Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2004 35.2004.9

3 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,449 parole·~22 min·3

Riassunto

caduta con distorsione/contusione al polso destro. Ricaduta per sindrome cervico-brachiale rifiutata, siccome i disturbi non costituivano più una naturale conseguenza dell'infortunio. Perizia medica giudiziaria

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.9   mm/sc

Lugano 3 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2004 di

RI1 rappr. da: RA1  

contro  

la decisione dell'11 ottobre 2003 emanata da

CO1 rappr. da: RA2   in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 8 dicembre 2001, RI1 - alle dipendenze dello studio del dott. __________ di __________ in qualità di assistente e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso __________ - è scivolata mentre stava correndo nel bosco e si è procurata una distorsione/contusione al polso ed al ginocchio destri (cfr. doc. 1 e 2).

                                         Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                                         L'assicurata è stata dichiarata totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° dicembre 2002 (cfr. doc. 7).

                               1.2.   Nel corso del mese di marzo 2003, all'assicuratore infortuni è stata annunciata una ricaduta dell'evento dell'8 dicembre 2001, determinata da una sindrome cervicobrachiale, secondaria alla tendinite del polso destro (doc. 9 e 10).

                                         Il medico curante dell'assicurata, dott. __________, ha attestato un'incapacità lavorativa del 50% dall'11 marzo 2003 e del 25% dal 18 marzo 2003 (cfr. doc. 11).

                               1.3.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 12 agosto 2003, ha dichiarato l'assicurata totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° settembre 2003 ed estinto il diritto a prestazioni a decorrere dal 1° ottobre 2003 (cfr. decisione acclusa al doc. 13).

                                         A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, CO1, in data 11 ottobre 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 14).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 17 febbraio 2004, RI1 ha chiesto che l'assicuratore convenuto venga condannato a riconoscere le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere "sino a nuovo avviso e se del caso sino alla decorrenza dei 720 giorni" (cfr. I, p. 5), facendo valere quanto segue:

"  (…)

2.                                                                            Nella tesi espressa da CO1, si riconosce e si ammette che da un punto di vista strettamente medico non ci si trovi di fronte ad una completa guarigione della ricorrente e che la stessa dovrebbe sottoporsi ad un trattamento fisioterapico.

                                                                         Inoltre, CO1 sostiene che eventuali spese direttamente e/o indirettamente collegate con lo stato di salute della ricorrente, debbano essere prese interamente a carico dalla cassa malati __________ in quanto trattasi di disturbi non legati all'infortunio bensì a malattia. In sintesi, ribadendo il mancato nesso tra i disturbi della ricorrente e l'evento infortunistico assicurato.

3.                                                                            La tesi avanzata dalla compagnia CO1, secondo la quale la competenza dell'assunzione delle spese mediche e di indennità di perdita di guadagno è di mera pertinenza della cassa malati __________, viene di fatto contestata dalla stessa __________ la quale, in data 19 settembre 2003 per il mezzo di una ordinaria lettera raccomandata interpone opposizione cautelativa.

                                                                         Il fatto che predetta opposizione cautelativa fosse da giudicarsi tardiva e che la stessa sia pertanto stata ritirata da __________ in data 8 ottobre 2003 dimostra, a mente dello scrivente patrocinatore, che il ritiro dell'opposizione cautelativa era dovuto ad un vizio di forma (decorrenza di un eventuale termine) e non perché la competenza dell'assunzione dei costi competesse effettivamente a __________.

                                                                         Premesso ciò, un errore nell'osservanza dei termini per la presentazione di una opposizione cautelativa da parte di __________, non può in ogni caso penalizzare, per quanto indirettamente ma pesantemente, la ricorrente.

4.                                                                            Premessa l'opposizione cautelativa tardiva inviata da parte di __________ alla compagnia CO1 e di transenna il relativo ritiro dell'opposizione, con essa la __________ ha comunque inteso manifestare la sua non competenza all'assunzione dei costi per il trattamento della cagionevole condizione di salute della ricorrente e del versamento dell'indennità giornaliera perdita di salario. Ritenendo, verosimilmente, che sussista invece un nesso di causalità naturale fra le problematiche presentate dalla ricorrente e l'evento assicurato da CO1.

                                                                         Ad ogni buon conto, a Codesto Lodevole Tribunale d'Appello - Tribunale cantonale delle assicurazioni, spetta dunque valutare se in caso di diatriba tra la compagnia CO1, che sostiene che i postumi della ricorrente non siano più riconducibili all'evento sinistro e la __________, che sostiene per contro l'esatto opposto, è ammissibile o meno che la ricorrente sia vittima di predetta diatriba tra enti assicuratori e sia momentaneamente privata del diritto all'indennità giornaliera perdita di guadagno, cagionando alla stessa una condizione di grave disagio economico.

5.                                                                            A conferma che la tesi espressa dalla compagnia assicurativa CO1 nella impugnata decisione su opposizione, potrebbe anche essere errata o comunque parziale - per quanto fondata su rapporti medici -, in questa sede ricorsuale si cita il dr. med. __________ in __________, già primario clinica Hippokrates, il quale sostiene in data 20 novembre 2003 "sono convinto che l'artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale I e navicolare si è sviluppata in seguito all'infortunio; si tratta quindi di una artrosi post-traumatica" (allegato documento "D").

6.                                                                            Della tesi espressa dal dr.med. __________ e di cui all'Allegato "D", ne è convinta anche la dr.med. __________, specialista in traumatologia in __________, la quale, in data 13 febbraio 2004, sostiene che "l'artrosi post-traumatica si è presentata dopo due anni dall'infortunio; attualmente si presenta una sinovite dell'articolazione trapezio-metacarpale I e navicolare-trapezio del polso dx. Prima la paziente non ha mai avuto artrosi. Penso come il dr. __________, che l'artrosi sia una causa dell'infortunio. Ritengo pertanto che le spese dovute alla potologia sopraccitata siano carico della CO1 " (allegato documento "E").

7.                                                                            Se da un lato, nel contesto della tesi sostenuta dal servizio giuridico della CO1 vi sia il conforto di taluni apprezzamenti medici e meglio formulati dal dr. med. __________, a Codesto Lodevole Corte, non possono sfuggire opinioni mediche opposte, giusta i documenti "D" e "E", forniti da medici esperti e competenti che per giunta conoscono a fondo la ricorrente.

                                                                         A mente dello scrivente RA1 si tratta pertanto di definire se nell'apprezzamento complessivo effettuato dalla compagnia CO1 e di riflesso nella decisione contestata, si siano voluti tenere in debita considerazione tutti gli elementi compresi quelli favorevoli alla ricorrente, o se non ci si trovi confrontati invece con una visione superficiale o anche solo parziale della compagnia CO1.

                                                                         Stante infatti agli annessi documenti "D" e "E" e alla posizione di __________, è ipotizzabile ritenere come errata la decisione su opposizione della CO1 dell'11 ottobre 2003, rispettivamente 11 novembre 2003"

                                         (I).

                               1.5.   L'assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. VI).

                               1.6.   Con ordinanza del 12 marzo 2004, il TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a cura della dottoressa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. VIII).

                               1.7.   Il 15 marzo 2004, la ricorrente ha versato agli atti una certificazione, datata 18 settembre 2003, del dott. __________ (cfr. IX + allegato).

                               1.8.   In data 23 luglio 2004, la dott.ssa __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XIV), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (cfr. XV).

                               1.9.   L'assicurata ha preso posizione il 28 luglio 2004 (cfr. XVI), mentre CO1, da parte sua, lo ha fatto il 3 agosto 2004 (cfr. XVII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 12 settembre 2003).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di ottobre 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l'assicuratore convenuto era o meno legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal mese di ottobre 2003.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   Dalle tavole processuali emerge che CO1 ha preso la decisione di ritenere la ricorrente totalmente abile al lavoro a far tempo dal 1° settembre 2003, rispettivamente, di considerare estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato a contare dal 1° ottobre 2003, fondandosi sul parere espresso dal proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in occasione della visita di controllo del giugno 2003 (cfr. doc. 13 e 14, p. 7).

                                         __________ RI1 contesta la tesi sostenuta dal medico di fiducia facendo riferimento alle certificazioni dei dott. __________, generalista (cfr. doc. D), e __________, spec. FMH in fisiatria e reumatologia (cfr. doc. E), secondo i quali l'artrosi presente a livello dell'articolazione trapezio-metacarpale I e navicolare-trapezio del polso destro costituirebbe una naturale conseguenza dell'infortunio del dicembre 2001.

                                         In corso di causa, l'insorgente ha inoltre prodotto un rapporto, datato 18 settembre 2003, del dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc. F), da cui si evince la diagnosi di, citiamo: "panartrosi dell'osso trapezio in una fase iniziale ed evolutiva", patologia da trattare, per il momento, in maniera conservativa.

                               2.8.   Alla scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, lo scrivente TCA ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento alla dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, già Capo-clinica presso il Reparto di ortopedia traumatologica dell'Ospedale cantonale di __________.

                                         Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi della ricorrente (cfr. XIV, p. 2-9) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e radiologico (cfr. XIV, p. 9-12), la dott.ssa __________ ha posto le seguenti diagnosi:

"  (…)

Aufgrund der subjektiven Beschwerden, der objektiven klinischen und radiologischen Befunde lautet unsere Diagnose:

    -    Chondropathia Patellae vor allem der medialen Facette des rechten Kniegelenkes

    -    STT-Arthrose Handgelenk rechts mittlerer Ausprägung, (Nebenbefunde Ganglion ulnovolar und Pseudozysten der Carpalia)

    -    Cervicovertebrales Syndrom bei Chondrose bis Osteochondrose C5 bis C7 mit muskulärer Dysbalance (Ketten-Myotendinosen)

    -    Lumbovertebrales Syndrom bei Chondrose L3/L4, Osteochondrose L4/L5, Chondrose L5/S1 mit Spondylarthrosen in diesen Segmenten und muskulärer Dysbalance (Hartspann rechtsbetont, lumbal)

    -    Zustand n. Kniekontusion rechts 8.12.01

    -    Zustand n. Handgelenkskontusion und - distorsion rechts 8.12.01 (…)"

                                         (XIV, p. 14).

                                         Per quanto qui d'interesse, il perito giudiziario - avallando in tal modo la valutazione espressa, a suo tempo, dal dott. __________ (cfr. doc. 14) - ha affermato che il nesso di causalità naturale fra l'evento traumatico dell'8 dicembre 2001 ed i disturbi lamentati dall'assicurata a livello del ginocchio destro, del polso destro nonché della colonna cervicale e lombare, non può essere dimostrato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante (forza probatoria inferiore al 25%), ciò che, in ultima analisi, non permette di impegnare la responsabilità de CO1 oltre la data di chiusura del caso:

"  (…)

Die radiologischen Befunde ergeben im rechten Knie eine Chondropathia Patellae vor allem der medialen Facette, wobei zu erwähnen ist, dass diese schon vor dem Unfall von 2001 existierte, dies kann bewiesen werden mit dem Arthro-MRI des Knies rechts vorn 30.04.1997, welches bereits eine Chondropathia Patellae zeigt.

Somit kann man lediglich davon ausgehen, dass die Chondropathia Patellae durch den Sturz mit Kontusion des Knies vom 08. 12.01 aktiviert wurde; durchschnittlich kann eine Aktivierung dieser Situation zwischen 3 bis 6 Monaten dauern. Das MRI vom 05.07.2002, sprich zirka 8 Monate nach Unfall zeigt auf jeden Fall keine Anhaltspunkte mehr, welche auf eine posttraumatische Aktivierung der Chondropathia Patellae hinweisen, auch keine anderen unfallbedingte Pathologie.

Im Bezug auf die Handgelenks-Beschwerden und die Schmerzen, welche sich heute vor allem im Daumen-Sattel-Gelenk zeigen, bin ich mit der Beurteilung von Herrn __________ einig, dass wir es hier mit einer STT-Arthrose zu tun haben. Die Röntgenbilder zeigen am 1.6.2004 Anhaltspunkte dafür. Nebenbefunde: Zysten in den Carpalknochen, ulnavolar (MRI 10.10.2002). Aus meiner Sicht besteht aber auch hier höchstens eine mögliche, posttraumatische Ursache für diese Arthrose. Mit grösster Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um eine Arthrose degenerativer Natur. Die Beweiskraft würde hier weniger als 25% sein für eine rein unfallbedingte Veränderung.

Die Nacken-Beschwerden mit der Chondrose C5/C6, welche sehr schön im MRI vom 09.05.2003 nachgewiesen werden können, sprechen nicht für eine posttraumatische Veränderung, sondern für degenerative Veränderungen, hauptsächlich auf dem Niveau C5/C6 und C6/C7 mit einer leichtgradigen Einengung des Spinal-Kanals C5/C6 jedoch ohne Kompression der Medulla.

Im LWS-Bereich müssen wir ebenfalls von degenerativen Veränderungen ausgehen im Sinne einer Chondrose L3/L4, L5/S1 mit Spondylarthrosen in diesen Segmenten. Auch hier können diese in den konventionellen Bildern und im MRI vom 19.12.2000 nachgewiesen werden, entsprechend bestanden diese auch schon vor dem Unfall. Auch sprechen die Bilder, welche nach dem Unfall gemacht wurden keineswegs für eine unfallbedingte Ursache.

Im Bereich der HWS und der LWS können wir mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer krankhaften Veränderung sprechen. (…)"

                                         (XIV, p. 14-15).

                                         In seguito, rispondendo ai quesiti posti dalle parti, l'esperta incaricata dal TCA ha indicato che RI1 ha raggiunto lo status quo sine, al più tardi, 6 mesi dopo l'annuncio di ricaduta, ossia nel corso del mese di settembre 2003.

                                         La dott.ssa __________ ha tuttavia precisato che, volendo esaminare la fattispecie in maniera molto rigorosa, si potrebbe persino sostenere che lo status quo sine è stato raggiunto già nel mese di giugno 2002, ovvero 6 mesi dopo l'evento infortunistico in discussione in quanto, secondo l'esperienza medica, contusioni e distorsioni del ginocchio e del polso guariscono generalmente entro 3/6 mesi senza lasciare postumi residuali:

"  (…)

5.   Steht die diagnostizierte Gesundheitsschädigung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in einem Kausalzusammenhang mit dem Unfall vom 08.12.2001? Inwiefern?

Meines Erachtens bestehen keine Folgen mehr des Unfalls vom 08.12.2001, es kann lediglich von einem wahrscheinlichen Zusammenhang gesprochen werden, das heisst Beweiskraft weniger als 25%.

6.   Hat durch das Ereignis vom 08.12.2001 eine dauernde oder richtunggebende Leidensverschlimmerung der Beschwerden der Versicherten stattgefunden?

Wenn nein, ist der Status quo ante/sine infolge des Unfalles vom 08.12.2001 erreicht? Wenn, ja wann?

Es besteht keine dauernde oder richtunggebende Leidensverschlimmerung der Versicherten.

Der Status quo sine ist meines Erachtens erreicht. Durchschnittlich kann man davon ausgehen, dass spätestens 6 Monate nach dem gemeldeten Rückfall, das heisst Sept. 2003 dieser Punkt erreicht war.

7.   Teilt die Expertin die von der CO1 für die reinen Unfallfolgen beschlossene Abschlussverfügung des Rückfalles ab 30.09.2003.

                                                                         Es bestehen meines Erachtens durchaus Zweifelsmomente im Bezug auf den gemeldeten Rückfall vom 10.03.03. Meines Erachtens können wir auch hier nur von einem wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem Unfall ausgehen. Erfahrungsgemäss sind nach einer Distorsion und Kontusion des Knies sowie des rechten Handgelenkes meistens 3 bis 6 Monate später keine Restfolgen mehr zu erwarten. Dies würde für diese Patientin eigentlich heissen, dass sie bereits per Juni 2002 der Status quo sine erreicht hätte. Da jedoch gemäss den Akten der Rückfall als solcher akzeptiert worden ist, müssen wir meines Erachtens nun das definitive Datum Sept. 2003 als Status quo sine akzeptieren.

(…)

Besteht zwischen dem Unfall vom 08.12.2001 (Rückfall vom 28.03.2003) und der Diagnose nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ein Kausalzusammenhang?

Es besteht ein Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall und der Diagnose einer Kontusion des rechten Kniegelenkes sowie einer Distorsion und Kontusion des rechten Handgelenkes. Es besteht kein Zusammenhang zwischen den Unfall und der STT-Arthrose rechts, der Chondropathia Patellae der medialen Facette des rechten Knies, dem cervicovertebralen Syndrom und dem lumbovertebralen Syndrom.

Im Bezug auf den Rückfall vom 28.03.2003, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die dort angegebenen Beschwerden nicht mit Sicherheit auf den Unfall zurückzu­führen sind. Meines Erachtens können wir da lediglich von einer Beweiskraft von knapp 25% ausgehen.

Wann wurde allenfalls der Status quo sine/quo ante erreicht?

Der Status quo sine wird bei sehr scharfer Betrachtung bereits 6 Monate nach Unfall, das würde heissen im Juni 2002 erreicht. Bei Akzeptanz des Rückfalls als unfallbedingt müssen wir davon ausgehen, dass per Sept. 2003 der Status quo sine erreicht wurde.

Hat der obgenannte Unfall eine richtunggebende Verschlimmerung des Gesundheitszustandes des Versicherten verursacht?

Es besteht keine dauernde oder richtungsgebende Leidensverschlimmerung der Versicherten"

                                         (XIV, p. 17-19).

                                         In esito a quanto precede - non scorgendo questa Corte alcun motivo che le impedisca di fare capo all'apprezzamento enunciato dalla dott.ssa __________, il cui referto risulta senz'altro completo sui punti litigiosi, chiaro nell'esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss., RAMI 2001 U 133, p. 311ss., consid. 1), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante - può essere ammesso che non è stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. i riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali, menzionati al consid. 2.5.), che i disturbi accusati dalla ricorrente dopo il 30 settembre 2003, segnatamente quelli localizzati al rachide cervicale ed all'arto superiore destro, costituivano ancora una naturale conseguenza dell'infortunio dell'8 dicembre 2001.

                                         Con le proprie osservazioni del 28 luglio 2004, l'assicurata ha essenzialmente postulato l'allestimento di un complemento peritale, allo scopo di fare luce riguardo all'incidenza sulla sua capacità lavorativa dei disturbi psichici evidenziati dal perito giudiziario (cfr. XVI).

                                         Vero è che la dott.ssa __________ ha affermato che la problematica psichiatrica deve fare oggetto di una separata valutazione specialistica, e ciò al fine di stabilire il grado di capacità lavorativa dell'insorgente (cfr. XIV, p. 16: "Offen bleibt noch die psychiatrische Problematik, dafür muss aber meines Erachtens ein separates Gutachten eingeholt werden um die Arbeitsfähigkeit im Rahmen der jetzt erwähnten Depression zu beurteilen").

                                         Il TCA ritiene comunque di potersi esimere dall'ordinare l'esecuzione di una perizia psichiatrica, poiché - anche qualora dovesse venire accertata l'effettiva esistenza di una patologia psichica invalidante nonché la sua eziologia traumatica - non potrebbe ancora venire ammessa la responsabilità dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto l'adeguatezza del nesso di causalità, questione che deve essere valutata alla luce dei criteri posti nella DTF 115 V 133ss.. In effetti, l'infortunio occorso a RI1 - si è trattato di una banale caduta - può essere classificato nella categoria degli infortuni leggeri: secondo la costante giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza del nesso di causalità, può, di regola, essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U 154, p. 248s.).

                                         In conclusione, nella misura in cui CO1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 30 settembre 2003, la decisione su opposizione impugnata non presta il fianco a censure.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.09.2004 35.2004.9 — Swissrulings