi nella versione originale) fanno seguito ad un incidente e non è da escludersi che la memoria possa avere giocato brutti scherzi. La ripresa verbale di (alcuni) passaggi non va dunque valutata alla lettera.

Anche questi argomenti, che dovevano giustificare ulteriormente la perizia, non possono essere considerati attendibili."

                                         (I)

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   In sede di ricorso, RI 1 ha innanzitutto preteso di essere rimasto vittima di una violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui l’assicuratore LAINF avrebbe conferito il mandato peritale al dott. __________ "inaudita parte" (I, p. 5).

                                         La censura si rivela infondata.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.

                                         Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 V 130 consid. 2).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle prospettive di successo del ricorrente (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b e riferimenti ivi menzionati).

                                         Secondo l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve fare ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.

                                         Al riguardo, occorre rilevare che le norme di procedura contenute nella LPGA, in via di principio, entrano in vigore immediatamente (cfr. SVR 2003 IV 25, consid. 1.2, p. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV 37, p. 316 consid. 3b; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 82, n. 8, p. 820), ragione per cui l’art. 44 LPGA si applica a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003 e quindi anche al caso concreto.

                                         Questa Corte constata che - contrariamente a quanto preteso dall’assicurato - la CO 1, già il 29 agosto 2003, ha provveduto a informare l’allora rappresentante di RI 1, la __________ di __________, circa la propria intenzione di affidare al dott. __________ un incarico peritale. In quella stessa sede, l’assicuratore infortuni ha pure invitato la patrocinatrice a comunicare eventuali obiezioni riguardo alla scelta del perito, nonché a proposito dei quesiti destinati ad essergli sottoposti (doc. 29).

                                         In esito a quanto precede, l’assicurato è pertanto malvenuto a invocare una violazione del suo diritto di essere sentito, in relazione alla procedura di scelta del perito medico.

                                         Va peraltro ricordato che in una sentenza del 25 gennaio 2005 nella causa R., U 106/03, la nostra Massima Istanza ha stabilito che in quel caso, durante l’esecuzione della perizia predisposta dall’assicuratore LAINF, le disposizioni degli art. 57 segg. PCF, concernenti la procedura relativa all’amministrazione della prova della perizia e il diritto delle parti di parteciparvi, non erano stati rispettati e che quindi è stato violato il diritto di essere sentito dell’assicurata. Quest’ultima, infatti, non è stata informata dei nomi degli esperti, né del loro rispettivo compito. Tuttavia, visto che alla ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito alla perizia e di fare valere le sue obiezioni prima dell’emissione della decisione formale, il TFA non ha considerato particolarmente grave tale vizio e l’ha, conseguentemente, ritenuto sanato.

                                         Pertanto, nella concreta evenienza, anche nell’ipotesi in cui a RI 1 non fosse stata comunicata l’identità del perito e non gli fosse stata concessa la facoltà di pronunciarsi in proposito, visto che egli ha potuto formulare le proprie osservazioni sulla perizia allestita dal dott. __________ prima del rilascio della decisione formale del 9 settembre 2004 (cfr. doc. 40), la lesione del suo diritto di essere sentito risulterebbe comunque sanata.

                               2.3.   L’insorgente ha inoltre sottolineato la mancanza di neutralità del perito dott. __________, il cui rapporto del 14 maggio 2004 deve essere trattato alla stregua di un "parere medico di parte" (I, p. 3), per la ragione che, già in precedenza, egli era, citiamo: "… vincolato da un contratto fiduciario inerente allo stesso caso in cui aveva già formulato delle osservazioni di parte e su cui (pag. 3!) la "perizia" stessa si è fondata" (I, p. 6).

                                         Con gli argomenti appena esposti, RI 1 intende mettere in dubbio l’indipendenza del perito incaricato dall’autorità amministrativa.

                                         Il già citato art. 44 LPGA conferisce all’assicurato il diritto di ricusare il perito per motivi fondati e di presentare delle controproposte.

                                         Si è in presenza di "motivi fondati" ai sensi dell’art. 44 LPGA, quando sussistono dei motivi di esclusione o di ricusazione.

                                         Al proposito, occorre considerare che, in ragione dell’importanza che rivestono le perizie nell’ambito delle decisioni sulle prestazioni in materia di assicurazioni sociali, bisogna porre delle esigenze severe per quanto riguarda l’imparzialità dell’esperto (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 44, n. 11, p. 447 e giurisprudenza ivi citata).

                                         In generale, un esperto è considerato prevenuto qualora esistano delle circostanze proprie a far nascere un dubbio sulla sua imparzialità. Si tratta tuttavia di uno stato interiore difficile da provare. Ecco perché non è necessario provare che la prevenzione sia effettiva per ricusare un esperto. È sufficiente che le circostanze diano l'apparenza di prevenzione e facciano dubitare di un'attività parziale dell'esperto. L'apprezzamento delle circostanze non può basarsi sulle sole impressioni del peritato, la sfiducia nei confronti dell'esperto deve per contro apparire come fondata su degli elementi oggettivi (cfr. STFA del 23 maggio 2002 nella causa L., I 724/01; DTF 125 V 353, DTF 123 V 176; Pratique VSI 2001 p. 109).

                                         Secondo la giurisprudenza in materia di ricusazione del giudice - sviluppata in relazione all'art. 58 vCost., ma valida anche per l'attuale art. 30 Cost. (cfr. SVR 2001 BVG 7 p. 28) -, che si applica per analogia alla ricusazione di un perito giudiziario e nei casi di perizia ordinata dall'amministrazione (cfr. Pratique VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; U. Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgabe an die medizinisce Begutachtung, in Schaffhauser/Schlauri, Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung, St-Gall, p. 45ss.), un motivo di ricusazione deve essere invocato non appena possibile, all'inizio del procedimento, ma al più tardi quando si ha conoscenza dei membri che compongono l'autorità. Se ciò non avviene si reputa che si è tacitamente rinunciato a fare valere tale censura. In particolare, è contrario alla buona fede attendere l'esito di una procedura, per invocare poi, in occasione di un ricorso, un motivo di ricusazione già noto prima (cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., I 450/03, consid. 2.3, STFA del 19 luglio 2004 nella causa F., U 222/03, consid. 3, STFA del 23 maggio 2002 nella causa L., I 724/01; STFA del 30 aprile 2002 nella causa A., I 382/01; DTF 128 V 83).

                                         Il TCA osserva che l’assicurato ha sollevato - per la prima volta – il preteso motivo di ricusazione del perito, con il ricorso del 25 maggio 2005, quando il referto allestito dal dott. __________ gli era stato trasmesso già il 2 agosto 2004 (cfr. doc. 40).

                                         Il comportamento del ricorrente non è dunque conforme alla buona fede. Di conseguenza, le sue critiche sono state presentate tardivamente.

                                         Nel merito, le censure ricorsuali sollevate riguardo all’operato del perito andrebbero comunque respinte, in base agli argomenti esposti ai considerandi 2.4. e 2.7..

                               2.4.   RI 1 pretende che la CO 1 avrebbe commesso una ritardata giustizia, avendo quest’ultima atteso parecchi mesi prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, nonché una denegata giustizia, per non avere effettuato alcuna istruttoria, “tranne quella di verificare il caso sotto il solo profilo giuridico e non medico” (I, p. 4).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo il TFA, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

                                         In proposito va segnalato che secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Nella concreta evenienza, la censura di ritardata giustizia si appalesa come intempestiva e ormai priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel frattempo rilasciato la richiesta decisione su opposizione (cfr. doc. 66).

                                         In proposito, è utile segnalare che, in una sentenza pubblicata in SVR 2005 IV 26, p. 101ss., il TFA ha stabilito che l'oggetto di un ricorso presentato in base all'art. 56 cpv. 2 LPGA, é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni (cfr. SVR 2001 UV 38, p. 109s. a proposito dell’art. 106 cpv. 2 vLAINF).

                                         Questa prassi trova il proprio fondamento nel principio secondo cui l’accoglimento di un ricorso per ritardata, rispettivamente, denegata giustizia, comporta il rinvio della causa all’autorità amministrativa inadempiente (cfr. F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. edizione, Berna 1983, p. 226; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, cifra 507 e 516).

                                         Gli stessi principi continuano peraltro a valere anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 56 cpv. 2 LPGA, cfr. STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., I 328/03, consid. 4.2.

                                         Per quanto concerne invece la censura di diniego di giustizia, questo Tribunale osserva che la contestazione dell’assicurato si riferisce piuttosto al fatto che, nel quadro della procedura di opposizione, la CO 1 ha rinunciato a predisporre dei nuovi accertamenti peritali, e che pertanto in discussione vi è una pretesa violazione dell’art. 43 cpv. 1 LPGA (e non dell’art. 56 cpv. 2 LPGA).

                                         Ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 LPGA, l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per iscritto.

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, in casu, l'assicuratore infortuni, rinunciando a predisporre una nuova perizia, non ha violato l'art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. 47 cpv. 1 vLAINF).

                                         Innanzitutto, non corrisponde al vero che, in sede di opposizione, RI 1 aveva postulato l’allestimento di un’ulteriore perizia medica (cfr. doc. 50 e 51).

                                         In secondo luogo, mediante l’opposizione, egli non ha saputo sollevare elementi di valutazione tali da fare apparire come manifestamente infondate le conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________ in merito all’eziologia dei disturbi localizzati al ginocchio destro ed alla regione lombare.

                                         In particolare, occorre rilevare che il rapporto 23 febbraio 2004 del dott. __________, spec. FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia, accluso dall’assicurato al complemento di opposizione del 18 ottobre 2004, già si trovava in possesso della CO 1 e che esso era pure stato preso in considerazione dal dott. __________ (cfr. doc. 95, p. 8s.).

                                         Al proposito, va ricordato che l’assicuratore LAINF deve sì accertare d'ufficio le circostanze dell'infortunio, ma è pure tenuto al rispetto del principio di un'amministrazione razionale (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 247s.).

                                         Del resto, va rammentato che, con riferimento al principio inquisitorio ancorato nella legge, all'assicuratore contro gli infortuni va riconosciuto un ampio potere discrezionale nel decidere se e quali prove assumere per delucidare una determinata fattispecie (A. Maurer, op. cit., p. 248). Quindi, trattandosi di misure probatorie, l'intervento del giudice si giustifica soltanto qualora l'autorità amministrativa abbia manifestamente superato il proprio potere discrezionale (cfr. STFA del 3 luglio 1992 nella causa K., U 18/92, consid. 5b).

                                         Infine, il semplice fatto che lo specialista consultato dall’assicuratore LAINF convenuto abbia redatto il referto del 14 maggio 2004 sulla base dei soli atti, senza visitare personalmente l’insorgente, non rappresentava un motivo sufficiente per ritenere inaffidabile il suo apprezzamento e per determinare la CO 1 a disporre una seconda valutazione peritale.

                                         In effetti, in questo specifico contesto, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici interpellati da un assicuratore hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         L’assicuratore infortuni ha dunque compiuto gli accertamenti impostigli dalla legge. Diversa è la questione a sapere se le risultanze di questi accertamenti siano o meno condivisibili dal Tribunale (cfr., in questo senso, la STCA dell’11 aprile 2005 nella causa C., inc. n. 35.2004.47, consid. 2.2., nota al patrocinatore dell’assicurato).

                                         Nel merito

                               2.5.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, come visto (cfr. consid. 2.3.), in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, considerato come l’evento assicurato é accaduto in data 18 gennaio 2003, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore a contare dal 1° gennaio 2003.

                               2.6.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.7.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         In una sentenza del 7 luglio 2005 nella causa R., U 135/05, consid. 3.2, il TFA ha ricordato che:

"  Zu präzisieren ist, dass mit dem status quo sine der Gesundheitszustand bezeichnet wird, der sich bei einem schicksalsmässig verlaufenden, krankhaften Vorzustand ergibt, wenn nach einer vorübergehenden, unfallbedingten Verschlimmerung die auf einen Unfall zurückzuführende Gesundheitsschädigung vollständig abheilt und der Unfall keine natürliche Ursache des beim Versicherten vorhandenen Gesundheitsschadens mehr darstellt. Demgegenüber wird unter dem status quo ante ein unmittelbar vor dem Unfall bestehender und stabiler Vorzustand verstanden, der wieder erreicht wird, wenn die unfallbedingte Gesundheitsschädigung vollständig abgeheilt ist (vgl. W. Morger, Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen (Art. 36 UVG), Versicherungs-Kurier 1987, S. 133 und 137; vgl. auch A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 474). Liegt ein schicksalsmässig verlaufender krankhafter Vorzustand im Sinne des status quo sine vor, schliesst dieser das Erreichen des status quo ante aus (Fredenhagen, Das ärztliche Gutachten, 4. A., Bern 2003, S. 103). Umgekehrt kann ein status quo sine gar nie eintreten, wenn ein stabiler krankhafter Vorzustand durch einen unfallbedingten Gesundheitsschaden nur temporär verschlimmert und der status quo ante wieder erreicht wird."

                                         (STFA succitata)

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.8.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.9.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se la CO 1 era o meno legittimata a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni.

                                         Più concretamente, questa Corte dovrà segnatamente esaminare se i disturbi localizzati al ginocchio destro, sono una conseguenza naturale dell’evento traumatico del mese di gennaio 2003, come lo pretende RI 1, oppure del pregresso infortunio del mese di marzo 1988, come invece fa valere l’assicuratore LAINF convenuto.

                             2.10.   Questa Corte rileva che la decisione di negare delle ulteriori prestazioni assicurative a dipendenza dell’evento infortunistico del 19 gennaio 2003, è stata presa dalla CO 1 sulla base delle considerazioni contenute nel referto 14 maggio 2004 del proprio medico di fiducia, dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, allestito sulla base degli atti a sua disposizione.

                                         In effetti, in quella sede, il dott. __________, dopo avere attentamente vagliato la documentazione relativa al pregresso evento traumatico, così come quella afferente all’infortunio del gennaio 2003, ha sostenuto che a quest’ultimo può essere imputato unicamente un peggioramento transitorio della situazione preesistente, con lo status quo sine raggiunto entro la fine del mese di marzo 2003:

"  Infortunio del 10.03.88

Il signor RI 1, allora assicurato dalla __________, viene investito da uno sciatore su una pista di slalom e subisce una contusione-distorsione del ginocchio.

Nonostante forti dolori alla parte mediale dell'articolazione ed un rapido gonfiore riesce a finire la discesa con gli sci.

II 10.03.88 consulta il Dr. __________ a __________ che trova dei segni di lesione del legamento collaterale mediale senza evidente instabilità, prescrive degli ANS, ritiene l'incapacità lavorativa totale ulteriormente giustificata, lo rivede l'11.03.88 e chiude il caso all'occasione del successivo controllo del 15.03.88 stabilendo la ripresa lavorativa normale a partire dal 16.03.88.

Poi non si sente più parlare del ginocchio fino al 30.08.88 quando il paziente consulta per la prima volta lo specialista in chirurgia Dr. __________ a __________.

L'assicurato lavorava allora come chef de cuisine presso il Ristorante __________ a __________ nella stagione invernale ed in altri posti ad __________ nella stagione estiva.

È quindi probabile che avesse terminato la stagione invernale a __________ ed iniziato normalmente la stagione estiva ad __________, forse presso il Ristorante __________.

Purtroppo non si dispone del primo rapporto del 21.09.88 che il Dr. __________ aveva stilato per la __________ e che potrebbe ragguagliarci sul decorso del ginocchio destro in seguito alla ripresa normale del lavoro e sul suo stato al momento della prima consultazione del 30.08.88. I disturbi dovevano comunque prevalere nella regione mediale siccome il Dr. __________ aveva posto l'indicazione ad un esame artroscopico per sospetto di lesione del menisco mediale.

Solo il 10.05.04 si è riusciti a procurarsi (dallo studio Dr. Dr. __________) il rapporto .operatorio del Dr. __________ concernente l'intervento del 07.09.88 sul ginocchio destro. L'artroscopia evidenzia una rottura del menisco mediale, più precisamente il distacco periferico della sua parte anteriore con formazione di un lembo peduncolato di ca. 3 cm di lunghezza mentre il resto dei menisco pare sano. Dopo vari tentativi artroscopici il lembo viene estratto a cielo aperto mediante piccola artrotomia mediale.

Ma oltre alla sua mancanza di esperienza in chirurgia artroscopica il chirurgo rivela la poca attendibilità del suo esame tanto clinico quanto artroscopico. Infatti, riferisce un ginocchio "abbastanza stabile" con dei "legamenti incrociati" senza particolarità, in netto contrasto con quanto verrà appurato 3 mesi più tardi da uno specialista in chirurgia ortopedica.

Infatti, il decorso chirurgico non è soddisfacente ed il paziente continua a lamentare dolori sotto sforzo alla parte mediale nonché cedimenti e consulta il Dr. __________ il 14.12.88. Lo specialista trova un'importante instabilità anteriore con pivot shift positivo nell'ambito di un'articolazione calma con mobilità completa e di un'atrofia muscolare solo lieve, situazione che ritiene compatibile con una rottura completa del crociato anteriore ed una lesione parziale del legamento collaterale mediale. Tenuto conto della giovane età propone la ricostruzione chirurgica del legamento crociato anteriore ed in attesa che il paziente possa liberarsi dai suoi impegni professionali prescrive della fisioterapia ed una ginocchiera rinforzata con delle stecche metalliche (che verrà fatturata il 13.01.89 dalla ditta __________ di __________).

In seguito la situazione migliora gradualmente ed il Dr. __________ attesta che le cure sono terminate il 09.03.89.

L'incapacità lavorativa indicata dal Dr. __________ è la seguente : 100% dal 05.09.88, 50% dal 25.10.88, 100% dal 04.11.88, 50% dal 21.11.88., 100% dal 09.01.89 e 0% dal 10.03.89.

Poi non si sente più parlare di questo ginocchio fino al 26.02.91 quando il paziente consulta di nuovo il Dr. __________ in seguito ad un'acutizzazione dei dolori alla parte mediale, manifestatasi il 09.02.91 nell'ambito di un ennesimo cedimento. Oltre alla dolenzia in corrispondenza della rima mediale lo specialista constata che l'instabilità anteriore è rimasta invariata rispetto al suo precedente esame del 14.12.88. Tenuto conto del forte sospetto di lesione del menisco mediale e del fatto che il paziente non dispone del tempo necessario per sottoporsi alla ricostruzione del crociato anteriore, fissa la ripresa lavorativa normale per il 08.03.91 e si riserva di procedere ad un'artroscopia con eventuale menischectomia nel caso in cui il tentativo di ripresa lavorativa dovesse fallire.

In seguito il Dr. __________ non vede più il paziente fino al 03.02.92 quando torna da lui accusando un peggioramento in particolare dell'instabilità ed esprime la sua intenzione di sottoporsi all'intervento di plastica del crociato anteriore in autunno. Lo specialista anticipa allora la confezione dell'ortesi di sostegno articolata che avrebbe dovuto venire portata dopo l'intervento (verrà fatturata il 24.02.92 dalla ditta __________ di __________).

Poi il caso non risulta più affatto documentato fino al nuovo infortunio del 18.01.03 assicurato dalla CO 1 e dalla __________.

Infortunio del 18.01.03

Per quanto concerne la dinamica dell'accaduto, rimando ai miei precedenti rapporti, in particolare a quello del 09.10.03 basato tra l'altro sulle dichiarazioni rilasciate dall'assicurato alla Polizia di __________ e di __________.

Risulta essere stato urtato alla parte posteriore del ginocchio dalla parte anteriore della macchina mentre essa stava per fermarsi sulla neve e non avere provato nessun dolore sul momento. Anzi, l'autista non si sarebbe accorto di nulla. Perde comunque l'equilibrio e cade sopra il cofano della macchina urtandolo prima con il fianco sinistro (con il braccio alzato) poi rotolando sulla pancia ma. senza farsi male. Dopo aver rassicurato l'automobilista che si era preoccupato dalla sua sorte se ne va come se nulla fosse stato, probabilmente per assumere il suo turno lavorativo serale. Non si sa comunque se abbia potuto riprendere normalmente il suo lavoro di chef de cuisine ma fatto sta che nella notte insorgono forti dolori al ginocchio ed anche alla schiena per cui il giorno dopo consulta il Dr. __________ a __________. II medico constata allora che la pressione sulla parte mediale del ginocchio ed in corrispondenza dell'ultima vertebra lombare è dolorosa e fa delle radiografie convenzionali del ginocchio e della colonna lombare. Oltre ad evidenziare un'incipiente gonartrosi con appuntimento della spina tibiale posteriore e dell'estremità superiore ed inferiore della parte articolare della rotula le radiografie del ginocchio destro evidenziano una calcificazione di ca. 2 cm di lunghezza in corrispondenza dell'inserzione condilica del ligamento collaterale mediale (detta di Stieda-Pellegrini) indubbiamente secondaria all'infortunio del marzo 1988. Quanto alle radiografie della colonna lombare, oltre a dei postumi di modesta entità di pregressa malattia di Scheuermann dorsale (solo le tre ultime vertebre dorsali sono rappresentate) evidenziano un conflitto interfaccettario lombo-sacrale significativo in rapporto con un'esagerazione costituzionale dell'angolo lombo-sacrale.

Per quanto concerne il ginocchio destro, le prima constatazioni del Dr. __________ corrispondono a quelle fatte dal Dr. __________ il 26.02.91 ed il 03.02.92 e sono riconducibili all'infortunio del 08.03.88.

Per quanto concerne i disturbi lombari, vi è il forte sospetto che il paziente ne abbia già avuto in precedenza nell'ambito della sindrome di insufficienza lombare confermata dall'esame radiologico, sopportati a lungo come i disturbi del ginocchio nell'ambito della priorità concessa all'attività professionale di chef de cuisine esercitata a __________ nella stagione invernale e ad Ascona nella stagione estiva.

Nonostante la loro scarsa qualità le radiografie della colonna lombare effettuate nello studio del Dr. __________ il 19.01.03 non evidenziano la deformità sospetta della vertebra L5 che aveva giustificato il trasferimento all'Ospedale di __________ con l'autolettiga. Tant'è vero che il paziente non è stato trattenuto in ospedale ed è stato dimesso al proprio domicilio. Non si è ancora riusciti a mettere la mano sulle radiografie di controllo effettuate all'Ospedale di __________ nonostante ricerche capillari ma fatto sta che i rapporti dell'ospedale non accennano nulla al ginocchio destro, come se il paziente non ne avesse parlato.

Il Dr. __________ che poi continua a seguirlo e lo rivede il 29, 30 e 31 gennaio nonché il primo febbraio 2003 aveva comunque ritenuto l'incapacità lavorativa totale ulteriormente giustificata (anzi, un tentativo di ripresa lavorativa al 50% il 30.01.03 era fallito dopo un giorno) dalla persistenza dei dolori lombari ed al ginocchio destro ove aveva anche finito per constatare la presenza di un'importante instabilità anteriore che l'aveva condotto ad organizzare una risonanza magnetica presso l'Ospedale di __________ poi effettuata a __________ dopo che il paziente era tornato al suo domicilio in Ticino (v. risposte 14.11.03 del medico curante alle domande della CO 1 del 30.10.03).

Il paziente viene poi seguito ad __________ dal Dr. __________ a partire dal 05.02.03 quando la regione dorso-lombare risulta dolorosa alla palpazione ed alla mobilizzazione ed il ginocchio destro gonfio con una netta instabilità anteriore. Oltre a prescrivere della fisioterapia per la schiena ed il ginocchio il medico organizza l'esame RM di quest'ultimo presso l'Istituto Radiologico __________ di __________.

Orbene, l'esame RM effettuato appena 3 settimane dopo l'infortunio non evidenzia delle lesioni recenti bensì di vecchia data come ben descritto dal radiologo Dr. __________ nel suo referto del 28.02.03. L'anzianità della rottura completa del crociato anteriore viene chiaramente dimostrata dall'assenza dei classici segni di edema osseo alla sua inserzione tibiale e condilica nonché dal sovraccarico del crociato posteriore rivelato da un appuntimento dell'estremità della spina tibiale posteriore e dalla reazione sinoviale attorno al legamento crociato posteriore. Lo stesso si può dire del menisco mediale risultato compatibile sia con una pregressa menischectomia parziale che con una larga rottura degenerativa ("radiale") del corno posteriore senza che il radiologo sapesse qualcosa in merito alla menischectomia parziale del 07.09.88. Infine, veniva evidenziato l'ultimo tassello consistente in una condropatia significativa del condilo femorale mediale nella zona di carico. A questo punto i dati provenienti dagli esami per immagini del ginocchio destro, sia il Stieda-Pellegrini evidenziato dalle radiografie del 19.01.03, sia lo stato degenerato del residuo posteriore del menisco mediale e della parte portante del condilo femorale mediale evidenziato dall'esame RM del 12.02.03, indicano in modo inconfutabile che la contusione-distorsione del 18.01.03 non ha provocato delle lesioni organiche oggettivabili e può tutt'al più avere acutizzato transitoriamente dei disturbi cronici persistenti in rapporto diretto con l'infortunio del 08.03.88 e non affatto migliorati dopo l'intervento del Dr. __________ del 07.09.88 limitato alla resezione del grosso lembo distaccato alla parte anteriore del menisco mediale. Anzi, vi è stato un ulteriore progressivo peggioramento, in particolare la comparsa sempre più frequente di episodi di cedimento con dolori e gonfiori recidivanti.

Infatti, il lungo lembo meniscale anteriore consecutivo alla rottura longitudinale non era mai stato all'origine di blocchi articolari e non risultava lussato nel centro dell'articolazione al momento dell'esame artroscopico effettuato appena prima di procedere all'intervento a cielo aperto e la sua presenza poteva in qualche modo contribuire alla contenzione del condilo femorale mediale sul piatto tibiale ma non affatto a ridurre l'instabilità anteriore.

Giocoforza è quindi ammettere che la rottura completa del crociato anteriore ha avuto luogo il 08.03.88 nell'ambito di una classica unhappy triad (rottura del crociato anteriore, del menisco mediale e del legamento collaterale mediale) e che il Dr. __________ non l'ha diagnosticata. Nel caso particolare, seppure incompleta la lesione del legamento collaterale mediale viene confermata dalla tipica calcificazione di Stieda-Pellegrini già visibile sulle radiografie effettuate d'urgenza nello studio del Dr. __________ il 19.01.03, solo un giorno dopo l'infortunio del 18.01.03.

(...)

Causalità - La contusione-distorsione del ginocchio destro del 18.01.03 può avere acutizzato i disturbi preesistenti riconducibili all'infortunio del 08.03.88 assicurato dalla __________ in modo solo transitorio. Lo stesso si può dire dei disturbi lombari sicuramente preesistenti almeno saltuariamente nell'ambito di una sindrome di insufficienza lombare significativa in rapporto con l'importante esagerazione constituzionale dell'angolo lombo-sacrale, probabilmente accentuata da un aumento della cifosi dorsale in esiti di malattia di Scheuermann, comunque solo parzialmente documentati da D10 a D12 (v. radiografie lombari effettuate d'urgenza il 19.01.03).

(...)

Status quo sine - Riguardo al ginocchio destro, la documentazione medica a disposizione è sufficiente per poter affermare che il peggioramento verificatosi dopo l'evento del 18.01.03 si iscrive nel decorso naturale dei disturbi iniziati con l'infortunio del 08.03.88 e delle conseguenze dell'intervento di menischectomia mediale parziale effettuato il 07.09.88. Trattasi di disturbi manifestatisi spontaneamente a più riprese all'occasione di cedimenti spontanei diventati progressivamente più frequenti col passare del tempo. L'influenza diretta dell'infortunio del 18.01.03 può di conseguenza venire considerata completamente scemata entro qualche settimana, al più tardi dopo 2-3 mesi. - Quanto ai disturbi lombari, esistevano sicuramente prima dell'accaduto e non dovrebbe essere difficile dimostrarlo con un'indagine amministrativa presso la cassa malati, sia quella che paga le spese di cura sia quella che eroga le indennità di incapacità lavorativa in caso di malattia. La sindrome di insufficienza lombare è un'affezione cronica che in presenza di disturbi della statica vertebrale significativi come in questo caso può anche iniziare in età di giovane adulto e tende a peggiorare coll'andare degli anni. Non vedo quindi motivi per non ammettere che lo status quo sine sia stato raggiunto negli stessi termini come per i disturbi del ginocchio destro."

                                         (doc. 95)

                                         Tale tesi è contestata dal ricorrente, il quale sostiene che, a mente del dott. __________, medico specialista che l’ha più volte personalmente visitato, egli era completamente guarito dai postumi del sinistro del marzo 1988, ragione per cui i disturbi attuali, insorti dopo l’infortunio del 18 gennaio 2003, devono necessariamente essere fatti risalire a quest’ultimo (cfr. I, p. 3).

                                         In effetti, con il proprio rapporto del 23 febbraio 2004, il dott. __________, medico curante di RI 1 a partire dal mese di gennaio 2004, ha indicato che il secondo evento infortunistico ha probabilmente causato la rottura del legamento crociato anteriore, struttura che era ancora intatta dopo il sinistro del 1988:

"  Il signor RI 1 ha avuto un primo incidente al ginocchio dx nel 1988 con lesione del menisco mediale. Dopo l’intervento chirurgico del 7.9.1988 (artroscopia e artrotomia con escissione parziale del menisco) l’assicurato ha potuto riprendere normalmente il lavoro e non ha più avuto disturbi. Il 18.1.03 subisce un nuovo incidente al ginocchio dx con probabile rottura del legamento crociato anteriore. Anche se il radiologo nella RM del 12.2.03 reputa questa rottura di vecchia data. Dopo il primo incidente il legamento crociato anteriore era comunque ancora intatto (artroscopia e artrotomia del 7.9.1988)."

                                         (doc. 93)

                                         Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la valutazione espressa dall’ortopedico consultato dalla CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa, con alle spalle una vasta esperienza nella medicina assicurativa, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Nella medesima pronunzia, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr., pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19 aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

                                         Per quanto concerne la problematica riguardante la colonna lombare, il TCA sottolinea che le conclusioni a cui é pervenuto il dott. __________ appaiono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

"  Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

                                         (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2)

                                         Nel caso di specie, un’attenta disamina della documentazione medica consente di affermare che il sinistro in questione non ha provocato alcun danno strutturale alle vertebre lombo-sacrali (il sospetto, manifestato dal dott. __________ in occasione della prima consultazione [doc. 67], di una frattura del corpo vertebrale L5, è stato escluso dai sanitari dell’Ospedale cantonale di __________ [cfr. doc. 68 e 71]) e che i disturbi denunciati da RI 1 sono riconducibili piuttosto a delle turbe di natura statica, ovviamente preesistenti all’infortunio (cfr. doc. 95, p. 15: "sindrome di insufficienza lombare significativa in rapporto con l’importante esagerazione costituzionale dell’angolo lombo-sacrale, probabilmente accentuata da un aumento della cifosi dorsale in esiti di malattia di Scheuermann..." e p. 16: "la sindrome di insufficienza lombare è un’affezione cronica che in presenza di disturbi della statica vertebrale significativi come in questo caso, può anche iniziare in età di giovane adulto e tende a peggiorare con l’andare del tempo", nonché doc. 93: "sindrome lombosacrale cronica su modiche turbe statiche" – le sottolineature sono del redattore).

                                         In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento traumatico del mese di gennaio 2003 ha soltanto transitoriamente aggravato la situazione a livello lombo-sacrale e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorso oltre un anno dallo stesso sinistro (cfr. VI bis).

                                         Per quanto riguarda il ginocchio destro, il TCA osserva invece quanto segue.

                                         Da un canto, occorre rilevare che la valutazione enunciata dal dott. __________ parte da un presupposto errato, ovvero che, antecedentemente all’infortunio del gennaio 2003, il legamento crociato anteriore del ginocchio destro sarebbe stato intatto.

                                         In realtà, la documentazione medica agli atti dimostra l’esatto contrario.

                                         È vero che, in occasione dell’intervento artroscopico del 7 settembre 1988, il dott. __________ ha refertato che i legamenti crociati non presentavano particolarità alcuna (cfr. rapporto operatorio contenuto nella sez. 3 dell’inc. CO 1).

                                         Nondimeno, nel prosieguo, la prima volta già il 14 dicembre 1988, l’ortopedico dott. __________ ha diagnosticato una instabilità anteriore del ginocchio destro, proponendo persino l’esecuzione di una plastica del legamento crociato anteriore (cfr. cartella clinica 14.12.1988 del dott. __________, contenuta nella sez. 3 dell’inc. CO 1).

                                         Malgrado la persistente instabilità del ginocchio destro, all’origine di frequenti cedimenti, RI 1, per mancanza di tempo, non si è mai sottoposto all’intervento consigliatogli dal dott. __________ (cfr., ad esempio, il rapporto ispettivo 1.2.1989, quello del 2.10.1991, nonché le cartelle cliniche 26.2.1991 e 3.2.1992 del dott. __________, tutti contenuti nella sez. 3 dell’inc. CO 1).

                                         L’esame di risonanza magnetica del 12 febbraio 2003 ha evidenziato una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, che il radiologo ha qualificato come "vecchia", oltre a delle alterazioni del menisco mediale compatibili con gli esiti della meniscectomia eseguita nel 1988 (doc. 72).

                                         Lo stesso dott. __________, privatamente consultato dall’assicurato nel corso del mese di febbraio 2003, ha parlato di traumatizzazione di una lesione del legamento crociato "già conosciuta da diversi anni" (cfr. doc. 75 e 83 – la sottolineatura è del redattore).

                                         Alla luce di quanto precede, questa Corte non può che giudicare inattendibile il contenuto del rapporto 23 febbraio 2004 del dott. __________, nella misura in cui egli pretende ricondurre la diagnosticata rottura del legamento crociato anteriore all’evento infortunistico assicurato dalla CO 1.

                                         D’altro canto, il TCA non può esimersi dal sottolineare la banalità del trauma di cui è rimasto vittima l’insorgente.

                                         Infatti, dal rapporto di polizia del 17 marzo 2003 (cfr. sez. 4 dell’incarto CO 1) si evince che l’assicurato, urtato ad una gamba dalla ruota anteriore destra di un’autovettura (in proposito, cfr. verbale di interrogatorio 29.1.2003 di RI 1, presente nella sez. 4 dell’incarto CO 1: "Handelte es sich um eine heftige Kollision? Nein. Ich hatte das Gefühl, als hätte mich jemand von hinten am Bein gestossen"), ha perso l’equilibrio cadendo sopra il cofano di quest’ultima, dapprima con l’emicorpo sinistro, successivamente, con la parte superiore del corpo, in posizione prona.

                                         Risulta pure che, immediatamente dopo il sinistro, RI 1 non ha accusato disturbi di sorta, tanto da potere riprendere normalmente il proprio cammino.

                                         La prima visita medica ha avuto luogo il giorno seguente quello dell’incidente (cfr. doc. 67).

                                         A proposito della pretesa scarsa affidabilità delle dichiarazioni verbalizzate dalla Polizia __________ (cfr. I, p. 7s.), questo Tribunale si limita a osservare che l’assicurato è stato interrogato a 11 giorni di distanza dal sinistro, di modo che è difficilmente sostenibile che il suo stato d’animo fosse in qualche modo ancora alterato e, d’altra parte, che le sue affermazioni coincidono, nelle grandi linee, con quelle del conducente della vettura investitrice, __________ (cfr. sez. 4 dell’inc. CO 1).

                                         Tutto ben considerato, valutate le prove secondo il consueto criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti), appare decisamente plausibile la tesi difesa dal dott. __________, ossia che l’infortunio del 18 gennaio 2003 é responsabile semplicemente di aver reso manifesto un danno alla salute preesistente, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con lo status quo sine raggiunto, considerata la modesta gravità dell’urto riportato, alla fine del mese di marzo 2003 (in realtà, nonostante l’indicazione fornitagli dal dott. __________, l’assicuratore infortuni ha ammesso la propria responsabilità sino al 15 febbraio 2004, dunque per oltre un anno).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2005.33 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2005 35.2005.33 — Swissrulings