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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2004 35.2004.72

7 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,517 parole·~23 min·1

Riassunto

infortunio alla mano destra, con interessamento delle strutture muscolari, tendinee e nervose. Entità dell'indennità per menomazione all'integrità fisica. Ritenuta determinante la funzione clinica oggettivabile della mano, piuttosto che le risultanze di un esame strumentale. Nessuna IMI

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.72   mm/ss

Lugano 7 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell’11 agosto 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 20 luglio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 2 settembre 1999, RI 1 – all’epoca dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di lattoniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è caduto ed ha riportato una lesione complessa alla mano destra (taglio obliquo del tendine del flessore profondo del pollice, distruzione completa della muscolatura del tenar, taglio netto del tronco comune dei nervi digitale propri palmari del pollice e probabile lesione del ramus thenaris nervi mediani).

                                         Il caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente riconosciuto le prestazioni di legge.

                                         L’assicurato ha ritrovato una completa capacità lavorativa a decorrere dal 13 febbraio 2001 (cfr. doc. 70 e 74).

                               1.2.   Nel corso del 2002, la ditta __________ ha informato l’assicuratore circa l’esistenza di difficoltà della memoria e della concentrazione, con relativa riduzione del rendimento da parte dell’assicurato (cfr. doc. 88 e 89).

                                         Con decisione formale del 20 agosto 2002, l’CO 1, tenuto conto dei soli postumi residuali dell’infortunio del settembre 1999, ha dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro a contare dal 13 febbraio 2001 e, inoltre, non più bisognoso di cure mediche.

                                         D’altro canto, esso ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi della memoria (cfr. doc. 95).

                                         RI 1, rappresentato, in un primo tempo, dal dott. __________ (cfr. doc. 96 e 99) e, successivamente, dal RA 1 (cfr. doc. 103 e 111), si è opposto a questa decisione.

                               1.3.   Dalle tavole processuali emerge che le turbe della memoria lamentate dall’assicurato sono state indagate presso l’Unità di geriatria dell’Ospedale regionale di __________, rispettivamente, presso il Servizio cantonale di neurologia, con diagnosi di malattia di Alzheimer in fase preclinica (cfr. documentazione acclusa al doc. 120).

                               1.4.   Dopo avere esperito ulteriori accertamenti medici, l’assicuratore infortuni, in data 20 luglio 2004, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 153).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 4 agosto 2004, RI 1, sempre patrocinato dal RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, argomentando:

"  5.   Tale presa di posizione non può essere accettata dal sig. RI 1.

In effetti, nel suo referto 25.03.2002, il Dr. __________, specialista in Neurologia, si è pronunciato nel modo seguente:

" sussiste un danno importante al nervo mediano. Vi è una paresi dell'opposizione del pollice di grado 3. Il paziente avverte anche dei movimenti involontari di adduzione del pollice che provengono dal nervo".

Inoltre, nel suo rapporto 28.08.2002, il Dr. __________, medico curante dell'assicurato così espresso:

" Ho rivisto il paziente a margine in data 27.08.2002 ed ho notato i seguenti problemi in seguito all'infortunio subito nel 1999.

Persiste una iposensibilità nella parte volare del pollice destro come pure un deficit di forza nella flessione dello stesso. Questo ha portato ad un'incapacità di presa che sarebbe molto importante per un lavoro come lattoniere".

Infine nel suo rapporto medico allestito il 16.07.2003 il Dr. __________, Capo-Servizio Neurologia presso l'Ospedale Regionale di __________ ha segnalato quanto segue:

" ...questo paziente presenta quindi le conseguenza clinico-elettrofisiologiche di una lesione segmentaria dei nervi digitali palmari del pollice e di una probabile sezione del ramo tenarico del nervo mediano destro.

L'esame ENG è in effetti congruente rispetto ad una sindrome del tunnel carpale di tipo essenzialmente "assonale", dato che corrisponde bene all'ipomiotrofia dei muscoli bersaglio oggettivabile clinicamente.

Il deficit motorio risulta responsabile di una riduzione di determinati movimenti fini della mano includenti la scrittura (possibile ma più imprecisa rispetto ai dati pre-infortunistici pur considerando le difficoltà cognitive del paziente che, come sa, è seguito riguardo al sospetto di uno morbo d'Alzheimer: Exelon 1.5-3 mg.

Sul piano soggettivo però ciò che disturba il nostro assicurato sono i disturbi sensitivi (sprovvisti di componenti algiche), elemento ben comprensibile considerando la loro costanza e riproducibilità con talvolta una facilitazione durante l'utilizzo della mano..."

6.   Onde confermare il suo diritto alle prestazioni richieste, il ricorrente non si oppone al fatto che venga ordinata una perizia neutrale se codesto Tribunale dovesse ritenerlo necessario.

7.   Sulla base di quanto suesposto, si ritiene che a RI 1 debba essere assegnata un'indennità per menomazione dell'integrità fisica pari al 20% giusta l'art. 24 LAINF (v. tabella 1: paresi del nervo mediano)”

                                         (I).

                               1.6.   L’assicuratore LAINF, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della lite è l’eventuale diritto a prestazioni decorrenti antecedentemente al 1° gennaio 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LAINF, in vigore sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicurato ha o meno diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità.

                               2.4.   Se al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche l'assicurato è ai sensi dell'art. 24 LAINF portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto a un'indennità per menomazione all'integrità (cfr. STFA del 28 giugno 2002 nella causa C., U 14/02).

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                               2.5.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

                               2.6.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                               2.7.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                               2.8.   Nel caso di specie, l'assicuratore LAINF convenuto ha negato all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità, facendo riferimento alle certificazioni del proprio medico di circondario, dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         In effetti, dagli atti all’inserto si evince che, già in occasione della visita medica di chiusura del 3 giugno 2002, il dott. __________, a fronte di una ritrovata ottima funzione della mano destra, ha negato che fossero realizzati i presupposti per riconoscere al ricorrente un’IMI:

"  Siamo dunque a distanza di 33 mesi da una ferita da taglio alla base tenarica della mano destra con interessamento del tendine del flessore profondo, della muscolatura del tenar e del ramo digitale ulno-palmare del pollice.

Stato dopo due interventi ricostruttivi (il giorno dell'infortunio nonché il 28.2.2000, l'ultimo realizzato per tenolisi del flessore profondo, neurolisi del ramo tenarico, nonché ricostruzione del nervo digitale ulno-palmare (trapianto del nervo interosseo dorsale a destra).

Inoltre si procede alla scissione del retinacolo carpale destro per la decompressione del nervo mediano.

Per quanto riguarda il recupero della funzione della mano (motorica e sensitiva), il signor RI 1 ha ripreso il lavoro nella misura di 1/3 il 4.9.2000, al 50% l'1.12.2000 e nella misura del 100% il 13.2.2001.

Anche durante l'esame clinico odierno, la funzione della mano destra (assicurato ambidestro) è da ritenere ottimo, parificabile al lato opposto.

Una residuale lieve ipestesia in zona distale ulnare del pollice destro non costituisce alcun fattore invalidante.

Non sono quindi date le premesse per un'indennità alla menomazione dell'integrità (ai sensi dell'OAINF)."

                                         (doc. 92).

                                         Nell’ambito della procedura di opposizione, il dott. __________, generalista, ha contestato che l’assicurato fosse in grado di lavorare in misura completa, facendo riferimento ad una persistente iposensibilità nella parte volare del pollice e ad un deficit di forza alla flessione dello stesso (cfr. doc. 96).

                                         Al proposito, è utile ricordare che la capacità lavorativa del 100% era stata certificata dagli specialisti della Clinica di ortopedia dell’Ospedale cantonale di __________, i quali, in occasione del consulto del 12 febbraio 2001, avevano osservato, all’esame clinico: “Reizlose Narbenverhältnisse, keine Druckdolenz, Hypästhesie am Daumen, vor allem radialseitig, weniger ulnarseitig, gute Flexion des Daumens auch die Abduktion ist möglich”, e concluso per un, citiamo: “… sehr schönes Resultat nach Thenarlyse der Flexor pollicis longus Sehne, Rekonstruktion des ulnarpalmaren Nerven und Neurolyse des radialen Nerven” (doc. 74 – la sottolineatura è del redattore).

                                         In data 15 luglio 2003, RI 1, su ordine dell’CO 1, è stato sottoposto ad un esame elettroneurografico da parte del dott. __________, Capo del Servizio di neurologia presso l’Ospedale regionale di __________.

                                         Queste le relative considerazioni contenute nel suo referto del 16 luglio 2003:

"  Questo paziente presenta quindi le conseguenze clinico-elettrofisiologiche di una lesione segmentaria dei nervi digitali palmari del pollice e di una probabile sezione del ramo tenarico del nervo mediano destro.

L'ESAME ENG è in effetti congruente rispetto ad una sindrome del tunnel carpale di tipo essenzialmente "assonale", dato che corrisponde bene all'ipomiotrofia dei muscoli bersaglio oggettivabile clinicamente.

Il deficit motorio risulta responsabile di una riduzione di determinati movimenti fini della mano includenti la scrittura (possibile ma più imprecisa rispetto ai dati pre-infortunistici pur considerando le difficoltà cognitive del paziente che, come sa, è seguito riguardo al sospetto di un morbo d'Alzheimer: Exelon 1.5-3 mg)

Sul piano soggettivo però ciò che più disturba l'assicurato sono i disturbi sensitivi (sprovvisti di componenti algiche), elemento ben comprensibile considerando la loro costanza e riproducibilità con talvolta una facilitazione durante l'utilizzo della mano" (doc. 124).

                                         Sempre su richiesta dell’assicuratore LAINF convenuto, nel corso del mese di settembre 2003, è pure stato eseguito un esame elettromiografico, accertamento che ha fornito un esito compatibile con, citiamo: “… uno stato di moderata denervazione (e reinnervazione) allo stadio cronico nei muscoli bersaglio del n. mediano dx. esaminati alla mano destra (i tracciati sono normali nel 1° interosseo dorsale, adottato come muscolo testimone e innervato dal n. ulnare)”.

                                         Il dott. __________ ha quindi concluso che i dati confermano la presenza di una neuropatia post-traumatica del nervo mediano, compatibile con i disturbi (prevalentemente sensitivi) denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 129).

                                         In data 5 aprile 2004 ha avuto luogo una nuova visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________.

                                         Il medico di circondario ha così descritto lo stato oggettivabile a livello dell’arto superiore destro:

"  All’ispezione delle spalle e arti superiori non notiamo nessuna asimmetria, tranne una lieve miatrofia sul lato mediale del tenar a destra (rinviamo pure alla fotodocumentazione allegata).

Mobilità delle articolazioni omero-scapolari, gomiti, polsi e dita completa e simmetrica.

Circonferenza                            destra         sinistra

Braccio (15 cm sopra l’olecrano)         31,5 cm           31,5 cm

Avambraccio (15 cm sotto l’olecrano) 25,5 cm           25,5 cm

Metacarpo                                                 22,0 cm           22,0 cm

Polso                                                         17,0 cm           17,0 cm

(assicurato ambidestro).

Mobilità pollice

Estensione/flessione           MF            0-5-40°            0-0-40°

                                                  AIF            0-0-60°            0-0-60°

Opposizione del pollice simmetrica (1 cm di distanza fra polpastrello e capitello metacarpale IV a destra e sinistra).

Forza bruta (JAMAR): alla mano destra 44 kp, a sinistra 42 kp.

Forza bruta alla presa a pinza (pollice-indice, pinch-gauge): a destra e a sinistra 11,5 kp.

Minime callosità palmari, nessun segno distrofico, polsi periferici ben palpabili (tranne una lieve attenuazione del polso radiale a sinistra).

La forza bruta del flessore lungo e breve del pollice è di M5. Opposizione del pollice destro: M5.

Forza bruta all’adduzione del pollice destro: M5.

Forza bruta all’abduzione del pollice destro: M4.

Nessuna difficoltà a maneggiare dei mattoni del peso fino a 8,5 kg, con la mano destra sola, anche fino all’altezza di quasi un metro.

I riflessi osteotendinei agli arti superiori sono vivaci e simmetrici, nessuna differenza al tempo di ricapillarizzazione dei pollici.

Risulta intatta la sensibilità, tranne una lieve ipoestesia lungo il lato ulnare del pollice destro (presenza di lieve callosità, dall’uso del martello), isolatamente del pollice sinistro.

Nessun segno irritativo a livello della cicatrice alla base del tenar alla mano destra (rinviamo pure alla fotodocumentazione dettagliata), nessun sospetto di neuroma cicatriziale, nessuna reazione antalgica alla compressione locale.

Negatività del segno di Finkelstein, negatività dei segni epicondilitici lateralmente.

Per motivi costituzionali, l’assicurato non riesce ad eseguire la presa di pinza pollice-mignolo, né a destra né a sinistra.

Segno di Tinel carpale bilateralmente negativo.

Configurazione scoliotica sinistro-convessa a livello della colonna lombare, vecchio complesso cicatriziale del diametro di oltre 5 cm alla scapola sinistra (vecchio infortunio), in giovane età.

Lieve diastasi a livello dell’articolazione acromio-claveare a sinistra (dall’attività di judo, praticata anni indietro).

(…)”

                                         (doc. 145)

                                         In considerazione delle menzionate risultanze, il dott. __________ ha ribadito la tesi secondo cui l’insorgente non ha diritto ad un’IMI, in quanto la menomazione di cui è portatore non raggiunge, in quanto a gravità, la perdita di metà del pollice (indennizzata, secondo la tabella n. 3, con il 5%):

"  Siamo dunque a distanza di oltre 4 anni e mezzo della lesione traumatica summenzionata, trattata cruentamente, a due riprese.

A terapie concluse, il lavoro di lattoniere è stato ripreso nella misura del 100%, entro il 13.2.2001.

All'esame odierno oggettivamente, rispetto all'ultima visita in __________ del 3.6.2002, notiamo un lieve miglioramento per quanto riguarda la forza bruta (a destra 44 kp) nonché della motorica fine (opposizione M5).

Dal lato funzionale persiste un lieve deficit a livello dell'abduzione del pollice (M4) nonché una lieve ipestesia, lungo il lato ulnare del pollice destro.

Questi parametri combaciano con l'EMNG del 9.9.2003 (conferma di reinnervazione dei muscoli tenarici, risp. buon recupero, soprattutto a livello del muscolo opponente, di moderata entità a livello dell'adduttore breve del pollice a destra, risp. neuropatia residuale prevalentemente di carattere sensitivo).

Indubbiamente per quanto riguarda la valutazione della menomazione dell'integrità è determinante la funzione della mano destra, da ritenere molto buona, con mobilità, forza e tattilità tale da non poter essere equiparata ad una perdita almeno della metà del pollice destro (5%), minimo richiesto dall'OAINF.

Rimane quindi fuorviante la richiesta della RA 1, chiedendo un'IMI del 20% ossia sostenendo un danno grave equivalente addirittura alla completa paralisi prossimale del braccio.

Per quanto riguarda le capacità cognitive (in base ai test attuali), riscontriamo solamente un lieve peggioramento.

L'assicurato, che attualmente pratica dei lavori del tipo manovalanza (impiego prevalentemente della mano destra), continua ad essere abile al lavoro, anche per le mansioni di lattoniere, nella misura del 100%"

                                         (doc. 145).

                                         Infine, nella sua presa di posizione del 17 giugno 2004, il fiduciario dell’CO 1 ha sottolineato che, ai fini della valutazione dell’IMI, è determinante, citiamo: “… l’effettiva funzione clinica, oggettivabile e riproducibile, per cui rinviamo nuovamente al nostro approfondito esame (pure con fotodocumentazione dettagliata) del 5.4.2004”:

"  La lic. jur __________, del RA 1, rappresentante legale del signor RI 1, con la sua missiva del 15.6.2004 semplicemente riprende il rapporto del dott. __________ del 16.7.2003, senza tener conto dei successivi esami che hanno avuto luogo, segnatamente l'EMG del 9.9.2003 e soprattutto dell'approfondito esame in __________ del 5.4.2004.

Oltre a questo la RA 1 in modo tassativo mantiene la richiesta di un'IMI del 20%, sostenendo di essere confrontati con una lesione del nervo mediano (sic!), da parte nostra a varie riprese giudicato fuorviante.

A questo punto è d'importanza elementare il fatto che per la valutazione dell'IMI è determinante l'effettiva funzione clinica, oggettivabile e riproducibile, per cui rinviamo nuovamente al nostro approfondito esame (pure con fotodocumentazione dettagliata) del 5.4.2004.

Sarà altrettanto sfuggito alla RA 1 che la valutazione del 16.7.2003 era insufficiente e non corrispondeva neanche al nostro incarico, in quanto mancante in quel periodo l'importante esame EMG.

Sulla scorta di tutti questi nuovi dati prodotti, dopo il 16.7.2003 (ma ignorati dalla RA 1), deve essere integralmente confermato il contenuto della decisione in oggetto"

                                         (doc. 153).

                               2.9.   Con il proprio ricorso, RI 1 ha sostenuto che la menomazione di cui è portatore deve essere equiparata ad una paralisi prossimale del nervo mediano destro, per cui, in applicazione della tabella n. 1, chiede la corresponsione di un'IMI del 20%.

                                         Attentamente esaminata la documentazione presente nell'incarto questo Tribunale ritiene tale pretesa manifestamente infondata.

                                         Al proposito, basti osservare che un’IMI del 20% viene segnatamente riconosciuta in caso di amputazione totale del pollice (cfr. tabella n. 3), un danno alla salute decisamente più grave rispetto a quello che presenta l’insorgente, visto che, fra le altre cose, viene completamente pregiudicata la motricità fine della mano interessata.

                                         D’altro canto, a mente di questa Corte, la valutazione espressa dal dott. __________ può validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia medica giudiziaria).

                                         Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Occorre inoltre considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella concreta evenienza è innanzitutto utile ricordare che l'indennità per menomazione all'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, fatta astrazione dei fattori soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

                                         Indipendentemente dagli esiti dell’esame ENMG attuato dal dott. __________ (esame che ha comunque mostrato un, seppure parziale, processo di reinnervazione dei muscoli del tenar, cfr. doc. 129), questo Tribunale osserva che le misurazioni eseguite dal medico di circondario in occasione della visita di controllo del 5 aprile 2004, hanno consentito di oggettivare un’ottima funzione dell’estremità superiore destra, sia dal profilo della mobilità, sia da quello della forza e della sensibilità, addirittura analoga, per certi versi, a quella riscontrata all’estremità controlaterale (cfr. doc. 145, p. 2-3).

                                         D’altronde, è utile ricordare che, già nel mese di febbraio del 2001, i sanitari della Clinica di ortopedia dell’Ospedale cantonale di __________ avevano riferito di un risultato terapeutico molto buono (cfr. doc. 74: “… ein sehr schönes Resultat …”).

                                         In esito a quanto precede, il TCA ritiene di potere fare propria l’opinione del dott. __________, secondo il quale la situazione oggettivabile alla mano destra di RI 1 non raggiunge un grado di gravità corrispondente perlomeno alla perdita di metà del pollice (indennizzata con il 5% secondo la tabella n. 3).

                                         D’altronde, occorre rilevare che il bloccaggio totale, mediante artrodesi, dell’articolazione alla base del pollice, non dà diritto ad alcuna indennità per menomazione all’integrità, in quanto la relativa limitazione della funzionalità, se confrontata ad una completa incapacità funzionale del pollice (20%), va valutata inferiore ad ¼, quindi inferiore al 5% (cfr. W. Gilg/H. Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 56, esempio n. 4).

                                         In conclusione, nella misura in cui l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto di percepire un’indennità per menomazione all’integrità, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.12.2004 35.2004.72 — Swissrulings