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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2004 35.2004.69

3 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,568 parole·~28 min·2

Riassunto

caduta da una scala con contusione dorso-lombare. Nesso di causalità naturale dichiarato estinto trascorsi circa 3 mesi dall'infortunio. Status quo sine raggiunto. Ulteriori disturbi imputabili a preesistenti alterazioni degenerative alla colonna lombo-sacrale

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.69   mm/td

Lugano 3 dicembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 14 maggio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 8 gennaio 2004, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'CO 1 è caduto da una scala sulla quale era salito per prelevare un oggetto da uno scaffale ed ha riportato, stando al certificato 10 gennaio 2004 dell'Ospedale regionale di __________ (__________), contusioni al rachide dorso-lombare, al cranio ed al gluteo destro (cfr. doc. 6).

                                         Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 26 marzo 2004, l'assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 29 marzo 2004 (cfr. doc. 33).

                                         A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. 37), in data 14 maggio 2004, l'CO 1 ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 43).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 27 luglio 2004, RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'CO 1 venga condannato a corrispondergli ulteriori prestazioni a decorrere dal 28 marzo 2004, argomentando:

"  4. In realtà, la capacità lavorativa di RI 1 era ed è tuttora ben lungi dalle percentuali indicate da CO 1. Mentre prima dell'incidente, il dipendente era in grado di svolgere la propria attività senza alcun problema o limitazione alcuna, col rientro sul posto di lavoro la situazione è purtroppo radicalmente mutata: l'assicurato soffre di un persistente mal di schiena e gli è assolutamente preclusa la possibilità di sollevare carichi (come invece in passato avveniva e come la sua attività lo prevede e persino pretende).

Questa situazione è confermata dallo scritto della sua datrice di lavoro (doc. A) - e da certificati medici. Il dottor __________ (doc. B, 26 marzo 2004), sottolinea in particolare come il suo paziente debba continuare a fare della fisioterapia, dello stretching e del nuoto. Il dottor __________, dal canto suo, certifica che l'RI 1, lungi dall'essere pienamente recuperato, necessiterà di regolari controlli medici (doc. B, 31 marzo 2004). Da ultimo, ancora il dottor __________, più recentemente, conferma che l'assicurato non ha mai sofferto, prima dell'incidente, dei mali che lo affliggono oggi. Egli è impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa come in passato, soffrendo di dolori vivi alla schiena con rischio di peggioramento. Necessita pertanto di cure fisioterapiche e nuoto (doc. C, 10 giungo 2004).

(…).

5. Alla luce di questa situazione, il 30 marzo 2004, RI 1 ha impugnato la decisione 26 marzo 2004 di CO 1 di __________, chiedendo in pratica di non "archiviare" il suo caso (siccome tutt'altro che risolto), ma di attendere l'esito di controlli medici successivi e la sua totale guarigione (doc. D).

Tale opposizione è stata respinta il 14 maggio 2004, con la decisione che qui si impugna per i motivi che seguono (doc. E).

(…).

6. Nella decisione impugnata non si contesta, innanzitutto, che l'assicurato soffra di dolori alla schiena. Gli stessi, tuttavia, non sarebbero più in relazione con l'incidente del gennaio di quest'anno (perizie dott. __________ e __________).

RI 1, sulla scorta dei certificati medici allegati, si permette di sollevare qualche riserva sulle conclusioni apodittiche cui sono giunti i medici incaricati da CO 1. Ciò anche solo per il fatto che, prima dell'incidente, RI 1 era in piena forma, svolgeva la, sua " attività senza limitazione alcuna e senza soffrire, come oggi, di un fastidioso e doloroso mal di schiena. Tant'è, questi dubbi possono comunque restare irrisolti se si considera quanto segue.

Se la salute dell'assicurato è mutata a seguito del noto incidente, le cause di questo cambiamento possono essere solo due: o i dolori sono la causa diretta dell'infortunio (circostanza contestata, come visto, dai medici di CO 1), oppure gli stessi erano già latenti e si sono manifestati solo dopo l'infortunio, che ha funto pertanto da fattore scatenante (circostanza che, in sostanza, CO 1 ammette).

Alternative non ne esistono!

7. Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi (logica e sostenibile), RI 1 avrebbe diritto a vedersi riconoscere il versamento da parte di CO 1 di prestazioni assicurative ex art. 36 cpv. 1 LAINF, tendenti per lo meno a coprire

le spese fisioterapiche e mediche che egli deve tuttora sostenere. Tali prestazioni sono dovute, trattandosi di un caso in cui, apparentemente, delle alterazioni morbose preesistenti sono state rese manifeste e comunque aggravate dal noto incidente. Il diritto nascerebbe già il 28 marzo 2004, data a partire dalla quale le prestazioni sono state sospese.

Se invece si optasse per la prima ipotesi, accogliendo tuttavia le tesi di CO 1, si chiede la nomina di un perito, che visiti l'infortunato e chiarisca, una volta per tutte, le cause del suo doloroso e penalizzante mal di schiena"

                                         (I).

                               1.4.   L'CO 1, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC).

                                         L'ALC si applica alla presente fattispecie visto che l'evento infortunistico è avvenuto l'8 gennaio 2004 (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5).

                                         I presupposti materiali per un eventuale obbligo a prestazioni dell'Istituto assicuratore dopo il 28 marzo 2004 si determinano comunque in ogni caso secondo il diritto svizzero.

                                         Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo.

                                         Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, RI 1 era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è l'CO 1, l'assicurato in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettata alla legislazione di tale Stato (art. 13 n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati).

                                         Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

                                         Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 14 maggio 2004).

                                         Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza è il diritto a prestazioni a far tempo dal mese di marzo 2004, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.7.   In data 8 gennaio 2004, RI 1 si trovava su una scala in alluminio per prelevare un oggetto da uno scaffale, quando è precipitato in piedi e, in un secondo tempo, è caduto a terra sul basso schiena (cfr. doc. 1 e 18).

                                         Il giorno stesso egli si è recato presso l’__________ (dove è rimasto degente una notte in osservazione neurologica), i cui sanitari hanno posto la diagnosi di "contusione del rachide dorso-lombare e cranico con ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e in regione gluteale destra", in assenza di fratture radiologicamente accertabili (cfr. doc. 28).

                                         Il 29 gennaio 2004 l'assicurato ha consultato i medici dell'Ambulatorio di Clinica ortopedica e traumatologica dell'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedale di __________ di __________.

                                         Gli specialisti __________ hanno diagnosticato, segnatamente, una anterolistesi di L5 su S1 ed una ipoestesia antero-laterale alla coscia sinistra. Essi hanno d'altra parte consigliato l'esecuzione di alcuni accertamenti diagnostici (risonanza magnetica lombo-sacrale, radiografie bacino ed anche, radiografie dinamiche a livello lombo-sacrale; cfr. doc. 10).

                                         In data 18 febbraio 2004 l'assicurato - su ordine del medico di fiducia dell'CO 1, dott. __________, che lo ha visitato l'11 febbraio 2004 - è stato sottoposto ad una risonanza magnetica del tratto lombo-sacrale presso la Clinica __________ di __________, esame che ha consentito di mettere in luce una lisi istmica bilaterale con un'anterolistesi di L5 su S1 in posizione supina, nonché un restringimento importante di origine mista dei forami di coniugazione delle due radici L5, con un conflitto radicolare (cfr. doc. 23).

                                         Con referto del 27 febbraio 2004, il dott. __________, a fronte di un quadro clinico e radiologico dominato da alterazioni di natura degenerativa, ha dichiarato estinto il nesso di causalità naturale con il sinistro dell'8 gennaio 2004, terminato il ciclo di fisioterapia all'epoca ancora in corso (presso le Terme di __________, cfr. doc. 26):

"  VALUTAZIONE

Trattasi di un paziente 49enne di professione cementista che in data 08.01.2004 cade da una scale dall'altezza di 3,5 m sui piedi e poi successivamente è caduto al suolo picchiando il basso schiena e procurandosi una ferita al cuoio capelluto suturata presso l'__________ di __________ ove è rimasto degente in osservazione dall'08.01.2004 al 09.01.2004.

Decorso caratterizzato da persistenza di dolore lombare con irradiazione dell'arto inferiore sinistro e dolore al coccige che lo ha indotto a consultare l'Ospedale di __________ di __________ dove evidenziavano un'anterolistesi di L5/S1 e una zona di ipoestesia anterolaterale alla coscia sinistra. In seguito a causa di dolori toracali veniva sottoposto a una radiografia del torace che non evidenziava fratture e a una visita cardiologia che escludeva una problematica cardiologia acuta sottogiacente.

Successivamente veniva sottoposto a una TAC degli ultimi tre spazi discali lombari in data 21.01.2004 che evidenziava un'anterolistesi di L5 sostenuta da lisi bilaterale istmica con pseudo protrusione discale posteriore ad ampio raggio e una grossolana artropatia degenerativa interapofisaria.

Alla visita odierna il paziente accusa principalmente dolori sottoscapolari a destra e dolore lombosacrale a sinistra che si irradia alla coscia sinistra.

L'esame obiettivo evidenziava una lieve riduzione della mobilità del rachide lombare distanza dita/suolo 13 cm ma con movimento in rotazione laterale ai limiti fisiologici. Dolore alla palpazione del legamento ileolombare di destra, dolenza alla palpazione del coccige e una zona di ipoestesia anterolaterale alla coscia sinistra, infine dolore alla palpazione di Th9 e Th10.

Decidavamo pertanto di procedere a un ulteriore accertamento diagnostico mediante uno studio attraverso RMN della colonna lombare (eseguito il 18.02.2004) nel quale si conferma la lisi istmica bilaterale con un anterolistesi di L5 su S1 nonché un restringimento importante di origine mista dei forami di coniugazione delle due radici L5 con conflitto radicolare.

In considerazione del quadro clinico abbiamo quindi noi stessi sottoscritto l'indicazione a sottoporsi a una serie di fisioterapia con misure attive/passive più ginnastica in piscina allo scopo di permettere il recupero completo della mobilità del rachide e la riduzione della sintomatologia algica nonché pseudo radicolare. Da notare che sino al momento della visita il paziente non aveva mai intrapreso tali misure terapeutiche.

CONCLUSIONI

Stato dopo contusione toracolombare con sutura di ferita lacero contusa al cuoio capelluto e stato dopo contusione gluteale destra dell'08.01.2004. Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico del rachide lombosacrale con lisi istimica bilaterale e anterolistesi di L5/S1 con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle due radici di L5.

Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative sopradescritte.

Riteniamo quindi giustificato sottoporre questo paziente a una serie di fisioterapia al termine della quale si potrà regolarmente ritenere la causalità estinta ed ulteriori incapacità lavorative dovranno essere a carico dell'assicuratore malattia.

Per quanto attiene l'abilità lavorativa di questo paziente riteniamo giustificata un'incapacità lavorativa in misura completa sino al termine delle sedute di fisioterapia da noi prescritte che potranno trovar conclusione a inizio marzo 2004"

                                         (doc. 18).

                                         Il 22 marzo 2004, RI 1 si è sottoposto ad una ecografia dell'addome, dalla quale è risultata la presenza di calcoli alla colecisti (cfr. doc. 32).

                                         In data 26 marzo 2004, il ricorrente è stato visitato dal dott. __________, spec. in ortopedia e traumatologia presso la Clinica universitaria "__________" di __________, il quale ha riferito di un miglioramento soggettivo della sintomatologia dolorosa, così come pure alla palpazione ed alla mobilizzazione.

                                         Il dott. __________ ha giudicato l'assicurato in grado di lavorare evitando il sollevamento di carichi eccessivi (cfr. doc. 34).

                                         Con decisione formale del 26 marzo 2004, l'assicuratore LAINF ha, da una parte, negato la propria responsabilità relativamente all'affezione della colecisti e, d'altra parte, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a far tempo dal 29 marzo 2004 (cfr. doc. 33).

                                         Nel quadro della procedura di opposizione, l'CO 1 ha sottoposto l'intero incarto al dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha avallato la valutazione espressa dal dott. __________, quindi esistenza di una completa capacità lavorativa a contare dal 29 marzo 2004, tenuto conto dei soli postumi residuali dell'infortunio assicurato:

"  L'assicurato, l'8.1.2004, cade in piedi da una scala in alluminio (sul lavoro), successivamente da quella posizione sul sedere. Dalla caduta ha riportato una ferita al cuoio capelluto nonché contusione alla natica e torace.

Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5 con antero-listesi L5/S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da alterazioni degenerative) nonché di una protrusione discale diffusa a base larga.

Tale configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento invece del canale vertebrale.

Per contro sono state escluse delle alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente.

Per sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione organica traumatica.

Questi risultati combaciano con i referti dell'esame clinico dettagliato del dott. __________ (11.2.2004), ripresa lavorativa completa fino al termine di una serie di fisioterapia prescritta, tenuto conto della funzione complessiva del rachide.

Astrae quindi delle affezioni morbose-degenerative; effettivamente presenti non solo a livello del rachide, ma pure in sede addominale (p.es. colicistopatia cronica con litiasi, risp. calcoli del diametro di oltre 2,5 cm!).

La CO 1 in base a questi risultati ha ritenuto abile l'assicurato al 100% dal 29.3.2004, decisione contro la quale è stata inoltrata opposizione.

Sia lo scritto dell'assicurato sia del dott. __________ e dott. __________, dal lato oggettivo, non presentano dei nuovi criteri medici, segnatamente nessuna residuale lesione traumatica.

Anzi, viene confermata l'assenza di deficit neurologici e attestato che l'assicurato può lavorare ma evitando dei carichi eccessivi.

Quest'apprezzamento sicuramente è corretto, in quanto le patologie soprammenzionate del rachide indubbiamente danno l'indicazione per evitare un carico eccessivo della colonna vertebrale, limitazione tuttavia che non ha niente a che vedere con l'infortunio dell'8.1.2004."

                                         (doc. 40).

                               2.8.   Con il proprio ricorso, RI 1 contesta la tesi sostenuta dai medici di fiducia dell'Istituto assicuratore, facendo valere che l'evento traumatico del gennaio 2004 ha probabilmente aggravato delle preesistenti patologie morbose, di modo che egli, citiamo: "… avrebbe diritto a vedersi riconoscere il versamento da parte di CO 1 di prestazioni assicurative ex art. 36 cpv. 1 LAINF, tendenti per lo meno a coprire le spese fisioterapiche e mediche che egli deve tuttora sostenere" (cfr. I, p. 4s.).

                                         Attentamente vagliata la documentazione presente all'inserto, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dalle univoche valutazioni espresse dai dott. __________ (cfr. doc. 18) e __________ (cfr. doc. 40) - a mente dei quali l'evento infortunistico assicurato ha aggravato solo temporaneamente una situazione patologica preesistente, con lo status quo sine raggiunto a far tempo dal 29 marzo 2004.

                                         In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         D'altra parte, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95).

                                         Il TCA sottolinea che le conclusioni a cui sono pervenuti i medici di fiducia dell'CO 1 sono conformi alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (status quo sine) (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza federale (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 45ss.; STFA del 28 maggio 2004 nella causa A., U 122/02, consid. 4.2.1, del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97 e del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a; cfr., inoltre, STFA del 6 giugno 1997 nella causa C., U 131/96, in cui il TFA, riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo-sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Un aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato soltanto quanto l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente ad un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).

                                         Al riguardo, è inoltre utile segnalare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, il TFA ha stabilito che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

                                         Sempre secondo la Corte federale, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del raggiungimento dello status quo sine:

"  Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr. U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt, welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt." (STFA succitata) (cfr. STFA citata, consid. n. 2.2.)

                                         Nella concreta evenienza, che i presupposti per potere ammettere un peggioramento duraturo delle preesistenti affezioni degenerative (compressione improvvisa delle vertebre, comparsa o peggioramento di lesioni) non sono soddisfatti, lo ha chiaramente indicato sia il dott. __________ secondo il quale, citiamo: "Il paziente presenta diffuse note degenerative a carico del rachide lombosacrale con lisi istmica bilaterale e anterolistesi di L5/S1 con restringimento importante di origine mista di forami di coniugazione delle due radici di L5. Gli esami clinici e paraclinici hanno permesso di escludere ulteriori problematiche infortunistiche mentre il quadro clinico nonché radiologico è principalmente caratterizzato dalle note degenerative sopradescritte" (doc. 18), che il dott. __________, a mente del quale, citiamo: "Trattasi di un assicurato già portatore di una spondilolisi L5 con antero-listesi L5-S1 con restringimento dei forami di coniugazione (da alterazioni degenerative), nonché di una protusione discale a base larga. Tale configurazione è responsabile di un conflitto radicolare, senza restringimento invece del canale vertebrale. Per contro, sono state escluse delle alterazioni post-traumatiche, tanto meno di data recente. Per sommi scrupoli, l'assicurato fu sottoposto ad un esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, indagine che ha ugualmente escluso una lesione organica traumatica" (doc. 40 - la sottolineatura è del redattore).

                                         D'altra parte, nessuno dei medici privatamente consultati dal ricorrente ha preteso che le alterazioni oggettivabili a livello lombo-sacrale siano state causate dalla caduta di cui egli è rimasto vittima nel corso del mese di gennaio 2004 (cfr. doc. C e 34).

                                         Infine, è l'assicurato stesso a considerare più verosimile la tesi secondo la quale l'infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante (cfr. I, p. 4: "Nel caso concreto, se questo Tribunale dovesse ammettere la seconda tesi (logica e sostenibile), …" - la sottolineatura è del redattore).

                                         Il fatto che l'insorgente non avrebbe mai sofferto di dolori lombari prima dell'infortunio dell'8 gennaio 2004 (cfr. doc. C), è irrilevante, e ciò alla luce delle indicazioni fornite dal dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale cantonale di __________, in una perizia del 23 maggio 2001, prodotta nella causa C. L., inc. n. 35.2002.40, concernente un'assicurata trentaduenne che aveva riportato un trauma al rachide cervicale a seguito di un incidente della circolazione stradale, alla quale erano state diagnosticate delle alterazioni degenerative a livello C3-C6:

"  (…).

Degenerative Veränderungen an der Wirbelsäule beginnen sich beim Menschen recht häufig schon frühzeitig, im zweiten und dritten Lebensjahrzehnt, zu entwickeln, und zwar auf Grund der täglichen Be- und Überlastungen, auch wenn sie radiologisch noch nicht in Erscheinung treten. Der Zeitpunkt, da sie zu Beschwerden führen, ist sehr unterschiedlich. Es ist jedoch eine allgemeine Erfahrung, dass solche Veränderungen lange stumm (=symptomlos) bleiben können, und dann meistens durch ein Bagatellereignis in einen schmerzhaften Zustand über­führt werden. Der Unfall ist als schmerzauslösender Faktor anzusehen und dadurch zeitlich begrenzt kausal für das Beschwerdebild, also für die Dauer, die normalerweise nötig ist zur Abheilung einer einfachen HWS-Kontusion, das heisst maximal ca. 6 Monate. Somit ist es auch nicht unerwartet, dass die Patientin vor dem Unfall beschwerdefrei war."

                                         (perizia 23.5.2001 del dott. __________, p. 8s. - la sottolineatura è del redattore)

                                         In esito a quanto precede, occorre concludere che l'evento infortunistico dell'8 gennaio 2004 ha giocato un ruolo scatenante per rapporto ai disturbi lamentati da RI 1 al rachide lombo-sacrale e che pertanto, in ossequio alla prassi sviluppata in materia di traumi vertebrali, l'assicuratore convenuto era legittimato a dichiarare estinto il nesso di causalità naturale trascorsi circa 3 mesi dallo stesso sinistro.

                                         A proposito del momento a partire dal quale ritenere estinto il nesso di causalità naturale, nella già citata pronunzia del 18 settembre 2002, riguardante un assicurato caduto sui glutei, dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio, il TFA ha riconosciuto raggiunto lo status quo sine trascorsi, al più tardi, tre mesi dalla data del sinistro in questione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.69 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.12.2004 35.2004.69 — Swissrulings