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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2006 35.2004.67

25 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,457 parole·~37 min·3

Riassunto

Vittima di un infortunio al braccio destro (lesioni tendinee). Perizia giudiziaria. Diritto alla cura medica. Diritto all'indennità giornaliera (capacità lavorativa). Diritto all'IMI. Disturbi psichici: negata causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta).

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2004.67   mm/td

Lugano 25 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 14 maggio 2004 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 13 giugno 2003, RI 1 – dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di cameriera/barista e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – stava chiudendo la vetrina dei gelati, quando la stessa le è caduta sul braccio destro, provocandole, secondo quanto risulta dal certificato 13 giugno 2003 dell’Ospedale regionale di __________, un taglio al III distale dell’avambraccio destro (doc. 2).

                                         L’Istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’CO 1, con decisione formale del 30 marzo 2004, ha dichiarato estinto, a far tempo dal 24 marzo 2004, il diritto alle indennità giornaliere e alla cura medica.

                                         Esso ha pure negato il diritto a un’indennità per menomazione all’integrità (doc. 50).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dal datore di lavoro per conto di RI 1 (doc. 54), l’assicuratore LAINF, in data 14 maggio 2004, ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. 59).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 luglio 2004, RI 1, patrocinata dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, argomentando:

"  L'istante, cameriera presso il caffè __________, via __________, __________ - __________, il giorno 13 di giugno 20033, alle ore 18.50, si procurava una seria ferita all'arto superiore destro. L'infortunata veniva condotta al pronto soccorso dell'ospedale __________ di __________, per le prime e urgenti cure; DOC B. La suindicata struttura ospedaliera curava la ferita e stilava il primo referto; DOC C.

Il giorno 10 del mese di luglio 2003, a mezzo telefono l'assicurata si diceva pronta a riprendere il lavoro, dichiarandosi non convinta della necessità di sottoporsi alle cure dello specialista, dottor __________; DOC D. II 18 dello stesso mese la Convenuta riceve rapporto del medico curante, dottor __________ dal quale si evince che lo stato di inabilità lavorativa persiste; DOC E. Il 23 di luglio 2003, il medico specialista, dottor __________, constata una lesione che provoca una ridotta capacità lavorativa nell'attività di cameriera; DOC F. Successivamente l'istante viene sottoposta a trattamento chirurgico, sempre dal dottor __________, presso la Clinica __________ in __________; DOC G. Dopo tutta una serie di interventi posti in essere per riabilitare l'arto offeso, il 13 novembre 2003, il dottor __________ stila un rapporto dal quale si evince che le cure non sembrano avere un ottimale decorso; DOC G. Il 24.3.2004, la Convenuta stila un rapporto, DOC H, con il quale si invita l'assicurata, tra l'altro a rinunciare al fumo (sic) e a riprendere integralmente la precedente funzione. Al rapporto sopraccitato segue decisione; DOC I. Il dottor __________, specialista della mano, immediatamente dopo, invitava la Convenuta a voler rivedere il caso; DOC L. La Convenuta, con assoluto disinteresse replica in modo burocratico confermandosi nella precedente decisione; DOC M. Il dottor __________ prontamente insorge chiedendo una visita peritale, che viene rifiutata; DOC. N. Lo stesso datore di lavoro invia un documento alla Convenuta nel quale si legge che l'assicura non è più in grado di svolgere l'attività che svolgeva prima dell'avvenimento infortunistico; DOC O e DOC P. Nonostante quanto precede, la Convenuta emette la decisione su opposizione, di cui al DOC Q.

FATTI E CONSIDERANDI

Tenuto conto di precede l'istante, allo stato soffre di depressione reattiva; DOC R.

Allo scrivente istituto di patrocinio sembra incontrovertibile che esista un nesso oggettivo di causalità tra l'infortunio subito e i disturbi attuali. Pertanto appare giustificato la richiesta alla Convenuta di continuare a porre in essere la propria parte contrattuale sino alla guarigione o attraverso l'erogazione della liquidazione all'integrità fisica.

Il diritto a prestazioni assicurative presuppone l'esistenza di una diretta causa tra il danno e le conseguenze quando secondo il corso ordinario della vita il fatto assicurato è idoneo, come in questo caso, a provocare un effetto come quello che si è prodotto.

Occorre ricordare e aggiungere che in presenza ad un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che secondo l'esperienza medica non si producono abitualmente."

                                         (I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).

                               1.5.   Con ordinanza del 6 dicembre 2004, il TCA ha affidato l'esecuzione di una perizia giudiziaria al dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (V).

                               1.6.   Il 27 ottobre 2005, il dott. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto peritale (XII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (XIII).

                                         L’assicuratore infortuni convenuto ha preso posizione il 15 novembre 2005 (XIV + allegato).

                               1.7.   Nel corso del mese di novembre 2003, questa Corte è venuta a conoscenza del fatto che, nel frattempo, il patrocinatore dell’assicurata, __________, era deceduto.

                                         In data 5 dicembre 2005, il vicecancelliere ha quindi convocato RI 1 e, dopo averle consegnato in particolare copia della perizia giudiziaria e delle osservazioni formulate dall’CO 1, le ha assegnato un termine per comunicare se la sua rappresentanza sarebbe stata assunta da qualcun altro (XVIII).

                                         Il 29 dicembre 2005, l’assicurata ha informato il Tribunale di aver affidato il mandato di rappresentarla a __________, socioterapeuta presso il __________ di __________ (XXI).

                                         Al nuovo rappresentante è così stato concesso un termine di 10 giorni per pronunciarsi sulla perizia del dott. __________ e sulle relative osservazioni dell’assicuratore LAINF (XXII).

                                         Il patrocinatore di __________ ha preso di posizione il 18 gennaio 2006 (XXIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA, la quale ha modificato numerose disposizioni contenute nella LAINF.

                                         A differenza delle norme di procedura che, in linea di principio, entrano immediatamente in vigore (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., p. 76; STFA del 27 gennaio 2004 nella causa P., I 474/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; DTF 117 V 93 consid. 6b, DTF112 V 360 consid. 4a, RAMI 1998 KV no 37 p. 316 consid. 3b), le norme di diritto materiale determinanti, nel diritto delle assicurazioni sociali, sono quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.).

                                         Nella concreta evenienza, visto che l’infortunio in discussione è accaduto il 13 giugno 2003, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003.

                               2.3.   Oggetto della lite è la questione a sapere se l’CO 1 era o meno legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a far tempo dal 24 marzo 2003.

                               2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         In una sentenza del 31 agosto 2004 nella causa M., U 305/03, consid. 4.1, l'Alta Corte ha precisato, con riferimento alla disposizione di cui all'art. 19 cpv. 1 LAINF, che non è sufficiente che il trattamento medico lasci presagire un miglioramento di poca importanza oppure che un sensibile miglioramento possa essere previsto in un futuro ancora incerto.

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.5.   Come già indicato al considerando precedente, secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività.

                                         Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

                                         La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

                                         Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

                                         L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

                                         Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

                               2.6.   Con la decisione formale del 30 marzo 2004, poi confermata in sede di opposizione, l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto la ricorrente in grado di riprendere la propria attività lavorativa di cameriera/barista a decorrere dal 24 marzo 2004, ponendo in tal modo termine alle indennità giornaliere e, di fatto, negandole il diritto ad una rendita di invalidità.

                                         D’altro canto, l’assicurata è stata dichiarata non più bisognosa di cure mediche (doc. 50).

                                         Dagli atti di causa emerge che l’CO 1 ha fondato questa sua decisione sulle risultanze della visita fiduciaria di controllo eseguita il 22 marzo 2004 dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

                                         Dal relativo referto, datato 24 marzo 2004, risulta in effetti che il citato medico di fiducia – a fronte di una funzione oggettiva dell’estremità superiore destra giudicata “molto soddisfacente” - ha ritenuto non sussistere, citiamo: “alcuna indicazione né per un ulteriore intervento (non è necessaria nessuna tenolisi) né per riprendere la fisioterapia o per ulteriori controlli medici”, e ha dichiarato l’insorgente completamente abile nella professione di cameriera/barista a contare dal 24 marzo 2004:

"  Siamo dunque a distanza di oltre 9 mesi dalle lesioni traumatiche (da pezzo di vetro) summenziona­te, purtroppo riconosciute solo oltre un mese più tardi (dott. __________), dopo iniziale trattamento all'__________ per "ferita da taglio al III° distale avambraccio destro".

Trattasi di un'assicurata 38enne, cameriera-barista, tuttavia di formazione professionale impiegata di commercio (diplomata), fumatrice, anche dopo l'infortunio del 13.6.2003. L'assicurata è stata sottoposta alla seconda revisione, risp. sutura dei 3 tendini estensori solo il 29.7.2003, con esito finale di continuità tuttora ben conservata, allo stato attuale senza segni di aderenze cicatriziali invalidanti e senza note di alcuna reazione algo-neurodistrofica.

All'esame odierno oggettivamente (e per questo rinviamo pure alla fotodocumentazione dettagliata) documentiamo una funzione ripristinata sia dell'abduttore sia dell'estensore del pollice e del carpo, con mobilità dei polsi simmetrica (se si prescinde da un deficit di duzione ulnare di 10°) e pure con mobilità del pollice simmetrica (se si astrae da una divaricazione del pollice destro ridotta nella mi­sura di 1 cm (vedi le foto).

Sono assenti dei segni flogistici locali, tendinitici, delle aderenze clinicamente di rilievo o delle note epicondilitiche.

Dal lato oggettivo quindi non sussiste alcuna indicazione né per un ulteriore intervento (non è neces­saria nessuna tenolisi) né per riprendere la fisioterapia o per ulteriori controlli medici.

Dal lato soggettivo, di primo acchito l'assicurata sembra presentare un'importante menomazione, tuttavia con il dettagliato esame clinico, della durata di ore, si riesce a documentare una funzione effettiva, molto soddisfacente, con delle limitazioni non invalidanti e anche tali ricuperabili intera­mente, una volta ripresa l'attività professionale abituale.

Questo vale anche per la forza bruta, il cui risultato odierno è senz'altro influenzato da fattori sog­gettivi, come pure la dichiarata importante ipestesia lungo tutto l'emisoma superiore destro (fino all'altezza della vita) o la posizione rigida del braccio mentre l'assicurata si toglie il mantello. Sebbene l'assicurat rimandi ripetutamente all'inutilmente lungo decorso, per colpa dei primi medici, dal lato oggettivo non sussiste nessun elemento per procrastinare ulteriormente la ripresa lavorativa.

La signora RI 1 viene invitata a riprendere non solo la sua attività di casalinga (come finora), ma pure il lavoro come cameriera-barista presso la ditta __________, in misura normale, attestato dal 24.3.2004."

                                         (doc. 48)

                                         Durante la procedura di opposizione, è stata versata agli atti la certificazione 19 aprile 2004 del dott. __________ (doc. 53).

                                         In quella sede, lo specialista in chirurgia della mano ha riferito circa l’impossibilità di una ripresa a tempo pieno dell’attività lavorativa e, d’altro canto, ha proposto di sottoporre l’assicurata ad un nuovo intervento operatorio (“tenolisi dei tendini ricostruiti al 29.7.03, ovverosia l’estensore radiale lungo del carpo e l’abduttore lungo del I° raggio come pure l’estensore breve del pollice destro”).

                                         Prima di procedere all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, attivo presso la Divisione di medicina assicurativa di __________, il quale ha sostanzialmente avallato la valutazione del collega dott. __________:

"  Im Rahmen des Einspracheverfahrens wurden die Akten, Röntgenbilder und Fotos noch einmal sorgfältig studiert. Wir können die __________ Beurteilung vom 22.03.2004 vollumfänglich be­stätigen. Das objektive Resultat an der rechten Hand ist kosmetisch und funktionell günstig (bei St.n. Strecksehnen-Plastik am Daumen 29.07.2003).

Aus den Schreiben von Herrn Dr. __________ vom 06.04.2004 und 19.04.2004 ergeben sich keine neuen Erkenntnisse. Eine weitere Operation (Tenolyse) erachten wir in diesem Fall ebenfalls nicht als zweckmässig. Eine wesentliche Besserung davon kann nicht erwartet werden. Zudem ist be­kanntlich die Prognose von Wahloperationen bei ungelöstem Rechtsstreit generell ungünstig.

An einer vollen zumutbaren Arbeitsfähigkeit spätestens ab 24.03.2004 kann u.E. festgehalten werden. Von der psychogenen Überlagerung müssen wir abstrahieren. Nach objektiven Kriterien ist der Integritätsschaden nicht erheblich."

                                         (doc. 57)

                               2.7.   Allo scopo di chiarire la fattispecie da un profilo medico, questa Corte ha ordinato una perizia medica, affidandone l’allestimento al dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano presso l'Ospedale regionale di __________, nonché medico consulente presso l'Unità di chirurgia della mano dell'Ospedale universitario di __________.

                                         Dopo aver ricostruito l'anamnesi dell'assicurata ed averne descritto lo status a livello degli arti superiori, il dott. __________ ha posto le diagnosi seguenti:

"  Esiti di ferita lacero-contusa polso destro

Esiti di intervento di ricostruzione ECRL-APL e neurolisi del nervo radiale

Esiti di algodistrofia

Probabile neuropatia da compressione cicatriziale del ramo superficiale del nervo radiale

Possibili aderenze tendinee su tendini ricostruiti

Possibile neuropatia irritativi del nervo ulnare al gomito (infortunio indipendente)."

                                         (XII, p. 6)

                                         L’esperto designato dal TCA ha definito stabilizzato il danno oggettivabile all’estremità superiore destra ed ha espresso scetticismo nei confronti dell’operazione chirurgica di tenolisi proposta dal dott. __________, così come riguardo a un eventuale intervento di neurolisi del nervo radiale:

"  Il danno oggettivabile è da considerare stabilizzato. La mobilità del polso attiva oggi misurata poco differisce da quella del collega __________ dell'11.12.2003, mentre si è assistito ad un miglioramento della forza di presa. La distanza massima pollice-indice si è stabilizzata come al controllo del Dr __________ del 24.03.2004.

L'ipoestesia tatto-algica, in corrispondenza del ramo sensitivo del nervo radiale, non è evolutiva. L'ipotesi più probabile è quella di una neuropatia da compressione cicatriziale. Un neuroma appare clinicamente e sonograficamente meno probabile.

Il tendine estensore lungo del pollice permette una retropulsione valutata a Kapandji 3. L'estensore breve del pollice è attivabile separatamente. La messa sotto tensione degli estensori del I° compartimento permane dolorosa.

In questo contesto, l'intervento di tenolisi proposto dal Dr __________ va tenuto in dovuta considerazione, in quanto vi è la possibilità di adesioni al sito di sutura. Questo trova conferma anche nella differenza misurabile nella flesso-estensione del polso in attivo e in passivo. Il piccolo nodulo palpabile è, con verosimile preponderanza, la sutura tendinea in quanto mobile sulla abd/adduzione del pollice.

Esprimo comunque riserve che questo intervento, teoricamente indicato, porti ad un notevole miglioramento della situazione, soprattutto in un contesto di pregressa algodistrofia.

L'intervento permetterebbe anche teoricamente la neurolisi del nervo radiale (ramo superficiale). Clinicamente, la compressione sembra però interessare solo il ramo destinato al pollice, quindi distale o parziale. La neurolisi di questo ramo non è priva di complicazioni e di risultati insoddisfacenti.

Kandenwein, in un recente articolo (Nervenarzt 2005), conclude: "we reccomand caution when surgical interventions are considered for traumatic lesions of the superficial radial nerve, because the prospect of success are limited"."

                                         (XII, p. 8; cfr., pure, risposta al quesito n. 5)

                                         Sulla questione a sapere se, tenuto conto del solo danno infortunistico oggettivabile, è o meno corretto aver ritenuto RI 1 totalmente abile al lavoro a decorrere dal 24 marzo 2004, il dott. __________ si è così espresso:

"  Il 24.03.2004, la paziente è esaminata dal Dr __________. Rilevo a pagina 3 i seguenti valori:

Dinamometria (JAMAR): alla mano destra 10 kp, mano sinistra 26 kp. Alla pinza pollice-indice: 9 kp a destra e di 10.5 kp a sinistra.

Il Dr __________ misura una forza di presa di 10 pounds a destra, ma di 60 pounds a sinistra.

Se le misure del Dr __________ sono effettivamente espresse in kp (kilopounds), è poco probabile che la paziente potesse, il 24.03.2004, riprendere la professione di cameriera-barista (10 kp = ca. 5 kg).

(…)."

                                         (XII, risposta al quesito n. 3)

                                         Nella risposta al quesito n. 5, il perito giudiziario ha dichiarato di non condividere l’opinione del dott. __________ per quanto concerne la capacità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale professione, se, citiamo: “… la forza di presa misurata è effettivamente espressa in kp (kilopounds) e non in kg (kilogrammi)” (XII, p. 10).

                                         Da parte sua, il dott. __________, con il rapporto del 7 novembre 2005, ha fornito le precisazioni seguenti a proposito dell’interrogativo sollevato dall’esperto giudiziario:

"  II giudizio del dott. __________ al riguardo è vago in quanto ritiene che sia "poco probabile" se la misura di riferimento sono 5 kg.

A questo punto, il sottoscritto ritiene opportuno entrare più dettagliatamente in merito alle nostre misurazioni, in quanto la medesima problematica emerge anche in altri rapporti/perizie, stilate dal dott. __________.

Prima di tutto l'abbreviazione "kp" per "kilopounds" è inesistente.

Non solo, anche l'espressione "kilopounds" non viene utilizzata da nessuno.

Teoricamente 1 "kilopound" significherebbe la massa di 1000 libbre, cioè un kilopound corrisponde­rebbe nondimeno a 454 kg!

Inoltre per l'abbreviazione "p" (inglese) sono riservate altre unità, come "pint" (unità di volume) o "perch"(unità di superficie), mentre non esiste l'abbreviazione "p" per "pounds".

Quello che noi misuriamo durante i nostri esami è la forza e quindi utilizziamo delle unità di forza e non di massa.

Per questo l'indicazione di kp = kilopond ossia kilogrammo-peso. Quindi l'abbreviazione kp corri­sponde a chilogrammo-peso (in italiano in uso kgp).

Un kilogrammo-peso significa: forza equivalente al peso della massa di 1 kilogrammo.

L'errore nasce dall'opinione che "p" significhi pound, mentre "p" ha il significato di peso = forza. Anche sul JAMAR, la forza è ben indicata in: "kilograms force" o "pounds force". In altre parole: "p" significa "pond" peso = forza e non massa (pounds).

Il 22.3.2004 abbiamo misurato alla mano destra una forza bruta di 10 kilogrammi-peso, quindi una forza equivalente al peso della massa di 10 kilogrammi.

I valori erano ancora migliori (proporzionalmente) alla presa di pinza.

Va ricordato che queste misurazioni sono dei valori semi-quantitativi (poiché parzialmente dipenden­ti dalla cooperazione dei probandi), sopratutto per quanto riguarda il dinamometro JAMAR, in grado minore per l'uso del pinch-gauge.

Anche alla luce di quanto esposto dal dott. __________, tuttora riteniamo esigibile che l'assicurata poteva riprendere il lavoro in qualità di cameriera/barista in misura del 100%, il 24.3.2004."

                                         (XIV)

                                         Sulla scorta delle conclusioni contenute nel referto peritale del dott. __________ - referto che presenta tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RJJ 1995 p. 44; RAMI 1991 U 133, p. 311ss. consid. 1b) – occorre ritenere accertato che le condizioni di salute dell’assicurata, nel marzo 2004, erano ormai stabilizzate, nel senso che da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi erano più da attendersi dei notevoli miglioramenti, di modo che l’assicuratore infortuni, in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, era senz’altro legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (prestazioni sanitarie e indennità giornaliere).

                                         Per quanto riguarda il diritto alle prestazioni di cura, con specifico riferimento a quanto sostenuto in sede di osservazioni 18 gennaio 2006 (XXIII), è utile ripetere che, secondo la giurisprudenza, persistenti dolori non bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento, se da questo non si può sperare un miglioramento notevole dello stato di salute (consid. 2.4.).

                                         All’assicurata rimane riservato il diritto di annunciare, in ogni tempo, una ricaduta del sinistro del giugno 2003 (cfr. art. 11 OAINF), qualora lo stato di salute in relazione di causalità con quest’ultimo evento dovesse nel frattempo peggiorare.

                                         Sempre alla luce di quanto risulta dalla perizia giudiziaria, l’estinzione del diritto all’indennità giornaliera si giustifica anche in ragione di una ritrovata piena capacità lavorativa nell’abituale professione di cameriera/barista.

                                         In proposito, questa Corte osserva che il dott. __________, riferendosi alle misurazioni eseguite dal medico __________ in occasione della visita di controllo del 22 marzo 2004, ha fatto dipendere il riconoscimento di una piena capacità lavorativa dalla forza della mano destra. In particolare, egli ha affermato di non poter condividere la valutazione del dott. __________, se la misurazione della forza di presa é espressa in “kilopounds” (e non in “kilogrammi”), di modo che, a contrario, qualora essa fosse stata misurata in “kilogrammi”, il parere del medico fiduciario sarebbe da considerare corretto (XII, p. 10).

                                         Ora, con il proprio rapporto del 7 novembre 2005, il dott. __________ ha dichiarato di aver misurato, in occasione della visita del 22 marzo 2003, una forza alla mano destra di 10 kilogrammi-peso (XIV 1: “Il 22.3.2004 abbiamo misurato alla mano destra una forza bruta di 10 kilogrammi-peso, quindi una forza equivalente al peso della massa di 10 kilogrammi”).

                                         Nella misura in cui RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa nel suo abituale lavoro di cameriera/barista a far tempo dal 24 marzo 2004, non vi è alcuno spazio per il riconoscimento di una rendita di invalidità.

                               2.8.   Facendo sempre capo al rapporto 24 marzo 2004 del dott. __________ (doc. 48), l’Istituto assicuratore, con la decisione formale del 30 marzo 2004, ha pure rifiutato l’assegnazione di un’indennità per menomazione all’integrità (doc. 50: “Non ricorrono inoltre le premesse per il riconoscimento di un indennizzo per postumi permanenti”).

                                         In proposito, il TCA osserva quanto segue.

                            2.8.1.   Le norme relative all'IMI, contenute nella LAINF e nella sua ordinanza, non hanno subito alcuna modifica a fronte dell'entrata in vigore della LPGA.

                                         Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.8.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

                            2.8.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.8.4.   L'INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.8.5.   Interpellato al riguardo, il perito giudiziario ha condiviso pienamente la valutazione del medico __________ dell’CO 1, sostenendo che la ricorrente non è portatrice di una menomazione all’integrità fisica ai sensi di legge:

"  Il danno infortunistico oggettivabile non può essere riconosciuto come funzionalmente importante, e questo sulla base dei valori oggettivi misurati, sia nella mobilità del I raggio (opposizione, retropulsione, apogeo, apertura della spanna), né sulla mobilità globale del polso, né sulla forza di presa, misurata a 3 riprese. La forza di presa la Jamar in alternato rapido massimo ha permesso la misurazione di 34 kg a destra, contro i 24 kg massimi misurati nelle 3 precedenti prove.

Questo lascia presupporre che, probabilmente anche su componente algica, lo sforzo al Jamar sia stato sub-maximale."

                                         (XII, risposta al quesito n. 4; cfr., pure, risposta al quesito n. 5)

                                         Pertanto, anche per quanto riguarda il rifiuto di riconoscere all’assicurata un’IMI, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna censura.

                               2.9.   In sede di ricorso, RI 1, fra le altre cose, ha pure dichiarato di soffrire di una depressione reattiva (I, p. 2).

                                         A supportare questa sua affermazione vi sarebbe il certificato     9 luglio 2004 del dott. __________, secondo il quale la sua paziente, a seguito d’infortunio, soffre di ansia, irritabilità e depressione reattiva (doc. R).

                                         L’CO 1, in risposta, ha sostenuto fare difetto il nesso di causalità adeguata tra l’infortunio del mese di giugno 2003 e le pretese turbe psichiche, lasciando aperta la questione a sapere se queste ultime costituiscono una conseguenza naturale del medesimo sinistro (III, p. 3).

                                         Al riguardo, va rilevato che la laconica certificazione del medico curante, specialista in chirurgia e, quindi, non particolarmente qualificato ad esprimersi in materia di disturbi di natura psichica, è il solo documento in cui si fa accenno alla presenza di una simile problematica.

                                         In particolare, dagli atti di causa non risulta che RI 1 sia stata sottoposta ad una qualsiasi terapia, nemmeno farmacologia, per la cura della pretesa patologia psichica.

                                         Pertanto, secondo questa Corte, vi sarebbero i presupposti per dubitare persino dell’esistenza stessa di un’affezione psichica.

                                         In secondo luogo, occorre considerare che, in una sentenza di principio del 25 febbraio 2003 nella causa E., U 78/02, la I. Camera del TFA ha risposto negativamente alla questione a sapere se a delle turbe psichiche diagnosticate con un tempo di latenza di circa 2 anni e mezzo, poteva essere riconosciuta un'eziologia traumatica:

"  (…)

4.3.1. Für die erstmals anfangs Oktober 1998 während der stationären Abklärung im Spital Y.________ diagnostizierte depressive Gesundheitsstörung kann sich somit lediglich fragen, ob es sich dabei um eine natürliche Folge des Unfalls vom 29. Januar 1996 und bejahendenfalls auch um eine adäquate Folge dieses Unfalls nach Massgabe der in BGE 115 V 133 ff. entwickelten, unfallbezogenen, objektiven Kriterien handelt.

Diesbezüglich ist zu beachten, dass bei psychischen Störungen die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhangs mit einem Unfall entsprechend dem zeitlichen Abstand zwischen diesem und dem Auftreten von Symptomen einer psychogenen Gesundheitsstörung abnimmt, weil das Unfallerlebnis in der Regel mit der Zeit verarbeitet und verkraftet wird. Je grösser das zeitliche Intervall zwischen einem Unfall und dem Eintritt psychischer Störungen ist, desto strengere Anforderungen sind an den Wahrscheinlichkeitsbeweis des natürlichen Kausalzusammenhanges zu stellen. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass schon bei nicht auszuschliessender oder bloss möglicher Kausalkette der natürliche Kausalzusammenhang bejaht oder einfach unterstellt und so das für den Nachweis des natürlichen Kausalzusammenhanges geltende Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit unterlaufen würde (Urteil B. vom 18. Mai 2001, U 474/00; nicht veröffentlichte Urteile A. vom 14. Januar 1999, U 146/98, und B. vom 23. Dezember 1991, U 73/89).

4.3.2. Im vorliegenden Fall beträgt die Latenzzeit zwischen dem Abklingen der durch den Unfall vom 29. Januar 1996 ausgelösten körperlichen Beschwerden und dem Auftreten einer spezialärztlich und damit verlässlich diagnostizierten psychischen Gesundheitsstörung rund 2½ Jahre. Hinzu kommt, dass der Unfall vom 29. Januar 1996 keine schweren körperlichen Verletzungen zur Folge hatte, keine stationäre Behandlung nötig machte und bloss eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit während rund eines Monates zur Folge hatte. Psychische Störungen setzen aber nach einem Unfall häufig dann ein, wenn nach mehreren erfolglosen Operationen, längeren Hospitalisationen, schwierigem Heilungsverlauf mit wiederholten Abklärungs- und Therapieaufenthalten sowie wegen andauernder Schmerzen die befürchtete Nichtwiedererlangung der früheren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit allmählich zur Gewissheit wird. Eine solche für die Auslösung psychischer Beschwerden im Anschluss an einen Unfall geeignete Sachlage ist hier nicht gegeben. Insgesamt ist daher auf Grund des beim Unfall vom 29. Januar 1996 erlittenen, relativ geringfügigen körperlichen Gesundheitsschadens und des relativ grossen zeitlichen Intervalls bis zum Eintritt einer psychogenen Gesundheitsstörung deren natürlicher Kausalzusammenhang mit dem rund 2½ Jahre zurückliegenden Unfallereignis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu verneinen. Demgemäss erübrigt sich die Prüfung der diesbezüglichen Adäquanzfrage." (STFA succitata - la sottolineatura è del redattore)

                                         In concreto, la pretesa problematica psichica è stata diagnosticata, per la prima volta, nel mese di luglio 2004 (doc. R), a distanza di più di un anno dall’evento infortunistico in discussione.

                                         Secondo questo Tribunale - in considerazione del lungo tempo di latenza con cui sono stati diagnosticati i disturbi psichici di cui RI 1 pretende soffrire andrebbe negata l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento del giugno 2003.

                                         La questione può tuttavia restare indecisa, facendo comunque difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02, consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

                             2.10.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio.

                          2.10.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

                          2.10.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

                          2.10.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie.

                                         La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

                                         -  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

                                         -  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

                                         -  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

                                         -  i disturbi somatici persistenti;

                                         -  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

                                         -  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

                                         -  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

                          2.10.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

                                         La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva.

                                         Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss.

                                         consid. 4a).

                             2.11.   Nell'esame dell'adeguatezza del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell'infortunio occorso alla ricorrente.

                                         Conformemente ad un'affermata giurisprudenza, la qualifica degli infortuni va effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell’infortunio elaborato dalla persona coinvolta (RAMI 1995 U 215, p. 90ss.; DTF 115 V 139 consid. 6).

                                         Tenuto conto della sua dinamica (cfr. consid. 1.1.) e del danno alla salute riportato (ferita lacero-contusa al polso destro, nonché alcune lesioni tendinee), il sinistro occorso all'assicurata può essere classificato, secondo il TCA, fra gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.

                                         A mero titolo di raffronto, in una sentenza del 10 novembre 2004 nella causa Z., inc. n. 35.2003.37, questa Corte ha qualificato in questo stesso modo l’infortunio in cui l’assicurato ha inavvertitamente messo la mano sinistra in una macchina agricola ("trancia-mais"), subendo l'amputazione completa del pollice della mano sinistra.

                                         D’altro canto, la nostra Corte federale, in una sentenza del 17 gennaio 1994 nella causa J., U 150/93, ha riconosciuto essere di grado medio all’interno della categoria media, un infortunio in cui l’assicurato é stato colpito da una fresatrice, riportando così diverse lesioni alle parti molli.

                                         Il giudice é quindi tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.10.3.. Per ammettere l'adeguatezza sarebbe, pertanto, necessaria, alternativamente, o la presenza particolarmente incisiva di un fattore (ad esempio, durata particolarmente lunga dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura) o l'intervento di più fattori.

                                         In concreto, non é possibile individuare né un fattore concomitante particolarmente incisivo né l'esistenza di più fattori.

                                         Il sinistro del 22 dicembre 1995 non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

                                         In proposito, basti ricordare che, in sentenza del 7 maggio 2001 nella causa K., U 38/99, il TFA ha deciso che il criterio delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio non era soddisfatto, benché l'assicurato avesse subito l'amputazione di ben quattro dita (le dita II-IV amputate a livello della falange intermedia ed il dito mignolo a livello della falange distale).

                                         Quelle riportate dalla ricorrente non costituiscono lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme.

                                         Non emerge neppure che l'assicurata sarebbe rimasta vittima di errori nella cura medica, i quali avrebbero notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico.

                                         È vero che, in occasione della visita presso il Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, i sanitari non si accorsero che, oltre alla ferita al polso destro, RI 1 presentava pure delle lesioni ai tendini della mano destra.

                                         Tuttavia, dalla documentazione medica presente all’inserto non risulta che tale circostanza, a cui ha del resto posto rimedio il dott. __________ con l’intervento del 29 luglio 2003 (cfr. doc. 18), abbia in qualche modo peggiorato le sequele infortunistiche.

                                         Per quanto riguarda il criterio del decorso sfavorevole della cura medica e delle rilevanti complicazioni intervenute, vi é soltanto da segnalare una sindrome algodistrofica di tipo Sudeck, rilevata dal dott. __________ in occasione della consultazione del 13 novembre 2003 (doc. 33). La suddetta complicazione dev’essersi comunque risolta in tempi relativamente brevi grazie ad una semplice terapia medicamentosa (a base di Calcitonina), se é vero che, già l’11 dicembre 2003, lo stesso chirurgo della mano ha sottolineato che, radiologicamente, l’atrofia maculare stava scomparendo (doc. 39; cfr., pure, il doc. 47 relativo all’esame radiologico eseguito il 22 marzo 2004, in cui si riferisce di un, citiamo: “contenuto minerale normale senza segni di porosi maculare suggestiva di pneumatico Sudeck”).

                                         D’altro canto, non può essere disatteso che l’infortunio ha lasciato effettivamente qualche strascico a livello dell’estremità superiore destra, tuttavia non di un’entità tale da raggiungere la soglia d’importanza necessaria a fare nascere il diritto all’indennità per menomazione all’integrità (cfr. XII, risposta al quesito n. 4).

                                         I trattamenti a cui RI 1 é stata sottoposta non sono stati anormalmente lunghi.

                                         La ferita lacero-contusa al polso destro ha potuto essere curata ambulatorialmente presso il PS dell’Ospedale regionale di __________.

                                         D’altro canto, le note lesioni tendinee sono state oggetto, in data 29 luglio 2003, di un intervento operatorio da parte del dott. __________, a cui hanno fatto seguito alcuni cicli di fisioterapia eseguiti su base ambulatoriale.

                                         In occasione della visita fiduciaria di controllo del 22 marzo 2004, trascorsi 9 mesi circa dall’infortunio, il dott. __________ ha avuto modo di constatare una situazione oggettiva da lui definita come “molto soddisfacente” (doc. 48, p. 4; cfr., tuttavia, XII, in cui il perito giudiziario ha giudicato esagerato l’aver ritenuto lo stato della mano destro dell’assicurata come “molto soddisfacente”; a suo avviso la situazione andava definita semplicemente “soddisfacente”), tanto da ritenere inutile l’applicazione di ulteriori misure terapeutiche (doc. 48, p. 4: “Dal lato oggettivo quindi non sussiste alcuna indicazione né per un ulteriore intervento (non è necessaria nessuna tenolisi) né per riprendere la fisioterapia o per ulteriori controlli medici”).

                                         D'altronde, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa V. G., U 235/97, il TFA ha negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro.

                                         La stessa conclusione si impone pure per quanto concerne il grado e la durata dell'incapacità lavorativa.

                                         In effetti, la ricorrente è stata riconosciuta totalmente abile al lavoro a contare dal 24 marzo 2004, quindi a distanza di circa 9 mesi dall’evento traumatico assicurato (cfr. consid. 2.7.).

                                         A titolo di raffronto, in una sentenza del 19 luglio 2001 nella causa B., U 69/99, l'Alta Corte federale ha giudicato non realizzato il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa, trattandosi di un assicurato che aveva ritrovato una completa capacità lavorativa nella sua abituale professione ad un anno di distanza dall'infortunio (cfr., peraltro, RAMI 2001 U 442, p. 544ss., in cui è stata pubblicata una panoramica delle sentenze in cui il criterio in questione è stato ammesso).

                                         Alla luce di quanto precede, visto che il sinistro del 13 giugno 2003 è stato qualificato quale infortunio di grado medio all'interno della categoria media, anche ammettendo che l'ultimo dei criteri di rilievo (quello dei dolori somatici persistenti) sia realizzato, comunque certamente non in un modo particolarmente intenso, tale evento non ha in ogni caso avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui l'assicurata soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire riconosciuta, in quanto in tale situazione i criteri devono essere adempiuti in modo cumulativo (almeno due criteri realizzati, cfr. STCA del 14 marzo 2005 nella causa G., inc. n. 35.2004.28, consid. 2.15. cresciuta in giudicato).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1  

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

35.2004.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2006 35.2004.67 — Swissrulings