Raccomandata
Incarto n. 35.2004.66 DC/gm
Lugano 22 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 16 luglio 2004 interposto da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 aprile 2004 emanata da
CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
richiamato in particolare il verbale di udienza del 14 ottobre 2004 (cfr. Doc. XVIII) e lo scritto dell’CO 1 del 29 ottobre 2004 del seguente tenore:
“(…)
In sostanza le delucidazioni sperite hanno messo in luce, da un lato, che l’indennità di inconvenienza (che non è altro che un rimborso spese) non è soggetta al salario AVS per cui non deve venire computata né per il guadagno annuo né per il salario senza infortunio e, d’altro lato, che le ore computate (2112 sia nel 2001 che nel 2003) sono già comprensive delle ore straordinarie.
Fatti i debiti calcoli il guadagno annuo ammonta a fr. 78'033.05 (e non fr. 78'162.75) per cui, visto il guadagno post-infortunistico, si giunge a una perdita del 33.38% (e non del 36.90%).
In conclusione l’CO 1 chiede che l’impugnata decisione su opposizione venga riformata in pejus sia per quanto riguarda il tasso della rendita che il guadagno annuo assicurato.” (cfr. Doc. XIX)
vista la lettera del 19 novembre 2004 nella quale il patrocinatore dell’assicurato rileva:
“ Preso atto della comunicazione di controparte del 29 ottobre 2004, la informo che il mio assistito ha deciso di rinunciare al ricorso del 16 luglio 2004, accettando la decisione 16 aprile 2004 della CO 1.
La invito pertanto a voler stralciare dai ruoli la procedura.” (cfr. Doc. XXI)
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo