Raccomandata
Incarto n. 35.2004.87 mm/DC/ss
Lugano 19 gennaio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2004 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 14 giugno 2000, ad RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 - è rimasto schiacciato il piede sinistro sotto una lastra di marmo ed ha riportato una frattura-lussazione della caviglia sinistra.
Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente versato le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 21 maggio 2003 - confermata con quella su opposizione del 16 luglio 2003, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 3/191) - l'assicuratore infortuni ha assegnato all'assicurato un'indennità per menomazione all'integrità del 10% (cfr. doc. 3/174).
La decisione riguardante l'esistenza di una incapacità lucrativa è invece stata posticipata nell'attesa di conoscere le intenzioni dell'assicurazione per l'invalidità in merito ad una eventuale riformazione professionale di RI 1.
Dalle tavole processuali emerge che l'Ufficio AI ha poi rinunciato a riformare professionalmente l'assicurato (cfr. doc. 3/192).
1.3. Esperiti i necessari accertamenti di ordine economico, l'assicuratore, con decisione formale del 30 ottobre 2003, ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 30% a decorrere dal 1° maggio 2003 (cfr. doc. 3/200).
A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc. 3/203), l'CO 1, in data 4 giugno 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 3/217).
1.4. Con ricorso dell'8 ottobre 2004, RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita corrispondente ad una completa incapacità lucrativa (I).
1.5. In data 11 ottobre 2004, questo Tribunale ha assegnato all’CO 1 il termine per produrre la risposta di causa e lo ha invitato a pronunciarsi in merito alla tempestività del ricorso (cfr. II).
Il 22 ottobre 2004, il patrocinatore dell'assicurato ha comunicato al TCA quanto segue, a proposito della tempestività dell’impugnativa:
" (…)
Ho preso nota dei dubbi del Tribunale circa la tempestività del gravame.
Ribadisco che la decisione impugnata è stata intimata il 4 giugno 2004 e ritirata già il sabato 5. Il termine di tre mesi per presentare il ricorso decorre quindi da domenica 6 giugno. Allorquando il termine è calcolato in mesi esso scade la stessa data del mese dal quale comincia a decorrere. Esso sarebbe pertanto scaduto il 6 settembre. Senonché, per effetto del computo delle ferie giudiziarie previste dal 15 luglio al 15 agosto, al termine occorre aggiungere i 32 giorni delle ferie (si, perché dal 15 al 15 decorrono 32 giorni) ciò che da come data di scadenza l'8 ottobre, donde la tempestività del gravame."
(III)
1.6. L'CO 1, in risposta, ha postulato, in via principale, che l'impugnativa venga dichiarata irricevibile siccome intempestiva e, in via subordinata, una sua completa reiezione nel merito (cfr. V, p. 12).
L'assicuratore LAINF convenuto ha così argomentato l'eccezione di intempestività del ricorso:
" 1.
In ordine, la convenuta contesta la tempestività del ricorso.
1.1
A far tempo dall'entrata in vigore della LPGA, il TFA non ha ancora avuto modo di pronunciarsi in merito alla questione della sospensione del termine di ricorso di tre mesi contro una decisione su opposizione durante il periodo di ferie giudiziarie, in casu durante il periodo dal 15 luglio al 15 agosto.
In tal senso vi sono ricorsi pendenti davanti al TFA.
Giusta l'art. 106 LAINF, in deroga all'art. 60 LPGA, per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi. A mente dell'CO 1, la deroga di cui all'art. 106 LAINF non concerne solo il primo capoverso dell'art. 60 LPGA bensì anche il secondo. Ne consegue che gli art. 38-41 LPGA non possono essere applicati e quindi non è da considerare la sospensione del termine di tre mesi durante il periodo dal 15 luglio al 15 agosto così come previsto dall'art. 38 cpv. 4 LPGA.
Ritenuta la decisione su opposizione del 4 giugno 2004, il ricorso del ricorrente del 8 ottobre 2004 è pertanto tardivo, l'ultimo giorno utile essendo lunedì 6 settembre 2004.
1.2.
Nella denegata ipotesi in cui il TFA optasse per l'applicazione del periodo di sospensione per ferie anche il termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF, il ricorso del ricorrente sarebbe in ogni caso tardivo anche in applicazione delle norme del codice di procedura civile cantonale a cui l'art. 23 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni esplicitamente rinvia.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente e in conformità a quanto insegna Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schultess, Zurigo 2003, art. 38 N 12, p. 406, il periodo di ferie dal 15 luglio al 15 agosto vale 30 giorni e non 32 e quindi il ricorso in rassegna è da ritenersi anche sotto questo aspetto tardivo, l'ultimo giorno utile essendo mercoledì 6 ottobre 2004."
(V)
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni, di diritto materiale e procedurale, contenute nella LAINF.
Per quanto concerne le norme di diritto materiale, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).
Le norme di procedura, in via di principio (cfr. art. 82 cpv. 2 LPGA), entrano invece immediatamente in vigore (cfr. SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b). Tali disposizioni pertanto si applicano a tutte le decisioni emesse dopo il 1° gennaio 2003.
In concreto, l'impugnata decisione su opposizione è stata emanata il 4 giugno 2004, di modo che le disposizioni di procedura della LPGA tornano senz'altro applicabili.
2.2. In sede di risposta di causa, l'CO 1 ha chiesto al TCA di dichiarare intempestivo il ricorso, in primo luogo, in considerazione del fatto che, a suo avviso, la deroga di cui all'art. 106 LAINF (nella versione in vigore a partire dal 1° gennaio 2003) non riguarderebbe soltanto il capoverso 1 dell'art. 60 LPGA ma pure il suo capoverso 2, di modo che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA non tornerebbero applicabili all'assicurazione contro gli infortuni (cfr. V, p. 5).
2.3. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 4 LPGA prevede che i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (lett. a), dal 15 luglio al 15 agosto incluso (lett. b) e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (lett. c).
Da parte sua, l'art. 106 LAINF recita che - in deroga all'art. 60 LPGA - per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative il termine di ricorso è di tre mesi.
2.4. In una sentenza del 26 gennaio 2004 nella causa M., inc. 35.2003.72, questa Corte ha già affrontato la problematica sollevata dall'assicuratore infortuni convenuto e l'ha risolta nel senso che le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF.
Queste le considerazioni espresse dal TCA in quella sede:
" (…).
2.1.3. La legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore.
Invece, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 128 II 62 consid. 4, 70 consid. 4a, 128 V 7 consid. 3a, 24 consid. 3a, 78 consid. 3a e riferimenti).
2.1.4. Secondo il TCA il testo dell'art. 106 LAINF è chiaro.
Riprendendo il termine di ricorso di tre mesi già previsto dall'art. 106 cpv. 1 seconda frase v. LAINF, l'articolo in questione, intitolato "Termine speciale di ricorso", costituisce, in materia di assicurazione contro gli infortuni (nella misura in cui la decisione impugnata ha per oggetto delle prestazioni assicurative), un'eccezione alla regola di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA, a norma del quale il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni.
Qualora il legislatore avesse realmente voluto escludere l'applicazione degli articoli 38-41 LPGA dall'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni, lo avrebbe previsto esplicitamente, in conformità a quanto dispone l'art. 1 cpv. 1 LAINF ("Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA" - la sottolineatura è del redattore).
L'art. 106 LAINF prevede invece una deroga alla LPGA limitatamente alla durata del termine per ricorrere (quindi limitatamente al cpv. 1 dell'art. 60 LPGA).
Occorre peraltro sottolineare che lo scopo degli artt. 56 seg. LPGA è quello di uniformare la procedura giudiziaria in tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (ad eccezione della previdenza professionale; cfr., al proposito, U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in HAVE/REAS 5/2002, p. 328).
Ora, le ragioni per cui il legislatore, derogando alla LPGA, ha voluto mantenere in materia di assicurazione contro gli infortuni un termine di ricorso più lungo rispetto a quello previsto per le altre assicurazioni sociali sono chiare (complessità che presentano normalmente le vertenze riguardanti le prestazioni assicurative, cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 287 e Messaggio per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 41).
Non vi sono invece motivi altrettanto comprensibili per cui esso - contrariamente allo scopo di unificazione perseguito dalla LPGA - avrebbe dovuto introdurre ulteriori eccezioni in ambito LAINF, escludendo per esempio l'applicazione delle sospensioni dei termini.
D'altronde, seguendo la tesi difesa dall'CO 1, si giungerebbe all'assurdo risultato che, nello stesso ambito (quello dell'assicurazione contro gli infortuni), si avrebbero, a seconda dell'oggetto della decisione impugnata, dei termini ricorsuali sospesi nei casi enumerati dall'art. 38 cpv. 4 lett. a-c LPGA e dei termini invece non sospesi.
In effetti, al termine per impugnare le decisioni LAINF che non concernono delle prestazioni assicurative - di 30 giorni secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA (infatti, la deroga di cui all'art. 106 LAINF riguarda soltanto le decisioni in materia di prestazioni di assicurazione) torna indiscutibilmente applicabile l'art. 38 cpv. 4 LPGA.
La posizione di questa Corte è peraltro condivisa da U. Kieser, il quale, a pagina 406 del suo commentario della LPGA, sostiene quanto segue:
" Die in Art. 38 Abs. 4 ATSG enthaltene Bestimmung über den Fristenstillstand geht zurück auf einen bundesrätlichen Vorschlag (vgl. BBl 1994 V 948), welcher der regelung von Art. 22a VwVG entsprach. Weil in den sozialversicherungsrechtlichen Verfahren neben nach Tagen bestimmten Fristen insbesondere in Beschwerdeverfahren auch nach Monaten bestimmte Fristen zu beachten sind (vgl. Art. 106 UVG, Art. 104 MVG), erwies es sich als erforderlich, ausdrücklich die Massgeblichkeit des Fristenstillstandes auch für letztere Fristen festzulegen (vgl. BBl 1999 4596). Die bisherige Rechtsprechung liess es zu, dass für Monatsfristen vom sonst für Fristen geltenden Fristenstillstand abgewichen wird (vgl. SVR 1998 UV Nr. 10 und dazu KIESER, Verwaltungsverfahren, Rz 367; vgl. auch BGE 125 V 40 f.), welche Rechtsprechung angesichts von Art. 38 Abs. 4 ATSG nicht weitergeführt werden kann"
(cfr. U. Kieser, op. cit., art. 38 n. 11, p. 406 - la sottolineatura è del redattore).
A ciò va aggiunto che se è vero che nella sentenza pubblicata in SVR 1998 UV N. 10, il TFA ha ritenuto non arbitrario la non applicazione di una legge cantonale, che prevede le ferie giudiziarie per i termini legali e per quelli fissati dal giudice in giorni, a quei termini computati invece in mesi, è altrettanto vero che la LPGA sancisce la non decorrenza dei termini stabiliti in giorni o in mesi (cfr. art. 38 cpv. 4).
2.1.5. In esito a quanto precede, occorre concludere che, contrariamente a quanto preteso dall'CO 1, le sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA si applicano anche al termine di tre mesi di cui all'art. 106 LAINF."
(STCA succitata)
Il TCA ritiene che non vi sono ragioni per scostarsi da quanto già stabilito nella sua pronunzia del 26 gennaio 2004, ragione per la quale, anche nella concreta evenienza, bisogna tenere conto delle sospensioni dei termini previste dall'art. 38 cpv. 4 LPGA.
2.5. Nella concreta evenienza, la decisione su opposizione impugnata è stata intimata al patrocinatore di RI 1 in data 5 giugno 2004, così come ha lui stesso riconosciuto (cfr. consid. 1.5.).
Secondo l'avv. RA 1, il termine trimestrale di cui all'art. 106 LAINF ha iniziato a decorrere il 6 giugno 2004 e, senza tenere conto della sospensione di cui all'art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA, sarebbe scaduto il 6 settembre 2004.
La tesi sostenuta dal rappresentante dell'assicurato, per quel che concerne la scadenza del termine, non è corretta.
In effetti, nella DTF 125 V 37ss., l'Alta Corte - statuendo in materia di assicurazione militare, dove l'art. 104 LAM prevede un termine di tre mesi per impugnare la decisione su opposizione rilasciata dall'amministrazione - ha stabilito che, nel caso in cui il termine ricorsuale sia calcolato in mesi, esso scade il giorno che corrisponde a quello della notificazione della decisione oppure, in difetto del giorno corrispondente, l'ultimo giorno del mese, precisando che se il termine scadesse il giorno corrispondente a quello successivo alla notificazione, esso si troverebbe senza ragione prolungato di un giorno:
" 4.- a) D'après l'art. 104 al. 1, première phrase, LAM, le recours est ouvert, dans un délai de trois mois, auprès du tribunal cantonal des assurances compétent contre les décisions sur opposition fondées sur cette loi.
Selon une règle générale de procédure, le délai dont le point de départ dépend d'une communication commence à courir le lendemain de celle-ci. Lorsque le délai est exprimé en mois, il expire le jour qui correspond par son quantième à celui de la notification de la décision ou, à défaut de jour correspondant, le dernier jour du mois (ATF 103 V 159 consid. 2a; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, note 2.4 ad art. 32; voir aussi BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, note 1 ss ad art. 29). En effet, si le délai venait à échéance le jour qui correspond par son quantième au lendemain de la notification, il se trouverait sans raison prolongé d'un jour (cf. ATF 103 V 159 s. consid. 2b). Quand il s'agit par ailleurs de délais fixés par le droit fédéral, il n'y a pas de place, sur ces points, pour une éventuelle réglementation cantonale divergente (cf. ATF 123 III 69 consid. 2a).
Ce mode de computation du délai est similaire à celui prévu par les dispositions du code des obligations. Ainsi, le délai fixé en mois expire, dans le dernier mois, le jour qui, par son quantième, correspond au jour de départ du délai (art. 77 ch. 3 CO; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Berne 1997, p. 627).
En l'espèce, la décision sur opposition de l'OFAM a été notifiée le 9 juillet 1997. Le délai de trois mois a donc commencé à courir le lendemain, soit le 10 juillet 1997, et il est arrivé à échéance le 9 octobre 1997. Le recours de l'assuré à l'autorité cantonale, remis à la poste le 10 octobre 1997, était donc tardif, comme l'ont admis avec raison les premiers juges.
(…)."
(DTF succitata, consid. 4a)
Questa giurisprudenza è applicabile anche dopo l’entrata in vigore della LPGA, come del resto già sottolineato dalla dottrina:
" Art. 38 Abs. 3 ATSG ordnet den Fristablauf nicht umfassend, sondern regelt lediglich eine Einzelfrage. Insbesondere fehlt es an einer ausdrücklichen Festlegung, wie bei nach Monaten bestimmten Fristen der Ablauf zu bestimmen ist. Diesbezüglich enthält auch der subsidiär anwendbare (vgl. Art. 55 Abs. 1 ATSG) Art. 20 VwVG keine Antwort. Es wird deshalb auf Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR abzustellen sein, woraus sich ergibt, dass die Monatsfrist an demjenigen Tag abläuft, welcher von seiner Zahl her dem Tag vor dem Fristenbeginn entspricht (Beispiel: Zustellung des Entscheides mit einer dreimonatigen Frist am 17. August; Beginn des Fristenlaufes am 18. August; letzter Tag der Frist: 17. November); andernfalls stünde nämlich bei Monatsfristen ein zusätzlicher Tag zur Verfügung. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung (vgl. BGE 103 V 159 f., 125 V 39 f.; vgl. auch KÖLZ/BOSSHART/RÖHL, Rz. 5 zu § 11 VRG)."
(U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 38 N. 10, p. 405)
Nel caso concreto, il termine di tre mesi ha dunque iniziato a decorrere in data 6 giugno 2004 (in ossequio all'art. 38 cpv. 1 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA) e, senza la sospensione dei termini, sarebbe scaduto il 5 settembre 2004.
Così come indicato al considerando 2.5., occorre però ancora tenere conto della sospensione, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, prevista dall'art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA.
Visto che il termine di ricorso resta sospeso in estate per un mese, si potrebbe sostenere che esso viene a scadere il 5 ottobre 2004.
Da parte sua, U. Kieser si è così espresso a proposito delle modalità secondo cui vanno computati i giorni di sospensione di termini espressi in mesi:
" Berechnungsschwierigkeiten ergeben sich indessen bei den nach Monaten bestimmten Fristen, wo die Berücksichtigung des nach Tagen (und nicht nach Monaten) umschriebenen Fristenstillstandes Probleme bereitet (Beispiel: Zugang eines Entscheides mit einer dreimonatigen Beschwerdefrist am 1. Juli; Beginn des Fristenlaufes am 2. Mi; Ablauf der Frist ohne Berücksichtigung des Fristenstillstandes am 1. Oktober; Ablauf der Frist mit Berücksichtigung des Fristenstillstandes: Frist huft vom 2. Juli bis zum 14. Juli, mithin während 13 Tagen; es ist nach Ablauf des Fristenstillstandes vorerst ein ganzer Monat zu berechnen, wobei von einer Tageszahl von 30 auszugehen ist [vgl. Art. 77 Abs. 1 Ziff. 3 OR]; die Frist läuft deshalb ab 16. August zu nichst während 17 Tagen weiter, weshalb ein Monat am 1. September verstrichen ist; ab diesem Zeitpunkt sind zwei weitere Monate zu rechnen, weshalb der Ietzte Tag zur Fristwahrung der 1. November ist; es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass soweit ersichtlich keine Rechtsprechung zur aufgezeigten Frage besteht)."
(U. Kieser, op. cit., art. 38 N. 12, p. 406s.)
Seguendo questo metodo, nella presente fattispecie, si arriverebbe al seguente risultato.
Il termine è decorso dal 6 giugno al 5 luglio (1 mese) e quindi dal 6 al 14 luglio 2004 (9 giorni).
Esso ha ripreso a decorrere dal 16 agosto 2004 durante 21 giorni, di modo che il 5 settembre 2004 é trascorso il secondo
mese.
Occorre infine aggiungere un ulteriore mese, il terzo, cosicché
l'ultimo giorno utile per consegnare alla posta il ricorso (cfr. art. - 39 cpv. 1 LPGA, applicabile par analogia alla procedura contenziosa secondo l'art. 60 cpv. 2 LPGA) sarebbe stato il 5
ottobre 2004.
Consegnata l’8 ottobre 2004, l’impugnativa presentata da RI 1 andrebbe considerata tardiva.
Dal canto suo, l’insorgente propone un’altra soluzione (cfr. III), a lui più favorevole, applicando la quale il termine ricorsale scadrebbe il 7 ottobre 2004 (5 settembre 2004 + 32 giorni).
In tutte queste ipotesi, il ricorso inoltrato da RI 1 sarebbe intempestivo, per cui la questione non merita di più ampi approfondimenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti